Capitolato speciale di appalto
Assessorato Ambiente, Mobilità e Parco fluviale
CAPITOLATO
CONCESSIONE
RELATIVO
ALLA
GESTIONE
PUBBLICI
DEL SERVIZIO IN
DI
PARCHEGGI
A
PAGAMENTO
1°
GENNAIO 2017 / 31 DICEMBRE 2023
Capitolato speciale di appalto
Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
Dott. Xxx. Xxxx Xxxxxxx
MP /S_ParcheggiConcessione_CSA_25112016.doc
Xxxxxx Xxxxxx x. 0 00000 XXXXX xxx. 0171/444.513 fax 0171/60.26.69
NORME GENERALI
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina la gestione in concessione dei parcheggi pubblici a pagamento in Cuneo, sia in superficie, sia nella struttura seminterrata dell’ex Caserma Cantore e sia nella struttura sotterranea posta in Piazza Boves, ai piani interrati quinto, sesto e settimo, eccezion fatta per i parcheggi in struttura e in superficie – così come previsto dal contratto in essere tra la Società Xxxxxx Xxxxxxxx S.p.A. e il Comune di Cuneo (contratto in data 18.06.2009, a rogito Segretario Comunale rep. n. 11232) - ricompresi nel quadrilatero tra Xxxxx X. Xxxxxxxx, Xxx XX Xxxxxxxxx, Corso X. Xxxxxxxx e Corso Monviso (compresa l’area denominata Movicentro), oltre al Piazzale della Libertà (intera estensione), così come meglio specificato in seguito.
Sono in ogni caso comprese nella gestione oggetto della concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per garantire il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e relativi allegati, nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e organizzative previste dalla proposta tecnico-gestionale, redatta a cura del concessionario e presentata in sede di gara, che assume carattere vincolante quale parte integrante e sostanziale del contratto per la concessione del servizio.
Oltre alla gestione della sosta a pagamento, il concessionario dovrà anche provvedere sia alla gestione dei pesi pubblici comunali sia alla predisposizione e alla gestione del sistema automatizzato regolante gli accessi alla nuova area camper posta nel Piazzale Xxxxxxx Xxxxxxxxx, così come meglio specificato in seguito.
Art. 2. INDIVIDUAZIONE DEI PARCHEGGI
Nella fattispecie i parcheggi oggetto della presente concessione risultano essere così individuati:
A. PARCHEGGI IN SUPERFICIE:
1. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, tracciate in Via Roma (tra Piazza Torino e Via Leutrum), in Piazza Galimberti, in Via Xxxxxxx, Via Asilo, in Corso Nizza a valle di Corso Xxxxxxx Xxxxxxxx e Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, in Piazza Europa;
2. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, tracciate nelle strade trasversali a Corso Nizza (escluse le strade parallele) comprese nel quadrilatero delimitato da Xxx XX Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxx), Via Xxxxx Xxxxx e Piazza Galimberti, oltre a quelle tracciate in Largo Xxxxxxxx Xxxxxx e in Via XXVIII Aprile (tratta compresa tra Xxx Xxxxx x Xxx XX Xxxxxxxxx);
0. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, in Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX (xxxxxxxx controviale tra Xxxxxx Xxxxxxxx e Via Teatro Toselli), Via Xxxxx Xxxxxxxx XXX (tratto tra Corso Soleri e Corso Dante), Via XX Settembre (tratto tra Corso Giolitti e Corso Xxxxxxx Xxxxxxxx), Corso Santorre di Santarosa (tratto tra Via XX Settembre e Corso Nizza), Via Xxxxxxx Xxxxxxx (tratto tra Xxx XX Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx) x Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (tratto tra Via XX Settembre e Corso Nizza);
4. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, del Foro Boario, consistenti nel sedime attorno all’ex Foro Boario e limitrofa area compresa tra Via
Seminario e Via Caraglio (con riduzione dei parcheggi nei giorni di fiere e mercati e per installazione di giochi ed altre installazioni ambulanti a discrezione del Comune);
5. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, di X.xx X. Xxxxx e nell’area perimetrale della struttura mercatale di Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx xx Xxx Xxxxxxx, Via Mazzini, Via Xxxxxx Xxxxxxxx, Via Busca, Via Ferraris di Celle, Via Dronero, Piazza Xxxxxxxx e Via Sette Assedi;
6. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, in Xxxxx Xxxxxxx (solo lato Questura) e in Piazza Torino;
7. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, in Via Xxxx Xxxxx Xxxxxx (tratto compreso tra X.xx Brunet e X.xx Santorre di Santarosa) e in Via Piave (tratto compreso tra X. Xxxxxxxxxx e X. Xxxx Xxxxx Xxxxxx);
8. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, in Corso Garibaldi, in Corso Soleri (eccetto controviale tra Via Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx), in Via Cavour, in Via Mameli, in Via Alba (tratto compreso tra Corso Garibaldi e Via Peveragno), in Via Nota, Via Leutrum, Via Barbaroux, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Via Peveragno (per queste ultime tre vie, tratto compreso tra Xxx Xxxx x Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX);
9. le aree a parcheggio, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, nel parcheggio seminterrato pubblico, sito nell’ex Caserma Cantore (ingresso dalla rotatoria tra Xxxxx Xxxxxxx e Via Pascal).
Il valore complessivo stimato della concessione (per tutta la durata di cui all’art. 3 del presente capitolato) ammonta a presunti € 9.400.000,00 [di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza], oltre all’Iva nella misura di legge.
A tal fine si allegano al presente capitolato i seguenti elaborati:
- Allegato F1 - ricavi complessivi (IVA esclusa) suddivisi nelle diverse voci previste per l’anno 2015;
- Allegato F2 - proventi (IVA inclusa) derivanti dai parcometri nell’anno 2015;
- Allegato F3 - ricavi complessivi (XXX xxxxxxx) suddivisi nelle diverse voci previste per il periodo gennaio-settembre 2016;
- Allegati F4-F13 – proventi mensili (IVA inclusa) derivanti dai parcometri nel periodo gennaio-ottobre 2016;
Viste le modifiche apportate al sistema della sosta nel centro storico e avviate a partire dal 4 luglio
u.s. (modifiche che hanno allineato preventivamente il centro storico a quanto previsto dal capitolato in esame), sul sito internet del Comune di Cuneo verranno inoltre pubblicati mensilmente i report legati ai proventi derivanti dai parcometri.
Prima dell’inizio del periodo contrattuale è stato attuato il progetto della nuova ZTL nel centro storico cittadino (vedasi allegato D) che prevede, in sintesi, quanto segue:
- l’attivazione dei varchi elettronici installati dalle ore 20.30 alle ore 7 del giorno successivo;
- l’accesso limitato, nel periodo di attivazione dei varchi suddetti, ai residenti e alle categorie appositamente individuate (rif. Ordinanza della Polizia Municipale n. 280/2016 e s.m.i.);
- il rilascio, da parte del Comune di Cuneo, di pass annuali di sosta per i residenti (uno per famiglia) dell’area compresa tra Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Corso Soleri, Piazza Galimberti e Xxxxx Xxxxxxxxx all’interno della stessa (fatte salve le eccezioni appositamente individuate);
- la realizzazione di stalli “riservati” h24 ai residenti dotati di pass di sosta all’interno del perimetro della nuova ZTL, eccezion fatta per gli stalli posti lungo l’anello di Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx Xxx Xxxxx Xxxxxx (xxx Xxxxx Xxxxxxx e Via Roero) e per il controviale di Xxxxx
Xxxxxxxx XXXXX (xxx Vicolo Beinette e Via Toselli), che sono “riservati” ai residenti dalle ore 19 alle ore 7 del giorno successivo.
I parcheggi a pagamento posti nel quadrilatero compreso tra Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx XX Xxxxxxxxx, Corso Giolitti e Corso Nizza (lato Stura) potranno essere stralciati nel corso del periodo contrattuale, per essere affidati al concessionario gestore dei parcheggi nell’area Movicentro ed Ospedale civile in base al contratto stipulato in data 18.06.2009, a rogito Segretario Comunale rep.
n. 11232. Tale stralcio non prevederà – nel caso attuato – alcuna compensazione per il concessionario di cui al presente capitolato, il quale non potrà inoltre avanzare in merito richieste di danno.
Alla data del 1° gennaio 2017 verranno affidati in concessione – come sopra meglio descritto - i parcheggi esterni a pagamento legati alle aree sopra elencate (sulla base delle tracciature attuali e dei dati ad oggi a disposizione, si stima che le aree date in concessione dal 1° gennaio 2017 dispongano di circa n. 2’048 parcheggi esterni a pagamento).
Il Comune, in attuazione della propria politica del traffico e della sosta, ha il diritto di abolire parcheggi a pagamento, di limitarne l'orario di fruizione, di modificarne la tariffazione, di escludere tratti di rete stradale dalla circolazione, a tempo o permanentemente. Il concessionario non potrà richiedere alcuna forma di compensazione allorché la riduzione dei parcheggi non superi il 20% (venti per cento) dei parcheggi in concessione. A compensazione dei parcheggi soppressi, che eccedano tale limite, il Comune concederà altri parcheggi, tali da compensare il minor incasso. La percentuale suddetta non tiene conto dell’eventuale stralcio, nel corso del periodo contrattuale, dei parcheggi a pagamento posti nel quadrilatero compreso tra Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx XX Xxxxxxxxx, Corso Giolitti e Corso Nizza (lato Stura), stralcio che non prevederà – nel caso attuato e così come già evidenziato – alcuna compensazione per il concessionario, il quale non potrà inoltre avanzare in merito richieste di danno.
Qualora il Comune ritenga di accrescere il numero dei parcheggi a pagamento, è sua facoltà estenderne la gestione al concessionario, entro il limite del 20% (venti per cento) dei parcheggi in concessione. Il concessionario, qualora richiesto, ha l’obbligo di gestirlo alle condizioni tutte di cui al presente capitolato, oltre all’obbligo di installare parcometri integrativi, a propria cura e spese, nella misura di uno ogni venticinque nuovi posti e di provvedere a realizzare la segnaletica orizzontale e verticale necessaria. I posti accresciuti vengono conteggiati a compensazione di eventuali successive riduzioni di parcheggi.
Nel caso l’Amministrazione decidesse di estendere, nel corso dell’appalto, i parcheggi a pagamento in numero superiore al 20% dei parcheggi dati in concessione, il concessionario, qualora richiesto, ha l’obbligo di gestirlo alle condizioni tutte di cui al presente capitolato, oltre all’obbligo di installare parcometri integrativi, a propria cura e spese, nella misura di uno ogni venticinque nuovi posti e di provvedere a realizzare la segnaletica orizzontale e verticale necessaria. Inoltre, in tale circostanza, verrà definita apposita soglia di incassi (pari agli incassi complessivi dell’anno precedente rispetto all’anno di aumento degli stalli oltre al 20%, IVA esclusa), oltre la quale – per la parte eccedente la stessa – il riparto a favore del Comune di Cuneo dovrà essere aumentato di 20 punti percentuali rispetto a quanto offerto in sede di gara. Per i pagamenti trimestrali a favore del Comune di Cuneo, la soglia suddetta verrà proporzionalizzata, con conguaglio al termine dell’anno di riferimento.
Qualora venissero attuate estensioni alle aree di sosta a pagamento negli ultimi 18 mesi della concessione, gli eventuali parcometri installati rimarranno, al termine del contratto, di proprietà del concessionario uscente, mentre la segnaletica verticale posizionata, invece, rimane nelle disponibilità del Comune di Cuneo.
Nel caso in cui il Comune realizzi, nel corso della concessione in esame, nuove strutture destinate a parcheggio – sia interrate sia in elevazione – tramite, ad esempio, procedure di project financing, il concessionario – nel caso in cui sia comprovata una riduzione degli incassi legata alle nuove strutture - potrà richiedere la rinegoziazione delle clausole contrattuali senza la richiesta di ulteriori somme a titolo di danno.
Per una maggiore comprensione della localizzazione delle zone soggette a sosta a pagamento in superficie, si allega al presente capitolato una planimetria sintetica (allegato A).
B. PARCHEGGI SOTTERRANEI
I parcheggi sotterranei sono localizzati nella struttura sita in Piazza Boves, ai piani interrati quinto, sesto e settimo e per una superficie netta per piano pari a mq. 2587, per un totale di circa 204 posti fruibili.
Lo stazionamento sui parcheggi è condizionato alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzione incendi rinnovato in data 23 settembre 2015. Il concessionario dovrà, inoltre, attenersi alle prescrizioni dei nuovi eventuali certificati prevenzione incendi che verranno rilasciati a concessione avviata, senza diritto di richiedere compensazione alcuna qualora gli stessi contengano delle disposizioni maggiormente restrittive in termini di parcheggio.
Il presente capitolato regola di seguito i rapporti tra il Comune di Cuneo e la ditta concessionaria individuata come soggetto gestore che sarà responsabile di tutto l’impianto.
In particolare, l’oggetto della concessione è costituito da:
a) fornitura, installazione, trasferimento ed eventuale incremento e/o rimozione dei parcometri o di altri strumenti di controllo del pagamento della tariffa per la sosta, ivi comprese tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sostituzioni e rinnovi degli strumenti medesimi, oltre alla fornitura dei materiali di consumo necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature medesime e delle parti di ricambio anche in caso di danneggiamenti subiti per atti vandalici;
b) allestimento delle aree di sosta con realizzazione, approntamento, installazione, posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a rendere evidente la specifica regolamentazione delle singole aree di sosta a pagamento secondo quanto prescritto dalla vigente normativa;
c) esazione dei corrispettivi per conto del Comune di Cuneo anche con utilizzo di sistemi innovativi di pagamento, prelevamento, verifica e contabilizzazione, anche attraverso procedure informatizzate, delle tariffe versate;
d) stampa, distribuzione e commercializzazione, anche avvalendosi di una adeguata rete di esercizi commerciali allo scopo convenzionati, degli strumenti e dei mezzi di pagamento delle tariffe, facendosi carico della relativa rendicontazione formale al Comune di Cuneo;
e) attività di informazione, sportello al pubblico e assistenza ai clienti in merito al rilascio e all’utilizzo dei documenti di sosta, nonché attività di ricezione e consegna di autorizzazioni che danno diritto a esenzioni o agevolazioni con utilizzo di procedure operative integrate con le attività degli uffici comunali preposti;
f) controllo della sosta nelle aree oggetto della concessione effettuato tramite ausiliari del traffico, a seguito del conferimento, con provvedimento del Sindaco, di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti del soggetto concessionario opportunamente formati ai sensi dell’art. 17 comma 132 della L. n. 127/97.
Art. 3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
Il Comune di Cuneo [in seguito “Comune”] si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.
Alla scadenza, il concessionario è tuttavia tenuto alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall’amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
Art. 4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I parcheggi di cui al precedente art. 2sono ubicati in Cuneo nell’area urbana dell’altipiano compresa tra i Torrenti Gesso e il Fiume Stura, come meglio specificato negli elaborati grafici allegati al presente capitolato.
Per quanto riguarda i pesi pubblici comunali, l’ubicazione è descritta all’articolo 20 del presente capitolato.
Per quanto riguarda invece l’area camper e il relativo sistema di automazione/pagamento per gli accessi descritto all’articolo 21 del presente capitolato, l’ubicazione è il Piazzale Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di fronte alla Casa del Fiume – piscine comunali.
Art. 5. CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il canone di concessione a carico del concessionario è fissato nella misura del
% [come determinato in sede di gara e comunque non inferiore al 50% degli incassi a qualsiasi titolo realizzati, al netto dell’Iva].
Il ricavo viene dettagliato dal concessionario nelle sue singole voci al termine di ogni trimestre.
Il versamento a favore del Comune del canone viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.
Al Comune deve essere, comunque, garantito un incasso annuo minimo di € 450.000,00 [operazione posta in essere nell’ambito dell’attività propria istituzionale e quale pubblica Autorità, non soggetta ad IVA (R.M. n. 210 14.12.2000 Agenzia delle Entrate)] da conguagliarsi con l’ultima trimestralità dell’anno, qualora la percentuale spettante sugli introiti sia d’importo inferiore.
L’incasso minimo garantito verrà adeguato annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita rilevato sull'anno precedente. Ai fini del calcolo si precisa che gli adeguamenti decorrono dal 1° gennaio di ogni anno e, pertanto, il calcolo dell’indice ISTAT viene effettuato sul mese di ottobre dell’anno precedente rispetto al mese di ottobre dell’anno prima ancora.
Il Comune può in qualsiasi momento richiedere al concessionario la documentazione contabile e fiscale riguardante il servizio in concessione.
GESTIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 6. IMPIANTI ED ATTREZZATURE GESTIONALI
Il Comune concede in comodato gratuito al concessionario gli impianti ed attrezzature, elencati negli allegati B1 e B2 (eccetto quanto indicato nel presente capitolato e negli allegati stessi, di proprietà del gestore uscente), nelle condizioni di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano al momento dell’assunzione del servizio.
Il concessionario si avvale del materiale sopraelencato per lo svolgimento del servizio in concessione, assumendo l’onere dell’ordinaria e straordinaria manutenzione, della sostituzione delle apparecchiature o delle componenti non passibili di riparazione, delle integrazioni che si rendessero necessarie per la funzionalità e continuità del servizio.
Al termine della concessione tutti gli impianti e le attrezzature vengono restituiti nella piena disponibilità del Comune nelle migliori condizioni di manutenzione, così come per quanto riguarda il materiale aggiuntivo dal medesimo fornito per il miglioramento del servizio o per l’ampliamento delle aree a parcheggio.
Il concessionario dovrà fornire annualmente, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, la consistenza relativa a tutte le attrezzature e le dotazioni utilizzate per lo svolgimento del servizio, evidenziando le implementazioni e le modifiche rispetto all’anno precedente.
Il concessionario dovrà fornire agli utenti ulteriori modalità di pagamento rispetto ai parcometri a moneta, facendosi carico di oneri gestionali e di aggi (con la sola eccezione dell’eventuale costo di vendita o di noleggio agli utenti di particolari apparecchiature).
Oltre all’utilizzo dei parcometri, dovranno comunque essere garantite almeno le attuali modalità di pagamento, tramite ad esempio i sistemi “Neos Park” e “Sostafacile”. Il concessionario potrà introdurre sistemi aggiuntivi di pagamento sulla base della tecnologia attualmente disponibile e, nel caso di sostituzione dei sistemi attualmente in uso con altrettante tipologie e previa autorizzazione comunale, dovrà provvedere - senza costi aggiuntivi per l’utenza - a dotare ed abilitare gli utenti che ad oggi utilizzano tali tipologie di pagamento con i nuovi dispositivi in previsione.
Il concessionario, vista la vetustà dei parcometri ad oggi presenti, dovrà provvedere - entro 3 mesi dall’aggiudicazione definitiva della concessione - alla completa sostituzione degli stessi parcometri (i parcometri facenti parte della presente concessione sono 89) con nuove apparecchiature, in linea con le disposizioni normative vigenti in particolare con quanto previsto dal vigente Codice della Strada (possibilità di pagamento anche mediante bancomat). I nuovi parcometri dovranno coprire tutte le zone con la sosta a pagamento, nella misura indicativa di uno ogni venticinque stalli (fatte salve eventuali situazioni puntuali che dovranno essere valutate e concordate con l’Amministrazione comunale) e dovranno rispettare quanto previsto nel vigente capitolato.
Il concessionario dovrà inoltre provvedere – entro 1 mese dall’aggiudicazione definitiva della concessione - alla completa sostituzione e implementazione del sistema gestionale del parcheggio interrato di Piazza Boves.
Il concessionario – così come meglio specificato all’art. 12 del presente capitolato - dovrà garantire, seppur provvisoriamente, l’abbinamento ai vecchi parcometri presenti con altrettante apparecchiature, per permettere così la continuità del pagamento della sosta nella fase di avvio del servizio su tutta l’area interessata dalla concessione. Tale abbinamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dall’avvio del servizio stesso e fintanto che non saranno disponibili i nuovi parcometri in previsione. Per quanto riguarda il sistema gestionale di Piazza Boves, di proprietà del gestore uscente, il concessionario dovrà garantire - nelle modalità che riterrà più opportune ed entro 3 giorni dall’avvio del servizio - la possibilità di continuità di pagamento per gli utenti, nell’attesa di aver provveduto alla sostituzione e implementazione del nuovo sistema gestionale.
L’Amministrazione comunale valuterà positivamente eventuali migliorie offerte in sede di gara contemplanti, nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento innovativi quali ad esempio tramite telefono cellulare, la possibilità di effettivo pagamento a consumo, a prescindere dalla sosta minima prevista nel presente capitolato.
Il concessionario, oltre alla normale manutenzione già prevista nel presente capitolato, s'impegna ad effettuare nei primi 3 mesi della concessione in essere e a propria cura e spese, ed in accordo con il Comune, una generale revisione della segnaletica orizzontale e verticale, per meglio evidenziare le zone destinate a parcheggio a pagamento, sia superficiale che sotterraneo.
Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla gestione, alla manutenzione e cura degli attuali pannelli a messaggio variabile (vedasi allegato B2) utilizzati per segnalare il numero di stalli liberi sulla struttura interrata di Piazza Boves.
Art. 7. ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si assume gli oneri di gestione del servizio e di mantenimento, sostituzione ed eventuale incremento degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e della cartellonistica verticale.
Gli impianti tecnologici, le attrezzature, le installazioni fisse e mobili, la segnaletica orizzontale e la cartellonistica verticale devono essere mantenute costantemente in stato di piena fruibilità, provvedendo a periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie ed alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio e ad obsolescenza.
Ogni qualvolta il Comune decida di destinare nuove aree a parcheggio a pagamento e ritenga di affidarne la gestione alla Società concessionaria, quest’ultima è tenuta ad assumersene l’onere, attrezzando il nuovo sito con segnaletica orizzontale e verticale e con parcometri in numero non inferiore ad uno ogni venticinque stalli, salvo diverso accordo.
Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi alla gestione dei parcheggi.
Le spese condominiali relative al complesso di Piazza Boves vengono assunte dal concessionario secondo i criteri di ripartizione del regolamento condominiale, delle cui spese, evidenziate dagli ultimi due consuntivi e dall’ultimo preventivo, il concessionario dovrà dichiarare di aver preso visione di quanto sopra ed accettare integralmente l’onere finanziario suddetto.
Il concessionario è autorizzato ad utilizzare per affissioni pubblicitarie gli spazi disponibili dell'immobile nei piani interrati nella sua disponibilità. Su tali spazi, la pubblicità affissa non dovrà essere in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Gli stessi vincoli valgono per quanto riguarda altre forme di pubblicità eventualmente possibili, tipo ad esempio tramite l’utilizzo di parte dei ticket emessi. È vietata in ogni caso pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica.
Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati.
Tariffe e orari dei parcheggi
Le aree in superficie soggette a parcheggio a pagamento, ai fini tariffari, sono suddivise in tre zone:
• Zona A: Via Roma (tratta compresa tra Xxxxxx Xxxxxx x Xxx Xxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Via Xxxxxxx e Corso Nizza (tratto compreso tra Piazza Galimberti e Corso Giolitti), anello attorno a Piazza Xxxxxxxx comprensivo di Via Sette Assedi nella tratta compresa tra Xxxxx Xxxxxxx e Via C.M. Roero (questi ultimi stalli sono riservati ai residenti del centro storico dalle ore 19 alle ore 7 del giorno successivo);
• Zona B:
⮚ Corso Nizza a monte di Corso Giolitti;
⮚ Piazza Europa, su tutti e due i lati rispetto a Corso Nizza;
⮚ Corso Dante;
⮚ Via Mameli, Via Cavour, Via Asilo, Via Alba a monte di Via Peveragno, Via Barbaroux (tra Xxx Xxxx x Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX), Via Peveragno e Via X. Xxxxxxxxxx (nelle tratte comprese tra Via Alba e Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX), Xxx Xxxx;
⮚ Xxx Xxxxx xx Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Via Xxxxxx Xxxxxxxx, tutto l’anello attorno a Piazza Seminario, Via Seminario (da Xxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxx Xxxxxx), l’area dell’ex sedime di Piazza Foro Boario compresa tra Via Seminario e Via Caraglio, Via Busca, Via Dronero, Via Ferraris di Celle, Via Leutrum.
• Zona C:
⮚ le strade trasversali a Corso Nizza (escluse le strade parallele) comprese nel quadrilatero Xxx XX Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxx) e Piazza Galimberti, Corso Dante escluso;
⮚ Via XXVIII Aprile (tratta tra Xxx Xxxxx x Xxx XX Xxxxxxxxx) x Xxxxx Xxxxxx;
⮚ Corso Santorre di Santarosa, Via Xxxxxxx Xxxxxxx, Via Schiaparelli, limitatamente alle tratte comprese tra Corso Nizza e Xxx XX Xxxxxxxxx;
⮚ Xxx XX Xxxxxxxxx (xxxxx tratta compresa tra Corso Giolitti e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), Via Xxxxx Xxxxxxxx XXX (nella tratta compresa tra Corso Soleri e Corso Dante);
⮚ Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX (xxxxxxxx controviale tra Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxx Xxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxx (xxx lato Prefettura sia lato Questura) e Xxxxx Xxxxxxx (lato Questura);
⮚ Corso Garibaldi e Corso Soleri (eccetto la parte di controviale compresa tra Via Battisti e Xxxxx Xxxxxxx);
⮚ Via Xxxxx Xxxxxx (tratto compreso tra X.xx Brunet e X.xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) x xx Xxx Xxxxx (tratto compreso tra X. Xxxxxxxxxx e X. Xxxxx Xxxxxx);
⮚ Piazza Foro Boario (viabilità su Via Caraglio tra Xxxxx Xxxxxxx e Via Busca, oltre alla zona tra Via Pascal e Via Caraglio, ad eccezione di quanto previsto all’interno della zona B;
⮚ tutte le aree di nuova istituzione, relativamente alle quali non venga assunto uno specifico provvedimento tariffario;
⮚ Piazza Santa Croce;
⮚ Parcheggio pubblico seminterrato sito nell’ex Caserma Cantore (ingresso dalla rotatoria tra Xxxxx Xxxxxxx e Via Pascal).
Le aree soggette a parcheggio a pagamento sono funzionalmente suddivise nel seguente modo:
• Parcheggi in superficie: la misura tariffaria è intesa in ragione oraria e comprensiva dell’IVA:
⮚ nella Zona A: euro/ora 1,50, dalla seconda ora euro/ora 2,00. Tariffa minima 0,50 euro;
⮚ nella Zona B: euro/ora 1,00. Tariffa minima 0,50 euro;
⮚ nella zona C: euro/ora 0,50. Tariffa minima 0,50 euro;
Sono applicate le seguenti agevolazioni:
• ad ogni famiglia residente nel centro storico (area a valle dell’asse Corso Soleri – Corso Garibaldi) e proprietaria di autovettura, munita di apposito pass rilasciato dal Comune di Cuneo, è consentito parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento di tutto il centro storico nell’area compresa nel quadrilatero di Corso Soleri, Corso Garibaldi, Corso Xxxxxxxx XXXXX – Lungo Gesso, Piazza Torino e Xxxxx Xxxxxxx, con l’eccezione di: Xxx Xxxx, Xxx Xxxxxxx, Piazza Galimberti, Corso Garibaldi (lato strada), Corso Soleri (lato strada compreso tra Xxx Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx), Xxx Xxxxx xx Xxx Xxxxxxx, Via Mazzini,
Via Cavour e Via Mameli (limitatamente, per queste ultime due vie, all’ultimo isolato verso Piazza Galimberti), parcheggio seminterrato dell’ex Caserma Cantore, Piazza Foro Boario (viabilità su Via Caraglio tra Xxxxx Xxxxxxx e Via Busca, oltre alla zona tra Xxx Xxxxxx x Xxx Xxxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx (tra Xxx Xxxxx Xxxxxx x Xxx Xxxxxxx), Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX (xxx Xxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx);
• nel parcheggio interrato dell’ex Caserma Cantore e in Piazza Santa Croce è applicata una tariffa di 1 Euro per cinque ore di sosta; per la sosta non superiore ad un’ora la tariffa è pari a 0,50 Euro.
• Possibilità di rilascio, per il parcheggio interrato dell’ex Caserma Cantore e in Piazza Santa Croce, di abbonamenti a tariffa agevolata al costo di Euro 20 al mese per i cittadini residenti nel centro storico, i quali possono fruire – oltre ai “pass” gratuiti previsti - di massimo 150 abbonamenti rilasciabili secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, nel limite di una per ogni titolare di “pass”); analoga agevolazione (massimo 200 abbonamenti, rilasciabili secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda) viene praticata a favore di tutte le attività produttive (commerciali, artigianali, pubblici esercizi, studi professionali, uffici) che operano nell’area compresa tra Piazza Torino sino a Corso Brunet- Corso Giolitti. Il Comune potrà, nel caso riscontrasse la necessità, estendere la validità degli abbonamenti suddetti ad altre zone a pagamento, senza alcun indennizzo al concessionario;
• ad ogni famiglia residente nel quadrilatero Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Corso Nizza e Corso Giolitti (quindi quadrilatero che ingloba l’area Movicentro a gestione separata), attualmente è previsto il rilascio di un “pass residente zona Movicentro” per il parcheggio gratuito nelle aree appositamente individuate. E’ prevista la possibilità per i residenti di tale area di parcheggiare con pass sull’area a gestione comunale (e inglobata nella concessione in esame e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato) costituita dalle seguenti strade:
⮚ Corso Santorre di Santarosa (lato valle), Via Xxxxxxx Xxxxxxx, Via Schiaparelli, limitatamente alle tratte comprese tra Corso Nizza e Xxx XX Xxxxxxxxx;
⮚ Xxx XX Xxxxxxxxx (tratto compreso tra Corso Giolitti e Corso Santorre di Santarosa): parcheggi posti al centro della carreggiata;
⮚ Via XX Settembre (tratto compreso tra Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx): ambo i lati.
Il concessionario ha l’onere della predisposizione e del rilascio dei pass suddetti ai nuclei famigliari residenti nell’area delimitata dal quadrilatero Xxx XX Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Corso Nizza (lato Stura) e Corso Giolitti, secondo le modalità ad oggi previste (a tal fine, dovrà essere predisposto in sede di gara apposito progetto per il rilascio di tali pass, con la descrizione delle modalità gestionali previste e tutti gli accorgimenti che si intendono adottare per limitare i disagi all’utenza per l’ottenimento degli stessi). In futuro tale incombenza potrà essere trasferita all’interno della gestione dell’area Movicentro, senza il riconoscimento di oneri da parte del Comune e senza che il concessionario possa avanzare in merito richieste di danno;
• parcheggio gratuito in qualsiasi stallo a pagamento a favore di non deambulanti, muniti dello speciale contrassegno, oltre al diritto esclusivo di parcheggiare negli appositi spazi riservati;
• parcheggio gratuito in qualsiasi stallo a pagamento compreso nella zona B e C, sopra definita, per i veicoli alimentati esclusivamente da propulsori elettrici.
Il Comune ha la facoltà d’istituire, in parcheggi di superficie compresi nella zona C, una tariffa giornaliera d’importo non inferiore a euro 2,50 o forme di abbonamento a favore di determinate categorie di utenza.
In tutti i parcheggi a pagamento in superficie è previsto il minimo tariffario di euro 0,50, con proporzionale tempo di sosta rispetto alla zona di riferimento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6
del presente capitolato relativamente alle eventuali migliorie offerte in sede di gara sull’effettivo pagamento a consumo tramite l’utilizzo di strumenti di pagamento innovativi.
Il parcheggio a pagamento viene attivato dal lunedì al sabato, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali (compresa la festa patronale di San Xxxxxxx), con il seguente orario:
• tutte le zone (eccetto quanto di seguito riportato) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30;
• dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 per l’anello di Piazza Xxxxxxxx - comprensivo di Via Sette Assedi nella tratta compresa tra Xxxxx Xxxxxxx e Via C.M. Roero
– e per la tratta di controviale di Corso Xxxxxxxx XXXXX compresa tra Xxxxxx Xxxxxxxx e Via Toselli;
Parcheggio interrato in Piazza Boves: le tariffe applicate nel parcheggio interrato sono le seguenti:
• SOSTA BREVE
⮚ dalla prima alla quinta ora costo orario € 0,50
⮚ dalla sesta alla dodicesima ora costo a forfait € 3,10
⮚ dalla 13° alla 24° costo a forfait € 6,75
• TESSERE
⮚ tessera scalare 30 ore € 13,50
⮚ tessera scalare 60 ore € 27,00
⮚ tessera di una settima giorno e notte € 22,80
⮚ tessera 2 settimane giorno e notte € 39,45
⮚ tessera 3 settimane giorno e notte € 50,55
⮚ tessera 4 settimane giorno e notte € 57,40
⮚ tessere 1 mese giorno e notte – Bcon € 61,45
⮚ tessere 1 mese solo giorno ore 7.00 - 21.00 – Bcon € 30,70
⮚ tessere 1 mese solo notte ore 18.00 - 09.00 – Bcon € 30,70
• ABBONAMENTI
⮚ abbonamento mensile notte e giorno € 55,50
⮚ abbonamento mensile notte e giorno res. P.zza Boves
(per un massimo di 100 abbonamenti) € 33,00
⮚ abbonamento mensile solo giorno ore 7.00 - 21.00 € 28,00
⮚ abbonamento mensile solo notte ore 18.00 - 09.00 € 28,00
⮚ abbonamento annuale solo notte ore 18.00 - 09.00
residenti centro storico € 66,50
⮚ abbonamento mensile studenti giorni feriali ore 8.00 - 18.00 € 21,00
Vengono considerati residenti in Piazza Boves quanti risiedono ivi e nelle strade limitrofe, mentre sono considerati residenti del centro storico quanti risiedono a valle di Corso Xxxxxx e di Corso Garibaldi, compresi.
La struttura interrata di Piazza Boves è aperta tutti i giorni dell’anno, 24h su 24.
Il concessionario riconosce un'opzione al Comune circa l'assunzione nella propria disponibilità del settimo piano, a condizione di accollarsi le proporzionali spese condominiali.
Tutte le tariffe contemplate nel presente capitolato si applicano fino al 31 dicembre 2018. Successivamente a tale data, le tariffe verranno adeguate annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita rilevato sull'anno precedente, arrotondato a Euro 0.05 se l'aumento supera Euro 0.03 per la tariffa oraria, a Euro 0.50 se l'aumento supera Euro 0.25 per quella mensile. Non si adeguano le tariffe se l'aumento è pari o inferiore rispettivamente a Euro 0.03 o a Euro 0.25.
Ai fini del calcolo si precisa che:
• gli adeguamenti decorrono dal 1° gennaio di ogni anno e, pertanto, il calcolo dell’indice ISTAT viene effettuato sul mese di ottobre dell’anno precedente rispetto al mese di ottobre dell’anno prima ancora;
• gli aumenti del costo della vita che non comportano scatti tariffari, si assommano agli aumenti del costo della vita degli anni successivi; gli aumenti del costo della vita che comportano scatti tariffari per arrotondamento in eccesso si conteggiano, ai fini degli incrementi successivi, per il loro valore effettivo.
Art. 8. PEDONALIZZAZIONE DI AREE SOGGETTE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN SUPERIFICIE
Il Comune esercita il diritto di sospendere l'utilizzo di aree destinate a parcheggio a pagamento in superficie, senza che il concessionario abbia a pretendere alcuna forma di indennizzo, nei seguenti casi:
• nei giorni del mercato settimanale (martedì e venerdì o altro giorno sostitutivo) in Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxx Xxxxxx;
• nei giorni del mercato settimanale in Corso Nizza e Piazza Europa, in estensione o sostituzione di altre aree mercatali;
• in occasione di manifestazioni, mostre, convegni, raduni in qualsiasi area destinata a parcheggio a pagamento in superficie, curando di arrecare il minor danno nella sottrazione di posti e nei tempi di ripristino della circolazione veicolare;
• in coincidenza con la concessione di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di cantieri, dehors, chioschi;
• posizionamento di arredo urbano o di contenitori per la raccolta rifiuti;
• realizzazione di stalli per carico/scarico e destinati ai disabili.
Art. 9. AUSILIARI DELLA SOSTA
Il concessionario provvede, ai sensi dell’art. 31 del presente capitolato, a propria cura e spese, a dotarsi di personale idoneo a svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nei termini di cui all'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, denominato "ausiliario della sosta", munito di specifico provvedimento autorizzativo sindacale. Gli addetti devono essere persone idonee per requisiti morali e comportamentali a svolgere la specifica funzione, identificandosi mediante apposita divisa e tesserino di riconoscimento.
Detto personale, dipendente dal concessionario, svolge la propria attività coordinandosi e confrontandosi con il comando della Polizia Municipale. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere dalle proprie funzioni nell'ambito comunale l'ausiliario ritenuto dal Comune motivatamente inidoneo. Gli ausiliari dovranno utilizzare, per la loro attività di controllo e sanzionatoria, i palmari (o altro dispositivo ritenuto utile per lo svolgimento delle loro mansioni) dati in dotazione (comodato d’uso) dal comando della Polizia Municipale, il quale definirà tutte le procedure ritenute opportune per la ricezione e la trasmissione dei dati rilevati.
Il concessionario si deve avvalere di ausiliari in numero adeguato allo sviluppo dei parcheggi ed alle esigenze di controllo e verifica, per un numero comunque mai inferiore a tre unità, che presteranno un'attività costante per l'intera durata del periodo contrattuale.
Il Comune è l'unico percettore dei proventi delle sanzioni contestate dagli "ausiliari" e non riconosce alcuna forma di indennizzo o interessenza al concessionario.
Art. 10. OBBLIGHI DIVERSI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è tenuto a garantire il funzionamento dei parcheggi per tutta la durata della concessione, anche in caso di guasti alle apparecchiature automatiche, avvalendosi di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze. Deve assicurare la sorveglianza continua del parcheggio sotterraneo per l'intero arco delle 24 ore.
Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del responsabile del servizio. Al domicilio dovrà essere attivato un telefono con personale in servizio 24 ore su 24 per interventi di emergenza.
È fatto divieto al concessionario di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, i parcheggi dati in concessione per usi o finalità diversi da quelli di cui alla presente convenzione, salvo assenso da parte del concedente.
Il concessionario è tenuto a munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni per la gestione dei parcheggi dati in concessione, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità in merito.
È fatto divieto di cessione totale o parziale a terzi della presente concessione.
Il concessionario deve fornire trimestralmente al Comune tutti i dati inerenti l'attività esercitata in concessione e le informazioni di volta in volta necessarie per l'attività di controllo, con modalità tecnico/informatiche da concordare con il Comune.
È facoltà dell'Amministrazione provvedere in qualunque momento a mezzo di proprio personale a verifiche, ispezioni e sopralluoghi ed è obbligo del concessionario fornire la più ampia collaborazione.
In prossimità della scadenza del contratto in tempo utile per la predisposizione della nuova gara, e comunque entro i 6 mesi precedenti la scadenza, il soggetto concessionario dovrà fornite al Comune tutti i dati statistici, dati contabili, informazioni, istruzioni o altro, inerenti la gestione, utili e/o ne- cessari per la valutazione complessiva del servizio e per predisporre una completa documentazione di gara e mettere a disposizione dei potenziali concorrenti quanto necessario per le opportune valu- tazioni. Se alla scadenza del contratto, fosse un altro il soggetto aggiudicatario della concessione perché vincitore della nuova gara, il gestore “uscente” dovrà garantire il corretto trasferimento di tutte le attrezzature e delle installazioni inerenti la gestione dei parcheggi, al nuovo gestore, nonché fornirgli tutte le informazioni o elementi necessari alla prosecuzione del servizio. Nel caso di mancata collaborazione nella fase di predisposizione della nuova gara o del subentro del nuovo gestore al termine del contratto, l’Amministrazione comunale potrà applicare la penale prevista all’art. 30.
Art. 11. DESCRIZIONE DEI DATI DA TRASMETTERE AL COMUNE DURANTE LA CONCESSIONE
Il concessionario, nel corso dell’appalto e oltre a quanto previsto nel presente capitolato, dovrà fornire periodicamente i seguenti dati all’Amministrazione comunale:
• Mensilmente dovrà essere trasmesso un report in formato digitale compatibile con i dati relativi alle sanzioni effettuate nelle diverse zone dell’altipiano. Dovrà essere riportato il numero delle sanzioni e l’importo corrispondente sanzionato.
Le zone di riferimento sono le seguenti:
- Centro storico lato Stura
- Centro storico lato Gesso
- Cuneo centro nord lato Stura (area tra Corso Giolitti, Corso Nizza e Xxxxx Xxxxxx)
- Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxx (xxxx tra Corso Brunet, Corso Nizza e Xxxxx Xxxxxxxxx)
- Xxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxx (xxxx tra Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx e Xxx XX Xxxxxxxxx)
- Xxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxx (xxxx tra Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx e Xxx Xxxxx Xxxxxx)
- Xxxxx xxx xxxx Xxxxx (xxxx tra Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxx XX Xxxxxxxxx)
- Xxxxx xxx xxxx Xxxxx (xxxx tra Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX e Via Xxxxx Xxxxxx)
Tali zone potranno subire variazioni nel corso degli anni dell’appalto e potranno essere al massimo portate fino a n. 10;
• Trimestralmente dovrà essere trasmesso all’Amministrazione apposito file in formato excel contenente i singoli incassi di ogni parcometro installato. Nel file dovrà quindi essere riportato un numero progressivo che individua univocamente il parcometro, l’ubicazione dello stesso, la zona tariffaria di riferimento (zona A, B o C), l’incasso trimestrale dello stesso. A fine di ogni anno dovrà inoltre essere predisposto un file complessivo che vada a sommare i dati relativi ai quattro trimestri di riferimento.
Il concessionario dovrà impegnarsi a fornire i suddetti dati, oltre che nelle modalità sopra previste, in formato compatibile con eventuali software che verranno indicati dall’Amministrazione comunale nel corso della gestione dell’appalto, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Art. 12. DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE
Compete al soggetto concessionario la fornitura ed installazione delle strutture tecnologiche integrate tra loro, aventi le specifiche tecniche minime o equivalenti descritte nel presente Capitolato e risultanti altresì dai documenti presentati dal soggetto concessionario in sede di gara, che formano parte integrante e sostanziale del contratto, il cui contenuto assume carattere vincolante.
Il concessionario dovrà inoltre provvedere – a proprie spese e senza oneri per il Comune - ad adeguare le attrezzature e le apparecchiature (in particolar modo per quanto riguarda i parcometri) oggetto della presente concessione, sulla base delle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso della concessione stessa.
Il soggetto concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune e senza alcuna responsabilità dell’Amministrazione Comunale a tale riguardo, alla rimozione e allo smaltimento dei parcometri già esistenti al momento dell’avvio della concessione (e di proprietà del Comune di Cuneo) in numero di 43 (quarantatre). Gli altri 46 parcometri (la suddivisione è riportata nell’allegato B1) presenti sull’area legata alla concessione in esame restano nella proprietà del gestore uscente, il quale provvederà per conto proprio alla rimozione degli stessi. Il concessionario dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune, alla rimozione e allo smaltimento degli eventuali impianti installati e della eventuale segnaletica stradale e informativa non più utilizzabile, provvedendo anche al ripristino degli eventuali danni causati dalla rimozione stessa. Il concessionario dovrà garantire, seppur provvisoriamente, l’abbinamento ai vecchi parcometri presenti con altrettante apparecchiature, per permettere così la continuità del pagamento della sosta nella fase di avvio del servizio. Tale abbinamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dall’avvio dello stesso e fintanto che non saranno disponibili i nuovi parcometri in previsione (nel rispetto, comunque, delle tempistiche previste dall’art. 6 del presente capitolato). Per quanto riguarda il sistema gestionale di Piazza Boves, di proprietà del gestore uscente, il concessionario dovrà garantire - nelle modalità che riterrà più
opportune ed entro 3 giorni dall’avvio del servizio - la possibilità di continuità di pagamento per gli utenti, nell’attesa di aver provveduto alla sostituzione e implementazione del nuovo sistema gestionale. Quando sopra descritto non dovrà comportare sia oneri a carico del Comune sia mancati introiti a favore dello stesso.
Art. 13. CARATTERISTICHE TECNICHE
Il pagamento della sosta avviene, tra l’altro, con l’utilizzo di parcometri. I parcometri restano di proprietà del soggetto concessionario fino al termine della concessione, dopodiché passano automaticamente senza onere alcuno nella piena disponibilità del Comune.
Le indicazioni di massima sulla posizione degli attuali parcometri sono contenute nell’allegato B1 (elenco dei parcometri attualmente presenti) e nell’allegato E (planimetria).
I parcometri (89 quelli attualmente presenti da sostituire) dovranno essere nuovi di fabbrica, mai utilizzati in alcuna delle loro parti, del tipo “a colonna”, tutti dello stesso modello, di ultima generazione, ancorati al terreno con adeguato basamento e dovranno essere conformi alle normative vigenti con relativa omologazione ministeriale, così come richiesto dal vigente Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche minime e specifiche tecniche o equivalenti e dovranno garantire almeno le seguenti prestazioni minime:
• omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenza a quanto previsto dal Codice della Strada;
• conformità alle Norme CEI e produzione da parte di aziende certificate secondo le Norme Europee;
• conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 476/1992 per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica;
• certificato di qualità secondo le norme ISO 9001;
• linea estetica elegante e discreta, tale da potersi inserire nel contesto urbanistico dei centri storici italiani, quale elemento di arredo urbano tecnologico, contenendo al minimo l’impatto architettonico;
• predisposizione delle funzioni con logica ergonomica per facilitarne l’uso e il facile apprendimento;
• installazione rapida e facile da effettuare;
• visibilità da lontano; in caso contrario occorrerà aggiungere cartello segnaletico;
• robusta struttura in acciaio ad alta resistenza rivestita e rinforzata esternamente da ulteriore struttura in alluminio anodizzato o acciaio inox di congruo spessore atto a migliorare le caratteristiche antigraffiti, anti UV, invecchiamento della verniciatura e di corrosione delle lamiere (grado di protezione agli agenti atmosferici minimo IP 45);
• temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
• sistema di autodiagnosi guasti (segnalazione di fuori servizio, riserva carta e riserva batteria), con individuazione della causa di fuori servizio o malfunzionamento facilitata dalla stampa di codici sul ticket gestione;
• cambio ora legale/solare in modo automatico;
• display retroilluminato a cristalli liquidi nelle ore notturne, alfanumerico, eventualmente multilingue;
• targa con informazioni su tariffe, orari e istruzioni per utilizzo;
• emissione di un segnale acustico durante la stampa;
• batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare in caso di mancata alimentazione i dati in qualsiasi caso di guasto;
• unica fessura per tutte le monete protetta contro l’introduzione di corpi estranei;
• selettore monete capace di selezionare tutte le monete a corso legale tramite sistemi dimensionali, optoelettrici e magnetici;
• eventuale sistema di inibizione all’introduzione di monete mediante chiusura elettronica nelle ore di sospensione del pagamento;
• apposito scomparto per il ritiro del biglietto in modo da proteggerlo dagli agenti atmosferici;
• cassetta dotata di dispositivo di blocco per evitare sovra riempimenti (con segnale di sostituzione cassetta quando piena);
• emissione automatica di un ticket gestione ad ogni prelievo;
• chiusura con chiavi di sicurezza;
• riscossione del denaro tramite la sostituzione della cassetta raccogli monete con altra di scorta da fornire, senza alcuna possibilità di manipolazione da parte dell’operatore se non dotato di chiave di sicurezza della cassetta stessa;
• possibilità per gli addetti alla manutenzione di accedere solo alla parte elettronica con chiave separata;
• rotolo ticket di grande capacità (circa 6.000 biglietti) con utilizzo di carta termica neutra;
• accettazione del pagamento con tutti i tipi di conio del corso legale con sola esclusione dei tagli 0,01 e 0,02 Euro;
• accettazione del pagamento mediante bancomat (in linea quindi con quanto previsto dalla normativa vigente), tessere prepagate, ricaricabili e usa e getta;
• alimentazione mediante pannello solare integrato, idoneo pacco batterie o mediante collegamento alla rete elettrica (a scelta del soggetto concessionario, ma in quest’ultimo caso con tutti gli oneri relativi a completo carico del medesimo);
• stampante termica dotata di taglierina auto affilante incorporata con stampa di informazione sui biglietti in lingua italiana;
• stampa di un numero progressivo non azzerabile su ogni biglietto emesso dai terminali durante la fase di scassettamento;
• eventuale impostazione multilingue per visualizzazione ed eventuale stampa fino a 5 lingue;
• impostazione multitariffaria con possibilità di selezione tramite pulsante e visualizzazione sul display di tutti gli elementi e le opzioni previsti dal piano tariffario disposto dall’Amministrazione Comunale;
• adeguata memoria per tariffe multiple e differenziate, calendario perpetuo, informazioni, ecc.;
• possibilità di annullamento della transazione in corso attraverso apposito comando posto sul pannello frontale, con restituzione della moneta;
• cassaforte monete alloggiata nel vano cassa accessibile con chiave dedicata e distinta da quella del vano tecnico, in cui sarà presente tutta l’elettronica, con terminale accessibile all’operatore su strada;
Ogni biglietto (bilingue opzionale), deve riportare i seguenti dati:
• numero progressivo,
• ora e data di emissione,
• ora e data di scadenza della sosta,
• importo pagato,
• ubicazione del parcheggio,
• indicazione di porre il biglietto all’interno della vettura ben visibile dall’esterno,
• eventuali messaggi/informazioni programmabili a piacere,
• sul retro, stampa di sequenza numerica di almeno 8 (otto) cifre.
Il ticket gestione, da stampare in occasione del prelievo del denaro o su richiesta dell’operatore, deve contenere le seguenti informazioni:
• incassi totali denaro e tessere progressivi e non azzerabili,
• numero dei biglietti emessi (non azzerabile),
• numero progressivo riscossione denaro con data e ora,
• importi totali denaro e tessere relativi alla riscossione in corso,
• dati relativi a prelievo precedente (incasso, ora e data).
Dovrà inoltre essere possibile risalire con esattezza, nel caso richiesto, agli introiti di una singola giornata di sosta.
Il soggetto concessionario dovrà inoltre mettere a disposizione degli appositi “cappucci” con i relativi accessori, specifici per i parcometri e adatti alla loro protezione, che dovranno essere installati sui parcometri non funzionanti per tutto il periodo del mancato funzionamento degli stessi. L’esatta ubicazione dei parcometri, in congrua quantità funzionale, così come previsto dalla proposta tecnico-gestionale redatta a cura del soggetto concessionario, presentata in sede di gara e accettata dall’Amministrazione Comunale, dovrà essere concordata con il Settore Ambiente e Territorio e con il Comando di Polizia Municipale, cui spetterà disporre le modifiche più opportune per armonizzare gli impianti con il contesto urbano.
Le stesse modalità vanno seguite anche per qualsiasi variazione e/o modifica, anche di lieve entità, riguardante il posizionamento dei parcometri.
Qualora, nel corso della concessione, venissero istituite nuove aree di sosta a pagamento, il soggetto concessionario dovrà provvedere, con le stesse modalità già utilizzate per gli altri parcometri, alla fornitura e installazione delle apparecchiature necessarie aventi le caratteristiche descritte nel presente Capitolato.
L’Amministrazione Comunale e il soggetto concessionario sottoscriveranno apposito verbale, in contraddittorio, di constatazione di avvenuta completa e corretta installazione nonché di regolare funzionamento dei parcometri.
Art. 14. PRELEVAMENTO MONETE DAI PARCOMETRI
Il soggetto concessionario cura il prelevamento delle monete dai parcometri con le modalità definite nel presente articolo.
Il prelevamento deve avvenire con frequenza definita dal concessionario in funzione dell’utilizzo. La responsabilità del prelevamento delle monete, raccolta, trasporto, deposito, conteggio del denaro è a totale carico del soggetto concessionario. Il soggetto concessionario risponde delle somme spettanti al Comune anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di pagamento della sosta.
Art. 15. MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI - DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutta la durata della concessione il soggetto concessionario dovrà effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui parcometri, al fine di garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle attrezzature senza alcuna interruzione di servizio e il loro decoro.
Le modalità di manutenzione previste sono indicate negli articoli successivi.
Qualora il concessionario, durante il corso della concessione, intenda sostituire i parcometri divenuti inidonei o ritenga di voler apportare delle migliorie al servizio con l’adozione di nuove attrezzature, dovrà presentare istanza al Comune che si riserva la facoltà di esprimere in merito il proprio benestare.
Il Comune, qualora riscontri attrezzature ritenute inservibili o inadeguate, potrà richiederne al soggetto concessionario la sostituzione; in tale caso il soggetto concessionario è tenuto a provvedere nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per il Comune.
Il soggetto concessionario cura il perfetto funzionamento dei parcometri. In particolare:
a) assicura a propria cura e spese la fornitura di materiali di consumo, l’ordinaria manutenzione dei pezzi meccanici ed elettronici, compresa la messa in opera di eventuali pezzi di ricambio, il ricambio di carta e di batteria, lo smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le vigenti norme di legge sulla protezione dell’ambiente;
b) fornisce i materiali di ricambio occorrenti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, compresa la carta chimica della stampante;
c) assicura, a fronte di guasti delle apparecchiature, un tempestivo intervento dalla notizia, per le verifiche del malfunzionamento;
d) effettua la pulizia periodica dei parcometri assicurando che gli impianti rimangano sempre privi di scritte in ogni parte con i frontalini perfettamente leggibili;
e) assicura regolari interventi di controllo sulla funzionalità e pulizia dei parcometri;
f) nel caso in cui per motivi di interesse pubblico, si rendesse necessario lo spostamento dei parcometri installati o comunque la gestione divenisse difficoltosa (ad esempio, per prolungati lavori, ecc), procede, a proprie spese, provvedendo alla ricollocazione a regola d’arte, a rimuovere i parcometri interessati e ad installarli in altri luoghi in accordo con l’Amministrazione Comunale.
Art. 16. MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCOMETRI
La manutenzione ordinaria dei parcometri prevederà interventi con periodicità settimanale e mensile.
La verifica settimanale deve prevedere l’esecuzione, per ogni parcometro, di almeno le seguenti attività:
• verifica dello stato di alimentazione, compreso l’eventuale pannello di alimentazione solare, ove installato, con il ripristino immediato della funzionalità anche mediante sostituzione dei sottoinsiemi malfunzionanti,
• verifica del corretto funzionamento del display,
• verifica delle condizioni di emissione dei biglietti con eliminazione di sbavature e di corpi estranei che possono impedire l’uscita del biglietto,
• verifica della corretta emissione del biglietto con controllo della stampa di tutti i parcometri,
• verifica del funzionamento della porta e dello stato delle guarnizioni,
• sostituzione della carta chimica della stampante (se necessario), con fornitura a carico del soggetto concessionario.
In caso di necessità, conseguenti a maggiori consumi, la carta chimica della stampante dovrà essere sostituita con maggiore frequenza settimanale, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione Comunale.
La verifica mensile dei parcometri deve prevedere l’esecuzione, per ogni parcometro, di almeno le seguenti attività:
• verifica del funzionamento della stampante e del preincasso monete,
• verifica delle posizioni della controporta e dell’entrata monete,
• verifica del funzionamento dei pulsanti di comando,
• verifica finale di funzionamento.
Art. 17. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCOMETRI
Il soggetto concessionario dovrà eseguire anche gli interventi di manutenzione straordinaria dei parcometri conseguenti a casi di guasto, dove si definisce “guasto” un qualsiasi mal funzionamento o mancato rispetto delle prestazioni del parcometro, che comporta un intervento di sostituzione di
un particolare sottoinsieme, ivi compresi quelli causati da atti vandalici e/o danneggiamenti. Il concessionario avrà il diritto di rivalersi contro i responsabili del danneggiamento, una volta individuati.
Il soggetto concessionario dovrà provvedere all’eliminazione del guasto tempestivamente e, comunque, nei giorni feriali entro 6 (sei) ore lavorative dal verificarsi della circostanza.
Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti, il soggetto concessionario dovrà provvedere ad istituire in Cuneo, a propria cura e spese, adeguato ufficio/magazzino per il ricovero dei materiali di ricambio e consumo dei parcometri.
In caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, il soggetto concessionario dovrà installare a sue spese un parcometro di riserva entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dall’evento.
Semestralmente dovrà essere fornita al Comune di Cuneo apposita relazione scritta sugli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sui parcometri presenti sul territorio comunale.
Art. 18. SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
Il soggetto concessionario dovrà provvedere alla individuazione degli stalli dei parcheggi attraverso segnaletica verticale e segnaletica orizzontale (pitturazione a terra, con strisce di colore blu).
La segnaletica orizzontale a rifacimento di quanto già esistente o laddove di prima realizzazione, nel rispetto del Codice della Strada, sarà eseguita in vernice con apposita attrezzatura traccia-linee a spruzzo.
La tracciatura della segnaletica dovrà avvenire in modo da evitare colamenti sul piano viabile e la dispersione della vernice.
I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta. Le strisce dovranno risultare perfettamente allineate con l’asse della strada, per quanto riguarda l’installazione dei cantieri di lavoro si richiama quanto prescritto dalle norme del Nuovo Codice della Strada.
Prima di eseguire qualsiasi lavoro che lo richieda, le squadre operaie dovranno ripulire con apposite attrezzature la sede stradale da eventuale sporcizia (foglie, sabbia, pietrisco).
Il soggetto concessionario è tenuto a predisporre una adeguata segnaletica temporanea di divieto di sosta con inizio e fine lavori, sui tratti interessati al rifacimento della segnaletica orizzontale.
L’esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita previa apposizione di idonea segnaletica di preavviso almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’inizio degli stessi. Il Comando di Polizia Municipale, a richiesta, fornirà la dovuta assistenza istituzionale al riguardo.
E’ obbligo del soggetto concessionario rifare tutta la segnaletica orizzontale almeno ogni anno e comunque ogni volta che risultasse deteriorata o scarsamente leggibile.
La segnaletica verticale necessaria dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.
Laddove esistano pali di proprietà comunale idonei per l’apposizione della prescritta segnaletica, gli stessi potranno essere utilizzati previa autorizzazione dei competenti uffici comunali, smontaggio della segnaletica esistente, qualora non compatibile, e montaggio della nuova segnaletica.
Per tutta la durata della concessione sarà obbligo del soggetto concessionario garantire la piena funzionalità della segnaletica verticale.
Per tutta la durata della concessione, il soggetto concessionario dovrà:
• verificare il corretto funzionamento, il corretto orientamento e fissaggio dei pali e delle tabelle informative dell’utenza,
• verificare la visibilità della segnaletica orizzontale,
• verificare la grafica delle tabelle in base agli orari, alle tariffe, ecc,
• apportare ogni modifica alla grafica originaria delle tabelle dovuta a variazioni di orario, tariffe, ecc, conseguenti a modifiche delle disposizioni comunali e in generali regolamentari e/o legislative,
• rimuovere scritte e/o adesivi o altri elementi che non consentono la lettura dei cartelli,
• segnalare qualsiasi ostacolo e/o impedimento (ad esempio, rami, siepi, ecc) che non consente una corretta visione della segnaletica.
Art. 19. SEDE INFORMATIVA E TECNICO-OPERATIVA
Il soggetto concessionario dovrà provvedere ad istituire, entro 45 giorni dall’avvio della concessione e per tutta la durata della concessione, a proprie spese, nell’ambito del territorio del Comune di Cuneo, adeguato ufficio/magazzino (sede tecnico-operativa) attraverso il quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio, nonché per il ricovero dei materiali di ricambio e consumo dei parcometri e delle altre attrezzature, per il ricovero dell’abbigliamento e di quant’altro necessario all’espletamento dell’attività. L’indirizzo e il recapito telefonico dell’ufficio devono essere comunicati per iscritto al Comune prima dell’attivazione della sede. Inoltre dovrà essere fornito il recapito telefonico del cellulare di servizio del responsabile di zona, che dovrà essere rintracciabile e reperibile dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20.
Il soggetto concessionario dovrà altresì provvedere all’apertura, prima dell’inizio delle attività di gestione oggetto della concessione, di una sede informativa per il pubblico da ubicare entro l’area comunale interessata dalla sosta a pagamento oggetto della concessione, di facile accesso per il pubblico, dotata di recapito telefonico e telefax, al fine di garantire agli utenti l’acquisizione, anche telefonica, delle informazioni sul regime della sosta, la sottoscrizione dei diversi tipi di abbonamento, l’acquisto di titoli di sosta. Tale sportello per il pubblico deve restare attivo per l’intera durata della concessione con un orario minimo garantito di apertura al pubblico di 3 (tre) ore giornaliere (distribuite sull’arco della giornata e comunque nelle fasce orarie di maggior affluenza), dal lunedì al sabato (esclusi i giorni di festività infrasettimanale). Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di richiedere la modifica dell’orario di apertura della sede informativa.
La sede tecnico-operativa potrà coincidere con la sede informativa.
Tutti i locali dovranno essere mantenuti efficienti, funzionali e conformi alle norme di legge.
Art. 20. GESTIONE DEI PESI PUBBLICI COMUNALI
Il Comune di Cuneo intende affidare al concessionario anche la gestione dei pesi pubblici. Sono conservate in capo agli uffici comunali alcune attività di seguito specificate.
I pesi pubblici di competenza del Comune di Cuneo sono i seguenti:
▪ Spinetta (S.P. 5)
▪ Madonna delle Grazie/Bombonina (S.P. 3)
▪ Corso De Gasperi
▪ Roata Rossi (S.S. 589)
▪ San Xxxxxx del Gallo (Via Racot)
▪ San Xxxxx Castagnaretta (attualmente non in funzione).
L’ufficio Agricoltura (agente contabile) del Settore “Elaborazione Dati, Attività Produttive e Affari Demografici” del Comune di Cuneo, sito in Via Roma 4, primo piano, mantiene alcune attività specifiche, di seguito elencate:
1. Vendita gettoni pesi pubblici presso l’Ufficio Agricoltura
2. Vendita gettoni pesi pubblici presso i gestori dei pesi di Spinetta e di Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx (dietro compenso sulle vendite effettuate). La vendita ai gestori e la custodia del denaro rimane in capo all’agente contabile del Comune.
Il personale del concessionario dovrà farsi carico della formazione all’uso ed alla manutenzione ordinaria periodica dei pesi. Sarà cura del personale dell’ufficio agricoltura mettere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni in suo possesso.
L’appaltatore dovrà fornire all’ufficio agricoltura del Comune di Cuneo un numero di telefono fisso ed una mail dell’ufficio preposto alla gestione del servizio, dedicati alla ricezione delle segnalazioni di malfunzionamento dei pesi.
L’appaltatore dovrà affiggere su ogni peso, in posizione visibile, un cartello indicante i recapiti telefonici e di mail sopracitati. Il cartello dovrà essere mantenuto in condizioni di buona visibilità per tutta la durata del contratto e sostituito in caso di usura o sparizione.
L’appaltatore dovrà effettuare un servizio di manutenzione ordinaria periodica dei singoli pesi, ovvero:
1. La verifica del regolare funzionamento con pesata di prova;
2. La sostituzione del rotolo della carta eventualmente esaurito;
3. Il conteggio e ritiro dei gettoni presenti in cassa;
4. La consegna dei gettoni nelle mani del responsabile dell’ufficio agricoltura.
Per manutenzione ordinaria si intende la risoluzione dei seguenti inconvenienti che si possono verificare sui pesi:
a) Inceppamento carta: l’operatore dovrà rimuovere la carta inceppata e ripristinare il corretto inserimento del rotolo.
b) Fuori servizio a seguito di temporali/sbalzi di corrente. In tal caso l’operatore dovrà:
I. Verificare l’operatività del gruppo di continuità del peso (se installato).
II. Verificare la presenza di corrente.
III. Eseguire le necessarie operazioni di ripristino dello strumento, tenendo conto che ogni peso presenta caratteristiche proprie sia riguardo la strumentazione, sia riguardo la posizione del contatore elettrico e del quadro di comando.
Per ogni intervento dovrà essere tenuto apposito registro con data, esito intervento, numero di gettoni ritirati ed eventuale cambio carta. Il registro dovrà essere messo a disposizione dell’ufficio Agricoltura, per via telematica o secondo accordi presi direttamente con il Comune di Cuneo.
La periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria, su ciascun peso, sarà:
a) A cadenza quindicinale dal mese di gennaio fino al mese di maggio.
b) A cadenza settimanale dal mese di giugno fino al mese di ottobre.
c) A cadenza quindicinale dal mese di novembre fino al mese di dicembre.
L’appaltatore dovrà effettuare un ripristino dei pesi, a seguito di segnalazione telefonica di un utente o del personale dell’Ufficio Agricoltura, con intervento nel più breve tempo possibile presso il peso e comunque entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla chiamata, con verifica e risoluzione del problema.
Nel caso di mancata risoluzione del problema, l’appaltatore dovrà darne immediata segnalazione al Comune che provvederà a richiedere l’intervento di riparazione alla ditta installatrice del peso, facendosi carico delle spese sostenute.
Ogni materiale di consumo, come la carta termica ed i gettoni, sono a carico del Comune di Cuneo.
L’ufficio Xxxxxxxxxxx metterà a disposizione del personale dell’appaltatore una adeguata scorta di carta termica.
Art. 21. REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI CONTROLLO DEGLI INGRESSI ALL’AREA CAMPER POSTA NEL PIAZZALE XXXXXXX XXXXXXXXX ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO DELLE PISCINE COMUNALI
Il Comune di Cuneo intende affidare al concessionario anche la gestione del sistema di pagamento automatico dell’area camper di Xxx Xxxxx Xxxxxxx, compresa la fornitura, la posa in opera, l’allaccio elettrico e la manutenzione del sistema stesso. I lavori per la realizzazione di tale area, alla data di pubblicazione del presente capitolato, sono in corso di ultimazione.
Il concessionario dovrà fornire, installare e allacciare alla rete elettrica (il pozzetto disponibile è posto nelle immediate vicinanze) il sistema di pagamento che dovrà essere così composto:
- N.1 Cassa automatica avente funzione di emissione, ricarica e cattura tessere transponder. Possibilità di pagamenti tramite monete, banconote, bancomat e carte di credito. Rendi resto in monete relativo alla cauzione
- N.2 Lettori transponder con display in grado di leggere le carte RFID (un lettore posto sul lato di ingresso e uno su quello di uscita)
- Xxxxxx X.50 Tessere transponder personalizzabili dal committente
- Sistema per il controllo e la gestione dei flussi attraverso un unico varco (ingresso/uscita) con scelta della priorità
Il concessionario dovrà inoltre provvedere a collegare il sistema suddetto alla sbarra automatizzata posta sull’unico varco presente e fornita dal Comune di Cuneo.
Il sistema dovrà essere pensato appositamente per le aree camper e dovrà consentire all’utente di mantenere (e pagare) il proprio posto anche in assenza del veicolo perché utilizzato per effettuare escursioni. Il sistema dovrà essere composto da un lettore di tessere transponder RFID per l’ingresso e l’uscita; tali lettori, dopo aver analizzato la tessera appoggiata dall’utente, comandano l’apertura di barriere e/o cancelli.
L’utente al suo arrivo acquista presso il totem self-service con funzione di cassa automatica una tessera RFID pagando il tempo di permanenza prescelto, eventuali servizi accessori, un eventuale credito da utilizzare per pagamenti elettronici e la caparra della tessera avuta in concessione tramite l’utilizzo di monete, banconote, bancomat o carte di credito on-line. Per tutto il periodo di validità della tessera, l’utente potrà entrare ed uscire dall’area infinite volte con la sicurezza di essersi riservato il posto. Al momento della partenza, potrà recuperare la caparra presso il totem che ritirerà la tessera (utilizzabile per futuri usi) e restituirà la caparra precedentemente pagata tramite
l’erogazione di monete. Il totem non emetterà nuove tessere fintanto che tutti i posti assegnati dell’area camper risulteranno occupati (anche quindi per i camper in possesso della suddetta carta RFID che sono fuori dall’area).
Sulle tessere (formato ISO 7816 in PVC) dovrà essere possibile stampare a colori con qualità fotografica la grafica fornita dagli uffici comunali.
Saranno accettate e valutate eventuali proposte migliorative (es. app per la prenotazione online dell’area, sistema di allarme e controllo in remoto, ecc.) rispetto a quanto sopra riportato.
Nell’offerta tecnica presentata dovrà essere previsto apposito paragrafo nel quale descrivere dettagliatamente la tipologia e la funzionalità degli apparati previsti (con l’aggiunta di materiale fotografico e relative schede tecniche), le modalità di gestione previste e tutto quanto possa avere attinenza con la fornitura stessa e la relativa funzionalità.
Il personale del concessionario dovrà farsi carico della formazione all’uso ed alla manutenzione sia ordinaria sia straordinaria del sistema di pagamento.
Il concessionario dovrà affiggere, in posizione visibile, un cartello indicante i propri recapiti telefonici e di contatto mail, dedicati alla ricezione delle segnalazioni di malfunzionamento del sistema di pagamento dell’area camper. Il cartello dovrà essere mantenuto in condizioni di buona visibilità per tutta la durata del contratto e sostituito in caso di usura o sparizione. Il cartello dovrà comunque essere preventivamente sottoposto al Comune di Cuneo prima dell’installazione.
Il concessionario dovrà produrre mensilmente una reportistica in formato elettronico da concordare con la stazione appaltante, indicante almeno il numero di accessi e gli incassi suddivisi per giorno.
L’installazione e il collaudo del sistema di pagamento nel suo complessivo dovranno avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
Il concessionario dovrà effettuare un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di pagamento, ovvero:
1. La verifica del regolare funzionamento;
2. La sostituzione del rotolo della carta eventualmente esaurito legato alla ricevuta dei pagamenti effettuati dall’utente;
3. Il conteggio e ritiro della valuta presente in cassa;
Si evidenzia che i proventi derivanti dalla gestione del sistema di pagamento dell’area camper in esame andranno considerati (ed evidenziati) all’interno degli incassi a qualsiasi titolo realizzati dal concessionario relativamente al presente bando, sulla base dei quali verrà calcolato il canone di concessione previsto dall’art. 5 del presente capitolato.
Per manutenzione ordinaria si intende la risoluzione dei seguenti inconvenienti che si possono verificare sul sistema di pagamento:
a) Inceppamento carta: l’operatore dovrà rimuovere la carta inceppata e ripristinare il corretto inserimento del rotolo.
b) Fuori servizio a seguito di temporali/sbalzi di corrente. In tal caso l’operatore dovrà:
I. Verificare l’operatività del gruppo di continuità (se installato).
II. Verificare la presenza di corrente.
III. Eseguire le necessarie operazioni di ripristino dello strumento.
Per ogni intervento dovrà essere tenuto apposito registro con data, esito intervento, valuta ritirata ed eventuale cambio carta. Il registro dovrà essere messo a disposizione del Comune di Cuneo, per via telematica o secondo altre modalità concordate.
La periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria, sarà:
a) a cadenza quindicinale dal mese di Gennaio fino al mese di Marzo;
b) a cadenza settimanale dal mese di Aprile fino al mese di Ottobre;
c) a cadenza quindicinale dal mese di Novembre fino al mese di Dicembre.
Il concessionario dovrà effettuare il ripristino del sistema di pagamento, a seguito di segnalazione di un utente o del personale del Comune di Cuneo, con intervento nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla chiamata, con conseguente verifica e risoluzione del problema, fatti salvi i casi comprovati e giustificati di forza maggiore per i quali ci sia la necessità di un lasso di tempo superiore e che dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune di Cuneo. Nel paragrafo sopra menzionato da predisporre all’interno dell’offerta tecnica per descrivere tutte le modalità gestionali del sistema in esame, occorrerà anche descrivere come il concessionario intende gestire tali eventi di guasto non immediatamente risolvibili, al fine di garantire la costante funzionalità dell’area camper ed evitare una potenziale perdita di incassi con conseguente danno per il Comune di Cuneo.
Ogni materiale di consumo, come la carta termica o le tessere RFID, sono a carico dell’appaltatore.
Il Comune di Cuneo, una volta inaugurata l’area camper, prevede un periodo iniziale gratuito di promozione della stessa. Dopo tale periodo verranno definite le tariffe per l’uso dell’area camper, che saranno comunque equiparabili a quelle di aree simili in zona.
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E RAPPORTI CON L’ENTE
Art. 22. GARANZIA DEFINITIVA
In caso di aggiudicazione, il concessionario deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 — comma 1 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”] pari al 10% del valore economico della concessione.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria.
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
Art. 23. DOMICILIO E RESPONSABILITA’
Il concessionario è obbligato alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell’ente e deve presentare al Comune, ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il conto giudiziale utilizzando il modello 21 approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 s.m.i., e corredato dalla relativa documentazione giustificativa.
Il concessionario è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.
L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere sodisfatto dall’operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].
Art. 24. NORME DI RELAZIONE
L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del contratto.
L’aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell’appalto.
Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata al concessionario.
Art. 25. OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO
Il servizio oggetto della concessione deve essere svolto dal concessionario mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali, personale e attrezzature proprie. In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti di servizi e forniture concernenti la gestione del servizio, non dovrà essere menzionato il Comune, il quale è pertanto esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi.
Il concessionario è responsabile verso il Comune per quanto riguarda il regolare svolgimento del servizio in concessione e verso terzi per danni provocati a persone e cose durante lo svolgimento dello stesso.
In ogni caso, il Comune non è responsabile per furti o danni agli apparecchi e alle attrezzature collocate sulle aree di sosta né per danni provocati a terzi in conseguenza della gestione della sosta a pagamento e dei pesi pubblici oggetto della concessione.
Nel corso della concessione il concessionario si obbliga, su istanza del Comune, a inviare e/o effettuare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico-finanziaria- organizzativa sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Comune.
Nulla sarà dovuto al concessionario nell’ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta dal Comune.
Il concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune tutte le circostanze e le evenienze rilevate nell’espletamento delle operazioni oggetto della concessione, che possano impedirne il corretto svolgimento.
Qualora nel corso della concessione si verifichino cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento del servizio, il concessionario si impegna ad assicurare un servizio minimo di emergenza che sarà concordato di volta in volta tra le parti.
Il concessionario si dovrà rendere disponibile a incontri con il Comune per la verifica dello stato del servizio e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.
Il concessionario provvederà alla compilazione della modulistica di legge, anche digitale, di sua competenza relativa alle attività di gestione; dovrà inoltre fornire al Comune l’assistenza e la collaborazione per la compilazione della modulistica, anche digitale, che si rendesse eventualmente necessaria e di competenza dell’ente.
Sono altresì in capo al concessionario eventuali imposte dovute in base sia alle normative riguardanti la materia, vigenti ed emanande nel corso del periodo di durata della concessione, sia a quanto previsto dalla vigente regolamentazione comunale.
Il concessionario dovrà inoltre farsi carico di ogni onere fiscale derivante dalla gestione del servizio oltre che delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni.
Il concessionario si obbliga altresì ad adempiere in modo completo e puntuale a tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali nonché a tutte le disposizioni del presente capitolato.
Il concessionario si obbliga espressamente fin d’ora a ottemperare prontamente e compiutamente alle disposizioni e agli ordini attinenti a modalità operative e a quanto occorre per la corretta attuazione del servizio, che saranno, ove del caso, impartite dagli uffici e dagli organi comunali.
Non è consentito l’uso delle aree di sosta che non sia conforme e necessario alla destinazione prevista; il soggetto concessionario è tenuto a far sì che sulle aree stesse non si svolgano altre attività che non sia parcheggio di veicoli.
Art. 26. DIVIETO DI INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O ABBANDONO DEL SERVIZIO
Tutte le attività oggetto della concessione, così come definite nel presente capitolato, sono a ogni effetto servizi pubblici, costituendo quindi attività di pubblico interesse sottoposte alla normativa di settore e come tali non potranno essere interrotte, sospese o abbandonate dal concessionario, salvo casi di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 del Codice Civile, pena la prosecuzione d’ufficio dei servizi stessi da parte del Comune, anche a mezzo dell’utilizzazione diretta sia del personale sia dei mezzi del concessionario, che non vi si potrà opporre, ovvero con ricorso ad altro operatore economico, fatte salve, ricorrendo la circostanza, le trattenute cauzionali, l’applicazione delle penalità, il risarcimento dei danni e l’eventuale risoluzione del contratto di concessione ai sensi dei successivi articoli.
Art. 27. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Il concessionario deve osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto. Ne risponde in via esclusiva, a prescindere dallo svolgimento o meno di controlli, restando il Comune e i singoli organi dello stesso liberati da ogni compito e da ogni responsabilità in proposito.
Il concessionario è tenuto contrattualmente al rispetto di tutte le condizioni previste nel presente capitolato d’appalto.
Il concessionario, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.
Art. 28. VIGILANZA E CONTROLLI
L’esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ognuno affidate.
Il direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.
Art. 29. GARANZIE E RESPONSABILITÀ
Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Comune relativamente alla gestione del servizio.
Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
E' a carico del concessionario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato secondo quanto previsto al successivo Art. 38.
In ogni caso il Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.
Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali.
Art. 30. PENALI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 10 giorni per eventuali giustificazioni.
Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale variabile da € 100,00 a € 5.000,00 secondo la gravità dell'inadempienza e sulla base di quanto descritto in seguito.
Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in mancanza il Comune provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione. La medesima dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.
Qualora il concessionario avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sarà automaticamente ritenuta gravemente inadempiente e la stazione appaltante potrà disporre la rescissione del contratto.
L’applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla sua incuria.
A fronte delle seguenti inadempienze sono applicate le sanzioni a fianco riportate:
a) ritardato versamento del canone concessorio, da uno a sette giorni: € 1.000,00;
b) ritardato versamento del canone concessorio, da otto a quindici giorni: € 3.000,00;
c) ritardato versamento del canone concessorio, da 16 a 30 giorni: € 5.000,00;
d) ritardato pagamento delle spese condominiali per la struttura di Piazza Boves: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
e) mancata pulizia delle apparecchiature e degli impianti in gestione: da € 200,00 a € 500,00;
f) ritardo ingiustificato nel predisporre interventi di manutenzione o di ripristino del funzionamento delle apparecchiature: sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00;
g) impossibilità nel contattare il coordinatore del servizio: € 500,00;
h) comportamento inadeguato del personale: sanzione da € 100,00 a € 500,00;
i) comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
j) mancata presentazione nei termini stabiliti delle statistiche o dei dati richiesti dal Comune: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
k) mancata osservanza in generale delle norme previste nel capitolato e nell’offerta tecnica: da
€ 1.000 a € 5.000,00;
l) mancata presenza in servizio del personale o non rispetto dell’orario, secondo quanto indicato nell’offerta tecnica e concordato con il Comune: da € 500,00 a € 1.000,00;
m) mancata consegna, al termine del contratto, delle apparecchiature e degli impianti in buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti: riduzione della cauzione per l’importo corrispondente al costo sostenuto dal Comune, o dal soggetto subentrante, per le nuove apparecchiature e/o impianti e per la loro installazione;
n) mancata collaborazione nella fase di subentro dell’eventuale nuovo gestore al termine del contratto: € 2.000,00;
o) ritardo (fatto salvo accordi col Comune), da uno a quindici giorni, nell’attivazione delle migliorie offerte in sede di gara rispetto al cronoprogramma presentato, da € 1.000,00 a € 2.000,00;
p) ritardo (fatto salvo accordi col Comune), da sedici a trenta giorni, nell’attivazione delle migliorie offerte in sede di gara rispetto al cronoprogramma presentato, da € 3.000,00 a € 5.000,00;
q) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto a quanto previsto nel precedente punto p), € 500,00;
r) mancato rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato (esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati) per l’abbinamento dei parcometri con quelli di proprietà del gestore uscente, per l’installazione dei nuovi parcometri e per la funzionalità del sistema gestionale di Piazza Boves: da € 2.000,00 a € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo;
s) ingiustificato e non motivato ritardo nella fornitura e installazione del sistema di pagamento automatico dell’area camper di Xxx Xxxxx Xxxxxxx rispetto a quanto previsto nell’articolo 21 del presente capitolato: € 1.000,00;
t) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto a quanto previsto nel precedente punto s), € 100,00;
u) mancato ripristino nei tempi previsti dall’articolo 21 del presente capitolato della funzionalità del sistema di pagamento automatico dell’area camper di Via Porta Mondovì a seguito di guasto, fatti salvi i casi comprovati e giustificati che necessitano di un lasso di tempo maggiore: € 300,00;
v) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto a quanto previsto nel precedente punto u), € 100,00;
Sono ritenute inadempienze gravi le seguenti mancanze:
1. reiterati ritardi nel pagamento del canone di concessione;
2. mancati versamenti o bonifici del canone di concessione;
3. mancata esecuzione o ingiustificata interruzione del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
4. totale o parziale non attuazione di quanto proposto in sede di gara (offerta tecnica/gestionale);
5. accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente nell’arco di sei mesi ovvero abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso;
6. violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
7. xxxxxxx, nel corso del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa;
8. mancata assunzione dei lavoratori del precedente gestore nei termini previsti all’articolo 30 di questo capitolato;
Verificandosi una o più delle inadempienze gravi e senza che il concessionario fornisca adeguate giustificazioni, il Comune procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.
Un ritardo di oltre 45 (quarantacinque) giorni rispetto al cronoprogramma relativamente ai termini per l’attivazione dei nuovi parcometri e del sistema gestionale di Piazza Boves, darà facoltà al Comune, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo, in forza di quanto previsto dall’articolo 108 del Codice.
Resta impregiudicata la facoltà del Comune di richiedere indennizzi anche maggiori delle somme sopra indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.
Mancando il concessionario in forma reiterata e non giustificata anche solo a uno degli obblighi a lui imposti, sarà facoltà del Comune risolvere il rapporto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
civile. In tale evenienza il Comune ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non coperto dalla garanzia definitiva. Nel caso in cui il concessionario receda unilateralmente dal contratto, sarà facoltà del Comune incamerare l’intera garanzia prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non coperto dalla stessa.
Il ritardo nel versamento del canone di concessione al Comune comporta, oltre alle sanzioni sopra descritte, il pagamento degli interessi di mora.
PERSONALE
Art. 31. PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO
Per l’esecuzione del contratto il concessionario impiega il gruppo di lavoro dettagliato indicato nell’offerta tecnica. Il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato.
Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell’offerta. L’eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall’amministrazione comunale.
Tutte le spese di personale sono a completo carico dell’impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.
Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. Il personale a contatto con il pubblico sarà fornito, a cura e spese del concessionario, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento, con codice identificativo. Il concessionario trasmetterà al Comune, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale.
Resta comunque inteso che dell’operato del personale sarà totalmente responsabile l’impresa.
In caso di sciopero sarà compito dell’impresa preavvertire per tempo l’amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.
Art. 32. SUBENTRO NEI CONTRATTI DI LAVORO
L’assunzione dell’appalto è subordinato all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente. In particolare, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale, dei collaboratori e dei soci già in servizio al momento della cessazione del precedente contratto, mantenendo inalterato il relativo livello giuridico ed economico.
Art. 33. ASSENZE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
L’aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.
Il Comune si riserva il diritto di chiedere per iscritto all’impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all’appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti.
In tal caso l’impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di cinque giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l’assenza in base alle attività in programma.
Art. 34. GESTIONE DEL TURNOVER
L’appaltatore deve limitare al massimo l’avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.
Art. 35. INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ
L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.
La nomina sindacale degli Ausiliari del Traffico esonera il Sindaco e il Comune da qualsivoglia forma di responsabilità amministrativa, civile e penale derivante dal rapporto di lavoro che riguarderà solo ed esclusivamente il concessionario e il personale ausiliario assunto.
Art. 36. OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
L’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora il Comune esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
L’impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci lavoratori, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti o soci lavoratori.
È facoltà del Comune effettuare accertamenti tesi a verificare il rispetto, da parte del concessionario, delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali nei riguardi del personale dipendente, dei soci lavoratori e dei collaboratori. L’appaltatore è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante tale rispetto.
Art. 37. NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.
L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.
Il committente provvederà alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.
Ove risultasse necessario il ricorso a prestazioni da parte di soggetti terzi per operazioni di manutenzione e/o revisioni periodiche, il concessionario dovrà predisporre specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante prima dell'ingresso sull'impianto da parte dei soggetti terzi.
Art. 38. GARANZIE E RESPONSABILITÀ
Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.
Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.
È a carico del concessionario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto.
L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.
In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.
Tali assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori:
Garanzia R.C.T.
La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) deve ricomprendere ed essere riferita all’esercizio di tutte le attività prestate dal concessionario e meglio descritte nel presente capitolato. La garanzia deve contenere obbligatoriamente, anche in forma di appendice, le seguenti clausole:
• l’assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
• la responsabilità civile personale di ogni “prestatore di lavoro”, ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l’appaltatore si avvalga nell’esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare dell’operatore economico concessionario, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del concessionario;
• il riconoscimento della qualifica di “Terzo” — a tutti gli effetti e ai fini della assicurazione — al Comune di Cuneo, per danni eventualmente subiti dai propri amministratori e dipendenti (prestatori di lavoro come sopra definiti), da cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o dal Comune detenuti a qualsiasi titolo;
• l’estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a:
- responsabilità civile derivante dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
- lavori ceduti in appalto o sub/appalto (se tali attività saranno ammesse).
Garanzia R.C.O.
La garanzia della R.C.O., prevista per i “prestatori di lavoro” ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il concessionario si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate, dovrà ricomprendere anche:
• l’estensione al cosiddetto “danno biologico”;
• l’estensione della copertura alle malattie professionali.
I massimali previsti in polizza non dovranno essere inferiori ai seguenti importi: R.C.T.
• limite catastrofale Euro 10.000.000,00
• limite per persona Euro 2.500.000,00
• limite per danni a cose e/o animali Euro 2.500.000,00 R.C.O.
• limite catastrofale Euro 5.000.000,00
• per ogni persona infortunata Euro 2.500.000,00
La polizza, debitamente quietanzata dalla compagnia di assicurazione, dovrà essere presentata dal concessionario al Comune prima della stipula del contratto. La polizza dovrà essere attiva per tutte le annualità previste nel contratto; le quietanze rilasciate dagli assicuratori a conferma del pagamento del premio riferito a ogni annualità successiva dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei premi assicurativi comporterà la decadenza dall’aggiudicazione, in danno.
Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.
Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. Le stesse potranno avere una durata anche annuale, con obbligo di rinnovo da parte del concessionario.
Il concessionario si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.
Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate.
I limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli assicuratori nelle condizioni contrattuali della copertura assicurativa (o coperture assicurative) resteranno totalmente a carico della concessionario o delle imprese aggiudicatrici (nell’ipotesi di un R.T.I. o di un consorzio) definiti soggetti che hanno stipulato il contratto (o i contratti) quali “contraenti “, nell’interesse proprio e/o di chi spetta e conseguentemente i suddetti limiti non potranno in alcun modo essere opposti al Comune o al terzo danneggiato.
Qualora la polizza, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovesse risultare adeguata all’attività oggetto dell’appalto e a quanto disposto dal presente articolo, il concessionario (o le imprese) sarà (o saranno) tenute a renderle conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Il mancato adeguamento da effettuarsi prima dell’inizio del servizio comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, in danno.
La stazione appaltante resterà comunque estranea a ogni rapporto intercorrente fra l’appaltatore e le compagnie di assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l’appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.
L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto in danno.
NORME RELATIVE AL CONTRATTO
Art. 39. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante1.
Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all’atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell’ufficio Contratti e appalti.
Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.
Sono pure a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 105 — comma 1 — del Codice.
Art. 40. SUBAPPALTO
Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 174 del Codice.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
— quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
— in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
— su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
1 Articolo 32, comma 14, del Codice.
Art. 41. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — SOSTITUZIONE DEL COMUNE
Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice.
Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
— abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
— eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
— apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
— sospensione o interruzione dell’appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
— applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l’impresa abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l’appalto in danno dell’appaltatore.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.
L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.
Art. 42. MODIFICA DEL CONTRATTO
La concessione può essere modificata nei casi e con le modalità indicate all’articolo 175 del Codice.
Art. 43. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si intenderà risolto in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente capitolato.
In caso di comunicazione da parte della competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di informazioni interdittive di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto.
Art. 44. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL’IMPRESA
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.2
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta3.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.4
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.5
Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.6
2 Articolo 110, comma 1, del Codice.
3 Articolo 110, comma 2, del Codice.
4 Articolo 48, comma 17, del Codice.
5 Articolo 48, comma 18, del Codice.
6 Articolo 48, comma 19, del Codice.
Art. 45. RECESSO
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove l’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
Art. 46. DIVIETI
È fatto tassativo divieto all’impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.
Art. 47. AVVIO DELL’APPALTO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.
Art. 48. CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria7.
Art. 49. NOVAZIONE SOGGETTIVA
Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
Art. 50. INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
Art. 51. VARIANTI
Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.
Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
7 Articolo 209, comma 2, del Codice.
NORME FINALI
Art. 52. RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
Art. 53. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:
— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
— titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.
Art. 54. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
Art. 55. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Art. 56. OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e
s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Art. 57. CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Xxxxxx.
Art. 58. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il direttore dell’esecuzione8 è il Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx del Settore Ambiente e Territorio – tel. 0000 000000 – fax 0000 000000 – e-mail xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.
8 Articolo 101, comma 1, del Codice.