SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI IN REGIONE TOSCANA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI IN REGIONE TOSCANA
TRA
La Scuola Nomale Superiore con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0 – 56156 a Pisa, codice fiscale 80005050507 d'ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato ad alba (CN) il 27/01/1963, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto MIUR prot. 0000442/2019 del 29/05/2019;1
E
Il/La.......................................................................... con sede legale in ………..………..........., codice fiscale ................................................. d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato/a legalmente da ....................................……........ nato a ............................................. il ___/___/____;
PREMESSO
che la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, e ne regola le forme e i modi di svolgimento attraverso quanto disposto dalla LR n. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni (d’ora in poi denominata “legge”) e dal relativo Regolamento di esecuzione emanato con DPGR n. 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni (d’ora in poi denominato “regolamento”);
che la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con DD n. 14383 del 6/9/18, è stipulata ai sensi dell’art. 17ter, comma 3, della legge e dell’art. 86 octies, commi 1 e 2, del regolamento;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto
1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad ospitare presso le sue strutture n. …... tirocinanti nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall’art. 86 nonies del regolamento (vedi appendice normativa alla convenzione).
Il soggetto promotore, d’intesa con il tutore del soggetto ospitante, definisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio indicandoli nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione (All. 1).
Art. 2 – Durata
La presente convenzione ha durata dal ___/___/____ al ___/___/____.
Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore dichiara di far parte della seguente categoria, di cui all’art. 17 ter comma 2 della legge:
centri per l’impiego;
enti bilaterali;
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
università, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;
istituti tecnici superiori (ITS);
cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati allo svolgimento di servizi al lavoro in Toscana nelle province di _____________________________________________ ;
associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell’elenco art 2 comma 7 L 4/2013 che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
Enti in house del MLPS, di altri ministeri o di ANPAL per programmi di rilevanza nazionali;
2. Il soggetto promotore, in qualità di garante del rispetto della normativa regionale in materia di tirocini e degli obblighi previsti dalla presente convenzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dall’art. 17ter, comma 7, della legge e dall’art. 86bis del regolamento e in particolare a:
a) garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante;
b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa regionale (legge e regolamento) e degli obblighi previsti nella convenzione;
c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative scegliendolo fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere;
d) assicurare il tirocinante , direttamente o per il tramite del soggetto ospitante [INDICARE UNA DELLE DUE MODALITÀ], contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice, la copertura assicurativa comprenderà anche eventuali attività svolte dal tirocinante fuori dell’azienda previste dal progetto formativo;
e) inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, nel caso il soggetto promotore del tirocinio sia diverso dal centro per l’impiego, al centro per l’impiego territorialmente competente.
Nel caso il soggetto promotore del tirocinio sia un soggetto pubblico, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico del soggetto ospitante.
Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 86ter del regolamento, il soggetto ospitante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000, dichiara di:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, di cui al progetto formativo allegato, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
e) di avere alle proprie dipendenze almeno un dipendente a tempo indeterminato, salvo i casi previsti ai punti 1-2-3-3bis lettera a) comma 1 dell’art. 86 nonies del regolamento (vedi appendice normativa alla convenzione).
2. Il soggetto ospitante si impegna a:
rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore;
consentire al tutore del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutore del soggetto ospitante per verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
segnalare al soggetto promotore l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
non può realizzare più di un tirocinio con il tirocinante indicato nel progetto formativo allegato;
non può essere ospitare un tirocinante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo professionale;
può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 86nonies del regolamento.
Ai sensi dell’art. 17quater, comma 2 della legge, le lettere e), f) e g) non si applicano se il tirocinante rientra tra una delle categorie di soggetti indicati alla lettera a) e alla lettera b), comma 5, dell’art. 17bis della legge (vedi appendice normativa alla convenzione).
Art. 5 – Rimborso spese
1. Nel rispetto dell’art. 86 quinquies del regolamento, il soggetto ospitante corrisponderà su base mensile o bimestrale [INDICARE UNA DELLE DUE PERIODICITÀ PREVISTE] al tirocinante un rimborso spese forfettario pari a Euro ________ mensili lordi (minimo 500,00 euro).
Esclusivamente nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.
Se il tirocinio è svolto da un soggetto di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b) della legge che percepisce un sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione fino alla concorrenza dell'importo del rimborso spese forfettario.
Art. 6 – Tutoraggio
1. Il soggetto promotore nomina in qualità di tutore responsabile delle attività didattico-organizzative il/la Prof. ………………………………. essendo in possesso delle professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento delle seguenti funzioni previste dall'art. 86sexies del regolamento:
a) concorrere all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze che il tirocinante dovrà acquisire;
b) monitorare l’attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante.
Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile del suo inserimento sul luogo di lavoro, scegliendolo fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e di capacità coerenti con l’attività prevista dal progetto formativo. In ogni caso, il tutore scelto non potrà affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Per i soggetti ospitanti rientranti tra quelli di cui all'art. 86nonies, comma 1, lettera a) del regolamento (vedi appendice normativa alla convenzione), il tutore è il legale rappresentante del soggetto ospitante di cui ai punti 1-2-3 oppure il libero professionista nel caso del soggetto ospitante di cui al punto 3 bis.
Il nominativo del tutore, che dovrà affiancare il tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo del tirocinio, dovrà essere indicato nel progetto formativo. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.
Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
a) coordinare l’attività del tirocinante, fornendogli indicazioni tecnico-operative e costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo e le altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) attestare la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
c) curare la regolare e puntuale tenuta del registro delle presenze di cui è responsabile;
d) redigere la relazione finale sull’attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.
Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante
1. In base all'art. 86quater comma 1 del regolamento, durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.
Art. 8 – Relazione finale e libretto formativo
1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono la relazione finale sull’attività effettivamente svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante;
2 Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale ai servizi per l’impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
3. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.
4. Una copia della relazione finale deve essere consegnata dal soggetto ospitante al tirocinante.
Art. 9 – Responsabilità per mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo
Ai sensi dell’art. 17quater 2 della legge, la violazione della normativa regionale, con particolare riferimento alle modalità di attivazione e svolgimento dei tirocini, al numero massimo di tirocini attivabili e alle disposizioni sull’ammissibilità e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio può comportare l’interruzione del tirocinio e l’interdizione ad attivarne di nuovi per un periodo da dodici a trentasei mesi.
Art. 10 – Trattamento dati personali
1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla LR n. 32/2002 e sue successive modificazioni e integrazioni in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati. I contraenti danno atto che i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né comunicazione a terzi, se non per gli obblighi di legge o l’eventuale richiesta delle agevolazioni di cui all’art.17 sexies della LR n. 32/2002. Gli stessi saranno conservati presso i soggetti contraenti in qualità di titolari del loro trattamento.
Art. 11 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla LR n. 32/2002, successive modifiche e integrazioni, e al Regolamento emanato con DPGR n. 47/R/2003, successive modifiche e integrazioni, nonché alla legislazione vigente in materia.
Luogo e data
___________________________ ___________________________
(firma per il soggetto promotore) (firma per il soggetto ospitante)
Appendice
Norme richiamate all’interno dello schema di convenzione
Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002
Art. 17 bis - “Tirocini: tipologie e destinatari”
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante , non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
2. I tirocini non curriculari si distinguono in:
a) tirocini formativi e di orientamento;
b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.
3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.
4. I tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a:
a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015;
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).
5. I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati:
a) ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) ai seguenti soggetti svantaggiati:
- soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5 bis del decreto- legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umani tari, di cui all’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
- profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).
6. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.
Art. 17 ter - “Modalità di attivazione e di svolgime nto dei tirocini non curriculari”
1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego;
b) gli enti bilaterali;
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
d) le università e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;
e) gli istituti tecnici superiori (ITS);
f) le associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
h) gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali;
i) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
j) i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 20 ter;
k) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
4. Lo schema- tipo della convenzione di cui al comma 3 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
5. Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
6. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9 bis comma 2, del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel
progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
8. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico- organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
9. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese , fatto salvo quanto previsto al comma 10.
10. La durata massima del tirocinio è:
a) di dodici mesi, proroghe comprese , per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio;
b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese , per i soggetti disabili di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera a);
c) di dodici mesi, proroghe compre s e , per i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera b).
11. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all’articolo 32. Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario.
12. Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una relazione finale che documentale attività effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante . Le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
13. Lo schema- tipo della relazione finale di cui al comma 12 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 emanato con DPGR n. 47/R/2003
Art. 86 nonies “Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti”
1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente in essere (157), con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
a) i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");
2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
3) per le imprese “start-up innovative” di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012; (158)
b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini contemporaneamente in essere (157), di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno;
b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato;
c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.
1 In relazione allo stesso tirocinio, un soggetto privato non può rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
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