CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
(collaborazione con soggetto non titolare di partita IVA) Tra
L’Università Politecnica delle Marche, Centro Servizi Informatici, con sede in Ancona, codice fiscale 00382520427, nella persona del suo Direttore domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi della delibera del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Servizi Informatici, di seguito denominata “Università”
E
Il/La nato/a residente in Codice fiscale di seguito denominato “Prestatore”;
PREMESSO
che l’Università, Centro Servizi Informatici, ha il seguente obiettivo e progetto specifico: Videoproduzione di Ateneo;
che nell’ambito della produzione video di Ateneo è necessario svolgere la seguente attività:
Gestione ed impiego operativo a livello hardware e software della stazione digitale di montaggio audio/video non lineare installata presso il Centro Servizi Informatici;
Operatore di ripresa televisiva con impiego di camcorder di classe professionale;
Realizzazione di produzioni audiovisive e multimediali per la documentazione interna d’Ateneo ed il supporto delle attività di comunicazione dell’Università Politecnica delle Marche;
che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo poiché è stata accertata, attraverso un’apposita ricognizione fra le risorse umane a disposizione, l’assenza di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico nel settore della Videoproduzione;
che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l’alta qualificazione;
che con provvedimentodel Direttore del Centro Servizi Informatici in data è
stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo mediante l’espletamento di apposita procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio con prova pratica;
che è stato emanato un avviso di selezione per titoli e colloquio con prova pratica per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo;
che con provvedimento ……………………. sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione ed il/la ……………………………. è risultato/a vincitore/trice a seguito dell’espletamento della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio con prova pratica, per l’attribuzione di un incarico di individuale di lavoro autonomo, inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del Progetto Videoproduzione di Ateneo;
AMMINISTRAZIONE
Servizio Affari Generali e Rapporti SSN Xxx Xxxxxxx x. 0
00000 Xxxxxx / Xxxxxx xxx.xxxxxx.xx
che il/la ……………………………………. ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, fornendo i dati soggettivi necessari all’inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo dell’attività oggetto della prestazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 (OGGETTO DELL’INCARICO)
L’Università Politecnica delle Marche, come sopra identificata, conferisce al che
accetta, l’incarico avente ad oggetto la prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa connessa alla realizzazione del Progetto di cui sopra consistente in:
Gestione ed impiego operativo a livello hardware e software della stazione digitale di montaggio audio/video non lineare installata presso il Centro Servizi Informatici;
Operatore di ripresa televisiva con impiego di camcorder di classe professionale;
Realizzazione di produzioni audiovisive e multimediali per la documentazione interna d’Ateneo ed il supporto delle attività di comunicazione dell’Università Politecnica delle Marche.
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell’ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. L’Xxx. Xxxxxx Xxxxxx in qualità di capo Settore Infrastrutture Applicative - GARR,Territori, Progetti Strategici curerà la supervisione tecnica dell’attività svolta dal prestatore fornendo allo stesso le direttive generali e le indicazioni di massima tese alla corretta esecuzione della prestazione.
ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL’INCARICO)
Ai fini dell’espletamento dell’incarico, il prestatore è autorizzato ad accedere ai locali del Centro Servizi Informatici destinati alla Videoproduzione di Ateneo negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché ad utilizzare le attrezzature messe a disposizione dalla struttura conferente necessarie per l’espletamento della sua attività.
ART. 3 (DOVERI E COMPITI DELPRESTATORE)
Le modalità dell’erogazione della prestazione saranno determinate di comune accordo tra le parti e il prestatore organizzerà autonomamente la propria attività salvo il coordinamento spazio temporale della stessa che dovrà essere preconcordato con il responsabile della prestazione come individuato dall’art. 1 senza che ciò comporti in alcun caso vincolo di subordinazione con l’Università Politecnica delle Marche.
La prestazione dovrà essere resa personalmente dal prestatore il quale non potrà avvalersi di sostituti.
Il prestatore è tenuto a svolgere l’attività di cui all’art. 1 con la necessaria diligenza. Il prestatore è altresì tenuto a rispettare le direttive generali e le indicazioni di massima fornite dal Responsabile della prestazione come sopra individuato e a comunicare allo stesso nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardano il presente contratto.
Il responsabile della prestazione procederà a verifiche periodiche sull’attività svolta dal prestatore con riferimento all’oggetto del presente contratto.
A tal fine il prestatore è tenuto a presentare al responsabile della prestazione al termine dell’incarico una relazione sull’attività svolta.
ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)
La durata del presente contratto è stabilita in 12 mesi a far data dalla stipula dello stesso.
La durata inizialmente prevista, previo accordo tra le parti, può subire una contrazione in funzione dei tempi di completamento della Videoproduzione di Ateneo cui la prestazione inerisce, fatta salva la necessità di verificare la congruità dell’impegno temporale richiesto al prestatore.
ART. 5 (CORRISPETTIVO)
Il compenso per la realizzazione della Videoproduzione di Ateneo viene determinato in Euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
Detto importo è omnicomprensivo di ritenute di legge fiscali, previdenziali, assicurative e di ogni altro eventuale ulteriore onere a carico del prestatore.
La collaborazione è soggetta alle ritenute previdenziale fiscali e assicurative stabilite dalla legge per i redditi di cui all’art. 50 co. 1 lett. c-bis) del Dpr 917/86.
La prestazione non dà diritto al trattamento di fine rapporto ed è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all’art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995, n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. La prestazione rientra inoltre nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs 38/2000 in quanto l’attività è soggetta a tutela assicurativa.
Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
oppure
In caso di trasferte del collaboratore per motivi direttamente collegati all’incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.
Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa
Il compenso sarà liquidato in n. 12 soluzioni ciascuna di Euro previa dichiarazione del
Responsabile della prestazione, attestante l’esatto adempimento della prestazione di cui all’art. 1 del presente contratto.
Il pagamento verrà effettuato, nel rispetto del numero di soluzioni stabilite contrattualmente, il giorno del mese nel quale ricade ciascuna tranche.
Il compenso sarà accreditato sul c/c n…………………………, intestato al prestatore medesimo presso………….
La relativa spesa graverà sui fondi del CSI.
L’Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del committente con mezzi idonei.
ART. 5 bis (CASI E MODALITA’ DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE)
Il prestatore in caso di malattia ha diritto all’indennità giornaliera di malattia ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 1, comma 788, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). In tale ipotesi il rapporto sarà sospeso, senza erogazione del corrispettivo, e senza che ciò comporti una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; la struttura conferente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto stesso, oppure risulta, a causa del protrarsi della malattia, non più utile alla realizzazione dell’obiettivo/progetto specifico.
In caso di malattia comportante la degenza ospedaliera il prestatore potrà beneficiare delle disposizioni di cui all’art 51, comma 1, L. n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto all’astensione dal rapporto per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi la data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.
In questo caso il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte dell’Università.
La Collaboratrice potrà fare richiesta all’INPS del contributo specifico per la tutela della maternità di cui all’art. 59, comma 16, della L. 449/97, così come modificato dal D.M. 4 aprile 2002, qualora ricorrano le condizioni previste dal suddetto decreto.
E’ inoltre possibile usufruire di un periodo di congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con contestuale sospensione del rapporto e della relativa retribuzione a carico dell’Università; le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento.
In tal caso la Collaboratrice potrà presentare richiesta all’INPS per la corresponsione dell’indennità di maternità.
In caso di congedo per maternità o per congedo parentale il contratto potrà essere prorogato per una durata non superiore a quella dell’assenza, sempre che l’oggetto della prestazione non sia diventato inutile in relazione all’obiettivo/progetto specifico a motivo del quale è stata conferita la collaborazione.
ART. 5 ter (TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL)
Ai fini dell’applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il prestatore prende atto che l’Università opererà la ritenuta di sua competenza in occasione dell’erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall’attività oggetto dell’incarico e nella misura che il Committente giudica idonea per la specifica categoria.
In caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto. La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.
Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto al prestatore alcun compenso, mentre il collaboratore sarà indennizzato da parte dell’INAIL qualora ne ricorrano le condizioni.
Nell’ipotesi in cui il prestatore subisca un infortunio sul lavoro, il Committente dovrà effettuare la prescritta denuncia secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)
La struttura conferente, per il tramite dei competenti uffici dell’Amministrazione Centrale, provvede limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione alla copertura assicurativa privata per responsabilità civile conto terzi con copertura di spesa a carico del Bilancio di Ateneo.
Il prestatore esonera l’Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.
ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)
Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni “il Direttore del in qualità di datore di lavoro garantisce al prestatore, che svolge l’incarico nei locali dell’Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il prestatore è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell’Università Politecnica delle Marche.
ART. 8 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE)
Qualora nell’esecuzione del contratto dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il prestatore, fermo restando il diritto ad essere riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti, accetta le disposizioni vigenti in materia di diritti brevettuali presso l’Università Politecnica delle Marche.
ART. 9 (RECESSO)
Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r con un periodo di preavviso minimo di 10 giorni.
Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il prestatore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al prestatore il compenso proporzionato all’effettiva realizzazione delle attività previste nel presente contratto fino a quel momento conseguita.
ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)
Il prestatore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l’attività dell’Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.
L’inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1456 c.c.
ART. 11 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il prestatore è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dell’Università Politecnica delle Marche, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure di prevenzione della corruzione attuate dall’Ateneo. Tali documenti sono pubblicati nel sito web di Ateneo alla sezione Amministrazione trasparente.
L’inosservanza alle disposizioni nel Codice di comportamento dell’Università Politecnica delle Marche è causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 12 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE)
Il prestatore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., dal regolamento UE 679/2016 e dalle norme di attuazione vigenti presso l’Ateneo e dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Ue 679/2016 pubblicata sul sito dell’Università Politecnica delle Marche.
Il prestatore prende atto che i propri dati personali presenti nel proprio curriculum vitae e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche in osservanza del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.
ART. 13 (CLAUSOLA DI RINVIO)
Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all’art. 409 c.p.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.
ART. 14 (FORO COMPETENTE)
Le controversie che dovessero insorgere dall’applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.
ART. 15 (REGISTRAZIONE)
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento l’avrà resa necessaria.
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella allegata al DPR 642/1972 e s.m.i.
Luogo e data
Letto, approvato e sottoscritto
Il Direttore Il Prestatore
Allegati:
- Dichiarazione fiscale
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 4 “EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO”, (solo per i
collaboratori non professionisti 5 bis “CASI E MODALITA’ DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE”), 8 “INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE”, 9 “RECESSO”, 10 “OBBLIGO DI RISERVATEZZA”, 11 “OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”, 12 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE” e 14 “FORO COMPETENTE”.
Luogo e data
Il Prestatore