CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.)
TRA
I COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO SALA BAGANZA E TRAVERSETOLO
E
L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DAL 1° AGOSTO 2012
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Collecchio, 28 luglio 2012
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ……...…………………………………...………….
ART. 2 – TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE INFORMATICA E TELEMATICA …………...
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO ASSOCIATO (SIA)
ART. 4 – LINEE DI ATTIVITA’ DEL SIA …………….………………………………………….…..
ART. 5 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO ……………….………………...…………
ART. 6 – GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL’UNIONE …………………………...…
ART. 7 – GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
E CANONI DI AFFITTO ………………………………………………………………….
ART. 8 – COSTI DI INVESTIMENTO E CANONI DI SPESA CORRENTE DA ESSI DERIVANTI ART. 9 – OBBLIGHI DEI COMUNI DELL’UNIONE ………………………………………….....….
ART. 10 – GRUPPO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO E PROGRAMMA-
ZIONE DEL SERVIZIO ……………………………………………………..……….…….
ART. 11 – SEDE E STRUMENTAZIONE ………………………………………………………....…...
ART. 12 – PERSONALE ……....………………………………………………………..…….…………
ART. 13 – RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE ……..……………………...
ART. 14 – PATRIMONIO DELL’UNIONE …………………………..………………………………...
ART. 15 – DURATA DELLA CONVENZIONE ………………………….……………………………
ART. 16 – RECESSO …………………………………………………………………………………...
ART. 17 – FORME DI CONSULTAZIONE ……………………………………………………………
ART. 18 – ACCESSO AI DATI DEL CED SOVRACOMUNALE ………………….…………………
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ……………………………………...…………...
ART. 19 – CONTROVERSIE ……………………………………………………………………….…..
ART. 20 – RINVIO …………………………………………………………………………….………..
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OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.).
TRA
I Comuni di:
1) COLLECCHIO rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxx, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° 56 del 19 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00168090348);
2) FELINO rappresentato dal Sindaco Xxxxxxx Xxxx, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° 39 del 26 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00202030342);
3) MONTECHIARUGOLO rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxx, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° 46 del 24 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00232820340);
4) SALA BAGANZA rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° 34 del 25 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00442530341);
5) TRAVERSETOLO rappresentato dal Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° 56 del 26 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00220040349);
E
L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio dell’Unione n° 12 del 27 luglio 2012 (C.F. – P.IVA 02511960342);
Premesso:
- che i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo con le rispettive deliberazioni consiliari:
n° 61 del 06/11/2008 (Collecchio) n° 83 del 03/11/2008 (Felino)
n° 66 del 04/11/2008 (Montechiarugolo) n° 61 del 05/11/2008 (Sala Xxxxxxx)
xx 00 xxx 00/00/0000 (Xxxxxxxxxxxx)
hanno deciso di costituire un’Unione di Comuni, ed hanno approvato lo Statuto e lo schema di atto costitutivo dell’“Unione Pedemontana Parmense“;
- che in data 16 Dicembre 2008 è stato sottoscritto da tutti i Sindaci l’Atto Costitutivo dell’Unione;
• che tutti i comuni aderenti all'Unione hanno sottoscritto la convenzione costitutiva della CN-ER Community Network dell’Xxxxxx-Romagna, finalizzata alla collaborazione in area informatica e telematica per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di e-government";
• che gli attori della CN-ER sono precisamente indicati in tale atto di convenzione e, tra essi, si ricordano, in quanto determinanti per il presente atto:
- La RER Regione Xxxxxx-Romagna;
- La Provincia;
- La società Lepida S.p.A.;
- I SIA, Sistemi Informatici Associati del territorio;
• che l'esercizio in forma associata dei servizi informatici e telematici rappresenta una valida soluzione per una migliore efficienza dei servizi suddetti e la possibilità di implementare nuove funzioni con l'utilizzo dell'ITC;
• che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi denominato SIA (sistema informatico associato) è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
• che i citati comuni aderenti alla Unione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima, le funzioni inerenti i servizi informatici e telematici;
Tutto ciò premesso,
L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di luglio presso la sede municipale del Comune di Collecchio in Xxxxx Xxxxxxx x. 0, il Sindaco di Collecchio, il Sindaco di Felino, il Sindaco di Montechiarugolo, il Sindaco di Sala Baganza, il Sindaco di Traversetolo ed il Presidente dell’Unione convengono quanto segue:
ART. 1
Oggetto della convenzione
1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata della funzione informatica e telematica attraverso la costituzione del Sistema Informatico Associato (SIA) dell’Unione Pedemontana Parmense, come previsto dalla convenzione CN-ER Community Network dell’Xxxxxx-Romagna.
ART. 2
Trasferimento della funzione Informatica e Telematica
1. Per le finalità di cui all’art.1 della presente convenzione, i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo trasferiscono all’Unione la funzione informatica e telematica tramite la costituzione del SIA con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.
2. Nella funzione informatica e telematica sono compresi gli apparecchi per la riproduzione di copie, e la telefonia , fissa e mobile dei Comuni.
3. L’ Unione accetta tale funzione e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto stabilito nel presente atto.
ART. 3
Organizzazione e funzioni del Sistema Informatico Associato (SIA)
1. Il SIA - Sistema Informatico Associato - viene costituito al fine di realizzare una progettazione e una gestione coordinata ed unitaria delle azioni che garantiscono lo sviluppo del sistema informativo-informatico dell’Unione e dei Comuni e l’attuazione dei progetti di e-government in capo all’Unione stessa , attraverso l’impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.
2. La gestione unica dei Servizi Informatici costituisce lo strumento sinergico mediante il quale unione e comuni assicurano l’efficienza e l’ottimizzazione delle procedure esistenti; il miglioramento della comunicazione telematica sia tra gli uffici dei comuni e tra questi e l’unione, che verso l’esterno; lo sviluppo di nuovi servizi anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
3. Il SIA svolge le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e di quanto convenuto nella presente convenzione, in particolare (elenco indicativo e non esaustivo):
a. realizza ed implementa specifici progetti, siano essi di architettura o applicativi, relativi ai Comuni e all’Unione;
b. provvede alle azioni di dispiegamento tecnologico delle soluzioni e dei progetti ed assiste i Comuni dell’Unione nell’avvio operativo degli stessi;
c. gestisce le funzioni di assistenza tecnica ed operativa ai Comuni dell’Unione;
d. fornisce pronto intervento, manutenzione, piccole riparazioni dell’hardware, aggiornamento ai software in dotazione e licenze (esclusi gli applicativi gestionali affidati a software house);
e. espleta procedure uniche per l’acquisto di materiale hardware e software, telefonia e fotocopiatori, e l’acquisizione di servizi professionali per i Comuni e per l’Unione;
f. gestisce gli apparecchi per la riproduzione di copie, e la telefonia , fissa e mobile dei Comuni e dell’Unione;
g. gestisce il Ced dell’Unione e i Ced dei comuni.
4. Il SIA presidia in particolare le linee di attività dettagliate al successivo art 4.
5. Il SIA, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegna:
a. a raccordare a livello regionale, le proprie attività con quelle della CN-ER Community Network dell’Xxxxxx-Romagna;
b. a raccordare a livello provinciale le proprie attività con quelle a carattere territoriale della Provincia di appartenenza;
c. ad utilizzare i servizi infrastrutturali ed abilitanti che la società Lepida S.p.A. renderà man mano disponibili;
x. xx organizzare e gestire le proprie attività secondo quanto specificato nei successivi articoli e in particolare a gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 10.
6. Il SIA si impegna inoltre a trasmettere, entro il 31/10 di ogni anno, alla Giunta dell’Unione, una relazione sull’andamento della gestione del servizio associato, che contempla sia la parte gestionale che la parte economica dell’attività.
ART. 4
Linee di attività del SIA
I servizi resi dal SIA saranno modulati secondo le seguenti linee di attività:
a. Amministrazione e gestione delle reti locali; su indirizzo dell’Unione l’ufficio potrà pianificare sia la creazione, sia la gestione che la eventuale espansione delle reti fungendo da Amministratore di sistema;
b. Gestione associata dei servizi informatici relativi alle funzioni trasferite all’Unione, come esplicitato nel successivo art. 6;
c. Gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza con tutti i fornitori legati all’ICT Information e Communication Technology, come esplicitato nel successivo art. 7;
d. Assistenza Hardware e Software, fotocopiatori e telefonia;
e. Gestione e sviluppo degli specifici progetti previsti nel “Progetto di sistema a rete regionale” per l’Unione;
f. Iniziative e progetti di sviluppo delle reti telefoniche; tenuto conto anche delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie (es: VOIP, ecc.) e dalla convergenza delle tecnologie voce-dati;
g. Gestione e sviluppo del sito web dell’Unione, con particolare attenzione alla tematica dell’accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all’interno dell’Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source;
h. Analisi delle dotazioni hardware e software di base ed applicativi presenti nei Comuni ed elaborazione di eventuali piani di migrazione analizzando le effettive necessità dei Comuni allo scopo di ottimizzare il rapporto qualità- prezzo;
i. Acquisizione di beni e servizi in materia informatica, di telefonia e fotocopiatori;
j. Valutazione tecnico-economica di proposte di forniture hardware e software o di soluzioni sistemistiche o di servizi professionali;
k. Formazione del personale: su esplicite richieste dei Comuni verranno forniti precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale sui temi informatici;
l. Gestione e sviluppo delle filiere dell’Accordo attuativo territorio e fiscalità, dei progetti (Unificazione a livello di forma associata degli applicativi informatici e Unificazione degli applicativi funzionali alla corretta gestione documentale digitale) previsti dal bando di finanziamento con i contributi in conto capitale già ottenuti dall’Unione, e di altri accordi/convenzioni che di volta in volta verranno stipulate;
m. Gestione e sviluppo dei sistemi di video sorveglianza.
Il contenuto più specifico dei servizi resi da parte del SIA potrà essere stabilito in documenti redatti dal Responsabile del SIA ,relativi alle “Modalità di erogazione del servizio”.
ART. 5
Modalità di esercizio del servizio
1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste
dallo Statuto dell'Unione.
2. Il SIA dell’Unione Pedemontana Parmense è diretto da un Responsabile, nominato dal Presidente dell’Unione, preferibilmente individuato tra il personale dei comuni aderenti all’Unione in possesso dei necessari requisiti di professionalità.
3. Il Responsabile del SIA, per la migliore gestione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione, si avvale del supporto di un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio, composto secondo quanto stabilito all’art.10.
4. Al Responsabile del SIA compete l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio specifico e di tutti gli atti ed i procedimenti già di competenza dei singoli servizi degli enti interessati, secondo quanto disposto dalle norme specifiche e nella presente convenzione, compresi tutti gli atti a rilevanza esterna, la gestione finanziaria ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell’ambito dei programmi definiti dagli organi di governo, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili. Il Responsabile coordina l’impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle esigenze del servizio, ed assolve le funzioni richieste dalla normativa.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto nella presente convenzione.
ART. 6
Gestione dei Servizi Informatici dell’Unione
1. La gestione del CED dell’Unione e dei CED dei comuni è di competenza del Responsabile del SIA, il quale ha completa autonomia nel prendere le decisioni in merito a tutto quello che ne concerne la gestione ed in particolare ad:
I. Amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
II. Amministrare il budget investimenti programmati;
III. Effettuare le scelte tecniche per la corretta erogazione del servizio;
2. Le spese correnti e le spese di investimento per il suo funzionamento sono a carico dell’Unione e
saranno rimborsate dai Comuni secondo i criteri stabiliti dall’articolo 13. Il Responsabile del SIA agirà consultando, con cadenza regolare, il comitato tecnico di coordinamento.
ART. 7
Gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza e canoni di affitto
1. Il SIA si impegna a gestire tutti i contratti dei Comuni e in particolare a:
a) Ricontrattare i singoli contratti in essere in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
b) Stipulare gli appositi contratti subentrando in quelli dei comuni;
c) Coordinare gli uffici comunali interessati a sostituire il proprio gestionale di servizio, proponendo soluzioni analoghe e/o integrabili per tutti i comuni, ma lasciando autonomia decisionale al singolo Responsabile;
d) Gestire i contratti in essere , riportando la scadenza di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;
e) Coordinarsi con la CN-ER, la Provincia e la Società Lepida per avere, laddove possibile, le migliori condizioni di prezzo/prestazioni da parte dei fornitori.
ART. 8
Costi di investimento e canoni di spesa corrente da essi derivanti
1. Il SIA è tenuto ad effettuare gli investimenti necessari per adeguare l’infrastruttura ICT alle esigenze dell’Unione e dei comuni. A seconda della tipologia di investimento e di costo valgono le seguenti disposizioni:
a. I costi di investimento direttamente imputabili a ciascun comune aderente, come ad esempio i personal computer o le stampanti, saranno interamente imputati allo stesso, benché le varie richieste di acquisto dovranno essere comunicate al Responsabile del SIA, in modo da poter effettuare acquisti collettivi;
b. Gli investimenti indivisibili e i relativi ammortamenti entreranno a far parte del patrimonio dell’Unione e la divisione dei relativi costi avverrà secondo quanto specificato all’articolo 13.
c. I costi per i canoni di manutenzione relativi ad hardware e software del singolo comune sono ripartiti come indicati alla precedente lettera a); se invece sono riferiti a tecnologie indivise, entreranno a far parte del patrimonio dell’Unione e varrà quanto stabilito nella precedente lettera b).
d. Tutto il patrimonio informatico dell’Unione, compreso quello trasferito dai Comuni, sarà mantenuto dal CED dell’Unione.
ART. 9
Obblighi dei Comuni dell’Unione
1. I Comuni dell’Unione si impegnano in generale a:
a. rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall’Unione, nel rispetto della presente convenzione;
b. collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio informatico;
c. ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio;
d. nominare un referente comunale che funga da interfaccia unica tra il Comune ed il SIA;
e. gestire ogni progetto informatico-telematico e/o di e-government, nonché relativo ad apparecchi per riproduzione di copie e telefonia attraverso il SIA.
2. Si impegnano in particolare a:
a. mettere a disposizione del SIA il personale informatico in forza presso i singoli Comuni per la gestione del servizio unificato;
b. trasferire le risorse necessarie, ripartite tra i Comuni sulla base dei criteri all’art. 13;
c. comunicare tempestivamente al SIA ogni esigenza che dovesse sorgere tramite il referente informatico o i singoli operatori a seconda della necessità.
3. Per il corretto funzionamento delle attività di cui al precedente art 6 si obbligano a:
• garantire l’accesso, ai tecnici del SIA, ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogni qualvolta risulti necessario per il corretto espletamento dei servizi fornendo, se necessario, le chiavi della sede nei casi in cui la stessa fosse chiusa.
• provvedere ad istruire personale comunale alla sostituzione giornaliera dei supporti di backup per permettere il salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali installati presso i Comuni stessi, in attesa di trasferire presso il CED dell’Unione i server fisici e virtuali dei Comuni.
4. Per il corretto funzionamento delle attività di cui al precedente art 7 si obbligano a:
• collaborare nella gestione dei contratti ed ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti medesimi, pagando le somme dovute nelle more del loro passaggio alla gestione associata.
ART. 10
Gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio
1) Al fine di rendere efficace l’operato della struttura sovracomunale viene istituito un gruppo tecnico- amministrativo di coordinamento.
2) Il Responsabile del SIA è anche il responsabile del Gruppo tecnico di coordinamento.
3) Il gruppo tecnico di coordinamento, composto da un referente di ogni ente nominato dallo stesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, e dagli informatici trasferiti o comandati dai Comuni, dovrà principalmente supportare le attività del Responsabile del SIA nello svolgimento delle seguenti funzioni:
⬩ pianificazione dei programmi di intervento Comunali legati all’informatica;
⬩ Monitoraggio degli interventi eseguiti;
⬩ Predisposizione di una proposta di programma annuale di sviluppo del servizio;
⬩ Supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all’espletamento della funzione;
Il referente, nominato da ogni singolo Comune e dall’Unione, a far parte del Gruppo tecnico di coordinamento, si interfaccerà con il Responsabile del SIA e con i Responsabili dei servizi comunali.
ART. 11
Sede e strumentazione
1. La sede del servizio unico è individuata presso il Comune di Collecchio.
2. Il personale in forza ai CED dei Comuni continuerà a prestare servizio presso il Comune di
appartenenza; dall’1/1/2013 potrà essere destinato dal Responsabile del SIA a prestare servizio anche negli altri Comuni dell’Unione, in modo da assicurare ai Comuni che hanno trasferito personale la presenza per almeno il 50% dell’orario di lavoro del Comune e ai Comuni con servizio esternalizzato una presenza corrispondente all’attuale service.
3. Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio previa approvazione da parte della Giunta dell’Unione. In tal caso l’ente che ospiterà il servizio è obbligato a mettere a disposizione a titolo gratuito la sede.
Art. 12 Personale
1. La Giunta dell’Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio. Nello svolgimento delle attività conferite, l’Unione si avvale di norma di proprio peronale dipendente a tempo indeterminato, determinati e delle forme flessibili di lavoro previste dalla normativa.
2. A tal fine gli enti aderenti alla presente convenzione individuano il personale da trasferire, secondo la disciplina dell’art.31 D. Lgs. 165/01, e quello da comandare assolvendo funzioni diverse.
3. Data la natura specialistica delle professionalità necessarie, l’ Unione può conferire incarichi specialistici secondo la normativa vigente.
4. I costi per gli stipendi, ed ogni altro emolumento dovuto al personale sono ripartiti fra gli enti firmatari della convenzione, nel seguente modo:
a) In via transitoria ad ogni Comune è imputata la spesa di personale corrispondente alla percentuale di prestazione lavorativa assegnata al singolo comune da determinarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione;
b) A regime entro il 31.12.2013, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento;
ART. 13
Risorse finanziarie e Ripartizione delle spese
1. La Giunta dell’Unione predispone una proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale di servizio ed un rendiconto di gestione.
2. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con la presente convenzione sono a carico dell’Unione, che vi fa fronte con risorse proprie e con le risorse trasferite dai comuni
secondo i criteri di riparto stabiliti nell’art. 12 per il personale e la seguente per le altre spese:
a) Le spese per i canoni di manutenzione relativi ad hardware e software del singolo comune saranno imputate al singolo Comune;
b) Le spese per i canoni di manutenzione relativi ad hardware e software dell’Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all’Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento;
c) Le spese di investimento direttamente imputabili a ciascun comune aderente saranno interamente imputati allo stesso;
d) Le spese di investimento direttamente imputabili all’Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti all’Unione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
Art. 14 Patrimonio dell’Unione
1. I beni utilizzati da ciascun comune alla data di attivazione del SIA restano di proprietà degli stessi.
2. Qualora taluno di questi beni dovesse essere utilizzato in modo indistinto dal SIA viene trasferito nel patrimonio dell’Unione. I relativi costi saranno posti a carico dell’unione e ripartiti tra i comuni secondo le modalità del precedente art.13.
3. Per gli acquisti di nuovi beni si fa riferimento a quanto previsto nel precedente art. 8.
4. L'Unione costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.
ART. 15
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell’Unione.
Art. 16 Recesso
1. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto dell’Unione, e comunicato all’Unione medesima e agli altri Comuni partecipanti all’Unione entro il 30 di luglio, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato non prima di due anni dalla stipula del presente atto.
3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione o la loro valorizzazione.
4. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
5. La reinternalizzazione del servizio da parte di un comune comporterà la ricollocazione del personale trasferito nella propria dotazione organica nel rispetto della legislazione e dei vincoli finanziari al tempo esistenti.
ART. 17
Forme di consultazione
1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l’attività del servizio è la Giunta dell’Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del SIA.
2. L’Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti, relativi al servizio ed in particolare la relazione prevista dall’articolo 3 comma 6.
3. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell’Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell’Unione, di concerto con il Responsabile del SIA.
Sono messe a disposizione del Consiglio dell’Unione forme di verifica periodica sull’andamento del servizio e di monitoraggio degli obiettivi programmati.
ART. 18
Accesso ai dati del ced sovracomunale
Protezione dei dati personali
1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali gli Enti convenzionati rimangono titolari delle banche dati trattate.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni, relativamente ai dati attinenti le funzioni e i servizi gestiti in convenzione, ne condividono la titolarità.
3. Il Presidente Pro-tempore dell’Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del Trattamento in Capo al Responsabile del SIA precisando indirizzi, compiti e funzioni.
4. I soggetti che a qualunque titolo operano nell’ambito del servizio associato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del Trattamento.
5. Il Servizio unico si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
6. Il Responsabile del Servizio si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
7. Il Responsabile del servizio unico acconsente l’accesso di ciascun comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
8. L’accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso il CED, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi), dandone opportuna comunicazione al Servizio unico per i provvedimenti tecnici di competenza.
9. L’accesso ai dati ubicati presso il CED da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito ai sensi di legge dal Servizio unico previa richiesta da parte dei soggetti terzi e conseguente autorizzazione scritta del Comune interessato, basata su disposizione dirigenziale a firma del responsabile del trattamento dei dati. L’autorizzazione dovrà necessariamente indicare: la tipologia dei dati oggetto della consultazione, le limitazioni temporali per il relativo accesso ed ogni altra eventuale informazione necessaria.
Art. 19 Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, le controversie saranno affidate all’organo giurisdizionale competente.
Art. 20 Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Sindaco di Collecchio
Il Sindaco di Felino
Il Sindaco di Montechiarugolo
Il Sindaco di Sala Baganza
Il Sindaco di Traversetolo
Il Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense