SCHEMA CONVENZIONE URBANISTICA
SCHEMA CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE IN ATTUAZIONE “ACCORDO
N.15 AL P.I. DITTA SUR RISE SRL” IN VIA XXXXX A COLOGNA VENETA
L’anno duemila ………, oggi ……… del mese di ………………… (……… / ……… / 201……) avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor …………………………………………………. notaio in
………………………………… .
Da una parte:
il sig. Bonaventura arch. Xxxxxxx, nato a San Bonifacio (VR) il 17.06.1958 in qualità di responsabile del 4° Servizio Ed. Privata – Urbanistica - Ecologia. pro tempore del Comune di Cologna Veneta, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. 16 in data 20.07.2011, nel seguito del presente atto denominato semplicemente “Comune”, il quale dichiara di agire per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, C.F. 00234140234;
Dall’altra parte:
SUN RISE SRL con sede in Vicenza (Vi) in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 000, Xxxxxxx XXX 00000000000, tramite il suo legale rappresentante Sig.ra XXXXXXXXXX XXXXX, proprietaria dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Cologna Veneta (Provincia di Verona), individuata al N.C.T di Verona Comune di Cologna Veneta Foglio n. 30 mappale n. 681 – 683 – 685 – 687 – 689 di totali mq 4385.00 e oggetto di accordo n. 15 del Piano degli Interventi ,
che nel presente atto sarà indicata come “Ditta Lottizzante”;
PREMESSO
-che il P.A.T. è stato approvato con delibera di G.R.V. n. 3311 del 03.11.2009 e il P.I. Fase 1 con deliberazione di C.C. n. 52 del 29.09.2010.
-che nella P.I fase 1 veniva approvato l'accordo n.15 sottoscritto come parte integrante al P.I ai sensi dell'art. 6 della L.R.11/04.,
-che il P.I. Fase 2 approvato in data 29.03.2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05;
-che con Del. X.X. x. 00 xxx 00.00.-0000 xx è provveduto ad approvare la Fase 3 del P.I. Comunale..
- che il sopraindicato intervenuto proprietario lottizzante dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale catastale di mq 4385, e nel Piano degli Interventi sono parte di Accordo n. 15 il quale le classifica come zona residenziale di espansione con edificazione subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo ed alla stipula di una convenzione.
VISTA
a) che la Ditta Lottizzante, in data …… …….. prot. n. … ………. ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione urbanistica per realizzazione di un P.U.A. relativo all’area di espansione residenziale individuata come “P.I.-Accordo n.15” , area sita in Cologna Veneta (Vr), via Dante , censiti al N .C. T. come segue:
al Foglio 30 mappali 681 – 683 – 685 – 687 - 689, e precisamente confinante:
a Nord mappale 90 - 161; a Est mappale 114;
a Sud mappale 430;
a Ovest mappali 906 - 832;
b) il parere espresso da Xxxxx Xxxxxxxx, quale ente gestore del servizio pubblico di fognatura;
c) il parere espresso da Xxxxx Xxxxxxxx, quale ente gestore del servizio pubblico di acquedotto;
d) il parere espresso da Uniservizi, quale ente gestore del servizio pubblico di fornitura di gas metano;
e) il parere espresso dall’ENEL S.p.A. quale ente preposto all’erogazione del servizio pubblico di elettricità;
f) il parere espresso dalla Telecom S.p.A. quale ente preposto all’erogazione del servizio telefonico;
g) il parere espresso dal Consorzio di Bonifica Euganeo Berico sulla Compatibilità Idraulica dell’intervento;
h) che il piano di lottizzazione e' stato approvato definitivamente con deliberazione di Giunta Comunale n del (…… / …… / 200…) esecutiva ai sensi di legge;
Stabilito che tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione, e che il Comune di Cologna Veneta a mezzo dell’intervenuto suo rappresentante, in esecuzione della sopra ricordata deliberazione del Consiglio Comunale, autorizza a procedere alla lottizzazione dei terreni di proprietà di complessivi metri quadrati 4385, siti in Cologna Veneta, via Dante.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante ed inscindibile del presente atto, le parti qui intervenute
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OBBLIGO GENERALE
La Ditta proponente il P.U.A , presta al Comune di Cologna Veneta (VR) la più ampia e illimitata garanzia per la proprietà e disponibilità degli immobili sopra descritti, si impegna a dare esecuzione al P.U.A. di cui alla domanda presentata dalla ditta Sun Rise s.r.l, secondo gli elaborati di progetto in atti allegati, e sotto citati nella presente Convenzione, della quale fanno parte integrante e sostanziale, secondo le prescrizioni del computo metrico estimativo :
Allegati :
Relazione tecnica urbanistico con inserita documentazione fotografica; Atto di proprietà;
Copia accordo n. 15 del Piano degli interventi ; Scrittura privata ;
Schema di convenzione urbanistica
Copia parere del Consorzio per compatibilità idraulica; Computo metrico estimativo;
Tavola 01 – Estratto di mappa, estratto P.I. e estratto ortofoto; Tavola 02 – Rilievo planialtimetrico dell’area di intervento; Tavola 03 – Previsioni di insediamento;
Tavola 04 – Impianti tecnologici-planimetria generale;
Tavola 05 – Impianti tecnologici – acque bianche e acque nere ;
Tavola 06 – Impianti tecnologici – Rete Enel,Telecom,pubblica illuminazione,Acquedotto,gas-metano; Tavola 07 – Impianti tecnologici – profilo acque bianche , profilo acque nere;
Tavola 08 – plani volumetrico e planimetria della segnaletica; Tavola 09 – Sezione stradale tipo e particolari costruttivi .
assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, questi ultimi in via solidale tra loro.
L' esecuzione del P.U.A. avverrà in modo unitario e coordinato in ogni sua parte, nel pieno rispetto delle utilizzazioni edilizie, delle destinazioni delle aree in esso indicate e delle norme di legge vigenti.
1. I lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.
2. I lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. L’attuazione del progetto di lottizzazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, delle norme della presente convenzione e degli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – DIMENSIONAMENTO E DESTINAZIONI URBANISTICHE
1. Dimensionamento Standard Urbanizzazione primaria e secondaria secondo Normativa: Superficie territoriale ZTO mq 4385.00
Abitanti insediabili mq 4385 / 150 mc/mq = n. 30 Urbanizzazione primaria
Standard minimi mq. 10,00/ab
n. abitanti 30 x 3.50 mq/ab = mq 105.00 superf. minima a parcheggio
n. abitanti 30 x 5.00 mq/ab = mq 150,00 superf. minima a verde da monetizzare 3,00 mq/ab, (mq.3 x 30 ab. =90 mq.)
Urbanizzazione secondaria da monetizzare
Gli standard secondari, pari a 20 mq. ab. Verranno monetizzati
Superficie Territoriale ZTO | mq | 4385.00 |
Urbanizzazione primaria | ||
Superficie a parcheggio | mq | 105.50>mq 105,00 min. previsti |
Superficie a verde | mq | 212.00>mq 150,00 min. previsti |
n. abitanti 30 x 20 mq/ab = mq 600,00 attività collettive/istruzione Standard reperiti con la proposta progettuale ed oggetto di Convenzione:
Urbanizzazione secondaria da monetizzare
2. La superficie reale interessata al Piano di Lottizzazione, è articolata nelle seguenti destinazioni urbanistiche:
a) zona destinata alla edificazione mq. 3492.50
b) zona destinata ad area a parcheggi pubblici mq. 105.50
c) zona destinata ad area a strade e marciapiedi mq. 575.00
d) zona destinata ad area a verde pubblico mq. 212.00
Totale mq. 4385.00
L'utilizzazione di tale aree e' scritta nel progetto urbanistico approvato e depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cologna Veneta che si decide di non allegare.
ART. 3 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. La Ditta Lottizzante si impegna ad iniziare le opere previste dal presente Piano di Lottizzazione entro anni 1 (uno) dalla data di notifica del permesso a costruire le opere di urbanizzazione, che dovrà essere richiesto entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del permesso urbanistico del PUA .
2. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica di Inizio dei Lavori, con possibilità di motivata proroga autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica e Edilizia Privata.
La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita, solo su richiesta insindacabile dell’Amministrazione Comunale, fino all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del Piano di Lottizzazione, fermo restando il termine ultimo e inderogabile di 4 (quattro) anni dalla data di notifica del permesso a costruire le opere di urbanizzazione.
3. Qualora allo scadere dei termini suddetti le opere risultassero incomplete, il Comune potrà revocare il permesso a costruire le opere di urbanizzazione, previa comunicazione scritta alla Ditta lottizzante, ed intimare ad ultimarle entro congruo termine, trascorso infruttuosamente tale termine, i lavori saranno realizzati direttamente dall’Amministrazione Comunale utilizzando i fondi posti a garanzia degli adempimenti di cui alla presente convenzione.
ART. 4 – RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE
1. Il rilascio del permesso a costruire per il singolo lotto può avvenire contestualmente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al Permesso a Lottizzare.
Non potranno essere rilasciati certificati di abitabilità dei fabbricati se prima non saranno ultimate le opere di urbanizzazione ed effettuato il collaudo finale, con la sola eventuale esclusione dei lavori relativi alla posa del manto d'usura della sede stradale e la relativa segnaletica.
2. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standard), in forma gratuita a favore del Comune, avverrà con la stipula di successivo atto di trasferimento a collaudo avvenuto.
ART. 5 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare, a totali proprie spese tutte le opere di urbanizzazione primaria così come evidenziate sugli elaborati del progetto di Piano di Lottizzazione depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
2. In particolare tali opere di urbanizzazione primaria riguardano:
A. – viabilità:
− previste dal piano di lottizzazione compresa segnaletica verticale ed orizzontale prescritta dagli enti competenti;
− percorsi pedonali e marciapiedi;
B. – spazi di sosta e di parcheggio
C. – fognature:
− per acque nere compresi allacci ai singoli lotti ed allacciamento alla rete esistente come da indicazioni dell’ente gestore;
− per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali e allacciamenti ai singoli lotti;
− Vasca di Laminazione per il contenimento e deflusso delle acque meteoriche in eccesso;
D. - rete idrica:
− per l'acqua potabile compresi allacciamenti ai singoli lotti secondo le indicazioni dell’ente gestore;
− n. 1 idranti antincendio stradale del tipo a colonna esterni;
E. - gas metano:
− rete di distribuzione, allacciamenti ai singoli lotti secondo le indicazioni dell’ente gestore;
F. - energia elettrica:
− rete di distribuzione compresa predisposizione allacciamenti dei singolo lotti secondo le prescrizioni dell’ente gestore;
− rete di pubblica illuminazione completa come da prescrizioni del Comune di Cologna Veneta;
G. – telefonia:
− rete telefonica fissa compresa predisposizione allacciamenti dei singoli lotti secondo le prescrizioni dell’ente gestore;
3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
4. I lottizzanti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari:
− per ogni servizio tecnologico almeno un allacciamento predisposto per ogni lotto in modo da garantirne la definitiva funzionalità;
− segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
5. Il costo complessivo delle suddette opere di urbanizzazione primaria, comprendenti sia le infrastrutture da realizzare sia le aree da cedere al Comune per standard urbanistici, viene determinato, in complessive €. 145.552,03 (compresa IVA) come da computo metrico estimativo allegato.
ART. 6 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
a) Come previsto dall’accordo n. 15 del Piano degli Interventi le opere di urbanizzazione secondaria non verranno realizzate, ma saranno monetizzate alla presentazione delle pratiche edilizie, secondo gli importi previsti dalle tabelle parametriche comunali.
ART. 7 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Il contributo per oneri di urbanizzazione primaria rapportati al volume complessivo (mc. 4385) previsto dal Piano di Lottizzazione è pari a: €./mc. 3,53 x mq. 4385 = €. 15.479,05
2. L’importo delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 5 è stato definito e quantificato in sede di approvazione del progetto esecutivo che costituisce parte integrante della presente convenzione e qui si conferma in euro €. 145.552,03.
Essendo tale importo superiore a quello degli oneri tabellari calcolati non sarà dovuto alcun conguaglio in sede di rilascio dei singoli permessi a costruire.
La ditta, si impegna altresì alla monetizzazione ai sensi dell’art. 26 della L.R. 61/85 della somma di € 3.718,80 (come da BOLLETTA N. DEL ………….. IN DATA ……………..) derivante dalla monetizzazione degli spazi a verde gioco e sport previsti in 3 mq./ab accessori e aggiuntivi alle dotazioni minime.
Detti spazi, sono da cedere se superiori o uguali a mq. 1000, oppure se inferiori, da monetizzare.
N°ab.30 x 3 = 90,00 mq.
Valore di monetizzazione €/mq. 41,32 (del. Com. Prefettizio n.44 del 05.07.2000 e D.G.C. n. 221 del 28.12.2001).
Mq. 90 x € 41,32 = € 3.718,80 (tremiasettecentodiciotto/ottanta.)
ART. 8 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1. Il contributo per oneri di urbanizzazione secondaria rapportati al volume complessivo (mc. 4385) previsto dal Piano di Lottizzazione è pari a: €./mc. 3,72 x mc. 4385 = €. 16.312,20
2. Il contributo per oneri d’urbanizzazione secondaria a carico della ditta lottizzante stabilito dal valore tabellare vigente in corso, verrà corrisposto al momento del rilascio del singolo permesso a costruire per strutture residenziali (Oneri sec. + Costo costruzione), secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
ART. 9 – AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1 I lottizzanti si obbligano a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria riguardanti la lottizzazione, le quali sono indicate nelle tavola 3/9 come S (strada di PDL) , M (marciapiedi), P (parcheggio) V.(verde).
2 Le aree per urbanizzazione primaria previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune mediante successivo atto di trasferimento.
3 Alla cessione delle aree di cui sopra si provvederà con apposito atto notarile, successivo a quello di stipula della presente convenzione, sulla base degli estratti frazionamenti catastali; ogni inerente spesa incluse le formalità di frazionamento e/o approntamento di ogni atto preliminare alla cessione, spese notarili, oneri per trascrizione e volture sarà a carico dei lottizzanti.
ART. 10 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD SECONDARIO
Non essendo realizzate, alcuna opera nella lottizzazione, verranno monetizzate, e pagate alla presentazione delle pratiche edilizie dei singoli interventi previsti nel PUA (secondo gli importi tabellari vigenti).
ART. 11 – GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI (CAUZIONE)
1. La Ditta Lottizzante costituisce quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione polizza assicurativa o bancaria per l'ammontare di €. 145.552,03 (polizza n. ……………………….............. , emessa da
……………………….. in data …… / …… / ………) pari al 100% del costo totale delle opere di urbanizzazione comprensiva di IVA, come da computo metrico estimativo depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte la Ditta Lottizzante autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero ad ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.
3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a richiesta del Comune previa preventiva diffida o messa in mora, col rilievo dell'inadempimento.
4. La garanzia commisurata al 100% dell'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei lottizzanti di cui all'articolo 13, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
ART. 12 – VARIANTI AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
1. È consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione in Giunta Comunale di preventiva variante, modificazioni planimetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica; le citate varianti tecniche dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, attraverso la richiesta di un permesso di costruire.
2. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano di Lottizzazione che tenga conto di quanto già realizzato.
3. Le varianti non comportano, se non espressamente richiesto, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’art. 3.
ART. 13 - MANUTENZIONE DELLE OPERE
1. Durante l'attuazione delle opere previste nel presente piano di lottizzazione e fino alla cessione delle stesse, sulle aree e sulle opere di cui al successivo art. 15, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all’attuazione ed all’uso della lottizzazione, sono a totale ed esclusivo carico della Ditta Lottizzante.
2. Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente art. 11.
3. In particolare per le aree a verde la Ditta Lottizzante si impegna a mantenere le attrezzature, ad effettuare lo sfalcio dell’erba ed alla cura e pulizia generale. Nel caso in cui la Ditta Lottizzante non provveda di sua iniziativa l’Amministrazione Comunale procederà a propria cura addebitando alla Ditta Xxxxxxxxxxx le spese sostenute, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
ART. 14 - COLLAUDO PRELIMINARE E FINALE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
1. Il collaudo verrà eseguito da un Tecnico competente individuato e incaricato dalla Amministrazione Comunale, (con spesa a totale carico della ditta lottizzante), la nomina avverrà al momento della comunicazione dell’inizio dei lavori, su richiesta da parte della ditta lottizzante. Il collaudatore sottopone a collaudo in corso d’opera e finale le opere di cui al precedente art. 5 e con particolare riferimento a tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione, agli obblighi e prescrizioni imposti in fase di approvazione e dagli enti competenti per i sottoservizi, non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e non oltre a 120 (centoventi) giorni dalla medesima.
2. Il collaudo preliminare verrà eseguito ad ultimazione delle opere di urbanizzazione, con la sola esclusione dei lavori relativi alla posa del bynder del manto d'usura della sede stradale e relativa segnaletica orizzontale. La richiesta del collaudo preliminare, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
A) n. 2 copie dei disegni esecutivi dello stato di fatto delle opere di urbanizzazione eseguite e più precisamente:
1- rete fognaria acque bianche e nere: planimetria, in scala adeguata, con indicata la rete ed il diametro delle tubazioni, gli allacciamenti, le caditoie, i pozzetti di ispezione, i manufatti di rete. Dovrà inoltre essere presentato il profilo reale di posa, profondità misurata in corrispondenza dei pozzetti di ispezione;
2- rete illuminazione pubblica: planimetria, in scala adeguata, con indicati i punti luce, i pozzetti, i cavidotti (profondità e relativo diametro delle tubazioni), lo schema del quadro elettrico,
3 - rete acquedotto: planimetria, in scala adeguata, con indicata la rete e il diametro delle tubazioni, gli allacciamenti se presenti, le saracinesche, gli scarichi, gli idranti e quant'altro previsto nel progetto esecutivo;
4 - rete gas metano: planimetria, in scala adeguata, con indicata la rete e il diametro delle tubazioni, gli allacciamenti se presenti, le saracinesche, gli sfiati, e quant'altro previsto nel progetto esecutivo;
5 - rete telecom: planimetria, in scala adeguata, con indicati i pozzetti, i cavidotti (profondità e relativo diametro delle tubazioni), gli allacciamenti, e quant'altro previsto nel progetto esecutivo;
6 - rete Enel: planimetria, in scala adeguata, con indicati i pozzetti, i cavidotti (profondità e relativo diametro delle tubazioni), gli allacciamenti, la posizione della cabina di sezionamento, e quant'altro previsto nel progetto esecutivo.
B) Consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, firmato dal Direttore dei Lavori;
C) Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione pubblica rilasciato dalla Ditta Installatrice con indicazione dei materiali utilizzati.
D) Certificato di collaudo delle reti TELECOM ITALIA Spa, ENEL Spa, rete idrica e gas metano, se già rilasciato dagli enti stessi in alternativa dovranno essere allegati al collaudo finale;
E) Certificato di Regolare Esecuzione, relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori stessi.
3. Le spese di collaudo sono a carico della Ditta Lottizzante.
4. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, nominati il primo dalla Ditta Lottizzante, il secondo dal Comune, ed il terzo dai due arbitri di parte.
5. La Ditta Xxxxxxxxxxx si impegna a provvedere, assumendo a proprio completo carico tutte le spese, per riparare le imperfezioni, secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune.
6. Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante, il Sindaco provvede d'ufficio con spese a carico della Ditta Lottizzante.
La Ditta proponente il P.U.A. è totalmente responsabile per ogni eventuale opera realizzata in contrasto con il P.U.A. e con il Piano Regolatore Generale.
Il P.U.A. diventa efficace ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/04.
Qualora gli Uffici Tecnici Comunali, Edilizia Privata ed Urbanistica, LL.PP.,servizi Manutentivi ed Ecologia, ognuno per la propria competenza, ovvero il collaudatore, rilevino inadempienze o irregolarità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata- Urbanistica intima ai proponenti il P.U.A. l'esatto adempimento di quanto convenuto.
Se i proponenti il P.U.A. non ottemperano nel termine previsto dall'atto di diffida, il Responsabile suddetto dispone la sospensione dell'autorizzazione alle opere nell'ambito del Piano fino all'esatta esecuzione dell'ordine contenuto nella diffida.
Resta facoltà dell'amministrazione Comunale provvedere all'esecuzione d'ufficio.
ART.14 bis ALLACCIAMENTO Al PUBBLICI SERVIZI
La Ditta proponente il P.U.A. si impegna ad assumersi l'onere delle seguenti opere necessarie alla predisposizione dell'allacciamento della zona ai pubblici servizi in conformità agli elaborati del Piano di Lottizzazione ed alle eventuali prescrizioni che verranno poste dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti e Uffici competenti, alla successiva gestione:
- rete viabile pedonale e carrabile
- rete fognaria
- rete approvvigionamento idrico
- rete distribuzione energia elettrica
- rete telefonica
- rete di distribuzione del gas metano
- impianto di pubblica illuminazione
I progetti esecutivi delle opere, fatto salvo I' ottenimento del prescritto permesso di costruire, dovranno essere approvati dagli Uffici competenti delle Amministrazioni che dovranno successivamente gestirli. Le opere devono comunque essere eseguite in conformità alle norme tecniche relative alle varie categorie di opere secondo i criteri attuativi emanati dalla normativa vigente .
Gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante ed inscindibile delle opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo e pertanto dovranno essere collaudati ed approvati dagli enti erogatori dei servizi medesimi prima dell'esecuzione del collaudo di cui all'art. 14.
Per quanto attiene a tutti gli allacciamenti ai singoli lotti, gli stessi dovranno essere completamente eseguiti, per i sottoservizi e per tutti i lotti, anche se non edificati, prima
della definitiva asfaltatura in modo da non dover intervenire subito dopo aver completato le opere di asfaltatura degli spazi pubblici quali strade, parcheggi ecc...
I lavori dovranno essere conformi alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche(D.P.R. 27/4/78 n. 384 e successive modifiche)
ART. 15 – CONSEGNA DELLE OPERE
1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla consegna del collaudo finale favorevole da parte del tecnico incaricato, di cui al precedente articolo la Ditta Lottizzante consegnerà al Comune le opere realizzate di cui all’art. 5, 6 e 9.
2. Il Comune assumerà immediatamente dopo la formalizzazione degli atti previsti al comma 1 la manutenzione e la gestione delle opere.
La Ditta proponente il P.U.A. si impegna a stipulare, sulla base della presente convenzione, la convenzione definitiva per il trasferimento delle opere e delle aree entro quattro mesi dalla comunicazione di avvenuta esecutività della delibera/determina di approvazione degli atti di collaudo. In tal caso la ditta lottizzante produrrà, entro due mesi dalla stessa data, i seguenti documenti:
- Certificato storico ventennale
- Certificato ipotecario
- Tipo di frazionamento
- Ogni altro documento o atto necessario.
Art.15 bis – SERVITU` PUBBLICHE
1. La Ditta Lottizzante dà la propria disponibilità a sottoscrivere, a favore del Comune che accetta, perpetua servitù di pubblico transito o uso pubblico sulle aree destinate a strade, marciapiedi, parcheggi, verde come indicato negli elaborati grafici (tav. n…3), senza limitazione alcuna anche per quanto concerne l'utilizzazione dello spazio aereo e del sottosuolo per la installazione di servizi pubblici. La costruzione di dette servitù, registrate e trascritte negli appositi registri immobiliari, viene fatta senza corrispettivo in denaro escluso ogni altro intento lucrativo, in considerazione dell'interesse e dell'utilità della costituzione della servitù stessa (tutte le eventuali spese sono a carico del lottizzante).
ART. 16 - VIGILANZA
1. In qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità al Progetto Esecutivo del Piano di Lottizzazione approvato, a regola d’arte.
2. In caso di accertate violazioni o difformità, l’Amministrazione Comunale potrà ordinare la sistemazione dei lavori non correttamente eseguiti ed adottare i provvedimenti di legge
oppure sostituirsi alla Ditta Lottizzante per l'esecuzione di tutte le opere con addebito di ogni relativo costo.
ART. 17 - INADEMPIENZE
1. Il Comune potrà dichiarare in danno le ditte lottizzanti e la decadenza della presente convenzione, per le inadempienze poste in essere per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, per gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione nonostante il richiamo, notificato, del Comune.
2. Per le inadempienze relative al mancato rispetto dei termini il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione delle opere in sostituzione dei lottizzanti e a spese degli stessi, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando i predetti lottizzanti non vi abbiano provveduto e siano stati messi in mora con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.
3. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno e all’incameramento della somma prestata a garanzia con polizza fidejussoria.
ART. 18 – SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei lottizzanti.
ART. 19 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
1. Il progetto del Piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i Lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti costituenti il Piano di Lottizzazione quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, NON vengono allegati materialmente alla convenzione.
ART. 20 - TRASFERIMENTO A TERZI
1. In caso di trasferimento anche parziale delle aree, prima che sia avvenuto il collaudo e la consegna delle aree all’amministrazione comunale, la Ditta Lottizzante, (previa autorizzazione, da rilasciare con apposita deliberazione Giuntale), mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente convenzione che dovrà essere richiamata nell'atto di trasferimento. La ditta lottizzante dovrà inoltre rendere edotti gli acquirenti delle aree dell’obbligo di mantenimento e manutenzione del verde e della piantumazioni di cui al precedente art. 4.
2. La Ditta Lottizzante e i singoli acquirenti saranno comunque responsabili verso il Comune per tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.
ART. 21 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. La Ditta Lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. La Ditta Lottizzante autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Comunale.
4. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28/06/1943, n. 666.
ART.22 ENTRATA IN VIGORE DELLA SEGUENTE CONVENZIONE
La presente Convenzione, mentre è fin d'ora impegnativa per la Ditta proponente il P.U.A., diverrà tale per il Comune di Cologna Veneta (Vr) dopo che la Convenzione sarà registrata e trascritta presso i competenti Uffici. .
A tale fine la Ditta proponente il P.U.A. si impegna a tutti gli atti necessari, autorizzando sin d'ora tutte le successive volture occorrenti.
ART.23 ALLEGATI
Alla presente Convenzione non vengono allegati documenti.
La documentazione, sarà allegata alla delibera di G.C., n. ………. del (di Adozione) e
alla deliberazione del, G.C. n…………… del ………….. (di Approvazione) in conformità all’ art.19 della L.R.11/04 e s.m.i..
ART.24 RICHIAMO NORME VIGENTI
Per quanto non contenuto in questo atto, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali, in vigore e in particolare a:
Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n.1050; Legge 765/67; Legge n.10 del 28/10/1977;
Legge R.V. 27/06/1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni. D.P.R. 06.06.2001 n. 380
Legge R.V. 23/04/2004 n. 11 Xxxxx R.V. 23/12/2010 n. 30
E richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle Parti che, a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Questo atto scritto da persona di mia fiducia su n….. fogli bollati, viene firmato come segue:
Letto, confermato, sottoscritto.
Le Parti