CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
CREDITOR PROTECTION INSURANCE A PREMIO MENSILE ABBINATA AI MUTUI RECALL
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
(Tariffa CP29B
Polizza Collettiva di Assicurazione Danni N° 7010381
per i casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia - Perdita d’Impiego
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa;
• Glossario;
• Informativa sul Trattamento dei Dati Personali;
• Condizioni di Assicurazione;
• Modulo di Adesione.
DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
La sottoscrizione della polizza è facoltativa e non condiziona l’erogazione del finanziamento
1. NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
Aviva Italia S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia.
Numero di telefono: 02/2775.1 – sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Indirizzi di posta elettronica:
– per informazioni di carattere generale: xxxxx_xxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx
– per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Aviva Italia S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 2282 del 25/5/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3/6/2004) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091. Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Dall’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro 106.281.398,00 di cui Euro 45.684.400,00 di Capitale Sociale (i.v.) e Euro 60.596.998,00 di Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 131,40%. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente Contratto di Assicurazione è in forma Collettiva ad adesione facoltativa, operante esclusivamente in applicazione ad una Convenzione che la Contraente (UniCredit S.p.A.) ha stipulato con l’Impresa di Assicurazione – Aviva Italia S.p.A. – per conto dei propri clienti.
Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A.
Le prestazioni indicate di seguito sono operanti per tutta la Durata delle Coperture Assicurative, intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza delle Coperture Assicurative.
La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi.
La prestazione Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (per i Finanziamenti di nuova erogazione) o con la durata residua (per i Finanziamenti già in corso), anche in caso di successiva modifica della stessa, nel limite minimo di 60 mesi(5 anni) e massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento.
La prestazione Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e Perdita d’Impiego è prevista comunque una durata nel limite minimo di 60 mesi (5 anni) e massimo di 120 mesi (10 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento.
L’eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 24 mesi.
La prestazione Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. Non è previsto il tacito rinnovo.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE” delle Condizioni di Assicurazione.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
L’assicurazione comprende le seguenti coperture: Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego, sottoscrivibili esclusivamente in abbinamento alla Copertura Caso Morte prestata da Aviva S.p.A. mediante la Polizza Collettiva Vita n. 210.748. L’insieme delle Coperture costituisce il Prodotto Creditor Protection Insurance
Il Contratto di Assicurazione prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60% (garanzia operante per tutti gli Assicurati);
b) Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia (garanzia operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, sia classificabile come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico);
c) Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia (garanzia operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, sia classificabile come Non Lavoratore);
d) Perdita d’Impiego (garanzia operante solo per i Lavoratori Dipendenti di Enti Privati).
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 00-00-00-00 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA Il contratto prevede la presenza di franchigie e limiti di indennizzo.
Per franchigia s’intende quella parte di danno che resta a carico dell’Assicurato; può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata.
Per limite di indennizzo s’intende l’importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo ed equivale alla somma assicurata o massimale per la singola garanzia.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”; 00-00-00-00 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA Sono previste inoltre limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”; 00-00-00-00 “ESCLUSIONI”; 00-00-00-00 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Capitale finanziato 500.000,00 Euro.
Capitale residuo al momento dell’invalidità permanente da malattia o da infortunio 250.000,00 Euro.
▪ Postumi da invalidità permanente valutati 60% = Liquidazione di 250.000 Euro per raggiungimento franchigia.
▪ Postumi da invalidità permanente valutati 50%= Nessuna liquidazione per invalidità inferiore a franchigia.
ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Rata mensile da rimborsare = 2.500,00 Euro.
Rata massima mensile liquidabile = 2.000,00 Euro. Franchigia assoluta = 60 giorni.
▪ Inabilità temporanea totale al lavoro:
liquidazione della rata mensile di 2.000,00 Euro solamente se la suddetta rata scade nel periodo di inabilità;
▪ Inabilità temporanea totale al lavoro: durata della inabilità = 30 giorni
nessun indennizzo in quanto avvenuto nei primi 60 giorni dalla data di effetto della Copertura Assicurativa (periodo di carenza).
ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
Rata mensile del finanziamento da rimborsare = 1.500,00 Euro. Franchigia 7 giorni.
▪ Ricovero di 39 giorni senza soluzione di continuità:
liquidazione di due mensilità (30 giorni in eccesso al primo ricovero liquidabile per superamento della franchigia).
▪ Ricoveri ospedalieri di diversa durata con soluzione di continuità durante il periodo della Copertura Assicurativa:
durata del ricovero: 40 mesi.
indennizzo massimo di 12 mesi per sinistro con il massimo di 36 rate periodo per tutta la durata della polizza.
▪ Ricovero ospedaliero avvenuto nei primi 60 giorni dalla data di effetto della Copertura Assicurativa (periodo di carenza):
nessuna liquidazione
ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO
Dipendente di Ente Privato.
Rata mensile dovuta = 300,00 Euro.
▪ Perdita d’impiego per chiusura azienda:
liquidazione della rata mensile successiva di 300,00 Euro solamente se la suddetta rata scade nel periodo di disoccupazione.
▪ Perdita d’impiego per dimissioni del dipendente: nessun indennizzo
▪ Perdita d’impiego durante il periodo di carenza iniziale (60 giorni): nessun indennizzo
4. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI
AVVERTENZA Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale derivante da Malattia, Perdita d’Impiego, Ricovero Ospedaliero derivante da Malattia, è previsto un periodo di carenza durante il quale la garanzia non è operante.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 00-00-00-00 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione.
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Per le conseguenze derivanti da dichiarazioni false o reticenti si rinvia all’Art. 5 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA Prima di sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata nel Modulo di Adesione è necessario verificare l’esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
6. PREMIO
Il Premio è indipendente dalla professione dell’Assicurato ed è determinato come disciplinato all’Art. 9 “DETERMINAZIONE DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione.
Il Premio è corrisposto mensilmente dall’Assicurato all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, mediante addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso la Contraente medesima.
AVVERTENZA In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento non dovuta a liquidazione della prestazione di Invalidità Totale Permanente, ovvero nei casi di surroga o di accollo del finanziamento, le Coperture Assicurative vengono annullate dalla data di anticipata Estinzione Totale/Surroga/Accollo del Contratto di Finanziamento.
In alternativa l’Assicurato, su richiesta scritta da inviare all’Impresa di Assicurazione, potrà mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO” delle Condizioni di Assicurazione.
COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Il costo trattenuto dall’Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione - già incluso nel tasso di Premio riportato all’Art. 9 “DETERMINAZIONE DEL PREMIO” delle Condizioni
di Assicurazione - è pari al 32,00% del Premio Imponibile (Premio versato al netto delle imposte del 2,50%); la quota parte del costo sopra riportato percepita dall’Intermediario è pari al 50,00%.
A titolo esemplificativo per un Premio imponibile mensile di Euro 100,00 i costi trattenuti dall’ Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione sono pari a Euro 32,00, di cui Euro 16,00 rappresentano l’importo percepito dall’Intermediario.
7. RIVALSA
L’Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da essa effettuate in forza delle Coperture Assicurative del presente Contratto di Assicurazione descritte nella presente Nota Informativa come riportato all’Art. 13 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” delle Condizioni di Assicurazione.
8. DIRITTO DI RECESSO
8.1 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA L’Assicurato può recedere dal Prodotto Creditor Protection Insurance entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 7 “DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione.
8.2 DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
AVVERTENZA: L’Assicurato a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di decorrenza, può recedere dal Contratto di Assicurazione con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.
Conseguentemente il versamento dei premi mensili verrà interrotto a partire dalla prima mensilità successiva alla data di effetto.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 8 “DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE” delle Condizioni di Assicurazione.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
In base all’art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana.
11. REGIME FISCALE
11.1 IMPOSTE SUI PREMI
I premi di Assicurazione sono soggetti ad un’imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
11.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI
Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Assicurato, nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente.
Si consideri che concorrono alla determinazione dell’importo massimo del premio sul quale calcolare la detrazione sopra menzionata tutti i premi versati dall’Assicurato nel periodo d’imposta a fronte di:
▪ eventuali altre polizze stipulate dopo il 31.12.2000: assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte da qualsiasi causa derivante, polizze anche in forma mista per la quota attinente al rischio di morte, polizze che garantiscono il rischio di invalidità permanente da infortunio o da malattia non inferiore al 5% ovvero rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
▪ eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali l’Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta.
11.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale Permanente, Ricovero Ospedaliero, Perdita d'Impiego ed Inabilità Temporanea Totale in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
AVVERTENZA L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa; per gli infortuni è il momento dell’accadimento dell’infortunio, per la malattia il momento dell’insorgenza o della diagnosi, per la perdita di impiego la data di effetto della data di licenziamento o della comunicazione di messa in mobilità o comunicazione equivalente, per il ricovero ospedaliero la data effettiva di ricovero.
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI
La gestione dei sinistri è affidata ad una Struttura Esterna, CIS Insurance Services
La denuncia del Sinistro con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato, deve essere effettuata compilando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro disponibile presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il finanziamento oppure presso l’Impresa di Assicurazione.
Tale Modulo, completo della documentazione prevista, dovrà essere inoltrato a: Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – mediante fax al n° 00 0000000 oppure via mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o in alternativa, a mezzo servizio postale, all’indirizzo: Xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
L’Assicurato potrà rivolgersi per informazioni relative ai Sinistri al seguente numero verde:
SERVIZIO CLIENTI
Numero Verde 800 89 36 96
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.45 e dalle ore 14.45 alle ore 18.00
L’Impresa di Assicurazione esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
AVVERTENZA Le spese relative agli accertamenti medici sono a carico dell’Assicurato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 00-00-00-00 “DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI” delle Condizioni di Assicurazione.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Assicurazione:
Aviva Italia S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI Xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
fax: 02 2775.245
indirizzo e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000 Xxxx
Fax 00.00000.000/745 - Numero Verde 800-486661
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia..
14. ARBITRATO
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, le Parti, per le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale prestate dal presente Contratto di Assicurazione, hanno la facoltà di rimettersi alla decisione di un Collegio di tre medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
15. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Impresa di Assicurazione comunica per iscritto alla Contraente ed all’Assicurato, in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente da inviare all’Assicurato stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto di Assicurazione stesso.
Per l’aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell’Impresa di Assicurazione di cui al punto 2 “INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE” si rimanda al sito
internet dell’Impresa di Assicurazione all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Inoltre, sempre sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, è disponibile un’Area Clienti che offre la possibilità all’Assicurato di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.
Per accedervi basta selezionare l’apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, l'Assicurato riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.
Tramite l'Area Clienti l’Assicurato può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
* * * *
Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
2. GLOSSARIO
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè la persona fisica intestataria o cointestataria di un Mutuo erogato dalla Contraente, che abbia aderito al Prodotto Creditor Protection Insurance.
Banca
UniCredit S.p.A., coincide con la Contraente.
Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della Data di decorrenza della Copertura Assicurativa, durante il quale la garanzia non è operante. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, l’Impresa di Assicurazione non corrisponde la prestazione assicurata.
Cointestatario
La persona che insieme all’intestatario del finanziamento risulta cointestatario dello stesso.
Contraente
UniCredit S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Sede Sociale Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx
- Direzione Generale Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 0 – Xxxxx X - 00000 Xxxxxx: Società presso la quale è stato richiesto il finanziamento e che stipula la Polizza Collettiva (Convenzione Assicurativa) con Aviva Italia S.p.A., per conto degli Assicurati.
Contratto di Assicurazione
Contratto con il quale l’Impresa di Assicurazione, a fronte del pagamento di Premi mensili di importo costante, si impegna a pagare una prestazione assicurativa al verificarsi di un evento attinente le garanzie: Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego.
Contratto di Finanziamento già in corso
Contratto con il quale la Contraente ha concesso all’Assicurato un finanziamento, stipulato in data antecedente rispetto alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione.
Contratto di Finanziamento di nuova erogazione
Contratto con il quale la Contraente concede all’Assicurato un finanziamento, stipulato alla stessa data di sottoscrizione delle presenti Coperture Assicurative.
Convenzione Assicurativa
Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa. La Convenzione è sottoscritta tra Aviva Italia
S.p.A. e UniCredit S.p.A. - Contraente della Convenzione –.
Copertura Assicurativa
La garanzia assicurativa prestata dall’Impresa di Assicurazione e generata dal versamento di un Premio, a fronte della quale l’Impresa di Assicurazione è obbligata al pagamento dell’indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
Data di decorrenza delle Coperture
Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese di pagamento del primo Premio mensile da parte dell’Assicurato all’Impresa di Assicurazione a condizione che il Modulo di Adesione sia stato sottoscritto da parte dell’Assicurato stesso.
Debito residuo
Quanto residua in linea capitale relativamente al finanziamento, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario, al netto di eventuali rate insolute.
Disoccupazione
La posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente di Ente Privato, che:
▪ abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
▪ sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali.
Durata della Copertura Assicurativa
Intervallo di tempo compreso tra la Data di decorrenza del Contratto di Assicurazione e la sua scadenza, durante il quale sono operanti le Garanzie ed ha validità il Contratto di AssicurazioneFranchigia
La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero, Perdita d’Impiego, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini del presente Contratto di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità.
La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente è il grado percentuale al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.
Impresa di Assicurazione
Aviva Italia S.p.A. - Impresa del Gruppo Aviva con sede in Xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx – autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 2282 del 25/5/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3/6/2004) – Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09197520159.
Inabilità Temporanea Totale
La perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria attività lavorativa, a seguito di infortunio o malattia.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa di Assicurazione, in base alle Coperture Assicurative di cui al presente Contratto di Assicurazione, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Infortunio
Un evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Totale Permanente
La perdita totale e permanente riconosciuta della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, di grado pari o superiore al 60%, dovuta a infortunio o malattia. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”.
Intermediario
UniCredit S.p.A., Contraente della Convenzione.
Istituto di Cura
Qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L’IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lavoratore Autonomo
La persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (si veda la definizione di Lavoratore Dipendente al punto successivo) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.
Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i cosiddetti “Lavoratori a Progetto”, nonché i Lavoratori Dipendenti il cui contratto non sia regolato dalla legge italiana.
Lavoratore Dipendente di Ente Privato
La persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualunque qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.
Sono altresì assimilati ai lavoratori dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art.50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate.
Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico
La persona fisica che sia Lavoratore dipendente presso la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione:
-le amministrazioni delle Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
-le aziende e amministrazioni delle Stato ad ordinamento autonomo;
-le Regioni – le Province – i Comuni;
-le Comunità Xxxxxxx e loro consorzi e associazioni;
-le Istituzioni Universitarie;
-le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
-le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale.
Malattia
L’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Margine di Solvibilità
Rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa di Assicurazione nei confronti degli Assicurati.
Modulo di Adesione
Il documento sottoscritto dall’Assicurato, mediante il quale avviene l’adesione al Prodotto Creditor Protection Insurance e conseguentemente al presente Contratto di Assicurazione.
Non Lavoratore
La persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Sono altresì considerati Non Lavoratori i pensionati, nonché i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasionale.
Perdita d’Impiego
Lo stato di disoccupazione generato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o messa in mobilità del lavoratore, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
Polizza Collettiva
La Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente UniCredit S.p.A. con Aviva Italia S.p.A., disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione alla quale aderisce l’Assicurato, sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
Premio
La somma dovuta all’Impresa di Assicurazione per le Coperture Assicurative prestate.
Premio puro
Importo che rappresenta il corrispettivo base per le garanzie assicurative prestate dall’Impresa di Assicurazione con il Contratto di Assicurazione, pari al premio pagato al netto di imposte ( pari al 2,50%) e dei costi di gestione e di acquisizione.
Prodotto Creditor Protection Insurance
Il pacchetto assicurativo costituito dalla Polizza Collettiva di Assicurazione Danni, di cui al presente Contratto di Assicurazione, stipulata dalla Contraente con Aviva Italia S.p.A. e dalla Polizza Collettiva Temporanea Caso Morte di stipulata dalla Contraente con Aviva S.p.A.. L’Assicurato aderisce congiuntamente alle polizze con la sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Questionario Medico
Il modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato.
Rapporto di Visita Medica
Il modulo che deve essere compilato da un medico italiano relativo allo stato di salute dell'Assicurato.
Ricovero Ospedaliero
La degenza dell’Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di infortunio o malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
Rata Mensile
La Rata Mensile del finanziamento.
Sinistro
L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
3. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti riferiti al Contraente e/o all’Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva Italia
S.p.A. - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX) (di seguito, la “Società”) – titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all’attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell’assicurato per ragioni connesse all’esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all’Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
L’elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei “responsabili” potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva Italia S.p.A. – Servizio Privacy - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all’interno dell’Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Xxxxx restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Xxx potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l’integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva Italia S.p.A. – Servizio Privacy - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX).
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.
L’elenco completo dei “responsabili” in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.
4. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il testo integrale della Polizza Collettiva N. 7010381, stipulata tra UniCredit S.p.A. (Contraente) e Aviva Italia
S.p.A. per le Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e Perdita d’Impiego, è depositato presso la sede della Contraente della Convenzione e presso la sede di Aviva Italia S.p.A.
L’adesione alla Polizza Collettiva è realizzata mediante sottoscrizione da parte dell’Assicurato di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (Copia per l’Assicurato, Copia per la Contraente/Impresa di Assicurazione). La sottoscrizione del Modulo comporta la contemporanea adesione, da parte dell’Assicurato, anche alla Polizza Collettiva Vita N. 210.748 stipulata dalla Contraente con Aviva S.p.A. e avente per oggetto la garanzia morte. L’insieme delle Coperture costituisce il Prodotto Creditor Protection Insurance.
ART. 1 GARANZIE PRESTATE
Il presente Contratto di Assicurazione, comprende le garanzie:
▪ Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio o Malattia: la garanzia opera per tutti gli Assicurati;
▪ Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia: la garanzia è operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, sia classificabile come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico;
▪ Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia: la garanzia è operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, sia classificabile come Non Lavoratore;
▪ Perdita d’Impiego: la garanzia è operante solo per i Lavoratori Dipendenti di Enti Privati.
Le garanzie sono prestate dall’Impresa di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Assicurato.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali.
Al verificarsi di un sinistro, la documentazione sanitaria per le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico legale italiano.
La garanzia Perdita d’Impiego è valida senza limiti territoriali solo se il contratto di lavoro è regolamentato dalla legge italiana.
ART. 2 OBBLIGHI DELL’ IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Gli obblighi dell’Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle Condizioni di Assicurazione, dal Modulo di Adesione e dalle eventuali appendici rilasciate dall’Impresa di Assicurazione stessa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Assicurazione valgono le norme di legge applicabili.
ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
E’ assicurabile ciascuna persona fisica che abbia:
▪ sottoscritto un Contratto di Finanziamento con la Contraente di durata originaria (per i Finanziamenti di nuova erogazione)/durata residua (per i Finanziamenti già in corso) minima di 60 mesi (5 anni) e massima di 480 mesi (40 anni). Gli importi massimi assicurabili sono riportati all’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO” che segue;
▪ residenza in Italia;
▪ età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza originaria del finanziamento non risulti di età superiore a 75 anni;
▪ sottoscritto l’apposito Modulo di Adesione ed abbia, alternativamente in funzione della somma assicurata (da intendersi complessiva nel caso l’Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più finanziamenti assicurati) e dell’età, secondo la tabella seguente:
1) sottoscritto la Dichiarazione di Buono stato di salute;
2) compilato il Questionario Medico;
3) effettuato la Visita Medica e gli accertamenti medici secondo le indicazioni fornite dall’Impresa di Assicurazione.
Relativamente ai punti 2) e 3) sopra indicati, la documentazione verrà sottoposta e valutata da Aviva S.p.A., che si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l’accettazione o il rifiuto delle Coperture Assicurative; l’autorizzazione rilasciata da Aviva S.p.A. sarà vincolante anche per Aviva Italia S.p.A.
Nel caso in cui l’Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono stato di salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico. Il costo della visita e degli accertamenti medici è a totale carico dell'Assicurato.
Somma assicurata per Assicurato (*) | Età all’adesione da 18 a 60 anni compiuti | Età all’adesione da 61 a 65 anni compiuti | Età all’adesione da 66 a 70 anni non compiuti |
Fino a € 200.000,00 | Dichiarazione di Buono stato di salute | Questionario Medico | Visita Medica |
Oltre € 200.000,00 - Fino a € 300.000,00 | Questionario Medico | Questionario Medico | Visita Medica |
Oltre € 300.000,00 - Fino a € 520.000,00 | Visita Medica | Visita Medica | Visita Medica |
(*) ai fini del calcolo della somma assicurata:
▪ l'importo è da intendersi complessivo nel caso l’Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più finanziamenti assicurati.
In caso di contestazione del finanziamento, ogni cointestatario, mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione, può essere assicuratopro quota (con capitale assicurato in parti uguali rispetto all’importo totale richiesto/Debito residuo del finanziamento);
oppure:
▪ per l’importo totale del finanziamento richiesto/Debito residuo del finanziamento.
Nel primo caso il rifiuto da parte dell’Impresa di Assicurazione dell’adesione alle Coperture Assicurative soltanto nei confronti di uno dei cointestatari del finanziamento, non pregiudica l’efficacia dell’Assicurazione per i rimanenti Assicurati, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari all’importo totale richiesto (per i Finanziamenti di nuova erogazione) o all’importo del Debito residuo (per i Finanziamenti già in corso) e che sia rispettato quanto previsto per l’assunzione delle Coperture Assicurative.
ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO
La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale , al netto di eventuali rate in- solute.
L’indennizzo non potrà superare:
▪ in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Euro 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro; limite complessivo per Assicurato anche in caso di intestazione o cointestazione di più finanziamenti assicurati.
▪ in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia – Perdita d’Impiego – Ricovero Ospedaliero: Euro 2.000,00 mensili col massimo di 12 Indennizzi mensili per Sinistro e 36 Indennizzi mensili per l’intera durata delle Coperture Assicurative.
In caso di Finanziamenti di nuova erogazione o di Finanziamenti già in corso di importo superiore al massimale di Euro 520.000,00 gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale e l’importo totale richiesto (per i Finanziamenti di nuova erogazione) o l’importo del Debito residuo (per i Finanziamenti già in corso) alla Data di decorrenza delle Coperture Assicurative
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di decorrenza delle Coperture Assicurative, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.
Nel caso di Finanziamenti di nuova erogazione, per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Per ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese di pagamento del primo premio mensile all’Impresa di Assicurazione a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione al Prodotto Creditor Protection Insurance.
La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente.
La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi.
Per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (per i Finanziamenti di nuova erogazione) o con la durata residua (per i Finanziamenti già in corso), anche in caso di successiva modifica della stessa, nel limite minimo di 60 mesi (5 anni) e massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento.
Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia , Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e Perdita d’Impiego è prevista una durata nel limite minimo di 60 mesi (5 anni) e massimo di 120 mesi (10 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento.
L’eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 24 mesi.
La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento.
In caso di estinzione parziale del finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento.
In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
▪ Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;
▪ Decesso dell’Assicurato;
▪ alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento;
▪ esercizio del diritto di recesso;
▪ cessazione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato;
▪ anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Assicurato;
▪ surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente;
▪ accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.
Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del finanziamento.
Invece, qualora vi siano più Assicurati per il medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure la surroga o l’accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati.
In alternativa, gli Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza originaria del finanziamento, ad esclusione della Copertura Assicurativa cessata per Invalidità totale Permanente.
In tutti questi casi gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso in base ad un tasso prestabilito dall’Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.
ART. 7 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Assicurato può recedere dal Prodotto Creditor Protection Insurance entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stata accesa la Copertura e compilando l’apposito modulo.
In alternativa al modulo, l’Assicurato potrà inviare apposita comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre alla filiale della Contraente.
L’eventuale premio lordo pagato verrà rimborsato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
ART. 8 DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
A partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di decorrenza, l’Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso; conseguentemente il pagamento dei premi mensili cesserà a partire dalla prima mensilità successiva alla data di effetto.
L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà con una delle seguenti modalità:
− recandosi presso la filiale della Contraente ove è stata accesa la Copertura e compilando l’apposito modulo; oppure,
− inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale della
Contraente; o in alternativa,
− inviando la richiesta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Aviva Italia S.p.A., Xxx X.
Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
ART. 9 DETERMINAZIONE DEL PREMIO 9.1 PAGAMENTO DEL PREMIO
Le Coperture Assicurative sono prestate dall’Impresa di Assicurazione dietro corresponsione di Premi mensili di importo costante per tutta la durata contrattuale.
Per la determinazione del Premio si procede applicando il tasso lordo (comprensivo di imposte nella misura del 2.50%) pari a 0,01920% all’importo totale richiesto (per i Finanziamenti di nuova erogazione) o all’importo del Debito residuo (per i Finanziamenti già in corso) alla Data di decorrenza.
Il primo premio mensile ed i premi mensili successivi vengono pagati dall’Assicurato mediante addebito, da parte della Contraente, sul proprio conto corrente intrattenuto presso la Contraente stessa.
Il primo premio mensile viene versato dall’Assicurato l’ultimo giorno del mese di sottoscrizione del Modulo di Adesione. L’addebito dei premi mensili successivi viene effettuato alla fine di ogni mese.
Nel Modulo di Adesione viene indicato l’importo del Premio mensile da corrispondere da parte dell’Assicurato per tutta la durata contrattuale.
In caso di più Cointestatari dello stesso finanziamento assicurati in pro quota, il Premio per ogni Assicurato è calcolato sulla base della quota percentuale dell’importo totale richiesto/Debito residuo, relativa ad ogni Cointestatario.
9.2 CESSAZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI
L’Assicurato ha la facoltà di cessare il pagamento dei premi recandosi presso la filiale della Contraente, ove è stato acceso il Finanziamento.
In alternativa, nei casi in cui sia venuto meno il rapporto tra la Contraente e l’Assicurato, lo stesso potrà inviare all’Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Aviva Italia S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
In caso di cessazione del pagamento dei premi mensili, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato:
▪ non è più possibile riattivare le Coperture Assicurative;
▪ le Coperture Assicurative si risolvono ed i premi pagati restano acquisiti dall’Impresa di Assicurazione;
▪ non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione.
ART. 10 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO
In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento (non successiva alla liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato), ovvero nei casi di surroga o di accollo del finanziamento, le Coperture Assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Contratto di Finanziamento come riportato all’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE”.
La Contraente dovrà inviare all’Impresa di Assicurazione comunicazione dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Contratto di Finanziamento.
I premi pagati restano acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. L’Assicurato non dovrà più corrispondere i successivi premi.
In alternativa l’Assicurato, su richiesta scritta da inviare all’Impresa di Assicurazione, potrà continuare a corrispondere i successivi premi mantenendo in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria.
La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato utilizzando l’apposito Modulo disponibile presso la sede della Contraente.
In questo caso gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale/surroga/accollo del finanziamento.
In caso di estinzione parziale del finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, le Coperture
Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento.
ART. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO
I sinistri devono essere tempestivamente denunciati utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro reperibile presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il finanziamento oppure presso l’Impresa di Assicurazione.
Il Modulo debitamente compilato e con allegata la documentazione prevista, deve essere inviato a: Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri - mediante fax al n° 00 0000000 oppure via mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o in alternativa, a mezzo servizio postale, all’indirizzo: Xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Le denunce devono essere esclusivamente inviate in forma scritta e devono essere complete dei giustificativi richiesti. L’Impresa di Assicurazione si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del Contratto di Finanziamento.
L’Assicurato deve inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Impresa di Assicurazione il cui costo sarà a totale carico di quest’ultima.
In casi eccezionali o di particolare difficoltà, l’Impresa di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia dell’Impresa di Assicurazione stessa.
L’Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni relative ai Sinistri, al seguente numero verde:
SERVIZIO CLIENTI
Numero Verde 800 89 34 96
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.45 e dalle ore 14.45 alle ore 18.00
ART. 12 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’Impresa di Assicurazione, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, quantifica l’Indennizzo che risulta dovuto all’Assicurato e provvede al pagamento delle prestazioni garantite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa specificata agli Artt. “DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI” riguardanti ogni garanzia.
ART. 13 RINUNCIA ALLA RIVALSA
L’Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente Contratto di Assicurazione.
ART. 14 ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che le Coperture Assicurative possono cumularsi con altre assicurazioni.
Di tale cumulo si terrà conto ai fini delle formalità assuntive di cui alla tabella riportata all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”.
ART. 15 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI
Eventuali imposte ed altri oneri futuri, relativi al presente Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.
ART. 16 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato all’Impresa di Assicurazione, con riferimento alla Polizza Collettiva, dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte dell’Impresa di Assicurazione saranno indirizzate al domicilio dell’Assicurato.
ART. 17 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO
La Contraente – in occasione del collocamento del Prodotto Creditor Protection Insurance e sotto la sua responsabilità
– provvederà a fornire ai clienti copia del Fascicolo Informativo redatto secondo il Regolamento 35 IVASS.
Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà.
La Contraente terrà indenne e manlevata l’Impresa di Assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarne dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della Contraente stessa.
ART. 18 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa di Assicurazione rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C.
ART. 19 LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile è quella italiana.
ART. 20 FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo di mediazione previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi ad un organismo di mediazione imparziale iscritto presso un apposito registro del Ministero di Giustizia, , ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
ART. 21 CLAUSOLA LIBERATORIA
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto del Contratto di Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro, nei confronti delle Imprese di Assicurazione e/o dei giudici eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
ART. 22 CESSIONE DEI DIRITTI
Non sarà possibile in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
ART. 23 TERMINI DI DECADENZA
Ogni diritto nei confronti dell’Impresa di Assicurazione si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C.
Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, l’Impresa di Assicurazione non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
LE GARANZIE ASSICURATIVE
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (VALIDA PER TUTTI GLI ASSICURATI)
ART. 24 PRESTAZIONI ASSICURATE
La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione all’Assicurato della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 27 “ESCLUSIONI”.
L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel
T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa.
La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute.
In caso di estinzione parziale del finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”.
In caso di più Cointestatari per lo stesso finanziamento assicurati in pro quota, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale richiesto/Debito residuo del finanziamento; pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del sinistro, moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata e l’importo totale richiesto (per i Finanziamenti di nuova erogazione) o l’importo del Debito residuo (per i Finanziamenti già in corso) alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa.
Nel caso di Infortunio, l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della liquidazione della prestazione dovuta per l’Invalidità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa.
ART. 25 CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
Infortunio:
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 nr. 1124 e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa).
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
L’Indennità per l’Invalidità Permanente è dovuta se l’Invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori della “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
TABELLA INAIL PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE
D.P.R. 30-06-65 Nº1124
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | ||
Destro | Sinistro | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 100% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: - con possibilità di applicazione di protesi efficace - senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio | 5% | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: - per disarticolazione scapolo-omerale - per amputazione al terzo superiore | 85% 80% | 75% 70% | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell’indice | 15% | 13% | |
Perdita totale del medio | 12% | ||
Perdita totale dell’anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% | |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | ||
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 30% 35% 45% 25% | 25% 30% 40% 20% |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione -quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 40% 45% 55% 35% | 35% 40% 50% 30% | |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione | 18% 22% 25% 35% | 15% 18% 22% 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 80% | ||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55% | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
Perdita dell’alluce corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
Malattia:
L’Impresa di Assicurazione corrisponde la prestazione per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso della durata contrattuale le Invalidità Permanenti da Xxxxxxxx già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di denuncia della Malattia.
In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
ART. 26 RISCHI COMPRESI E PRECISAZIONI
La garanzia è estesa anche ai seguenti casi:
▪ infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di veicoli e di natanti da diporto sempreché l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
▪ infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
▪ infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
▪ infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
▪ infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario;
▪ infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta Assicurazione è estesa, in conformità alle Condizioni di Assicurazione, ai rischi di volo. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra e l’infortunio;
▪ asfissia non di origine morbosa;
▪ avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni;
▪ avvelenamento del sangue e infezione – escluso il virus H.I.V. – sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
▪ lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
▪ annegamento;
▪ lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia;
▪ folgorazione;
▪ colpi di sole o di calore;
▪ assideramento o congelamento;
▪ lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini.
ART. 27 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa gli Infortuni causati:
▪ da eventi accaduti anteriormente alla data di effetto della sottoscrizione del Modulo di Adesione e loro seguiti e conseguenze;
▪ dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
▪ dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i viaggi aerei che venissero effettuati dall’Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs;
▪ dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, xxx, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, canoa fluviale, hockey sul ghiaccio;
▪ dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
▪ da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
▪ da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
▪ da guerre, internazionali o civili (salvo che non derivino da obblighi verso lo Stato Italiano), lotta armata e insurrezioni;
▪ da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono altresì escluse dalla Copertura Assicurativa le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).
Non sono considerati Infortunio:
▪ le ernie;
▪ gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all’Art. 26 “RISCHI COMPRESI E PRECISAZIONI” e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
▪ gli infarti da qualsiasi causa determinati;
▪ quelli subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Sono escluse dalla Copertura Assicurativa le Malattie:
▪ preesistenti alla data di effetto della sottoscrizione del Modulo di Adesione;
▪ da intossicazioni causate da abuso di alcolici, uso di allucinogeni o uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
▪ derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate;
▪ mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
▪ derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
▪ causate da guerre, internazionali o civili (salvo che non derivino da obblighi verso lo Stato Italiano), lotta armata e insurrezioni;
▪ causate da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Non sono considerate Malattia:
▪ l’infertilità e la sterilità;
▪ relativamente alla sola garanzia Inabilità Temporanea Totale, l’aborto volontario non terapeutico.
ART. 28 PROVA
È a carico di chi domanda il pagamento della prestazione in caso di sinistro di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini delle presenti Condizioni di Assicurazione.
ART. 29 VALUTAZIONE DEL DANNO – RICORSO ALL’ARBITRATO
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale prestate dal presente Contratto di Assicurazione.
In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
ART. 30 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto, nelle modalità di cui al precedente Art. 11 ”DENUNCIA DEL SINISTRO”, entro 60 giorni dalla data del Sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C..
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’eventuale Sinistro.
Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa.
L'inadempimento di tale obbligo determina le conseguenze previste dall’art. 1915 C.C. ovvero la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’Impresa di Assicurazione, in caso di omissione colposa di tale obbligo.
Per la liquidazione del Sinistro deve essere allegata al Modulo di Denuncia Sinistro, di cui al precedente Art.11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, la seguente documentazione:
▪ copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente o notifica emessa dagli enti preposti;
▪ copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell’Assicurato;
▪ documentazione medica/cartelle cliniche, certificato medico, relativi all’infortunio che ha determinato l’invalidità permanente;
▪ copia integrale del piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, in capo all’Assicurato, sottoscritto dal soggetto munito di potere di firma;
▪ dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il finanziamento attestante l'importo del Debito residuo, in capo all’Assicurato, alla data del sinistro;
▪ dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
INABILITÀ TEMPORANEA E TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA (VALIDA SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI O DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI)
ART. 31 PRESTAZIONI ASSICURATE
L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare di ciascuna rata mensile del Contratto di Finanziamento (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo dell’inabilità stessa, quale risulta dal piano di ammortamento in essere al momento del sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di Copertura Assicurativa.
L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale.
In caso di rata del finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente.
In caso di estinzione parziale del finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere.
La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta:
▪ in caso di inabilità Temporanea e Totale conseguente a Malattia ad un Periodo di Carenza di sessanta giorni dalla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo;
▪ ad un Periodo di Franchigia pari a sessanta giorni. Dopo ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di Franchigia di sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa; tale nuovo Periodo di Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di nuova Inabilità Temporanea Totale insorta per causa diversa dalla precedente.
ART. 32 RISCHI COMPRESI E PRECISAZIONI
Per i rischi compresi nella garanzia di Inabilità Temporanea e Totale si rimanda a quanto riportato al precedente Art. 26 “RISCHI COMPRESI E PRECISAZIONI”.
ART. 33 ESCLUSIONI
Per le esclusioni dalla garanzia di Inabilità Temporanea e Totale si rimanda a quanto riportato al precedente Art. 27 “ESCLUSIONI”.
ART. 34 PROVA
È a carico di chi domanda il pagamento della prestazione in caso di sinistro di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini delle presenti Condizioni di Assicurazione.
ART. 35 VALUTAZIONE DEL DANNO – RICORSO ALL’ARBITRATO
Si rimanda a quanto riportato al precedente Art. 29 “VALUTAZIONE DEL DANNO – RICORSO ALL’ARBITRATO”.
ART. 36 DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI
In caso di Sinistro l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto, nelle modalità di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, entro 60 giorni dalla data del Sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C..
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’eventuale Sinistro.
Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa.
L'inadempimento di tale obbligo determina le conseguenze previste dall’art. 1915 C.C. ovvero la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’Impresa di Assicurazione, in caso di omissione colposa di tale obbligo.
Per la liquidazione del Sinistro deve essere allegata al Modulo di Denuncia Sinistro, di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, la seguente documentazione:
▪ attestato che certifichi la sua condizione di Dipendente Pubblico o di Lavoratore Autonomo (es.: copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA);
▪ copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell’Assicurato;
▪ copia del certificato del Pronto Soccorso;
▪ copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
▪ copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione;
▪ copia integrale del piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, in capo all’Assicurato, sottoscritto dal soggetto munito di potere di firma;
▪ dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il finanziamento attestante l'importo della rata mensile dell’Assicurato, alla data del sinistro;
▪ i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale);
▪ dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO O MALATTIA (VALIDA SOLO PER I NON LAVORATORI)
ART. 37 PRESTAZIONI ASSICURATE
L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia , la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare di ciascuna rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo del ricovero stesso, quale risulta dal piano di ammortamento in essere al momento del sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di Copertura Assicurativa; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente.
L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale.
In caso di estinzione parziale del finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento.
La Copertura Assicurativa è sottoposta:
▪ in caso di Ricovero conseguente a Malattia: ad un Periodo di Carenza iniziale di 60 giorni. Qualora il ricovero avvenga nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta.
▪ in caso di Ricovero Ospedaliero conseguente a Malattia o Infortunio: ad un Periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni.
Per ogni sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.
Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.
ART. 38 RISCHI COMPRESI E PRECISAZIONI
Per i rischi compresi nella garanzia di Ricovero Ospedaliero si rimanda a quanto riportato al precedente Art. 26 “RISCHI COMPRESI E PRECISAZIONI”.
ART. 39 ESCLUSIONI
Per le esclusioni dalla garanzia di Ricovero Ospedaliero si rimanda a quanto riportato al precedente Articolo 27 “ESCLUSIONI”.
ART. 40 PROVA
È a carico di chi domanda il pagamento della prestazione in caso di sinistro di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini delle presenti Condizioni di Assicurazione.
ART. 41 DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI
In caso di Sinistro l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto, nelle modalità di cui al precedente Art.11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, entro 60 giorni dalla data del Ricovero o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C..
L'inadempimento di tale obbligo determina le conseguenze previste dall’art. 1915 C.C. ovvero la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’Impresa di Assicurazione, in caso di omissione colposa di tale obbligo.
Per la liquidazione del Sinistro deve essere allegata al Modulo Denuncia Sinistro, di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, la seguente documentazione:
▪ attestato che certifichi la sua condizione di Non Lavoratore;
▪ copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell’Assicurato;
▪ copia del certificato del Pronto Soccorso;
▪ copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
▪ copia dei certificati medici attestanti il periodo di ricovero fino a quello attestante la guarigione;
▪ copia integrale del piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, in capo all’Assicurato, sottoscritto dal soggetto munito di potere di firma;
▪ dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il finanziamento attestante l'importo della rata mensile dell’Assicurato, alla data del sinistro;
▪ dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
PERDITA DI IMPIEGO
(VALIDA SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI ENTI PRIVATI)
ART. 42 PRESTAZIONI ASSICURATE
In caso di Perdita d’Impiego dovuta a:
▪ licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo;
▪ messa in mobilità del lavoratore;
indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma pari all'ammontare di ciascuna rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo della disoccupazione stessa, quale risulta dal piano di ammortamento in essere al momento del sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di Copertura Assicurativa; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente.
L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale.
In caso di estinzione parziale del finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento.
La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta:
▪ ad un Periodo di Carenza di 60 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurata, l’indennità non verrà corrisposta;
▪ ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa.
Nel caso in cui durante il periodo di validità dell’Assicurazione l’Assicurato Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato, la garanzia Perdita di Impiego sarà operante con un Periodo di Carenza di sessanta giorni dalla data di variazione della posizione lavorativa ed a patto che l’Assicurato abbia superato il periodo di prova.
Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione.
In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente.
Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di Ente Privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione.
Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
ART. 43 ESCLUSIONI
Nessun Indennizzo è dovuto dall’Impresa di Assicurazione per il caso di Perdita d’Impiego se, al momento del Sinistro, l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo e con contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali per i sei mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro.
Ai fini della presente esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane, non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro.
Nessun Indennizzo verrà corrisposto dall’Impresa di Assicurazione in caso di:
▪ licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
▪ dimissioni;
▪ licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
▪ licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
▪ licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
▪ cessazioni alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
▪ risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
▪ messa in “mobilità” del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di “mobilità” stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
▪ situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Ordinaria ed Edilizia;
▪ contratti di lavoro stipulati all’estero, salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla legge italiana.
▪ conoscenza all’atto dell’adesione della prossima disoccupazione o di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione.
ART. 44 DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto, nelle modalità di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, entro 60 giorni dal verificarsi della disoccupazione, allegando al Modulo di Denuncia Sinistro, la seguente documentazione:
▪ copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell’Assicurato;
▪ copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro;
▪ copia del libretto di lavoro e della scheda professionale;
▪ copia dell’iscrizione alla sezione circoscrizionale del centro per l’impiego;
▪ certificato di ”Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego);
▪ copia integrale del piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, in capo all’Assicurato, sottoscritto dal soggetto munito di potere di firma;
▪ dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il finanziamento attestante l'importo della rata mensile dell’Assicurato, alla data del sinistro;
▪ dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Impresa di Assicurazione in caso di cessazione dello stato di disoccupazione.
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
MODULO DI ADESIONE
CREDITOR PROTECTION INSURANCE A PREMIO MENSILE COPERTURE ASSICURATIVE COLLETTIVE
AD ADESIONE FACOLTATIVA ABBINATE AI MUTUI
Adesione Vita N° Adesione Danni N°
Dati Finanziamento Domanda di Finanziamento N° NUOVA EROGAZIONE GIÀ’ EROGATO Stipulato il |
Dati Assicurato Cognome Nome Codice Fiscale |
Dati Copertura Assicurativa Durata del Finanziamento in mesi Durata residua del Finanziamento in mesi (solo per Finanziamenti già erogati) Importo totale richiesto/Debito residuo Euro Percentuale quota di Copertura Assicurativa % Prestazione Iniziale Assicurata Euro |
Premio Premio mensile Polizza Vita Euro Premio mensile Polizza Danni Euro (comprensivo di imposte nella misura del 2,50%) Premio mensile Totale Euro |
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) Costi Polizza Vita Euro Costi Polizza Danni Euro |
Importo percepito dall’Intermediario Importo percepito dall’Intermediario Polizza Vita Euro Importo percepito dall’Intermediario Polizza Danni Euro |
DICHIARAZIONE DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLE POLIZZE COLLETTIVE
DICHIARO che, in relazione al finanziamento in corso (in caso di Finanziamento già erogato) o in caso di accoglimento della domanda di finanziamento (in caso di Finanziamento di nuova erogazione), la cui validità è pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa, intendo aderire facoltativamente al Prodotto Creditor Protection Insurance che comprende le seguenti Coperture Assicurative: Morte, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d’Impiego a fronte di apposite Polizze/Convenzioni che la Banca ha stipulato con Aviva S.p.A. (per la Copertura Caso Morte) e con Aviva Italia S.p.A. (per le Coperture Xxxxx) per conto dei propri clienti – e al riguardo,
DICHIARO
- di designare quali Beneficiari della Copertura Caso Morte i miei eredi testamentari o in mancanza i miei eredi legittimi, salvo quanto da me diversamente indicato nel presente Modulo di Adesione;
- di essere a conoscenza che per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero, Perdita d’Impiego Beneficiario delle Coperture è l’Assicurato stesso.
PRENDO ATTO
- che la Prestazione Assicurata iniziale non può essere superiore ad Euro 520.000,00. In caso di finanziamento con importo totale richiesto/Debito residuo superiore al massimale di Euro 520.000,00, gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto tra tale massimale e l’importo totale richiesto/Debito residuo del finanziamento alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa;
- che le suddette garanzie si riferiscono:
− per la Copertura Caso Morte (morte per tutte le cause - operante per tutti gli Assicurati) alla Polizza Collettiva nr. 210.748 che la Contraente ha stipulato con AVIVA S.p.A.;
− per le Coperture Danni:
− Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (operante per tutti gli Assicurati),
− Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (operante per i soli Non Lavoratori),
− Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (operante per i soli Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici),
− Perdita d’Impiego (operante per i soli Lavoratori Dipendenti di Enti Privati), Le Polizze Collettive sono sottoscritte dalla Contraente per conto dei propri clienti;
- che le suddette garanzie abbinate al finanziamento sono finalizzate a consentire che, in caso si verifichi un evento coperto dalle medesime, sia erogata la prestazione prevista in base ai criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione;
- che l’efficacia delle Coperture Assicurative è condizionata alla sottoscrizione del presente modulo, all’erogazione del finanziamento (in caso di Finanziamento di nuova erogazione), oltre che all’avvenuto pagamento del primo premio mensile;
- che le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del primo premio mensile da parte dell’Assicurato alle Imprese di Assicurazione e terminano alla data di scadenza del finanziamento o nei casi previsti all’Art. 7 “DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Vita e all’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE” delle Condizioni di Assicurazione delle Polizza Danni.
La piena efficacia delle Coperture Assicurative è in ogni caso subordinata:
− alla sottoscrizione della “DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE”, di seguito riportata; ovvero
− alla sottoscrizione dell’eventuale Questionario Medico e/o all’accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato. In tali casi l’accettazione dell’adesione al Prodotto Creditor Protection Insurance è riservata alla Direzione dell’Impresa di Assicurazione Aviva S.p.A. ed il pagamento del Premio verrà effettuato qualora l’Impresa abbia comunicato l’accettazione del rischio;
− che si può recedere dal Prodotto Creditor Protection Insurance entro 60 giorni dalla Data di decorrenza. L’eventuale premio lordo pagato viene rimborsato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, come previsto dall’Art. 8 “DIRITTO DI RECESSO” delle Condizioni di Assicurazione;
− che si può recedere dal Contratto di Assicurazione delle Coperture Xxxxx a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di decorrenza con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso, conseguentemente il pagamento dei premi mensili verrà interrotto a partire dalla prima mensilità successiva alla data di effetto , come previsto dall’ART. 8 “DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE” delle Condizioni di Assicurazione.
DICHIARO espressamente:
- che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nel presente Modulo di Adesione – anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
- di aderire, in qualità di Assicurato, alle Polizze Collettive suindicate, che prevedono il versamento di Premi mensili dalla Data di decorrenza delle Coperture Assicurative per tutta la durata residua del finanziamento;
- di prestare il consenso ai fini dell’art. 1919 c.c.
- di essere consapevole che, per essere ammesso alle Coperture Assicurative, dovrò, in relazione alla mia età ed alla somma assicurata sottopormi alla modalità assuntiva prevista dall’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ” delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Vita e dall’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ” delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Danni;
- di non essere oggetto, nel caso la mia professione sia quella di lavoratore dipendente del settore privato, di una procedura di licenziamento, di mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni e di non usufruire o non aver usufruito negli ultimi 12 mesi della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria.
DO MANDATO irrevocabile alla Banca ad addebitare l’importo dei Premi assicurativi sul mio conto corrente, intrattenuto presso la Banca medesima e ad effettuare in mio nome e per mio conto il pagamento ad AVIVA S.p.A. ed Aviva Italia S.p.A. I Premi mensili sono dovuti per una durata pari alla durata originale/residua del finanziamento e sono calcolati in base all’importo totale richiesto (per i Finanziamenti di nuova erogazione) oppure in base all’importo del Debito residuo (per i Finanziamenti già in corso) secondo le modalità determinate nelle Condizioni di Assicurazione.
, / / luogo data
Firma dell’Assicurato
DICHIARO ALTRESI’
- di aver ricevuto i Fascicoli Informativi – redatti secondo le prescrizioni IVASS - contenenti la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, l’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ed il presente Modulo di Adesione.
- LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.
, / / luogo data
Firma dell’Assicurato
DICHIARO
di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli Articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - le Clausole Vessatorie e il disposto dei seguenti articoli:
• Fascicolo Polizza Vita: Art. 4 Limiti di indennizzo; Art. 5 Esclusioni; Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 7 Decorrenza e Durata della Copertura Assicurativa; Art. 8 Diritto di Recesso; Art. 10 Determinazione del Premio; Art. 12 Denuncia del sinistro; Art. 18 Foro competente; Art. 19 Cessione dei diritti.
• Fascicolo Polizza Danni: Art. 4 Limiti di indennizzo; Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art.6 Decorrenza e Durata delle Coperture Assicurative; Art. 7 Diritto di Recesso dal Contratto di Assicurazione; Art. 8 Diritto di Recesso nel corso della Durata Contrattuale; Art. 9 Determinazione del premio; Art. 11 Denuncia del sinistro; Art. 12 Pagamento dell’indennizzo; Art. 20 Foro competente; Art. 22 Cessione dei diritti; Artt. 00-00-00-00 Prestazioni Assicurate; Artt. 00-00-00-00 Esclusioni.
, / / luogo data
Firma dell’Assicurato
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE
Agli effetti della validità della Polizza DICHIARO espressamente:
1. di ESSERE IN BUONO STATO DI SALUTE ovvero di NON ESSERE e NON ESSERE MAI STATO AFFETTO da:
• MALATTIE DELL’APPARATO CARDIO-VASCOLARE (quali, a titolo di esempio, ipertensione arteriosa, ipotensione arteriosa, arteriopatie, infarto, cardiopatia coronarica, cardiopatia ischemica, ictus, aneurisma, emorragia cerebrale, angina pectoris, aritmia)
• MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO (quali, a titolo di esempio, insufficienza respiratoria, enfisema polmonare, silicosi, edema polmonare, fibrosi polmonare, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), asma bronchiale in terapia continuativa, polmonite, asbestosi, pleurite)
• MALATTIE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE (quali, a titolo di esempio, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, epilessia, nevrosi, sindrome depressiva, demenza, meningioma)
• MALATTIE DEL SANGUE (quali, a titolo di esempio, emofilia, policitemia, trombofilia, trombocitosi, talassemia, anemia cronica, leucemia, mielodisplasia)
• MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE (quali, a titolo di esempio, cirrosi epatica, epatite cronica, morbo di Crohn, esofagite, calcolosi biliare, gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, pancreatite cronica)
• MALATTIE DELL’APPARATO URO-GENITALE (quali, a titolo di esempio, insufficienza renale, ipertrofia prostatica, rene policistico, nefrite, calcolosi, papillomi vescicali, prostatiti, endometriosi)
• MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE (quali, a titolo di esempio, patologie tiroidee, affezioni surrenaliche, diabete, obesità, ipercolesterolemia)
• MALATTIE TUMORALI (quali, a titolo di esempio, neoplasie maligne, emolinfopatie, cancro, linfomi, malattia di Hodgkin, carcinoma in situ (CIS), melanoma, tumori anche benigni, malattie linfonodali o ghiandolari)
• MALATTIE IMMUNOPATOLOGICHE (quali, a titolo di esempio, sieropositività per virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, sclerodermia connettiviti sistemiche e vasculiti)
• MALATTIE OSTEOARTICOLARI (quali, a titolo di esempio, artrite, fibromialgia, osteoporosi, ernia discale, morbo di Xxxxxx, osteomielite, TBC ossea, coxartrosi, gonartrosi)
2. di NON PRESENTARE POSTUMI INVALIDANTI che riducano l’integrità fisica e psichica (infermità o invalidità) e di NON ESSERE TITOLARE di PENSIONE di INVALIDITÀ o INABILITÀ oppure aver fatto domanda per ottenerla.
3. di NON AVER SUBITO RICOVERI o INTERVENTI CHIRURGICI negli ULTIMI 5 ANNI e/o di NON ESSERE ATTUALMENTE IN ATTESA di RICOVERO, salvo che per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali o inguinali, tonsille, adenoidi, deviazione del setto nasale, parto (senza complicanze), emorroidi, cistifellea, varici, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica, fratture degli arti.
4. di NON ESSERE al momento della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione SOTTO TRATTAMENTO MEDICO o FARMACOLOGICO da più di 30 giorni consecutivi.
5. di NON ESSERE stato affetto da MALATTIE o INFORTUNI che hanno comportato l’ASSENZA TOTALE O PARZIALE DAL LAVORO o l’INTERRUZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE NORMALI ATTIVITÀ negli ultimi 3 anni per più di 3 settimane consecutive (salvo che per stato di gravidanza).
AVVERTENZE:
- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione, possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- prima della sottoscrizione della “Dichiarazione di Buono Stato di Salute” l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in essa contenute.
- l’Assicurato ha il diritto di non sottoscrivere la presente “Dichiarazione di Buono Stato di Salute” e di richiedere all’Impresa di Assicurazione di poter produrre il Questionario Medico o potersi sottoporre - con costi a suo carico - a visita medica per certificare il proprio stato di salute.
- l’Impresa di Assicurazione si riserva il diritto di prestare o meno la copertura assicurativa previo esame della documentazione sanitaria prodotta dall’Assicurato.
, / / luogo data
Firma dell’Assicurato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. N. 196/2003
L’interessato (Assicurato), preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) – riportata nei Fascicoli Informativi – acconsente al trattamento dei suoi dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.
, / / luogo data
Firma dell’Assicurato
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI CASO MORTE
DESIGNO, quali Beneficiari della Copertura Caso Morte in base alla Polizza Collettiva 210.748, i seguenti soggetti:
Cognome Nome Codice Fiscale
Cognome Nome Codice Fiscale
, / /
Firma dell’Assicurato
luogo data
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015