Assicurazione Danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia:
SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l’Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094
Prodotto: Snowcare
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza ti assicura in caso di danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e prevede servizi di assistenza in caso di infortunio occorso nello svolgimento delle stesse.
Che cosa non è assicurato?
Soggetti esclusi dalla copertura assicurativa:
🗶 Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine o convivente con l’assicurato.
🗶 Non sono altresì considerati terzi i membri dello stesso gruppo che svolgano l’attività sportiva coperta dall’assicurazione insieme all’assicurato, salvo il caso in cui tutti i membri del gruppo siano coperti dall’assicurazione.
Rischi esclusi dall’Assicurazione:
🗶 Viaggi implicanti un soggiorno di più di tre mesi consecutivi in luogo diverso da quello di residenza dell’assicurato.
🗶 Pratiche sportive per le quali sia necessario un permesso o una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione della polizza.
🗶 Partecipazione amatoriale a viaggi e raid cosiddetti “avventurosi” in assenza di preventiva dichiarazione dell’assicurato e/o del contraente e conseguente accettazione del rischio da parte della Compagnia.
Che cosa è assicurato?
Polizza Argento e Oro
✓ Responsabilità civile per danni fisici a persone terze: danni fisici materiali e diretti a persone terze a seguito di incidente causato dall’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste.
✓ Responsabilità civile per danni a cose di terzi: danni materiali e diretti a cose di terzi a seguito di incidente causato dall’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste.
✓ Tutela legale: a seguito di incidente o infortunio dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste.
✓ Spese ordinarie di soccorso in toboga sulle piste straniere: a seguito di infortunio dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve per il quale si sia reso necessario il servizio di soccorso sulle piste a causa delle sue condizioni di salute.
Ci sono limiti di copertura?
La Compagnia ha diritto di non pagare l’indennizzo principalmente nei casi seguenti:
! Mancata richiesta ed intervento sul luogo del sinistro del servizio di soccorso sulle piste.
! Sinistro occorso durante il trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi.
! Utilizzo dello skipass contro il regolamento.
! Partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) incluso l’allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni di slalom gigante e speciale amatoriali, non professionistiche e senza premi in denaro.
! Sci alpinismo o fuori delle aree sciabili attrezzate, ad eccezione degli itinerari sciistici del Canalone (Madesimo), del Camosci (Madesimo), del Toulà (Monte Bianco) e della Vallèe Blanche (Monte Bianco).
! Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’assicurato e/o del contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere per legge.
! Inosservanza delle norme di legge.
! Abuso di alcol e uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti dal medico.
! Danni indiretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
condizioni di salute.
✓ Spese ordinarie di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere: a seguito di infortunio dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve per il quale si sia reso necessario il servizio di soccorso sulle piste a causa delle sue gravi
✓ Spese mediche d’urgenza: a seguito di infortunio dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e sostenute nell’immediatezza del sinistro nelle strutture mediche convenzionate e a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste.
✓ Autista a disposizione: per ricondurre il mezzo e i passeggeri che viaggiavano con l’assicurato sino alla città di residenza di quest’ultimo a seguito di infortunio dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste.
Garanzie comprese solo nella polizza Oro:
✓ Spese di soccorso in toboga sulle piste italiane: a seguito di infortunio dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e di intervento del servizio di soccorso sulle piste a causa delle sue condizioni di salute.
✓ Spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste italiane: a seguito di infortunio dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e di intervento del servizio di soccorso sulle piste a causa delle sue gravi condizioni di salute.
In base alla validità temporale dell’assicurazione (Polizza Argento e Oro) sarà assicurato anche:
✓ Rimborso skipass non goduto a seguito di infortunio dell’assicurato
✓ Rimborso noleggio materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino, non goduto a seguito di infortunio dell’assicurato
✓ Rimborso lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino, non godute a seguito di infortunio dell’assicurato.
✓ Rientro sanitario a seguito di infortunio dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve.
La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). I massimali di polizza operano per sinistro ed evento.
L’indennizzo è riconosciuto nei limiti dei massimali stabiliti in polizza e al netto degli scoperti e franchigie applicabili per sinistro ed evento.
richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate da enti previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti pubblici).
! Danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore.
! Suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni dell’assicurato.
! Partecipazioni a furti, rapine o altri crimini.
! Slavine, valanghe, frane, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate o maremoti.
! Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni serrate, colpi distato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità, rivoluzioni, insurrezioni, disposizioni delle Pubbliche Autorità.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione è valida in Italia e, se sottoscritta da cittadino italiano residente in Italia, anche nei Paesi confinanti. Se l’assicurazione è stipulata da un cittadino straniero la validità territoriale dell’assicurazione coincide con la validità territoriale dello skipass acquistato in Italia.
Che obblighi ho?
-
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e/o al momento dell’adesione in caso di polizze collettive.
Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione deve essere acquistata prima dell’inizio giornaliero delle attività sportive e inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se successivo e termina alla scadenza indicata in polizza.
Se l’assicurazione è acquistata unitamente allo skipass, la copertura assicurativa avrà la stessa validità temporale dello skipass.
Come posso disdire la polizza?
In caso di stipulazione dell’assicurazione con durata superiore a 30 gg. mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della polizza che attesta la conclusione dell’assicurazione.
La polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non ci sono obblighi di disdetta a tuo carico.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
SOGESSUR S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. Iscrizione I00094
Edizione del 01/10/2019 (Ultima Edizione Disponibile)
Prodotto: “SNOWCARE”
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOGESSUR S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC sogessur@pec.it
SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all’esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all’elenco I dell’albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento. La Compagnia è soggetta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Il patrimonio netto di Sogessur S.A. risultante dall’ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 138 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 33,8 ed altre riserve per €/mio 104,2. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 132 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 136%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 59 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 286%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile all’indirizzo https:// www.assurances.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/SFCR_SOGESSUR_05.2018_01.pdf
Al contratto si applica la legge italiana
Le garanzie indicate nel DIP Danni sono prestate nei limiti dei seguenti massimali:
✓ Responsabilità civile per danni fisici a persone terze: la Compagnia risarcirà i danni provocati dall’assicurato a persone terze nei limiti del massimale di 150.000,00€ per sinistro/evento.
✓ Responsabilità civile per danni a cose di terzi: la Compagnia risarcirà i danni provocati dall’assicurato alle cose di persone terze nei limiti del massimale di 10.000,00€ per sinistro/evento.
✓ Tutela Legale: la Compagnia assumerà a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e delle spese stragiudiziali nei limiti del massimale di 1.000,00€ per sinistro – incidente e/o infortunio.
✓ Spese ordinarie di soccorso in toboga sulle piste straniere: la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso in toboga nei limiti del massimale di 400,00€ per sinistro – infortunio.
✓ Spese ordinarie di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere: la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso in elicottero nei limiti del massimale di 5.000,00€ per sinistro – infortunio.
✓ Spese mediche d’urgenza: la Compagnia assumerà a proprio carico le spese mediche d’urgenza nei limiti del massimale di 500,00€ per sinistro – infortunio.
✓ Autista a disposizione: la Compagnia terrà a proprio carico unicamente il costo dell’autista messo a disposizione.
Per la polizza Oro:
✓ Spese di soccorso in toboga sulle piste italiane: la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso in toboga nei limiti del massimale di 200,00€ per sinistro – infortunio.
✓ Spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste italiane: la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso in elicottero nei limiti del massimale di 1.000,00€ per sinistro – infortunio.
Che cosa è assicurato?
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non sono previste opzioni/personalizzazioni con riduzione del premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Snowcare Polizza Argento | La Polizza Argento con validità plurigiornaliera consecutiva uguale o superiore a 3 giorni e comprende le seguenti garanzie aggiuntive: - Rimborso skipass non goduto: a seguito di infortunio dell’assicurato sulle piste da sci che non consenta la prosecuzione dell’attività sciistica, l’assicurazione prevede il rimborso del costo dello skipass non goduto a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste e che l’assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”; - Rimborso noleggio materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto: a seguito di infortunio dell’assicurato sulle piste da sci che non consenta la prosecuzione dell’attività sciistica, l’assicurazione prevede il rimborso del costo del noleggio del materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta e slittino, non goduto a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste e che l’assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”. Il rimborso è riconosciuto nei limiti di 40,00€ per ciascuna giornata di noleggio non goduta; - Rimborso lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non godute: a seguito di infortunio dell’assicurato sulle piste da sci che non consenta la prosecuzione dell’attività sciistica, l’assicurazione prevede il rimborso del costo delle lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta e slittino, non godute a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste e che l’assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”. Il rimborso è riconosciuto nei limiti di 60,00€ per ciascuna giornata di lezione non goduta; - Rientro Sanitario: a seguito di infortunio dell’assicurato sulle piste da sci che richieda il rientro sanitario dell’assicurato, la Compagnia organizzerà il trasporto dell’assicurato con i mezzi ritenuti più appropriati in base alle condizioni cliniche dell’assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico i costi di trasporto sino a un importo massimo di 5.000,00€ per sinistro/infortunio. Il Contraente può optare per la “Polizza Argento” in sede di preventivo e, in ogni caso, al momento dell’acquisto della polizza. |
Snowcare Polizza Oro | La Polizza Oro con validità plurigiornaliera consecutiva uguale o superiore a 3 giorni e comprende le seguenti garanzie aggiuntive: - Rimborso skipass non goduto: a seguito di infortunio dell’assicurato sulle piste da sci che non consenta la prosecuzione dell’attività sciistica, l’assicurazione prevede il rimborso del costo dello skipass non goduto a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste e che l’assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”; - Rimborso noleggio materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto: a seguito di infortunio dell’assicurato sulle piste da sci che non consenta la prosecuzione dell’attività sciistica, l’assicurazione prevede il rimborso del costo del noleggio del materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta e slittino, non goduto a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste e che l’assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”. Il rimborso è riconosciuto nei limiti di 40,00€ per ciascuna giornata di noleggio non goduta; - Rimborso lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non godute: a seguito di infortunio dell’assicurato sulle piste da sci che non consenta la prosecuzione dell’attività sciistica, l’assicurazione prevede il rimborso del costo delle lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta e slittino, non godute a condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di soccorso sulle piste e che l’assicurato abbia beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”. Il rimborso è riconosciuto nei limiti di 60,00€ per ciascuna giornata di lezione non goduta; - Rientro Sanitario: a seguito di infortunio dell’assicurato sulle piste da sci che richieda il rientro sanitario dell’assicurato, la Compagnia organizzerà il trasporto dell’assicurato con i mezzi ritenuti più appropriati in base alle condizioni cliniche dell’assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico i costi di trasporto sino a un importo massimo di 5.000,00€ per sinistro/infortunio; Il Contraente può optare per la “Polizza Oro” in sede di preventivo e, in ogni caso, al momento dell’acquisto della polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni. |
In caso di sinistro, per le seguenti garanzie sono previste franchigie (espresse in cifra fissa) e scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) che individuano la parte del danno che rimarrà a carico dell’assicurato:
! Responsabilità civile per danni fisici a persone terze: Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con una franchigia fissa e assoluta di 500,00€.
! Responsabilità civile per danni a cose di terzi: Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con una franchigia fissa e assoluta di 500,00€.
! Rimborso noleggio materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto: Franchigia fissa e assoluta pari a 20,00€.
! Rimborso lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non godute: Franchigia fissa e assoluta pari a 30,00€.
Oltre ai casi indicati nel DIP Danni, la Compagnia ha diritto di non pagare l’indennizzo o risarcire i danni ai terzi danneggiati principalmente nei seguenti casi:
! Servizio di soccorso in toboga/elicottero prestato su piste da sci dove non è valido lo skipass.
! Spese di rientro, anche sanitario, dell’assicurato non preventivamente autorizzate dalla Compagnia.
! Ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo dell’assicurazione.
! Spese giudiziali e stragiudiziali per la difesa penale dell’assicurato e/o relative a controversie in materia amministrativa, fiscale o aventi oggetto la validità, interpretazione ed esecuzione dell’assicurazione.
! Importi risarcitori corrisposti dall’assicurato ai terzi danneggiati in forza di transazioni non autorizzate dalla Compagnia.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: − L’assicurato e/o il contraente devono dare avviso alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza, pena la perdita o riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La comunicazione dell’avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite: − web al seguente indirizzo: www.gbc-mountain.com − oppure telefonicamente al seguente numero +39 02.20564450 − Per le sole garanzie “Autista a disposizione” e “Rientro Sanitario”, l’assicurato dovrà preventivamente prendere contatto con la Società di Gestione dei Sinistri che provvederà ad organizzare i servizi di rientro. La Società di Gestione dei Sinistri è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e può essere contattata telefonicamente al numero: +39 02 20564.450 o mediante il sito web: www.gbc-mountain.com − L’assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa. |
Assistenza diretta/in convenzione: - Per le garanzie “spese mediche d’urgenza” e “spese di soccorso in toboga in Italia ”le prestazioni sono effettuate presso strutture con la Compagnia. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie di assicurazione che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: − I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave dal Contraente al momento della stipulazione dell’Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, possono comportare l’annullamento dell’assicurazione, oltre alla perdita parziale o totale del diritto alle prestazioni. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia provvederà a prestare l’indennizzo o risarcire i danni ai terzi danneggiati entro 90 gg. dall’espletamento degli accertamenti necessari alla valutazione e quantificazione dei danni. In caso di accertamento giudiziale del danno l’erogazione dell’indennizzo o del risarcimento dei danni ai terzi danneggiati resterà sospesa sino alla data di esecutività della sentenza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | − Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e/o nel momento dell’adesione in caso di polizze collettive. − E’ possibile pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge. |
Rimborso | In caso di ripensamento entro 14 giorni dall’acquisto della polizza mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line) è previsto il rimborso della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto, dedotte le imposte di legge. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione può avere durata giornaliera o plurigiornaliera o stagionale e cessa alla data di scadenza indicata in polizza. Se l’assicurazione è acquistata unitamente allo skipass, la copertura assicurativa avrà la stessa validità temporale dello skipass. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere l’assicurazione. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di assicurazione conclusa mediante tecniche di comunicazione a distanza di durata superiore a 30 gg., il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione della polizza che attesta la conclusione dell’assicurazione. |
Risoluzione | L’assicurazione non prevede casi di risoluzione anticipata del contratto. |
Il prodotto assicurativo Snowcare è rivolto a chi pratica attività sportive amatoriali sulla neve e intende assicurarsi contro i principali rischi connessi all’espletamento delle attività sportive praticate, personalizzando la copertura assicurativa in base alle proprie esigenze.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dall’Intermediario Assicurativo è pari a 29,65%.
In caso di polizze collettive, i costi di intermediazione sono inclusi nel premio corrisposto dall’aderente.
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Costi di intermediazione
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: - via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it - per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. |
La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto assicurativo. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura non è obbligatoria per poter procedere giudizialmente. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: Imposta sul Premio: garanzia Responsabilità Civile 22,25%; garanzia Tutela Legale 21,25%; garanzia Assistenza: 10%; garanzia Perdite pecuniarie di vario genere: 21,25%; garanzia Tutela sanitaria: 2,50% |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l’Italia
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le condizioni di assicurazione sono redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA – Associazione dei Consumatori e Associazione Intermediari.
Data ultimo aggiornamento: 01/10/2019
Set informativo (Snowcare) Edizione 01 Ottobre 2019
A. Indice
B. Glossario 2
C. Condizioni di Assicurazione 3
Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie 3
Art. 1.1 – Oggetto della copertura 3
Art. 1.2 – Soggetti esclusi dalla copertura responsabilità civile 3
Art. 1.3 – Cause di inoperatività della copertura 3
Art. 1.4 - Modalità di conclusione dell’Assicurazione 3
Art. 1.5 - Premio assicurativo 3
Art. 1.6 – Effetto e Durata dell’Assicurazione 3
Art. 1.7 – Validità dell’Assicurazione 4
Art. 1.8 – Dichiarazioni del Contraente 4
Art. 1.9 – Aggravamento del Rischio 4
Art. 1.10 – Altre Assicurazioni 4
Art. 1.11 – Richiesta Fraudolenta 5
Art. 1.12 – Obbligo di Salvataggio 5
Art. 1.13 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza 5
Art. 1.14 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione 5
Art. 1.15 – Oneri Fiscali 5
Art. 1.16 – Rinvio alle norme di legge 5
Art. 1.17 – Modalità di reclamo 5
Sezione 2 – Garanzie prestate 6
Art. 2.1 – Garanzie Prestate 6
Art. 2 1.1 – Polizza Argento con validità giornaliera, plurigiornaliera non consecutiva, plurigiornaliera consecutiva fino a 2 giorni 7
Art. 2.1.2 – Polizza Argento con validità plurigiornaliera consecutiva a partire da 3 giorni 8
Art. 2.1.3 – Polizza Oro con validità giornaliera, plurigiornaliera non consecutiva, plurigiornaliera consecutiva fino a 2 giorni 10
Art. 2.1.4 – Polizza Oro con validità plurigiornaliera consecutiva a partire da 3 giorni 12
Art. 2.2 – Franchigia e Scoperto 14
Art. 2.3 – Esclusioni 14
Sezione 3 – Cosa fare in caso di Sinistro 15
Art. 3.1 - Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro 15
Art. 3.2 – Procedura di Indennizzo e di Risarcimento Danni 15
Art. 3.3 Come beneficiare delle garanzie a seguito di Incidente, Infortunio o Sinistro 16
Art. 3.4 – Gestione delle vertenze 16
B. Glossario
Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:
⮚ Aderente: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio.
⮚ Area Sciabile: La superficie innevata, anche artificialmente, aperta al pubblico costituita dalle piste riservate e destinate alla pratica degli sport sulla neve, ubicate all’interno delle aree sciabili attrezzate così come definite dalla legge 363 del 24.12.2003.
⮚ Assicurato: il soggetto, cittadino italiano residente in Italia e cittadino straniero che acquista lo skipass in Italia, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Nel caso in cui l’assicurazione sia abbinata ad uno skipass, l’assicurato è il soggetto titolare e possessore dello skipass abbinato all’assicurazione regolarmente emesso dal contraente o da altri soggetti da questo autorizzati.
⮚ Assicurazione: il presente contratto di assicurazione.
⮚ Attività sportive amatoriali sulla neve: Le attività sportive amatoriali sulla neve di seguito descritte: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino.
⮚ Beneficiario: il soggetto cui la Compagnia deve liquidare l’indennizzo e/o risarcimento.
⮚ Compagnia: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
⮚ Conclusione del Contratto: il Contratto si intende concluso nel momento in cui la Compagnia rilascia la Polizza a seguito della ricezione del pagamento del premio e della sottoscrizione del contratto.
⮚ Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione.
⮚ Contratto: contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dall’Assicurazione.
⮚ Contratto collettivo: contratto di assicurazione stipulato dal Contraente per conto di uno o più Assicurati/Aderenti.
⮚ DIP Danni: l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
⮚ DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.
⮚ Franchigia: Parte del danno risarcibile, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
⮚ Incidente: il sinistro occorso all’assicurato durante l’attività sportiva amatoriale sulla neve, per cui sia stato necessario l’intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di soccorso sulle piste, originato dallo scontro tra l’assicurato e una terza persona che abbia riportato danni fisici e/o materiali obiettivamente constatabili.
⮚ Indennizzo: la somma dovuta all’Assicurato dalla Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell’Assicurazione.
⮚ Infortunio: il sinistro occorso all’assicurato durante l’attività sportiva amatoriale sulla neve, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia richiesto l’intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di soccorso sulle piste e il trasporto d’urgenza presso le strutture sanitarie convenzionate.
⮚ Intermediario: l’intermediario dell’Assicurazione.
⮚ Massimale: Somma sino alla cui concorrenza è prestata l'Assicurazione.
⮚ Polizza: il documento contrattuale che prova la stipula dell’Assicurazione.
⮚ Premio: L’importo versato all’Assicuratore. Il Premio è comprensivo degli oneri fiscali posti dalla Legge a carico del Contraente e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’intermediario.
⮚ Residenza: il luogo di dimora abituale.
⮚ Responsabile del Trattamento Dati: l’Intermediario e la Società di Gestione dei Sinistri.
⮚ Responsabile della Protezione Dati (RPD): con riferimento alla Compagnia: DPO@societegenerale-insurance.it.; con riferimento all’Intermediario e alla Società di gestione Sinistri: DFF S.r.l., Via Torino n. 7, cap. 11100 – Aosta, mail ordinaria: segreteria@dffsrl.com – posta elettronica certificata PEC: dffsrl@pec.it
⮚ Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
⮚ Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia ai terzi danneggiati in caso di Sinistro liquidabile ai sensi dell’Assicurazione
⮚ Scoperto: percentuale della somma da liquidare a cura della Compagnia che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
⮚ Set informativo: l’insieme dei documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione.
⮚ Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
⮚ Snowcare: il nome del prodotto oggetto della presente Assicurazione.
⮚ Società di Gestione dei Sinistri: GBC Montagna S.r.l., C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI).
⮚ Soccorso sulle piste: L’organismo di salvataggio civile o militare o l’organismo specializzato pubblico o privato regolarmente autorizzato a prestare il servizio di soccorso all’assicurato nel luogo di accadimento del sinistro.
⮚ Titolare del Trattamento Dati: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano.
C. Condizioni di Assicurazione
Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie
Art. 1.1 – Oggetto della copertura
Con il presente contratto la Compagnia, ferme le condizioni, le esclusioni, i limiti e i massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, fornisce una copertura assicurativa per gli incidenti e/o gli infortuni legati allo svolgimento delle attività sportive amatoriali sulla neve da parte dell’assicurato, esclusivamente all’interno dell’area sciabile e per le garanzie previste in polizza.
Art. 1.2 – Soggetti esclusi dalla copertura responsabilità civile
Non sono considerati soggetti terzi e sono pertanto esclusi dalla copertura assicurativa:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine o convivente con l’assicurato;
- i membri dello stesso gruppo che svolgano l’attività sportiva coperta dall’assicurazione insieme all’assicurato, salvo il caso in cui tutti i membri del gruppo siano coperti dall’assicurazione.
Art. 1.3 – Cause di inoperatività della copertura
Sono cause di inoperatività:
- I viaggi implicanti un soggiorno di più di tre mesi consecutivi in luogo diverso da quello di residenza dell’assicurato;
- Le pratiche sportive per le quali sia necessario un permesso o una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione della polizza;
- La partecipazione amatoriale a viaggi e raid cosiddetti “avventurosi” in assenza di preventiva dichiarazione dell’assicurato e/o del contraente e conseguente accettazione da parte della Compagnia.
Art. 1.4 - Modalità di conclusione dell’Assicurazione
L’Assicurazione può essere sottoscritta online come contratto individuale/collettivo o tramite impianto come contratto collettivo. L’Assicurazione si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la Polizza, che viene emessa solo a seguito dell’intervenuto pagamento del Premio e della ricezione del contratto sottoscritto dal Contraente.
In caso di acquisto on-line dell’Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale viene trasmessa via e-mail al Contraente, al quale verrà richiesto di sottoscrivere il contratto telematicamente attraverso il sistema di firma elettronica avanzata.
Successivamente alla conclusione dell’Assicurazione, il Contraente e/o l’Aderente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di trasmissione.
Art. 1.5 - Premio assicurativo
Il Premio deve essere pagato in un’unica soluzione prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e/o al momento dell’adesione in caso di polizze collettive.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa in vigore al momento della conclusione dell’Assicurazione ed è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’Intermediario.
Il Premio può essere pagato mediante assegno, bonifico bancario, carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.
Art. 1.6 – Effetto e Durata dell’Assicurazione
Le garanzie acquistate saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio o se la prima rata di premio sono stati pagati, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se successivo, sino alle ore 24.00 della
data di scadenza dell’Assicurazione indicata in Polizza. Il premio deve essere pagato, secondo le modalità previste nella sottoscrizione, all’Intermediario o altro soggetto da quest’ultimo autorizzato.
L’Assicurazione può avere durata giornaliera, plurigiornaliera o stagionale.
Se l’Assicurazione è acquistata unitamente allo skipass, la copertura assicurativa avrà la stessa validità temporale dello skipass. Se l’Assicurazione non è acquistata insieme allo skipass, la stessa sarà valida esclusivamente se acquistata prima dell’inizio giornaliero delle attività sportive amatoriali sulla neve.
Art. 1.7 – Validità dell’Assicurazione
L’Assicurazione è valida in Italia e nei paesi confinanti se sottoscritta da cittadino italiano residente in Italia. Nel caso in cui la polizza sia stata sottoscritta da cittadino straniero, la validità territoriale della polizza coinciderà con la validità territoriale dello Skipass acquistato in Italia.
L’Assicurazione è valida esclusivamente in caso di richiesta e intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di soccorso sulle piste. L’Assicurato dovrà segnalare al servizio di soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall’Assicurazione, mostrando tutti i documenti richiesti al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il servizio di soccorso sulle piste verificherà, al momento dell'intervento, se il soggetto coinvolto nell'incidente e/o nell’infortunio possiede l’assicurazione, il nome dell’assicurato e l’identità dello stesso.
Art. 1.8 – Dichiarazioni del Contraente
L’Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato; quest’ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. c.c., le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipulazione dell’Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio possono comportare l’annullamento dell’Assicurazione, se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente e/o l’ Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dall’Assicurazione, ferma restando la facoltà del Contraente di richiedere la prosecuzione del contratto versando la differenza sul maggior Premio dovuto.
Qualora si verifichi un Sinistro prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che quest’ultima abbia dichiarato di voler annullare o recedere dal contratto, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente e/o l’ Assicurato ha agito con dolo. Se, invece, il Contraente e/o l’ Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 1.9 – Aggravamento del Rischio
Per tutta la durata dell’Assicurazione, il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio. La comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all’Intermediario. Ai sensi dell’art. 1898 c.c. la Compagnia può recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente e/o l’Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l’aggravamento è tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del Rischio è tale per cui per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano in ogni caso alla Compagnia i Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l’aggravamento sia tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula dell’Assicurazione; altrimenti la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto se il maggiore Rischio fosse stato conosciuto al momento della stipula dell’Assicurazione.
Art. 1.10 – Altre Assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 1.11 – Richiesta Fraudolenta
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione all’ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l’Assicurato decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all’Assicurazione.
Art. 1.12 – Obbligo di Salvataggio
Ai sensi dell’art. 1914 c.c., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l’Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l’obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
Art. 1.13 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza
In caso di contratto concluso a distanza di durata superiore a 30 giorni, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla Compagnia, ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta all’Intermediario e/o alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o PEC. Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta. La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il rateo di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri posti a carico del Contraente per legge.
Art. 1.14 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione
All’Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 1.15 – Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.16 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di legge.
Art. 1.17 – Modalità di reclamo
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/come presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di Assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin- net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:
a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo;
b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti
50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l’esperimento dell’azione civile.
Sezione 2 – Garanzie prestate
Art. 2.1 – Garanzie Prestate
L’Assicurazione prevede le seguenti garanzie prestate dalla Compagnia in base a pacchetti predefiniti:
- Polizza Argento con validità giornaliera, plurigiornaliera non consecutiva, plurigiornaliera consecutiva fino a 2 giorni: responsabilità civile per danni fisici a persone terze; responsabilità civile per danni a cose di terzi; tutela legale; spese di soccorso in toboga sulle piste straniere; spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere; spese mediche d’urgenza; autista a disposizione.
- Polizza Argento con validità plurigiornaliera consecutiva a partire da 3 giorni: responsabilità civile per danni fisici a persone terze; responsabilità civile per danni a cose di terzi; tutela legale; spese di soccorso in toboga sulle piste straniere; spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere; spese mediche d’urgenza; autista a disposizione; rimborso skipass non goduto per infortunio; rimborso noleggio materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto per infortunio; rimborso lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non godute per infortunio; rientro sanitario.
- Polizza Oro con validità giornaliera, plurigiornaliera non consecutiva, plurigiornaliera consecutiva fino a 2 giorni: responsabilità civile per danni fisici a persone terze; responsabilità civile per danni a cose di terzi; tutela legale; spese di soccorso in toboga sulle piste straniere; spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere; spese mediche d’urgenza; autista a disposizione; spese di soccorso in toboga su piste italiane; spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste italiane.
- Polizza Oro con validità plurigiornaliera consecutiva a partire da 3 giorni: responsabilità civile per danni fisici a persone terze; responsabilità civile per danni a cose di terzi; tutela legale; spese di soccorso in toboga sulle piste straniere; spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere; spese mediche d’urgenza; autista a disposizione; rimborso skipass non goduto per infortunio; rimborso noleggio materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto per infortunio; rimborso lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non godute per infortunio; rientro sanitario; spese di soccorso in toboga su piste italiane; spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste italiane.
Il pacchetto non può essere modificato per tutta la durata del Contratto.
Tutte le garanzie di seguito elencate sono prestate in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in corso di validità stipulate dall’assicurato e/o dal contraente; gli indennizzi sono operativi al netto di eventuali altri indennizzi dovuti da altre polizze in vigore e/o da assicurazioni sociali e/o obbligatorie.
Art. 2.1.1 – Polizza Argento con validità giornaliera, plurigiornaliera non consecutiva, plurigiornaliera consecutiva fino a 2 giorni
Le garanzie sono valide esclusivamente in caso di richiesta e intervento del servizio di soccorso sulle piste a seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato.
Cosa è garantito
• Responsabilità civile per danni fisici a persone terze: a seguito di incidente dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, è coperto ogni danno fisico materiale e diretto causato a persone terze dall’assicurato.
Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’assicurato per eventuali danni procurati a terzi, nei limiti di quanto indicato in polizza, affinché l’assicurato possa avvalersi della copertura assicurativa dovrà immediatamente informare la società di gestione sinistri.
L’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia non potrà eccedere i €.150.000,00 per sinistro e per evento.
• Responsabilità civile per danni a cose di terzi: a seguito di incidente dell’Assicurato che ha causato danni fisici a persone terze e per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, è coperto ogni danno materiale e diretto causato a cose di terzi dall’assicurato, ovvero per il deterioramento o distruzione di beni materiali o di animali di proprietà di terzi.
Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’assicurato per eventuali danni procurati a terzi, nei limiti di quanto indicato in polizza, affinché l’assicurato possa avvalersi della copertura assicurativa dovrà immediatamente informare la società di gestione sinistri.
L’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia non potrà eccedere i €.10.000,00 per sinistro e per evento.
• Tutela legale: a seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, la Società di Gestione dei Sinistri fornirà l’intervento di un legale al fine di risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto l’assicurato, a patto che tali controversie non abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/o come parte la compagnia, l’intermediario, la società di gestione sinistri, il contraente dell’assicurazione o un altro assicurato con la Compagnia.
I fatti per i quali l’assicurato sia chiamato a rispondere non devono essere soggetti a sanzioni penali da parte delle autorità locali. Nel caso in cui l’assicurato venisse chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi nei limiti di quanto indicato in polizza, l’assicurato ha facoltà di scegliere il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia: abilitato secondo la normativa applicabile; iscritto presso il foro del circondario del tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia.
La Compagnia assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (a titolo esemplificativo, le spese per l’intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giudizio nel processo; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato) nei limiti del massimale di €.1.000,00 per sinistro e per evento.
• Spese di soccorso in toboga sulle piste straniere: a seguito di Infortunio dell’Assicurato all’estero, per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sulle piste a causa delle sue condizioni di salute, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso sulle piste da sci organizzato dal soccorso sulle piste.
La garanzia è operante solo limitatamente alle piste straniere dove è valido lo skipass posseduto dall’assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
La Compagnia tiene a proprio carico dette spese ordinarie fino ad un importo massimo di €.400,00 per sinistro e per evento.
• Spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere: a seguito di Infortunio dell’Assicurato all’estero, per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sulle piste che ha richiesto l’intervento urgente di un elicottero a causa delle gravi condizioni di salute dell’assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso e salvataggio in elicottero per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.
La garanzia è operante solo limitatamente alle piste straniere dove è valido lo skipass posseduto dall’assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
La Compagnia tiene a proprio carico dette spese ordinarie fino ad un importo massimo di €.5.000,00 per sinistro e per evento.
• Spese mediche d’urgenza: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, la Compagnia terrà a proprio carico le spese mediche d’urgenza sostenute esclusivamente presso le strutture sanitarie convenzionate. Per spese mediche d’urgenza si intendono esclusivamente le spese sostenute dall’assicurato nell’immediatezza del sinistro.
La garanzia è operante solo se l’Assicurato è stato soccorso, nel luogo di accadimento del sinistro, dal servizio di Soccorso sulle piste e trasportato direttamente da quest’ultimo alle strutture sanitarie convenzionate che hanno prestato le cure mediche d’urgenza.
La Compagnia assume a proprio carico dette spese nei limiti del massimale di €.500,00 per sinistro e per evento.
• Autista a disposizione: Qualora l’Assicurato avesse raggiunto le piste da sci con la propria autovettura e non fosse in condizione di guidare il mezzo a seguito di Infortunio, per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, e nessuno degli eventuali passeggeri che viaggiavano con lui fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Società di Gestione dei Sinistri metterà a disposizione un autista per ricondurre il mezzo ed eventualmente i passeggeri che viaggiavano con l’Assicurato fino alla città di Residenza del medesimo secondo l’itinerario più breve. L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista dovrà specificare il luogo dove è in custodia il mezzo da ritirare e dovrà lasciare sul posto: le chiavi, il libretto di circolazione, l’autorizzazione alla guida del mezzo, e se si trova all’estero, la carta verde. La Compagnia provvederà all’intera organizzazione dell’intervento e terrà a proprio carico il costo dell’autista messo a disposizione. Tutti i relativi costi connessi (carburante, pedaggio, assicurazioni ecc.) sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Assicurato.
Art. 2.1.2 – Polizza Argento con validità plurigiornaliera consecutiva a partire da 3 giorni
Le garanzie sono valide esclusivamente in caso di richiesta e intervento del servizio di soccorso sulle piste a seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato.
Cosa è garantito
• Responsabilità civile per danni fisici a persone terze: a seguito di incidente dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, è coperto ogni danno fisico materiale e diretto causato a persone terze dall’assicurato.
Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’assicurato per eventuali danni procurati a terzi, nei limiti di quanto indicato in polizza, affinché l’assicurato possa avvalersi della copertura assicurativa dovrà immediatamente informare la società di gestione sinistri.
L’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia non potrà eccedere i €.150.000,00 per sinistro e per evento.
• Responsabilità civile per danni a cose di terzi: a seguito di incidente dell’Assicurato che ha causato danni fisici a persone terze e per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, è coperto ogni danno materiale e diretto causato a cose di terzi dall’assicurato, ovvero per il deterioramento o distruzione di beni materiali o di animali di proprietà di terzi.
Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’assicurato per eventuali danni procurati a terzi, nei limiti di quanto indicato in polizza, affinché l’assicurato possa avvalersi della copertura assicurativa dovrà immediatamente informare la società di gestione sinistri.
L’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia non potrà eccedere i €.10.000,00 per sinistro e per evento.
• Tutela legale: a seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, la Società di Gestione dei Sinistri fornirà l’intervento di un legale al fine di risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto l’assicurato, a patto che tali controversie non abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/o come parte la compagnia, l’intermediario, la società di gestione sinistri, il contraente dell’assicurazione o un altro assicurato con la Compagnia.
I fatti per i quali l’assicurato sia chiamato a rispondere non devono essere soggetti a sanzioni penali da parte delle autorità locali. Nel caso in cui l’assicurato venisse chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi nei limiti di quanto indicato in polizza, l’assicurato ha facoltà di scegliere il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia: abilitato secondo la normativa applicabile; iscritto presso il foro del circondario del tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia.
La Compagnia assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (a titolo esemplificativo, le spese per l’intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giudizio nel processo; le eventuali spese del legale di
controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato) nei limiti del massimale di €.1.000,00 per sinistro e per evento.
• Spese di soccorso in toboga sulle piste straniere a seguito di Infortunio dell’Assicurato all’estero, per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sulle piste a causa delle sue condizioni di salute, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso sulle piste da sci organizzato dal soccorso sulle piste.
La garanzia è operante solo limitatamente alle piste straniere dove è valido lo skipass posseduto dall’assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
La Compagnia tiene a proprio carico dette spese ordinarie il costo delle spese di soccorso fino ad un importo massimo di €.400,00 per sinistro e per evento.
• Spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere: a seguito di Infortunio dell’Assicurato all’estero, per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sulle piste che ha richiesto l’intervento urgente di un elicottero a causa delle gravi condizioni di salute dell’assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso e salvataggio in elicottero per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.
La garanzia è operante solo limitatamente alle piste straniere dove è valido lo skipass posseduto dall’assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
La Compagnia tiene a proprio carico dette spese ordinarie il costo delle spese di soccorso fino ad un importo massimo di €.5.000,00 per sinistro e per evento.
• Spese mediche d’urgenza: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, la Compagnia terrà a proprio carico le spese mediche d’urgenza sostenute esclusivamente presso le strutture sanitarie convenzionate. Per spese mediche d’urgenza si intendono esclusivamente le spese sostenute dall’assicurato nell’immediatezza del sinistro.
La garanzia è operante solo se l’Assicurato è stato soccorso, nel luogo di accadimento del sinistro, dal servizio di Soccorso sulle piste e trasportato direttamente da quest’ultimo alle strutture sanitarie convenzionate che hanno prestato le cure mediche d’urgenza.
La Compagnia assume a proprio carico dette spese nei limiti del massimale di €.500,00 per sinistro e per evento.
• Autista a disposizione: Qualora l’Assicurato avesse raggiunto le piste da sci con la propria autovettura e non fosse in condizione di guidare il mezzo a seguito di Infortunio, per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, e nessuno degli eventuali passeggeri che viaggiavano con lui fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Società di Gestione dei Sinistri metterà a disposizione un autista per ricondurre il mezzo ed eventualmente i passeggeri che viaggiavano con l’Assicurato fino alla città di Residenza del medesimo secondo l’itinerario più breve. L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista dovrà specificare il luogo dove è in custodia il mezzo da ritirare e dovrà lasciare sul posto: le chiavi, il libretto di circolazione, l’autorizzazione alla guida del mezzo, e se si trova all’estero, la carta verde. La Compagnia provvederà all’intera organizzazione dell’intervento e terrà a proprio carico il costo dell’autista messo a disposizione. Tutti i relativi costi connessi (carburante, pedaggio, assicurazioni ecc.) sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Assicurato.
• Rimborso skipass non goduto per Infortunio: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, la Compagnia rimborserà lo skipass eventualmente non goduto al pro rata temporis. L’Assicurato dovrà richiedere alla Società di Gestione dei Sinistri il rimborso dello skipass non goduto specificando le motivazioni ed i giorni non goduti ed allegando lo skipass in originale o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera a chip. L’Infortunio dovrà essere tale da non consentire all’Assicurato di riprendere le attività sulla neve; la patologia dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Compagnia. L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto a seguito di Infortunio solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
• Rimborso noleggio materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto per Infortunio:
a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, la Compagnia rimborserà l’eventuale noleggio di materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta slittino non goduto al pro rata temporis. L’Assicurato dovrà richiedere alla Società di Gestione dei Sinistri il rimborso del noleggio di materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto, nei limiti di massimale di 40,00€ per ciascuna giornata non goduta, specificando le motivazioni ed i giorni non goduti ed allegando lo skipass in originale o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera a chip e le pezze giustificative del noleggio del materiale non goduto in originale. L’Infortunio dovrà essere tale da non
consentire all’Assicurato di riprendere le attività sulla neve; la patologia dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Compagnia. L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto a seguito di Infortunio solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
• Rimborso lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto per Infortunio:
a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, la Compagnia rimborserà le eventuali lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta slittino non goduto al pro rata temporis. L’Assicurato dovrà richiedere alla Società di Gestione dei Sinistri il rimborso delle lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto, nei limiti di massimale di 60,00€ per ciascuna giornata non goduta, specificando le motivazioni ed i giorni non goduti ed allegando lo skipass in originale o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera a chip e le pezze giustificative del noleggio del materiale non goduto in originale. L’Infortunio dovrà essere tale da non consentire all’Assicurato di riprendere le attività sulla neve; la patologia dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Compagnia. L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto a seguito di Infortunio solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
• Rientro sanitario: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”. Nel momento in cui nel momento in cui l’Assicurato sia dichiarato idoneo al viaggio, la Società di Gestione dei Sinistri, secondo il parere dei propri medici, organizzerà il suo viaggio di ritorno. In relazione alla natura ed alla gravità delle sue condizioni, l’Assicurato potrà essere trasportato con treno di prima classe, cuccette o vagone letto, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato. La scelta dei suddetti mezzi di trasporto avverrà secondo la piena autonomia e discrezionalità della Società di Gestione dei Sinistri. La Compagnia assume a proprio carico i costi sostenuti fino ad un importo massimo di €. 5.000,00 per sinistro e per evento.
Art. 2.1.3 – Polizza Oro con validità giornaliera, plurigiornaliera non consecutiva, plurigiornaliera consecutiva fino a 2 giorni
Le garanzie sono valide esclusivamente in caso di richiesta e intervento del servizio di soccorso sulle piste a seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato.
Cosa è garantito
• Responsabilità civile per danni fisici a persone terze: a seguito di incidente dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, è coperto ogni danno fisico materiale e diretto causato a persone terze dall’assicurato.
Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’assicurato per eventuali danni procurati a terzi, nei limiti di quanto indicato in polizza, affinché l’assicurato possa avvalersi della copertura assicurativa dovrà immediatamente informare la società di gestione sinistri.
L’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia non potrà eccedere i €.150.000,00 per sinistro e per evento.
• Responsabilità civile per danni a cose di terzi: a seguito di incidente dell’Assicurato che ha causato danni fisici a persone terze e per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, è coperto ogni danno materiale e diretto causato a cose di terzi dall’assicurato, ovvero per il deterioramento o distruzione di beni materiali o di animali di proprietà di terzi.
Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’assicurato per eventuali danni procurati a terzi, nei limiti di quanto indicato in polizza, affinché l’assicurato possa avvalersi della copertura assicurativa dovrà immediatamente informare la società di gestione sinistri.
L’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia non potrà eccedere i €.10.000,00 per sinistro e per evento.
• Tutela legale: a seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, la Società di Gestione dei Sinistri fornirà l’intervento di un legale al fine di risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto l’assicurato, a patto che tali controversie non abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/o come parte la compagnia, l’intermediario, la società di gestione sinistri, il contraente dell’assicurazione o un altro assicurato con la Compagnia.
I fatti per i quali l’assicurato sia chiamato a rispondere non devono essere soggetti a sanzioni penali da parte delle autorità locali. Nel caso in cui l’assicurato venisse chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi nei limiti di quanto indicato in polizza, l’assicurato ha facoltà di scegliere il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri
interessi purché il professionista sia: abilitato secondo la normativa applicabile; iscritto presso il foro del circondario del tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia.
La Compagnia assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (a titolo esemplificativo, le spese per l’intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giudizio nel processo; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato) nei limiti del massimale di €.1.000,00 per sinistro e per evento.
• Spese di soccorso in toboga sulle piste straniere: a seguito di Infortunio dell’Assicurato all’estero, per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sulle piste a causa delle sue condizioni di salute, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso sulle piste da sci organizzato dal soccorso sulle piste.
La garanzia è operante solo limitatamente alle piste straniere dove è valido lo skipass posseduto dall’assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
La Compagnia tiene a proprio carico dette spese ordinarie fino ad un importo massimo di €.400,00 per sinistro e per evento.
• Spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere: a seguito di Infortunio dell’Assicurato all’estero, per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sulle piste che ha richiesto l’intervento urgente di un elicottero a causa delle gravi condizioni di salute dell’assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso e salvataggio in elicottero per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.
La garanzia è operante solo limitatamente alle piste straniere dove è valido lo skipass posseduto dall’assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
La Compagnia tiene a proprio carico dette spese ordinarie fino ad un importo massimo di €.5.000,00 per sinistro e per evento.
• Spese mediche d’urgenza: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, la Compagnia terrà a proprio carico le spese mediche d’urgenza sostenute esclusivamente presso le strutture sanitarie convenzionate. Per spese mediche d’urgenza si intendono esclusivamente le spese sostenute dall’assicurato nell’immediatezza del sinistro.
La garanzia è operante solo se l’Assicurato è stato soccorso, nel luogo di accadimento del sinistro, dal servizio di Soccorso sulle piste e trasportato direttamente da quest’ultimo alle strutture sanitarie convenzionate che hanno prestato le cure mediche d’urgenza.
La Compagnia assume a proprio carico dette spese nei limiti del massimale di €.500,00 per sinistro e per evento.
• Autista a disposizione: Qualora l’Assicurato avesse raggiunto le piste da sci con la propria autovettura e non fosse in condizione di guidare il mezzo a seguito di Infortunio, per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, e nessuno degli eventuali passeggeri che viaggiavano con lui fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Società di Gestione dei Sinistri metterà a disposizione un autista per ricondurre il mezzo ed eventualmente i passeggeri che viaggiavano con l’Assicurato fino alla città di Residenza del medesimo secondo l’itinerario più breve. L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista dovrà specificare il luogo dove è in custodia il mezzo da ritirare e dovrà lasciare sul posto: le chiavi, il libretto di circolazione, l’autorizzazione alla guida del mezzo, e se si trova all’estero, la carta verde. La Compagnia provvederà all’intera organizzazione dell’intervento e terrà a proprio carico il costo dell’autista messo a disposizione. Tutti i relativi costi connessi (carburante, pedaggio, assicurazioni ecc.) sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Assicurato.
• Spese di soccorso in toboga sulle piste italiane: a seguito di Infortunio in Italia e per il quale si sia reso necessario l’intervento del Soccorso sulle Piste a causa delle condizioni di salute dell’Assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso sulle piste da sci in toboga organizzato dal Soccorso sulle Piste.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di soccorso fino ad un importo massimo di €. 200,00 per sinistro e per evento.
La garanzia è operante limitatamente alle piste italiane dove il servizio di toboga è a pagamento e rispetto alle quali è valido lo skipass posseduto dall’Assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
• Spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste italiane: a seguito di Infortunio in Italia e per il quale si sia reso necessario l’intervento del Soccorso sulle Piste che ha richiesto l’intervento urgente dell’elicottero a causa delle gravi condizioni di salute dell’Assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso e salvataggio per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di soccorso fino ad un importo massimo di €. 1.000,00 per sinistro e per evento.
La garanzia è operante limitatamente alle piste italiane dove il servizio di elicottero è a pagamento e rispetto alle quali è valido lo skipass posseduto dall’Assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
Art. 2.1.4 – Polizza Oro con validità plurigiornaliera consecutiva a partire da 3 giorni
Le garanzie sono valida esclusivamente in caso di richiesta e intervento del servizio di soccorso sulle piste a seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato.
Cosa è garantito
• Responsabilità civile per danni fisici a persone terze: a seguito di incidente dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, è coperto ogni danno fisico materiale e diretto causato a persone terze dall’assicurato.
Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’assicurato per eventuali danni procurati a terzi, nei limiti di quanto indicato in polizza, affinché l’assicurato possa avvalersi della copertura assicurativa dovrà immediatamente informare la società di gestione sinistri.
L’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia non potrà eccedere i €.150.000,00 per sinistro e per evento.
• Responsabilità civile per danni a cose di terzi: a seguito di incidente dell’Assicurato che ha causato danni fisici a persone terze e per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, è coperto ogni danno materiale e diretto causato a cose di terzi dall’assicurato, ovvero per il deterioramento o distruzione di beni materiali o di animali di proprietà di terzi.
Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’assicurato per eventuali danni procurati a terzi, nei limiti di quanto indicato in polizza, affinché l’assicurato possa avvalersi della copertura assicurativa dovrà immediatamente informare la società di gestione sinistri.
L’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia non potrà eccedere i €.10.000,00 per sinistro e per evento.
• Tutela legale: a seguito di incidente e/o infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, la Società di Gestione dei Sinistri fornirà l’intervento di un legale al fine di risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto l’assicurato, a patto che tali controversie non abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/o come parte la compagnia, l’intermediario, la società di gestione sinistri, il contraente dell’assicurazione o un altro assicurato con la Compagnia.
I fatti per i quali l’assicurato sia chiamato a rispondere non devono essere soggetti a sanzioni penali da parte delle autorità locali. Nel caso in cui l’assicurato venisse chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi nei limiti di quanto indicato in polizza, l’assicurato ha facoltà di scegliere il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia: abilitato secondo la normativa applicabile; iscritto presso il foro del circondario del tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia.
La Compagnia assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (a titolo esemplificativo, le spese per l’intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giudizio nel processo; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato) nei limiti del massimale di €.1.000,00 per sinistro e per evento.
• Spese di soccorso in toboga sulle piste straniere: a seguito di Infortunio dell’Assicurato all’estero, per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sulle piste a causa delle sue condizioni di salute, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso sulle piste da sci organizzato dal soccorso sulle piste.
La garanzia è operante solo limitatamente alle piste straniere dove è valido lo skipass posseduto dall’assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
La Compagnia tiene a proprio carico dette spese ordinarie il costo delle spese di soccorso fino ad un importo massimo di €.400,00 per sinistro e per evento.
• Spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste straniere: a seguito di Infortunio dell’Assicurato all’estero, per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sulle piste che ha richiesto l’intervento urgente di un elicottero a causa delle gravi condizioni di salute dell’assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso e salvataggio in elicottero per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.
La garanzia è operante solo limitatamente alle piste straniere dove è valido lo skipass posseduto dall’assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
La Compagnia tiene a proprio carico dette spese ordinarie il costo delle spese di soccorso fino ad un importo massimo di €.5.000,00 per sinistro e per evento.
• Spese mediche d’urgenza: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il soccorso sulle piste, la Compagnia terrà a proprio carico le spese mediche d’urgenza sostenute esclusivamente presso le strutture sanitarie convenzionate. Per spese mediche d’urgenza si intendono esclusivamente le spese sostenute dall’assicurato nell’immediatezza del sinistro.
La garanzia è operante solo se l’Assicurato è stato soccorso, nel luogo di accadimento del sinistro, dal servizio di Soccorso sulle piste e trasportato direttamente da quest’ultimo alle strutture sanitarie convenzionate che hanno prestato le cure mediche d’urgenza.
La Compagnia assume a proprio carico dette spese nei limiti del massimale di €.500,00 per sinistro e per evento.
• Autista a disposizione: Qualora l’Assicurato avesse raggiunto le piste da sci con la propria autovettura e non fosse in condizione di guidare il mezzo a seguito di Infortunio, per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, e nessuno degli eventuali passeggeri che viaggiavano con lui fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Società di Gestione dei Sinistri metterà a disposizione un autista per ricondurre il mezzo ed eventualmente i passeggeri che viaggiavano con l’Assicurato fino alla città di Residenza del medesimo secondo l’itinerario più breve. L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista dovrà specificare il luogo dove è in custodia il mezzo da ritirare e dovrà lasciare sul posto: le chiavi, il libretto di circolazione, l’autorizzazione alla guida del mezzo, e se si trova all’estero, la carta verde. La Compagnia provvederà all’intera organizzazione dell’intervento e terrà a proprio carico il costo dell’autista messo a disposizione. Tutti i relativi costi connessi (carburante, pedaggio, assicurazioni ecc.) sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Assicurato.
• Rimborso skipass non goduto per Infortunio: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, la Compagnia rimborserà lo skipass eventualmente non goduto al pro rata temporis. L’Assicurato dovrà richiedere alla Società di Gestione dei Sinistri il rimborso dello skipass non goduto specificando le motivazioni ed i giorni non goduti ed allegando lo skipass in originale o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera a chip. L’Infortunio dovrà essere tale da non consentire all’Assicurato di riprendere le attività sulla neve; la patologia dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Compagnia. L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto a seguito di Infortunio solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
• Rimborso noleggio materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto per Infortunio: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, la Compagnia rimborserà l’eventuale noleggio di materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta slittino non goduto al pro rata temporis. L’Assicurato dovrà richiedere alla Società di Gestione dei Sinistri il rimborso del noleggio di materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto, nei limiti di massimale di 40,00€ per ciascuna giornata non goduta, specificando le motivazioni ed i giorni non goduti ed allegando lo skipass in originale o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera a chip e le pezze giustificative del noleggio del materiale non goduto in originale. L’Infortunio dovrà essere tale da non consentire all’Assicurato di riprendere le attività sulla neve; la patologia dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Compagnia. L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto a seguito di Infortunio solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
• Rimborso lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto per Infortunio: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”, la Compagnia rimborserà le eventuali lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta slittino non goduto al pro rata temporis. L’Assicurato dovrà richiedere alla Società di Gestione dei Sinistri il rimborso delle lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non goduto, nei limiti di massimale di 60,00€ per ciascuna giornata non goduta, specificando le motivazioni ed i giorni non goduti ed allegando lo skipass in originale o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera a chip e le pezze giustificative del noleggio del materiale non goduto in originale. L’Infortunio dovrà essere tale da non consentire all’Assicurato di riprendere le attività sulla neve; la patologia dovrà essere certificata da un medico e documentata da un’indagine strumentale verificabile da un medico
fiduciario della Compagnia. L’Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto a seguito di Infortunio solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.
• Rientro sanitario: a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”. Nel momento in cui nel momento in cui l’Assicurato sia dichiarato idoneo al viaggio, la Società di Gestione dei Sinistri, secondo il parere dei propri medici, organizzerà il suo viaggio di ritorno. In relazione alla natura ed alla gravità delle sue condizioni, l’Assicurato potrà essere trasportato con treno di prima classe, cuccette o vagone letto, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato. La scelta dei suddetti mezzi di trasporto avverrà secondo la piena autonomia e discrezionalità della Società di Gestione dei Sinistri. La Compagnia assume a proprio carico i costi sostenuti fino ad un importo massimo di €. 5.000,00 per sinistro e per evento.
• Spese di soccorso in toboga sulle piste italiane: a seguito di Infortunio in Italia e per il quale si sia reso necessario l’intervento del Soccorso sulle Piste a causa delle condizioni di salute dell’Assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso sulle piste da sci in toboga organizzato dal Soccorso sulle Piste.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di soccorso fino ad un importo massimo di €. 200,00 per sinistro e per evento.
La garanzia è operante limitatamente alle piste italiane dove il servizio di toboga è a pagamento e rispetto alle quali è valido lo skipass posseduto dall’Assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
• Spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste italiane: a seguito di Infortunio in Italia e per il quale si sia reso necessario l’intervento del Soccorso sulle Piste che ha richiesto l’intervento urgente dell’elicottero a causa delle gravi condizioni di salute dell’Assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso e salvataggio per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di soccorso fino ad un importo massimo di €. 1.000,00 per sinistro e per evento.
La garanzia è operante limitatamente alle piste italiane dove il servizio di elicottero è a pagamento e rispetto alle quali è valido lo skipass posseduto dall’Assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
Art. 2.2 – Franchigia e Scoperto
Con riferimento a ciascuna garanzia, indipendentemente dal tipo di pacchetto, trovano applicazione le seguenti franchigie e scoperti per sinistro e per evento, come indicati in tabella:
Garanzia | Franchigia - Scoperto |
Responsabilità civile per danni fisici a persone terze | Applicato uno scoperto del 10% con un limite minimo di €.500,00 |
Responsabilità civile per danni a cose di terzi | Applicato uno scoperto del 10% con un limite minimo di €.500,00 |
Rimborso noleggio materiale da sci, snowboard, sci di fondo, slitta slittino non goduto per Infortunio | Applicata una franchigia di €.20,00 |
Rimborso lezioni di sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino non godute per Infortunio | Applicata una franchigia di €.30,00 |
Art. 2.3 – Esclusioni
L’Assicurazione non copre in alcun caso gli incidenti e gli infortuni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:
a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;
b) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
d) atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge;
e) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
f) abuso di alcol;
g) inosservanza delle norme di legge;
h) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
i) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
j) partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
k) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, incluse le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
l) sci-alpinismo o fuori delle aree sciabili attrezzate; a parziale deroga di quanto sopra riportato gli itinerari sciistici del Canalone (Madesimo), dei Camosci (Madesimo), del Toulà (Monte Bianco) e della Vallèe Blanche (Monte Bianco) non rendono nulle le garanzie, fermo restando che anche in dette aree le garanzie prestate sono operative solo in caso di richiesta e intervento del soccorso sulle piste;
m) partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) incluso l’allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni di slalom gigante e speciale amatoriali, non professionistiche e senza premi in denaro;
n) trasporto sugli impianti di risalita compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi;
o) utilizzo dello skipass contro il regolamento.
Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente esclusi anche:
p) tutti i danni indiretti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono espressamente escluse le richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate da enti previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti pubblici);
q) tutti i danni che non siano fisici e materiali;
r) tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore;
s) i sinistri per i quali l’Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della società di gestione dei sinistri, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale;
t) i sinistri per i quali l’Assicurato non abbia trasmesso alla società di gestione dei sinistri il modulo “Ricostruzione della dinamica del sinistro” interamente compilato e sottoscritto.
Sezione 3 – Cosa fare in caso di Sinistro
Procedure di Indennizzo e di Risarcimento Danni
Art. 3.1 - Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 giorni da quando il Sinistro si è verificato o da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia ha il diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite:
- web al seguente link: www.gbc-mountain.com
- oppure telefonicamente al seguente numero +39 02.20564450
L’assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa.
La gestione del Sinistro e la liquidazione dei relativi eventuali indennizzi e/o risarcimenti ai terzi danneggiati spetteranno alla Società di Gestione dei Sinistri, la quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al Contraente e/o all’Assicurato l’eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro. Il Contraente e/o l’Assicurato dovranno evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.
Art. 3.2 – Procedura di Indennizzo e di Risarcimento Danni
La Società di Gestione dei Sinistri, a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, provvederà a verificare l’operatività della garanzia e a valutare il danno.
I Periti incaricati dalla Società di Gestione dei Sinistri dovranno:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente e/o l’Assicurato hanno adempiuto agli obblighi loro spettanti;
d) procedere alla stima del danno e delle spese.
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell’indennizzo e/o del risarcimento entro 90 giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell’indennizzo e/o del risarcimento resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
Art. 3.3 Come beneficiare delle garanzie a seguito di Incidente, Infortunio o Sinistro
In caso di Sinistro, per beneficiare delle garanzie “Autista a disposizione” e “Rientro sanitario” è necessario prendere preventivamente contatto con la Società di Gestione dei Sinistri, unica abilitata ad organizzare i servizi. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato non usufruisca delle suddette garanzie secondo le modalità sopra riportate, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Società di Gestione dei Sinistri è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e può essere contattata:
- per telefono: +39 02 20564.450
- via internet: www.gbc-mountain.com
In caso di Sinistro, per beneficiare delle altre garanzie assicurative è necessario informare tassativamente la Società di Gestione dei Sinistri cui tutta la documentazione deve essere indirizzata, entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale la Compagnia avrà diritto a ridurre l’indennità dovuta in ragione del pregiudizio sofferto (artt. 1913–1914-1915 Codice Civile). Sarà inoltre necessario allegare alla richiesta di indennizzo lo skipass in originale (o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera a chip), il rapporto di intervento del servizio di Soccorso sulle Piste ed ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che dà luogo al diritto alla prestazione assicurativa.
Art. 3.4 – Gestione delle vertenze
Per le garanzie Responsabilità civile per danni a persone terze e Responsabilità civile per danni a cose di terzi, la Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, sia in sede civile che penale, aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni avanzate dal danneggiato nei confronti dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione della vertenza e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere alla Società di Gestione dei Sinistri l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a detti obblighi o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, la Compagnia si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti e i documenti, fermo restando il diritto della Compagnia a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende o sanzioni dovute dall’Assicurato a seguito della circolazione del Mezzo Assicurato e/o del Sinistro occorso, né delle spese di giustizia penale.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. (di seguito denominata “la normativa sulla privacy”), ed in relazione ai dati personali, acquisiti direttamente dall’interessato
o tramite terzi, anche successivamente nel corso del rapporto instaurato con lo stesso e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:
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b) è diretto all’espletamento da parte della SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI delle finalità di gestione e liquidazione dei SINISTRI attinenti esclusivamente
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui la COMPAGNIA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
c) è diretto all’espletamento da parte dell’INTERMEDIARIO delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della COMPAGNIA;
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2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:
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3. CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
b) strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere nonché per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 o necessario alla gestione e liquidazione dei SINISTRI assicurativi;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività d’informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato stesso;
d) facoltativo relativamente a dati sensibili indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’istaurazione del rapporto di assicurazione e/o di esecuzione delle prestazioni richieste.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
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b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di
svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato.
5. COMUNICAZIONI DEI DATI:
a) alcuni dati personali dell’interessato possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali società del gruppo e società di fiducia della Compagnia e che svolgono per conto della Compagnia stessa attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione, e che utilizzeranno i dati dell’interessato in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento nonché e che assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto, enti ed organismi pubblici, associativi, IVASS, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici;
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. d), ad altre Società nel rispetto delle condizioni sopra riportate.
6. DIFFUSIONE DEI DATI: i dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: alcuni dati personali dell’interessato possono, sempre per le finalità succitate, essere comunicati a soggetti situati in paesi dell'Unione Europea e in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Reg. UE 2016/679
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: La normativa conferisce all'interessato l'esercizio di tutti i diritti, tra cui quelli di:
a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché conoscere l’elenco di tutti i soggetti, dietro richiesta, cui i dati personali vengono comunicati secondo quanto previsto all’art. 5, lett. a, nonché nel caso di trasferimento dei dati ad un paese terzo, per ottenerne una copia di tali dati e l’indicazione del luogo ove sono disponibili;
b) di avere, in ogni momento, accesso ai propri dati e conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
c) di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione la limitazione, la portabilità, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
e) di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della Protezione dei Dati (RDP);
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g) di revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, senza incidere sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca;
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la COMPAGNIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l’indirizzo della stessa.
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La SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l’indirizzo della stessa.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RDP): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.
1 ottobre 2019
Informativa sul trattamento dei dati personali Pagina 1 di 1
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