Codice deontologico svizzero
Codice deontologico svizzero
per l’esercizio della gestione indipendente di patrimoni
Approvato par la FINMA il 6 dicembre 2013 - Entrata in vigore lo 1 gennaio 2014
Contenuto indice | |||
Art. | 1 | Preambolo | 2 |
Art. | 2 | Campo d’applicazione | 2 |
Art. | 3 | Indipendenza della gestione di patrimoni | 2 |
Art. | 4 | Tutela e promozione dell’integrità del mercato | 3 |
Art. | 5 | Garanzia di un’attività irreprensibile | 4 |
Art. | 6 | Obbligo d’informazione | 6 |
Art. | 7 | Contratto di gestione patrimoniale | 7 |
Art. | 8 | Riservatezza | 8 |
Art. | 9 | Operazioni d’investimento non autorizzate | 9 |
Art. 10
Allegato A
Allegato B
Averi senza notizie 9
Aspetti da regolamentare nel contratto di gestione patrimoniale
in forma scritta 10
Strumenti d’investimento nel caso di gestione patrimoniale discrezionale 11
Art. 1
Preambolo
– Allo scopo di salvaguardare ed accrescere, in Svizzera come all’estero, la reputazione della categoria professionale dei gestori di patrimoni indipendenti svizzeri,
– con la volontà di offrire un contributo efficace alla tutela degli investitori,
– ed al funzionamento di mercati finanziari integri,
– con l’intenzione di contribuire in modo efficace alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finan ziamento del terrorismo,
l’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) – intesa quale associazione di categoria in caricata della salvaguardia degli interessi e della reputazione della categoria professionale – emana il seguente Codice deontologico.
Il Codice deontologico non ha alcun influsso sull’ob bligo di segretezza. Esso non può, e non vuole:
– elevare la legislazione estera in materia valuta ria, fiscale ed economica a parte integrante del diritto svizzero e dichiararla rilevante per i gestori indipendenti di patrimoni (nella misura in cui ciò non sia già avvenuto mediante i trattati internazionali in vigore e la legislazione svizzera);
– eludere l’attuale prassi giudiziaria nel campo del diritto internazionale;
– modificare i rapporti di diritto civile esistenti tra i gestori indipendenti di patrimoni ed i clienti.
Nel presente Codice deontologico sono formulate in modo vincolante le regole applicabili ad una gestione conforme ai buoni costumi.
Esse mirano a regolare i principi professionali per l’esercizio della gestione patrimoniale indipendente nel senso di una prassi commerciale.
Il presente Codice deontologico è riconosciuto dall’autorità federale di vigilanza sui mercati finan ziari (FINMA) quale norma di comportamento ai sensi dell’art. 6 OICol1. Commercianti di valori mobi liari e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale possono applicare il Codice deontologi co nell’ambito della gestione patrimoniale indivi duale quale standard minimo di autoregolamen tazione riconosciuto dalla FINMA.
1 Il rinvio si riferisce all’art. 3 cpv. 2 let. c LICol della versione del 1 giugno 2013.
Art. 2
Campo d’applicazione
L’applicabilità del presente Codice deontologico ai soci dell’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) è determinata dagli Statuti dell’associazione.
Il Codice deontologico si applica anche ai soci sot toposti alla vigilanza statale, nella misura in cui le leggi loro applicabili o la loro autorità di vigilanza non determinino altri obblighi aggiuntivi.
Qualora gestori di patrimoni non affiliati all‘Asso ciazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) dovessero fare capo al presente Codice deontolo gico, essi sono tenuti a rispettarlo. La corretta applicazione del Codice deontologico deve soggia cere ad un sistema di controllo e sanzioni adeguato. Per il resto, tali gestori di patrimoni non sono in alcun modo autorizzati a qualificarsi come apparte nenti oppure affiliati all’ASG.
Da un punto di vista materiale questo Codice deon tologico si applica alla prestazione di servizi finan ziari, segnatamente alla gestione di patrimoni, alla consulenza nel campo finanziario e alla pianifica zione finanziaria.
Art. 3
Indipendenza della gestione di patrimoni
Il gestore indipendente di patrimoni esercita la pro pria professione liberamente e sotto la propria re sponsabilità. Nell’ambito della sua attività profes xxxxxxx, egli s’impegna a consigliare il cliente in tutte le questioni di carattere finanziario e patrimo niale. Egli è pienamente e costantemente cosciente del fatto che il suo agire può rivestire un’importan za decisiva ai fini dell’esistenza economica del cliente da lui assistito.
Il gestore indipendente di patrimoni tutela gli inte ressi dei suoi clienti in conformità al presente Codi ce deontologico.
Norme d’applicazione:
1. Sono considerati indipendenti i gestori di patri moni che dispongono, nell’ambito della presta zione dei propri servizi, di tutta la libertà neces saria a decidere gli investimenti ed a determinare con i propri clienti la politica di investimento e ciò malgrado un’eventuale partecipazione mag
gioritaria detenuta da terzi. I gestori indipenden ti di patrimoni non devono essere vincolati da obblighi di esclusività nel campo delle presta zioni e dei prodotti finanziari, a meno che ciò non risulti da una cooperazione trasparente tra società di un medesimo gruppo a favore dei propri clienti.
2. L’indipendenza della gestione di patrimoni esige che
– le transazioni avvengano nell’interesse del cliente e, in particolare, non venga commes so alcun churning;
– transazioni dove gli interessi del cliente sono in conflitto con quelli del gestore di patrimoni siano condotte in modo tale da escludere svantaggi per il cliente;
– il gestore di patrimoni adotti misure organizza tive adeguate alla propria dimensione e strut tura al fine di evitare l’insorgere di conflitti d’interesse, in particolare mediante la suddi visione delle competenze, la limitazione del flusso interno di informazioni ed altre misure, segnatamente nell’ambito della remunera zione del personale incaricato della gestione patrimoniale;
– il cliente venga informato sull’esistenza di conflitti d’interesse non evitabili attraverso adeguate misure organizzative.
3. Il gestore di patrimoni adotta appropriate diret tive in merito alle sue operazioni per proprio conto nonché a quelle dei suoi collaboratori che sono a conoscenza delle transazioni pianificate o eseguite per conto del cliente, al fine di evitare benefici patrimoniali attraverso comportamenti illeciti (cfr. norma d’applicazione No. 9). Egli può generalmente autorizzare transazioni che, sulla base del loro volume, non sono atte ad influen zare i corsi.
4. Il gestore di patrimoni consiglia ai propri clienti banche e commercianti di valori mobiliari che complessivamente garantiscono la migliore esecuzione degli ordini in termini di pricing, tempistica e di volumi («best execution») e che presentino una sufficiente solidità finanziaria.
5. L’indipendenza della gestione di patrimoni esige inoltre che
– in caso di operazioni che esigono conoscenze specifiche sia richiesto il parere di specialisti;
– venga presa in considerazione la situazione patrimoniale globale del cliente, allo scopo di
poterlo consigliare al meglio nella scelta del la politica di investimento. Il gestore di patri moni raccoglie a tale scopo le informazioni sulle esigenze di investimento del cliente, la sua propensione al rischio e la sua capacità ad sopportare i rischi, al fine di redigere un profilo dei rischi. L’attualità delle informazio ni raccolte è verificata periodicamente, come pure allorquando degli elementi evidenziano dei cambiamenti sostanziali nelle informazio ne raccolte. Se il gestore costata che gli ele menti del profilo dei rischi non corrispondo no più alla situazione attuale del cliente, lo documenta per iscritto, ne informa il cliente e completa o rinnova il profilo dei rischi.
Qualora il cliente non intenda fornire informa zioni circa la sua situazione patrimoniale glo bale, lo stesso deve essere informato adeguata mente sugli eventuali rischi particolari derivanti da questo comportamento. L’art. 6 si applica per analogia.
Art. 4
Tutela e promozione dell’integrità del mercato
Il gestore indipendente di patrimoni riconosce l’im portanza dell’integrità e della trasparenza dei mer cati finanziari. Quale attore del mercato egli si attie ne al principio della buona fede e si astiene da qualsiasi atto capace di nuocere ad una formazione dei prezzi trasparente e conforme al mercato. Egli non svolge operazioni di investimento o attività che provocano un’illecita manipolazione dei corsi.
Norme d’applicazione:
6. Il gestore di patrimoni effettua transazioni su valori mobiliari sulla base di informazioni di pubblico dominio o accessibili al pubblico o sulla base di informazioni che derivano da esse. Tutte le altre informazioni sono da ritenersi con fidenziali. L’impiego abusivo di informazioni confidenziali atte a influenzare il corso è inam missibile.
In questo contesto le informazioni sono
atte a influenzare il corso quando influenzano in maniera considerevole la quotazione o il corso di borsa del valore mobiliare in questione;
accessibili al pubblico, quando vengono pubbli cate o diffuse dai media o attraverso gli usuali canali d’informazione finanziaria;
di pubblico dominio, quando vengono trasmes se a terzi dall’emittente con l’intento di renderle accessibili al pubblico.
7. Il gestore di patrimoni divulga informazioni atte a influenzare il corso solo se è convinto, in buona fede, della loro correttezza.
I gestori di patrimoni che pubblicano regolar mente analisi finanziarie, consigli finanziari e d’investimento relativi a determinati valori mobiliari, si astengono dall’effettuare transazio ni riguardanti suddetti valori (inclusi strumenti derivati) dall’inizio dell’elaborazione delle sud dette analisi finanziarie fino alla loro pubblica zione. Questo vale sia per transazioni eseguite per conto proprio sia per conto terzi, laddove il gestore dispone di discrezionalità riguardo ai valori amministrati.
Sono da considerarsi analisi finanziarie, consigli finanziari e d’investimento, le pubblicazioni nel le quali vengono consigliati determinati valori mobiliari in base al monitoraggio e l’interpreta zione di dati e informazioni aziendali relativi un determinato emittente. Non sono analisi finan ziarie le pubblicazioni che si basano su analisi tecniche di chart oppure non si riferiscono ad un determinato emittente, bensì a settori rispettiva mente a paesi.
8. È vietato lo sfruttamento di ordini del cliente per eseguire operazioni per conto proprio prima, parallelamente o immediatamente dopo («front»,
«parallel» o «afterrunning»). Sono considerati ordini del cliente anche quelle transazioni che vengono effettuate nel quadro di una gestione di patrimoni discrezionale. Resta riservato l’espli cito consenso del cliente.
9. Ordini concernenti transazioni di valori mobiliari per conto proprio e per conto di terzi devono avere una giustificazione economica e corri spondere ad un meccanismo effettivo di domanda e d’offerta. Transazioni fittizie, segna tamente quelli aventi lo scopo di manipolare liquidità o prezzi, sono inammissibili.
10. Il gestore di patrimoni informa i propri clienti sugli obblighi di informazione delle partecipa zioni derivanti dalla legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse), nella misura in cui, sulla base dei patri moni da lui gestiti, sussistano indizi circa l’esi stenza di un tale obbligo di dichiarazione.
Il gestore di patrimoni che, sulla base di mandati di gestione patrimoniale con potere discrezio
nale, può esercitare il diritto di voto per più clienti, sottostà all’obbligo di dichiarazione pre visto della Legge sulle borse qualora ne siano adempiute le relative condizioni legali. Per il calcolo dei diritti di voto, egli prende in conside razione i diritti di voto esercitabili sulla scorta della procura conferitagli e del contratto di gestione patrimoniale.
Qualora il gestore di patrimoni coordini l’eserci zio del diritto di voto di più clienti, senza essere autorizzato all’esercizio dello stesso, egli deve ossequiare in proprio all’obbligo di dichiarazione.
Art. 5
Garanzia di un’attività irreprensibile
Il gestore indipendente di patrimoni provvede affin ché tutte le persone attive nella prestazione di ser vizi adempiano ai requisiti professionali e personali richiesti per l’esercizio dei loro compiti. Il gestore indipendente di patrimoni è tenuto a garantire un’organizzazione adeguata della propria attività.
Il gestore indipendente di patrimoni assicura alla propria azienda una adeguata stabilità finanziaria.
Il gestore indipendente di patrimoni si impegna, nell’ambito della sua attività, a prevenire e lottare efficacemente contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.
Norme d’applicazione:
11. L’organizzazione del gestore di patrimoni deve essere adeguata alle dimensioni della sua attivi tà ed ai rischi generati per i clienti (patrimonio gestito, strategia d’investimento impiegata e prodotti scelti), al corretto funzionamento dei mercati finanziari come pure alla buona reputa zione della categoria professionale e della xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Il gestore die patrimoni si assicura dell’adegua tezza permanente degli investimenti con il profi lo dei rischi, con il contratto di gestione patri moniale e con altre istruzioni del cliente eventualmente derogatorie. Nella misura in cui le strategie d’investimento lo permettano, il ge store di patrimoni assicura una ripartizione ade guata dei rischi.
12. Il gestore di patrimoni adotta le disposizioni ne cessarie ad assicurare alla clientela la perennità
dei propri servizi. Qualora egli non disponga al suo interno di persone suscettibili di sostituire l’unico gestore in caso di decesso o di incapaci tà del medesimo, egli deve predisporre la ripre sa delle proprie attività da parte di un altro ge store patrimoniale oppure di una banca, informando nel contempo la propria clientela dell’esistenza di tali disposizioni.
13. Il gestore di patrimoni esercita la gestione dei valori patrimoniali depositati in banca sulla scorta di una procura limitata ai soli atti ammi nistrativi.
Qualora egli sia incaricato di fornire servizi che richiedano poteri di rappresentanza più ampi, egli è tenuto a documentare in modo appropria to i fondamenti nonché l’esercizio di tali attività.
Resta salva l’attività in qualità di organo in seno ad una persona giuridica o un’entità patrimo niale indipendente (in particolare fondazioni), come pure l’attività di trustee.
14. La responsabilità propria del gestore di patrimo ni esige che egli e le persone da lui impiegate si aggiornino permanentemente in tutti i settori della loro attività professionale, partecipando a corsi di perfezionamento, seminari di aggiorna mento e procedendo alla formazione individua le. Egli è tenuto ad osservare le prescrizioni spe cifiche in materia di istruzione nei settori della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
15. Il gestore di patrimoni soggiace, per quanto attiene alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terro rismo, alle specifiche normative della propria autorità di vigilanza o dell’organismo di auto disciplina riconosciuto.
Per soci attivi dell’ASG affiliati all’organismo di autodisciplina valgono le disposizioni contenute nel Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
16. Qualora venga incaricata un’altra impresa (pre statore di servizi) di assicurare in modo indipen dente e durevole una prestazione di servizio essenziale per il gestore di patrimoni (esterna lizzazione di campi di attività, outsourcing), quest’ultimo è tenuto a osservare i seguenti principi:
– La delega di prestazioni di servizio deve avvenire nell’interesse del cliente.
– Il prestatore di servizi deve essere scelto, istruito e sorvegliato diligentemente. La scel ta del prestatore deve avvenire in seguito ad un’attenta considerazione e analisi delle sue capacità. Egli deve inoltre garantire una forni tura di prestazioni sicura e permanente.
– L’esternalizzazione dei servizi avviene sem pre sotto la responsabilità del gestore di patrimoni.
– Dev’essere assicurato il rispetto degli obbli ghi di confidenzialità di cui all’art. 8 come pure delle relative norme di applicazione.
– L’esternalizzazione dev’essere regolata attra verso contratti in forma scritta che definisca no chiaramente i compiti del prestatore di servizi.
– Durante il controllo relativo all’osservanza di questo Codice deontologico deve essere garantito alle unità preposte a tale verifica l’accesso alla documentazione ed ai sistemi tecnici del prestatore di servizi.
Sono considerate esternalizzazioni di campi di attività segnatamente:
a) l’assistenza al cliente attraverso società e persone esterne (altre società, collaboratori indipendenti e agenti);
b) la delega della gestione di patrimoni del cliente attraverso il conferimento di una sub procura;
c) l’esternalizzazione dell’analisi finanziaria, del l’allestimento di proposte di investimento così come di esempi di portafogli ad un solo prestatore di servizi;
d) l’espletamento di compiti di compliance, in particolare nel campo della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
e) l’esternalizzazione di sistemi di elaborazione dati contenenti dati rilevanti dei clienti (p. es. la gestione esterna di banche dati e sistemi d’informazione riguardanti il patrimonio del cliente oppure sistemi di trasmissione di or dini gestiti da terzi;
f) la custodia di atti aziendali presso locali che non appartengono al gestore di patrimoni o che non sono presi in locazione da quest’ul timo. Restano salve le prescrizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
Nel caso di esternalizzazione di compiti giusta le lett. a) a c), il prestatore deve rispettare delle regole di condotta equiparabili a quelle che il gestore di patrimoni deve ottemperare.
Non sono considerate esternalizzazioni di campi di attività:
a) l’esternalizzazione della contabilità finanzia ria del gestore di patrimoni;
b) la creazione e la gestione di succursali dipen denti dalla sede centrale in Svizzera oppure all’estero;
c) il coinvolgimento di specialisti per la struttu razione del patrimonio a titolo individuale nonché nel campo della consulenza legale e fiscale;
d) l’utilizzo di sistemi di elaborazione dati delle banche depositarie del cliente per la trasmis sione di ordini ed il controllo della loro esecu zione, per il controllo della custodia come pure per l’acquisizione di informazioni finanziarie;
e) l’hosting di siti web senza dati riguardanti i clienti;
f) la manutenzione (inclusa la manutenzione a distanza) dei sistemi di elaborazione dati.
Nel caso di esternalizzazione di campi di attività, i commercianti di valori mobiliari rispettano la Circ.FINMA 08/7 Esternalizzazione di campi di attività nel settore bancario, mentre le direzioni dei fondi nonché le SICAV; la Circ.FINMA 08/37 Delega da parte della direzione e della SICAV.
17. Il gestore di patrimoni ossequia gli obblighi legali di tenuta della contabilità. Egli dota la sua società con sufficienti mezzi finanziari ed equi libra bilanci deficitari in tempo utile con mezzi finanziari supplementari.
18. Il gestore di patrimoni documenta le operazioni effettuate in modo tale da permettere alle auto xxxx competenti e agli organismi di autodisci plina, rispettivamente agli organi di controllo nominati dagli stessi, di appurare l’osservanza del presente Codice deontologico.
Art. 6
Obbligo d’informazione
Il gestore indipendente di patrimoni è tenuto ad informare i suoi clienti circa
a) la propria società e i servizi offerti, nonché la sua autorizzazione a prestare tali servizi;
b) i rischi particolari legati alle prestazioni di servi zio convenute;
c) il suo compenso, compresi i benefici patrimo niali derivanti da prestazioni finanziarie di terzi.
Norme d’applicazione:
19. Il gestore di patrimoni adempie il suo obbligo di informazione in funzione del grado di esperien za e delle conoscenze tecniche in materia del cliente. Egli informa in ogni caso il suo cliente sulla strategia di investimento che intende ap plicare sulla base del profilo dei rischi e lo coin volge nelle riflessioni concernenti la strategia di investimento tenendo in considerazione la sua esperienza e la sua richiesta. Egli verifica perio dicamente la strategia di investimento e le basi di quest’ultima e informa il cliente in caso di mo difica.
Nel caso di clienti professionali il gestore di patrimoni può presupporre che le informazioni ai sensi della let. a e b dell’art. 6 siano conosciute.
Sono considerati clienti professionali: banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società di assicurazione, corporazioni di diritto pubblico, istituti di previdenza professio nale come pure persone giuridiche con una tesoreria professionale.
20. Il gestore di patrimoni è tenuto, in occasione dell’avvio di una relazione d’affari, ad informare i suoi clienti riguardo la propria società, la sua sede, i mezzi di comunicazione mediante i quali il cliente può comunicare col gestore di patrimoni, come pure riguardo le regole vigenti per l’eserci zio della professione. Egli informa i suoi clienti sui servizi offerti e le loro sostanziali caratteris tiche (p. es. la gestione di valori patrimoniali depositati in banca, la consulenza agli investi menti, la distribuzione di prodotti finanziari, la scelta delle controparti nell’ambito dell’esecu zione di transazioni su valori mobiliari).
Se il gestore di patrimoni delega tutto o in parte la gestione ad un terzo attraverso il conferimento di una subprocura, egli deve informare il cliente.
Egli informa i clienti circa eventuali mutamenti di queste informazioni come pure in merito a cambiamenti importanti intervenuti in seno al personale, all’organizzazione aziendale, alla struttura giuridica oppure ai rapporti di parteci pazione, che toccano direttamente i clienti.
21. Il gestore di patrimoni indica in modo chiaro le comunicazioni di marketing, nella misura in cui esse non siano facilmente riconoscibili come tali.
22. Nell’informativa relativa ai servizi offerti ed ai ri schi legati a tali prestazioni, il gestore di patrimo ni può partire dal presupposto che ogni cliente conosca i rischi normalmente correlati all’acqui sto, alla vendita e alla detenzione di valori mobi liari. Ne fanno parte segnatamente i rischi d’in solvenza e di corso delle azioni, delle obbligazioni e degli investimenti collettivi di capitale che inve stono nei rispettivi valori mobiliari. L’obbligo di informazione si riferisce pertanto ai fattori di rischio che superano questi rischi di natura gene rale nel caso di operazioni con un potenziale di rischio superiore (p. es. derivati, securities len ding) o con un profilo di rischio complesso (p. es. prodotti strutturati).
Per quelle operazioni il cui potenziale di rischio supera la misura abitualmente correlata all’ac quisto, alla vendita e alla detenzione di titoli, il gestore di patrimoni può adempiere al proprio obbligo d’informazione in modo standardizzato (p. es. attraverso appositi opuscoli informativi sul rischio) o individuale. Qualora la banca depositaria abbia già informato il cliente riguardo a tali rischi, il gestore di patrimoni non è tenuto a ripetere tale informativa.
Qualora il gestore di patrimoni opti per l’infor mazione in modo individuale, egli deve stabilire, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l’esperienza del cliente nella materia e basare l’informazione su questi accertamenti.
23. Il gestore di patrimoni non ha alcun obbligo di informare sui rischi di determinate operazioni qualora il cliente confermi, per mezzo di separa ta dichiarazione scritta, di essere a conoscenza dei rischi di tali operazioni, le quali devono esse re indicate in modo esatto, e di rinunciare a informazioni supplementari.
Una tale dichiarazione scritta rilasciata dal clien te alla banca depositaria non ha valenza anche per il gestore di patrimoni.
24. Se il cliente richiede la prestazione di un servi zio, per il quale il gestore di patrimoni non dispone delle conoscenze necessarie, egli deve rendere attento il cliente di tale circostanza.
Qualora il gestore di patrimoni non volesse in formare il cliente di tale circostanza, egli deve rifiutare di prestare il servizio richiesto.
Resta riservato il coinvolgimento di specialisti competenti.
25. Il gestore di patrimoni informa i suoi clienti ri guardo al suo onorario. Egli informa inoltre i clienti di tutte le prestazioni finanziarie percepi te in relazione ai servizi considerati, indipenden temente dalla loro base legale, e li rende attenti sui conflitti di interesse legati a tali prestazioni. Se le prestazioni non possono essere quantifica bili in anticipo con un importo, poiché dipendo no dai risultati, azioni o elementi futuri, il gesto re di patrimoni informa il cliente sui parametri di calcolo e la fascia di queste prestazioni in modo facilmente comprensibile.
Il gestore di patrimoni informa il cliente, qualora mediante tali prestazioni rispettivamente me diante un onorario complessivo vengano remu nerati servizi di marketing o altri servizi.
A domanda del cliente il gestore di patrimoni lo informa circa l’ammontare delle prestazioni di terzi già ricevute.
Art. 7
Contratto di gestione patrimoniale
Il gestore patrimoniale indipendente stipula con i propri clienti un contratto di gestione patrimoniale in forma scritta.
Il contratto in forma scritta
– determina l’estensione del mandato,
– definisce gli obiettivi d’investimento, la politica strategica d’investimento rispettivamente l’allo cazione del patrimonio ed eventuali restrizioni in materia d’investimento,
– descrive il tipo, la periodicità e l’estensione del rapporto e del rendiconto, e
– fissa l’ammontare e la base di calcolo dell’ono rario per l’esercizio del mandato.
Norme d’applicazione:
26. L’obbligo di concludere un contratto di gestione patrimoniale sussiste solo in presenza di una procura che abilita a disporre del capitale di ter zi (procura amministrativa o procura generale).
Le relazioni d’affari che hanno esclusivamente per oggetto prestazioni di servizi di consulenza non necessitano di un contratto in forma scritta.
Per la distribuzione di quote di fondi di investi mento collettivo o di prodotti assicurativi devo no essere inoltre osservate le relative dispo sizioni del diritto federale.
27. I punti da regolamentare per iscritto nel contrat to di gestione patrimoniale sono enumerati nel l’allegato B.
28. Se il contratto prevede una gestione discrezio nale, occorre limitarsi ad effettuare le operazio ni descritte nell’allegato B.
Il margine di discrezione del gestore di patrimo ni può altresì essere limitato mediante speci fiche direttive in relazione ai punti giusta l’alle gato A, cifra 3.3.
Nell’esercizio del proprio potere discrezionale il gestore di patrimoni evita i rischi legati ad una concentrazione inusuale su un numero troppo ristretto di investimenti.
29. Le istruzioni del cliente che non sono coperte dal contratto di gestione patrimoniale devono essere documentate in maniera adeguata per iscritto oppure elettronicamente.
30. Il gestore di patrimoni conviene con i suoi clienti, nel contratto di gestione patrimoniale, se ed in che misura le prestazioni finanziarie percepite che si trovano in un legame diretto con i servizi da lui forniti, debbano essere riversate al cliente.
Il contratto di gestione patrimoniale stabilisce inoltre se ed in che misura su tali prestazioni debba essere fornito al cliente un particolare rendiconto.
31. L’onorario del gestore di patrimoni per i suoi servizi è da concordare con il cliente per iscritto e può variare in funzione del volume dei valori patrimoniali gestiti e della mole di lavoro neces saria per rendere il servizio richiesto. Il metodo di calcolo degli onorari deve essere indicato in modo chiaro e senza ambiguità. La retribuzione per la gestione di valori patrimoniali depositati in banca sottostà alle seguenti direttive:
– onorario di gestione pari al massimo all’1,5%
p.a. sugli attivi gestiti; oppure
– onorario proporzionato al successo, pari al massimo al 20% dell’aumento della sostanza netta, ovverosia dell’aumento del valore tenendo conto dei versamenti e dei prelievi, come pure delle perdite latenti. Da dedurre
sono i passivi riportati, ovverosia perdite di periodi precedenti che non sono già state compensate con utili; oppure
– onorario di gestione, pari al massimo all’1% p.a., e onorario proporzionato al successo pari al massimo al 10%, in caso di combina zione dei due sistemi precedenti.
Sono inoltre consentiti modelli di calcolo dell’onorario che, tenendo in considerazione la durata media prevista di una relazione d’affari, portino ad un onorario che si situa in questo ordine.
Qualora il gestore di patrimoni fornisca ulteriori prestazioni, egli è autorizzato a fatturare le me desime separatamente ed al prezzo concordato.
In caso di strategie d’investimento inabituali e dispendiose, ci si può discostare dai sopraccita ti principi di remunerazione. Lo scostamento dev’essere in ogni caso menzionato nel contrat to di gestione patrimoniale. Il cliente deve esse re informato su motivi e sull’estensione della deroga ai principi di remunerazione.
32. Se il gestore di patrimoni allestisce proprie xxxx xxxx di performance per i suoi clienti, egli deve attenersi agli standard internazionali ricono sciuti per quanto riguarda il metodo di calcolo, il periodo di calcolo opportuno (p. es. 1, 3 o 5 anni rispettivamente dall’assunzione del mandato) come pure eventuali scelte di indici di compara zione (benchmarks).
Egli ragguaglia spontaneamente sugli scosta menti dagli standard utilizzati nell’ambito del rendiconto.
Se il rendiconto si fonda unicamente sui conteg gi preparati dalla banca depositaria, il gestore di patrimoni è tenuto a informare il cliente che il proprio onorario non è indicato quale costo e che di conseguenza la performance potrebbe eventualmente essere riportata in modo distor to a sfavore del medesimo.
Art. 8
Riservatezza
Nell’ambito delle leggi e del presente Codice deon tologico, i gestori patrimoniali indipendenti sono tenuti a mantenere un’assoluta riservatezza in meri to a tutte le informazioni di cui vengono a cono scenza nell’esercizio della loro attività.
Norme d’applicazione:
33. Il gestore di patrimoni deve garantire, in caso di coinvolgimento di terzi nella prestazione di ser vizi e in caso di trasferimento di compiti a terzi, che questi rispettino l’obbligo di riservatezza nella stessa misura cui egli è astretto. Il terzo si deve espressamente obbligare a garantire la confidenzialità.
In caso di coinvolgimento di terzi nella presta zione di servizi o in caso di trasferimento di compiti a terzi, il gestore di patrimoni deve inol tre assicurarsi che questi utilizzino ed elaborino i dati personali dei clienti unicamente come egli stesso farebbe e che vengano rispettati gli ob blighi di segretezza legali e contrattuali. Il terzo si deve espressamente obbligare a garantire anche questi aspetti.
34. Il gestore di patrimoni predispone adeguate misure tecniche e organizzative in guisa di sal vaguardare i dati personali a lui affidati.
Art. 9
Operazioni d’investimento non autorizzate
I gestori indipendenti di patrimoni non prendono in consegna dai loro clienti depositi ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, a meno che essi non dispongano della relativa auto rizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. Essi non tengono conti di esecuzione per conto dei clien ti, a meno che non dispongano di un’autorizzazione come commerciante di valori mobiliari.
I gestori indipendenti di patrimoni non mescolano beni loro affidati dai clienti in patrimoni collettivi non separati oppure su conti o depositi collettivi.
Norme d’applicazione:
35. Come accettazione di depositi è considerata an che la raccolta di fondi di clienti su conti bancari o postali, in cui l’attribuzione ai differenti clienti viene effettuata esclusivamente dal gestore di patrimoni. Il gestore di patrimoni è autorizzato per contro a far transitare sui propri conti i versa menti da e per i suoi clienti.
36. È ammesso mescolare valori patrimoniali di clienti su conti/depositi di commercianti di valo ri mobiliari e banche, solamente se l’attribuzio
ne di questi capitali è effettuata da un commer ciante di valori mobiliari autorizzato oppure tramite una banca.
Restano riservati gli strumenti di investimento collettivo di capitale.
Art. 10
Averi senza notizie
Il gestore indipendente di patrimoni predispone mi sure preventive finalizzate ad evitare l’interruzione del contatto con i propri clienti e dunque il manife starsi di relazioni di affari senza notizie.
Il gestore indipendente di patrimoni salvaguarda i diritti degli aventi diritto in caso di assenza di noti zie. Nel rispetto dell’obbligo di riservatezza egli intraprende i passi necessari per far pervenire gli averi senza notizie agli aventi diritto.
Norme d’applicazione:
37. Ai sensi dell’art. 10 del presente Codice deonto logico si considera:
Notizia: Qualsiasi istruzione, comunicazione e dichiarazione impartita dal cliente, rispettiva mente dal suo procuratore o dal suo successore legale, che genera un’operazione d’affari per il gestore di patrimoni o riscontrabile negli atti.
Mancanza di notizie: L’assenza di qualsiasi con tatto, la mancanza assoluta di notizie durante 10 anni, la certezza del decesso del cliente senza informazioni riguardo al suo successore legale.
38. Al momento dell’apertura di una relazione d’af fari duratura, il gestore di patrimoni raccoglie informazioni sui successori legali del cliente.
Se il cliente preferisce non dare informazioni al riguardo, il gestore di patrimoni deve renderlo attento sui rischi legati alla mancanza di notizie.
39. In caso di mancanza di notizie, il gestore di patri xxxx è tenuto a perseguire il suo mandato secondo contratto.
40. In caso di mancanza di notizie, il gestore di patri moni adotta misure adeguate finalizzate a far pervenire gli averi agli aventi diritto.
Sono considerate misure adeguate segnata mente:
– La ricerca nei registri pubblici come ad esem pio annuari telefonici, registri di commercio, ecc.
– L’avviso da parte del gestore di patrimoni alla banca depositaria del cliente della soprag giunta mancanza di notizie.
– L’avviso dell’ombudsman istituito dall’Asso ciazione svizzera dei banchieri ai sensi delle Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le banche svizzere.
– L’avviso a corrispondenti organizzazioni este re, nella misura in cui esse soggiacciano ad adeguate regole in materia di riservatezza.
Il gestore di patrimoni è autorizzato a chiedere al cliente rispettivamente al suo successore le gale un rimborso adeguato per le spese causate dalle ricerche.
Allegato A:
Aspetti da regolamentare nel contratto di gestione patrimoniale in forma scritta
I seguenti punti costituiscono lo standard minimo per quanto attiene al contenuto del contratto di gestione patrimoniale in forma scritta. Nel quadro delle disposizioni applicabili al contratto di gestione patrimoniale (art. 7 e rispettive norme di applicazio ne), le parti restano libere nell’allestimento del contenuto.
1. Esatta designazione delle parti
2. Estremi della/delle relazione/i bancaria/e in que stione
(sempre nel caso di valori patrimoniali deposita ti presso banche)
3. Mandato e procura per la gestione dei valori patrimoniali (inclusa l’autorizzazione a delegare delle attività)
3.1 Obiettivi d’investimento del cliente, che possono anche essere annotati in un verbale di colloquio;
3.2 Valuta di riferimento;
3.3 Ampiezza della gestione discrezionale, con forme a direttive specifiche o ad istruzioni particolari, ritenuto che le direttive specifi che possono anche essere annotate in un verbale di colloquio.
Qualora siano state definite direttive specifi che o istruzioni speciali, le stesse devono
essere suddivise nel mandato di gestione di patrimoni oppure in un apposito verbale di colloquio secondo i criteri seguenti:
a) struttura del deposito (proporzione dei titoli azionari, investimenti a reddito fisso, metalli preziosi ecc.);
b) paesi/valute/settore dei quali si deve te nere conto nell’investimento, oppure le esclusioni previste;
c) impegni massimi per paese/valuta/set tore;
d) requisiti minimi sulla qualità e negoziabi lità degli investimenti da eseguire;
e) ammissibilità e volume dell’impiego per manente di crediti;
f) ammissibilità e volume di transazioni a termine e transazioni con derivati o inve stimenti in prodotti finanziari ibridi e strutturati.
3.4 Esercizio del diritto di voto.
(Qualora il gestore patrimoniale debba eser citare i diritti di voto.)
4. L’obbligo di riservatezza del gestore di patrimoni (inclusi l’inoltro di dati a personale ausiliario e mandatari)
5. Rapporto e rendiconto da parte del gestore di patrimoni
– proprie analisi di rendimento (valutazioni) oppure rendiconti su base di documenti ban cari;
– periodicità;
– conservazione tramite il gestore di patrimoni o comunicazione al cliente.
6. Modalità di trasmissione delle istruzioni da parte del cliente
– per iscritto, per fax, per telefono, per email;
– assunzione dei rischi in caso di errore nella comunicazione.
7. Remunerazione del gestore di patrimoni
– modalità di calcolo;
– scadenza;
– eventuale autorizzazione del gestore di xxxxxx xxxx ad addebitare direttamente il suo ono rario;
– trattamento di prestazioni finanziarie ricevute da terzi, incluso il rendiconto.
8. Rescissione del contratto (consigliato)
Si rileva che i contratti di gestione di patrimoni, conclusi in conformità alla legge svizzera, devo no obbligatoriamente poter essere rescissi in qualsiasi momento e senza preavviso.
9. Scelta della legislazione e del foro competente (consigliato)
Per proteggere il cliente si raccomanda di sotto mettersi alle disposizioni legali svizzere e di convenire, quale foro, la sede del gestore di patrimoni.
Allegato B:
Strumenti d’investimento nel caso di gestione patrimoniale discrezionale
Per strumenti ordinari della gestione patrimoniale discrezionale si intendono i seguenti strumenti di investimento. Si può far capo a tali strumenti anche qualora il contratto di gestione patrimoniale in for ma scritta non ne preveda esplicitamente l’utilizzo. Resta riservato l’utilizzo d’altri strumenti finanziari in forza di uno specifico accordo contenuto nel con tratto di gestione patrimoniale.
1. Investimenti a termine, fiduciari e securities len ding
Gli investimenti a titolo fiduciario possono esse re effettuati unicamente con controparti di pri mo ordine.
Nel caso di prestito di titoli (securities lending) ad una controparte che non è di primo ordine, il rischio di controparte deve essere assicurato per mezzo di garanzie.
2. Metalli preziosi, titoli e diritti su titoli
Investimenti patrimoniali in metalli preziosi, col locamenti sui mercati monetari e dei capitali sotto forma di carte valori o diritti valori (p. es. azioni, obbligazioni, «notes», crediti contabili) e di strumenti finanziari da essi derivati (segnata mente derivati, prodotti finanziari ibridi o strut turati) devono essere facilmente negoziabili, ovverosia devono essere quotati in una borsa autorizzata in Svizzera o all’estero, oppure deve esistere un loro mercato rappresentativo.
In deroga a tale norma, è possibile effettuare, in un volume limitato, investimenti in carte valori e diritti valori riconosciuti e largamente diffusi nel settore degli investimenti, ma con negoziabilità limitata. Tali valori sono per esempio le obbliga zioni di cassa e i prodotti OTC (overthecounter). Nel caso di prodotti OTC l’emittente deve gode re d’una buona solvibilità ed i prodotti devono essere negoziabili ad una quotazione conforme al mercato.
Nel caso di collocamenti sui mercati monetari e dei capitali si applicano le disposizioni xxxxxxx xxxx qui di seguito.
3. Strumenti di investimento collettivo
Gli investimenti in strumenti di investimento collettivo (fondi di investimento, società d’inve stimento, portafogli collettivi interni della ban ca, unit trusts, ecc.) sono – con riserva delle disposizioni concernenti gli investimenti non tradizionali – ammessi, nella misura in cui tali strumenti di investimento a loro volta investano in strumenti autorizzati in virtù del presente allegato B.
Sono altresì permessi investimenti in strumenti di investimento collettivo di capitali che posso no essere distribuiti al pubblico in conformità alla legge svizzera o alle disposizioni dell’Unio ne Europea. Questo anche se in volume limitato impegnano i loro averi e quindi possono, quale conseguenza, generare un effetto leva sul loro patrimonio.
Alla facile negoziabilità è equiparata, nel caso di strumenti d’investimento collettivo, un’adeguata possibilità di disdetta da parte dell’investitore.
4. Investimenti non tradizionali
Per investimenti non tradizionali si intendono gli
«hedge funds», il «private equity» e gli immobili. Questi tipi di investimento non si limitano necessariamente agli strumenti ammissibili giusta il presente allegato B e/o a strumenti facilmente negoziabili.
Per la diversificazione dell’insieme del portafo glio possono essere effettuati investimenti non tradizionali qualora essi siano strutturati secon do il principio «fund of funds» o offrano altri menti garanzia di una diversificazione equiva lente. La facile negoziabilità, rispettivamente l’adeguata possibilità di disdetta, dev’essere garantita anche nell’ambito di investimenti non tradizionali.
Una diversificazione equivalente al principio
«fund of funds» è data quando l’investimento è concentrato in un unico strumento collettivo, ma è gestito secondo il principio «Multi Mana ger» (gestione del fondo tramite più manager che lavorano indipendentemente l’uno dall’al tro).
Il socio stabilisce il ricorso a investimenti non tradizionali in un documento scritto regolante la politica d’investimento e adotta le misure orga nizzative adeguate per una loro messa in atto diligente e professionale.
5. Transazioni su opzioni standardizzate (traded options)
Transazioni con opzioni su titoli, valute, metalli preziosi, strumenti di tasso d’interesse e indici di borsa trattati su un mercato organizzato ed eseguite per il tramite di una stanza di compen sazione riconosciuta (clearing) sono consentite a condizione che non esercitino un effetto leva sul portafoglio complessivo.
Non effetto leva, se il portafoglio:
– nel caso di vendita di calls e dell’acquisto di puts presenta una posizione di valori di base, oppure, se si tratta di opzioni su indici di borsa o su tassi d’interesse, presenta una posizione equivalente che rappresenta suffi cientemente il valore di base;
– nel caso di vendita di puts, già alla conclusio ne presenta una liquidità che permetta di far fronte ad ogni momento agli obblighi che derivano dal contratto.
Il gestore di patrimoni deve prestare attenzione acciocché la composizione del portafoglio del cliente rispetti la politica d’investimento stipula ta con il medesimo anche dopo un eventuale esercizio delle opzioni.
La chiusura di posizioni aperte calls e puts è ammessa in ogni momento.
6. Strumenti d’opzioni non standardizzate
I principi applicabili per transazioni su opzioni standardizzate valgono anche per transazioni sugli strumenti d’opzione non standardizzati come opzioni OTC (overthecounter), warrants, covered warrants. Nel caso di prodotti OTC, l’emittente deve tuttavia godere d’una buona solvibilità e per i prodotti dev’essere possibile ottenere una quotazione conforme al mercato.
Le operazioni «stillhalter» possono essere effet tuate solo dietro espressa autorizzazione del cliente, qualora le stesse non rientrino nel limite di credito concesso dal cliente.
7. Financial Futures
Per la vendita di «financial futures» e richiesta una posizione equivalente in attivi di base. Se si tratta di «futures» su indici azionari, su divise o su tassi d’interesse, basta che gli attivi di base siano sufficientemente rappresentati.
Per l’acquisto di «financial futures» la liquidità necessaria deve essere disponibile per intero già al momento dell’acquisto.
8. Prodotti ibridi e strutturati
L’investimento in prodotti ibridi e strutturati (p. es. PIP, PEP, GROI, IGLU, VIU o PERLES) è
possibile, se il prodotto finanziario corrisponde, sotto l’aspetto del rischio, a uno dei citati pro dotti regolamentati. Se il profilo del rischio è a più livelli, tutti i livelli di rischio devono corri spondere ad un prodotto finanziario autorizzato dal presente allegato B.
Le operazioni «stillhalter» sintetiche (p. es. BLOC Warrants, DOCUs o GOAL’s) non sono conside rate come operazioni «stillhalter» nel senso delle disposizioni precedenti.
Nel caso di prodotti finanziari ibridi e strutturati non quotati, l’emittente deve godere di una solvibilità riconosciuta e per i prodotti dev’esse re possibile ottenere le quotazioni in conformità al mercato.
Geschäftsstelle Xxxxxxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxx Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
xxxx@xxx-xxx.xx xxx.xxx-xxx.xx
Bureau régional Xxxxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxx Tél. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
xxxx@xxx-xxx.xx xxx.xxx-xxx.xx
Ufficio regionale Xxx Xxxxxxxxx 0 XX-0000 Xxxxxx Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00