Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto 2009-2010
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “XXXX XXXXX”
Scuola Secondaria di Primo Grado “Zucchi” – Scuola Primaria “Munari” – Scuola Primaria “Puecher”
Codice Meccanografico : MIIC8AD009 – e-mail : xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx – Tel/Fax 039/0000000
Prot. n. 561/A26 Monza, 9.2.2010
Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto 2009-2010
Il giorno 9.2.2010 alle ore 17.00 nel locale della presidenza dell’Istituto Comprensivo “Xxxx Xxxxx”, xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxx;
Vista l’Intesa per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, sottoscritta giorno 2.12.2009, nonché le Integrazioni alla medesima Intesa sottoscritte il 16.12.2009;
Visto il parere favorevole, in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa dell’Istituto “Xxxx Xxxxx” per l’a.s. 2009-2010, desunto dall’assenza di rilievi da parte dei Revisori dei Conti, ai quali sono stati inviati l’Intesa per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto sottoscritta giorno 2.12.2009, nonché le Integrazioni alla medesima Intesa sottoscritte il 16.12.2009, con prot. n. 6047 del 17.12.2009;
Viene sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto Comprensivo “Xxxx Xxxxx”, di xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxx, per l’a.s. 2009-2010, confermando totalmente l’Intesa del 2.12.2009 e le Integrazioni alla medesima Intesa sottoscritte il 16.12.2009.
Il Contratto viene sottoscritto tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico |
Lo Proto Xxxxxxx |
……………………………….………. |
PARTE SINDACALE
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RSU |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
……………………………….………. |
Xxxxx Xxxxxxxx |
……………………………….………. |
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Xxxxx Xxxxxxx |
……………………………….………. |
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SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI |
FLC-CGIL |
……………………………….………. |
CISL-SCUOLA |
……………………………….………. |
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UIL-SCUOLA |
……………………………….………. |
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SNALS |
……………………………….………. |
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GILDA/UNAMS |
……………………………….………. |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “XXXX XXXXX”
Scuola Secondaria di I Grado “Zucchi” – Scuola Primaria “Munari” – Scuola Primaria “Puecher”
Codice Meccanografico : MIIC8AD009 – e-mail : xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx – Tel/Fax 039/0000000
Prot. n. 5771/A26 |
Monza, 2.12.2009 |
Intesa per
Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto
A. S. 2009 - 2010
Il giorno 2.12.2009 alle ore 14.30 nel locale della presidenza dell’Istituto Comprensivo “Xxxx Xxxxx”, xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxx, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009,
viene sottoscritta la presente Intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto Comprensivo “Xxxx Xxxxx” di Monza, a.s. 2009-2010.
La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.
L’intesa viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico pro-tempore Lo Proto Xxxxxxx
PARTE SINDACALE
RSU |
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Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
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Xxxxx Xxxxxxxx |
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Xxxxx Xxxxxxx |
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SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI |
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FLC–CGIL |
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CISL–SCUOLA |
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UIL–SCUOLA |
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SNALS–CONFSAL |
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GILDA/UNAMS |
INDICE
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I – Relazioni sindacali Capo II – Diritti sindacali
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TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE Capo I – Organizzazione e orario di lavoro
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TITOLO QUARTO – PERSONALE ATA
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TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO Capo I – Norme generali Capo II – Personale Docente Capo III – Personale ATA
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TITOLO SESTO – NORME FINALI |
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TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1 - Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo “Xxxx Xxxxx”, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2 - Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’a.s. 2009-2010.
Art. 2 - Interpretazione autentica
1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3 - Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Competenze degli XX.XX., del Dirigente, del DSGA.
Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle competenze degli XX.XX., del Dirigente e del DSGA, in base alle vigenti norme di legge.
Art. 4 - Obiettivi e strumenti
1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di mediare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
Contrattazione integrativa
Informazione preventiva
Procedure di concertazione
Informazione successiva
Interpretazione autentica, come da art. 2
4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola; gli esperti della RSU possono essere indicati anche da un singolo componente.
Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico
1 - La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2 - Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3 - Il Dirigente Xxxxxxxxxx concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.
Art. 6 - Contrattazione integrativa [Relazione a livello di Istituzione Scolastica]
1 - Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie seguenti:
a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell’Offerta Formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dalla realizzazione del POF; ritorni pomeridiani;
c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente ed ATA, nonché criteri per l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
2 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.
Art. 7 - Informazione preventiva [Relazione a livello di Istituzione Scolastica]
1 - Sono oggetto di informazione preventiva :
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g) tutte le materie oggetto di contrattazione.
2 - Nel rispetto delle competenze degli XX.XX. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle XX.XX. firmatarie, in appositi incontri, l'informazione preventiva fornendo anche l'eventuale documentazione.
3 - Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle XX.XX. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.
4 - La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative.
Art. 8 - Informazione successiva [Relazione a livello di Istituzione Scolastica]
1 - Sono materie di informazione successiva :
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
2 - La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy).
CAPO II – DIRITTI SINDACALI
Art. 9 - Attività sindacale
1 - La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato presso ciascuno dei tre plessi dell’Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
2 - La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale il locale biblioteca situato presso la Scuola Secondaria di I Grado “Zucchi”; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3 - Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro
1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo.
2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3 – L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno sei giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5 – Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale per i plessi della scuola primaria e n. 2 (1 c.s. e 1 a.a.) nel plesso Zucchi non potranno partecipare all’assemblea. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Art. 11 – Xxxxxxxx e collaboratori scolastici
Nel corso di un sciopero, per permettere agli alunni dei docenti che non scioperano di fruire del diritto allo studio, nonché evitare che i docenti non scioperanti possano non esercitare la loro prestazione nel plesso in cui tutti i collaboratori scolastici scioperano (e non effettuando le loro ore lavorative come gli scioperanti, tuttavia vedersi riconosciuta la giornata lavorativa), si conviene che uno o più collaboratori scolastici non scioperanti possano prestare il loro servizio presso altro plesso dell’Istituto e garantire, così, l’apertura/chiusura del plesso e la vigilanza all’ingresso.
Art. 12 - Permessi retribuiti e non retribuiti
1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla RSU medesima.
2 - I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno un giorno prima) al Dirigente Scolastico.
3 - Spettano inoltre alla RSU, permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l’anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.
Art. 13 - Referendum
1 - Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell’istituto.
2 - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE
CAPO I – ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO
Art. 14 - Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, sui posti disponibili
ASSEGNAZIONE AL PLESSO E ALLA CLASSE :
Continuità nel plesso, corso o classe.
Anzianità di servizio.
Preferenza espressa dall'interessato.
Qualora, per situazioni particolari, il D.S. reputi di discostarsi dai criteri indicati, lo potrà fare con motivazione espressa ai docenti interessati ed alla R.S.U..
Qualora, verificandosi situazioni di grave conflittualità tali per cui il docente chieda assegnazione ad altra classe (con posto vacante), interrompendo pertanto la continuità, il D.S. adotterà la sua decisione dopo aver sentito il Consiglio di Interclasse / di Classe con la sola presenza dei Docenti.
Art. 15 - Orario di lavoro
ORARIO GIORNALIERO DI LEZIONE
Nella scuola primaria il numero massimo di ore di servizio giornaliero di lezione è di 6 ore, compresa la mensa.
Nella scuola secondaria il numero massimo di ore di servizio giornaliero di lezione è di 5 ore, compresa la mensa.
Il numero di ore potrà essere elevato di una, o in via eccezionale di due, previo consenso dell’interessato.
ORARIO DELLE RIUNIONI
Le riunioni specifiche della scuola primaria si tengono il martedì, dalle 16.45 se nei plessi, dalle 17.00 se in sede centrale, fino, al massimo, di norma, alle ore 18.45/19.00.
Le riunioni settimanali di team della scuola primaria, e quelle di ambito, si svolgono, di norma, il lunedì.
Le riunioni specifiche della scuola secondaria di I grado si tengono il martedì, in sede, dalle ore 14.30 fino, al massimo, alle ore 19.00.
Le riunioni congiunte si tengono, di norma, il martedì, in sede, dalle ore 17.00 fino al massimo alle ore 19.00/19.30.
Le riunioni non previste dal piano delle attività saranno preferibilmente convocate il mercoledì/giovedì se il martedì è impegnato.
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica le riunioni antimeridiane si svolgeranno dalle 8.30 per un massimo di 4 ore. Non saranno mai convocate riunioni al sabato se non, eventualmente, nel periodo degli scrutini ed esami, ed in casi gravi ed eccezionali.
Il Dirigente Scolastico definisce, all’interno del Piano Annuale delle Attività, un calendario delle riunioni. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all’inizio dell’anno scolastico, dovranno essere comunicate per iscritto, con preavviso di almeno 5 gg. rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione.
LAVORO DELLE COMMISSIONI
I limiti suddetti non sono vincolanti per le riunioni di commissione, che possono autoconvocarsi. Il referente avrà cura di informare della convocazione il Dirigente Xxxxxxxxxx e il personale A.T.A. del plesso dove si svolgerà la riunione.
FLESSIBILITÀ ORARIA
Su richiesta dei docenti interessati sarà consentito effettuare cambi di turno nella scuola primaria e di ore nella scuola secondaria, previa richiesta scritta e consenso del D.S.. Nella scuola secondaria il recupero delle ore non prestate verrà effettuato preferibilmente nelle stesse classi dove non si è tenuta la lezione "prestata".
I cambi di turno decadono in caso di assenza del richiedente perché può non esserci disponibilità di sostituzione.
Art. 16 - Recuperi per Uscite Didattiche
RECUPERO ORE PRESTATE OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO NELLE USCITE DIDATTICHE
Le ore prestate oltre l'orario di servizio nelle uscite giornaliere si recuperano, senza aggravio per lo Stato, come segue:
nella scuola primaria, fatte salve le esigenze di servizio, nelle contemporaneità o nelle ore residuali; oppure riducendo a 1 le 2 ore di programmazione settimanale;
nella scuola secondaria di I grado dal ‘recupero della settimana corta’.
Per le uscite di più giorni (primarie e secondaria I grado) si prevede, il recupero max di 8 ore giornaliere, secondo le modalità del comma 1.
Per la scuola secondaria, qualora il viaggio di istruzione richieda le competenze di un particolare docente non tenuto al recupero della settimana corta, gli sarà riconosciuta in modo forfetario una quota del Fondo di Istituto pari a 3 ore giornaliere.
RECUPERO ORE PRESTATE OLTRE L’ORARIO DI SERVIZIO DALLA R.S.U.
I componenti la R.S.U. (docenti o ATA) potranno recuperare le ore prestate per la contrattazione in recuperi orari o giornalieri; questi ultimi, durante l’attività didattica, non devono essere consecutivi; i recuperi, comunque, devono essere fruiti senza aggravio economico per la scuola.
RECUPERO PERMESSI FRUITI NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA
Le ore di permesso fruite nell’ultimo mese di scuola, qualora non recuperate entro la fine dell’anno scolastico, saranno recuperate nel mese di giugno.
Art. 17 - Rapporti con le famiglie
I rapporti con le famiglie si effettueranno come segue.
In nessun caso si ricevono parenti durante le ore di lezione, o nell’intervallo, o durante le riunioni. I parenti si riceveranno :
SCUOLA PRIMARIA
nei momenti istituzionali previsti dal Piano Annuale delle Attività;
preferibilmente di lunedì, e se possibile prima delle due ore di programmazione.
SCUOLA SECONDARIA
nei momenti previsti dal Piano Annuale delle Attività (n. 4 ore a Quadrimestre)
nelle 8 ore destinate ogni quadrimestre al ricevimento parenti.
Art. 18 - Rapporti con equipe
I rapporti con l’equipe si effettueranno come segue :
SCUOLA PRIMARIA
- preferibilmente al lunedì, all'interno della programmazione, o in altro orario non coincidente con le lezioni (attività riconosciuta con il Fondo di Istituto).
SCUOLA SECONDARIA
- previo accordo fra équipe e coordinatore di classe o équipe e altri docenti, in orario non coincidente con le lezioni (attività riconosciuta con il Fondo di Istituto)
Art. 19 - Vigilanza sugli alunni durante l’intervallo e il cambio dell’ora
Tutti gli insegnanti, in servizio nella classe durante l'intervallo, sono corresponsabili della vigilanza sugli alunni e devono essere presenti.
Art. 20 - Permessi per la partecipazione a corsi di aggiornamento
In caso di più richieste per lo stesso periodo, si concordano i seguenti criteri :
non più di due insegnanti per plesso;
il più giovane e il più anziano di servizio fra i docenti che hanno chiesto di poter partecipare;
potrà essere autorizzata, a discrezione del Dirigente Scolastico, la partecipazione di più di due insegnanti per plesso, fatte salve le esigenze di servizio.
I permessi saranno concessi senza oneri per l’Istituzione scolastica, che regolerà la sostituzione dei docenti assenti.
Art. 21 - Sostituzione dei docenti assenti
Vengono concordati i seguenti criteri :
SCUOLA PRIMARIA (fino a 5 giorni) :
utilizzo delle ore di contemporaneità con I.R.C. o L.S.;
utilizzo ore residuali;
utilizzo recuperi dei permessi brevi già usufruiti;
utilizzo ore residuali vincolate da Progetti e Attività Alternative;
utilizzo delle ore di straordinario, (ore eccedenti), secondo la disponibilità data.
SCUOLA SECONDARIA (fino a 15 giorni) :
utilizzo delle ore di completamento cattedra;
utilizzo recuperi dei permessi brevi già usufruiti;
utilizzo delle ore di straordinario, (ore eccedenti), secondo la disponibilità.
utilizzo delle ore ‘recupero settimana corta’.
Si concorda di non assegnare l’ora di supplenza come sesta ora lavorativa, a meno di disponibilità del docente interessato.
INSEGNANTI DI SOSTEGNO
utilizzati per la sostituzione dei colleghi assenti se è assente l’alunno in situazione di handicap;
sostituiti, se assenti, in caso di rapporto 1 a 1 con l’alunno in situazione di handicap, solo qualora ci sia personale a disposizione;
in caso di assenza del docente di classe, può coprire la classe solo qualora non ci sia personale a disposizione;
nella scuola secondaria di I grado, considerata la riduzione delle risorse rispetto agli xx.xx. scorsi, a fronte della medesima complessità scolastica, nel quadro orario settimanale delle lezioni, per ciascun docente di sostegno, almeno una prima ora giornaliera (per docente e settimanale) sarà individuata come utilizzabile, in caso di necessità, per la sostituzione dei colleghi assenti, al fine di garantire la sicurezza e la vigilanza di tutti gli alunni.
SCUOLE ISTITUTO
Qualora non fosse possibile la sostituzione del docente assente, e solo allo scopo di garantire la vigilanza sui minori, si potrà ricorrere alla divisione della classe.
Art. 22 - Utilizzi particolari dei docenti
Durante uno sciopero, in caso di assenza degli alunni della propria classe, all’insegnante in servizio può essere assegnata la vigilanza di altre classi; in ogni caso resta a disposizione nel proprio plesso per l’intera durata del suo orario di servizio.
In caso di assemblea sindacale, gli insegnanti che non aderiscono possono sostituire i colleghi aderenti all’assemblea, svolgendo attività didattica nella classe.
Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall’insegnamento che siano state precedentemente programmate e deliberate nel P.A.A., oppure, se necessario, possono svolgere lavori afferenti progetti vari. Queste ultime attività saranno, di norma, riconosciute con il fondo d’istituto.
Art. 23 - Permessi brevi
La normativa contrattuale prevede il recupero di tutti i permessi brevi a qualsiasi titolo fruiti, la cui richiesta deve essere presentata, possibilmente, almeno 5 giorni prima.
Il recupero delle ore dei permessi brevi fruiti sia in orario di lezione che durante le riunioni collegiali (queste ultime con con l’accordo del docente interessato), sarà effettuato per sostituire i colleghi assenti (assenze brevi).
È possibile fruire dei permessi brevi recuperando ore eccedenti già prestate, dietro autorizzazione. Il recupero dei permessi brevi, disposto dall’Amministrazione, deve avvenire di norma entro 2 mesi lavorativi dal giorno della fruizione del permesso. Nei casi in cui, per motivi imputabili al dipendente, non sia possibile il recupero, l’Amministrazione provvede a trattenere la relativa somma.
Art. 24 - Ferie
Senza certificazione: la fruizione è subordinata alla possibilità di farsi sostituire dai colleghi ed alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi. Quando si verificasse l’assenza di uno dei docenti che sono stati designati supplenti e quindi è necessario pagare la sostituzione, questa verrà addebitata a colui che ha chiesto ferie sotto forma di recupero dell’ora o pagamento della stessa.
Con certificazione : sono in questo modo assimilate ai giorni di permesso retribuito e fruibili dopo aver esaurito i 3 giorni per questo previsti. In questo caso la sostituzione avverrà a cura dell’Amministrazione.
TITOLO QUARTO – PERSONALE ATA
Art. 25 - Assegnazione del personale ai plessi
Determinazione criteri per quantificare il numero di Collaboratori per ogni plesso :
numero delle classi e degli spazi utilizzati;
durata del tempo scuola;
tipologia delle strutture dei plessi;
esigenze connesse alla presenza degli uffici di Presidenza e Segreteria.
2. Assegnazione del personale Collaboratore Scolastico ai plessi
Tra i lavoratori dell’Istituto l’assegnazione viene fatta sui posti disponibili nei plessi sulla base delle esigenze di servizio e, possibilmente, tenendo conto delle preferenze espresse. In caso di più richieste per lo stesso plesso si segue il criterio dell’anzianità di servizio e dell’anzianità di servizio nell’Istituto. Lo spostamento da un plesso all’altro del personale già in servizio può avvenire:
su decisione del D.S., valutati i casi in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto;
su richiesta dell’interessato sui posti disponibili;
sulla base della dichiarata disponibilità alla “assunzione di incarichi specifici” (ex funzioni aggiuntive) rispondenti alle esigenze del plesso.
Si fa presente che in caso di rapporti di parentela o di coniugi è preferibile che la sede di servizio sia diversa.
Art. 26 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro del personale A.T.A. è di norma di 7 ore e 12 minuti continuative per 5 giorni alla settimana, è articolato in turni antimeridiani e pomeridiani, è funzionale alle esigenze di servizio.
L’orario di servizio massimo giornaliero è di 9 ore, ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive.
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve comunque essere prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio prefissata, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro.
In coerenza con le disposizioni del C.C.N.L. possono essere adottate le sotto-indicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo Istituto :
Orario di lavoro flessibile;
Orario plurisettimanale;
Turnazioni.
a) orario di lavoro flessibile
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’Istituzione scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale, distribuendolo anche in 5 giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità ed agli obiettivi di ciascuna scuola dell’Istituto (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, ecc.), con l’assenso del DSGA e del DS.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 903/77, n. 104/92 e dal D.L. 151/01 e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale – connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge n. 266/91 – che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
Qualora il numero delle unità di personale richiedente la flessibilità fosse incompatibile con le esigenze di servizio, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.
b) orario plurisettimanale
La programmazione plurisettimanale dell’orario, in coincidenza con prevedibili periodi di particolare intensità del lavoro, oppure al fine di una diversa e più razionale ed efficace utilizzazione delle unità di personale, è da realizzarsi mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore fino ad un massimo di 42 ore. Tale organizzazione del lavoro è adottata tenendo conto della disponibilità del personale. L’orario giornaliero non potrà, in ogni caso, superare le 9 ore e dovrà essere consentita la pausa per il pasto. Le ore di lavoro prestate in eccedenza l’orario d’obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, saranno recuperate, su richiesta del dipendente o dell’amministrazione, nel periodo estivo entro e non oltre il termine dell’anno scolastico nel quale sono state maturate o, compatibilmente con le esigenze di servizio, comunque, nei tre mesi successivi. In mancanza del recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse possono, comunque, essere retribuite.
c) turnazioni
L’organizzazione del lavoro, articolata su turni, potrà essere adottata qualora l’orario ordinario, anche facendo ricorso all’istituto della flessibilità, non riesca ad assicurare l’effettuazione di determinati servizi connessi alle attività didattiche (pomeridiane/serali programmate e deliberate, curriculari ed extracurriculari). L’istituzione, pertanto, di un’articolazione del lavoro per turni potrà effettuarsi adottando anche un turno pomeridiano di lavoro a partire dalle ore 12.00 e non oltre le ore 20.00.
L’adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili e comprimibili e deve essere attuata soltanto nel caso non si possa conseguire lo stesso risultato con altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile, settimana su 5 giorni, programmazione plurisettimanale). La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione del servizio da organizzare su turni, a meno che la disponibilità di personale volontario consenta altrimenti.
Art. 27 - Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
Le parti convengono che per l’Istituto esistono le condizioni previste per la riduzione a 35 ore dell’orario settimanale di lavoro del personale A.T.A., in quanto scuola strutturata con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni alla settimana, e inoltre i lavoratori sono sottoposti a turnazioni, il che comporta, logicamente, una situazione di per sé disagevole.
In relazione alle esigenze di servizio si concorda, pertanto, che alle seguenti unità di personale, adibito a regimi di orario articolati su più turni e coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all‘ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, sia applicata, una riduzione di orario a 35 ore settimanali:
Collaboratori scolastici : n. 17 su 17
Assistenti Amministrativi : n. 5 su 5
Durante i periodi di attività didattica, il personale potrà effettuare 36 o più ore settimanali di lavoro, concordate con la DSGA e il DS e recupererà tali ore durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Art. 28 - Orario Estivo
Durante il periodo estivo (mesi di luglio e agosto) non vi è turnazione perché le lezioni e le attività didattiche sono sospese, quindi le ore lavorative da prestare sono 36; inoltre, tutto il personale effettuerà l’orario definito di 6 ore giornaliere (8.00 – 14.00). Le ore residue non prestate (6 ore settimanali) saranno recuperate nel corso dell’anno scolastico, nei periodi di maggiore impegno.
Art. 29 - Articolazione dell’orario
Collaboratori scolastici
I turni – alternativamente - sono così individuati, salvo esigenze di servizio (riunioni, ecc.) che saranno comunicate o concordate tempestivamente:
SCUOLA SECONDARIA :
fascia antimeridiana : |
07.30 – 14.30 |
lunedì – venerdì : 5 unità |
fascia pomeridiana : |
11.00 – 18.00 oppure 10.30 – 17.30 |
lunedì – venerdì : 2 unità |
SCUOLA PRIMARIA MUNARI
fascia antimeridiana : |
08.00 – 15.00 |
2 unità |
fascia pomeridiana : |
12.00 – 19.00 (Lunedì) 11.30 – 18.30 (martedì-venerdì) |
3 unità |
SCUOLA PRIMARIA PUECHER
fascia antimeridiana : |
07.45 – 14.45 |
2 unità |
fascia pomeridiana : |
11.30 – 18.30 (lunedì-venerdì) |
3 unità |
Assistenti amministrativi .
L’orario di lavoro è articolato come indicato nel mansionario concordato con il D.S.G.A., e che qui sommariamente viene riportato, con seguente precisazione : con turnazione individuale, 1 g. alla settimana, l’ingresso è anticipato alle ore 7.45.
3 unità |
Ore 35 settimanali |
(riduzione di 1 h settimanale per 10 mesi) |
Turno a giorni alterni : 8.00-15.00 e 10.30-17.30 |
2 unità |
Ore 35 settimanali |
(riduzione di 1 h settimanale per 10 mesi) |
Turni fissi con rientri pomeridiani (3 gg. 8.00-14.00 e 2 gg. 8.00-13.30 + 14.30-17.30) |
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Il D.S.G.A., in relazione all’assetto organizzativo conseguente al P.O.F. dell’Istituzione scolastica, organizza il proprio orario di lavoro secondo criteri di flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza.
L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore e si articola, di norma, in modalità continuativa antimeridiana dal lunedì al venerdì.
4. a) il giorno libero è, per tutto il personale, il sabato.
b) il personale è tenuto a rispettare l’orario di sevizio assegnato nell’ingresso e nell’uscita. Eventuali ore di servizio straordinarie devono essere svolte su richiesta motivata del D.S.G.A..
Art. 30 - Ritardi
Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente, non superiore ai 30 minuti. Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o successivamente, previo accordo con il D.G.S.A.
Art. 31 - Trasparenza
È obbligatorio per tutto il personale ATA l’uso del cartellino di riconoscimento con foto e nome leggibile.
Art. 32 - Servizio posta
1. Il servizio posta con la sede è, di norma, espletato dai Collaboratori Scolastici dei plessi tre volte alla settimana : lunedì – mercoledì – venerdì. Il servizio esterno, nell’ambito cittadino, è a carico dei Collaboratori scolastici del plesso Zucchi. I viaggi a Milano saranno effettuati da tutti i collaboratori scolastici dell’Istituto.
Gli spostamenti avverranno con i mezzi pubblici: i biglietti saranno rimborsati. L’uso dell’auto privata non è autorizzato: la scuola non rimborserà le spese sostenute e non risponderà di eventuali incidenti. Le ore prestate fuori servizio verranno recuperate.
2. Sono previsti incentivi per il servizio esterno a Milano.
Art. 33 - Chiusura prefestiva o ponti
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e di sospensione delle attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive nel rispetto dell’orario d’obbligo di servizio.
Le parti, vista la relativa delibera del Consiglio d’Istituto, concordano la chiusura prefestiva o ponti della scuola nei seguenti giorni:
Lunedì 2 novembre 2009;
Lunedì 7, giovedì 24 e giovedì 31 dicembre 2009;
Martedì 5 gennaio 2010.
La chiusura prefestiva o il ponte è disposta dal Dirigente Scolastico una volta acquisita la delibera del Consiglio di Istituto; il relativo provvedimento dovrà essere pubblicato ai vetri di ogni plesso con tempestività e dovrà essere comunicato all’USP ed all’Ente Locale interessato.
Il piano di recupero delle ore non lavorate è predisposto dal D.S.G.A. sulla base delle indicazioni dei singoli lavoratori. A richiesta del personale, le chiusure prefestive o ponti possono essere recuperati anche attraverso ferie e/o cumulo di ore di prestazioni aggiuntive autorizzate, comunque, con le modalità previste dal C.C.N.L. e C.C.N.I..
Art. 34 - Attività aggiuntive
Costituiscono attività aggiuntive le prestazioni di lavoro svolte dal personale A.T.A. oltre l'orario di lavoro.
Tali attività consistono in :
Elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
Attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (alunni diversamente abili, con gravi e temporanee difficoltà o con disagi vari);
Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, e/o per fronteggiare esigenze straordinarie;
Attività intese, secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
Prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della eventuale sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, saranno retribuite con il Fondo di Istituto. Su esplicita richiesta del personale interessato le ore prestate per la sostituzione dei colleghi assenti potranno essere compensate con recuperi orari o giornalieri, compatibilmente con le esigenze di servizio.
La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive è regolamentata attraverso la predisposizione di un elenco nominativo del personale disponibile, il quale sarà impegnato, ”a rotazione” a seguito della assegnazione di incarico da parte del D.S..
La comunicazione di servizio, relativa alla prestazione di attività aggiuntive per la sostituzione dei colleghi assenti, dovrà essere data all’interessato a cura del D.G.S.A.. L'effettiva prestazione delle attività aggiuntive suddette dovrà essere riscontrabile, inoltre, dai fogli firma.
Le ore di attività aggiuntive, eventualmente cumulate in modo da coprire una o più giornate lavorative, potranno essere compensate, a richiesta del dipendente, con ore e/o giornate libere da fruire preferibilmente entro il mese successivo, comunque sempre in periodi di sospensione delle lezioni, e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico.
Per l’eventuale personale A.T.A. a tempo parziale il compenso sarà corrisposto in modo direttamente proporzionale al regime di orario.
Art. 35 - Formazione del personale
Il personale ha diritto a partecipare a corsi di formazione durante l’orario di servizio:
non più di un Collaboratore Scolastico per plesso;
non più di due corsi ad anno scolastico per unità di personale, uno per quadrimestre;
quanto sopra è valido anche per il personale di segreteria, fatta salva la partecipazione a corsi organizzati dall’Amministrazione la cui partecipazione è obbligatoria.
N.B. : La formazione sarà riconosciuta quando rivolta a singoli o a gruppi; NON sarà riconosciuta quando rivolta a tutto il personale.
Art. 36 - Copertura dei posti vacanti e sostituzione del personale assente. Nomine supplenti temporanei
Le parti convengono che, al fine di garantire i servizi A.T.A. dell'Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico disponga fin dall'inizio dell'anno scolastico la procedura per il conferimento di incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti, in attesa della nomina dell'avente diritto da parte dell’U.S.P.
Si procederà analogamente per il conferimento di incarichi a tempo determinato in sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare devono essere osservate le istruzioni ministeriali che autorizzano la sostituzione per un periodo inferiore ai 30 giorni. A tal fine le parti convengono che esse si debbano riferire a ciascun turno di servizio. Inoltre, particolarmente per i plessi scolastici delle scuole primarie, potranno essere conferite, in via eccezionale e transitoria, supplenze brevi di personale ausiliario, per periodi di assenze inferiori a 30 giorni, solo dopo che si sia verificata l'impossibilità di coprire le predette assenze e per periodi non inferiori alla settimana lavorativa. Si potrà derogare a questa regola per particolari situazioni che si dovessero verificare.
Art. 37 - Modalità di sostituzione dei colleghi assenti.
Le parti convengono che per assenze brevi, soltanto nei giorni di lezione, il personale che sostituisce quello assente ha diritto al riconoscimento della prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto, per max 1 ora e ½ per la scuola media Zucchi, e max 2 ore per le scuole primarie, da effettuarsi oltre l’orario di servizio.
La sostituzione del personale è disposta dal D.S.G.A., a partire dalla dichiarata disponibilità del personale, o, se questa è insufficiente, su disposizione dello stesso D.S.G.A.
La sostituzione del personale assente, in quanto autorizzata dal D.S.G.A., è riconosciuta con le modalità e nelle misure definite dal C.C.N.I.
Art. 38 - Modalità di sostituzione del D.S.G.A.
Le parti convengono che in caso di assenza del D.S.G.A. la funzione sarà svolta dall’A.A. con maggiore anzianità di servizio.
Art. 39 - Ferie
1. Le ferie saranno calcolate su 5 giorni lavorativi settimanali.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il personale deve presentare la richiesta di ferie dell'anno scolastico in corso. In mancanza di domanda le ferie saranno assegnate d'ufficio nel periodo estivo o secondo le esigenze di servizio.
3. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate di cui all'art.1, comma 1, lettera a) , della Legge n.937/1977. I neo-assunti hanno diritto per tre anni a 30 giorni di ferie.
4. Le ferie sono fruite a domanda nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in modo frazionato, assicurando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.
5. Il personale può fruire delle ferie non godute per inderogabili motivi di servizio o per motivi personali, nell'anno scolastico successivo, non oltre il mese di aprile.
6. In caso di distribuzione dell'orario su 5 giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo al fine del computo delle ferie, e i giorni di ferie non goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Tale meccanismo di calcolo delle ferie non viene applicato alle due giornate di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della Legge n.937/1977. Le quattro giornate di riposo e le altre due, di cui alla citata legge n.937/1977, vengono attribuite, in aggiunta alle ferie, al personale con orario di lavoro su cinque giorni, con le stesse modalità previste per tutto il personale.
7. Entro il 30 aprile il D.S.G.A. predispone il piano ferie dell'anno scolastico tenuto conto delle esigenze di servizio e dei lavoratori. Si ricorda che dopo questa data non è più possibile modificare la richiesta di ferie se non dopo accordo con un collega per lo scambio dei periodi accordati.
8. Si concordano le seguenti modalità di prestazione del servizio durante i periodi di sospensione dell’attività didattica:
Periodo estivo: dovrà essere garantito il servizio di un Assistente Amministrativo e due/tre Collaboratori Scolastici dell’Istituto in sede, garantendo la vigilanza periodica (2 volte a settimana) negli altri plessi.
Periodo natalizio: dovrà essere garantito il servizio di almeno un Assistente Amministrativo e di tutti i Collaboratori Scolastici per due giorni per provvedere alla pulizia dei plessi.
Periodo pasquale : dovrà essere garantito il servizio di almeno un Assistente Amministrativo e di tutti i Collaboratori Scolastici per un giorno per provvedere alla pulizia dei plessi.
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si seguirà il seguente criterio:
Rotazione fra i richiedenti, che siano almeno al secondo anno di servizio nell’Istituto. La rotazione avverrà a partire dal più giovane in servizio.
Art. 40 - Riposi compensativi
Se nella stessa scuola due o più persone chiedono il recupero nello stesso giorno, il D.S.G.A. o il D.S. sollecita un accordo fra i richiedenti, in base alle priorità delle esigenze. Se i richiedenti non raggiungono un accordo, si procede ad un sorteggio.
Art. 41 - Permessi retribuiti
1. Riferimenti : art. 15 C.C.N.L. 2006-2009
Art. 42 - Disposizioni comuni - permessi brevi e recuperi
L'organizzazione del lavoro concordata non potrà subire modifiche se non in presenza di reali esigenze e/o nuova contrattazione.
L'accertamento delle presenze e del rispetto dell'orario di lavoro programmato per il personale deve essere effettuato con sistemi omogenei per tutto l’Istituto.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il lavoratore può usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro. I permessi, complessivamente, non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
Il tempo non lavorato per permessi brevi e/o per ritardi può essere recuperato nella stessa giornata e comunque entro due mesi su richiesta del D.S.G.A., tenendo conto delle esigenze di servizio. Se il permesso non viene recuperato per la mancata disponibilità del lavoratore, le ore non lavorate saranno decurtate dallo stipendio.
Non deve essere recuperato il permesso per convocazioni o espletamento di pratiche inerenti la costituzione del proprio rapporto di lavoro o, comunque, richieste dall'Amministrazione Scolastica.
Il personale può richiedere un’intera giornata di recupero, per ore già prestate, solo in periodi di sospensione dell’attività scolastica.
Art. 43 - Funzioni miste
MENSE SCOLASTICHE
In riferimento alle mense scolastiche la comunicazione giornaliera alla ditta fornitrice del servizio del numero e della tipologia dei pasti nella scuola primaria viene effettuata dal personale di cucina, alla scuola media dal personale ATA. Ai Collaboratori Scolastici spetta la pulizia dei locali adibiti a refettorio, mentre lo sgombero e la pulizia dei tavoli spetta al personale di cucina.
ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata, per il corrente anno scolastico, da tutto il personale ausiliario. Restano invece di competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica.
Art. 44 - Assegnazione compiti connessi alle consultazioni elettorali
In occasione delle consultazioni elettorali, al Personale Ausiliario spetta lo sgombero delle classi. Per l’allestimento dei seggi si chiede la disponibilità dei Collaboratori Scolastici, previo pagamento diretto da parte dell’Amministrazione Comunale; l’eventuale mancanza di disponibilità sarà segnalata all’Amministrazione Comunale che provvederà in alternativa.
Art. 45 - Assegnazione compiti connessi ad eventuali turni orari serali
In caso di necessità dell’Istituto, i turni serali saranno assegnati sulla base della disponibilità personale. In caso contrario, si procederà a rotazione a partire dall’ultimo in graduatoria.
Art. 46 - Contingenti del personale A.T.A. in caso di sciopero
1. Le parti, nel merito, convengono sulle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale A.T.A. e i relativi contingenti in applicazione della Legge 146/1990, dell’allegato al C.C.N.L. vigente e del contratto nazionale integrativo dell’8 ottobre 1999 :
SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI : per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, è necessaria la presenza di :
Un Assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa
Un Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e la chiusura della scuola e per la vigilanza dell’ingresso principale.
ESAMI FINALI : per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, è necessaria la presenza di:
Un Assistente Amministrativo
Un Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e la chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
GARANZIA DEGLI STIPENDI : per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel caso in cui lo sciopero coincida con il periodo di espletamento delle funzioni finalizzate al pagamento degli stipendi, è necessaria la presenza di :
D.S.G.A o un Assistente Amministrativo
Un Assistente Amministrativo
Un Collaboratore Scolastico per le attività connesse, se non è già presente.
2. Il Dirigente Scolastico individua il personale da includere nel contingente attraverso il sorteggio, escludendo nei sorteggi successivi coloro che hanno già formato il contingente nei casi precedenti di sciopero.
3. In nessun caso, oltre quelli previsti, è possibile la precettazione del personale in caso di sciopero.
Art. 47 – Situazioni particolari in caso di sciopero
Nel corso di un sciopero, per permettere agli alunni dei docenti che non scioperano di fruire del diritto allo studio, nonché evitare che i docenti non scioperanti possano non esercitare la loro prestazione nel plesso in cui tutti i collaboratori scolastici scioperano (e non effettuando le loro ore lavorative come gli scioperanti, tuttavia vedersi riconosciuta la giornata lavorativa), si conviene che uno o più collaboratori scolastici non scioperanti prestino il loro servizio presso altro plesso dell’Istituto e garantire, così, l’apertura/chiusura del plesso e la vigilanza all’ingresso.
Art. 48 - Contingente del personale A.T.A. in caso di assemblea sindacale
Le parti convengono sulle seguenti prestazioni da assicurare da parte del personale A.T.A., in caso di adesione totale ad assemblee sindacali indette nella scuola :
Collaboratore Scolastico - 1 (una) unità per sede scolastica con funzioni di sorveglianza dell’entrata/uscita della scuola, individuata con la stessa modalità prevista dall’articolo precedente.
Assistente Amministrativo - 1 (una) unità per casi di emergenza, individuata con la stessa modalità prevista dall’art. precedente.
TITOLO QUINTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I – NORME GENERALI
Art. 49 - Risorse
Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal ministero, comprensivi di eventuali residui del FIS non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
Gli stanziamenti previsti per il Fondo Autonomia (L. 440/97).
Attività finalizzate :
Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle Funzioni Strumentali all’offerta formativa.
Gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA.
Gli stanziamenti previsti per le Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.
Finanziamento ore pratica sportiva 2009/2010
Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
Art. 50 - Criteri per la suddivisione del Compenso Economico Accessorio
1 - Le risorse del Compenso Economico Accessorio vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF (progetti, incarichi individuali, ecc.).
Art. 51 - Individuazione del personale
1 - Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti, delle indicazioni contenute nei progetti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità, cercando, per quanto possibile, di coinvolgere e valorizzare (secondo eventuali specifici curriculum professionali) quanti più insegnanti è possibile alla realizzazione delle attività afferenti il POF.
2 – Il Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, individua il personale per lo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;
disponibilità degli interessati;
anzianità di servizio.
Art. 52 - Conferimento degli incarichi
1 - Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente a tutto il personale dell’Istituto.
2 - Nell’atto di conferimento dell’incarico è indicato anche il compenso spettante.
Art. 53 – Fondo Istituzione Scolastica (lordo stato) previsto
FIS residuo a.s. 2008-2009 docenti |
€ 14.380,14 |
FIS residuo a.s. 2008-2009 ATA |
€ 4.559,18 |
FIS previsto a.s. 2009-2010 |
€ 87.440,51 |
Fondo FIS disponibile a.s. 2009-2010 |
€ 106.379,83 |
Si precisa che il FIS 2009-2010 è stato già depurato del fabbisogno dell’indennità di amministrazione DSGA (di € 5.135,49) e dell’importo di € 3.000,00 per la liquidazione dell’indennità di funzioni superiori ai collaboratori del DS che lo sostituiranno, per l’a.s. 2009-2010.
Art. 54 – Fondo di riserva
Viene istituito – dal Fondo dell'Istituzione Scolastica – un fondo di riserva di € 5.379,32, pari a circa il 5%, per far fronte a necessità imprevedibili, quali, p.e., la progettazione e realizzazione di progetti vari che si rendesse necessario attivare nel corso dell’a.s.. Il fondo di riserva, se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell’anno scolastico successivo.
ART. 55 – Distribuzione stanziamenti FIS fra il personale
1– Tenendo conto dell’organico di fatto dell’Istituto, al fine di realizzare al meglio le attività previste nel POF, viene definita la seguente suddivisione fra il personale :
STANZIAMENTO FIS (escluso il fondo di riserva) : € 101.000,00
|
|
FIS DOCENTI 80% = € 80.800,00 |
(pari a ore 3.475, ore aggiuntive non d’insegnamento con costo orario di € 23,25) |
FIS ATA 20 % = € 20.200,00 |
(ore da determinare in base alla tipologia del personale) [€ 19,25 per AA e € 16,60 per i CCSS] |
2 - Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del POF
Art. 56 – Fondo Autonomia (L. 440/97)
Per la determinazione di tale fondo, si aspettano indicazioni da parte del ministero.
Art. 57 - Attività finalizzate
1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini. Per l’a.s. 2009-2010 tali fondi (lordo stato) sono specificati nei commi seguenti.
2 - Docenti Funzioni Strumentali a.s. 2009-2010
Fondo residuo a.s. 2008-2009 |
€ 0,00 |
Fondo previsto a.s. 2009-2010 |
€ 13.910,00 |
Fondo disponibile a.s. 2009-2010 |
€ 13.910,00 (pari a ore 598 ore aggiuntive non d’insegnamento con costo orario di € 23,25) |
3 - Incarichi specifici del personale ATA
Fondo residuo a.s. 2008-2009 |
€ 0,00 |
Fondo previsto a.s. 2009-2010 |
€ 5.363,40 |
Fondo disponibile a.s. 2009-2010 |
€ 5.363,40 |
4 – Fondi comunali per Funzioni aggiuntive personale amministrativo
Tali fondi, come da Intesa con il Comune di Monza, ammontano a € 1.000,00, pari a ore 51,90, da distribuire fra tutto il personale di segreteria.
5 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
Fondi art. 9/XXXX 0000-0000 (lordo stato) sono disponibili : € 10.504,94. I criteri per il loro utilizzo sono :
Il costo orario, lordo stato, delle lezioni frontali a gruppi di stranieri (formati in media da un numero non meno di cinque) viene determinato in € 45,00;
Il costo orario, lordo stato, della prima accoglienza (‘pacchetti’) nella classe/scuola per ciascun alunno straniero neo-arrivato senza alcuna conoscenza della lingua italiana, viene determinato in € 25,00;
Il costo orario, lordo stato, per le ore aggiuntive non d’insegnamento viene determinato in € 23,25.
6 – Finanziamento ore pratica sportiva 2009/2010
Per l’a.s. 2009-2010 sono previsti € 6.000,00.
CAPO II – PERSONALE DOCENTE
Art. 58 – Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico
1 - I collaboratori del dirigente, da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui alla lettera f) dell’art. 88 del CCNL.
2 - A tali docenti spettano i seguenti compensi, in misura forfetaria annua :
Docente che svolge funzioni di collaboratore per il plesso Puecher e funzioni vicarie per l’Istituto, con € 3.720,00 (lordo stato), pari a ore 160.
Secondo collaboratore che svolge funzioni di collaboratore per il plesso Zucchi, € 2.325,00 (lordo stato), pari a ore 100.
Art. 59 - Docenti Funzioni Strumentali
Ai docenti già individuati dal Collegio Docenti come Funzioni Strumentali, spetta l’effettuazione delle attività, delle relative Funzioni Strumentali, computate nel monte ore come di seguito specificate :
DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 2009-2010 |
|||
N° |
Funzione Strumentale |
Nominativo Docente |
ORE |
FS n. 1 |
Pof |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
35 |
FS n. 2 |
Continuità |
Xxxxx Xxxxxxxxxx |
40 |
FS n. 3 |
Salute |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx |
50 |
FS n. 4 |
Handicap e DSA Media |
Xxxxxxx Xxxxxxx |
40 |
FS n. 5 |
Handicap, Snodo DDSA Primarie |
Xxxxx Xxxxxxx |
40 |
FS n. 6 |
Informatica e Multimedialità |
Xxxxxxx Xxxxx |
100 |
FS n. 7 |
Stranieri Media : supporto alunni |
Xxxxx Xxxx |
25 |
FS n. 8 |
Stranieri Media : supporto docenti |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
25 |
FS n. 9 |
Stranieri scuola primaria Puecher |
Xxxxxxxxx X. Xxxxxx |
00 |
FS n. 10 |
Stranieri scuola primaria Munari |
Xxxxxxx Xxxxxxxx |
20 |
FS n. 11 |
Orientamento - Supporto ai docenti |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
32 |
FS n. 12 |
Orientamento - Supporto agli studenti |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
32 |
FS n. 13 |
Servizi per l'utenza : Sport |
Xxxxxx Xxxxx |
99 |
FS n. 14 |
Supporto GSS |
Xxxxx Xxxxxx |
40 |
TOTALE ORE |
598 |
Nel caso in cui, nella verifica finale relativa alle ore effettivamente prestate, qualche docente F.S. avesse prestato meno ore ed un altro avesse prestato ore in più, allora a ciascun docente sarà corrisposto un compenso in base alle ore effettivamente svolte, eventualmente anche in percentuale, fermo restando il limite del fondo afferente il capitolo delle FF. SS. Si precisa, inoltre, che le XX.XX. 4-5, 7-8-9-10, 11-12 e 13-14 sono da considerarsi afferenti rispettivamente a 4 macro-aree e quindi il monte ore relativo sarà considerato, previamente, come unico.
CAPO III – PERSONALE ATA
Art. 60 - Attività aggiuntive retribuite con il FIS
1 – Le attività aggiuntive, quantificate in unità orarie, ai fini della liquidazione dei compensi, sono svolte in eccesso all’orario d’obbligo. Qualora le somme stanziate, non siano sufficienti a retribuire tutte le attività aggiuntive, si procede con recuperi compensativi. Prioritariamente, tali ore saranno effettuate per le pulizie/attività amministrative dei colleghi assenti, nonché per ore di straordinario.
2 – Si conviene di individuare, per i collaboratori scolastici, i seguenti incarichi (pari a € 1.982,00):
n. 1 incarico per la piccola manutenzione, pari a € 670,00 [costo orario lordo stato € 16,60] complessivi, pari a ore 41, così suddivise: ore 12 per la scuola Puecher, ore 11 per la scuola Munari, ore 18 per la scuola Zucchi [1 ora per ciascuna classe di ogni plesso], per tutti i collaboratori scolastici in servizio;
n. 1 incarico per il plesso Zucchi, per supporto alle attività di segreteria e presidenza (fotocopie), pari a € 813,40 (lordo stato) pari a ore 49, distribuito fra 7 collaboratori scolastici;
n. secondo disponibilità, pari a € 498,00 per viaggi a Milano e servizio posta straordinaria, pari a 30 ore complessive, ovvero a 3 ore circa in media per viaggio (totale 10 viaggi).
3 – Si concorda, inoltre, per tutti gli assistenti amministrativi, quanto segue :
Per il supporto amministrativo alla realizzazione del POF, verranno equamente distribuiti, ai cinque assistenti amministrativi, € 1.000,00 (pari a € 200 cd., cioè 10 ore annuali cd.).
Art. 61 - Incarichi specifici del personale ATA
Il finanziamento è così determinato :
Posti in organico diritto |
|
|
17 coll. scol. + 5 ass. amm. |
€ 100 cd. |
€ 2.200 |
Posti non coperti da art. 7 n. 7 coll. scol. e 3 ass. amm. |
€ 316.34 cd. |
€ 3.163,40 |
|
Totale |
€ 5.363,40 |
Considerando i due profili professionali e le conseguenti responsabilità, nonché il numero degli addetti, si conviene la seguente ripartizione :
Assistenti Amministrativi (non beneficiari art. 7 Contratto Scuola 2004-2005):
N. 2 incarichi specifici, pari a € 666,34 cd., distribuiti fra gli assistenti come segue: n. 1 che cura la gestione amministrativa delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, n. 1 che collabora con i docenti designati per la sostituzione dei docenti assenti (scuola primaria);
N. 1 incarico specifico, pari a € 1.116,34 per l’assistente che collabora con i docenti designati per la sostituzione dei docenti assenti (scuola media) e sostituisce la DSGA in caso di assenza;
Collaboratori Scolastici
n. 1 incarico specifico, suddiviso equamente fra tutti i xx.xx. non beneficiari art. 7 contratto scuola 2004-05, pari a € 2.914,38 (€ 416,74 cd.) per l’assunzione e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, accompagnamento alunni disabili, assistenza ai docenti per la realizzazione dei vari progetti.
Art. 62 - Riconoscimento degli incarichi
Il riconoscimento di tutti gli incarichi verrà fatto correlandolo alle effettive presenze sul lavoro e al conseguimento degli obiettivi indicati.
TITOLO SESTO - NORME FINALI
Art. 63 - Durata e validità del contratto
Il presente Contratto Collettivo Integrativo ha validità per l’anno scolastico 2009-2010 e comunque sino alla stipula del successivo Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto; esso potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.
Monza, 2.12.2009
Il Dirigente Scolastico |
Lo Proto Xxxxxxx |
……………………………………….………. |
|
|
|
RSU |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
……………………………………….………. |
Xxxxx Xxxxxxxx |
……………………………………….………. |
|
Xxxxx Xxxxxxx |
……………………………………….………. |
|
|
|
|
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI |
FLC–CGIL |
……………………………………….………. |
CISL–SCUOLA |
……………………………………….………. |
|
UIL–SCUOLA |
……………………………………….………. |
|
SNALS–CONFSAL |
……………………………………….………. |
|
XXXXX/UNAMS |
……………………………………….………. |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “XXXX XXXXX”
Scuola Secondaria di I Grado “Zucchi” – Scuola Primaria “Munari” – Scuola Primaria “Puecher”
Codice Meccanografico : MIIC8AD009 – e-mail : xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx – Tel/Fax 039/0000000
Prot. n. 6027/A26
Modifiche ed integrazioni alla
Intesa per il
Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto
Il giorno 16.12.2009 alle ore 14.30, nel locale della presidenza dell’Istituto Comprensivo “Xxxx Xxxxx”, xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxx, vengono sottoscritte le modifiche e le integrazioni all’Intesa per il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto 2009-2010 dell’Istituto Comprensivo “Xxxx Xxxxx” di Monza.
Le presenti modifiche ed integrazioni all’Intesa per il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto 2009-2010 saranno inviate ai Revisori dei Conti, corredate dalla Relazione Tecnica del DSGA, per il previsto parere.
Le modifiche ed integrazioni all’Intesa per il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto 2009-2010 sono sottoscritte tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico pro-tempore Lo Proto Xxxxxxx
PARTE SINDACALE
RSU |
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
|
Xxxxx Xxxxxxxx |
|
|
Xxxxx Xxxxxxx |
|
|
|
|
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI |
|
FLC-CGIL |
|
CISL-SCUOLA |
|
|
UIL-SCUOLA |
|
|
SNALS |
|
|
GILDA/UNAMS |
Art. 1 – Modifiche ed Integrazioni relative alle Figure Strumentali 2009-10
Con Nota prot. n. 8766 del 17.11.09, trasmessa il 3.12.2009, il MIUR comunicava che l’importo relativo alle Funzioni Strumentali per l’a.s. 2009-10 è di € 13.667,00, invece che € 13.910,00 come indicato nell’Intesa per il CCII IC A. Xxxxx sottoscritta il 2.12.09.
Pertanto, il comma 2 dell’Art. 57 - Attività finalizzate, del’Intesa per il CCII sottoscritta il 2.12.09 , viene sostituito dal seguente :
2 - Docenti Funzioni Strumentali a.s. 2009-2010
Fondo residuo a.s. 2008-2009 |
€ 0,00 |
Fondo previsto a.s. 2009-2010 |
€ 13.667,00 |
Fondo disponibile a.s. 2009-2010 |
€ 13.667,00 (pari a ore 587 ore aggiuntive non d’insegnamento con costo orario di € 23,25) |
E, inoltre, l’art. 59 del’Intesa per il CCII sottoscritta il 2.12.09 viene sostituito dal seguente :
Art. 59 - Docenti Funzioni Strumentali
Ai docenti già individuati dal Collegio Docenti come Funzioni Strumentali, spetta l’effettuazione delle attività, delle relative Funzioni Strumentali, computate nel monte ore come di seguito specificate :
DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 2009-2010 |
|||
N° |
Funzione Strumentale |
Nominativo Docente |
ORE |
FS n. 1 |
Pof |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
34 |
FS n. 2 |
Continuità |
Xxxxx Xxxxxxxxxx |
39 |
FS n. 3 |
Salute |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx |
49 |
FS n. 4 |
Handicap e DSA Media |
Xxxxxxx Xxxxxxx |
39 |
FS n. 5 |
Handicap, Snodo DDSA Primarie |
Xxxxx Xxxxxxx |
39 |
FS n. 6 |
Informatica e Multimedialità |
Xxxxxxx Xxxxx |
99 |
FS n. 7 |
Stranieri Media : supporto alunni |
Xxxxx Xxxx |
24 |
FS n. 8 |
Stranieri Media : supporto docenti |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
24 |
FS n. 9 |
Stranieri scuola primaria Puecher |
Xxxxxxxxx X. Xxxxxx |
00 |
FS n. 10 |
Stranieri scuola primaria Munari |
Xxxxxxx Xxxxxxxx |
20 |
FS n. 11 |
Orientamento - Supporto ai docenti |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
31 |
FS n. 12 |
Orientamento - Supporto agli studenti |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
31 |
FS n. 13 |
Servizi per l'utenza : Sport |
Xxxxxx Xxxxx |
99 |
FS n. 14 |
Supporto GSS |
Xxxxx Xxxxxx |
39 |
TOTALE ORE |
587 |
Nel caso in cui, nella verifica finale relativa alle ore effettivamente prestate, qualche docente F.S. avesse prestato meno ore ed un altro avesse prestato ore in più, allora a ciascun docente sarà corrisposto un compenso in base alle ore effettivamente svolte, eventualmente anche in percentuale, fermo restando il limite del fondo afferente il capitolo delle FF. SS. Si precisa, inoltre, che le XX.XX. 4-5, 7-8-9-10, 11-12 e 13-14 sono da considerarsi afferenti rispettivamente a 4 macro-aree e quindi il monte ore relativo sarà considerato, previamente, come unico.
Art. 2 – Incarichi specifici del personale ATA
Alla fine dell’Art. 61 – Incarichi specifici del personale ATA, viene aggiunto il seguente paragrafo :
“Nel caso in cui il Ministero non erogasse per intero la somma di € 3.163,40, come previsto dal primo paragrafo dell’Art. 61 – Incarichi specifici del personale ATA, l’eventuale somma mancante sarà prelevata dal FIS ATA già determinata in € 20.200,00 dall’art. 55 dell’Intesa per il CCII IC A. Xxxxx sottoscritta il 2.12.09.
Art. 3 - Articolazione dell’orario personale ATA scuola Zucchi
Il primo paragrafo del comma 1 dell’art. 29 – articolazione dell’orario, viene sostituito dal seguente :
Collaboratori scolastici
I turni – alternativamente - sono così individuati, salvo esigenze di servizio (riunioni, ecc.) che saranno comunicate o concordate tempestivamente:
SCUOLA SECONDARIA :
fascia antimeridiana : |
07.30 – 14.30 |
lunedì – venerdì |
5 unità |
fascia pomeridiana : |
11.00 – 18.00 10.30 – 17.30 |
lunedì – giovedì venerdì |
2 unità |
I comma 2 e 3 dell’art. 29 – articolazione dell’orario, vengono sostituiti dai seguenti :
Servizi amministrativi .
L’orario di lavoro è articolato come indicato nel mansionario concordato con il D.S.G.A., e che qui sommariamente viene riportato, con la seguente precisazione : l’orario di lavoro così articolato, permette di tenere aperti i servizi amministrativi, da lunedì a giovedì dalle ore 7.30 alle ore 18.00, e il venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30.
1 unità DSGA |
Ore 36 settimanali |
Turno antimeridiano fisso |
dalle ore 7.30 in poi. |
3 unità AA |
Ore 35 settimanali |
(riduzione di 1 h settimanale per 10 mesi) |
Turno a giorni alterni (*) : 8.00-15.00 e 11.00-18.00 |
2 unità AA |
Ore 35 settimanali |
(riduzione di 1 h settimanale per 10 mesi) |
Turni con rientri pomeridiani (*) (3 gg. 8.00-14.00 e 2 gg. 8.00-13.30 + 15.00-18.00) |
(*) con turnazione individuale, 1 g. alla settimana, l’ingresso è anticipato alle ore 7.45.
3. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Il D.S.G.A., in relazione all’assetto organizzativo conseguente al P.O.F. dell’Istituzione scolastica, organizza il proprio orario di lavoro secondo criteri di flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza.
L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore e si articola, di norma, in modalità continuativa antimeridiana dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 in poi. poi.
Art. 4 – Durata e validità del contratto
Le presenti Modifiche ed Integrazioni hanno validità per l’anno scolastico 2009-2010 e comunque sino alla stipula del successivo Contratto Integrativo d’Istituto; esse potranno essere sottoposte a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.
Monza, 16.12.2009
Il Dirigente Scolastico |
Lo Proto Xxxxxxx |
……………………………………….………. |
|
|
|
RSU |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
……………………………………….………. |
Xxxxx Xxxxxxxx |
……………………………………….………. |
|
Xxxxx Xxxxxxx |
……………………………………….………. |
|
|
|
|
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI |
FLC-CGIL |
……………………………………….………. |
CISL-SCUOLA |
……………………………………….………. |
|
UIL-SCUOLA |
……………………………………….………. |
|
SNALS |
……………………………………….………. |
|
XXXXX/UNAMS |
……………………………………….………. |
35