PREMESSA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 10.10.2008
PREMESSA
LE SPONSORIZZAZIONI NEGLI ENTI LOCALI.
1. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione si è diffuso nel corso dell’ultimo ventennio nel campo del diritto privato come un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, non previsto e tipizzato da alcuna norma giuridica.
Tale contratto ha trovato il proprio inquadramento giuridico nell’articolo 1322 del codice civile, a mente del quale “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico”, e in una giurisprudenza tendente a disciplinare una materia caratterizzata dall’eterogeneità delle prestazioni e degli interessi.
A questo proposito è possibile citare i disposti di alcune sentenze.
La sentenza 5086 della Corte di Cassazione Civile emessa il 21/05/98, nella quale si specifica che il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto, detto sponsorizzato (o sponsee, secondo la terminologia anglosassone), si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo.
Tale contratto non ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni.
2. LE SPONSORIZZAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE
Ed ancora, la sentenza 9880 dell’11/10/1997, sempre della stessa Corte, prevede che l’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'art. 1174 del codice civile e la prestazione a carico dello stesso può sostanziarsi anche in determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale.
Una definizione di sponsorizzazione è prevista anche nell’art. 8 Legge n. 233/90 (legge Mammì - disciplina del sistema radiotelevisivo ), che definisce l’attività di sponsorizzazione come quella fattispecie giuridica in cui “un soggetto (c.d. sponsorizzato o, nella terminologia anglosassone, sponsee), si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere nome, marchio, immagine, attività o prodotti di un altro soggetto, generalmente di un’impresa (c.d. sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà”.
Dunque, dalla definizione di emanazione giurisprudenziale è possibile qualificare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico (in quanto non espressamente disciplinato dalla legge), consensuale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, ovvero a natura sinallagmatica.
Il contratto di sponsorizzazione è stato introdotto nella pubblica amministrazione, per la prima volta e dopo anni di incertezze, con l’articolo 43 della legge 449/97 (legge finanziaria 1998), che prevede, al comma 1, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
L’intento del legislatore è stato quello di fornire un riferimento normativo ad una serie di comportamenti, procedure, atti che, sotto la generica definizione di sponsorizzazione, legittimavano comportamenti eterogenei degli enti pubblici.
Il ricorso alle sponsorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
1. perseguimento di interessi pubblici; (Art. 1174 c.c.);
2. esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata (condizione che può essere ricondotta al principio di sussidiarietà orizzontale);
3. devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti.
In tal senso, la dottrina ha giustamente evidenziato che la stipulazione di siffatti contratti è legittima solo a condizione che non venga alterato il ruolo di neutralità dell’amministrazione, mentre deve ritenersi illegittima quando comporti che la stessa P.A. sia percepita dai soggetti non sponsorizzati o
dai relativi sostenitori come avversaria o comunque come parte, con conseguente attenuazione dei caratteri di imparzialità e di equidistanza che devono ispirare l’azione amministrativa.
Per quanto riguarda gli enti territoriali, il D.lgs. 267/2000, all’articolo 119, ribadisce i contenuti dell’articolo 43 della L. 449/97, senza aggiungere nessun contenuto nuovo alla normazione vigente, ma prevedendo la possibilità “…al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati” di stipulare “contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.
Il duplice intento del legislatore del 2000 è stato, per un verso, di favorire la diffusione del contratto di sponsorizzazione (nel rispetto delle condizioni di cui sopra) quale strumento a disposizione degli enti locali per regolare i propri rapporti giuridico patrimoniali, dall’altro, di fare ulteriore chiarezza tra le diverse operazioni messe in atto dagli enti locali.
L’articolo 119 consente agli enti locali di sfruttare molte e diversificate possibilità nell’ambito dei servizi culturali, sportivi, sociali ecc., permettendo in tal modo di soddisfare i bisogni della comunità amministrata, utilizzando le risorse messe in campo dai privati invogliati ad investire i propri fondi e le proprie potenzialità nello sviluppo dei soggetti pubblici.
L’adozione di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione è citata espressamente dall’art. 30, comma 8, lettera c), della L. 488/1999, in tema di azioni virtuose per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Nell’ambito dell’art. 119, identifichiamo anche le collaborazioni e convenzioni.
Questi istituti contemplano finalità molto più ampie rispetto al contratto di sponsorizzazione. Infatti l’accordo di collaborazione non è finalizzato ad un singolo e specifico evento; mentre le convenzioni rientrano nell’area dei contratti di diritto pubblico, che assumono tale caratteristica per la natura delle parti coinvolte e per l’oggetto.
3. I RUOLI DELLE PARTI NEL CONTRATTO
Il ruolo svolto da un Ente Locale in un contratto di sponsorizzazione è, nella maggioranza dei casi, di tipo “passivo”, in quanto agisce come sponsee, impegnandosi a veicolare il nome o il marchio di un altro soggetto.
Questo ruolo prevalente deriva da alcune pacifiche considerazioni:
.. innanzitutto, la visibilità di una pubblica amministrazione è sempre ampia e si presta, per sua natura, a diffondere una svariata gamma di messaggi; .. le risorse limitate a disposizione degli enti pubblici non favoriscono di certo un ruolo “attivo”, ossia di sponsor vero e proprio di determinate iniziative.
Se l’obbligo posto a carico dello sponsee (ente pubblico) è di veicolare il nome, marchio o prodotto dello sponsor, quest’ultimo si obbliga a corrispondere un corrispettivo in denaro oppure assume un’obbligazione a conferire un bene o a fornire un servizio (obbligazione di dare o facere).
Il contratto di sponsorizzazione può trovare applicabilità in una vasta area di attività poste in essere dalla pubblica amministrazione, con un notevole beneficio in termini di risparmio di risorse. Compito dell’amministratore di turno sarà quello di sfruttare tale strumento a vantaggio della comunità, indirizzando la visibilità del proprio operato.
4. L’OGGETTO DEL CONTRATTO
Circa l’ambito oggettivo delle sponsorizzazioni, si sottolinea che la sponsorizzazione va ricompresa a pieno titolo fra le ipotesi di pubblicità indiretta e cioè la pubblicità occulta o clandestina dal momento che “...l’interesse del consumatore al prodotto pubblicizzato è sollecitato attraverso l’interesse di questi all’attività (sportiva, culturale o di altro genere) costituente veicolo del messaggio pubblicitario...”.
In relazione a ciò se ne deve concludere che possono formare oggetto di sponsorizzazione sia le semplici forniture sia i lavori pubblici.
In merito a questa ultima ipotesi, si pone come riferimento principale la determinazione n. 24 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001, che precisa che possono costituire oggetto del contratto anche le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche. L’Autorità, nel definire innanzitutto il contratto di sponsorizzazione come “un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale (sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti”, inquadrandolo tra i contratti atipici perché “può essere rappresentato anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità” pone in evidenza che questo contratto “resta fuori dall’ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici in quanto non è catalogabile come un contratto passivo, bensì comporta un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa”: ciò a condizione che la sponsorizzazione assuma valore causale del negozio giuridico, il che non avviene qualora prestazione e controprestazione non sono riconducibili ad un criterio meramente patrimoniale.
5. L’ITER AMMINISTRATIVO
Considerato che lo strumento della sponsorizzazione può presentare un’elevata importanza strategica che si traduce in un suo utilizzo sistematico per il reperimento di risorse (con la previsione di specifici obiettivi nel PEG), è opportuno l’adozione di un regolamento interno all’ente per disciplinare la materia.
Il regolamento dovrà prevedere almeno i seguenti elementi.
A) i criteri per definire eventuali incompatibilità o forme di conflitto di interessi;
B) le procedure ad evidenza pubblica per individuare lo sponsor;
C) la titolarità a sottoscrivere i relativi contratti;
D) i vincoli di fatturazione e di IVA;
E) i criteri per definire le percentuali dei risparmi da destinare alla incentivazione del personale e della dirigenza
R E G O L A M E N T O
ART. 1 - FINALITA’
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15, comma
1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell’art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l’area della dirigenza).
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti e devono favorire l’innovazione della organizzazione.
ART. 2 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza
fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
2. Inoltre i contratti di sponsorizzazione devono contenere i seguenti elementi:
• La qualificazione delle parti contraenti;
• L’oggetto e la durata del contratto;
• L’esatta indicazione degli impegni assunti dallo sponsor;
• La definizione dei rapporti tra lo sponsor e l’Ente Locale;
• Le modalità di controllo da parte dell’Ente Locale;
• L’indicazione degli eventuali spazi o forme pubblicitarie consentiti allo sponsor;
• La definizione degli aspetti fiscali;
• Le responsabilità dello sponsor;
• Le cause e modalità di revoca del contratto;
• Il divieto di cessione contrattuale;
• Eventuale rinvio a norme diverse.
ART. 3 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
c) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
ART. 4 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR
1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione;
b) l’indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
c) le modalità di scelta del contraente, con l'individuazione dei criteri per la valutazione delle proposte, dei termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
4. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma offerta quale sponsorizzazione;
b) l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione.
5. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
- l’inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia ;
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Settore competente, nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione.
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore competente. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel progetto.
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE
1. Le iniziative interessate dalla procedura di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate con il PEG. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può individuare le iniziative interessate dalla sponsorizzazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente.
3. Nell'ambito del PEG o della delibera della Giunta Comunale saranno anche individuate le somme minime dell'offerta di sponsorizzazione in riferimento agli spazi pubblicitari messi a disposizione. Per ogni iniziativa possono essere previste più sponsorizzazioni e possono essere stipulati più contratti di sponsorizzazione.
ART. 6 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
ART. 7 - DIRITTO DI RIFIUTO ALLE SPONSORIZZAZIONI
1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
ART. 8 – UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA
Le somme previste per la sponsorizzazione e che risultano non utilizzate alla stipula del contratto di sponsorizzazione sono considerate risparmi di spesa e vengono destinate con il seguente criterio:
● nella misura del 5% per l’implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane, per la produttività e incentivazione del personale;
● nella misura del 5% per l’implementazione del fondo di retribuzione di risultato e di Dirigenza;
● nella misura del 70% per il finanziamento di altre iniziative secondo indicazioni dell’A.C. e per manifestazioni dello stesso tipo;
● nella misura del 20% per economia di bilancio dell’Amministrazione.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste;
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune, in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata;
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento;
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
ART. 10 - ASPETTI FISCALI
1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” può coincidere con l’intero stanziamento previsto in bilancio per la specifica iniziativa o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato;
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) è pari all’importo specificato al comma 1.
ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI
1. Le “sponsorizzazioni” sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi;
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
ART.12 - RISERVA ORGANIZZATIVA
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall' Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.