TRA
ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHI [SPECIFICA LOTTO]
L’anno [●] e questo giorno [●] del mese di [●] presso la sede amministrativa di CSA Impianti Spa
TRA
la società sei Tosxcana srl [●] , di seguito anche solo “SEI” o “Stazione Appaltante”;
E DALL’ALTRA
la società [●], di seguito anche solo “[●]” o semplicemente “Fornitore” o “operatore”;
PREMESSO CHE
SEI è una società di diritto privato che a seguito dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito per le province di Arezzo, Grosseto, Livorno (limitatamente ai 6 comuni della Val di Cornia) e Siena bandita dall’ATO Toscana Sud (identificata con Codice CIG n. 0515753CD3), svolge il servizio di igiene urbana sul territorio descritto a decorrere dallo scorso 01.01.2014 in forza del contratto di servizio stipulato con l’Autorità d’ambito in data 27.03.2013 ai rogiti Notaio Dr. Ceni di Siena;
con delibera assembleare di ATO n. 8 del 27/05/2016 e successivo accordo integrativo firmato il 29/07/2016 è stato ricompreso tra i servizi base oggetto di affidamento a SEI la “Fornitura e distribuzione di beni di consumo per i servizi di raccolta ad utenza”, nell'ambito del quale è compresa anche la fornitura dei sacchi oggetto del presente Accordo, inizialmente inserita tra i servizi opzionali;
considerato che per detta fornitura non era stato indicato un parametro di costo nella gara indetta da ATO per l’affidamento della concessione del servizio di igiene urbana, la stessa ATO ha imposto a SEI – concessionaria del servizio altrimenti non tenuta per gli appalti di forniture e servizi all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016, come confermato anche dal parere AG 47/13 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e dall'art. 177 dello stesso d.lgs. 50/2016 – di procedere, ai fini della l’individuazione del fornitore dei sacchi, mediante il ricorso a procedura concorsuale pubblica;
SEI ha quindi promosso una procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per la scelta del fornitore prevedendo:
i) che la fornitura sarebbe dovuta avvenire mediante accordo quadro con un unico operatore ex art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016 della durata biennale;
ii) che la procedura veniva distinta in tre lotti funzionali aventi ad oggetto la fornitura di sacchi in polietilene (LDPE) (Lotto 1), di sacchi in carta (Lotto 2) e di sacchi in materiale biocompostabile (Lotto 3);
iii) che ciascun operatore avrebbe potuto presentare offerta per uno o più lotti;
all’esito della procedura di gara è stata individuata come miglior offerta per il Lotto [●], oggetto del presente Accordo Quadro, quella di [●], con un ribasso sul prezzo posto a base di gara rispettivamente del [●]%;
per effetto di tale aggiudicazione la fornitura dei sacchi che compongono il predetto lotto avverrà ai seguenti prezzi unitari:
[Nota: inserire elenco prezzi offerto in gara];
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del [●] è stato approvato l’operato della Commissione di gara, con la conseguenza che l’aggiudicazione nei confronti di [●] è divenuta definitiva;
tenuto conto che la verifica dei requisiti richiesti ha avuto esito positivo;
risulta essere intenzione delle parti, come sopra costituite, procedere alla formale sottoscrizione del presente accordo quadro
Art. 1 - PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto
Art. 2 - OGGETTO ACCORDO QUADRO E DURATA
2.1. Il presente accordo quadro è rivolto a disciplinare la fornitura dei seguenti sacchi: [Nota: inserire tabella relativa al lotto]
Le quantità indicate nella predetta tabella per ciascuna tipologia di sacco, sono puramente indicative e non costituiscono pertanto vincolo d’acquisto per SEI Toscana che potrà introdurre variazioni quantitative, in più o in meno rispetto a quanto indicato, utilizzando i prezzi offerti in sede di gara e senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere rispetto ad una modifica degli stessi. In relazione al quantitativo di eventuale fornitura prevista per ciascuna tipologia di sacco, SEI non si assume l'impegno circa l'effettiva fornitura, considerato che lo stesso potrà variare in funzione delle specifiche esigenze valutate con i Comuni nell’arco temporale dell’accordo.
I sacchi dovranno corrispondere per dimensioni, materiale e caratteristiche a quanto indicato nella predetta tabella successive.
2.2. Il presente Accordo quadro ha una durata di due anni dalla sottoscrizione, trattandosi di un servizio strettamente connesso al servizio pubblico di igiene urbana, in ogni caso il Fornitore si impegna a garantire la fornitura, ai medesimi prezzi e condizioni di cui al presente Accordo Quadro, fintanto che non sarà terminata la procedura di gara per l’individuazione del nuovo fornitore.
Art. 3 - CONDIZIONI TECNICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE
3.1. I sacchi devono avere le caratteristiche riportare nella tabella di cui al precedente art. 2; su ogni singolo sacco dovranno essere riportati in monocolore i loghi di SEI Toscana e dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, le istruzioni per il conferimento dei rifiuti, le certificazioni del prodotto, il lotto di produzione e la vita utile alla consegna (non meno di 12 mesi).
3.2. Le forniture basate sul presente accordo quadro saranno aggiudicati all’Operatore, senza un ulteriore confronto competitivo applicando per la fornitura di ciascun sacco il prezzo unitario offerto in sede di gara riportato nella seguente tabella:
[Nota: riportare tabella con prezzi unitari offerti]
I prezzi unitari di cui sopra comprendono tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura come specificato nella Capitolato descrittivo e prestazionale - Allegato A, al quale integralmente si rimanda, oneri tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i costi di trasporto e di consegna dei sacchi negli impianti di destino e nei punti di consegna previsti nel capitolato speciale di appalto, compresi i costi degli imballaggi per il relativo trasporto.
Nei predetti prezzi si tiene anche conto del fatto che il Fornitore è autonomo nella consegna nel senso che dispone in proprio dei mezzi necessari, per lo scarico e la collocazione dei materiali oggetto di fornitura all’interno dei magazzini di destino che saranno indicati da SEI.
Art.4 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo del presente accordo quadro viene stimato in € [●] ([●]) iva esclusa, considerata la durata complessiva dello stesso fissata in due anni; ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e smi si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero).
Detto importo, come precisato all’art. 2 del disciplinare di gara, costituisce una indicazione presunta e non garantita; ne consegue che il Fornitore si assume, come già dichiarato in sede di gara, l’alea connessa al raggiungimento dell’importo sopra indicato, rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta di danni o indennizzi nei confronti di SEI qualora lo stesso non venisse raggiunto.
Art. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE SINGOLE FORNITURE
SEI Toscana tramite il responsabile della fornitura o suo addetto, in base alle proprie esigenze provvederà di volta in volta, tramite comunicazione scritta, fax, e/o e-mail, a emettere l’ordine riportante quantità, tipologie di sacchi ed i luoghi di consegna; la consegna dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dall’ordine e i sacchi consegnati dovranno avere una “vita utile” al momento della consegna di almeno 12 mesi, nel senso che laddove i sacchi siano soggetti ad un termine di scadenza la stessa dovrà essere di almeno dodici mesi dl momento della consegna.
I sacchi dovranno essere scaricati e collocati franco impianto e a terra, a cura e spese dell’aggiudicatario, con mezzo dotato di sponda idraulica, previo preavviso al momento dell’ordine. Tutto ciò al fine di concordare le migliori condizioni di scarico del materiale. La merce viaggia a esclusivo rischio del fornitore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di destinazione. Inoltre si richiede specificamente che i singoli pallet componenti la fornitura dell’ordine siano chiaramente contrassegnati all’esterno con le indicazioni delle specifiche tecniche e degli articoli in esso contenuti secondo le indicazioni dell’articolo precedente. Tale contrassegno dovrà essere chiaro e non alterabile dalle condizioni di trasporto o di altri fattori meteo - ambientali al fine dell’immediata identificazione del materiale al momento della consegna.
Su ciascuna bolla di consegna dovrà essere riportata l’indicazione della struttura aziendale ricevente, il numero e la tipologia dei sacchi consegnati. Tale documento dovrà essere firmato dall’incaricato di SEI Toscana nella struttura ricevente, al fine di favorire l’iter procedurale dei pagamenti.
Per ritardi nelle consegne, la ditta sarà passibile delle sanzioni e penalità previste dall’art. 13 del presente Capitolato.
Ad ogni consegna sarà presente un incaricato di Sei Toscana S.r.l. che potrà valutare la corrispondenza della merce consegnata ai requisiti prescritti, anche contestualmente alla consegna, ed effettuare alla committente le segnalazioni di discordanza della fornitura rilevate.
I sacchi dovranno essere consegnati presso gli impianti e/o presso le sedi operative di SEI Toscana, a seconda delle esigenze di servizio, relativi alle provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e Val di Cornia (limitatamente ai Comuni di Piombino, Sassetta, San Xxxxxxxx, Castagneto Carducci, Suvereto, Campiglia Marittima).
A seconda delle esigenze di servizio potrà essere richiesta la consegna presso i centri logistici di proprietà comunale gestiti da SEI Toscana, comunque presenti nei territori suddetti.
Detti punti di consegna sono indicativi dei luoghi ove recapitare la fornitura per il servizio ad essa legata e potranno essere modificati secondo le esigenze gestionali e operative di Sei Toscana senza che questo debba comportare modifica del corrispettivo offerto o altro onere
aggiuntivo.
Ai fini della consegna del materiale e per consentire alla committente di manipolare correttamente i sacchi, questi dovranno essere confezionati in rotoli e fasci di un numero predefinito, riportati nella precedente tabella riepilogativa; dovranno essere riposti all’interno di idonea scatola di cartone di opportune dimensioni per il loro contenimento.
Su ogni scatola per ogni tipologia di sacco deve essere apportata un’etichetta riportante i seguenti dati:
a) tipologia di sacco,
b) mese ed anno di produzione
c) n° di mazzi/rotoli
d) n° di pezzi racchiusi in ogni singolo mazzo/rotolo
e) totale dei pezzi
Le scatole dovranno essere impilate in pallet in legno EU standard 80x120x110 e contenute da un involucro di pellicola/film trasparente dentro al quale deve essere interposto un sacco uguale a quelli contenuti nelle scatole in modo da poter individuare immediatamente la tipologia del sacco confezionata nel pallet.
Sarà onere del Fornitore, ed è compreso pertanto nel prezzo di fornitura, lo scarico e la collocazione dei materiali oggetto di fornitura all’interno dei magazzini di destino che saranno indicati da SEI Toscana.
Art. 6 – CONTROLLI SULLE FORNITURE
SEI Toscana si riserva la facoltà, per ogni consegna, di prelevare in modo casuale, a cura di un proprio incaricato, campioni di sacchi per effettuare le prove secondo metodi e prescrizioni della UNI EN di riferimento richiamate agli artt. 2 e 3, o equivalenti, presso laboratorio specializzato, al fine di verificare la rispondenza dei sacchi a quanto richiesto nel presente Capitolato, nonché per effettuare un controllo qualitativo (verifica della dicitura richiesta, dimensioni, consistenza, peso ecc rispetto alle prescrizioni di gara).
Se in tali fasi si dovessero rilevare differenze o anomalie rispetto a quanto richiesto, il fornitore sarà avvertito tempestivamente mediante fax o raccomandata a/r e lo stesso provvederà a proprie spese a tutti gli interventi necessari a rendere la fornitura corrispondente alla norme tecniche di riferimento. Tutti gli oneri di adeguamento saranno a carico del fornitore, compresi quelli aggiuntivi che la committente dovesse sostenere per garantire la continuità dello svolgimento del servizio e con riserva di SEI Toscana di attivare le penali che saranno previste contrattualmente, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno. I costi di tutte le analisi con risultato negativo saranno addebitati all’aggiudicataria.
Fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, il mancato pagamento da parte del Fornitore entro dieci giorni dalla richiesta, di qualsiasi maggior costo sostenuto da
SEI a seguito di una fornitura non conforme alle previsioni di gara, compresi i costi di analisi, comporterà l’escussione della cauzione definitiva da parte di SEI Toscana, con conseguente obbligo dello stesso aggiudicatario di ripristinare l’importo originario della stessa cauzione definitiva entro dieci giorni.
Oltre al predetto controllo qualitativo, SEI Toscana si riserva di effettuare un controllo quantitativo (numero dei sacchi ).
In caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni, SEI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 108 d.lgs. 50/2016, con addebito di costi e danni al fornitore.
Si configura una inadempienza grave e significativa quando:
- rispetto al dato quantitativo, si ha uno scostamento superiore al 5% rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell’ordine;
- rispetto alle stampe: quando manca o risulti illeggibile su un numero di sacchi superiore al 3% del controllato;
- rispetto alle caratteristiche tecniche quali dimensioni, grammatura o massa areica ,ecc.: in caso di non rispetto delle tolleranze previste dalle norme UNI di riferimento.
A prescindere dalla gravità dell’inadempimento, in ogni caso il Fornitore è obbligato ad integrare la fornitura nel rispetto delle prescrizioni di gara, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 11 da parte di SEI.
Art. 7 - PAGAMENTO
Il fornitore provvederà ad emettere fattura per ogni ordine evaso. Ciascuna fattura riporterà il dettaglio riepilogativo della fornitura effettuata e dovrà riportare i seguenti dati:
- indicazione del reparto/impianto di consegna;
- specificazione della quantità di Sacchi consegnati suddivisi per tipologia con relativo codice;
- importo unitario;
- quantità complessive;
- importo totale netto;
- indicazione del relativo numero dell’ordinativo;
- importo IVA;
- le coordinate bancarie ove effettuare il pagamento ;
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario ed a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal Responsabile del Servizio.
La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i
pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dell’appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
Resta inteso che la stazione appaltante non verrà considerata responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell’Appaltatore, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.
Per quanto attiene la liquidazione della fattura verrà applicata la disciplina relativa alla regolarità contributiva.
Art. 8 - DOCUMENTI DELL’ACCORDO QUADRO
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
Bando di gara;
Disciplinare di gara con relativi allegati;
Il Capitolato Descrittivo e prestazionale;
Domanda di partecipazione del Fornitore;
Offerta economica del Fornitore;
Giustificativi forniti dal Fornitore in sede di verifica di congruità dell’offerta.
Il Fornitore dichiara di ben conoscere e quindi accettare integralmente i documenti citati nel predetto elenco, ritenendoli vincolanti nei rapporti con la stazione appaltante.
Art. 9 - SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità dell’art. 105 d.lgs. 50/2016.
Il fornitore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici.
Art. 10 - SOSPENSIONE
Non è ammessa la sospensione della fornitura se non nei casi di forza maggiore.
SEI potrà, in qualsiasi momento, autorizzare o disporre per iscritto sospensioni degli ordini qualora cause di comprovata forza maggiore, xxx comprese quelle dovute a provvedimenti della Pubblica Autorità, impediscano il regolare approvvigionamento della fornitura.
Nei predetti casi la sospensione non dà diritto al Fornitore a compensi di sorta.
Nell’ipotesi in cui si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell’espletamento della fornitura, il fornitore, dovrà darne immediata comunicazione scritta e documentata a SEI Toscana che, previo accertamento del caso, concorderà con l’impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe della fornitura avranno il solo scopo di esonerare il
fornitore dalle penalità di cui al successivo art. 11, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.
Art. 11 - PENALI
11.1 - Il fornitore sarà soggetto alle seguenti penali.
11.2 - In caso di ritardo rispetto ai tempi massimi di consegna indicati nell’art. 4 saranno a carico del fornitore le seguenti penalità:
- dal 1 a 3 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari allo 0,5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine ritardato;
- dal 4 al 10 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari all’1% rispetto all’importo complessivo dell’ordine ritardato;
- oltre i 10 giorni di ritardo della consegna SEI Toscana si riserva di applicare una penale giornaliera di 2,5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine ritardato e di chiedere il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi.
11.3 - Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare una violazione delle prescrizioni UNI EN di riferimento di cui al precedente art. 2, SEI Toscana applicherà una penale pari al 2,5% dell’importo complessivo del singolo ordine.
11.4 - Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare uno scostamento tra il quantitativo richiesto e quello fornito, si applicheranno le seguenti penali:
- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell’ordine, compresi tra 1% e 2% una penale pari allo 0,5% rispetto all’importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell’ordine, compresi tra 2% e 3% una penale pari all’3% rispetto all’importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo ordinato, superiori al 3% una penale pari al 5% rispetto all’importo complessivo del singolo ordine.
11.5 - Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare:
A) la mancanza, da intendersi come carenza o illeggibilità, della dicitura prescritta, si applicheranno le seguenti penali:
- in caso di mancanza su un numero di sacchi compresi tra 1% e 2% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari allo 0,5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine;
- in caso di mancanza su un numero di sacchi compresi tra 2% e 3% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari all’1% rispetto all’importo complessivo dell’ordine;
- in caso di mancanza su un numero di sacchi superiore al 3]% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 2,5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine.
B) scostamenti rispetto agli altri elementi qualitativi (dimensioni, consistenza, peso, ecc..):
- in caso di scostamenti che interessano un numero di sacchi fino al 5% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari allo 0,5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine;
- in caso di scostamenti che interessano un numero di sacchi compresi tra 5% e 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari all’1% rispetto all’importo complessivo dell’ordine;
- in caso di scostamenti che interessano un numero di sacchi superiore al 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 2,5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine.
11.6 - Le penali non si escludono tra di loro ma, se ricorre il caso, si cumulano. Inoltre la loro applicazione non pregiudica il risarcimento di ulteriore, eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla committente.
Tali penalità saranno detratte dal corrispettivo dovuto salvo la risoluzione del contratto nei casi gravi. e fatta salva l’esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore. Laddove non fosse possibile portare le penali in detrazione dal corrispettivo dovuto, il Fornitore dovrà procedere al pagamento entro dieci giorni; in caso di mancato rispetto del predetto termine, SEI Toscana avrà diritto di escutere la cauzione definitiva con conseguente obbligo per il Fornitore di ricostituire la stessa cauzione entro quindici giorni pena la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., dell’accordo quadro.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.
Art. 12 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO
12.1 - Ferme le ipotesi di risoluzione amministrativa di cui all’art. 108 d.lgs. 50/2016, SEI Toscana potrà risolvere il contratto, ex art. 1456 cod. civ., quadro, oltre alle ipotesi già espresse nel presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale e Descrittivo, nonché nel presente Accordo Quadro, nei seguenti casi:
a) allorché il Fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza dovuta autorizzazione o eccedendo i limiti di legge;
b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di fornitura;
c) in caso di applicazione per tre volte delle penali di cui all’art. 11, fatta salva l’ipotesi in cui l’applicazione di dette penali non configuri una ipotesi di risoluzione ex art. 108 d.lgs. 50/2016;
d) in caso di mancata ricostituzione della cauzione definitiva per l’ipotesi in cui la stessa sia oggetto di escussione;
e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale e dalla legge.
12.2 - Qualora intervengano fatti o accadimenti tali da rendere economicamente non conveniente la prosecuzione del presente Accordo Quadro, SEI si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall’accordo quadro in qualsiasi momento, con un preavviso motivato di almeno 20 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Al fornitore sarà riconosciuto esclusivamente l’importo dovuto per gli ordini effettivamente eseguiti. In ogni caso, il fornitore rinuncia espressamente, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
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Art. 13 - SOSPENSIONE PAGAMENTI
Oltre alle altre ipotesi di legge, SEI sospenderà i pagamenti qualora l’appaltatore si rendesse colpevole di frode, negligenza ovvero contravvenissero agli obblighi ed alle condizioni stipulate, sino a definizione della controversia.
Art. 14 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione delle attività di cui al presente contratto il Fornitore è tenuta a:
- applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento in vigore e le leggi in materia;
- assumere tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali, ecc.
- rispettare la normativa vigente soprattutto in materia di prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008;
- farsi carico di ogni onere descritto nel capitolato d’oneri e/o previsto dalla vigente normativa per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto.
Art. 15 - NORME APPLICABILI
Il Fornitore dovrà osservare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le prescrizioni vigenti di qualsivoglia Autorità competente e che abbiano, comunque, attinenza con l’appalto oggetto del presente Accordo.
In particolare il Fornitore dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall’arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative idonee ad evitare l’insorgere di danni a terzi,
persone o cose, dipendenti, ausiliari, collaboratori della medesima, subappaltatori, fornitori, aventi interesse o contatto a qualsiasi titolo anche occasionale durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto o comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, in difetto, unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto sopra, il Fornitore medesima.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo e ad integrazione del medesimo, sia ai fini della disciplina dei rapporti derivanti dal contratto stesso, sia ai fini del sopracitato obbligo dell’Affidataria di osservanza delle norme e dei regolamenti, si richiamano, in quanto comunque applicabili, le seguenti fonti:
- tutte le norme in materia di appalti pubblici e, in particolare, il D. Lgs. 50/2016 e modifiche ed integrazioni e successive modifiche e integrazioni;
- tutte le norme vigenti e successive modificazioni ed integrazioni in materia di legislazione del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori e, in particolare, il D. Lgs. 09/04/2008
n. 81 e ;successive modificazioni ed integrazioni
- il Codice Civile.
Art. 16 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Il C.I.G. associato al presente contratto è [●]
Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
Il Fornitore ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 103 D. Lgs 50/2016 dichiara
i) di avere costituito cauzione definitiva per l’importo [●] mediante [●];
ii) di avere polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni subiti da SEI, per un importo di euro [●] per ciascun sinistro, che comprende anche l’assicurazione per SEI Toscana contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso delle forniture, con una massimale non inferiore ad euro 500.000,00
Art. 18 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’Esecuzione è designato nella persona di [●]
Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Siena
Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le eventuali spese di registrazione dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti conclusi in esecuzione dello stesso, nessuna esclusa, saranno a carico del Fornitore.
ART. 21 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio ai documenti richiamati all’art. 8, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.
Le parti danno reciprocamente atto che il presente accordo quadro potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità del presente capitolato speciale d’appalto, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste nello stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto