AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E AREE VERDI ANNESSE AGLI UFFICI PROVINCIALI.
QUADRIENNIO 2019 - 2022.
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con unico operatore. (Art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016).
Appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del d. lgs. n. 50/2016.
CAPITOLATO D’ONERI
- Lotto 1: ZONA GEOGRAFICA “CITTA’” CIG 7780559068
- Lotto 2: ZONA GEOGRAFICA “BASSA OVEST, LENO, GHEDI E REMEDELLO” CIG 7780598097
- Lotto 3: XXXX XXXXXXXXXX “XXXXX XXX, XXXXX XXXXXX X XXXX XX XXXXX” CIG 7780617045
- Lotto 4: ZONA GEOGRAFICA “VALLE CAMONICA LAGO D'ISEO E VAL TROMPIA” CIG 7780634E48
- Lotto 5: POTATURE ESSENZE ARBOREE ALTO FUSTO ISTITUTI PROVINCIALI CIG 7780667985
- Lotto 6: AREE VERDI ANNESSE AGLI UFFICI PROVINCIALI CIG 778068478D
Il Progettista e Direttore di Esecuzione del Contratto Lotto 1 - 5 Geom. Xxxxxx Xxxxx | Il Progettista e Direttore di Esecuzione del Contratto Lotto 6 Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
RUP Arch. Xxxxx Xxxxxx | Il Dirigente del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale ( Dott. Arch. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx ) |
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sfalcio erba e potatura del verde degli istituti scolastici superiori e delle aree verdi annesse agli uffici della Provincia di Brescia per il quadriennio 2019-2022 per un importo complessivo a base di gara € 1.142.400,00 suddiviso in sei lotti funzionali come dettagliato al successivo articolo 2.
La suddivisione in sei lotti è funzionale in relazione:
- alla rilevanza sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del patrimonio di aree verdi distribuite sul territorio provinciale;
- alla volontà di favorire l’accesso alle procedure di affidamento alle piccole e medie imprese;
- all’esigenza di ottenere una contestuale pluralità di soggetti operativi sul territorio per la manutenzione delle aree verdi.
Le prestazioni e le eventuali forniture che formano oggetto del servizio in appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e alle disposizioni impartite dalla Direttore di Esecuzione del Contratto, nel rispetto di norme e leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 2 - LUOGHI DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il servizio dovrà essere eseguito nei seguenti Istituti Scolastici e Uffici provinciali:
Lotto 1: ZONA GEOGRAFICA “CITTA'”
ISTITUTO SCOLASTICO XXXXXXXXX – XXXXXXXX Via Oberdan ISTITUTO SCOLASTICO ABBA Via Tirandi
AREA ADIACENTE ISTITUTI Via Scuole ISTITUTO SCOLASTICO CASTELLI Via Cantore ISTITUTO SCOLASTICO DE XXXXX’ Xxx Xxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX Xxx Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Via Fura
ISTITUTO SCOLASTICO MANTEGNA Via Ghislandi ISTITUTO SCOLASTICO FORTUNY Via Berchet ISTITUTO SCOLASTICO XXXXXXX X.xx Magentta ISTITUTO SCOLASTICO GAMBARA Via Gambara ISTITUTO SCOLASTICO LUNARDI Via Riccobelli
ISTITUTO SCOLASTICO COPERNICO Viale degli Abruzzi
ISTITUTO SCOLASTICO CALINI Via Montesuello ISTITUTO SCOLASTICO XXXXXXXX Via Balestrieri AREE SPORTIVE Via Balestrieri
ISTITUTO SCOLASTICO CONSERVATORIO MUSICALE X.xx Magenta ISTITUTO SCOLASTICO SRAFFA Via Comboni
ISTITUTO SCOLASTICO SRAFFA X.xxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx
Lotto 2: ZONA GEOGRAFICA “BASSA OVEST, LENO, GHEDI E REMEDELLO”
ISTITUTO SCOLASTICO MARZOLI – PALAZZOLO ISTITUTO SCOLASTICO FALCONE - PALAZZOLO ISTITUTO SCOLASTICO EINAUDI - CHIARI ISTITUTO SCOLASTICO XXXXXX - XXXXXXXX ISTITUTO SCOLASTICO XXXXXX - XXXXXXXXXXX ISTITUTO SCOLASTICO COSSALI - ORZINUOVI ISTITUTO SCOLASTICO CAPIROLA - LENO ISTITUTO SCOLASTICO CAPIROLA - GHEDI ISTITUTO SCOLASTICO BONSIGNORI - REMEDELLO
Lotto 3: XXXX XXXXXXXXXX “XXXXX XXX, XXXXX XXXXXX X XXXX XX XXXXX”
ISTITUTO SCOLASTICO PERLASCA - IDRO ISTITUTO SCOLASTICO CEREBOTANI - LONATO ISTITUTO SCOLASTICO CEREBOTANI - VOBARNO
ISTITUTO SCOLASTICO XXXXX XXXX - DESENZANO ISTITUTO SCOLASTICO BAGATTA - DESENZANO ISTITUTO SCOLASTICO FERMI – SALO’
ISTITUTO SCOLASTICO BATTISTI – SALO’
ISTITUTO SCOLASTICO XXX XXXXXX – MONTICHIARI
Lotto 4: ZONA GEOGRAFICA “XXXXX XXXXXXXX XXXX X'XXXX X XXX XXXXXXX”
ISTITUTO SCOLASTICO MENEGHINI - EDOLO ISTITUTO SCOLASTICO OLIVELLI PUTELLI - DARFO
ISTITUTO SCOLASTICO GHISLANDI ( Via Putelli )- BRENO ISTITUTO SCOLASTICO GOLGI ( Via Folgore ) - BRENO ISTITUTO SCOLASTICO GOLGI ( Via Martiri ) - BRENO ISTITUTO SCOLASTICO TASSARA ( Via Folgore 16 ) - BRENO ISTITUTO SCOLASTICO TASSARA - PISOGNE
ISTITUTO SCOLASTICO GIGLI - ROVATO ISTITUTO SCOLASTICO LEVI - SAREZZO ISTITUTO SCOLASTICO XXXXXXX - LUMEZZANE
ISTITUTO SCOLASTICO BERETTA ( Via Convento ) – GARDONE V.T. ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIETTI – ISEO
Lotto 5: ZONA GEOGRAFICA “POTATURE ESSENZE ARBOREE ALTO FUSTO ISTITUTI PROVINCIALI
ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI ( Su richiesta della D.L. ) ISTITUTI SCOLASTICI EXTRA CITTADINI ( Su richiesta della D.L. )
Lotto 6: AREE VERDI ANNESSE AGLI UFFICI PROVINCIALI PALAZZO BROLETTO XXXXXX XXXXX XX, 00 XXXXXXX PALAZZO MARTINENGO XXX XXXXX, 00/00 XXXXXXX UFFICI DI XXX XXXXXX XXX XXXXXX, 00 XXXXXXX UFFICI AREA TECNICA XXXXXX X. XXXXXXX, 00 XXXXXXX UFFICI POLIZIA PROVINCIALE XXX XXXXXXXX, 0 XXXXXXX VILLA BARBOGLIO XXXXX XXXXXXX, 00 XXXXXXX UFFICI DI XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX 00 XXXXXXX CENTRO PER L’IMPIEGO XXX XXXX, 00 XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX Lungolago X. Xxxxxxxx DESENZANO D/G
LOCALITÀ PUNTA VÒ
EX CASA CANTONIERA VIA BRESCIA ex XX 00xxx XXXXXXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX
Palazzo Bargnani San Carlino CORSO MATTEOTTI BRESCIA VILLA PARADISO VIA ZIZIOLA BRESCIA
INCUBATOIO ITTICO Xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxx. XXXXXXX – XXXX AREA VERDE Via Volta BRESCIA
Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall’Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell’appalto l’acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno co municate all’Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile Unico del Procedimento e varranno come aggiornamento dell’elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole con trattuali previste nel presente Capitolato varranno sul complesso degli immobili che risultano dall’elenco così aggiornato.
ARTICOLO 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’APPALTO
Il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice è pari ad € 1.142.400,00 comprensivo della proroga tecnica e l'aumento del quinto d'obbligo.
Il servizio, è suddiviso in sei lotti funzionali, per i seguenti importi:
Lotto 1: ZONA GEOGRAFICA “CITTA’”
Importi in euro | |||
1 | Importo servizio a misura soggetto a ribasso | 220.000,00 | |
2 | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 | |
TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | (1 + 2) | 222.000,00 |
Aumento del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 | 44.400,00 | ||
Importo complessivo | 266.400,00 |
I costi della manodopera, (pari al 45%) per € 99.900,00 (al netto dell'IVA di legge), rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Lotto 2: ZONA GEOGRAFICA “BASSA OVEST, LENO, GHEDI E REMEDELLO”
Importi in euro | |||
1 | Importo servizio a misura soggetto a ribasso | 160.000,00 | |
2 | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 | |
TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | (1 + 2) | 162.000,00 |
Aumento del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 | 32.400,00 | ||
Importo complessivo | 194.400,00 |
I costi della manodopera, (pari al 45%) per € 72.900,00 (al netto dell'IVA di legge), rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Lotto 3: XXXX XXXXXXXXXX “XXXXX XXX, XXXXX XXXXXX X XXXX XX XXXXX”
Importi in euro | |||
1 | Importo servizio a misura soggetto a ribasso | 160.000,00 | |
2 | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 | |
TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | (1 + 2) | 162.000,00 |
Aumento del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 | 32.400,00 | ||
Importo complessivo | 194.400,00 |
I costi della manodopera, (pari al 45 %) per € 72.900,00 (al netto dell'IVA di legge), rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Lotto 4: ZONA GEOGRAFICA “XXXXX XXXXXXXX XXXX X'XXXX X XXX XXXXXXX”
Importi in euro | |||
1 | Importo servizio a misura soggetto a ribasso | 120.000,00 | |
2 | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 | |
TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | (1 + 2) | 122.000,00 |
Aumento del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 | 24.400,00 | ||
Importo complessivo | 146.400,00 |
I costi della manodopera, ( pari al 45 % ) per € 54.900,00 (al netto dell'IVA di legge), rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Lotto 5: ZONA GEOGRAFICA “POTATURE ESSENZE ARBOREE ALTO FUSTO ISTITUTI PROVINCIALI
Importi in euro | |||
1 | Importo servizio a misura soggetto a ribasso | 120.000,00 | |
2 | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 | |
TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | (1 + 2) | 122.000,00 |
Aumento del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 | 24.400,00 | ||
Importo complessivo | 146.400,00 |
I costi della manodopera, (pari al 45 %) per € 54.900,00 (al netto dell'IVA di legge), rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Lotto 6: AREE VERDI ANNESSE AGLI UFFICI PROVINCIALI
Importi in euro | |||
1 | Importo servizio a misura soggetto a ribasso | 160.000,00 | |
2 | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 | |
TOT | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | (1 + 2) | 162.000,00 |
Aumento del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 | 32.400,00 |
comma 12 | ||
Importo complessivo | 194.400,00 |
I costi della manodopera, (pari al 45%) per € 72.900,00 (al netto dell'IVA di legge), rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a tutti i prezzi in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
Per evidenti motivi legati alla contemporaneità di cantieri analoghi, si comunica che una ditta potrà essere aggiudicataria, di un solo lotto di quelli facenti parte del presente appalto.
ARTICOLO 4 ESECUZIONE DEL SERVIZIO: RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Le imprese affidatarie per l'esecuzione dei servizi dovranno avere per ciascun lotto e per tutta la durata del contratto le disponibilità minime di risorse umane e strumentali analiticamente sotto individuate e descritte:
LOTTO N. 1 CITTA'
• almeno due squadre di operatori composte da almeno tre persone di cui un caposqua dra (operaio specializzato/super specializzato)
• 1 tosaerba con operatore a bordo utilizzabili per raccolta e taglio mulching dei tappeti erbosi.
• 3 tosaerba con operatore a terra
• 1 motosega
• 2 soffiatori
• 2 decespugliatori
• 1 tosasiepi
• 2 automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti
• 1 specifica attrezzatura con lame a rotore verticale o orizzontale (per l'utilizzo in alcu ne zone del territorio comunale)
LOTTO N.2 BASSA OVEST
• almeno due squadre di operatori composte da almeno tre persone di cui un caposqua dra (operaio specializzato/super specializzato)
• 3 tosaerba con operatore a bordo utilizzabili per raccolta e taglio mulching dei tappeti erbosi.
• 3 tosaerba con operatore a terra
• 1 motosega
• 2 soffiatori
• 2 decespugliatori
• 1 tosasiepi
• 2 automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti
• 1 specifica attrezzatura con lame a rotore verticale o orizzontale (per l'utilizzo in alcu ne zone del territorio comunale)
LOTTO N.3 BASSA EST
• almeno due squadre di operatori composte da almeno tre persone di cui un caposqua dra (operaio specializzato/super specializzato)
• 3 tosaerba con operatore a bordo utilizzabili per raccolta e taglio mulching dei tappeti erbosi.
• 3 tosaerba con operatore a terra
• 1 motosega
• 2 soffiatori
• 2 decespugliatori
• 1 tosasiepi
• 2 automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti
• 1 specifica attrezzatura con lame a rotore verticale o orizzontale (per l'utilizzo in alcu ne zone del territorio comunale)
LOTTO N. 4 VALLI CAMONICA E TROMPIA
• almeno due squadre di operatori composte da almeno tre persone di cui un caposqua dra (operaio specializzato/super specializzato)
• 3 tosaerba con operatore a bordo utilizzabili per raccolta e taglio mulching dei tappeti erbosi.
• 3 tosaerba con operatore a terra
• 1 motosega
• 2 soffiatori
• 2 decespugliatori
• 1 tosasiepi
• 2 automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti
• 1 specifica attrezzatura con lame a rotore verticale o orizzontale (per l'utilizzo in alcu ne zone del territorio comunale)
LOTTO N. 5 POTATURE ESSENZE ARBOREE
• almeno due squadre di operatori composte da almeno tre persone di cui un caposqua dra (operaio specializzato/super specializzato)
• 1 motosega
• 2 soffiatori
• 1 tosasiepi
• 2 automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti
• 1 specifica attrezzatura ceppatrice e interrasassi
LOTTO N.6 AREE VERDI ENNESSE AGLI UFFICI PROVINCIALI
• almeno due squadre di operatori composte da almeno tre persone di cui un caposqua dra (operaio specializzato/super specializzato)
• 1 motosega
• 1 tosaerba con operatore a bordo utilizzabili per raccolta e taglio mulching dei tappeti erbosi.
• 2 tosaerba con operatore a terra
• 2 soffiatori
• 2 tosasiepi
• 2 automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti
ARTICOLO 5 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato tramite procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro con unico operatore, art. 54 del D. Lgs. 50/2016, con riserva ad operatori economici e a cooperative sociali (e loro consorzi) di cui all'art. 112 del Decreto Legislativo 50/2016, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sensi dell’art. 95 del citato Decreto Legislativo;
Prima della sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà presentare: 1 elenco nominativi;
2 copia del programma specifico di inserimento lavorativo delle persone disagiate attuato dall’operatore economico;
In caso di affidamento a Consorzio, l’aggiudicatario dovrà comunicare al Direttore di Esecuzione del Contratto, prima della stipula del contratto, l’elenco dettagliato degli operatori economici preposti al servizio in oggetto distinto per istituti scolastici.
ARTICOLO 6 INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le imprese aggiudicatarie di ogni lotto dovranno avvalersi per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del verde di pertinenza degli istituti scolastici e degli uffici provinciali di persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della L. 381/1991 e succ. mm., in misura di una unità in situazione di svantaggio ogni cinque unità di personale che l’appaltatore intende impiegare nel servizio oggetto del presente appalto.
I soggetti inseriti potranno essere impiegati a tempo pieno o a part-time equivalente per un totale di ore corrispondenti ad un tempo pieno.
L’aggiudicatario di ciascun lotto si obbliga all’osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva vigente per le imprese di manutenzione del verde/multi servizi/equivalenti anche in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori inseriti in condizione di svantaggio ed al rispetto della legge n. 68/99 sul diritto al lavoro delle persone disabili.
ARTICOLO 7 – PROCEDURE ESECUTIVE PER INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE.
L’impresa aggiudicataria di ciascun lotto gestisce direttamente gli inserimenti lavorativi. I lavoratori coinvolti possono essere dipendenti già in forza, a cui eventualmente ampliare l’orario di lavoro, oppure nuove assunzioni.
L’impresa aggiudicataria di ciascun lotto nomina un Referente Sociale e dei Tutors per seguire le diverse attività svolte dal personale svantaggiato e/o con disabilità. Il Referente e i Tutors dovranno avere idonea formazione ed esperienza pregressa.
Le ditte affidatarie devono destinare per ogni soggetto inserito un Tutor per la parte
prettamente tecnica, tendenzialmente coincidente con il caposquadra e, laddove è previsto il reclutamento di nuovo personale svantaggiato e/o disabile, un tutor per la parte di sostegno al progetto personalizzato; le due figure possono anche coincidere in un’unica persona, qualora questa possegga tutti i requisiti professionali necessari, comprovabili anche mediante curriculum.
L’impresa aggiudicataria esegue la selezione del personale svantaggiato/disabile da destinare alle attività del presente bando e nel caso di reclutamento di nuovo personale svantaggiato/disabile, elabora i progetti individualizzati di inserimento lavorativo che devono prevedere:
- la data di avvio e termine del progetto;
- il nome del responsabile sociale e del tutor assegnati;
- gli orari e le mansioni prevalenti;
- il tipo di contratto;
- gli obiettivi perseguibili e le modalità di verifica dei risultati;
- le necessità di interventi formativi specifici;
- la periodicità delle verifiche;
- eventuale salario d’ingresso che non potrà essere inferiore all'80% del minimo contrattuale e della durata massima di 3 mesi.
L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate individuate per le quali si è impegnata l’impresa aggiudicataria deve avvenire entro 30 gg. dall’avvio del servizio.
L’impresa aggiudicataria comunica alla Provincia di Brescia le cessazioni dal servizio delle persone svantaggiate entro 10 giorni dal loro verificarsi ed entro 30 giorni dalla cessazione l’impresa affidataria di ciascun lotto deve reclutare tra il proprio organico o assumere ex novo una nuova persona svantaggiata, con le modalità sopra previste.
L’impresa aggiudicataria di ciascun lotto s’impegna a relazionare alla Provincia eventuali problematiche insorte che interessino l’inserimento lavorativo del personale svantaggiato/disabile.
L’impresa è inoltre tenuta a permettere attività di controllo e verifica da parte della Provincia di Brescia fornendo relazioni ed elementi di valutazione allorché questi le vengano richiesti.
In caso di violazioni rispetto ai predetti obblighi sugli inserimenti, la Provincia provvederà ad applicare le penali previste nel presente capitolato d’oneri e in caso di reiterata inosservanza, e previa diffida, potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento in danno dell’appaltatore.
ARTICOLO 8 – SEDE LOCALE
La ditta aggiudicataria di ciascun lotto avrà l’obbligo di attivare entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della sottoscrizione del contratto, la sede operativa per l’esecuzione del servizio collocata entro un xxxxxx xx 00 xx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxx XX, 00.
La disponibilità dell’immobile dovrà essere provata con la produzione di una scrittura privata sottoscritta dall’impresa aggiudicataria e dal locatore/comodante dove vi sia una descrizione sintetica della sede, della presenza di servizi igienici e degli spogliatoi. Nel caso di mancata attivazione della sede operativa di cui sopra la Provincia di Brescia diffiderà l’impresa ad adempiere entro un termine perentorio di 15 giorni, al contrario provvederà alla risoluzione del rapporto.
ARTICOLO 9 – DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE
Nel caso in cui le imprese, senza giustificati motivi, non ottemperino:
- all’obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- al pagamento di tutte le spese contrattuali;
le stesse decadranno dall’aggiudicazione. In tale caso sarà incamerata la cauzione provvisoria.
Nel caso in cui le imprese aggiudicatarie non intendano stipulare il contratto e diano rinuncia espressa, le stesse decadranno dall’aggiudicazione. Anche in questo caso, la rinuncia alla sottoscrizione del contratto contemplerà l’incameramento automatico della cauzione provvisoria.
La decadenza fa sorgere a favore della provincia di Brescia il diritto di affidare il servizio all’impresa che segue immediatamente in graduatoria e che non risulti già assegnataria di altro lotto, alle stesse condizioni offerte dalla ditta decaduta.
Sono a carico delle imprese inadempienti le maggiori spese che la Provincia di Brescia dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara.
ARTICOLO 10 – RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Provincia di Brescia, qualora ne abbia valido motivo, può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del codice civile, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’impresa dalle spese sostenute per la partecipazione alla gara e debitamente giustificate e siano saldate (secondo quanto offerto e accettato) le prescrizioni relative agli eventuali servizi sino a quel momento appositamente eseguiti.
ARTICOLO 11 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO
1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore di esecuzione del servizio fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento del servizio, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso il direttore di esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.
4. L’impresa deve trasmettere alla Provincia di Brescia, prima dell’inizio del servizio:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
b) la documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;
c) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
d) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
e) i nominativi del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
f) copia della documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego competente l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima dell’assunzione;
g) copia dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali CON CODICE cer 20 02 01 (rifiuti biodegradabili);
h) copia dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali CON CODICE cer 20 02 03 (altri rifiuti non biodegradabili);
i) dichiarazione della sede legale, sede operativa, recapito telefonico ufficio, indirizzo di posta elettronica e di PEC recapito cellulare del referente tecnico;
l) elenco del personale e delle attrezzature che saranno utilizzate nell’esecuzione dei servizi e in particolare le caratteristiche tecniche (numero targa, marca, tipo, potenza in HP, portata in X.xx, tipo di alimentazione copia del libretto di circolazione) degli automezzi utilizzati, i nominativi dei dipendenti e le loro posizioni presso gli enti assicurativi.
m) all’inizio degli interventi la ditta dovrà produrre al Direttore di Esecuzione del Contratto l’elenco nominativo degli operai da essa impiegati, insieme a quelli delle persone svantaggiate inserite ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 381/1991 e s.m. e integrazioni. Per i servizi affidati (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati e/o distacchi di manodopera e comunque ogni quattro mesi. Dovrà inoltre indicare i nominativi dei referenti tecnici e sociali per l’esecuzione dei servizi.
ARTICOLO 12 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del servizio di manutenzione del verde degli istituti scolastici e uffici provinciali e delle richieste impartite per quanto di competenza dal Direttore di Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che gli interventi risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola dell’arte;
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore nei termini del contratto;
c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
d) lo sgombero e la pulizia dei materiali prodotti nell’esecuzione del servizio;
e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei luoghi interessati dal servizio di sfalcio/potatura e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
f) l’adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio.
ARTICOLO 13 RIFIUTI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Le imprese aggiudicatarie di ogni lotto sono responsabili della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione del servizio di cui al presente affidamento. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese degli operatori economici affidatari, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutte le ditte affidatarie dovranno essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali con codice CER 20 02 01 (rifiuti biodegradabili) e all’Albo Gestori Ambientali con codice CER 20 02 03 (altri rifiuti non biodegradabili)
3. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, le ditte anche nel caso di servizio affidati a terzi, sono tenute a trasmettere al Direttore di esecuzione del contratto la seguente documentazione:
– l’elenco e i dei documenti degli automezzi abilitati al trasporto dei rifiuti;
– i dati e le autorizzazioni dei soggetti trasportatori;
– i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
– copia del formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
1. Sono infine a carico delle ditte gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
ARTICOLO 14. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore di Esecuzione del Contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore di Esecuzione del Contratto, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
ARTICOLO 15 SERVIZIO A MISURA
1. La misurazione e la valutazione del servizio sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione del servizio le dimensioni nette del servizio eseguito rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente effettuate.
2. La contabilizzazione del servizio a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di aggiudicazione.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale.
ARTICOLO 16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di Accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1. il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
2. l’offerta dell’aggiudicataria;
3. la polizza di garanzia fornita dall’appaltatore (€ …000,00);
4. il patto d'integrità.
I singoli Contratti applicativi derivanti dall’Accordo Quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sono a carico dell’Impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della Provincia di Brescia la sola IVA.
ARTICOLO 17 – PAGAMENTI
1. Il pagamento, avverrà in quattro soluzioni:
– la prima a conclusione del servizio anno 2019;
– la seconda a conclusione del servizio anno 2020;
– la terza a conclusione del servizio anno 2021;
– la quarta a conclusione del servizio anno 2022;
Previa acquisizione, da parte della Provincia di Brescia, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva.
Previa presentazione del modello riportante i timbri degli istituti scolastici (per i lotti da 1 a 5), comprovante l'avvenuto sfalcio.
2. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo sopra stabilito, il direttore di esecuzione redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Le fatture saranno presentate, a cura dell’Appaltatore, in formato elettronico tramite il sistema di interscambio xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, Codice Univoco Ufficio: UF95O3 (da inserire obbliga toriamente nell'elemento “Codice Destinatario” di fatturapa) e saranno liquidate solo previa verifica della regolarità del servizio eseguiti e della regolarità contributiva (INPS-INAIL-CA PE). In esse dovranno essere indicati: gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affida mento, gli estremi del contratto nell'apposito campo contratto; l'indicazione competenza Set tore Edilizia Scolastica e Direzionale in atri riferimenti, il Cod. IBAN del C/C bancario (che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari) nell'apposito campo IBAN, il codice CIG nell'apposito campo, il codice CUP (se previsto) nell'apposito campo; per l'IVA si applica la scissione dei pagamenti per cui l' IVA è versata direttamente dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972. La liquidazione sarà a cura del Te soriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio. Per Convenzione col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali, è previsto a carico del beneficiario una commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e di € 3,50 per importi superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in cui il beneficiario sia una ONLUS.
ARTICOLO 18 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO LE PRESTAZIONI
L’appalto avrà la durata di 4 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore.
L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere. Resta inteso che le prestazioni saranno in concreto determinate dai Contratti Applicativi derivanti dall’Accordo Quadro.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
- Condizioni dell’accordo quadro e dei contratti applicativi
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Per il codice identificativo gara relativo ai contratti applicativi del presente accordo quadro si procederà all'acquisizione del CIG ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dellaLegge n. 136/2010 e s.m.i.
Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo l’Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.
L’esecuzione del servizio dovrà rispettare le seguenti condizioni:
PER I LOTTI DA 1 A 5
1. Le date di esecuzione degli sfalci all’interno degli Istituti scolastici, verranno comunicate all’impresa in una unica soluzione al momento della consegna del verbale di inizio del servizio, non saranno concesse proroghe ad eccezione di eventi atmosferici avversi o di particolari richieste degli Istituti; inoltre, è fatto obbligo all’impresa di eseguire gli sfalci di tutte le scuole nell’arco di 10 giorni continuativi dalla data prefissata;
2. Gli orari di esecuzione degli sfalci potranno subire modifiche a seconda delle richieste degli Istituti, onde non creare disturbo al normale svolgimento dell’attività didattica, sarà pertanto opportuno contattare preventivamente le segreterie degli stessi per concordare gli orari.
3. Qualsiasi opera non inerente il semplice sfalcio dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore di Esecuzione del Contratto, e non richiesta dalla scuola pena il mancato inserimento nella contabilità.
4. Verranno eseguiti n° 5 sfalci all’interno degli Istituti scolastici Provinciali con date che verranno successivamente comunicate anche tramite posta elettronica.
• Il 1° e 2° sfalcio verranno eseguiti nella primavera e avranno una distanza tra gli stessi ravvicinata rispetto agli altri, al fine di ottenere un miglior risultato, e di compensare i maggiori oneri che la ditta esecutrice dovrà affrontare nel primo sfalcio vista l'altezza maggiore dell'erba e i passaggi di sfalcio superiori rispetto al normale.
• Il 3° sfalcio verrà eseguito approssimativamente, alla fine del mese di maggio inizio giugno e dovrà essere ultimato tassativamente entro i primi 10 giorni di giugno, al fine di consentire il normale svolgimento degli esami di stato.
• Il 4° sfalcio verrà eseguito approssimativamente, alla fine del mese di agosto, onde consentire l'ultimazione delle opere di sfalcio e raccolta entro la fine della prima settimana di settembre, data di inizio dell'attività didattica.
• Il 5° ed ultimo sfalcio verrà presumibilmente eseguito nella seconda metà del mese di ottobre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche del momento, e sarà da considerarsi anche di finitura. L'accettazione delle suddette condizioni, è vincolante per la ditta esecutrice, in quanto nel corso dell'appalto non potranno essere richieste maggiorazioni o integrazioni di nessun genere.
• Nel caso di slittamento delle date di sfalcio per sole condizioni meteorologiche, nel periodo primaverile, al fine di evitare la troppa vicinanza tra gli stessi, lo sfalcio verrà recuperato a discrezione del Direttore di Esecuzione del Contratto.
• Per ogni opera eseguita all'interno degli Istituti scolastici, verranno contabilizzate solo quelle preventivamente autorizzate dal Direttore di Esecuzione del Contratto.
• Gli operatori, dovranno tassativamente far timbrare dall'Istituto il modello consegnato dal Direttore di Esecuzione del Contratto al fine di validare lo sfalcio, pena il mancato riconoscimento dell'opera eseguita.
1. Non verrà commisurata alcuna indennità per gli sfalci in cui l’erba dovesse essere considerata troppo alta per un unico passaggio o per la presenza di materiali di varia natura all'interno delle aree da sfalciare, pertanto si effettueranno tutte le opere e i passaggi necessari al fine di consegnare il servizio eseguito a regola d’arte.
2. Tutte le opere non inerenti lo sfalcio dovranno essere accompagnate da un preventivo numerato, e se approvate verranno inserite con il numero di preventivo.
3. Sarà ammesso all’interno dell’istituto solo il lavoratore munito di cartellino di riconoscimento e con i dispositivi di sicurezza per la lavorazione, (l’elenco del personale preposto dovrà essere consegnato al Direttore di Esecuzione del Contratto al momento della consegna del verbale di inizio del servizio.
4. Non saranno possibili eventuali reclami o contestazioni, in merito alle metrature degli sfalci eseguiti, se non prima della firma del contratto con accettazione dell’elenco prezzi .
PER IL LOTTO 6
1. Sono previsti interventi di pulizia generale e diserbo ad inizio primavera e fine autunno con taglio siepi rosai e potature per tutti i fabbricati provinciali;
2. Sono previsti interventi di verifica degli impianti di irrigazione;
3. Sono previsti sfalci ogni ¾ settimane in funzione della ricrescita dell’erba;
4. Per la chiesa di San Giorgio è prevista la scerbatura delle pareti in pietra ogni 40 giorni;
Le date di esecuzione degli interventi all’interno degli uffici provinciali, verranno comunicate all’impresa in una unica soluzione al momento della consegna del verbale di inizio del servizio, non saranno concesse proroghe ad eccezione di eventi atmosferici avversi o di particolari richieste degli uffici. Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata con il Direttore di Esecuzione del Contratto. In caso contrario saranno applicate le penali previste.
Sarà ammesso all’interno degli uffici solo il lavoratore munito di cartellino di riconoscimento e con i dispositivi di sicurezza per la lavorazione, (l’elenco del personale preposto dovrà essere consegnato al Direttore di Esecuzione del Contratto al momento della consegna del verbale di inizio del servizio.
ARTICOLO 19 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Per ogni giorno di ritardo nell’espletamento del servizio verrà applicata una penale pari all’2‰ (due per mille) dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell’ammontare stesso.
L’Appaltatore, ricevuta la consegna, così come prevista dal precedente articolo 9, dovrà dare immediatamente corso al servizio.
Eventuali ritardi nell’effettivo e concreto inizio delle prestazioni superiore a 20 (venti) giorni, non giustificati o ritenuti non giustificabili dalla Direzione di esecuzione del contratto, saranno oggetto di o.d.s. da parte del Direttore del Contratto, con il quale si concederanno ulteriori 10 (dieci) giorni per l’inizio delle attività. Trascorso tale ulteriore periodo senza che sia stato dato concreto inizio delle operazioni, si procederà per “grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/16.
ARTICOLO 20 - GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvi xxxxx, pari al 2% dell’importo totale d’appalto, con le modalità e alle condizioni cui alla Docu mentazione di gara.
ARTICOLO 21 – GARANZIA DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo stimato dell’Accordo Quadro posto base di gara, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo.
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’Accordo Quadro e in considera zione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’Accordo Quadro non viene ri chiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso bensì sola mente al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente ac cordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del Codice.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, è richiesta una cauzione (con le medesime modalità indicate dall’art. 93 del Codice dei contratti) di € 3.000,00 non soggetta a riduzioni che sarà svincolata al termine di validità dell’Accordo Quadro e che viene richiesta a garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di ammissione.
ARTICOLO 22 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall’assunzione del servizio di manutenzione con il seguente massimale:
€. 500.000,00 (cinquecentomila) massimale unico per ogni sinistro, ogni persona lesionata e per danni a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone.
La ditta è tenuta ad estendere la polizza di responsabilità civile verso terzi, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei servizi, mediante un'appendice relativa al presente contratto. L’Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali, cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dall’appaltatore o da eventuali subappaltatori, responsabilità che ricadrà unicamente e totalmente sull’Appaltatore.
ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 24 – SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto del servizio, nel limite del 30% dell’importo contrattuale, alle con dizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappal tatore alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che in tende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a signi ficare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
• che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
• che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende su bappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
• che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
a) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o con sorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al rag gruppamento, società o consorzio;
b) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’arti colo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
d) Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
• l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
• trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appal tante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
• per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di im porto inferiore a 100.000 euro, i termini sono ridotti a 15 giorni.
a) L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
• ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
• le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appal tatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
a) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Xxxxxxx ne appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
• la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
• copia del proprio POS;
a) Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
b) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto per tanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
c) Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del de creto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
• di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in co pia);
• di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nomi nativi dei soggetti distaccati;
• che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vi genti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della socie tà distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della co municazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Articolo 25 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore di Esecuzione del Contratto e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 e successive modifiche (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Articolo 26 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatcauzione
ore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 33 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto o del RUP e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli
atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
ARTICOLO 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO
1. Qualora l’inadempienza, l’irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità, la Stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, nei seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del Direttore di esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP;
d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l’esecuzione del servizio nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) frode accertata nell’esecuzione del servizio;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
m)il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n.
159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
n) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
o) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti;
p) mancato inserimento di persone in situazione di disagio nella misura proposta in sede di offerta;
q) la recidiva mancata comunicazione dell’elenco nominativo delle persone inserite;
r) nel caso in cui non venga attivata, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, la sede operativa con le modalità indicate nel presente capitolato.
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore di Esecuzione del Contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando il servizio di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo del servizio in contratto nonché del servizio di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo del servizio utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara lo stesso servizio;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l’importo netto dello stesso risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità.
4. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
5. La risoluzione contrattuale comporterà l’incameramento della cauzione definitiva (ovvero qualora non sia vigente il contratto applicativo, la cauzione di € 3.000,00 per i fatti posti a garanzia della medesima), fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali
ARTICOLO 28 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE /TRASFORMAZIONE / FUSIONE
Gli operatori economici affidatari nel corso dello svolgimento della gara o dell’esecuzione del servizio cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l’incorporazione. Non si potrà dar corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d’atto di tali variazioni da parte dell’Amministrazione.
ARTICOLO 29 - PERSONALE DELL’IMPRESA
Il personale che l’Impresa ha destinato ai servizi deve essere costantemente per numero, quantità e professionalità, adeguato all’impegno richiesto dagli interventi da eseguire, alla disponibilità delle attrezzature e dai materiali e ai termini stabiliti nell’ordine.
L’Impresa deve designare un suo rappresentante in qualità di Direttore Tecnico, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell’ambito delle operatività da eseguire. Egli deve essere sempre presente sul luogo degli interventi, rispondere in qualsiasi momento alle richieste della Provincia di Brescia e non potrà essere sostituito senza preventivo accordo con la Stazione appaltante.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL SERVIZIO
ARTICOLO 30 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
1. E’ fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di ogni lotto, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificatamente dal Decreto n. 81 del 2008.
2. Ciascuna impresa risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
3. Tutti gli operatori economici aggiudicatari sono altresì responsabili della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante lo svolgimento dei servizi.
4. Le ditte affidatarie devono dimostrare, prima dell’inizio del servizio, che il personale addetto al medesimo sia formato e abbia seguito i corsi di formazione stabiliti dalla legge anche speciale applicabile alla fattispecie; in caso contrario, entro lo stesso termine, l’aggiudicataria è tenuta all’organizzazione di detti corsi per tutto il personale impiegato.
5. Ogni impresa affidataria specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti:
- dei corsi frequentati dai dipendenti;
- di eventuali altri corsi di aggiornamento;
- dei corsi specifici per il personale di nuova assunzione;
- dei corsi di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro;
- dei corsi per la formazione sui rischi presenti riguardanti le attività svolte, le misure di prevenzione che si devono attuare e le procedure adottate dall’aggiudicatario per il contenimento delle situazioni di rischio;
- dei corsi di formazione in caso di emergenza.
6. La ditta aggiudicataria dovrà predisporre il D.U.V.R.I.
ARTICOLO 31 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
All’atto della consegna del servizio l’appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.
Di tale conferma si darà atto nel i servizi.
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 81/2008 e s.m.i e correzioni.
L’Appaltatore provvederà altresì:
- portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi;
- far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso del servizio;
- curare che tutte le attrezzature e macchine operatrici e mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della
lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- informare immediatamente la Direzione di esecuzione del contratto per l’esecuzione del servizio, in caso d’infortunio o incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
La Direzione di esecuzione del contratto e il personale incaricato dalla Provincia di Brescia si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.
L'Appaltatore conviene con la Provincia di Brescia che, come disposto dal titolo IV del D.Lgs. 81/08, il Direttore di esecuzione del contratto stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire questa Società di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.
Ai sensi del Decreto stesso, la Provincia di Brescia comunicherà all’Appaltatore il nome del Responsabile del Contratto.
ARTICOLO 32. REFERENTI DELLE IMPRESE E DELL’ENTE
Per meglio controllare e coordinare le attività oggetto dell’affidamento, garantendo la continuità dello scambio di informazioni tra l’Ente e ciascuna ditta aggiudicataria, si seguiranno le seguenti modalità:
– le imprese nomineranno un “Referente Operativo” con il compito di rappresentare e impegnare l’aggiudicatario nella fase esecutiva del contratto. Tale responsabile operativo dovrà essere l’unico interlocutore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale;
– ogni impresa nominerà un “Referente Sociale”, con il compito di rappresentare e impegnare l’aggiudicatario nella fase esecutiva del contratto. Tale referente dovrà essere l’unico interlocutore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale;
– l’Amministrazione Provinciale nominerà un proprio Direttore di Esecuzione del Contratto per ciascun lotto, responsabile dei rapporti con l’aggiudicatario per l’esecuzione del contratto, con le funzioni di supervisore e di controllo dello stato di avanzamento del servizio nelle sue diverse fasi e componenti;
– l’Amministrazione Provinciale nominerà un proprio Responsabile Sociale per ciascun lotto, responsabile dei rapporti con l’aggiudicatario per l’esecuzione del contratto, con le funzioni di supervisore e di controllo dello stato di attuazione del Protocollo operativo degli inserimenti di persone svantaggiate.
ARTICOLO 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 34 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione delle controversie il Foro competente è quello di Brescia, in sede giurisdi zionale ordinaria. Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domi cilio presso la sede del Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale - Corso Matteotti n.8 – Brescia.
Di ogni comunicazione depositata presso il domicilio eletto dovrà essere data tempestiva co municazione all'appaltatore.
ARTICOLO 35 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTATTO - SPESE DI CONTRATTO
Il contratto di Accordo Quadro, per ogni lotto, sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice e trascorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9 dello stesso.
La ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora la Ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riproporre la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
CAPO SECONDO ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 36 - DESCRIZIONE DELLE OPERE
La prestazione a misura riguarda tutte quelle attività necessarie per mantenere in ordine e in sicurezza le aree verdi degli istituti scolastici e uffici provinciali comprese le pertinenze per tutta la durata dell’appalto.
I servizi oggetto del presente appalto, sommariamente, si riassumono come segue:
- sfalcio di erba (appezzamenti interni,scarpate, aiuole, viali), comprensivo delle finiture eseguite in corrispondenza di: muri di confine, centrali termiche, impianti sportivi e ricreativi;
- trattamento diserbante (in aree indicate dalla Direzione di esecuzione del contratto);
- la messa a disposizione degli operai, nonché dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, necessari per la corretta esecuzione degli interventi ordinati dal Direttore di Esecuzione del Contratto.
I veicoli impiegati per l’esecuzione degli interventi di tosatura, dovranno essere immatricolati come “macchine operatrici”: dovranno essere adottate le migliori tecniche operative, in relazione alle diverse specie vegetali erbacee ed arbustive ed alla orografia dei terreni.
L’individuazione delle zone in cui operare e il numero degli interventi da eseguire saranno di esclusiva competenza del Direttore di Esecuzione del Contratto, fermo restando ogni responsabilità della Ditta Appaltatrice per la buona riuscita dell’intervento.
Il servizio dovrà essere eseguito esclusivamente durante le ore diurne e di sufficiente visibilità; dovranno essere opportunamente segnalati mediante il collocamento in sito dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada.
Ogni sera a servizio compiuto saranno rimosse tutte le segnalazioni e tutti gli attrezzi occorsi in modo che l’area oggetto dell’intervento rimanga completamente libera, mantenendo la sicurezza.
Rimane vietato nel modo più assoluto fare depositi sia di materiale di risulta della tosatura che di attrezzi all’interno degli istituti e uffici anche se a carattere provvisorio.
Prima della consegna del Servizio l’impresa aggiudicataria dovrà fornire le seguenti indicazioni:
a) i metodi, criteri tecnico-operativi e controlli che l’impresa adotterà per la gestione del servizio.
b) descrizione delle attrezzature e macchinari in dotazione all'Impresa.
ARTICOLO 37 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono previsti a carico dell’appaltatore i seguenti oneri:
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai
richiamati alle armi.
Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidetti.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori, rispetto alla Provincia di Brescia, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l’Appaltatore é tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme contenute nel D. L.vo n. 81/08 ad osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla Direzione del Contratto in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro. In particolare l’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di sicurezza redatti. Tali Piani, che formano parte integrante del Contratto d’Appalto, dovranno, in particolare, contenere le seguenti attestazioni:
dei corsi di formazione ed addestramento;
dell’avvenuta sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
di conformità di tutte le macchine, attrezzature e dispositivi di protezione.
In caso d’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall’Ispettorato del lavoro e segnalata alla Provincia di Brescia, la stessa comunicherà all'Appaltatore, l'infrazione accertata e procederà a una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla provincia di Brescia, né ha titolo a risarcimento di danni.
Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la Provincia di Brescia potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso delle prestazioni, ai dipendenti dell’Appaltatore delle retribuzioni, ove quest’ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento e, ove le rate di acconto o quella di saldo risultino insufficienti a coprire i suddetti importi, la Provincia di Brescia potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione dell’inadempimento, il Responsabile del
Procedimento provvederà all’invio delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti, all’Ufficio Provinciale del Lavoro.
A comunicare il nome del responsabile presente in cantiere e del recapito telefonico dello stesso, per avere riferimenti utili nel caso della necessità di effettuare operazioni o verifiche. Tale responsabile dovrà avere, tra l’altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione di esecuzione del contratto e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.
A comunicare, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione di esecuzione del contratto, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
ARTICOLO 38 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso del servizio.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore;
In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Provincia di Brescia per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc..
L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni al patrimonio stradale e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es. danni alla segnaletica verticale e marginale a seguito di errate manovre delle macchine operatrici), nei modi e nei tempi stabiliti dalla Direzione di esecuzione.
Qualora si verificasse il disallineamento dei delineatori di margine (segnalimiti) o di altra segnaletica stradale a seguito dei operazioni di sfalcio erba, l’Impresa dovrà provvedere al loro immediato ripristino o all’eventuale riposizionamento degli stessi.
ARTICOLO 39 - PREZZI A MISURA
Le prestazioni appaltate a misura saranno liquidate in base all’Elenco Prezzi posto a base di gara.
Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:
per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a misura compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;
Qualora le caratteristiche esigenze legate al traffico veicolare (regolamentazione con movieri) rendessero necessarie l’esecuzione di particolari operazioni in orario specifico, o a seguito di particolari eventi meteorici avversi, i maggiori oneri e costi derivanti all’Appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a misura, pertanto nessuna maggiorazione è dovuta. Le prestazioni eventualmente soggette a tale obbligo saranno individuate dalla Direzione di
esecuzione del contratto a proprio insindacabile giudizio in funzione delle particolari esigenze del traffico.
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali.
ARTICOLO 40 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, l’appalto è soggetto alle condizioni contenute nel vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” ed al D.P.R. 207/2010 per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016.