ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2020 Deliberazione n. 0001594 del 30/07/2020 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020
Deliberazione n. 0001594 del 30/07/2020 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Oggetto: STRUTTURA TERRITORIALE “CENTRO GIOVANI PONTI” DI XXX XXXXXX XXXXX 00/X XX XXXXXX – RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE PERIODO
29.10.2020 / 28.10.2026. IMPORTO COMPLESSIVO € 302.142,30 NON SOGGETTO A IVA.
IL DIRETTORE AD INTERIM DI S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Richiamate
- la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 04 del 7.7.2011 e successivi aggiornamenti, che esclude, dal campo di applicazione della tracciabilità, l’obbligo di richiesta del
C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) per i contratti aventi oggetto l’acquisto o la locazione di terreni-fabbricati esistenti od altri beni immobili;
- la Deliberazione n. 734 del 30.07.15 con cui l’ex Azienda Ospedaliera San Paolo ha rinnovato il contratto di locazione con “Fondazione Attilio e Xxxxxx Xxxxxxx” proprietaria dei locali siti nell’immobile di Xxx X. Xxxxx 00/x xx Xxxxxx impiegati per attività socio-sanitarie, per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000 per la somma complessiva di € 216.000,00;
- la Deliberazione n. 903 del 13.6.2018 con cui L’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx ha adeguato la spesa per il triennio 2018-2020 suddividendola sui conti di bilancio specifici (affitto, spese condominiali, imposta di registro), per un importo complessivo di € 128.746,70;
Premesso
- che nella struttura territoriale è collocato oggi il “Centro Giovani Ponti”, afferente al Dipartimento Salute Mentale dell’ASST e destinato alla prevenzione, individuazione e trattamento precoce dei disturbi mentali tra i giovani in età compresa tra i 14 e i 24 anni;
- che la scadenza del contratto di locazione in oggetto è prevista per il 28.10.2020;
- che con nota del 5.3.2020 la Fondazione Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx ha inviato la disdetta della locazione ai sensi dell’art. 5 del contratto, in atti;
- che la Struttura Gestione Strutture Territoriali ha avviato i necessari contatti con la proprietà per verificare la disponibilità ad un rinnovo della locazione;
- che, a seguito della interlocuzione avuta, la Fondazione Xxxxxxx ha inviato in data 29.4.2020 una proposta per il rinnovo del contratto d’affitto contenente nuove condizioni economiche, in atti, ed in data 16.6.2020 un nuovo schema di contratto – All. 1 ;
Considerato
- che il nuovo contratto di locazione proposto prevede un canone di € 32.898,00 in considerazione ai valori immobiliari della zona e la definizione delle spese condominiali, sulla base di quanto preventivato per l’anno 2020, pari a € 14.700,00;
- che a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di che trattasi, la Proprietà ha richiesto al Conduttore il versamento della somma di € 5.483,00 pari a due mensilità del canone, a titolo di deposito cauzionale;
- che è stata effettuata una verifica sulla congruità delle somme richieste per l’affitto dell’immobile, risultate di poco superiori alla media tra valori minimi e massimi delle valutazioni di mercato nella zona, come da riscontro effettuato sull’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate;
- che con e-mail del 11.6.2020 è stato comunicato ai referenti sanitari dell’Azienda lo stato di disdetta del contratto di locazione e relazionato sulle condizioni richieste per la stipula di un nuovo contratto d’affitto;
- che quanto sopra è meglio descritto nella relazione del RUP, Xxxxxxx Xxxxxx, che fa parte integrante del presente provvedimento – All. 2;
Dato atto
- che non avendo ricevuto dalla parte sanitaria indicazioni contrarie al normale proseguimento delle attività del “Centro Giovani Ponti”, si ritiene necessario provvedere al rinnovo della locazione in oggetto per garantire la continuità delle attività socio-sanitarie ospitate nell’immobile;
- che il nuovo contratto di locazione prevede una spesa annua di € 47.948,00 così suddivisi:
- Affitto annuo dell’immobile: € 32.898,00
- Spese condominiali € 14.700,00 (stima preventivo annuo)
- Imposta di registro del contratto € 350,00 annui (50% dei costi di registrazione);
- che vista l’effettiva decorrenza contrattuale, fissata al 29.10.2020, l’imputazione della spesa avverrà proporzionalmente per la parte residua dell’anno corrente;
- di ritenere comunque opportuno, considerando quanto previsto dall’art. 9 del contratto di locazione, un adeguamento del canone di locazione in base all’ultimo indice “ISTAT FOI senza tabacchi” positivo (0,1 % di Febbraio 2020), fatte salve nuove disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica;
- che gli importi per gli anni di vigenza contrattuale sono inoltre incrementati prevedendo un adeguamento delle spese per riscaldamento e oneri accessori, sulla base della stima iniziale della Proprietà;
- che l’importo complessivo di spesa per le voci sopra elencate risulta quindi, per il periodo 29.10.2020 – 28.10.2026 pari a € 302.142,30, non soggetto a IVA così articolato:
Anno 2020 (29.10.2020- 31.12.2020) | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 (1.1.2026- 28.10.2026) | TOTALE periodo 29.10.2020- 28.10.2026 | |
Canone locazione | € 5.483,00 | € 32.898,00 | € 33.226,98 | € 33.559,25 | € 33.894,84 | € 34.233,79 | € 28.813,44 | € 202.109,30 |
Spese condomin. | € 2.450,00 | € 14.700,00 | € 15.000,00 | € 15.300,00 | € 15.600,00 | € 15.900,00 | € 13.500,00 | € 92.450,00 |
Imposta di registro | € 58,33 | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 291,67 | € 2.100,00 |
Deposito cauzionale | € 5.483,00 | € 5.483,00 | ||||||
Totale annuo | € 13.474,33 | € 47.948,00 | € 48.576,98 | € 49.209,25 | € 49.844,84 | € 50.483,79 | € 42.605,11 | € 302.142,30 |
Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario;
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di approvare la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione tra Fondazione Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, proprietaria dell’immobile, e ASST Santi Paolo e Carlo – All. 1 per l’utilizzo dei locali siti in Xxx X. Xxxxx 00/x – Milano, destinati all’attività di “Centro Giovani”, per la durata di 6 anni con decorrenza 29.10.2020 e scadenza al 28.10.2026;
2. di prendere atto della Relazione del RUP – All. 2, con la quale si è verificata la congruità delle somme richieste per la locazione annua, pari a € 47.948,00, così articolate:
- Affitto dell’immobile: € 32.898,00
- Spese condominiali € 14.700,00 (stima preventivo annuo)
- Imposta di registro del contratto, stimata in € 350,00 (50% costi di registrazione);
3. di dare atto che è necessario versare mediante bonifico bancario, prima della firma e a garanzia degli adempimenti contrattuali, un deposito cauzionale pari a € 5.483,00, in favore della Fondazione Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, proprietaria dell’unità immobiliare;
4. di dare atto di ritenere comunque opportuno, considerando quanto previsto dall’art. 9 del contratto di locazione, un adeguamento del canone di locazione in base all’ultimo indice “ISTAT FOI senza tabacchi” positivo (0,1 % di Febbraio 2020), fatte salve nuove disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica;
5. di dare atto che gli importi per gli anni di vigenza contrattuale sono inoltre incrementati prevedendo un adeguamento delle spese per riscaldamento e oneri accessori, sulla base della stima iniziale della Proprietà;
6. di dare atto che l’importo complessivo di spesa per le voci sopra elencate per il periodo 29.10.2020 – 28.10.2026 risulta pari a € 302.142,30, non soggetto a IVA, così articolato:
Anno 2020 (29.10.2020- 31.12.2020) | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 (1.1.2026- 28.10.2026) | TOTALE periodo 29.10.2020- 28.10.2026 | |
Canone locazione | € 5.483,00 | € 32.898,00 | € 33.226,98 | € 33.559,25 | € 33.894,84 | € 34.233,79 | € 28.813,44 | € 202.109,30 |
Spese condomin. | € 2.450,00 | € 14.700,00 | € 15.000,00 | € 15.300,00 | € 15.600,00 | € 15.900,00 | € 13.500,00 | € 92.450,00 |
Imposta di registro | € 58,33 | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 291,67 | € 2.100,00 |
Deposito cauzionale | € 5.483,00 | € 5.483,00 | ||||||
Totale annuo | € 13.474,33 | € 47.948,00 | € 48.576,98 | € 49.209,25 | € 49.844,84 | € 50.483,79 | € 42.605,11 | € 302.142,30 |
7. di imputare, con nuove autorizzazioni, i costi di sottoscrizione del contratto e di locazione per il periodo 29.10.2020 – 28.10.2026, stimati complessivamente in € 302.142,30 non soggetti a IVA – Cdr TEC “Ufficio Tecnico e Progetti” – CdC 203040901 - Disturbi psicopatologici dell'età giovanile SC c.c., come segue:
Bilancio di Esercizio 2020
PERIODO 00.00.0000 - 00.00.0000 | CONTO | CDR | CDC | |
Locazione sede | € 5.483,00 | 3G010100 “Affitti Passivi Immobiliari” | TEC | 203040901 |
Spese condominiali e oneri accessori | € 2.450,00 | 3G010101 “Spese condominiali” | TEC | 203040901 |
Imposta registro | € 58,33 | 3J070200 “Imposta di registro” | TEC | 203040901 |
Deposito cauzionale | € 5.483,00 | 2L140100 “Depositi cauzionali versati e ricevuti” | TEC | 203040901 |
Totale annuo | € 13.474,33 |
TOTALE ANNUO | CONTO | CDR | CDC | |
Locazione sede | € 32.898,00 | 3G010100 “Affitti Passivi Immobiliari” | TEC | 203040901 |
Spese condominiali e oneri accessori | € 14.700,00 | 3G010101 “Spese condominiali” | TEC | 203040901 |
Imposta registro | € 350,00 | 3J070200 “Imposta di registro” | TEC | 203040901 |
Totale annuo | € 47.948,00 |
Bilancio di Previsione 2022
TOTALE ANNUO | CONTO | CDR | CDC | |
Locazione sede | € 33.226,98 | 3G010100 “Affitti Passivi Immobiliari” | TEC | 203040901 |
Spese condominiali e oneri accessori | € 15.000,00 | 3G010101 “Spese condominiali” | TEC | 203040901 |
Imposta registro | € 350,00 | 3J070200 “Imposta di registro” | TEC | 203040901 |
Totale annuo | € 48.576,98 |
Bilancio di Previsione 2023
TOTALE ANNUO | CONTO | CDR | CDC | |
Locazione sede | € 33.559,25 | 3G010100 “Affitti Passivi Immobiliari” | TEC | 203040901 |
Spese condominiali e oneri accessori | € 15.300,00 | 3G010101 “Spese condominiali” | TEC | 203040901 |
Imposta registro | € 350,00 | 3J070200 “Imposta di registro” | TEC | 203040901 |
Totale annuo | € 49.209,25 |
Bilancio di Previsione 2024
TOTALE ANNUO | CONTO | CDR | CDC | |
Locazione sede | € 33.894,84 | 3G010100 “Affitti Passivi Immobiliari” | TEC | 203040901 |
Spese condominiali e oneri accessori | € 15.600,00 | 3G010101 “Spese condominiali” | TEC | 203040901 |
Imposta registro | € 350,00 | 3J070200 “Imposta di registro” | TEC | 203040901 |
Totale annuo | € 49.844,84 |
TOTALE ANNUO | CONTO | CDR | CDC | |
Locazione sede | € 34.233,79 | 3G010100 “Affitti Passivi Immobiliari” | TEC | 203040901 |
Spese condominiali e oneri accessori | € 15.900,00 | 3G010101 “Spese condominiali” | TEC | 203040901 |
Imposta registro | € 350,00 | 3J070200 “Imposta di registro” | TEC | 203040901 |
Totale annuo | € 50.483,79 |
Bilancio di Previsione 2026
PERIODO 0.0.0000 - 00.00.0000 | CONTO | CDR | CDC | |
Locazione sede | € 28.813,44 | 3G010100 “Affitti Passivi Immobiliari” | TEC | 203040901 |
Spese condominiali e oneri accessori | € 13.500,00 | 3G010101 “Spese condominiali” | TEC | 203040901 |
Imposta registro | € 291,67 | 3J070200 “Imposta di registro” | TEC | 203040901 |
Totale annuo | € 42.605,11 |
8. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad Interim S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Xxxxxxx Xxxxxxxx – sulla base delle determinazioni del RUP - e che la sua esecuzione è affidata ad Xxxxxxx Xxxxxx in qualità di Responsabile del Procedimento, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
9. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito Internet Aziendale ai sensi dell’art.17 comma 6 della L.R. n. 33/09 e ss.mm.ii..
Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€) | N. di conto | CDC | Autorizzazione | Anno |
€ 5.483,00 S | 3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari | 203040901 | 2020001413 | 2020 |
€ 2.450,00 S | 3G010101 - Spese Condominiali | 203040901 | 2020001414 | 2020 |
€ 58,33 S | 3J070200 - Imposta di Registro | 203040901 | 2020001416 | 2020 |
€ 5.483,00 S | 2L140100 - Depositi Cauzionali Versati e Ricevuti | 203040901 | 2020001421 | 2020 |
€ 32.898,00 S | 3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari | 203040901 | 2021001413 | 2021 |
€ 14.700,00 S | 3G010101 - Spese Condominiali | 203040901 | 2021001414 | 2021 |
€ 350,00 S | 3J070200 - Imposta di Registro | 203040901 | 2021001416 | 2021 |
€ 33.226,98 S | 3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari | 203040901 | 2022001413 | 2022 |
€ 15.000,00 S | 3G010101 - Spese Condominiali | 203040901 | 2022001414 | 2022 |
€ 350,00 S | 3J070200 - Imposta di Registro | 203040901 | 2022001416 | 2022 |
€ 33.559,25 S | 3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari | 203040901 | 2023001413 | 2023 |
€ 15.300,00 S | 3G010101 - Spese Condominiali | 203040901 | 2023001414 | 2023 |
€ 350,00 S | 3J070200 - Imposta di Registro | 203040901 | 2023001416 | 2023 |
€ 33.894,84 S | 3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari | 203040901 | 2024001413 | 2024 |
€ 15.600,00 S | 3G010101 - Spese Condominiali | 203040901 | 2024001414 | 2024 |
€ 350,00 S | 3J070200 - Imposta di Registro | 203040901 | 2024001416 | 2024 |
€ 34.233,79 S | 3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari | 203040901 | 2025001413 | 2025 |
€ 15.900,00 S | 3G010101 - Spese Condominiali | 203040901 | 2025001414 | 2025 |
€ 350,00 S | 3J070200 - Imposta di Registro | 203040901 | 2025001416 | 2025 |
€ 28.813,44 S | 3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari | 203040901 | 2026001413 | 2026 |
€ 13.500,00 S | 3G010101 - Spese Condominiali | 203040901 | 2026001414 | 2026 |
€ 291,67 S | 3J070200 - Imposta di Registro | 203040901 | 2026001416 | 2026 |
* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Xxxxxxx Xxxxxxx Responsabile dell’istruttoria: Xxxxxxx Xxxxxx
Dirigente/Responsabile proponente: Xxxxx Xxxxxxx
Il presente atto si compone di n. 23 pagine, di cui n. 16 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE
Nel rispetto della natura sociale e della convenzione "Villaggio Barona" con il Comune di Milano
(Prot. Gen. N. 734.450/2000 del 18/04/2000)
Ai sensi degli artt. 27-42 della legge 27/07/1978 n. 392 Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale
TRA
la FONDAZIONE ATTILO E XXXXXX XXXXXXX con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx 00, eretta in Ente Morale con D.P.R. 28/01/1953 n° 598, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Milano al n° 1265/50/1265, codice fiscale 03496560156, in persona del suo Segretario Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Milano il 19/10/1971, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di seguito denominato LOCATORE
E
ASST SANTI XXXXX E CARLO P.IVA./C.F. 09321970965, con sede legale in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 0
Xxxxxx rappresentata dal legale rappresentante, xxx xxx, CF xxx domiciliato a xxxx di seguito denominato
CONDUTTORE,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1) IMMOBILE. Il locatore concede in locazione ad uso di DEFINIRE, al conduttore, che accetta l'unità
immobiliare di sua esclusiva proprietà, sita in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 00/x, ID 106S06, (Foglio 544 – Mapp.
637 – Sub 704, categoria D/4, classe 1203, rendita catastale € 9.541), costituito da locale al piano primo e
terra di mq complessivi 477 circa, al quale sono annesse pertinenze per mq 623 (di cui terrazzo 90, cantina
88, Cortile Esterno 445)
Dichiarazione di conformità impianto elettrico: da inserire locatore
Attestazione di qualificazione energetica n° da inserire locatore
Il conduttore dichiara di aver ricevuto già in sede di trattativa tutte le informazioni relative alle caratteristiche energetiche del bene locato nonché di aver ricevuto alla firma del contratto il certificato di prestazione energetica.
2) DESTINAZIONE D’USO. Il conduttore destinerà l’immobile ad uso di DEFINIRE. L'utilizzo dell'immobile, e quindi l'attività svolta, deve essere eseguita secondo le normative vigenti. È fatto divieto
utilizzare l’immobile per scopi, attività e destinazioni diversi da quelli di cui al punto Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata.. Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal locatore per iscritto. Il mutamento di destinazione d'uso anche parziale comporta la risoluzione del contratto ex art 1456 c.c.
3) DURATA. La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dal 29/10/2020 al 28/10/2026. Dopo detta scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di ulteriori anni sei. Tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, almeno sei mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza il locatore ha la facoltà di dare disdetta al presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi, per i soli motivi di cui alla legge 392/1978 art. 29. Qualora una delle parti contraenti non abbia dato all’altra la disdetta per atto legale, o per raccomandata che dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza della locazione, il contratto ancorché a termine si intenderà rinnovato agli stessi patti e condizioni per anni 6 al canone in essere alla scadenza, canone che sarà soggetto ad aggiornamento come stabilito al punto 9.
4) DISDETTA DA PARTE DEI CONDUTTORI. E' concessa facoltà ai conduttori di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata o PEC da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, così come previsto dall'art. 27 L. 392/78, 7°capoverso, con onere il pagamento del canone e oneri accessori pari a tutto il periodo di preavviso.
5) CANONE. Il canone annuo di locazione viene consensualmente determinato tra le parti in euro
32.898,00 (XXX/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere in due eguali rate semestrali di euro 16.449,00 (XXX/00) scadenti il 31 gennaio per il primo semestre e il 31 luglio per il secondo semestre di ogni anno contrattuale mezzo MAV o bonifico bancario. Il rateo del periodo dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 andrà corrisposto come rata bimestrale anticipata scadente il 30.11.2020.
6) DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia delle obbligazioni che assume con il presente contratto, il Conduttore versa al Locatore una somma di € 5.483,00 (XXX/00) pari a DUE mensilità del canone, a titolo di deposito cauzionale, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali. Il deposito è da pagarsi via bonifico bancario prima della sottoscrizione del contratto. Per il pagamento del deposito viene inviato apposito bollettino di pagamento. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito, al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale e potrà essere compensato dal locatore con i suoi crediti per canoni ed oneri accessori. Il mancato pagamento, totale o parziale, del deposito cauzionale, decorsi venti giorni dalle convenute scadenze, determina la risoluzione ipso jure del contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.; si conviene l’essenzialità del termine suddetto ai sensi dell’art.1457 c.c..
7) RISCALDAMENTO. Il servizio di riscaldamento, che il conduttore è tenuto ad accettare nei modi e termini stabiliti dal Regolamento inquilini e dagli Usi e Consuetudini locali avrà di regola la durata di 180 giorni. Eventuali anticipi o proroghe del servizio di riscaldamento saranno stabiliti dal Locatore a suo insindacabile giudizio.
8) RITARDATO E/O MANCATO PAGAMENTO. Il mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata del canone di fitto o del riscaldamento o della quota degli oneri accessori, decorsi venti giorni dalle convenute scadenze, determina la risoluzione ipso jure del contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.; si conviene l’essenzialità del termine suddetto ai sensi dell’art.1457 x.x.
0) XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX. Il canone annuo di locazione potrà essere annualmente aggiornato, per tutta la durata della locazione e suo eventuale rinnovo, in misura pari al 75% della variazione in aumento accertata dall’Istat e verificatasi nell’anno precedente dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ove consentito da future disposizioni di Xxxxx, il canone potrà essere aggiornato nella misura massima prevista dalla Legge. Il presente articolo verrà applicato salvo deroghe di legge.
10) ONERI ACCESSORI. L'importo per acconto spese servizi, riscaldamento e acqua calda, è di circa €
14.700,00 (XXX/00) e comprende: portierato, disinfestazione parti comuni, manutenzione immobile e impianti, luce parti comuni, riscaldamento, acqua calda, acqua corrente, , ecc.. Invece la tassa trasporto e ritiro rifiuti dovrà essere aperta e pagata in modo autonomo dal conduttore che dovrà altresì provvedere alla relativa pratica. L’importo specificato si intende quale acconto e verrà corrisposto secondo le stesse modalità previste per il canone.. Dopo il primo anno, l'acconto viene determinato in base al consuntivo dell’anno precedente, di norma comunicato tra ottobre e novembre dell’anno successivo. L’acconto oneri accessori per l’anno di competenza è comunicato prima dell’inizio dell’anno. E’ ad esclusivo carico del conduttore la manutenzione del giardino interno privato dell’unità immobiliare locata che ne curerà direttamente la manutenzione a proprie cure e spese mantenendolo in uno stato decoroso.
11) PARCO VILLAGGIO BARONA. Le manutenzioni e pulizie del parco di proprietà del Locatore ma asservito ad uso pubblico nelle ore diurne per accordi col Comune di Milano, antistante l’immobile e situato tra le vie Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, saranno a carico del conduttore. Il conteggio degli oneri a carico del conduttore sarà effettuato dal locatore sulla base della tabella millesimale di ripartizione che si basa sul rapporto tra mq di locazione esclusiva e mq effettivi del parco. L’importo delle su elencate spese sono già conteggiate e inserite nel computo totale della voce ONERI ACCESSORI di cui al precedente articolo
XX. La Fondazione locatrice si riserva il diritto di affittare o comodare in tutto od in parte il parco a terzi per manifestazioni, feste, incontri etc.
12) MODIFICA SERVIZI ACCESSORI. Durante la locazione è riservata al Locatore la facoltà di modificare i servizi, a suo giudizio, come il servizio di portierato, avvalendosi o di portiere a tempo pieno o di altra persona con servizio a ore incaricata alla pulizia delle parti comuni, o di Impresa di Pulizia. Quanto sopra senza eccezione alcuna da parte del conduttore.
13) SUBLOCAZIONE - COMODATO - CESSIONE CONTRATTO. E’ fatto espresso divieto di sub- locare, comodare anche parzialmente l’unità immobiliare a terzi come pure di cedere il contratto. L’inosservanza del presente patto determina ipso jure la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c..
14) STATO LOCATIVO. L’unità immobiliare viene consegnata ed accettata nello stato promesso ai
conduttori che l’hanno visionata, sia in loco che sulla carta, anche per quanto riguarda tutti gli impianti, e l’hanno trovata di loro gradimento. Sono a totale carico dei conduttori le opere di manutenzione ordinaria di qualsiasi natura concernenti l’unità immobiliare locata e gli impianti relativi (elettrico, idraulico ecc.), nonché qualsiasi opera conseguente a regolamenti o disposizioni legislative future nonché la messa in normativa (d.m. 37/2008) dell’impianto elettrico secondo le esigenze dell’attività. In particolare, a titolo esemplificativo, sono a carico dei conduttori la periodica verniciatura dell’impennata e della saracinesca, degli infissi interni ed esterni e delle eventuali inferriate, delle opere in ferro e legno, nonché ogni e qualsiasi opera di sistemazione e di miglioria dell’unità immobiliare locata. Di tutto quanto sopra i conduttori sollevano il locatore da ogni responsabilità. Infine le parti si danno reciprocamente atto che nella determinazione del canone di locazione di cui al punto 3° si è tenuto conto di tutto quanto previsto nel presente articolo.
15) ESONERO DI RESPONSABILITA'. I conduttori sollevano il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità circa il rilascio o il mantenimento delle eventuali licenze necessarie per l’attività da parte delle competenti Autorità anche d’Igiene e ATS. Le vicende di tali autorizzazioni e licenze non potranno comunque comportare ritardi o inadempimenti nel pagamento del canone e delle spese per i servizi. Inoltre i conduttori esonerano espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero provenirgli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi e segnatamente per furti con o senza scasso; come pure per la eventuale scarsità o mancanza d’acqua potabile, del gas o dell’energia elettrica.
16) MUTAMENTO E MODIFICHE DEI LOCALI. I conduttori si obbligano a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. L’inosservanza del presente patto determina ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese dei conduttori, ai sensi dell’art.1456 c.c. I miglioramenti e le addizioni eseguiti dai conduttori resteranno a favore del locatore al termine della locazione, senza alcun compenso anche se autorizzati. Salva, in ogni caso, rimane la facoltà del locatore di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato a spese dei conduttori con la sola eccezione delle modifiche esplicitamente autorizzate dal locatore.
17) RIPARAZIONI ORDINARIE. Il locatore potrà eseguire riparazioni, anche se non abbiano carattere
d’urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo ai conduttori anche se questi, per effetto di esse, subiscano incomodi per oltre venti giorni, derogandosi così espressamente al disposto degli artt.1583 e 1584 c.c.. Inoltre i conduttori, in caso di lavori di ripristino della facciata dell’immobile o di altri lavori interessanti lo stesso, esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità il locatore per i disagi causati dai lavori e dalla presenza dei ponteggi necessari all’esecuzione delle opere.
18) INTEGRAZIONE DEL CANONE. Nel caso di opere di manutenzione straordinaria di rilevante entità eseguite dal locatore nell’unità immobiliare locata e nelle parti e impianti comuni dello stabile, il canone annuale qui convenuto potrà essere integrato, a richiesta del locatore, con una somma pari all’interesse legale corrente della spesa sostenuta e documentata dal locatore, a far tempo dal mese successivo alla data di richiesta. Xxxxxxxxx gli aggiornamenti di cui al punto 9 verranno applicati sul canone così integrato
19) VISITE. Dal giorno di comunicazione della disdetta o nel caso in cui il proprietario intendesse vendere lo stabile o l’unità immobiliare locata, i conduttori dovranno lasciare visitare i locali agli aspiranti acquirenti.
20) INABITABILITA' O INIDONEITA'. Ove nel corso della locazione venga dichiarata l’inabitabilità o inidoneità all’uso contrattuale di tutti o parte dei locali, il locatore per l’eventuale conseguente risoluzione del contratto dovrà solo restituire la parte della pigione anticipatagli, proporzionalmente al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni, anche nell’ipotesi del 2° capov. dell’art.1578 c.c..
21) ELEZIONE DI DOMICILIO. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, i conduttori dichiarano di essere domiciliati xxx Xxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxx.
22) REGOLAMENTO GENERALE E INTERNO. I conduttori dichiarano di accettare come parte integrante del presente contratto tutte le condizioni contenute nel “Regolamento generale per gli inquilini”, registrato a Milano il 1° agosto 1973 al n° A/1 71980, del quale hanno ritirato copia. Inoltre dichiarano di essere dedotti in riferimento al regolamento interno del Villaggio Barona. L’infrazione alle norme del Regolamento Generale e/o di quello Interno, se contestata almeno due volte all’inquilino mediante raccomandata, determina ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese dei conduttori, ai sensi
dell’art.1456 c.c..
23) CONSENSO DATI. I conduttori autorizzano il locatore a comunicare a terzi i loro dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione.
24) DISCIPLINA FISCALE. Le parti dichiarano che i corrispettivi della presente locazione NON sono soggetti all’I.V.A.
25) ACCETTAZIONE CONVENZIONE COMUNALE. Il Conduttore dichiara di conoscere e accettare come parte integrante del presente contratto, la convenzione stipulata dal Locatore con il Comune di Milano (Prot. Gen. 734.450/2000 del 7.05.2000). A tal proposito si da atto che poiché l’attività del conduttore è di carattere socio-sanitario, essa soddisfa le prescrizioni della convenzione citata.
26) REGISTRAZIONE E BOLLI. Le spese di registrazione del presente contratto e del suo eventuale rinnovo sono a carico di entrambi i contraenti al 50% ciascuno. Le spese di bollo e le spese di esazione e quietanza sono a carico dei conduttori.
27) PRECISAZIONI CONTRATTUALE. Il conduttore, nei confronti del locatore, risponde, anche economicamente di ogni azione non conforme alla legge, dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori, ai regolamenti interni e normativi, alle direttive esposte nelle parti comuni, sollevata sin d’ora ogni eccezione.
28) DICHIARAZIONE. Le parti dichiarano ad ogni effetto di legge che le clausole tutte del presente contratto sono alle stesse ben note poiché hanno formato oggetto di discussione e trattativa individuale tra le parti, e che del contenuto di tali clausole si è tenuto conto anche in sede di determinazione pattizia del canone.
Milano, lì
Letto confermato e sottoscritto
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di avere riletto attentamente le clausole del presente contratto che approvano integralmente, espressamente sottoscrivendo con seconda firma in segno di accettazione tutte le clausole e segnatamente i seguenti articoli: 2 (destinazione d’uso), 8 (ritardato e/o
mancato pagamento), 11 (Parco villaggio Barona) 12 (modifica servizi accessori), 13 (sublocazione, comodato, cessione del contratto),14 (stato locativo),16 (esonero di responsabilità), 16 (mutamento e modifiche dei locali), 18 (integrazione del canone), , 20 (inabitabilità o inidoneità), 25 (accettazione convenzione comunale), 27 (precisazione contrattuale) 28 (dichiarazione). Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1469 bis ss. c.c. ove applicabili, le parti dichiarano che tali clausole hanno formato oggetto di trattativa individuale tra le stesse, ex art. 1469 ter c.c., anche in relazione alla determinazione del canone.
Milano, lì
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE