Contract
2.2_Allegato B
(Schema)
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL COMUNE DI VENEZIA
CONTRATTO DI SERVIZIO
Tra:
- Ente affidante: Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, con sede a …., P.IVA …., rappresentata dal ….., nato a … il …
- Amministrazione Comunale di Venezia con sede a …., P.IVA …., rappresentata dal ….., nato a … il …
- Gestore incaricato: Veritas S.p.A., con sede a …., P.IVA …., rappresentata dal ….., nato a
… il …
PREMESSE
a) il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (“Consiglio di Bacino”), costituito con Convenzione intercomunale ai sensi dell’art- 30 del TUEL da tutti i Comuni del Bacino rifiuti Venezia, esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di sua competenza;
b) il Comune di Venezia (“Comune”) fa parte del Bacino rifiuti Venezia ed è altresì socio di Veritas
S.p.A. sulla quale esercita il controllo analogo congiuntamente con gli altri Comuni soci della medesima;
c) Veritas S.p.A. (“Veritas” o “Gestore”) è società in house interamente controllata da tutti i Comuni della Città Metropolitana di Venezia e da alcuni Comuni della provincia di Treviso, che presta in ampia prevalenza servizi pubblici locali per conto degli Enti soci, tra cui in particolare il servizio di gestione del ciclo rifiuti;
d) con deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. del 2019 è stata confermata la scelta del
modello in house providing e l’affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia, già previsto dalle Deliberazioni n. del 201_ e seguenti, con decorrenza dal
. .20 per la durata di 19 anni, approvando altresì lo schema di Contratto di Servizio da sottoscrivere tra le parti e la Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 con la quale:
i. si è dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l’affidamento in via diretta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare dell’esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest’ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
ii. si sono definiti i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando che sono previste compensazioni economiche a carico del Comune di Venezia, titolare del tributo Tari;
iii. si è recepita integralmente la valutazione del Direttore, formalizzata con la sua determinazione n. 46 dell’8 novembre 2019, anche sulla base degli esiti della Relazione
dell’advisor indipendente Rea srl, sulla congruità economico-finanziaria dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza e qualità del servizio ex art. 3-bis, comma 1-bis della l.148/2011 e dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;
e) con deliberazione dell’Assemblea di Bacino con delibera n. _ del / /2019 è stato approvato lo schema di contratto di servizio con i relativi allegati dando mandato per la sottoscrizione al Direttore ……………….., poi ratificato dal Comune di Venezia con Delibera …………………..
n. del / /20 , con mandato per la sottoscrizione a Dirigente del settore per conto del Comune;
f) con l’Art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani all’Autorità di regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della medesima legge, ed in particolare quanto già assunto con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 relativamente al definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, con decorrenza dal 2020, e quanto già approvato con deliberazione 444/2019 del 31 ottobre relativamente alla trasparenza del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati con decorrenza 1 aprile 2020.
g) le parti, ciascuna con i diritti e gli obblighi di seguito disciplinati intervengono nel presente contratto:
- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in quanto titolare della competenza in materia di affidamento del servizio ai sensi della L.R.V. 52/2012 (art. 3) per conto dei Comuni del Bacino “Venezia”, compreso il Comune di Venezia;
- Veritas S.p.A. in quanto soggetto gestore del servizio;
- il Comune di Venezia in quanto titolare di alcune funzioni nell’organizzazione e controllo del servizio rifiuti sul proprio territorio e beneficiario del servizio medesimo;
h) il presente Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
i) il gestore, in particolare:
a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso, al momento della stipula del presente Contratto, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di gestore del servizio.
j) alla data di stipula del presente Contratto, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o la sospensione dell’affidamento è stato notificato ad alcuna delle parti.
tutto ciò premesso
le parti convengono quanto segue:
Art. 1 - Definizioni di riferimento, premesse e allegati
1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche “Allegati”):
a) Allegato “Offerta tecnica ed economica” e relativi suballegati (Elaborato 1: Strutture, servizi e impianti disponibili; Elaborato 2: Codici C.E.R. dei Centri di Raccolta; Elaborato 3: Schede economico-operative dei servizi; Elaborato 4: Mappe di frequenza spazzamento e di posizionamento cestini; Elaborato 5: Protocollo operativo per lo svolgimento delle analisi merceologiche; Elaborato 6: Costruzione del nuovo cantiere in Sacca X. Xxxxxx planimetrie. Stato di fatto. Stato di progetto);
b) Allegato “Disciplinare Controlli e penalità”;
c) Allegato “Ispettori ambientali”;
3. Per quanto non descritto nel corpo principale del contratto e ove specificatamente indicato, è necessario fare riferimento agli Allegati, facenti parte integrante del contratto stesso, relativamente agli standard qualitativi e alle specifiche tecniche egli interventi previsti dal contratto stesso.
4. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute negli articoli 183 e 184 del D.lgs. 152/06 o in disposizioni speciali, si intende per:
• «Contratto di servizio» o solo «Contratto»: il presente Contratto tra il Consiglio di bacino Venezia Ambiente, il Comune di Venezia ed il soggetto Gestore e relativi allegati;
• «Comune» o «Ente locale»: il Comune di Venezia che interviene nella stipula del presente contratto quale soggetto competente nel pagamento del corrispettivo al gestore e controllore del servizio.
• «Consiglio di Bacino» o «Venezia Ambiente» o “CdB”: il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente costituito ai sensi della L.R. 52/2012 titolare dell’affidamento del servizio di igiene urbana nei territori dei Comuni soci;
• «gestore»: Veritas S.p.A. individuato gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Venezia;
• «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
• «recupero»: qualsiasi operazione, compreso il riciclaggio, il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile
• «smaltimento»: qualsiasi operazione di trattamento dei rifiuti diversa dal recupero
• «trattamento»: operazioni di recupero (comprensive anche del riciclaggio) o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
• «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
• «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
• «rifiuti urbani»:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
5. Nel prosieguo, quindi, con il termine ”rifiuti urbani” si intendono ricompresi anche quelli assimilati, provenienti da utenze non domestiche.
6. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini del presente Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente contratto sono le attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati previsti nel seguente articolo e i cui livelli di servizio specifici risultano disciplinati nell’allegato “Offerta tecnica ed economica” e nei suoi aggiornamenti nel corso dell’affidamento.
2. Le parti danno atto e concordano che in sede di approvazione del PEF potranno essere apportate modifiche ai livelli prestazionali previsti nell’allegato “Offerta tecnica ed economica” con conseguente rimodulazione del corrispettivo contrattuale ai sensi del successivo Art del presente contratto, fatto salvo quanto determinato dal nuovo quadro regolatorio Arera. Le modifiche ai livelli prestazionali saranno declinate nelle schede operative di cui alla relazione accompagnatoria del PEF.
3. Formano nello specifico oggetto del presente contratto i seguenti servizi suddivisi fra principali ed altri servizi in virtù della loro esplicita indicazione nell’ambito dei costi ricompresi nel c.d. metodo normalizzato ex DPR 158/1999:
Servizi Principali:
a) la raccolta e trasporto di rifiuti urbani comprensivi sia delle frazioni differenziate che del secco residuo indifferenziato secondo le modalità tecniche specificate nell’Allegato “Offerta tecnica ed economica”
b) servizi spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi, nonché la pulizia delle rive fluviali e lacuali comprensivo dei servizi di pulizia delle rive e dei canali da alghe, la raccolta delle foglie decidue e svuotamento dei cestini posizionati su aree pubbliche per il deposito di modiche quantità di rifiuto;
c) Trasporto, eventuale trasferenza e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani raccolti, fino al conferimento degli stessi agli impianti autorizzati presso i quali si svolgono le attività di trattamento.
d) Gestione e manutenzione ordinaria dei centri di raccolta comunali (CDR)
Altri Servizi:
a) Campagne informative e attività di formazione all’utenza
b) Servizio ispettori ambientali
4. I servizi di cui al precedente paragrafo sono gestiti su tutto il territorio comunale del Comune di Venezia, il quale è suddiviso nelle seguenti aree rispetto alle quali vengono definiti i modelli gestionali dei servizi principali e accessori:
• Area “Terraferma”
• Area “Centro storico e isole”
• Area Estuario comprendente le Isole di Pellestrina e Lido
5. Con riferimento ai servizi principali, l’offerta tecnica ed economica del gestore allegata al presente contratto, nonché ogni sua revisione in corso di affidamento dovrà essere suddivisa, anche con riferimento alla definizione degli standard e dei livelli qualitativi di erogazione dei servizi, nelle seguenti sezioni:
RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI
o CENTRO STORICO
• RACCOLTA RIFIUTI URBANI
• RACCOLTA RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi)
• CENTRO STORICO – PULIZIA E RACCOLTA MERCATI
• GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA
• SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO
• FLOTTA, TRASBORDO, MEZZI
• FLOTTA AZIENDALE
• STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI SACCA X. XXXXXX
• GESTIONE E MANUTENZIONE NATANTI SACCA X. XXXXXX
o TERRAFERMA
• SERVIZIO RACCOLTA SNR (Secco Non Riciclabile)
• SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI CARTA, CARTONE VPL VETRO E PLASTICA E LATTINE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE COMMERCIALI
• SERVIZIO RACCOLTA FORU
• SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIA
• SERVIZIO RACCOLTA TESSUTI - PELLAMI
• SERVIZIO RACCOLTA RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi)
• SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI PRODOTTI PRESSO I MERCATI ALL’INGROSSO E I MERCATI
• GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA
• SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO
o ESTUARIO
• SERVIZIO RACCOLTA SNR (Secco Non Riciclabile) E RUR (Rifiuto Urbano Residuo)
• SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI CARTONE, PLASTICA, LEGNO E VETRO DA UTENZE COMMERCIALI
• SERVIZIO RACCOLTA FORU
• SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIA E FRAZIONE VERDE
• RACCOLTA CARTA E CARTONE
• RACCOLTA VPL
• RACCOLTA RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi)
• RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI CON CASSONI PRESSO MERCATI RIONALI E PULIZIA DELL’AREA
• RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO
• GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA
• SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO
• FLOTTA, TRASBORDO, MEZZI
• CENTRO DI TRASBORDO RIFIUTI DI MALAMOCCO
• GESTIONE E MANUTENZIONE MEZZI LIDO
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
o CENTRO STORICO
• SPAZZAMENTO GENERALE
• SPAZZAMENTO DI MANTENIMENTO
• SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DOMENICALE
• SERVIZIO LAVAGGIO PIAZZA S. MARCO
• POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTA RIFIUTI
• SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO
• SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RIVE E DEI CANALI DA ALGHE
• SERVIZI SPECIALI PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE
o TERRAFERMA
• TERRAFERMA - SPAZZAMENTO
• POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTA RIFIUTI
• SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO
• SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI PARCO A. ALBANESE E PARCO X. XXXXXXXX
• SERVIZI SPECIALI PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE
o ESTUARIO
• SPAZZAMENTO GENERALE
• POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI
• SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO
• SERVIZI SPECIALI PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE
PER TUTTE E TRE LE AREE TERRITORIALI
• SERVIZIO DI PULIZIA LITORALI A FRUIZIONE LIBERA E DELLE OASI DI PROTEZIONE
• SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI
• SERVIZI SPERIMENTALI E/O PER EVENTI METEOROLOGICI
ALTRI SERVIZI
• CAMPAGNE INFORMATIVE
• SERVIZIO ISPETTORI AMBIENTALI
6. Le parti concordano che risultano compresi nei servizi anche quelli connessi alla gestione e al coordinamento interno della società, nonché le attività di gestione e cura della strumentazione afferente al servizio. Nei servizi di raccolta e nel relativo costo sono ricomprese anche le attività di predisposizione del calendario della raccolta ove è previsto il servizio porta a porta o altro servizio con raccolte cadenzate, nonché, ove previsto il servizio di distribuzione di contenitori x xxxxxxxxx all’utenza.
7. Fatta salva l’attività specificativa, ma non modificativa dei servizi prevista in sede di approvazione annuale del PEF, l’articolazione dei servizi oggetto del presente incarico può essere modificata con particolare riferimento alla classificazione dei servizi anche alla luce della sopravveniente regolazione dell’Autorità di regolazione competente ARERA.
8. Le parti convengono di accettare le condizioni previste nel disciplinare per il “servizio di ispettori ambientali accertatori delle violazioni in materia di rifiuti” approvato con integrazioni con deliberazione della giunta comunale del Comune di Venezia n. 131 del 03.04.2009 fino all’approvazione del nuovo disciplinare di servizio.
Art. 3 - Esclusioni e contratti a corrispettivo di natura privatistica
1. Sono escluse dall’affidamento tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente Contratto e negli allegati alla stessa periodicamente aggiornati.
2. Separatamente dall’oggetto del presente contratto, il Gestore può stipulare convenzioni con utenze non domestiche per la raccolta di rifiuti speciali non assimilati, con oneri a carico delle utenze convenzionate.
3. Il Gestore, inoltre, qualora l’utente necessitasse in relazione al rifiuto urbano prodotto di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori di standard e modalità definite nel Disciplinare Tecnico del Servizio e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, potrà renderli all’utente previa definizione con lo stesso di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, salvo i costi di avvio a trattamento che invece si intendono inseriti nei costi del Piano Economico Finanziario coperti con gli introiti tariffari.
4. Le parti convengono che il servizio personalizzato di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio non rientra nel servizio pubblico essenziale stante la possibilità dell’utente di conferire detto rifiuto presso i Centri di Raccolta comunali e pertanto, se richiesto a domicilio, sarà erogato solo ad utenze in regola con il pagamento della tariffa/ TARI.
Art. 4 - Principi generali ispiratori della prestazione del servizio
1. Le parti si danno atto che la prestazione del servizio sarà ispirata ai seguenti principi generali:
a) tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell’ambiente;
b) rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
c) parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale fatte salve le specificità delle tre aree in cui è ripartito il modello gestionale, anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
d) continuità e regolarità della prestazione del servizio, riconosciuto come servizio pubblico essenziale anche ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, e che pertanto non può essere interrotto, salvo i casi di forza maggiore, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari;
e) ricerca dell’equilibrio economico e finanziario, come evidenziato dall’offerta tecnica ed economica del gestore, attraverso l’efficientamento continuo del servizio e l’ottimizzazione delle attività operative.
f) efficienza e efficacia nell’ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
g) sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio con le utenze interessate sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le utenze territoriali.
Art. 5 - Durata del contratto
1. La durata del contratto è fissata con decorrenza dal 01.12.2019 e, in funzione dell’allineamento delle scadenze dei comuni del bacino, fino al 26.06.2038.
2. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo Gestore, alle condizioni disciplinate nel presente contratto, fermo restando che le procedure per il rinnovo del contratto saranno avviate almeno 12 mesi prima della scadenza dello stesso in conformità alle norme pro-tempore vigenti in materia. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell’affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma.
3. Alla scadenza del contratto, su richiesta dell’Ente affidante, il gestore assicurerà alle medesime condizioni la continuità del servizio per i successivi 12 mesi, fermo restando che le procedure per il rinnovo del contratto saranno avviate almeno 12 mesi prima della scadenza dello stesso in conformità alle norme pro-tempore vigenti in materia.
4. Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, o anticipata per causa non imputabile al gestore, il gestore ha diritto ad un indennizzo, a carico del gestore subentrante, pari al costo non ammortizzato degli investimenti sostenuti per lo svolgimento dei servizi, come disciplinato al successivo articolo 19.
Art. 6 - Beni funzionali al servizio
1. Entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto il gestore è tenuto a presentare al Consiglio di Bacino il documento che elenca i beni strettamente funzionali al servizio regolato dal presente contratto di servizio che, previa approvazione del Consiglio di Bacino vincolata alla verifica del medesimo, costituirà allegato parte integrante del presente contratto. In tale allegato è specificato l’elenco dei beni e per ciascuno di essi l’anno di acquisto da parte del gestore, l’aliquota di ammortamento applicata, il costo storico di iscrizione, specificando, se del caso, la presenza di contributi pubblici diminutivi del medesimo nonché il valore netto contabile del bene.
2. Con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ogni anno solare il gestore è tenuto a trasmettere al Consiglio di Bacino, il documento di cui al precedente periodo aggiornato in ogni sua parte con indicazione dei decrementi e dei nuovi investimenti realizzati rispetto all’anno precedente. I valori annuali dovranno essere coerenti con gli investimenti realizzati nell’anno oggetto di rendicontazione e puntualmente rendicontati al Consiglio di Bacino.
3. Al termine del presente contratto, sia esso naturale o anticipato, il gestore è tenuto a trasferire al gestore subentrante i beni funzionali al servizio come da rendicontazione al termine del servizio e contradditorio fra le parti, previa corresponsione da parte del gestore subentrante di un valore di indennizzo pari al valore netto contabile dei beni trasferiti al netto di eventuali contributi pubblici erogati per i medesimi. Fanno eccezione i beni concessi dal Comune per la gestione del servizio e le manutenzioni incrementative sui medesimi che rientreranno nella disponibilità del Comune medesimo. In deroga a quanto previsto dal presente paragrafo e senza che ciò possa essere ritenuto pregiudizievole per il gestore, il Comune e/o il Consiglio di bacino possono acquisire al medesimo valore netto contabile i beni funzionali al servizio dal gestore uscente con diritto di prelazione rispetto a terzi a partire da 12 mesi prima della scadenza del contratto.
4. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche in caso di eventuale trasferimento di proprietà dei beni a società soggette a controllo da parte del gestore e messe a sua disposizione tramite contratti di locazione.
5. Si considerano beni funzionali al servizio non duplicabili a costi socialmente sostenibili le seguenti categorie di beni:
• Automezzi funzionali al servizio quali Compattatori, Spazzatrici, Autocarri attrezzati, motobarche compattatrici, ecomobili d’acqua e altri mezzi adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani;
• Xxxxxxxxxx, campane, xxxxxxx e altri contenitori anche consegnati in comodato d’uso alle utenze;
• Software funzionali all’erogazione del servizio con esplicita esclusione dei software gestionali aziendali non afferenti alla unità operativa Ambiente;
• Investimenti realizzati su centro di trasferenza e altri beni concessi dal Comune di Venezia.
6. Con cadenza semestrale il gestore è tenuto a comunicare al Consiglio di Bacino le alienazioni e le acquisizioni di beni funzionali al servizio ricompresi nelle categorie di cui al presente Articolo.
7. Qualora l’acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo sia oggetto di contestazione dal Consiglio di Bacino e dal Comune di Venezia, essa non dà diritto al riconoscimento dell’eventuale valore netto contabile a fini regolatori.
8. L’acquisizione o dismissione di beni funzionali al servizio nonché l’effettuazione di interventi incrementativi sui beni del servizio e l’esecuzione di qualsivoglia investimento incidente sul servizio è comunque pianificato tramite la predisposizione e presentazione al Consiglio di Bacino da parte del gestore del Piano degli investimenti annuale che indichi gli interventi previsti nell’anno successivo nonché a rendicontare gli investimenti realizzati con riferimento al Piano dell’anno trascorso.
9. Le disposizioni del presente articolo saranno modificate dalle parti con atto scritto in caso di interventi della regolazione di settore, con particolare ma non esclusivo riferimento alla modifica delle aliquote di ammortamento e al perimetro dei beni funzionali al servizio e oggetto di subentro da parte di ARERA o altra autorità regolatrice di settore.
10. E’ comunque fatto obbligo al gestore di riconsegnare le opere, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la committenza.
Art. 7 - Corrispettivo del gestore per i servizi affidati
1. Il corrispettivo per il servizio del gestore è determinato a seguito del provvedimento del nuovo MTR approvato con delibera 443/2019 da XXXXX, secondo i seguenti assunti:
a) Dal corrispettivo erogato dal Comune di Venezia; al quale vengono sottratti i seguenti importi:
• gli Incassi delle multe a seguito dell’operato degli ispettori ambientali per una quota pari al 50% del loro valore che vanno a sottrazione del costo del servizio degli ispettori ambientali come meglio declinato nel relativo allegato tecnico;
• le valorizzazioni dei materiali avviati a recupero secondo le condizioni dell’accordo ANCI CONAI e/o altre condizioni di mercato secondo la nuova metodologia tariffaria ARERA;
• i ricavi esclusi dal calcolo del corrispettivo comunale per i servizi a corrispettivo di natura privatistica di cui all’Articolo 3 secondo la nuova metodologia tariffaria ARERA;
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 lett. a) è determinato in funzione del nuovo MTR per l’esercizio 2020, a partire dal totale di spesa imputabile al gestore del servizio pari a € 86.283.009,00 sottoposto ad attività di advisoring e basato sulle risultanze del consuntivo 2018, che include anche il corrispettivo per il servizio di gestione e riscossione del tributo TARI per conto del Comune di Venezia.
3. Il Piano economico e finanziario e il corrispettivo per il primo anno di servizio è stato determinato in coerenza con il modello tecnico-organizzativo del servizio contenuto nell’offerta tecnico- economica sottoscritta tra le parti.
4. Gli standard prestazionali del servizio approvati con il progetto generale, saranno aggiornati annualmente dalle schede operative riportate nella Relazione Accompagnatoria del PEF, così da disciplinare dettagliatamente le attività attinenti ai valori di costo inseriti nel PEF stesso, fatto salvo quanto determinato dal nuovo quadro regolatorio Arera.
5. Le parti si danno atto che l’importo della voce “Costi d’uso del capitale – CK” indicata nell’Allegato A tiene conto dell’ammortamento dei beni strumentali e di struttura indicati nel Piano degli Investimenti presentato al Consiglio di Bacino con note di Veritas Prot. 35112 del 19/04/2019 e facente parte dell’offerta tecnica ed economica del gestore, sottoposta ad advisoring ed integrato da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. Il Piano degli investimenti elaborato ed oggetto di asseverazione costituisce obbligazione vincolante per il gestore soggetta a rendicontazione ed aggiornamento annuale.
6. Le parti si danno altresì atto che nel Piano Economico Finanziario del servizio andranno imputate le ulteriori voci di spesa non imputabili al servizio prestato dal Gestore, ma comunque rilevanti ai fini della copertura del costo complessivo, quali a titolo indicativo:
• le perdite su crediti e l’accantonamento ai fondi rischi su crediti;
• le perdite su crediti ex TIA 1, TIA 2, TARES e TARI per la parte divenuta definitivamente inesigibile, al netto dell’utilizzo dei fondi rischi costituiti con accantonamenti a carico dei PEF pregressi, ove dovute e secondo le modalità e i tempi disciplinati da apposito accordo sottoscritto tra il Comune e Veritas S.p.A.;
• il contributo al Consiglio di Bacino, secondo quanto stabilito dalla Convenzione istitutiva;
• eventuali costi di pertinenza del Comune di Venezia relativi alla gestione del servizio rifiuti, come indicati dal Comune;
• i costi di gestione e riscossione della tariffa della TARI e relative relazioni contrattuali con l’utenza (apertura, variazione e cessazione utenze), a partire dai costi inclusi nel corrispettivo complessivo del servizio sottoposto a congruità di cui al comma 2;
• in detrazione, il contributo erogato dal MIUR.
7. Le parti concordano che il Piano economico e il conseguente corrispettivo spettante a Veritas è costituito da una componente definibile a corpo e una componente a misura, quest’ultima finalizzata alla copertura dei costi di trattamento dei rifiuti e calcolata ciascun anno sulla base del quantitativo di rifiuti raccolto moltiplicato per le tariffe di trattamento delle società a cui Veritas conferisce il rifiuto raccolto salvo diverse disposizioni del nuovo quadro regolatorio Arera che interverranno sul tema generale degli adeguamenti dei costi del servizio.
8. La parte a corpo è invece fissa e invariabile salvo le richieste di modifica al servizio richieste dal Comune, l’adeguamento secondo la nuova metodologia Arera e la revisione dell’equilibrio economico e finanziario di cui al presente Articolo.
9. In particolare, in sede di adozione annuale del Piano Economico Finanziario del servizio, Veritas e/o il Comune potranno richiedere una revisione delle singole voci di spesa, motivando le ragioni oggettive a fondamento dell’istanza, quali a titolo indicativo:
• la richiesta (o la rinuncia) di servizi aggiuntivi da parte dell’amministrazione comunale, o in genere la modifica del Modello tecnico-organizzativo del servizio;
• la variazione del numero delle utenze servite o del servizio di spazzamento stradale in termini di distanze da servire*ore di servizio nei limiti di quanto disposto dal successivo Articolo 15 co. 8.
• Varianti del servizio in corso d’opera di cui al successivo Articolo 15.
10. Gli importi delle voci di costo imputabili al servizio prestato dal gestore al netto della componente relativa al trattamento dei rifiuti adeguata con cadenza annuale rispetto al costo effettivamente sostenuto dal gestore, sono aggiornati ogni anno sulla base dei costi sostenuti dal Gestore a tale titolo ed adeguati secondo il MTR adottato da ARERA nella regolazione di settore vigente, detratto l’incremento atteso di produttività, definito pari allo 0,1%.
11. La quota parte dei costi del PEF relativi ai costi di trattamento e costituenti la componente a misura del Piano economico (tariffe unitarie da applicarsi alle quantità di rifiuti avviate a trattamento, suddivise per varie tipologie di rifiuti, codici CER) sono aggiornate ogni anno sulla base dei costi sostenuti dal Gestore a tale titolo – come dettagliatamente rappresentati nel PEF, salvo diversa determinazione regolatoria da parte di ARERA.
12. Per il periodo compreso tra il 01.12.2019 al 31.12.2019 il Comune di Venezia liquiderà al gestore Veritas S.p.A. quanto di propria competenza sulla base del Piano Economico Finanziario anno 2019.
13. Fatti salvi i casi di cui presente Articolo in merito alle modifiche del costo del servizio derivanti da varianti o servizi aggiuntivi richiesti dal Consiglio di Bacino o dal Comune, il gestore non può richiedere modifiche al corrispettivo pattuito e adeguato annualmente secondo quanto disposto dal
presente contratto se non per cause di forza maggiore quali calamità naturali, scioperi di terzi esclusi i subappaltatori, incidenti sul servizio.
14. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Gestore ne darà comunicazione per iscritto all’affidatario con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile a mere inefficienze gestionali dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
15. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino dell’equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al gestore e che hanno dato luogo alla revisione.
16. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di revisione delle singole voci di spesa, Veritas e/o il Comune e/o il Consiglio di Bacino potranno portare la valutazione dell’istanza medesima nell’ambito del Comitato Paritetico di cui all’Articolo 20.
17. Il corrispettivo contrattuale è erogato, per il 98% del suo valore, in 12 rate mensili posticipate fatturate entro il 10 di ciascun mese di servizio che verranno pagate a 30 giorni data fattura dal Comune previa attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Venezia. Il restante 2% è erogato dal Comune entro il mese di Marzo dell’anno successivo a quello di riferimento previa attestazione da parte del Consiglio di Bacino della regolarità delle rendicontazioni ricevute e al netto di eventuali penali da applicarsi sul corrispettivo.
Art. 8 - Copertura del costo del servizio
1. Fermo restando l’obbligo normativo di integrale copertura con la tariffa dei costi del servizio, il Comune finanzierà il costo del servizio determinato ai sensi dell’Articolo 4 con l’applicazione del tributo TARI di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di eventuali previsioni normative pro tempore vigenti.
2. Con il Regolamento TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale, sono fissati gli elementi “strutturali” del tributo, quali a titolo indicativo:
• Il presupposto oggettivo:
• I soggetti obbligati e i soggetti responsabili;
• Le esclusioni e le riduzioni;
• Gli obblighi di dichiarazione;
• Le disposizioni in materia di accertamento e riscossione;
3. Sulla base degli elementi strutturali definiti dal regolamento comunale, la determinazione dei livelli di imposizione tributari da applicare all’utenza, a integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal piano economico-finanziario dell’esercizio, è effettuata mediante l’approvazione del Piano tariffario annuale da parte del Comune di Venezia su proposta del gestore.
Art. 9 - Carta della Qualità del Servizio Rifiuti Urbani
1. Entro 12 mesi dalla stipula del contratto, il gestore sottoporrà la proposta di schema della Carta della Qualità del Servizio Rifiuti Urbani al Consiglio di Bacino e sentirà le Associazioni dei consumatori per concordare eventuali modifiche ed integrazioni.
2. Successivamente la Carta della Qualità del Servizio verrà approvata con apposito provvedimento amministrativo del Consiglio di Bacino sentita l’amministrazione comunale, salvo quanto previsto dal nuovo quadro regolatorio Arera.
3. La Carta, in raccordo con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall’amministrazione comunale, fisserà:
• gli standard di qualità del servizio prestato agli utenti;
• i diritti di informativa e reclamo riconosciuti agli utenti;
• le forme di indennizzo degli utenti, individuali e/o collettive, in caso di accertata responsabilità del gestore;
• la periodica verifica sul grado di soddisfazione dell’utenza mediante indagini di customer satisfaction affidate ad operatori indipendenti.
Art. 10 - Affidamento a terzi
1. La gestione esternalizzata dei servizi è ammessa nel rispetto della normativa vigente a soggetti idonei che siano in possesso delle necessarie abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli. Sono comunque fatte salve le speciali fattispecie consentite dalle norme pro tempore vigenti.
2. In tal caso resta ferma la piena responsabilità di Veritas verso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nonché l’obbligo per Veritas medesima di riportare nel contratto per il subaffidamento obbligazioni pari o superiori in termini di standard prestazionali indicate nel presente atto di affidamento. Il gestore si impegna ad inserire nei contratti con terzi il vincolo che gli stessi decadano al venir meno, per qualunque motivo, dell’efficacia dell’affidamento di cui al Contratto. E’ fatto comunque divieto di affidare a terzi il coordinamento e il presidio del servizio nel suo complesso.
3. E’ fatto obbligo al gestore di fornire al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente copia dei contratti di subaffidamento stipulati.
4. L’Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi.
5. L’Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi affidati, sia nei confronti del Comune e del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sia nei confronti dell’utenza.
Art. 11 - Concessione in uso dei beni
1. Al fine di consentire un più efficiente espletamento del servizio oggetto del contratto anche nel proprio interesse, il Comune di Venezia provvederà con successivo atto a concedere a favore di Veritas il diritto di concessione e gestione d’uso della Stazione di trasferenza del Centro Storico ed Estuario denominata Sacca San Xxxxxx, di proprietà dell’amministrazione comunale.
2. Veritas si assume tutti gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria inserendo i relativi costi nel Piano Economico Finanziario del servizio secondo le previsioni normative pro tempore vigenti.
3. I lavori di manutenzione straordinaria del sito immobiliare come approvati con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/4/2019 devono essere eseguiti da Veritas S.p.A. nel rispetto delle regole del Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni intervenute. Tali lavori dovranno essere ricompresi nel Piano degli investimenti di cui al presente contratto e inseriti nel Piano economico e finanziario TARI secondo la regolazione vigente alla data di loro effettuazione. I lavori dovranno comunque essere rendicontati puntualmente al Consiglio di Bacino e al Comune in termini di progettazione ed esecuzione nonché in termini di costo effettivamente sostenuto.
4. Alla cessazione del contratto, ove subentrasse un altro gestore, Veritas restituirà senza indugio all’amministrazione comunale l’impianto di cui sopra, in condizioni idonee al suo utilizzo per i fini per i quali è stato realizzato.
Art. 12 - Altri impegni delle parti
1. Le parti si danno atto dei seguenti altri impegni assunti con il presente contratto:
a) l’impegno del Consiglio di Bacino e dell’amministrazione comunale in coordinamento con il gestore:
i. alla riduzione delle quantità di rifiuto in particolare del secco indifferenziato raccolto nel Comune;
ii. al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti, per la produzione di rifiuti/materie prime derivate valorizzabili e per l’ottenimento di corrispettivi massimi dalla vendita dei rifiuti riciclabili, sia intra che extra CONAI;
iii. alla fissazione in sede di PEF annuale di obiettivi condivisi di contenimento della produzione di rifiuti indifferenziati pro-capite, nonché di miglioramento qualitativo della raccolta differenziata, in coerenza con la programmazione complessiva di Bacino.
b) l’impegno del Gestore a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente con riferimento al servizio di gestione rifiuti urbani;
c) l’impegno del Gestore e dell’Amministrazione Comunale a definire di comune intesa gli standard tecnici di prestazione delle singole tipologie di Servizi Base e Servizi Accessori, compresa la definizione delle aree, delle frequenze e delle modalità dello spazzamento stradale e della raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche;
d) l’impegno dell’Amministrazione Comunale ad adeguare il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani sulla base del regolamento tipo approvato dal CdB, entro 12 mesi dalla stipula del contratto, in relazione a:
o i criteri quali-quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, nel rispetto delle indicazioni dell’apposito decreto ministeriale;
o le modalità di controllo del rispetto degli adempimenti posti a carico degli utenti per un corretto svolgimento del servizio, con la conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste nei casi di infrazioni regolamentari riconosciute (quali ad es. abbandoni di rifiuti);
e) l’impegno del Gestore a presentare all’Amministrazione Comunale la proposta di PEF preventivo annuale corredato dalla Relazione Accompagnatoria entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento salvo diversa regolamentazione prevista dall’Arera;
f) l’impegno del Consiglio di Xxxxxx a rinunciare alla richiesta al Gestore di garanzie e/o fidejussioni per la prestazione del servizio, in considerazione della natura in house dell’affidamento e dell’esercizio del controllo analogo congiunto da parte del Comune;
g) l’impegno del gestore a dare ampio supporto, compresa la predisposizione dei dati necessari, al Comune nella compilazione, nel rispetto delle scadenze di legge, delle schede analitiche della rilevazioni annuali MUD e ORSO ai fini della validazione di primo livello del CdB;
h) l’impegno del gestore a rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore;
i) l’impegno del gestore, con effetto dall’avvio dei servizi/attività, garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell’utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni gestite, nel rispetto di quanto previsto in termini di trasparenza, gestione del sito Internet ed accessibilità dei dati ivi pubblicati per la comunicazione e l’informazione all’utenza da deliberazione ARERA n.444/2019 richiamata in premessa;
j) Il gestore garantisce e manleva in ogni tempo il Consiglio di bacino e il Comune contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del presente Contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell’affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
k) L’impegno del gestore a comunicare ad ARERA quanto da questa richiesto in merito al servizio inviando i medesimi documenti e dati al Consiglio di Bacino, tenendolo informato di quanto richiesto e trasmesso all’Autorità nonché di eventuali ispezioni o controlli effettuati sul servizio da Autorità di regolazione o altri enti pubblici in tal senso titolati;
l) l’impegno del Gestore ad inviare ai Comuni soci o al Consiglio di Bacino i documenti o informazioni da questi richiesti per iscritto entro il termine indicato dall’ente.
2. Il Comune e il Consiglio di bacino restano estranei ai rapporti tra l’affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
Art. 13 - Convenzioni con i Consorzi di Filiera attuative dell’Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI
1. Il Consiglio di Bacino,come previsto dalla deliberazione di Assemblea n. 17 del 16.12.2016 ha facoltà di delega con specifico atto al soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti Veritas S.p.A. della stipula delle Convenzioni con i Consorzi di Filiera in conformità all’art. 6 dell’Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI.
2. Il soggetto delegato Veritas S.p.A.,sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al delegante ed al Consorzio di Filiera di volta in volta interessato, può cedere in tutto o in parte la propria delega ad uno o più soggetti che concorra/no alla gestione di una o più filiere di imballaggi, salvo diverse indicazioni derivanti dal nuovo accordo ANCI-CONAI in fase di redazione.
Art. 14 - Personale e Contratti di lavoro
1. Per tutta la durata del contratto, Veritas applicherà al personale adibito al servizio il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Azienda dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La riduzione del servizio conseguente alle astensioni facoltative dal lavoro per sciopero comporta la rendicontazione dell’effettivo risparmio di costo in ragione dei minori servizi svolti da riutilizzare in compensazione per ulteriori servizi richiesti dall’amministrazione comunale.
3. Al termine dell’affidamento, al personale si applicheranno le clausole di trasferimento al gestore subentrante secondo quanto disposto dal contratto collettivo applicato dal gestore e comunque nei limiti previsti dalla regolazione in materia di tutela della concorrenza.
Art. 15 - Varianti al servizio e procedura di approvazione
1. Veritas S.p.A. nello svolgimento del servizio dovrà attenersi al rispetto del modello gestionale contenuto nell’allegato “Offerta tecnico-economica” come periodicamente aggiornato e approvato e sottoscritto dalle parti.
2. Ove il Comune intenda richiedere a Veritas una modifica dei servizi erogati sia in diminuzione che in aumento potrà effettuare tale richiesta anche in corso d’anno. In particolare, il Comune, informando il Consiglio di Bacino, potrà richiedere varianti ai servizi erogati a Veritas che entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dovrà far pervenire agli Enti un progetto di dettaglio della riorganizzazione del servizio secondo quanto richiesto comprendente l’indicazione del costo della variante calcolato sulla base dei prezzi unitari concordati tra le parti.
3. Le parti concordano che anche in virtù del rapporto in house providing e della logica di flessibilità nell’erogazione del servizio, per varianti gestionali o servizi aggiuntivi, il gestore si assumerà l’onere di esecuzione degli stessi, senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente o per gli utenti, fino ad un importo annuo cumulato massimo pari allo 0,3% del valore del corrispettivo del servizio. In caso di superamento di tale onere, si provvederà ad apportare a conguaglio le necessarie modifiche al Piano economico e finanziario del servizio.
4. In caso di modifiche strutturali alle modalità di organizzazione dei servizi con carattere di continuità anche con riferimento agli anni successivi richieste dall’Ente quale variante al servizio, il Consiglio di bacino e il Comune valuteranno la proposta e, in caso di valutazione di congruità tecnica ed economica si approverà il progetto di variante apportando le modifiche al disciplinare di servizio. Salvo diverse specifiche richieste del Comune o del Consiglio di Bacino e fatto salvo il limite di cui
al primo periodo del presente articolo, la modifica al servizio dovrà essere integrata e recepita nel PEF dell’anno successivo.
5. Con riferimento al primo anno di servizio in cui viene attività la variante sarà onere del gestore consuntivare i costi effettivamente sostenuti per la stessa rispetto al modello gestionale previgente ad essa in modo da determinare a consuntivo l’effettivo impatto economico della stessa sul corrispettivo.
6. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi allegati in merito all’esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta del Comune e del Consiglio di Bacino.
7. L’eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l’obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest’ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.
8. Le parti danno atto che il gestore, anche in deroga a quanto disciplinato ai precedenti periodi, si assume senza alcuna richiesta economica aggiuntiva l’onere di servizi aggiuntivi in virtù la variazione del numero delle utenze servite o del servizio di spazzamento stradale richiesto nel limite massimo di un aumento dei medesimi del 3%, in termini di numero di utenze o ore di spazzamento aggiuntive.
9. Qualsiasi modifica della regolazione di settore a livello comunitario, nazionale o regionale che incida sul servizio dovrà essere opportunamente comunicata da una delle parti alle altre per apporre le opportune modifiche contrattuali al fine di conformarsi con il dettato normativo per allora vigente. Ove tale segnalazione pervenga dal gestore il medesimo dovrà predisporre un’analisi di impatto tecnico ed economico sul servizio e sottoporla per la valutazione al Consiglio di Bacino e al competente ufficio del Comune, viceversa se la segnalazione pervenga dal Consiglio di bacino o dal Comune essi richiederanno a Veritas di predisporla concordando i tempi della valutazione. L’analisi del gestore sarà oggetto di valutazione tecnica ed economica e confronto fra le parti, fino ad una sua approvazione, anche previe modifiche e costituirà variante al servizio con la conseguente applicazione dei limiti e delle franchigie di cui al presente articolo.
Art. 16 - Modalità di rendicontazione e controllo della corretta prestazione del servizio
1. Il controllo operativo sul territorio comunale sulla corretta prestazione del servizio, a tutela dell’interesse pubblico, compete all’amministrazione comunale secondo il “Disciplinare Controlli e Penalità” da redigersi con separato atto d’intesa con il Gestore entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Il Consiglio di bacino e il Comune effettuano i controlli su tutti i servizi e su tutte le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel Contratto e negli allegati disciplinari specifici, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e relazione con l’utenza.
3. Il Consiglio di Xxxxxx effettuerà il monitoraggio generale sulla prestazione del servizio per le competenze ad esso affidate dalla LRV 52/2012.
4. A tale scopo, nella relazione accompagnatoria al Piano Economico Finanziario, come previsto anche dall’art. 8 comma 3 del DPR 158/99, il gestore deve anche indicare, con riferimento al piano
dell'anno precedente, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati a consuntivo e le relative motivazioni.
5. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di incaricare il Consiglio di Bacino di specifiche attività di controllo eventualmente anche d’intesa con altre amministrazioni comunali.
6. L’Amministrazione comunale e il Consiglio di bacino hanno diritto di chiedere ed ottenere, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte del gestore della relativa richiesta scritta, ogni altro dato, documento e informazione utile ai controlli di loro competenza sullo svolgimento del servizio.
7. Fatto salvo il sistema di rendicontazione puntuale e correlato sistema di controlli che verranno indicato nel disciplinare “Controlli e penalità” di cui al primo periodo, il gestore è comunque tenuto a trasmettere con cadenza annuale entro il 31 luglio di ogni anno i seguenti documenti minimi:
a) elenco del personale impiegato nel servizio con dettaglio delle ore per ciascun servizio e per ciascuna area territoriale, con indicazione di eventuali servizi non resi anche per l’effettuazione del servizio passerelle come previsto dalla offerta tecnica del gestore e dal relativo disciplinare comunale;
b) elenco dei mezzi, navali e terrestri impiegati nel servizio, nonché elenco dei beni funzionali al servizio di cui al precedente Articolo 6 con il dettaglio ivi indicato;
c) la rendicontazione dei turni di spazzamento e raccolta effettuati come derivante dai sistemi di tracciamento GPS dei mezzi impiegati;
d) rendicontazione degli investimenti materiali ed immateriali realizzati nell’anno con l’indicazione degli scostamenti rispetto al piano degli investimenti previsto in fase preventiva e riconciliato con l’elenco dei beni funzionali al servizio di cui al precedente punto b);
e) Elenco dei sub-affidamenti e dei subappalti in essere con indicazione dell’importo e dei servizi resi;
f) Quantitativi di rifiuti raccolti e conferimenti effettuati agli impianti per singola frazione merceologica indicata per codice CER;
g) Numero di utenti del servizio suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche servite per area territoriale;
8. Nel disciplinare “Controlli e penalità” sono riportate anche le penali in caso di mancata o ritardata trasmissione dei dati di cui sopra.
9. L’Affidatario dovrà predisporre e rendere pubbliche le modalità con cui i cittadini potranno direttamente comunicare allo stesso eventuali disservizi. Dovrà essere reso disponibile agli utenti del servizio almeno un numero verde, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo fax a cui effettuare le comunicazioni su eventuali disservizi. Tali comunicazioni e/o reclami dovranno essere inseriti in uno specifico database, il quale dovrà contenere anche gli estremi della risposta fornita dall’Affidatario medesimo, nonché le tempistiche di gestione delle fasi della pratica. L’affidatario dovrà garantire l’accesso da remoto al Consiglio di Bacino al database indicato.
10. Come indicato al precedente Articolo 12 co. 1 lett. k), il gestore dovrà trasmettere al Consiglio di Xxxxxx quanto inviato ad ARERA, nonché gli esiti ispettivi effettuati dall’Autorità stessa o da altro Ente presso la società medesima.
Art. 17 - Garanzie e assicurazioni
1. L’Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento delle operazioni gestite e imputabile a colpa dei propri operatori e/o a malfunzionamenti delle opere e dei mezzi in dotazioni. È pertanto fatto obbligo all’Affidatario di stipulare con riferimento alle operazioni a qualunque titolo gestite tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l’attivazione dei servizi/attività.
2. Il gestore dovrà procedere in particolare alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a _.000.000,00 ( milioni/00) euro. Il Consiglio di Bacino/Comune si riserva di richiedere all’Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.
Art. 18 - Penalità e risoluzione del contratto
1. In caso di accertato inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, risultante dall’attività di controllo di cui al precedente articolo per causa imputabile all’esclusiva responsabilità del gestore, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di proporre al Consiglio di Bacino l’applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio, secondo una declinazione puntuale della fattispecie oggetto di possibile contestazione, associata alle corrispondenti penalità da applicare, che sarà definita in apposito Disciplinare Controlli e Penalità di cui all’Articolo 16.
2. Il procedimento finalizzato all’irrogazione della penalità è avviato con una contestazione formalmente avanzata dall’Amministrazione comunale indirizzata per iscritto e tempestivamente al gestore, che ha 30 giorni di tempo per rappresentare le proprie controdeduzioni.
3. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti dall’Amministrazione comunale quest’ultima può chiedere al Consiglio di Bacino di applicare una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio.
4. Il Consiglio di Bacino procederà a diretta contestazione a Veritas di eventuali inadempimenti rilevati nell’esercizio dell’attività di controllo ad esso demandati.
5. Per i casi più gravi di inadempimento contrattuale, il Consiglio di bacino e l’Amministrazione comunale, con atto da adottarsi di concerto, hanno la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso in cui sia accertata la responsabilità del gestore per uno dei seguenti fatti:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di plurime contestazioni alle quali il gestore non abbia posto sufficiente rimedio;
b) sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l’esercizio dei servizi previsti dal Contratto nonché sopravvenienza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell’arco di durata del Contratto o la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/08 o la sopravvenienza di una causa
interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del Contratto;
c) prolungate e reiterate sospensioni non motivate del servizio;
d) gravi infrazioni di legge, accertate dalle autorità competenti, nella prestazione del servizio;
e) cessione del contratto a terzi.
6. Il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto è avviato con Nota congiunta del Consiglio di bacino e dell’Amministrazione comunale indirizzata al gestore, che ha 30 giorni di tempo per rappresentare le proprie controdeduzioni.
7. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti, la risoluzione del contratto può essere deliberata del Consiglio di bacino e dell’Amministrazione comunale con apposito provvedimento dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo.
8. Le parti concordano che in caso che l’istruttoria in corso presso l’ANAC per la registrazione presso l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’Art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/16 avesse esito negativo, ciò costituirà causa risolutiva del contratto senza che le parti eccepiscano ciascuna per la sua parte, alcuna richiesta aggiuntiva o modificativa degli accordi assunti e dei corrispettivi erogati.
9. Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto. E’ fatto salvo il diritto al valore di indennizzo per il trasferimento dei beni al gestore subentrante.
Art. 19 - Revoca dell’affidamento
1. Qualora l’amministrazione revochi l’affidamento per motivi di pubblico interesse spettano al gestore:
a) il valore degli investimenti realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, comprensivi dei lavori in corso;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato al presente contratto per gli anni residui di gestione.
2. Tali somme potranno essere erogate anche per il tramite del gestore subentrante e, con particolare riferimento a quanto indicato al punto a) costituiscono per gli investimenti, indennizzo ai sensi del precedente Articolo 18.
3. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al primo punto, in tutti i casi di cessazione del rapporto diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il gestore ha il diritto di
proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassando i ricavi previsti dal presente contratto, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
4. L'efficacia della revoca dell’affidamento è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’Ente affidante delle somme previste al primo punto.
Art. 20 - Comitato paritetico di controllo del contratto
1. Il Comitato paritetico è composto da tre componenti designati come segue:
d) uno dal Consiglio di Bacino;
e) uno dall’amministrazione comunale;
f) uno dal gestore.
2. Il Comitato, il cui funzionamento è disciplinato da un codice di autoregolamentazione, ha il compito di facilitare la collaborazione tra le parti durante l’esecuzione del contratto e la composizione bonaria delle eventuali liti insorte tra le parti.
3. Al Comitato paritetico sono affidate le seguenti funzioni:
• la verifica dei beni funzionali al servizio;
• la valutazione delle istanze di riequilibrio del corrispettivo;
• la verifica dei contratti di subappalto;
• la valutazione delle rendicontazioni e degli esiti dei controlli sul servizio con conseguente valutazione dei processi di miglioramento del servizio reso, sia in termini di qualità erogata che in termini di rapporti con l’utenza e la verifica delle eventuali penali da applicarsi;
• l’interpretazione autentica della volontà delle parti sottesa al presente contratto e alla sua conseguente applicazione;
• la valutazione di istanza di una delle parti per mancato rispetto degli obblighi delle altre.
4. In caso di controversia sull’interpretazione e sull’esecuzione del contratto le parti si impegnano a tentare prioritariamente la composizione bonaria della lite mediante l’attività del comitato paritetico istituito secondo quanto indicato al successivo comma.
5. Solo dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione avanti al Comitato, ciascuna parte può adire gli organi giurisdizionali per la risoluzione della lite.
6. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente le parti eleggono, quale foro competente, con esclusione di qualsiasi altro, il Foro di Venezia.
Art. 21 - Modalità di modifica del contratto di servizio e disposizioni finali
1. Il presente contratto, su richiesta di ciascuna delle parti, potrà essere rivisto e modificato in ogni momento, per sopravvenute esigenze o modifiche della normativa di settore, in particolare ad esito delle disposizioni assunte da ARERA in materia di trasparenza, come da DCO 352/2019.
2. La modifica è efficace solo se formalizzata con apposita scrittura privata, sottoscritta dai rappresentanti delle parti autorizzati da apposito provvedimento dei rispettivi Organi competenti.
3. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
4. L’Affidatario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto del Comune e del Consiglio di Bacino congiuntamente.
5. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, nonché di situazioni di diritto o di fatto tutelate dall’ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto.
6. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell’interpretazione dello stesso.
7. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti del Contratto.
8. Nell’ipotesi che nella documentazione di affidamento siano presenti evidenti incongruenze, per esempio quantificazioni divergenti nell’espressione in numeri e in lettere, assumerà valore vincolante per le Parti quella ritenuta più conveniente per il Consiglio di Bacino e il Comune. In ipotesi di clausole ritenute equivoche contenute nella documentazione di affidamento redatti dal Comune/CdB verrà privilegiata l’interpretazione più rispondente all’interesse pubblico sotteso all’affidamento.
9. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente atto, si fa espresso riferimento alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile, alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 22 - Registrazioni e spese
Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata non autenticata verrà sottoscritto digitalmente in forma asincrona e sarà registrato solo in caso d’uso, con spese a carico di Veritas S.p.A.
Xxxxx, accettato e sottoscritto Venezia, lì …
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
………………………………………. Comune di Venezia
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Veritas S.p.A.
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