REGOLAMENTO DI PROCEDURA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali tra due o più soggetti (comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori) che intendono risolverle bonariamente in forza di una disposizione di legge ovvero su invito di un giudice, in presenza di una clausola contrattuale o per autonoma iniziativa tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
Il Regolmento di mediazione di Italia Concilia si ispira al principio di informalità, rapidità e riservatezza e si applica in relazione a controversie nazionali.
ART. 2 – AVVIO DELLA MEDIAZIONE
La domanda di avvio della mediazione deve essere depositata in forma scritta presso l’Organismo oppure può essere inviata tramite raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata all’apposita casella PEC di Italia Concilia.
La domanda può essere effettuata sia utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet di Italia Concilia) sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:
• nome dell’Organismo di mediazione;
• generalità e recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
• oggetto della controversia;
• ragioni della pretesa;
• valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
• ricevuta dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni.
Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero laddove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di Euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'indennità è dovuta secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Qualora la domanda di avvio della mediazione si presenti compilata in modo incompleto o errato rispetto agli elementi sopra indicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, Italia Concilia tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
Nessuna responsabilità sarà da attribuire a Italia Concilia se le istanze non sono chiaramente comprensibili, errate, non complete in ogni loro parte e debitamente firmate da tutte le parti in mediazione.
L’Organismo contatta le parti per la preparazione del primo incontro di mediazione che è fissato entro 30 giorni dal deposito della domanda di avvio. Le comunicazioni tra Italia Concilia e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
L’adesione alla procedura della parte chiamata avviene soltanto dopo il pagamento delle spese di avvio che deve essere effettuato all’Organismo non oltre 2 giorni antecedenti al primo incontro.
Con il pagamento delle spese di avvio della procedura, la parte chiamata aderisce formalmente al tentativo di conciliazione accettando integralmente il contenuto del presente Regolamento.
La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dalla data di deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla mediazione su ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.
Il procedimento di mediazione si svolgerà presso le sedi di Italia Concilia, accreditate presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Ferma restando la competenza territoriale della controversia, con il consenso di tutte le parti e dell’Organismo, l’incontro di mediazione può essere stabilito in altro luogo ritenuto idoneo.
Le persone fisiche partecipano personalmente agli incontri di mediazione.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare.
L’assistenza degli avvocati è necessaria per le procedure di mediazione nelle materie per cui è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) o in quelle avviate in seguito ad ordine del giudice.
ART. 3 – NOMINA DEL MEDIATORE
Italia Concilia nomina il mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco consultabile anche sul proprio sito internet.
I mediatori iscritti nell’elenco devono possedere e conservare i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del Codice Etico approvato da Italia Concilia, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo frequentando corsi di formazione e di specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale, così come stabilito e prescritto dall’art. 43 lett b) D.M. 180/2010.
Gli affari di mediazione sono assegnati al mediatore dal responsabile di Italia Concilia sulla base di criteri che garantiscono l’indipendenza nell’erogazione del servizio. Il singolo affare di mediazione è affidato al mediatore in relazione all’oggetto della controversia e alle ragioni della pretesa, al livello e complessità del conflitto tra le parti, alla specializzazione e, in ogni caso, nel rispetto della specifica competenza professionale.
Il mediatore nominato accetta l’incarico per iscritto o via email o PEC, sottoscrivendo, prima dell’inizio dell’incontro di programmazione, una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e assumendosi l’obbligo di comunicare all’Organismo l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.
Il mediatore, inoltre, dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nonché a tutte le leggi e aggiornamenti vigenti.
Rimanendo invariate le indennità di mediazione, Italia Concilia, anche nel caso di incontri successivi al primo, può sostituire il mediatore nominato ovvero affiancargli uno o più mediatori ausiliari.
In casi particolari l’Organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che stabiliscono di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario per i consulenti tecnici e periti” presso i tribunali.
Ad ogni singolo affare di mediazione Italia Concilia può assegnare altri mediatori, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, a titolo di tirocinio. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione.
Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 10 D.M. 180/2010, esercita funzioni di controllo sull’Organismo e può disporne la sospensione e, nei casi più gravi, anche la cancellazione. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
ART. 4 – PROCEDURA DI MEDIAZIONE E CONCLUSIONE
Il mediatore, durante il primo incontro di programmazione, chiarisce alla parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e li invita ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, verificandone insieme anche l’opportunità.
Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo e nulla è dovuto per le spese di mediazione.
Qualora, invece, il mediatore e le parti ritengano che sussistono le condizioni per la composizione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in incontri successivi. Gli incontri di mediazione sono condotti dal mediatore nella modalità che ritiene opportuna, nel rispetto del presente Regolamento e secondo i principi di informalità, rapidità e riservatezza.
Il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia attraverso sessioni congiunte o separate. Non viene eseguita alcuna forma di verbalizzazione dei contenuti emersi durante gli incontri.
Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione ma può formulare una proposta di conciliazione su concorde richiesta delle parti.
Prima di formulare la proposta conciliativa il mediatore informa le parti sulle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del D.Lgs. 28/2010.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Il processo verbale è emesso decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di accettazione della proposta. Nel caso di rifiuto della proposta di conciliazione da una o da più parti il mediatore riporta i termini della proposta nel verbale di chiusura della procedura.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
La mediazione si conclude con la redazione, da parte del mediatore, del verbale nel quale è indicato l’esito della procedura. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, se presenti, e dal mediatore, che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se è raggiunto un accordo amichevole oppure le parti aderiscono alla proposta del mediatore richiesta concordemente, al verbale è allegato l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, se presenti.
Del verbale è redatto un originale che viene depositato presso Italia Concilia. Alle parti che ne facciano richiesta ne è rilasciata copia, solo dopo il saldo delle indennità di mediazione.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
Tutti gli eventuali oneri fiscali conseguenti all'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
Ove, invece, l’incontro non abbia avuto luogo perché una delle parti ha espressamente negato la propria adesione, l’Organismo rilascia, su istanza della parte diligente, un verbale di conclusione negativa del procedimento per mancata adesione dell’altra parte.
ART. 5 – SANZIONI PER LE PARTI CHE NON PARTECIPANO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 2 del codice di procedura civile. Il giudice può condannare la parte costituita in giudizio che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8 4bis del D. Lgs. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013).
Inoltre, il giudice potrà valutare tale comportamento come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e condannarle alle spese, anche qualora risultassero vincitrici nel giudizio, ai sensi dell'art. 92 del codice di procedura civile.
Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno.
ART. 6 – RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo (art. 9 del D.Lgs. 28/2010).
Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
Fermo restando quanto sopra, è garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella prorpia sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo, anche telematico, tenuto a cura dell’Organismo.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella da cui provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Le parti non possono chiamare il mediatore, i mediatori in tirocinio, gli addetti dell’Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare davanti all’autorità giudiziaria o davanti ad altra autorità sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di mediazione.
ART. 7 – INDENNITA’
Le indennità sono determinate in conformità all’art. 16 del D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di mediazione comprendono l’onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura. Esse sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Oltre alla suddetta indennità complessiva saranno dovute anche le spese vive (raccomandate, spese di trasferta, chiamata di terzo ecc..) così come conteggiate e documentate dall’Organismo.
Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo fisso di Euro 48,80 Iva inclusa (quando il valore della lite è superiore ad Euro 250.000,00 le spese di avvio ammontano ad Euro 97,60 Iva inclusa). L’istante dovrà versare tale importo al momento del deposito della domanda di mediazione. La parte chiamata, invece, non oltre i 2 giorni antecedenti al primo incontro.
Nel caso di procedure nelle materie obbligatorie ovvero su ordine del giudice, le spese di mediazione devono essere corrisposte al termine del primo incontro. In ogni caso l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Nei casi sopra citati di procedure nelle materie obbligatorie ovvero su ordine del giudice, all'Organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine, la parte e' tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
Le spese di mediazione non sono dovute nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro e nel caso di mancata adesione della parte chiamata.
Nella mediazione obbligatoria in caso di raggiungimento dell’accordo, è prevista, per ciascuna parte, la maggiorazione dell’importo dell’indennità nella misura del 25%. Tuttavia, se la parte chiamata non compare, l’indennità che dovrà essere corrisposta sarà unicamente di Euro 48,80 (Iva inclusa) per il primo scaglione o di Euro 61,00 (Iva inclusa) per gli altri scaglioni. L’avvenuto pagamento è condizione per il rilascio della copia conforme del verbale di mancata partecipazione.
Nel caso di formulazione della proposta di concliazione da parte del mediatore è prevista, se la parte chiamata non compare, la maggiorazione delle spese di mediazione nella misura del 20%.
Per la mediazione facoltativa, sollecitata dal giudice ovvero prevista dalle parti, non si distingue a seconda che l’altra parte compaia o meno.
Sono previsti l’aumento dell’indennità del 25% in caso di successo della mediazione, l’aumento dell’indennità del 20% in caso di formulazione della proposta del mediatore, l’aumento dell’indennità del 20% in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
A differenza della mediazione obbligatoria, si avrà cumulo degli aumenti previsti.
In caso di mancata partecipazione della parte convocata in mediazione l’indennità che dovrà essere corrisposta sarà unicamente di Euro 48,80 (Iva inclusa) per il primo scaglione o di Euro 61,00 (Iva inclusa) per gli altri scaglioni. L’avvenuto pagamento è condizione per il rilascio della copia conforme del verbale di mancata partecipazione.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile intestato a ITALIA CONCILIA SRL - Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - IBAN IT 23 X 08672 37000 03500 0037 587 (Causale: COGNOME e NOME - Numero di protocollo della mediazione).
In base al D.Lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di Euro 500,00.
In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è la metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di Euro 50.000,00 mentre per valori superiori l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
SPESE PER CIASCUNA PARTE (IVA INCLUSA) | |||
VALORE DELLA LITE | SPESE DI AVVIO | MEDIAZIONE VOLONTARIA | MEDIAZIONE OBBLIGATORIA |
Fino a € 1.000,00 | € 48,80 | € 65,00 | € 50,00 |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 48,80 | € 115,00 | € 100,00 |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 48,80 | € 200,00 | € 190,00 |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 48,80 | € 350,00 | € 290,00 |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 48,80 | € 570,00 | € 480,00 |
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 48,80 | € 900,00 | € 800,00 |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 97,60 | € 1.700,00 | € 1.200,00 |
Da 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 97,60 | € 3.300,00 | € 2.300,00 |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 97,60 | € 5.500,00 | € 3.100,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 97,60 | € 8.500,00 | € 5.600,00 |
ART. 8 – SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Al presente Regolamento si allega la “Scheda di valutazione del servizio” (Allegato A) che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa a Italia Concilia con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.