CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 16 aprile 2012 (OR. en)
Fascicolo interistituzionale: 2011/0249 (NLE)
14764/11
WTO 329
AMLAT 84
SERVICES 96
COMER 193
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Colombia e il Perù, dall'altra
14764/11
DG C
RS/gma
IT
ACCORDO COMMERCIALE
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA COLOMBIA E IL PERÙ, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo "Stati membri dell'Unione europea", e
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e LA REPUBBLICA DI COLOMBIA (in prosieguo "Colombia") e
LA REPUBBLICA DEL PERÙ (in prosieguo "Perù") in prosieguo anche "paesi andini firmatari",
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami storici e culturali e i legami speciali di amicizia e cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi andini firmatari, nonché il loro desiderio di promuovere l'integrazione economica tra le parti;
DECISI a rafforzare tali legami a partire dagli attuali meccanismi che disciplinano le relazioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi andini firmatari, in particolare l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, dall'altra, firmato il 15 dicembre 2003 (di seguito denominato "accordo di dialogo politico e di cooperazione1");
1 Il riferimento all'accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003 viene mantenuto purché tale accordo entri in vigore prima della firma del presente accordo commerciale.
RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
CONTRIBUENDO allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e regionale e offrendo uno stimolo alla cooperazione internazionale;
DESIDERANDO promuovere un ampio sviluppo economico allo scopo di ridurre la povertà, creare nuove possibilità di impiego e migliori condizioni di lavoro, nonché di innalzare il tenore di vita nei rispettivi territori grazie alla liberalizzazione e all'espansione degli scambi e degli investimenti tra i loro territori;
IMPEGNATI ad attuare il presente accordo in linea con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, compresi la promozione del progresso economico, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente, conformemente agli impegni internazionali assunti dalle parti;
BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato "accordo OMC");
DECISI a eliminare le distorsioni negli scambi commerciali reciproci e a impedire l'introduzione di inutili ostacoli al commercio;
DECISI a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e a favorire il commercio e gli investimenti tra le parti, come pure a promuovere fra di loro un dialogo regolare su tali questioni;
DESIDERANDO promuovere la competitività delle loro imprese sui mercati internazionali dotandole di un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni commerciali e di investimento;
CONSIDERANDO le differenze a livello di sviluppo socioeconomico tra i paesi andini firmatari e l'Unione europea e i suoi Stati membri;
AFFERMANDO il loro diritto di utilizzare, nella misura più ampia possibile, i margini di flessibilità previsti nel quadro multilaterale per la tutela dell'interesse pubblico;
RICONOSCENDO che i paesi andini firmatari sono membri della Comunità andina e che a norma della decisione 598 della Comunità andina, quando i suoi paesi membri negoziano accordi commerciali con paesi terzi, si mantiene l'ordinamento giuridico andino nelle relazioni reciproche tra i paesi membri della Comunità andina;
RICONOSCENDO l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale dell'Unione europea e dei paesi andini firmatari nel quadro della Comunità andina,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I DISPOSIZIONI INIZIALI
CAPO 1 ELEMENTI ESSENZIALI
ARTICOLO 1
Principi generali
Come stabilito nell'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed internazionali delle parti. Il rispetto di tali principi costituisce un elemento essenziale del presente accordo1.
1 Il riferimento all'accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003 viene mantenuto purché tale accordo entri in vigore prima della firma del presente accordo commerciale.
ARTICOLO 2
Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtù di accordi e di trattati e di altri pertinenti obblighi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione.
3. Nel cooperare per contribuire all'obiettivo del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, le parti decidono di collaborare per conseguire l'universalizzazione e l'attuazione dei trattati in materia.
4. Le parti convengono che i paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
CAPO 2 DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 3
Istituzione di una zona di libero scambio
Le parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito denominato "GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato "GATS").
ARTICOLO 4
Obiettivi
Gli obiettivi del presente accordo sono:
a) la liberalizzazione progressiva e graduale degli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994;
b) la facilitazione degli scambi di merci, in particolare mediante l'applicazione delle disposizioni concordate riguardanti le dogane e la facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità nonché le misure sanitarie e fitosanitarie;
c) la liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;
d) lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento e, in particolare, al miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti, sulla base del principio di non discriminazione;
e) la facilitazione degli scambi e degli investimenti fra le parti grazie alla liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali connessi agli investimenti diretti;
f) l'effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
g) la tutela adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali in vigore fra le parti, garantendo nel contempo un equilibrio fra i diritti dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e l'interesse pubblico;
h) lo svolgimento di attività economiche, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra le parti, in conformità del principio di libera concorrenza;
i) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido, efficace e prevedibile;
j) la promozione del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, operando per integrare e riflettere questo obiettivo nelle relazioni commerciali delle parti; e
k) garantire che la cooperazione in materia di assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità commerciali delle parti contribuiscano all'attuazione del presente accordo e ad un utilizzo ottimale delle opportunità da esso offerte, nel rispetto del quadro istituzionale e giuridico esistente.
ARTICOLO 5
Rapporto con l'accordo OMC
Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC.
ARTICOLO 6
Definizione delle parti
1. Ai fini del presente accordo:
− per "parte" si intende l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza quali discendono dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "parte UE") o ciascuno dei paesi andini firmatari;
− per "parti" si intende, da un lato, la parte UE e, dall'altro, ciascun paese andino firmatario.
2. Quando prevede impegni specifici ed individuali nei riguardi di uno Stato membro dell'Unione europea o per un paese andino firmatario, il presente accordo fa riferimento a tale paese o a tali paesi specifici, a seconda dei casi.
3. Conformemente all'articolo 7, per i paesi andini firmatari i termini "un'altra parte" o "le altre parti", quando usati nel presente accordo, indicano la parte UE.
ARTICOLO 7
Relazioni commerciali ed economiche oggetto del presente accordo
1. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle relazioni commerciali ed economiche bilaterali tra, da un lato, ogni singolo paese andino firmatario e, dall'altro, la parte UE; esse non si applicano alle relazioni commerciali ed economiche tra i singoli paesi andini firmatari1.
2. I diritti e gli obblighi stabiliti dalle parti nel presente accordo non incidono sui diritti e sugli obblighi esistenti tra i paesi andini firmatari in qualità di paesi membri della Comunità andina.
ARTICOLO 8
Adempimento degli obblighi
1. Ciascuna delle parti è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo e adotta tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi che ne derivano, compreso il loro rispetto da parte di amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali, come pure di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità2.
1 La presente disposizione non va interpretata come tale da pregiudicare gli obblighi stabiliti tra i paesi andini firmatari e la parte UE negli articoli 10 e 105.
2 Le parti convengono che nell'espressione "amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali" rientrano tutti i livelli di amministrazione e tutte le autorità pubbliche delle parti.
2. Qualora una parte ritenga che un'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal presente accordo, tale parte ricorre esclusivamente al meccanismo di risoluzione delle controversie istituito dal titolo XII (Risoluzione delle controversie) e si attiene ad esso.
3. Fatti salvi gli attuali meccanismi di dialogo politico fra le parti, qualsiasi parte può adottare immediatamente le misure opportune a norma del diritto internazionale in caso di violazione, ad opera di un'altra parte, degli elementi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo. L'altra parte in questione può chiedere che sia organizzata una riunione urgente tra le parti interessate entro un termine di quindici giorni per procedere ad un esame approfondito della situazione allo scopo di cercare una soluzione accettabile. Le misure saranno proporzionali alla violazione e saranno adottate in via prioritaria quelle che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono revocate non appena cessano di sussistere le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.
ARTICOLO 9
Ambito geografico d'applicazione
1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori nei quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni stabilite in tali trattati, e, dall'altro, ai territori, rispettivamente, della Colombia e del Perù1.
1 Per maggiore chiarezza, le parti dichiarano che i riferimenti al territorio contenuti nel presente accordo si intendono fatti esclusivamente a fini di riferimento all'ambito geografico di applicazione dello stesso.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nella misura in cui il territorio doganale dell'Unione europea (in prosieguo: "territorio doganale dell'UE") comprende zone che non rientrano nella definizione di territorio di cui sopra, il presente accordo si applica anche al territorio doganale dell'UE.
ARTICOLO 10
Integrazione regionale
1. Le parti riconoscono l'importanza dell'integrazione regionale ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi andini firmatari e dell'Unione europea, onde consentire un rafforzamento delle relazioni fra le parti e contribuire agli obiettivi del presente accordo.
2. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale fra gli Stati membri dell'Unione europea e fra i paesi membri della Comunità andina quale strumento per creare maggiori opportunità commerciali e promuovere la loro effettiva integrazione nell'economia mondiale.
3. Le parti riconoscono che i progressi a livello di integrazione regionale andina saranno determinati dai paesi membri della Comunità andina.
4. Le parti riconoscono che i paesi andini firmatari devono mantenere l'ordinamento giuridico andino nelle relazioni reciproche, conformemente alla decisione 598 della Comunità andina.
5. Tenuto conto dell'aspirazione delle parti di realizzare un'associazione tra le due regioni, quando tutti i paesi membri della Comunità andina saranno parti del presente accordo, il comitato per il commercio riesaminerà le disposizioni pertinenti, in particolare il presente articolo e l'articolo 105, al fine di adattarle alla nuova situazione e di sostenere i processi di integrazione regionale.
CAPO 3
DEFINIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
ARTICOLO 11
Definizioni
Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni:
− "giorni": giorni di calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi;
− "merce di una parte" o "prodotto di una parte": prodotti interni come intesi nel GATT 1994 o merci o prodotti quali convenuti dalle parti, compresi i prodotti o le merci originari di tale parte quali definiti all'articolo 19;
− "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
− "misura": qualsiasi azione od omissione di una parte, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure, le decisioni, gli atti amministrativi o le prassi o qualsiasi altra forma di misura;
− "persona": una persona fisica o giuridica.
TITOLO II DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 12
Comitato per il commercio
1. Le parti istituiscono un comitato per il commercio. Tale comitato è composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario.
2. Il comitato per il commercio si riunisce almeno una volta all'anno a livello di ministri o di rappresentanti designati da tale livello. Su richiesta scritta di una parte, il comitato per il commercio può inoltre riunirsi in qualsiasi momento a livello di alti funzionari designati per prendere le decisioni necessarie.
3. Salvo altrimenti deciso dalle parti, il comitato per il commercio si riunisce a rotazione a Bogotà, Bruxelles e Lima. Il comitato per il commercio è presieduto a rotazione da ciascuna delle parti per un periodo di un anno.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, il comitato per il commercio può riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e un paese andino firmatario per questioni:
a) riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario; o
b) discusse nell'ambito di un "organismo specializzato" durante una sessione cui abbiano partecipato solo la parte UE e un paese andino firmatario, qualora la questione sia stata rinviata al comitato per il commercio.
Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi può partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.
ARTICOLO 13
Funzioni del comitato per il commercio
1. Il comitato per il commercio:
a) sovrintende a e facilita il funzionamento del presente accordo nonché la corretta applicazione delle sue disposizioni ed esamina altri modi per conseguire i suoi obiettivi generali;
b) valuta i risultati ottenuti dall'applicazione del presente accordo, in particolare l'andamento delle relazioni economiche e commerciali fra le parti;
c) sovrintende ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma del presente accordo e raccomanda le eventuali azioni necessarie;
d) valuta e adotta decisioni, secondo quanto previsto nel presente accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma del presente accordo;
e) sovrintende all'applicazione dell'articolo 105;
f) sovrintende agli ulteriori sviluppi del presente accordo;
g) fatti salvi i diritti conferiti nel titolo XII (Risoluzione delle controversie) e le altre disposizioni del presente accordo, esamina le modalità più appropriate per prevenire o risolvere le difficoltà che possono emergere in relazione alle questioni oggetto del presente accordo;
h) adotta, nel corso della sua prima riunione, il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 315;
i) stabilisce il compenso e il rimborso spese da versare agli arbitri;
j) adotta il proprio regolamento interno, come pure il calendario delle riunioni e il loro ordine del giorno;
k) esamina ogni altra questione d'interesse relativa a un settore disciplinato dal presente accordo.
2. Il comitato per il commercio può:
a) istituire organismi specializzati e delegare ad essi responsabilità;
b) ricevere o richiedere informazioni da qualsiasi persona interessata;
c) dare il proprio assenso all'apertura di negoziati, allo scopo di approfondire la liberalizzazione già conseguita in settori oggetto del presente accordo;
d) esaminare ogni possibile emendamento o modifica delle disposizioni del presente accordo, che saranno sottoposti al completamento delle procedure giuridiche interne di ciascuna delle parti;
e) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo1. Tali interpretazioni sono prese in considerazione dai collegi arbitrali istituiti a norma del titolo XII (Risoluzione delle controversie);
f) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le parti possano convenire;
g) progredire nella realizzazione degli obiettivi del presente accordo grazie alle modifiche ivi previste:
i) dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), allo scopo di aggiungere una o più merci escluse dalla tabella di soppressione dei dazi di una parte;
ii) dei calendari fissati nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), allo scopo di accelerare la riduzione dei dazi;
1 Le interpretazioni adottate dal comitato per il commercio non costituiscono un emendamento o una modifica delle disposizioni del presente accordo.
iii) delle regole di origine specifiche stabilite nell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
iv) dei soggetti appaltanti elencati nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici);
v) degli elenchi di impegni di cui all'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e delle riserve di cui all'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali); e
vi) di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita del presente accordo.
Ciascuna delle parti attua, conformemente alle procedure di legge da essa applicabili, ogni modifica di cui alla presente lettera.
3. Il comitato per il commercio può esaminare l'impatto del presente accordo sulle micro, piccole e medie imprese (di seguito denominate "microimprese e PMI") delle parti, compresi i vantaggi che ne possono derivare.
4. Le parti, per quanto possibile, si scambiano informazioni nell'ambito del comitato per il commercio in merito ad accordi che istituiscono o modificano unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla politica commerciale di ciascuna delle parti nei riguardi dei paesi terzi.
5. Nell'esercizio delle funzioni stabilite nel presente articolo, il comitato per il commercio può adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nel presente accordo.
ARTICOLO 14
Adozione di decisioni
1. Il comitato per il commercio adotta decisioni per consenso.
2. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.
3. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti purché queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario.
ARTICOLO 15
Organismi specializzati
1. Il presente accordo istituisce i seguenti sottocomitati:
a) sottocomitato per l'accesso al mercato;
b) sottocomitato per l'agricoltura;
c) sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi;
d) sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine;
e) sottocomitato per gli appalti pubblici;
f) sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile;
g) sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie; e
h) sottocomitato per la proprietà intellettuale.
2. Qualsiasi organismo specializzato istituito a norma del presente accordo è composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario.
3. Gli ambiti di competenza e i compiti rispettivi degli organismi specializzati istituiti dal presente accordo sono definiti nei titoli pertinenti.
4. Il comitato per il commercio può istituire altri sottocomitati, gruppi di lavoro o organismi specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio stabilisce la composizione, i compiti e il regolamento interno di tali organismi specializzati.
5. Gli organismi specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono inoltre sulle loro attività in ciascuna delle riunioni di tale comitato.
6. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, qualsiasi organismo specializzato può riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e uno dei paesi andini firmatari qualora tali sessioni siano dedicate a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario.
7. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi può partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.
ARTICOLO 16
Coordinatori dell'accordo
1. Ciascuna delle parti designa un coordinatore dell'accordo e ne informa tutte le altre parti, al più tardi, entro la data di entrata in vigore del presente accordo1.
1 Per maggiore chiarezza, nel caso della parte UE e dei suoi Stati membri la comunicazione si considera effettuata una volta trasmessa alla Commissione europea.
2. I coordinatori dell'accordo:
a) elaborano l'ordine del giorno e coordinano la preparazione delle riunioni del comitato per il commercio;
b) garantiscono, ove opportuno, il follow-up delle decisioni adottate dal comitato per il commercio;
c) fungono da punti di contatto per facilitare le comunicazioni fra le parti su tutte le questioni oggetto del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo;
d) ricevono, salvo disposizione contraria, tutte le notifiche e le informazioni presentate a norma del presente accordo, comprese le notifiche o le informazioni presentate al comitato per il commercio; e
e) esaminano ogni altra questione che possa influire sul funzionamento del presente accordo, come richiesto dal comitato per il commercio.
3. I coordinatori dell'accordo si riuniscono secondo le necessità.
TITOLO III SCAMBI DI MERCI
CAPO 1
ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 17
Obiettivo
Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore del presente accordo, in conformità delle disposizioni del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.
ARTICOLO 18
Ambito di applicazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci fra le parti.
ARTICOLO 19
Definizioni
Ai fini del presente titolo:
− per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa od onere aggiuntivo applicate a tale importazione o ad essa collegate. In un "dazio doganale" non rientrano:
a) gli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati ai sensi dell'articolo III del GATT 1994;
b) i dazi antidumping, compensativi o di salvaguardia applicati ai sensi del GATT 1994, dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (di seguito denominato "accordo antidumping"), dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (di seguito denominato "accordo sulle sovvenzioni") e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia (di seguito denominato "accordo sulle misure di salvaguardia"), a seconda dei casi;
c) i diritti o gli altri oneri applicati a norma dell'articolo VIII del GATT 1994;
− per "prodotto originario" o "merce originaria" si intende un prodotto o una merce conforme alle regole di origine stabilite nell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa).
ARTICOLO 20
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, in conformità con il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 2007 (di seguito denominato "SA") e successive modifiche.
ARTICOLO 21
Trattamento nazionale
1. Ciascuna delle parti riserva alle merci di un'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
2. Ai fini di una maggiore chiarezza, le parti confermano che per trattamento nazionale si intende, in relazione alle amministrazioni o alle autorità di qualsiasi livello, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dall'amministrazione o dall'autorità del livello interessato a merci interne simili, direttamente concorrenti o sostituibili, comprese quelle originarie del territorio su cui tale amministrazione o autorità esercita la propria giurisdizione1.
1 La Colombia e la parte UE convengono che tale disposizione non osta al mantenimento e all'esercizio dei monopoli delle bevande alcoliche stabiliti in Colombia.
SEZIONE 2 SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI
ARTICOLO 22
Soppressione dei dazi doganali
1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie di un'altra parte conformemente all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali, cui devono essere applicate le successive riduzioni come disposto dal paragrafo 1, è quella specificata nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
3. Se in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce il dazio doganale applicato alla nazione più favorita (di seguito "NPF"), tale dazio si applica solo se inferiore al dazio doganale calcolato secondo l'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
4. Le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali di cui all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
5. Qualsiasi decisione del comitato per il commercio intesa ad accelerare o estendere la portata della soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), sostituisce le aliquote del dazio o le categorie di soppressione progressiva determinate secondo l'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
6. Salvo disposizione contraria del presente accordo, nessuna delle parti può aumentare un dazio doganale fissato quale aliquota di base nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria di un'altra parte.
7. Il paragrafo 6 non osta a che una qualsiasi delle parti:
a) aumenti un dazio doganale al livello stabilito nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) per il rispettivo anno, dopo una riduzione unilaterale; o
b) mantenga o aumenti un dazio doganale conformemente all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (di seguito denominato "DSU") o al titolo XII (Risoluzione delle controversie).
SEZIONE 3 MISURE NON TARIFFARIE
ARTICOLO 23
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Nessuna delle parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci di un'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio di un'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformità dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
ARTICOLO 24
Diritti e oneri
1. Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo (diversi dai dazi doganali, dagli oneri equivalenti a un'imposizione interna o da altri oneri interni applicati in conformità dell'articolo III del GATT 1994, come pure dai dazi antidumping e compensativi), imposti all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.
2. Nessuna delle parti impone formalità consolari1, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci di un'altra parte.
3. Ciascuna delle parti mette a disposizione e mantiene, di preferenza via Internet, informazioni aggiornate su tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione.
1 Ai fini del presente paragrafo per "formalità consolari" si intende il requisito che le merci di una parte destinate all'esportazione nel territorio di un'altra parte siano dapprima sottoposte al controllo del console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice allo scopo di ottenere fatture consolari o visti consolari per fatture commerciali, certificati di origine, manifesti di carico, dichiarazioni di esportazione degli spedizionieri o qualsiasi altra documentazione doganale necessaria all'importazione o in relazione ad essa.
ARTICOLO 25
Dazi e tasse all'esportazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna parte istituisce o mantiene dazi o tasse, diversi dagli oneri interni applicati conformemente all'articolo 21, sulle esportazioni di merci verso il territorio di un'altra parte o in relazione ad esse.
ARTICOLO 26
Procedure in materia di licenze di importazione e di esportazione
1. Nessuna parte adotta o mantiene misure incompatibili con l'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione (di seguito denominato "accordo sulle licenze d'importazione"), che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
2. Ciascuna delle parti applica le disposizioni contenute nell'accordo sulle licenze d'importazione, mutatis mutandis, per tutte le procedure in materia di licenze d'esportazione verso un'altra parte. La notifica prevista all'articolo 5 dell'accordo sulle licenze d'importazione viene effettuata tra le parti per le procedure in materia di licenze d'esportazione.
3. Per "licenze d'importazione" si intendono le procedure amministrative usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione verso la parte importatrice, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente.
ARTICOLO 27
Imprese commerciali di Stato
1. Ai fini del presente accordo per "imprese commerciali di Stato" si intendono imprese pubbliche e non pubbliche, ovunque abbiano sede, a livello centrale e inferiore a quello centrale, compresi gli organismi di commercializzazione, cui sono concessi diritti o privilegi speciali od esclusivi, compresi poteri legislativi o costituzionali, nell'esercizio dei quali esse influenzano tramite i loro acquisti o le loro vendite il livello o la direzione delle importazioni o delle esportazioni1.
2. Le parti riconoscono che le imprese commerciali di Stato non devono operare in modo da creare ostacoli agli scambi e, a tal fine, si impegnano ad ottemperare agli obblighi stabiliti nel presente articolo.
1 Per maggiore chiarezza, si intende che le aziende produttrici di bevande alcoliche che operano nel quadro del "monopolio rentístico" di cui all'articolo 336 della Costituzione politica della Colombia rientrano in questa definizione di imprese commerciali di Stato.
3. Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi esistenti in virtù dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e disposizioni supplementari nonché dell'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
4. Ciascuna delle parti garantisce in particolare che le imprese commerciali di Stato, nei loro acquisti o nello loro vendite, o ogniqualvolta esercitino poteri, compresi i poteri legislativi o costituzionali ad esse delegati da una parte a livello centrale o inferiore a quello centrale, rispettino gli obblighi assunti da ciascuna delle parti nel presente accordo.
5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal titolo VI (Appalti pubblici).
6. Nel quadro della notifica presentata dalle parti a norma dell'articolo XVII del GATT 1994, in caso di richiesta di ulteriori informazioni in merito agli effetti delle imprese commerciali di Stato sugli scambi bilaterali, la parte interpellata si adopera per garantire la massima trasparenza possibile nel rispondere a queste richieste, che mirano ad ottenere informazioni utili per stabilire se le imprese commerciali di Stato ottemperino agli obblighi pertinenti del presente accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVII, paragrafo 4, lettera d), del GATT 1994 sulle informazioni riservate.
SEZIONE 4 PRODOTTI AGRICOLI
ARTICOLO 28
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in materia di scambi reciproci di prodotti agricoli (di seguito denominati "prodotti agricoli") che rientrano nella definizione dell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura (di seguito denominato "accordo sull'agricoltura")1.
1 Per quanto riguarda la Colombia, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nei "prodotti agricoli" rientrano anche le seguenti sottovoci: 2905.45.00, 3302.10.10, 3302.10.90, 3823.11.00, 3823.12.00, 3823.13.00, 3823.19.00, 3823.70.10, 3823.70.20, 3823.70.30, 3823.70.90, 3824.60.00.
ARTICOLO 29
Salvaguardia agricola
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, una parte può applicare una misura di salvaguardia agricola in forma di dazi addizionali all'importazione sui prodotti agricoli originari che figurano nel suo elenco dell'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola) purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. L'importo di qualsiasi dazio addizionale all'importazione come pure di qualsiasi altro dazio doganale applicato a tali prodotti non può superare la minore delle seguenti aliquote:
a) l'aliquota NPF applicata; o
b) l'aliquota tariffaria di base stabilita nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
2. Una parte può applicare una misura di salvaguardia su base quantitativa in qualsiasi anno di calendario se, all'entrata di una merce originaria nel suo territorio doganale, il quantitativo di importazioni della merce originaria supera in quell'anno il volume limite stabilito per tale merce nell'elenco della parte che figura nell'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola).
3. Qualsiasi dazio addizionale applicato da una parte a norma dei paragrafi 1 e 2 è conforme all'elenco della parte di cui all'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola).
4. Nessuna delle parti può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma del presente articolo se nel contempo adotta o mantiene in vigore in relazione alla stessa merce:
a) una misura di salvaguardia a norma del capo 2 (Misure di difesa commerciale); o
b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
5. Nessuna delle parti può adottare o mantenere in vigore una misura di salvaguardia agricola:
a) a partire dalla data in cui una merce è esente da dazio a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), salvo altrimenti disposto alla lettera b); o
b) oltre la scadenza del periodo transitorio fissato nell'elenco della parte di cui all'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola); o
c) che aumenti un dazio doganale all'interno di un contingente tariffario.
6. Entro dieci giorni dall'applicazione di una misura di salvaguardia agricola a norma dei paragrafi 1 e 2, la parte che applica la misura la notifica per iscritto alla parte esportatrice interessata, fornendo dati pertinenti sulla misura e le motivazioni che la giustificano. La parte che applica la misura offre alla parte esportatrice interessata la possibilità di una consultazione in merito alle condizioni per la sua applicazione a norma di tali paragrafi.
7. Ciascuna delle parti mantiene i propri diritti ed obblighi ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, tranne per quanto riguarda il commercio di prodotti agricoli oggetto di trattamento preferenziale.
ARTICOLO 30
Sistema di fasce di prezzi Salvo altrimenti disposto nel presente accordo:
a) la Colombia può applicare il sistema andino di fasce di prezzi stabilito nella decisione 371 della Comunità andina e relative modifiche, o i sistemi successivi applicabili ai prodotti agricoli di cui a tale decisione;
b) il Perù può applicare il sistema andino di fasce di prezzi stabilito nel decreto supremo 115- 2001-EF e relative modifiche, o i sistemi successivi applicabili ai prodotti agricoli di cui a tale decreto.
ARTICOLO 31
Regime del prezzo di entrata
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, la parte UE può applicare il regime del prezzo di entrata stabilito dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE)
n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli e relative modifiche, o sistemi successivi.
ARTICOLO 32
Sovvenzioni all'esportazione e altre misure di effetto equivalente
1. Ai fini del presente articolo le "sovvenzioni all'esportazione" hanno lo stesso significato attribuito al termine nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura, comprese le eventuali modifiche di tale articolo.
2. Le parti condividono l'obiettivo di collaborare in seno all'OMC per raggiungere un accordo inteso ad eliminare le sovvenzioni all'esportazione e altre misure di effetto equivalente relative ai prodotti agricoli.
3. All'entrata in vigore del presente accordo nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli completamente e immediatamente liberalizzati o su quelli completamente ma non immediatamente liberalizzati che beneficiano di un contingente esente da dazi all'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), destinati al territorio di un'altra parte.
4. Nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli completamente ma non immediatamente liberalizzati e che non beneficiano di un contingente esente da dazi all'entrata in vigore del presente accordo, a decorrere dalla data in cui tali prodotti sono completamente liberalizzati.
5. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 3 e 4, se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni o altre misure di effetto equivalente sull'esportazione di prodotti agricoli parzialmente o completamente liberalizzati verso un'altra parte, la parte importatrice può applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sull'importazione di tali prodotti ad un livello pari al valore più basso tra il dazio NPF applicato o l'aliquota di base fissata nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione.
6. Per consentire alla parte importatrice di eliminare la tariffa aggiuntiva applicata conformemente al paragrafo 5, la parte esportatrice fornisce informazioni dettagliate atte a dimostrare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
ARTICOLO 33
Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari
1. Ciascuna delle parti applica e amministra i contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli fissati nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) in conformità dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, e dell'accordo sulle licenze d'importazione.
2. Le parti amministrano i contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
3. Su richiesta di una parte esportatrice, una parte importatrice si consulta con la parte esportatrice in merito all'amministrazione dei contingenti tariffari della parte importatrice. Tali consultazioni sostituiscono le consultazioni previste all'articolo 301 purché rispettino le condizioni stabilite nel paragrafo 9 di detto articolo.
SEZIONE 5
GESTIONE DEGLI ERRORI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO 34
Gestione degli errori amministrativi
Qualora le autorità competenti di qualsiasi parte, a livello della corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicazione delle disposizioni dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa), abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, qualsiasi parte che subisca dette conseguenze può chiedere che il comitato per il commercio, dopo che la questione sia stata discussa sul piano tecnico fra le parti interessate in seno al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 68, vagli la possibilità di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione. La decisione del comitato per il commercio sulle misure del caso è adottata di comune accordo dalle parti interessate.
SEZIONE 6 SOTTOCOMITATI
ARTICOLO 35
Sottocomitato per l'accesso al mercato
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per l'accesso al mercato composto da rappresentanti di ciascuna delle parti.
2. Il sottocomitato si riunisce su richiesta di una parte o del comitato per il commercio allo scopo di esaminare tutte le questioni non contemplate da un altro sottocomitato che possono emergere nel quadro del presente capo.
3. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
a) promuovere gli scambi di merci tra le parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'estensione della portata della soppressione dei dazi a norma del presente accordo, e se del caso su altre questioni;
b) esaminare le misure non tariffarie che possono limitare gli scambi di merci fra le parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio;
c) fornire consulenze e raccomandazioni al comitato per il commercio sulle esigenze di cooperazione in materia di accesso al mercato;
d) procedere a consultazioni e adoperarsi per risolvere le divergenze che possono insorgere tra le parti su questioni connesse alle modifiche del sistema armonizzato, compresa la classificazione delle merci, onde garantire che gli obblighi di ciascuna parte nel quadro del presente accordo non siano modificati.
ARTICOLO 36
Sottocomitato per l'agricoltura
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per l'agricoltura composto da rappresentanti della parte UE e di ciascun paese andino firmatario.
2. Il sottocomitato per l'agricoltura:
a) segue e promuove la cooperazione per l'attuazione e la gestione della sezione 4 allo scopo di facilitare gli scambi di prodotti agricoli fra le parti;
b) elimina qualsiasi ostacolo ingiustificato agli scambi di prodotti agricoli fra le parti;
c) procede a consultazioni su questioni relative alla sezione 4 in collaborazione con altri sottocomitati, gruppi di lavoro o altri organismi specializzati pertinenti nel quadro del presente accordo;
d) valuta l'evoluzione degli scambi di prodotti agricoli fra le parti e l'impatto del presente accordo sul settore agricolo di ciascuna delle parti, come pure il funzionamento degli strumenti previsti dal presente accordo, e raccomanda adeguate misure al comitato per il commercio;
e) svolge qualsiasi attività aggiuntiva eventualmente affidatagli dal comitato per il commercio; e
f) riferisce e sottopone all'esame del comitato per il commercio i risultati delle sue attività a norma del presente paragrafo.
3. Il sottocomitato per l'agricoltura si riunisce almeno una volta all'anno. In circostanze speciali, su richiesta di una delle parti, il sottocomitato si riunisce previo accordo delle parti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il sottocomitato per l'agricoltura può riunirsi anche a livello bilaterale e tali riunioni sono presiedute dai rappresentanti della parte ospitante.
4. Il sottocomitato per l'agricoltura adotta decisioni per consenso.
CAPO 2
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
SEZIONE 1
MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE
ARTICOLO 37
Disposizioni generali
1. Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo antidumping, dall'accordo sulle sovvenzioni e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia d'origine (di seguito denominato "accordo sulle regole di origine").
2. In caso di applicazione di un dazio antidumping o di misure compensative, come pure di accettazione di un impegno sui prezzi, da parte dell'autorità della Comunità andina per conto di due o più paesi membri della Comunità andina, l'organo giudiziario competente della Comunità andina è l'unica istanza di sindacato giurisdizionale.
3. Le parti garantiscono che le autorità regionali e le autorità nazionali non applichino contemporaneamente misure antidumping allo stesso prodotto. La stessa regola si applica per le misure compensative.
ARTICOLO 38
Trasparenza
1. Le parti convengono che le misure di difesa commerciale vadano applicate nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti dell'OMC e in base a un sistema trasparente.
2. Riconoscendo i vantaggi offerti agli operatori economici dalla certezza del diritto e dalla prevedibilità, ciascuna delle parti garantisce che la propria legislazione interna in materia di misure di difesa commerciale sia pienamente conforme alle norme pertinenti dell'OMC.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e dall'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo sulle sovvenzioni, ciascuna delle parti provvede, quanto prima in base alla sua legislazione interna, dopo l'istituzione di misure provvisorie e, in ogni caso, prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente i fatti essenziali esaminati che sono alla base della decisione di applicare o meno le misure. La comunicazione di tali informazioni avviene per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare osservazioni.
4. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, l'autorità incaricata dell'inchiesta accorda alle parti interessate che ne facciano richiesta la possibilità di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.
ARTICOLO 39
Considerazione dell'interesse pubblico
La parte UE e la Colombia, conformemente alla rispettiva legislazione interna, forniscono agli utilizzatori industriali e agli importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, come pure alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, a seconda dei casi, la possibilità di comunicare informazioni pertinenti per lo svolgimento dell'inchiesta. Tali informazioni sono prese in considerazione dall'autorità incaricata dell'inchiesta nella misura in cui risultino pertinenti, siano debitamente suffragate da elementi di prova e vengano presentate entro i termini stabiliti dalla legislazione interna.
ARTICOLO 40
Regola del dazio inferiore
Xxxxx restando i loro diritti derivanti dall'accordo antidumping e dall'accordo sulle sovvenzioni per quanto riguarda l'applicazione di dazi antidumping e di dazi compensativi, la parte UE e la Colombia ritengono auspicabile che il dazio applicato sia inferiore al margine corrispondente di dumping o di sovvenzione, a seconda dei casi, qualora il dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio nei confronti dell'industria interna.
ARTICOLO 41
Autorità incaricate dell'inchiesta
Ai fini della presente sezione
− per "autorità incaricata dell'inchiesta" si intende:
a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore;
b) nel caso del Perù, l'Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la tutela della proprietà intellettuale o il suo successore; e
c) nel caso della parte UE, la Commissione europea.
ARTICOLO 42
Esclusione dal meccanismo di risoluzione delle controversie Il titolo XII (Risoluzione delle controversie) non si applica alla presente sezione.
SEZIONE 2
MISURE DI SALVAGUARDIA MULTILATERALI
ARTICOLO 43
Disposizioni generali
Ciascuna delle parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dall'accordo sulle regole di origine.
ARTICOLO 44
Trasparenza
Xxxxx restando quanto disposto dall'articolo 43, la parte che apre un'inchiesta o che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto a un'altra parte che le richieda tutte le informazioni pertinenti, comprese se del caso quelle sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, sulle conclusioni preliminari e sulle conclusioni definitive dell'inchiesta.
ARTICOLO 45
Applicazione non simultanea di misure di salvaguardia Nessuna delle parti può applicare contemporaneamente allo stesso prodotto;
a) una misura di salvaguardia bilaterale conformemente alla sezione 3 (Clausola di salvaguardia bilaterale) del presente capo; e
b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
ARTICOLO 46
Autorità incaricata dell'inchiesta
Ai fini della presente sezione per "autorità incaricata dell'inchiesta" si intende:
a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore;
b) nel caso del Perù, l'Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la tutela della proprietà intellettuale; e
c) nel caso della parte UE, la Commissione europea.
ARTICOLO 47
Esclusione dal meccanismo di risoluzione delle controversie
Il titolo XII (Risoluzione delle controversie) non si applica alla presente sezione, ad eccezione dell'articolo 45.
SEZIONE 3
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA BILATERALE
ARTICOLO 48
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
1. In deroga alla sezione 2 (Misure di salvaguardia multilaterali), se, a seguito di concessioni nel quadro del presente accordo, un prodotto originario di una parte è importato nel territorio di un'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a produttori interni di prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2 Una parte può applicare misure di salvaguardia bilaterali solo durante il periodo transitorio1.
ARTICOLO 49
Notifica e consultazioni
1. Una parte informa immediatamente la parte esportatrice interessata dell'apertura di un'inchiesta e dell'applicazione di misure provvisorie e di misure definitive.
2. Qualora una parte ritenga che sussistano le condizioni di cui all'articolo 48 per l'applicazione o la proroga di una misura definitiva, essa garantisce adeguatamente la possibilità di consultazioni con la parte coinvolta, nel rispetto della legislazione di ciascuna delle parti, allo scopo di esaminare le informazioni disponibili, scambiare pareri sull'applicazione o la proroga di una misura e giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
3. Le consultazioni di cui al paragrafo 2 hanno inizio entro quindici giorni dalla data in cui la parte coinvolta riceve l'invito alla consultazione da parte dell'autorità incaricata dell'inchiesta.
1 Per periodo transitorio si intendono dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Per le merci per le quali la tabella dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) della parte che applica la misura prevede un periodo pari o superiore a dieci anni per lo smantellamento tariffario, per "periodo transitorio" si intende il periodo stabilito in tale tabella per la soppressione dei dazi relativi alle merci in questione, aumentato di tre anni.
4. Qualora non si sia raggiunta una soluzione soddisfacente entro quarantacinque giorni dalla data in cui la parte coinvolta riceve l'invito alla consultazione, la parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dalla presente sezione.
5. Una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale a titolo provvisorio, senza consultazioni preliminari.
ARTICOLO 50
Tipo di misure
Una misura di salvaguardia bilaterale applicata da una parte importatrice a norma dell'articolo 48 può consistere in una o più delle seguenti misure:
a) una sospensione dell'ulteriore riduzione del dazio doganale sul prodotto interessato prevista nella tabella di tale parte a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), o
b) un aumento del dazio doganale sul prodotto interessato a un livello che non superi il valore più basso tra il dazio doganale della nazione più favorita applicato al prodotto e in vigore al momento di adozione della misura e l'aliquota di base quale indicata nella tabella di tale parte a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
ARTICOLO 51
Procedura di inchiesta
1. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo in seguito ad un'inchiesta condotta dalle autorità competenti di tale parte conformemente all'articolo 3 dell'accordo sulle misure di salvaguardia e, a tal fine, detto articolo è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
2. Qualsiasi inchiesta condotta da una parte conformemente al paragrafo 1 si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e, a tal fine, l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
3. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 2, la parte che conduce l'inchiesta dimostra, sulla base di elementi di prova obiettivi, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'aumento delle importazioni del prodotto della parte esportatrice e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio.
4. Ciascuna delle parti garantisce che le proprie autorità competenti concludano ogni inchiesta entro i termini fissati nella sua legislazione interna, che non devono oltrepassare i dodici mesi dalla data di apertura.
ARTICOLO 52
Condizioni e durata di una misura
1. Nessuna parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale:
a) se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 48 o per porvi rimedio;
b) per un periodo superiore a due anni, in via eccezionale prorogabile di altri due anni nel caso in cui:
i) le autorità competenti della parte importatrice accertino, conformemente alle procedure pertinenti di cui all'articolo 51, che la misura continua ad essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 48 o per porvi rimedio; e
ii) sussistano elementi di prova del fatto che l'industria interna stia procedendo ad un adeguamento.
Il periodo totale di applicazione di una misura di salvaguardia, compreso il periodo di applicazione iniziale e l'eventuale proroga, non supera i quattro anni.
2. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo l'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) di tale parte, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.
ARTICOLO 53
Misure provvisorie
1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta in sede di valutazione preliminare che è chiaramente dimostrato che le importazioni di un prodotto originario della parte esportatrice sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di dazi a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 48.
2. La durata di una misura provvisoria non supera i duecento giorni, periodo durante il quale la parte procede a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 49 e all'articolo 51, paragrafi 1, 2 e 3.
3. La parte rimborsa sollecitamente ogni aumento dei dazi doganali applicato a norma del paragrafo 1 se l'inchiesta non stabilisce che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48. La durata di una misura provvisoria è inclusa nel periodo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).
ARTICOLO 54
Compensazione
1. Una parte che intenda prorogare una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura per concordare un'adeguata compensazione sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte importatrice offre la possibilità di procedere a tali consultazioni non oltre trenta giorni prima della proroga della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'offerta di consultazioni e la parte importatrice decide di prorogare la misura di salvaguardia, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che proroga la misura di salvaguardia.
ARTICOLO 55
Riapplicazione di una misura
Le misure di salvaguardia di cui alla presente sezione non si applicano all'importazione di un prodotto che sia già stato assoggettato a una misura di questo tipo, tranne per una sola volta per un periodo di tempo pari alla metà di quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno un anno.
ARTICOLO 56
Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea1
1. Quando un prodotto originario dei paesi andini firmatari è introdotto nel territorio delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (in prosieguo: "regioni ultraperiferiche dell'UE") in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'UE, la parte UE, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione o delle regioni interessate.
2. Le misure di salvaguardia per le regioni ultraperiferiche dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni del presente capo.
1 Alla data della firma del presente accordo le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Xxxxxx, Azzorre, Madera e le isole Canarie. Il presente articolo si applica anche al paese o al territorio che modifica il suo status in regione ultraperiferica per decisione del Consiglio europeo conformemente alla procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a partire dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell'Unione europea modifichi il proprio status come tale con la medesima procedura, il presente articolo cessa di essere ad essa applicabile a partire dalla data della decisione del Consiglio europeo corrispondente. La parte UE comunica alle altre parti ogni eventuale modifica dei territori considerati regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.
ARTICOLO 57
Autorità competente
Ai fini della presente sezione per "autorità competente" si intende:
a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore;
b) nel caso del Perù, il ministero del Commercio estero e del turismo o il suo successore; e
c) nel caso della parte UE, la Commissione europea.
CAPO 3
DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI
ARTICOLO 58
Obiettivi
1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti di ciascuna parte come pure la capacità amministrativa delle rispettive amministrazioni consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e di promozione della facilitazione degli scambi.
2. Le parti riconoscono che non devono essere in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza, alla prevenzione delle frodi e alla lotta contro di esse.
ARTICOLO 59
Dogane e procedure riguardanti il commercio
1. Ciascuna delle parti stabilisce procedure efficienti, trasparenti e semplificate per ridurre i costi e garantire la prevedibilità per gli importatori e gli esportatori.
2. Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni, disposizioni e procedure commerciali e doganali:
a) sulle norme e sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, compresi gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata "convenzione riveduta di Kyoto"), la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (di seguito denominata "convenzione SA"), il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito denominato "quadro SAFE dell'OMD") e il modello dei dati doganali dell'OMD (di seguito denominato "modello dei dati");
b) sulla tutela e sulla facilitazione degli scambi grazie ad un'applicazione efficace e al rispetto dei requisiti di legge;
c) sull'imposizione, agli operatori economici, di obblighi che siano ragionevoli, non discriminatori e tutelino dalle frodi;
d) sull'adozione di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente elettronico ai fini della dichiarazione in dogana all'importazione e all'esportazione;
e) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione dei rischi, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle società;
f) sullo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori economici, le amministrazioni doganali e le altre agenzie collegate. A tal fine e per quanto possibile ciascuna delle parti si adopera progressivamente per istituire uno sportello unico onde facilitare le operazioni di commercio estero;
g) su norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello svincolo delle merci;
h) su diritti e oneri che siano ragionevoli, non superino il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata operazione e non siano calcolati ad valorem. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari;
i) sull'eliminazione di qualsiasi prescrizione che imponga il ricorso obbligatorio a ispezioni pre- imbarco o equivalenti; e
j) sulla necessità di garantire che tutti gli organismi amministrativi competenti che partecipano al controllo e all'ispezione fisica delle merci importate o esportate svolgano le loro attività, per quanto possibile, contemporaneamente e in un'unica sede.
3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità delle operazioni, ciascuna delle parti:
a) intraprende ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie;
b) semplifica, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci, permettendo agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana senza pagamento dei dazi doganali, subordinatamente alla costituzione di una garanzia, in conformità alla legislazione interna, a copertura del pagamento definitivo dei dazi doganali, dei diritti e degli oneri;
c) instaura procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano di presentare ricorso contro pronunce e decisioni amministrative delle autorità doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Tali procedure sono facilmente accessibili anche per le microimprese e le PMI; e
d) assicura il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito.
ARTICOLO 60
Decisioni preventive
1. Su richiesta scritta e prima dell'importazione di merci nel suo territorio, ciascuna delle parti adotta per iscritto decisioni preventive, tramite le proprie autorità competenti, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a discrezione delle parti, su qualsiasi altra materia.
2. Fatte salve le proprie disposizioni legislative in materia di riservatezza, ciascuna delle parti pubblica, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, le sue decisioni preventive relative alla classificazione tariffaria e, a discrezione delle parti, a qualsiasi altra materia.
3. Per facilitare gli scambi, le parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Tutte le questioni procedurali relative alle decisioni preventive sono disciplinate dalla legislazione interna di ciascuna delle parti, conformemente alle norme internazionali dell'OMD. Tali procedure sono pubblicate e messe a disposizione del pubblico.
ARTICOLO 61
Gestione del rischio
1. Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio onde consentire alle proprie autorità doganali di concentrare le attività di ispezione sulle operazioni ad alto rischio e di accelerare lo svincolo delle merci a basso rischio.
2. La parte importatrice prende atto degli sforzi compiuti dalla parte esportatrice ai fini della sicurezza della catena di approvvigionamento commerciale.
3. Le parti si adoperano per scambiare informazioni sulle tecniche di gestione del rischio applicate dalle rispettive autorità doganali, nel rispetto della riservatezza delle informazioni, e, ove necessario, trasferire conoscenze.
ARTICOLO 62
Operatore economico autorizzato
Le parti promuovono l'applicazione del concetto di "operatore economico autorizzato" (di seguito denominato "OEA") conformemente al quadro SAFE dell'OMD. Una parte accorda lo status di sicurezza AEO e agevolazioni degli scambi agli operatori che rispettano le sue norme doganali di sicurezza, conformemente alla sua legislazione interna.
ARTICOLO 63
Transito
1. Le parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori, secondo l'itinerario più conveniente per il transito.
2. Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme.
3. Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, le parti riservano al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio.
4. Le parti si avvalgono di regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza il pagamento di dazi doganali o di altri oneri.
5. Le parti promuovono regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali.
6. Le parti si rifanno e ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito.
7. Le parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutte le autorità e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.
ARTICOLO 64
Rapporti con la comunità imprenditoriale
Le Parti convengono:
a) di adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i dazi doganali, i diritti e gli oneri, come pure, se del caso, le spiegazioni necessarie, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici;
b) che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e procedure in materia doganale, nuove o modificate, come pure di dazi doganali, diritti od oneri, debba trascorrere, per quanto possibile, un periodo di tempo ragionevole;
c) di offrire alla comunità imprenditoriale la possibilità di formulare osservazioni sulle proposte legislative e sulle procedure in materia doganale. A tal fine ciascuna delle parti istituisce meccanismi di consultazione tra la sua amministrazione e la comunità imprenditoriale;
d) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni;
e) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le autorità competenti in materia commerciale mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti allo scopo di lottare contro le frodi e le attività illecite, di rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e di agevolare gli scambi; e
f) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, conformemente alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
ARTICOLO 65
Valutazione in dogana
Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi reciproci tra le parti si basano sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 (di seguito denominato "accordo sulla valutazione in dogana").
ARTICOLO 66
Cooperazione doganale
1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra le rispettive amministrazioni doganali onde garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacità di controllo.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 comprende tra l'altro:
a) lo scambio di informazioni sulla legislazione, sulle procedure e sulle tecniche doganali riguardo ai seguenti aspetti:
i) la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali; e
ii) i rapporti con la comunità imprenditoriale;
b) l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; e
c) la promozione del coordinamento tra agenzie collegate.
3. La cooperazione in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali avviene in conformità del titolo VII (Proprietà intellettuale).
ARTICOLO 67
Reciproca assistenza
Le amministrazioni delle parti si prestano reciproca assistenza amministrativa in materia doganale conformemente alle disposizioni dell'allegato V (Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).
ARTICOLO 68
Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, composto da rappresentanti di ciascuna di esse. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato sono preventivamente concordati tra le parti, ciascuna delle quali esercita la presidenza secondo una rotazione annuale. Il sottocomitato riferisce al comitato per il commercio.
2. Il sottocomitato svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a) controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo e dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
b) costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
c) costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
d) intensifica la cooperazione relativa allo sviluppo, all'applicazione e al rispetto delle procedure doganali, all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
e) presenta al comitato per il commercio per la loro adozione le proposte di modifica dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
f) costituisce una sede di consultazione e di discussione sulle richieste di cumulo dell'origine di cui agli articoli 3 e 4 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
g) si adopera per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti qualora emergano divergenze fra le parti in seguito a un processo di verifica condotto a norma dell'articolo 31 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
h) si adopera per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti in caso di divergenze fra le parti riguardo alla classificazione tariffaria delle merci. Se non è risolta nel corso di tali consultazioni, la questione è sottoposta al comitato del sistema armonizzato dell'OMD. Tali decisioni sono vincolanti per le parti interessate.
3. Le parti possono decidere di tenere riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale o le regole di origine e l'assistenza amministrativa reciproca.
ARTICOLO 69
Assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi
1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi ai fini dell'attuazione degli impegni stabiliti nel presente capo.
2. Le parti decidono di cooperare in particolare (ma non esclusivamente) per quanto riguarda:
a) il rafforzamento della cooperazione istituzionale tra le parti;
b) l'apporto di competenze e lo sviluppo di capacità in materia legislativa e tecnica ai fini dello sviluppo e dell'applicazione della legislazione doganale;
c) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni preventive vincolanti, la valutazione in dogana, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori, metodi per le verifiche contabili delle società e OEA;
d) l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD, compresi tra l'altro la convenzione riveduta di Kyoto e il quadro SAFE dell'OMD; e
e) la semplificazione, l'armonizzazione e l'automazione delle procedure doganali.
ARTICOLO 70
Attuazione
Le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera f), e dell'articolo 60 si applicano al Perù due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
CAPO 4
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
ARTICOLO 71
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) agevolare e incrementare gli scambi di merci e ottenere un accesso effettivo al mercato delle parti grazie ad una migliore attuazione dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito denominato "accordo TBT");
b) evitare l'introduzione di inutili ostacoli tecnici al commercio e incoraggiarne l'eliminazione; e
c) rafforzare la cooperazione fra le parti nelle materie disciplinate dal presente capo.
ARTICOLO 72
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
− "etichettatura non permanente": l'apposizione di informazioni su un prodotto mediante etichette adesive, etichette appese o altri tipi di etichette che possono essere rimosse, o l'aggiunta di informazioni nell'imballaggio del prodotto;
− "etichettatura permanente": l'apposizione di informazioni su un prodotto fissandole in modo sicuro sul prodotto stesso mediante stampa, cucitura, incisione o processi analoghi.
ARTICOLO 73
Rapporto con l'accordo TBT
Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT, che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
ARTICOLO 74
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, comprese le eventuali modifiche o aggiunte, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2. Il presente capo non si applica:
a) alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo; e
b) alle misure sanitarie e fitosanitarie.
ARTICOLO 75
Cooperazione e facilitazione degli scambi
1. Le parti concordano che la cooperazione tra le autorità e gli organismi, tanto del settore pubblico quanto di quello privato, che partecipano alla regolamentazione tecnica, alla normazione, alla valutazione della conformità, all'accreditamento, alla metrologia, ai controlli di frontiera e alla vigilanza del mercato è importante ai fini di agevolare gli scambi commerciali fra le parti. A tale scopo le parti si impegnano:
a) ad intensificare la cooperazione reciproca allo scopo di facilitare l'accesso ai loro mercati e di migliorare la conoscenza e la comprensione dei rispettivi sistemi;
b) ad identificare, sviluppare e promuovere iniziative che facilitino il commercio tenendo conto delle rispettive esperienze. Tali iniziative possono comprendere tra l'altro:
i) lo scambio di informazioni, esperienze e dati, la cooperazione scientifica e tecnologica e l'uso di buone pratiche di regolamentazione;
ii) la semplificazione delle procedure di certificazione e delle prescrizioni amministrative stabilite da una norma o da un regolamento tecnico, e l'eliminazione degli obblighi di registrazione o di autorizzazione preventiva che risultano inutili in virtù delle disposizioni dell'accordo TBT;
iii) attività miranti alla possibilità di far convergere, uniformare o stabilire l'equivalenza dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità. L'equivalenza non comporta a priori alcun obbligo per le parti, salvo qualora diversamente concordato in modo esplicito;
iv) l'analisi, in un futuro riesame della regolamentazione, della possibilità di utilizzare l'accreditamento o la designazione come strumento per riconoscere gli organismi di valutazione della conformità stabiliti nel territorio di un'altra parte; e
v) la promozione e la facilitazione della cooperazione e dello scambio di informazioni tra i pertinenti organismi pubblici o privati delle parti.
2. Quando una parte trattiene in un porto di entrata merci originarie del territorio di un'altra parte in quanto si è constatata la mancata conformità a un regolamento tecnico, la parte che trattiene le merci comunica senza indugio all'importatore i motivi di tale blocco.
3. Una parte, su richiesta di un'altra parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione, a norma del presente capo, avanzate dall'altra parte.
ARTICOLO 76
Regolamenti tecnici
1. Le parti utilizzano le norme internazionali come base per l'elaborazione dei propri regolamenti tecnici tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. Una parte, su richiesta di un'altra parte, indica i motivi per i quali non ha utilizzato le norme internazionali come base per l'elaborazione dei suoi regolamenti tecnici.
2. Su richiesta di un'altra parte interessata ad elaborare un regolamento tecnico analogo e allo scopo di ridurre al minimo la duplicazione dei costi, una parte fornisce alla parte richiedente, per quanto possibile, tutte le informazioni, gli studi tecnici, le valutazioni del rischio o altri documenti disponibili pertinenti, ad eccezione delle informazioni riservate, che ha utilizzato per l'elaborazione del regolamento tecnico in questione.
ARTICOLO 77
Norme
1. Ciascuna delle parti si impegna:
a) a mantenere una comunicazione efficace fra le sue autorità di regolamentazione e i suoi istituti di normazione;
b) ad applicare la decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo, adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000, nel determinare se esista una norma, guida o raccomandazione internazionale ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT;
c) ad incoraggiare i propri organismi di normazione a cooperare con gli organismi di normazione pertinenti di un'altra parte nelle attività di normazione internazionale. Tale cooperazione può realizzarsi a livello degli organismi di normazione internazionale o a livello regionale su invito dell'organismo di normazione corrispondente o grazie a memorandum d'intesa allo scopo, tra l'altro, di elaborare norme comuni;
d) a scambiarsi informazioni circa l'uso che le parti fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a garantire, per quanto possibile, che le norme non siano obbligatorie;
e) a scambiarsi informazioni sui processi di normazione di ciascuna parte e sulla misura in cui le norme internazionali, regionali o subregionali sono utilizzate come base delle norme nazionali; e
f) a scambiarsi informazioni generali sugli accordi di cooperazione conclusi con paesi terzi in materia di normazione.
2. Ciascuna delle parti raccomanda che gli organismi non governativi di normazione situati nel suo territorio rispettino le disposizioni del presente articolo.
ARTICOLO 78
Valutazione della conformità e accreditamento
1. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione nel territorio di una parte dei risultati delle procedure di valutazione della conformità eseguite nel territorio di un'altra parte. Le parti possono pertanto convenire:
a) sull'accettazione di una dichiarazione di conformità del fornitore;
b) sull'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità eseguite da organismi situati nel territorio di un'altra parte;
c) che un organismo di valutazione della conformità situato nel territorio di una parte possa concludere accordi volontari di riconoscimento con un organismo di valutazione della conformità situato nel territorio di un'altra parte per l'accettazione dei risultati delle sue procedure di valutazione della conformità;
d) sulla designazione di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di un'altra parte; e
e) sull'adozione di procedure di accreditamento per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di un'altra parte.
2. A tale scopo le parti si impegnano:
a) a garantire che gli organismi non governativi cui si fa ricorso per la valutazione della conformità possano entrare in concorrenza;
b) a promuovere l'accettazione, nei processi di valutazione della conformità, dei risultati presentati da organismi riconosciuti nel quadro di un accordo multilaterale di accreditamento o mediante un accordo concluso fra alcuni dei rispettivi organismi di valutazione della conformità;
c) a prendere in considerazione, quando sia nell'interesse delle parti e risulti economicamente giustificato, la possibilità di avviare negoziati per raggiungere accordi che facilitino l'accettazione, nei rispettivi territori, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate da organismi situati nel territorio di un'altra parte; e
d) ad incoraggiare i loro organismi di valutazione della conformità a partecipare ad accordi con gli organismi di valutazione della conformità di un'altra parte per l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità.
ARTICOLO 79
Trasparenza e procedure di notifica
1. Ciascuna delle parti trasmette per via elettronica ai punti di contatto istituiti dall'articolo 10 dell'accordo TBT, direttamente o tramite il segretariato dell'OMC, le sue proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità o quelli adottati per far fronte a problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, insorti o che rischiano di insorgere, conformemente all'accordo TBT. La trasmissione per via elettronica dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità comporta un collegamento elettronico al testo completo del documento motivo della notifica o una copia di tale testo.
2. Ciascuna delle parti pubblica o trasmette per via elettronica anche i progetti o le proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità o quelli adottati per far fronte a problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, insorti o che rischiano di insorgere, che sono conformi al contenuto tecnico delle norme internazionali pertinenti.
3. In conformità dei paragrafi 1 e 2, ciascuna delle parti accorda un periodo di almeno sessanta giorni, e ove possibile di novanta giorni, a decorrere dalla data della trasmissione elettronica delle proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità affinché le altre parti e altri soggetti interessati possano presentare osservazioni scritte. Una parte prende favorevolmente in considerazione le richieste ragionevoli di proroga del periodo concesso per formulare osservazioni.
4. Una parte prende in adeguata considerazione le osservazioni di un'altra parte quando una proposta di regolamento tecnico è oggetto di consultazione pubblica e, su richiesta di un'altra parte, risponde per iscritto alle osservazioni formulate da tale altra parte.
5. Ciascuna delle parti pubblica o mette a disposizione del pubblico, in formato cartaceo od elettronico, le sue risposte alle osservazioni di rilievo ricevute, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità definitivi.
6. Ciascuna delle parti, su richiesta di un'altra parte, fornisce informazioni in merito a un regolamento tecnico o ad una procedura di valutazione della conformità che essa ha adottato o intende adottare.
7. Il periodo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità non può essere inferiore a sei mesi, tranne qualora non sia fattibile conseguire gli obiettivi legittimi entro tale termine. Una parte prende favorevolmente in considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo.
8. Le parti garantiscono che tutti i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità adottati e in vigore siano disponibili al pubblico su un sito web ufficiale e gratuito in modo da poter essere facilmente reperibili e accessibili. Se del caso e ove siano disponibili, sono inoltre fornite guide sull'applicazione dei regolamenti tecnici.
ARTICOLO 80
Controlli di frontiera e vigilanza del mercato
Le parti si impegnano:
a) a scambiarsi informazioni ed esperienze sulle rispettive attività di controllo di frontiera e di vigilanza del mercato, tranne nei casi in cui la documentazione sia riservata; e
b) a garantire che le attività di controllo di frontiera e di vigilanza del mercato siano effettuate dalle autorità competenti, le quali possono a tal fine avvalersi di organismi accreditati, designati o delegati, evitando conflitti di interessi fra tali organismi e gli operatori economici sottoposti a controllo o vigilanza.
ARTICOLO 81
Marcatura ed etichettatura
1. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti:
a) la marcatura o l'etichettatura permanente è prescritta solo quando si tratta di informazioni utili per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure per indicare la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;
b) possono essere richieste informazioni supplementari sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto mediante etichette non permanenti qualora sia necessario per garantire la vigilanza del mercato da parte delle autorità competenti;
c) in relazione alle informazioni di cui alla lettera b), all'atto di rivedere le norme applicabili, tale parte esamina la possibilità di prescrivere che le informazioni siano fornite con altri mezzi;
d) tranne qualora sia necessario tenuto conto del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale, tale parte non prescrive l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione essenziale per la vendita sui rispettivi mercati. La presente lettera lascia impregiudicate le misure adottate da una parte in base alla normativa interna per verificare la conformità dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure prese per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori;
e) se una parte impone l'uso di un numero d'identificazione da parte dell'operatore economico, tale numero viene rilasciato senza indugio;
f) purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, tale parte ammette:
i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci;
ii) nomenclature internazionali, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;
g) qualora questo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT, tale parte si adopera per accettare le etichette non permanenti o staccabili o che le informazioni siano fornite tramite il manuale, la confezione o l'imballaggio del prodotto invece di essere stampate o fisicamente apposte su di esso.
2. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, tale parte:
a) può prescrivere la marcatura o l'etichettatura permanente solo per le seguenti informazioni:
i) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; e
ii) per le calzature: i materiali principali delle parti più importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine;
b) non stabilisce:
i) prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette fatte salve le misure adottate da tale parte per proteggere i consumatori dalla pubblicità ingannevole;
ii) l'obbligo di un'etichettatura permanente degli indumenti quando, vista la loro taglia, questo risulti difficile o ne comprometta il valore; e
iii) per le merci commercializzate in paia, l'obbligo di etichettare entrambi i pezzi quando questi siano dello stesso materiale e modello.
3. Le parti applicano il presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 82
Assistenza tecnica e sviluppo di capacità in campo commerciale
Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità in campo commerciale allo scopo di facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente capo, la quale dovrebbe mirare in particolare a:
a) sviluppare le capacità delle istituzioni nazionali, le loro infrastrutture tecniche e le loro attrezzature come pure la formazione delle risorse umane;
b) promuovere e facilitare la partecipazione ad organismi internazionali pertinenti ai fini del presente capo; e
c) favorire i rapporti fra gli organismi delle parti preposti alla normazione, alla regolamentazione tecnica, alla valutazione della conformità, all'accreditamento, alla metrologia, ai controlli di frontiera e alla vigilanza del mercato.
ARTICOLO 83
Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi
1. Le parti istituiscono un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi, composto da rappresentanti di ciascuna di esse.
2. Il sottocomitato:
a) segue e valuta l'attuazione, l'amministrazione e il rispetto del presente capo;
b) affronta in maniera adeguata qualsiasi questione sollevata da una delle parti in relazione al presente capo e all'accordo TBT;
c) contribuisce all'individuazione delle priorità in materia di cooperazione e per i programmi di assistenza tecnica nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, delle procedure di valutazione della conformità, dell'accreditamento, della metrologia, dei controlli di frontiera e della vigilanza del mercato ed esamina i progressi o i risultati ottenuti;
d) procede a uno scambio di informazioni sul lavoro svolto da istanze non governative, regionali e multilaterali che si occupano di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;
e) su richiesta di una parte, procede a consultazioni su ogni questione attinente al presente capo e all'accordo TBT;
f) qualora risulti necessario per realizzare gli obiettivi del presente capo, istituisce gruppi di lavoro incaricati di trattare questioni specifiche inerenti al presente capo e all'accordo TBT e ne definisce chiaramente le competenze e le responsabilità;
g) facilita, ove opportuno, il dialogo e la cooperazione fra le autorità di regolamentazione conformemente al presente capo;
h) a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), del presente capo, elabora un programma di lavoro, da sottoporre a revisione periodica, per le questioni di interesse reciproco delle parti;
i) esamina tutte le altre questioni inerenti al presente capo che possono contribuire a migliorare l'accesso ai mercati delle parti;
j) riesamina le disposizioni del presente capo alla luce di qualsiasi evoluzione nel quadro dell'accordo TBT come pure alla luce delle decisioni o raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e formula suggerimenti per eventuali modifiche del presente capo;
k) se opportuno, informa il comitato per il commercio in merito all'attuazione del presente capo; e
l) intraprende ogni altra iniziativa che, ad avviso delle parti, le aiuterà nell'attuazione del presente capo e dell'accordo TBT come pure nella facilitazione degli scambi.
3. Allo scopo di facilitare l'attuazione del presente capo, il rappresentante di ciascuna parte all'interno del sottocomitato è responsabile per il coordinamento con le istituzioni dell'amministrazione centrale, gli enti pubblici locali e gli organismi non governativi nonché con le persone competenti nel territorio di tale parte; su richiesta di un'altra parte, li invita inoltre a partecipare alle riunioni del sottocomitato. I rappresentanti delle parti comunicano fra loro in merito ad ogni questione inerente al presente capo.
4. Salvo altrimenti concordato dalle parti, le consultazioni a norma del paragrafo 2, lettera e) corrispondono alle consultazioni di cui all'articolo 301, purché rispettino le prescrizioni stabilite al paragrafo 9 di tale articolo.
5. Il sottocomitato può riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e un paese andino firmatario in merito a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi può partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.
6. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni possono essere dal vivo o svolgersi con altri mezzi concordati dalle parti.
ARTICOLO 84
Scambio di informazioni
1. Ogni informazione o spiegazione fornita su richiesta di una parte conformemente alle disposizioni del presente capo viene presentata in formato cartaceo o elettronico entro un termine di sessanta giorni, che può essere prorogato previa giustificazione della parte che fornisce le informazioni.
2. Per quanto riguarda i quesiti cui devono essere pronti a rispondere i punti di informazione, come pure la gestione e il trattamento di tali richieste di informazioni, in conformità dell'articolo 10 dell'accordo TBT o del presente capo, le parti applicano le raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate il 4 ottobre 1995.
CAPO 5
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 85
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate "misure SPS");
b) collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "accordo SPS");
c) fare in modo che le misure SPS non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;
d) sviluppare meccanismi e procedure intesi a risolvere efficacemente i problemi che possono insorgere tra le parti in seguito all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS;
e) rafforzare la comunicazione e la collaborazione fra le autorità competenti delle parti relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie;
f) facilitare l'applicazione del trattamento speciale e differenziato, tenendo conto delle asimmetrie tra le parti.
ARTICOLO 86
Diritti e obblighi
Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi stabiliti dall'accordo SPS. Alle parti si applicano anche le disposizioni del presente capo.