COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano
Regolamento del Servizio di Polizia Locale
Approvato con DCC n. 8 in data 09.08.2005 Modificato con DCC n 20 in data 17.07.2017
Indice
Art. 1 Servizio di Polizia Locale 3
Art. 2 Autorità di Polizia Locale 3
Art. 3 Ordinamento strutturale del servizio 3
Art. 4 Funzioni degli operatori del servizio di Polizia Locale 3
Art. 5 Modalità di accesso al servizio 5
Art. 6 Periodo di prova e formazione 5
Art. 7 Passaggio degli operatori ad altro servizio 6
Art. 8 Rapporto gerarchico 6
Art. 9 Disciplina 6
Art. 10 Comportamento degli operatori di Polizia Locale in servizio 6
Art. 11 Compiti generali 7
Art. 12 Norme di comportamento 7
Art. 13 Via gerarchica e reclami 8
Art. 14 Rapporti interni 8
Art. 15 Orario e posto di servizio 8
Art. 16 Assenza dal servizio 9
Art. 17 Funzioni del Responsabile della Polizia Locale 9
Art. 18 Funzioni dei Sottufficiali 9
Art. 19 Funzioni degli Agenti 10
Art. 20 Presenza degli operatori di Polizia Locale fuori servizio in caso di necessita’ 11
Art. 21 Saluto 11
Art. 22 Encomi e premi 11
Art. 23 Responsabilità 11
Art. 24 Obbligo dell’uniforme 12
Art. 25 Armamento del servizio di Polizia Locale 12
Art. 26 Fornitura del corredo 12
Art. 27 Servizi esterni presso altri enti 12
Art 27 bis Servizi effettuati per conto terzi 12
Art. 28 Cessazione del servizio 12
Art. 29 Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative e dei diritti di segreteria 13
Art. 30 Segreto d’ufficio e riservatezza 13
Art. 31 Rinvio a disposizioni 13
Art. 32 Norme transitorie e finali 13
Allegato A) 14
Art. 1 Servizio di Polizia Locale
Il presente regolamento, in applicazione della disciplina statale e regionale vigente in materia, disciplina l’esercizio delle funzioni svolte dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Boffalora Sopra Ticino attribuite, trasferite o delegate all’Ente, al Sindaco ed agli operatori di Polizia Locale costituenti il Servizio.
Le suddette funzioni sono costituite dall’insieme delle attività predisposte in via permanente per il controllo sull’ applicazione delle leggi, dei regolamenti e disposizioni riguardanti le materie di diretta competenza.
Art. 2 Autorità di Polizia Locale
Al Sindaco compete la vigilanza sul buon andamento e imparzialità del servizio ed il potere di impartire direttive al Responsabile della Polizia Locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ferma restando l’autonomia organizzativa e operativa del Responsabile del servizio, lo stesso è responsabile verso il Sindaco, dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli Addetti.
Art. 3 Ordinamento strutturale del servizio
Il Servizio e’ costituito da operatori di Polizia Locale che si suddividono in Agenti, Sottufficiali, Ufficiali.
L’organico del Servizio è determinato dall’Amministrazione in relazione agli obbiettivi e alle esigenze del servizio in coerenza con le necessità complessive dell’Ente.
Lo stato giuridico ed economico degli operatori di Polizia Locale e’ regolato, ciascuno nei rispettivi ambiti di operatività, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali, dal Contratto collettivo decentrato integrativo dell’Ente, dalle Leggi vigenti in materia, dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente.
Nell’espletamento del servizio d’istituto gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all’ Autorità Giudiziaria come ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili in xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx compiuti.
Gli operatori di Polizia Locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
Art. 4 Funzioni degli operatori del servizio di Polizia Locale
Gli operatori di Polizia Locale appartenenti al servizio svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi; restano comunque salve le competenze in materia di indirizzo, di controllo, di programmazione, di organizzazione e di direzione, assegnate agli Organi di governo dell’Ente e ai titolari dei compiti di gestione, in base al riparto di competenze disposto dalle norme nel tempo vigenti.
Nell’espletamento del servizio suddetto gli operatori svolgono in ogni caso attività di:
a) Polizia Amministrativa, intesa come attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti da violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; essa comporta, tra l’altro, l’espletamento di attività in materia di:
• Accertamenti anagrafici
• Accertamenti per attività artigianali
• Pubblicità e pubbliche affissioni
• Violazione regolamenti
• Controllo esecuzione
• Rilascio titoli di polizia
• Infortuni sul lavoro
• Denunce cessioni di fabbricato
• Pratiche oggetti smarriti
b) Polizia Giudiziaria e pubblica sicurezza; nello svolgimento delle attività di polizia giudiziaria il Responsabile del servizio assicura lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri Comandi di polizia locale che con le Forze di Polizia dello Stato; le attività comportano, tra l’altro, l’espletamento delle funzioni relative a:
• Informative di reato
• Ricezione denunce ed esposti
• Sequestri
• Competenze delegate dal d.lgs 274/2000
c) Polizia Commerciale (d.lgs 114/1998 e legge 287/1991); gli operatori del servizio di Polizia locale svolgono, tra l’altro, le funzioni a tal fine disciplinate in materia di:
• Commercio in sede fissa
• Commercio itinerante e su aree pubbliche con posto fisso
• Fiere e mercati
• Pubblici esercizi
• Attività ricettive
• Vigilanza attività D.P.R. n. 616/1977
• Sorvegliabilità pubblici esercizi
• Attività artigianali
• Attività produttive (X.Xxx. 112/1998; D.P.R. 447/1998)
• Produttori agricoli
• Circoli privati
d) in materia di igiene, sanità e tutela ambientale (d.lgs. 22/1997) essi svolgono, tra l'altro, le funzioni nell’ambito di:
• Vigilanza igiene pubblica
• Esecuzione trattamenti sanitari obbligatori
• Vigilanza inquinamento ambientale
• Controllo attività rumorose
• Rifiuti e discariche
e) Polizia mortuaria, con espletamento delle attività di supporto e controllo funzioni ex d.P.R. 285/1990 ed ex Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6
f) Polizia Stradale (d.lgs. 285/1992), negli ambiti territoriali di competenza, con svolgimento delle funzioni relative a:
• Vigilanza sulla circolazione stradale
• Controllo segnaletica
• Rilascio autorizzazioni passi carrabili
• Rilascio permessi transito e sosta
• Rilascio contrassegni invalidi
• Accertamento veicoli rubati ed abbandonati
• Gestione verbali C.d.s.
• Gestione ricorsi C.d.s.
• Gestione ruoli sanzioni amministrative (violazioni Codice della Strada, violazioni alle Leggi statali e regionali, Regolamento comunali, ordinanze, etc.)
• Statistiche C.d.s.
• Educazione stradale
• Servizi vigilanza punti scuola
• Rilievi incidenti stradali
g) in materia di “Depenalizzazione” (legge 689/1981 e d.lgs. 507/1999) essi svolgono le funzioni relative a:
• Accertamento violazioni
• Gestione verbali
• Gestione ricorsi
• Contenzioso ordinanze ingiunzione
e) Polizia edilizia, in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale, con svolgimento delle funzioni relative a:
• Accertamento attività edilizia
• Segnalazioni lavori abusivi
• Vigilanza occupazione suolo pubblico
f) Protezione Civile.
Al servizio di Polizia Locale sono inoltre demandate le seguenti funzioni:
1. Vigilanza sull’integrità del patrimonio della Pubblica Amministrazione
2. Concorrere nell’opera di soccorso in caso di pubblici o privati infortuni
3. Segnalare le deficienze rilevate nei servizi pubblici o le cause di pericolo per l’incolumità pubblica.
4. Prestare ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela del territorio e l’ordinato vivere civile.
Gli operatori di Polizia Locale, per la particolare natura del servizio effettuato e per la possibilità di conoscenza di notizie utili per il miglior funzionamento dei servizi comunali, è incaricato di segnalare eventuali disservizi.
Art. 5 Modalità di accesso al servizio
Oltre ai requisiti generali previsti dalla disciplina statale e regionale vigente in materia, dalla contrattazione collettiva, dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e ferme le discipline sulle pari opportunità tra i sessi, per l’accesso all’organico del Servizio di Polizia Locale sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli, con obbligo alla guida degli autoveicoli e motoveicoli in dotazione al Servizio;
b) possesso dei requisiti di idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
c) assenza di cause ostative al riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. I titoli di studio e/o i requisiti per l’accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti categorie.
Per le ulteriori disposizioni relative all’assunzione in servizio e allo svolgimento delle specifiche funzioni degli addetti al Servizio si fa rinvio alle norme della contrattazione collettiva del Comparto Regioni-Autonomie locali, alle disposizioni di legge e a quelle contenute nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel tempo vigenti.
Art. 6 Periodo di prova e formazione
Per il conseguimento dell’assunzione in ruolo, il personale, vincitore di concorso, dovrà compiere il periodo di prova prescritto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Durante il periodo di prova i vincitori di concorso sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione di base per gli Agenti e di qualificazione professionale per Sottufficiali ed Ufficiali da svolgersi a norma della vigente legge regionale.
Al termine del periodo di prova, l’Amministrazione comunale esprimerà il giudizio sull’ idoneità all’assunzione in ruolo, secondo le norme vigenti.
La partecipazione degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale a corsi di aggiornamento e qualificazione, in conformità alla normativa regionale, nonché a qualsiasi iniziativa di formazione professionale, verrà definita nel programma di attività stilato all’inizio di ogni anno.
Tutto il Personale della Polizia locale è addestrato al pronto soccorso sul posto e può frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente per sostenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.
L’aggiornamento professionale viene anche assicurato periodicamente all’interno del Servizio mediante lezioni di istruzione ed addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche di lavoro di particolare importanza; l’aggiornamento viene perseguito anche mediante l’organizzazione di seminari e giornate di studio.
Art. 7 Passaggio degli operatori ad altro servizio
Gli operatori di Polizia Locale che non siano più fisicamente idonei al servizio potranno essere trasferiti, compatibilmente con la struttura operativa dell’Ente e con le disponibilità organiche, in posti vacanti comportanti svolgimento di mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dalla contrattazione collettiva ovvero comportanti svolgimento di mansioni proprie di profili ascrivibili a categorie inferiori, secondo le norme contenute negli accordi nazionali di lavoro.
Art. 8 Rapporto gerarchico
Gli operatori di Polizia Locale appartenenti al Servizio sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dal Sindaco e dall’ Autorità Giudiziaria, nonché gli ordini impartiti dai superiori.
La gradazione gerarchica nel servizio e’ rappresentata dal grado.
A parità di grado la dipendenza gerarchica e’ determinata dalla graduatoria dell’anzianità di servizio nell’ambito dei servizi di polizia locale.
Art. 9 Disciplina
Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Servizio hanno per base una severa disciplina, la quale obbliga tutti gli appartenenti al costante e pieno adempimento dei doveri inerenti al proprio grado, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie ed alla ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono ad ogni buon cittadino ed in modo particolare ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Art. 10 Comportamento degli operatori di Polizia Locale in servizio
E’ fatto obbligo specifico all’operatore di Polizia Locale di usare durante il servizio la massima cortesia e la massima educazione con le persone con le quali ha occasione di rivolgersi per il servizio disimpegnato.
Nel contestare le infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze, gli operatori di Polizia Locale dovranno mantenere sempre un comportamento dignitoso e calmo, evitando ogni
discussione e comunque mai alterando il tono del discorso ed invitando anzi il cittadino alla calma ed alla compostezza, qualora costui dimostrasse insofferenza all’intervento, tenendo presente che la sua azione non è esclusivamente repressiva, ma principalmente preventiva ed educativa.
Nei casi in cui le persone in contestazione si dimostrino insofferenti all’osservazione, l’operatore di Polizia Locale dovrà cortesemente invitarle nell’Ufficio del Responsabile del servizio, evitando in ogni modo chiassate e scenate sulla pubblica via.
Art. 11 Compiti generali
Nel territorio del Comune di Boffalora Sopra Ticino gli operatori di Polizia Locale di qualsiasi grado devono sempre considerarsi in servizio, anche se non sono comandati e se non sono in uniforme.
Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l’obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d’Istituto.
Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o rapporti specifici, l’operatore di Polizia Locale deve sempre redigere un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l’opportunità di memoria futura.
Gli operatori hanno l’obbligo di prendere visione dell’ ordine di servizio e di conoscerne tempestivamente le eventuali variazioni; essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sai in linea generale che per il servizio specifico.
Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti ad assolvere con cura ed assiduità i doveri d’ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, aiutandosi e sostituendosi a vicenda in caso di bisogno o di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.
L’ intervento diviene prioritario ed esclusivo nei casi individuati con ordine anche verbale del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell’ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
Gli operatori di Polizia Locale devono mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d’ ufficio, osservare l’ orario di servizio, essere rispettosi, deferenti e disciplinati verso i superiori ed eseguire i loro ordini, essere cortesi verso i colleghi, tenere costantemente sia in pubblico che in privato contegno e modi urbani, correttezza e distinzione tali da ispirare fiducia e rispetto.
Alla ripresa del servizio dopo qualsiasi assenza, gli operatori di Polizia Locale hanno l’obbligo di prendere subito conoscenza delle disposizioni nel frattempo emanate.
Nell’accertare violazioni l’operatore di Polizia Locale dovrà sempre contestare la precisa norma di legge violata; in caso di resistenza o di ribellione da parte del trasgressore l’operatore di Polizia Locale si atterra’ alle norme stabilite dalle leggi vigenti ed alle istruzioni ricevute dai superiori, ricorrendo alla forza e chiedendo l’intervento d’altri agenti solo quando ve ne sia assolutamente bisogno.
Art. 12 Norme di comportamento
L’ operatore di Polizia Locale provvede:
• ad adempiere alle disposizioni del presente regolamento nonché alle disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• ad evitare comportamenti ed azioni che possano ingenerare nei cittadini il significato di privilegio o favoritismo verso qualche persona fisica o giuridica;
• ad evitare, anche nella vita sociale, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi e all’immagine della Pubblica Amministrazione. Il Personale della Polizia locale, in particolare, deve: a) non denigrare con atti o parole l’Amministrazione e i suoi componenti;
b) usare l’autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;
• a curare l’integrità e la pulizia della propria divisa;
• ad avere un comportamento che non pregiudichi il prestigio e l’onore dell’istituzione e che sia sempre confacente con il decoro dell’ uniforme;
• a non chiedere, per sé o per altri, né accettare, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti l’ufficio.
All’operatore di Polizia Locale è fatto divieto:
- di fumare e bere alcolici durante lo svolgimento del servizio;
- di accomiatarsi senza necessita’ o fermarsi a parlare con persone se non per ragioni di servizio;
- di usare gesti, frasi o di compiere atti che non si addicono a persona educata;
- di allontanarsi dal servizio e di rendersi non reperibile e non rintracciabile;
- di non rispettare l’ itinerario assegnato al fine di non eseguire i controlli demandati;
- di sostare nei pubblici esercizi oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle proprie mansioni;
- di frequentare, se non per ragioni strettamente attinenti al servizio, persone dedite ad attività immorali, contrarie al buon costume, pregiudicati;
- di frequentare, se non per ragioni strettamente attinenti al servizio, persone, compagnie e locali che possano sminuire la dignità della funzione.
Art. 13 Via gerarchica e reclami
Ogni operatore di Polizia Locale può rivolgere ogni richiesta di colloquio od istanza relativa a reclami d’interesse personale o di ambito lavorativo, purché in via gerarchica, al Responsabile della Polizia Locale, al Direttore Generale, all’Assessore delegato, al Sindaco.
E’ ammesso, sempre in via gerarchica, il reclamo individuale verso i superiori per diritti che si ritengono lesi.
I superiori devono sempre dare corso ai reclami dei sottoposti, apponendovi le opportune annotazioni ed esprimendo con motivato parere il proprio giudizio.
Art. 14 Rapporti interni
I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
Gli appartenenti al servizio sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.
Art. 15 Orario e posto di servizio
Gli orari di lavoro e/o i turni di servizio, definiti in conformità alle direttive dell’Amministrazione, sono comunicati dal Responsabile agli operatori di Polizia Locale: gli stessi sono tenuti al loro scrupoloso rispetto rimanendo operativi per tutto l’arco del turno.
Gli appartenenti al Servizio di Polizia locale devono normalmente presentarsi in divisa all’ora e sul posto che sono fissati nell’ordine di servizio.
Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l’arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Responsabile dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.
Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, altresì, per esigenze di servizio o per incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungandola anche oltre l’orario stabilito o il turno prefissato.
Art. 16 Assenza dal servizio
Il personale che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne immediata comunicazione al Comando, prima dell’ora in cui deve assumere il servizio stesso, per consentire la tempestiva sua sostituzione. Nel caso l’assenza dipenda da malattia, il personale deve presentare certificato medico nei termini definiti dal Contratto collettivo di lavoro.
Le assenze non giustificate per malattia, salvi eventuali provvedimenti disciplinari, sono sanzionate a norma di legge (art. 5, D.L. 463/1983, conv. con L. 638/1983 e succ. mod. ed integr., e succ. mod. ed integr.).
Art. 17 Funzioni del Responsabile della Polizia Locale
Il Responsabile del Servizio ha la direzione del servizio conformemente alle finalità e direttive dell’Amministrazione, coordina e sorveglia sotto la sua diretta responsabilità il servizio che gli operatori sono chiamati a compiere, è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’ impiego tecnico operativo degli appartenenti al servizio.
Il Responsabile del servizio è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Sindaco; in particolare provvede a:
• emanare gli ordini servizio e vigilare sugli espletamenti degli stessi
• disporre l’assegnazione e la destinazione degli operatori di polizia locale secondo le specifiche necessità dei servizi, tenendo conto delle attitudini professionali dei singoli
• istituire e curare i necessari corsi d’aggiornamento culturali e professionali degli appartamenti al Servizio
• accertare la regolarità delle infrazioni rilevate
• assegnare le pratiche, le mansioni ed i programmi di lavoro agli operatori e curarne la realizzazione
• tenere i rapporti di collaborazione con le altre Forze di Polizia con le Autorità e gli organismi del Comune per informazioni e sulla notifica dei verbali di accertamento di violazione
• rispondere al Sindaco dei risultati rispetto alle direttive ricevute
• relazionare, con la periodicità definita dall’Amministrazione, e comunque almeno annualmente, sull’operato svolto dal Servizio di Polizia Locale e dagli operatori
In caso di assenza assolutamente temporanea ed esclusivamente per fare fronte ad esigenze non rinviabili, il Responsabile del Servizio è sostituito dal sottoposto con grado o qualifica più elevata presente ed, in caso di parità, dal più anziano di servizio nel grado e qualifica medesima; in tutti gli altri casi, le sostituzioni del Responsabile sono disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 18 Funzioni dei Sottufficiali
I Sottufficiali coadiuvano il Responsabile del Servizio. Per contingenti esigenze di servizio i Sottufficiali possono essere adibiti a svolgere le mansioni degli Agenti.
I sottufficiali, in particolare:
a. sono addetti al coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al quale forniscono l’assistenza necessaria all’espletamento del servizio;
b. curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato;
x. xxxxxxxx relazioni ed atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
d. istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazioni di dati e attività di studio;
e. espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante nell’ambito dei compiti istituzionali.
Art. 19 Funzioni degli Agenti
Gli Agenti espletano tutte le mansioni inerenti i compiti d’istituto che rientrano nelle loro competenze.
Essi prestano il loro operato come appiedati, bicimontati, motomontati, automontati, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l’esecuzione degli interventi.
Loro dovere fondamentale è conoscere le norme da far rispettare ed intervenire per indirizzare o sanzionare con fermezza, equilibrio, imparzialità.
Gli Agenti, in particolare, devono:
a. svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
b. esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
c. vigilare affinché siano tutelati l’ordine e la sicurezza pubblica, l’igiene e la salute pubblica, integrità ambientale;
d. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
e. partecipare alle operazioni di protezione civile;
f. assolvere i compiti di informazione di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell’ambito dei propri compiti istituzionali;
g. svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, e fornire la scorta d’onore al gonfalone del Comune;
h. vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
i. accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
j. fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
k. vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
l. vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
m. impedire l’abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
n. intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico-motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che recano molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sè stessi o agli altri;
o. scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del Sindaco;
p. adempiere a quant’altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.
Art. 20 Presenza degli operatori di Polizia Locale fuori servizio in caso di necessita’.
Al ricorrere di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che mettono in pericolo la salute, l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, o comunque di eccezionale gravità, tutti gli appartenenti al Servizio hanno l’obbligo di contattare immediatamente il Comando e, a richiesta, prestare servizio senza limitazione d’orario, percependo il compenso previsto dalla contrattazione collettiva.
L’Amministrazione può prevedere turni di reperibilità nei casi e alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Art. 21 Saluto
Il saluto reciproco tra gli appartenenti al servizio, verso i Cittadini e le Autorità, è un dovere per gli appartenenti al Servizio ed è la manifestazione più evidente della disciplina e del rispetto.
Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di Polizia.
Si ha dispensa dal saluto nei seguenti casi:
a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
b) per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.
Art. 22 Encomi e premi
Gli appartenenti al Servizio che si siano particolarmente distinti allo studio o per diligenza, capacita’ professionale ed atti di merito, d’abnegazione e di coraggio, possono essere premiati come segue:
- elogio scritto del Responsabile del Servizio;
- encomio semplice del Sindaco. E’ conferito come riconoscimento d’ applicazione ed impegno professionale che siano andati oltre il doveroso espletamento dei compiti d’istituto, al personale che per attaccamento al servizio, spirito d’ iniziativa e capacita’ professionale consegue apprezzabili risultati nei compiti d’ istituto;
- encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale. E’ conferito al personale che dimostra di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, eccezionali qualità professionali e non comune determinazione operativa;
- proposta di ricompensa al valore civile per gli atti di particolare coraggio;
- riconoscimenti della normativa regionale.
Art. 23 Responsabilità
La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca reato, costituisce infrazione disciplinare e nei predetti casi si applicano le norme, le sanzioni e le procedure previste allo scopo dalla Legge, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Si fa rinvio alle norme previste dalle leggi per quanto attiene alla responsabilità amministrativa, civile e penale dei pubblici dipendenti.
Art. 24 Obbligo dell’uniforme
Tutti gli operatori di Polizia Locale, quando comandanti di servizio, devono indossare l’uniforme della foggia prescritta ed approvata dai regolamenti regionali vigenti, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio, mantenendola pulita ed in ottimo stato.
Devono altresì sempre avere con se la tessera personale di riconoscimento.
L’ uso degli abiti civili può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio esclusivamente per disimpegnare servizi saltuari di brevissima durata.
Il Responsabile del Servizio potrà vestire l’abito borghese esclusivamente se autorizzato dal Sindaco, quando particolari e temporanee esigenze lo richiedano.
E’ vietata ogni modifica dell’ uniforme. E’ vietato l’uso di ogni tipo di monile che alteri l’uniforme e l’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell’Amministrazione; in particolare, l’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici, devono essere compatibili con il decoro dell’uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.
Art. 25 Armamento del servizio di Polizia Locale
Per quanto concerne l’armamento del Servizio di Polizia Locale, si rimanda all’allegato “A” del presente regolamento ed alle disposizioni vigenti in materia
Art. 26 Fornitura del corredo
Gli effetti, comprendenti le uniformi, l’equipaggiamento e l’armamento sono forniti dall’Amministrazione comunale e restano di proprietà della stessa.
Ciascun operatore ha l’ obbligo di mantenere la dotazione di servizio in perfetto stato di pulizia, manutenzione, conservazione.
Eventuali riparazioni sono a carico dell’ Amministrazione nel caso dipendano da circostanze fortuite, non derivanti da difetto di diligenza, verificatesi nell’espletamento del servizio.
Le riparazioni che non siano strettamente correlate al servizio sono a carico del singolo operatore.
Art. 27 Servizi esterni presso altri enti
Gli operatori di Polizia Locale, previa autorizzazione del Sindaco, possono essere impiegati per collegamento, per soccorso, in supporto, per altre forme di collaborazione ed associative o anche temporaneamente presso altre Amministrazioni pubbliche, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni di legge in vigore.
Art 27 bis Servizi effettuati per conto di privati
Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e conformemente alla vigente normativa per gli incarichi esterni, potranno essere svolti da parte del Comando servizi anche presso privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante e, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l’efficienza del servizio reso nel Comune. Il personale impegnato, verrà retribuito dal Comune con la quota parte di tariffa destinata alla spese per risorse umane. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro effettuato sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta. Gli Agenti erogano servizi nei termini di cui sopra ai privati su base volontaria.
La Giunta Comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe. Le tariffe verranno
incamerate dal Comune a copertura dei costi del servizio reso (utilizzo del personale, oneri riflessi inclusi, utilizzo mezzi e attrezzature. Tali servizi dovranno riguardare soltanto compiti di istituto della Polizia Locale.
Art. 28 Cessazione del servizio
Al momento della cessazione del servizio per qualsiasi causa, ciascun operatore di Polizia Locale deve restituire la dotazione presa in carico all’ assunzione ed aggiornata nel corso del servizio.
Per quanto attiene il vestiario, l’Amministrazione può autorizzare l’operatore a conservare il predetto se lo stesso dimostra di andare a svolgere analoga mansione presso altri enti.
Art. 29 Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative e dei diritti di segreteria
I proventi delle sanzioni amministrative nonché i diritti di segreteria non sono mai riscossi nella forma “in contanti” e “brevi manu” dall’ operatore di Polizia Locale: questi indirizzerà l’ interessato presso gli sportelli postali e/o della tesoreria comunale fornendo istruzioni per il versamento delle somme dovute alla pubblica amministrazione.
Art. 30 Segreto d’ufficio e riservatezza
Il personale addetto al servizio è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d’istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, riguardanti l’attività dell’Ufficio, il servizio d’istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Responsabile previo atto d’indirizzo del Sindaco.
Art. 31 Rinvio a disposizioni
Per quanto non è previsto dal presente regolamento si applicano le norme della disciplina statale e regionale in materia.
Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, per quanto non contenuto espressamente in questo Regolamento, si applicano le norme del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Art. 32 Norme transitorie e finali
Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo.
ALLEGATO “A”
Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Locale
Art. 1
Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la Qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell’Arma d’ordinanza, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti.
L’assegnazione degli strumenti di cui al successivo art. 4 viene disposta dal Responsabile del servizio che provvede alla revisione periodica delle assegnazioni; l’assegnazione viene iscritta in apposito registro di carico e scarico.
In ordine alle modalità di assegnazione ed uso dei predetti strumenti si intende comunque integralmente recepita la legislazione vigente.
Art. 2
Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale; tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di almeno un’arma, quale dotazione di riserva. Viene allegato l’elenco ricognitivo delle armi in dotazione al servizio al momento dell’approvazione del presente Regolamento; le modificazioni del predetto elenco, purchè conformi al presente Regolamento, non comportano necessità di modificazione dello stesso.
Art. 3
I provvedimenti di cui agli artt. 1 e 2 ed ogni loro eventuale modifica sono comunicati al Prefetto.
Art. 4
L’arma in dotazione agli addetti di cui all’art.1, per difesa personale, è la pistola semiautomatica, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi da sparo.
Per i servizi di guardia d’onore e di rappresentanza è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell’alta uniforme.
Gli addetti di cui all’art. 1 possono essere dotati dei presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (Tactical Baton) che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente al cinturone di servizio.
Gli addetti di cui all’art.1 possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray
O.C. Capsicum che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente al cinturone di servizio.
Gli addetti di cui all’art. 1 sono dotati di mezzi di coazione fisica da portare solidamente assicurati al cinturone di servizio.
L’arma può essere usata nei casi in cui l’uso è legittimato dalla legge penale.
Art. 5
Gli addetti al servizio di polizia locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano le armi quando svolgano in via continuativa i seguenti servizi:
1. servizi di pattugliamento diurno e notturno del territorio;
2. servizi di vigilanza e protezione degli immobili Comunali;
3. servizi in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato
4. servizi di pronto intervento.
Per il restante personale del servizio di Polizia locale l’assegnazione dell’arma è fatta di volta in volta, in relazione alle necessità e alla natura del servizio.
Nella Tessera di Riconoscimento è fatta menzione dell’assegnazione dell’arma in via continuativa.
L’arma, dotata di due caricatori ed un numero congruo di munizioni, è assegnata agli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
Per lo svolgimento dei servizi di pronto intervento, qualora non sia possibile far intervenire altro personale munito di arma, potranno essere usate le armi eventualmente in dotazione di riserva.
Art. 6
In servizio l’arma deve essere portata nella fondina interna o esterna all’uniforme, appesa al cinturone con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e con la sicura inserita.
Nei casi in cui l’addetto è autorizzato a svolgere servizio in abito borghese e debba portare l’arma e/o altri strumenti in dotazione, questi sono portati in modo non visibile.
Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
Agli addetti di cui all’art.1, cui l’arma è assegnata in via continuativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio, anche fuori dal Comune, il luogo di servizio e viceversa.
Sono fatte salve le disposizioni in materia dei porto dell’arma ed in particolare quelle impartite dal Ministero dell’Interno.
Agli addetti di cui all’art.1, residenti fuori dal territorio comunale, possono alla fine del servizio depositare l’arma nella cassaforte posta all’interno del Comando di Polizia Locale.
Art. 7
Per i servizi espletati fuori dall’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, per collegamento, per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative, i casi e le modalità dell’eventuale armamento saranno determinati dal Sindaco nel rispetto degli accordi o piani operativi predisposti tra le amministrazioni interessate.
Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territori dell’Ente di appartenenza.
Art. 8
L’amministrazione comunale garantisce l’approvvigionamento delle armi e delle munizioni. L’addestramento al tiro dovrà avere almeno cadenza semestrale e dovrà essere effettuato presso poligoni nazionali di tiro a segno.
Il Responsabile del Servizio cura l’addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità d’impiego degli altri strumenti di cui all’art.4.
L’operatore di polizia locale al quale l’arma è assegnata in via continuativa deve:
• verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate
• custodire diligentemente l’arma nell’interesse della sicurezza pubblica e curare le munizioni e la pulizia, avendo cura di smontarla come previsto dalle istruzioni della casa costruttrice.
• segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell’arma stessa e della munizioni
• applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e mantenere l’addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro
• fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento o di furto dell’arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri
• mantenere l’addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro
• custodire debitamente l’arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti o cassette di sicurezza installate nei locali assegnati al servizio di polizia locale
• restituire immediatamente l’arma qualora venga meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposta la restituzione con provvedimento del Sindaco o del Prefetto.
Nei locali assegnati al servizio, oltre alla cassaforte con serratura di sicurezza, la cui chiave è consegnata agli assegnatari di arma che ne rispondono, possono essere installate cassette di sicurezza munite di doppie chiavi da mettere a disposizione di ogni assegnatario.
Art. 9
Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del servizio devono essere sostituite ogni tre anni ed ogni qual volta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo, o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.
Le munizioni in dotazione custodite nella cassaforte sono sostituite ogni sette anni, salvo sostituzioni anticipate ne caso d’inefficienza. Le medesime sono usate per i tiri d’addestramento e se presentano anomalie versate all’apposito servizio artificieri dell’esercito.
Art. 10
Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato al Regolamento del Servizio di Polizia Locale, si applicano le norme della disciplina statale e regionale vigenti in materia.
ELENCO RICOGNITIVO DEGLI STRUMENTI DI DIFESA IN DOTAZIONE
DESCRIZIONE E MODELLO | CALIBRO | QUANTITA’ | ANNOTAZIONI |
Pistola semiautomatica | 7,75 | 1 | (Browling) |
Pistola semiautomatica | 9 | 2 | (Beretta) |
Bastone tattico | = | = | = |
Spray Defender al Capsicum | = | 2 | = |