Accordo
Accordo
0.741.411
concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite
Conchiuso a Ginevra il 20 marzo 1958 Emendato il 10 novembre 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 19731
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 29 giugno 1973 Entrato in vigore per la Svizzera il 28 agosto 1973
Emendamenti adottati il 18 agosto 1994 Entrata in vigore il 16 ottobre 1995 Emendamenti adottati il 25 settembre 2015 Entrata in vigore il 14 settembre 2017
Le Parti contraenti,
dopo aver deciso di modificare l’Accordo concernente l’accettazione di condizioni uniformi d’omologazione e il riconoscimento reciproco dell’omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 19582, modificato il 16 ottobre 19953;
desiderose di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio internazionale definendo regolamenti tecnici ONU armonizzati che includano criteri minimi da adempiere per poter utilizzare determinati veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi nei rispettivi Stati o regioni;
riconoscendo l’importanza che, ai fini dell’elaborazione di regolamenti tecnicamente ed economicamente attuabili nonché adeguati al progresso tecnico, rivestono aspetti quali la sicurezza, la protezione dell’ambiente, l’efficienza energetica e la protezione contro il furto dei veicoli a ruote, degli equipaggiamenti e dei pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote;
desiderose di applicare detti regolamenti ONU nei rispettivi Stati o regioni, ogni- qualvolta sia possibile;
desiderose di facilitare l’accettazione nei rispettivi Stati di veicoli, equipaggiamenti e pezzi similmente omologati conformemente a detti regolamenti ONU dalle autorità di omologazione di un’altra Parte contraente;
RU 2017 5085
1 RU 1973 1465
2 RU 1973 1468, 1978 518; FF 1972 II 205
3 RU 1996 2158
desiderose di istituire un sistema di omologazione internazionale dei veicoli comple- ti (IWVTA) nel quadro dell’Accordo al fine di incrementare i vantaggi dei singoli regolamenti ONU annessi all’Accordo e di creare così opportunità per semplificarne l’attuazione a opera delle Parti contraenti, come pure per garantire una più ampia accettazione del riconoscimento reciproco delle omologazioni di tipo per veicoli completi;
desiderose di incrementare il numero di Parti dell’Accordo rendendo quest’ultimo più funzionale e affidabile e facendo dunque in modo che esso rimanga il quadro internazionale di riferimento per l’armonizzazione delle regolamentazioni tecniche nel settore automobilistico,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Le Parti contraenti stabiliscono, mediante un Comitato di amministrazione com- posto da tutte le Parti contraenti conformemente al regolamento interno riprodotto nell’appendice al presente Accordo, e sulla base delle disposizioni dei paragrafi e degli articoli seguenti, regolamenti ONU concernenti i veicoli a ruote, gli equipag- giamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote. L’Accordo prevede determinate condizioni concernenti la concessione di omologazioni di tipo e il loro riconoscimento reciproco ad uso delle Parti contraenti che hanno deciso di applicare regolamenti mediante il sistema di omologazione di tipo.
Ai sensi del presente Accordo,
L’espressione «veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi» comprende tutti i veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi le cui caratteristiche hanno un’incidenza sulla sicu- rezza dei veicoli, la protezione dell’ambiente, il risparmio energetico e le prestazioni della tecnologia antifurto;
L’espressione «omologazione di tipo in virtù di un regolamento ONU» designa la procedura amministrativa con la quale le autorità di omologazione di una Parte contraente dichiarano, dopo aver effettuato le verifiche richieste, che un tipo di veicolo, equipaggiamento o pezzo presentato dal costruttore è conforme alle prescri- zioni del regolamento ONU in questione. Il costruttore certifica in seguito che ogni veicolo, equipaggiamento o pezzo che immette sul mercato è stato fabbricato in modo identico al prodotto omologato;
L’espressione «omologazione di veicoli completi» indica che le omologazioni di tipo concesse in virtù di regolamenti ONU applicabili a veicoli a ruote, equipaggia- menti e pezzi di un veicolo costituiscono parte integrante di un’omologazione del veicolo completo conformemente alle disposizioni del sistema amministrativo IWVTA;
L’espressione «versione di un regolamento ONU» indica che, in seguito alla sua adozione ed entrata in vigore, un regolamento ONU può essere successivamente emendato nel rispetto delle procedure descritte nel presente Accordo e segnatamente nell’articolo 12. Il regolamento ONU nella sua forma non emendata, così come il
regolamento ONU in seguito all’integrazione di un qualsiasi emendamento successi- vo, sono considerati versioni distinte di tale regolamento ONU;
L’espressione «che applica(no) un regolamento ONU» indica l’entrata in vigore di un regolamento ONU per una Parte contraente. Quando applicano un regolamento ONU, le Parti contraenti hanno comunque la possibilità di mantenere in vigore la propria legislazione nazionale o regionale. Se lo desiderano, possono sostituire tale legislazione con le prescrizioni dei regolamenti ONU che applicano, ma non sono tenute a farlo in virtù dell’Accordo. Tuttavia, le Parti contraenti accettano, in alterna- tiva alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale o regionale, le omologa- zioni di tipo ONU concesse in virtù della versione più recente dei regolamenti ONU applicati nei rispettivi Stati o regioni. I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che applicano un regolamento ONU sono descritti nel dettaglio negli articoli del presente Accordo.
Per l’applicazione dei regolamenti ONU si possono prevedere numerose procedure amministrative alternative all’omologazione di tipo. La sola procedura amministrati- va conosciuta e applicata in alcuni Stati membri della Commissione economica per l’Europa è quella dell’autocertificazione, con la quale il costruttore certifica, senza alcun controllo amministrativo preliminare, che ogni prodotto che immette sul mercato è conforme al regolamento ONU in questione; le autorità amministrative competenti possono verificare, mediante campionatura casuale sul mercato, che i prodotti autocertificati siano conformi al regolamento ONU in questione.
2. Il Comitato di amministrazione è composto da tutte le Parti contraenti, confor- memente al regolamento interno riprodotto nell’appendice.
Dopo aver stabilito un regolamento ONU conformemente alla procedura indicata nell’appendice, il Comitato di amministrazione ne comunica il testo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, qui di seguito «Segretario genera- le». Il Segretario generale notifica poi, al più presto, detto regolamento ONU alle Parti contraenti.
Il regolamento ONU è considerato accettato salvo che, durante i sei mesi successivi alla data di notificazione da parte del Segretariato generale, più di un quinto delle Parti contraenti abbia, al momento della notificazione, informato il Segretariato generale del proprio disaccordo nei confronti del regolamento ONU.
Il regolamento ONU precisa:
(a) i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi in questione;
(b) le prescrizioni tecniche, che devono essere basate sulle prestazioni ove risulti opportuno senza porre limiti alla libertà progettuale, che prendono in consi- derazione in maniera oggettiva le tecnologie disponibili, i costi e i benefici e che possono prevedere varianti;
(c) i metodi di prova previsti allo scopo di dimostrare che le prestazioni soddi- sfano le prescrizioni;
(d) le condizioni alla base della concessione dell’omologazione di tipo e il loro riconoscimento reciproco, comprese le disposizioni amministrative, le even- tuali marche di omologazione e le condizioni finalizzate ad assicurare la con- formità della produzione;
(e) la data o le date di entrata in vigore del regolamento ONU, ivi compresa la data a partire dalla quale le Parti contraenti che lo applicano possono rila- sciare omologazioni in virtù di tale regolamento ONU, nonché la data a par- tire dalla quale potranno accettare le omologazioni (se diversa);
(f) un documento d’informazione che deve essere fornito dal costruttore.
Il regolamento ONU può, se occorre, menzionare i laboratori accreditati dalle autori- tà di omologazione nei quali sono effettuati gli esperimenti di omologazione dei tipi di veicoli a ruote, degli equipaggiamenti e dei pezzi presentati per l’omologazione.
In aggiunta ai sopraccitati regolamenti ONU, il presente Accordo prevede la reda- zione di un regolamento ONU finalizzato a introdurre un sistema di omologazione dei veicoli completi. Tale regolamento ONU stabilirà il campo d’applicazione, le procedure amministrative e le prescrizioni tecniche, le quali potranno contemplare livelli differenti di rigore in un’unica versione di detto regolamento ONU.
In deroga a quanto disposto negli articoli 1 e 12, una Parte contraente che applica il regolamento ONU concernente il sistema IWVTA sarà tenuta ad accettare unica- mente le omologazioni di tipo concesse in base al livello di rigorosità più stringente previsto nella versione più recente di detto regolamento ONU.
Il presente Accordo comprende anche una serie di allegati in cui figurano disposi- zioni amministrative e procedurali applicabili a tutti i regolamenti ONU annessi al presente Accordo, nonché a tutte le Parti contraenti che applicano uno o più regola- menti ONU.
3. Dopo l’adozione di un regolamento ONU, il Segretario generale ne dà notifica senza indugio a tutte le Parti contraenti indicando le Parti contraenti che hanno presentato obiezione o che, pur avendo notificato il proprio consenso, non intendono iniziare ad applicare il regolamento ONU alla data della sua entrata in vigore; per tali Parti questo regolamento ONU non entra in vigore.
4. Il regolamento ONU adottato entra in vigore, alla data o alle date stabilite, per tutte le Parti che non hanno notificato né il loro disaccordo né l’intenzione di non applicarlo in tale data, in quanto regolamento ONU allegato al presente Accordo.
5. Depositando lo strumento di adesione, ogni nuova Parte contraente può dichiarare che non applicherà taluni regolamenti ONU, in quel momento allegati al presente Accordo, oppure che non applicherà nessuno di essi. Se, in quel momento, la proce- dura prevista dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo è in corso per un progetto di regolamento ONU o un regolamento adottato, il Segretario generale comunica detto progetto o regolamento ONU alla nuova Parte contraente e il progetto di regolamen- to o regolamento adottato entra in vigore come regolamento ONU per la nuova Parte contraente, sempre che quest’ultima non notifichi il proprio disaccordo nei confronti del regolamento ONU adottato entro un termine di sei mesi dal deposito del proprio strumento d’adesione. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti la data dell’entrata in vigore. Egli comunica parimenti tutte le dichiarazioni fatte ai
sensi del presente paragrafo dalle Parti contraenti in merito alla non applicazione di taluni regolamenti ONU.
6. Ogni Parte contraente che applica un determinato regolamento ONU può, in ogni momento, con preavviso di un anno, notificare al Segretario generale la propria intenzione di cessare di applicare detto regolamento. Il Segretario generale comunica questa notificazione alle altre Parti contraenti.
Le omologazioni concesse fino a quel momento dalla Parte contraente in virtù del regolamento ONU in questione restano in vigore, salvo nel caso in cui siano revoca- te conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.
Se una Parte contraente cessa di rilasciare omologazioni a titolo di un regolamento ONU, tale Parte ha i seguenti obblighi:
(a) mantenere adeguate condizioni per il controllo della fabbricazione di prodot- ti per i quali ha concesso omologazioni di tipo fino a quel momento;
(b) prendere i necessari provvedimenti enunciati nell’articolo 4 quando è avvisa- ta di una non conformità da una Parte contraente che continua ad applicare il regolamento ONU;
(c) continuare a notificare alle altre Parti contraenti la revoca di omologazioni come indicato nell’articolo 5;
(d) continuare ad accordare estensioni per quel che riguarda le omologazioni esistenti.
7. Ogni Parte contraente che non applica un determinato regolamento ONU può in ogni momento notificare al Segretario generale che intende applicarlo; il regolamen- to ONU entra in vigore, per questa Parte, il sessantesimo giorno successivo all’avvenuta notificazione. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti ogni entrata in vigore di un regolamento ONU, per una nuova Parte, che avviene in applicazione del presente paragrafo.
8. Qui di seguito verranno designate come «Parti contraenti che applicano un rego- lamento ONU» le Parti contraenti per le quali è in vigore il regolamento ONU in questione.
Art. 2
1. Ogni Parte contraente che, nell’applicazione dei regolamenti ONU, utilizza soprattutto il sistema d’omologazione di tipo, rilascia le marche di omologazione descritte in qualsiasi regolamento ONU per quel che riguarda i tipi di veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi previsti in questo regolamento ONU, a condizione di disporre delle competenze tecniche richieste e di essere soddisfatta delle disposizioni miranti ad assicurare la conformità del prodotto al tipo omologato. Ogni Parte con- traente che concede omologazioni di tipo intraprende tutte le misure necessarie, come stabilito nell’allegato 1 del presente Accordo, per verificare che siano state
prese disposizioni atte a garantire che i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi siano fabbricati conformemente al tipo omologato.
2. Ogni Parte contraente che rilascia omologazioni di tipo in virtù di un regolamento ONU designa un’autorità di omologazione per tale regolamento ONU. L’autorità di omologazione è responsabile di tutti gli aspetti legati all’omologazione di tipo in virtù di tale regolamento ONU. Essa può designare servizi tecnici affinché conduca- no per suo conto le prove e le ispezioni necessarie per le verifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le Parti contraenti garantiscono che i servizi tecnici siano valutati, designati e notificati in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’allegato 2 del presente Accordo.
3. Le omologazioni di tipo, le marche di omologazione e gli identificatori per i tipi di veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi sono specificati nel regolamento ONU e concessi nel rispetto delle procedure stabilite negli allegati 3−5 del presente Accor- do.
4. Ogni Parte contraente che applica un regolamento ONU rifiuta di concedere le omologazioni di tipo e le marche di omologazione di tipo previste in detto regola- mento, se le condizioni sopraccitate non sono adempite.
Art. 3
1. I veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi per i quali una Parte contraente ha rilasciato omologazioni di tipo in conformità dell’articolo 2 del presente Accordo sono considerati conformi alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale di tutte le Parti contraenti che applicano detto regolamento ONU.
2. Ai fini dell’immissione in commercio nei rispettivi mercati, le Parti contraenti che applicano regolamenti ONU accettano, attraverso il reciproco riconoscimento e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1, 8 e 12 nonché da qualsiasi disposizione speciale contenuta nei regolamenti ONU in questione, le omologazioni di tipo con- cesse in virtù di tali regolamenti ONU senza richiedere ulteriori prove, documenta- zioni, certificazioni né marche in relazione a tali omologazioni di tipo.
Art. 4
1. Se una Parte contraente che applica un regolamento ONU constata che taluni veicoli a ruote, equipaggiamenti o pezzi portanti le marche di omologazione rilascia- te in virtù di questo regolamento da una delle Parti contraenti non sono conformi al tipo omologato o alle prescrizioni di detto regolamento ONU, essa ne informa l’autorità di omologazione della Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione.
La Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione prende i provvedimenti neces- sari a ristabilire la conformità.
2. Se la non conformità è dovuta alla non ottemperanza alle prescrizioni tecniche specificate in un regolamento ONU, come indicato nell’articolo 1 paragrafo 2 lettera b, la Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione informa immediatamente tutte le altre Parti contraenti della situazione e comunica a intervalli regolari i prov-
vedimenti presi i quali possono comprendere, se necessario, la revoca dell’omolo- gazione.
Dopo aver valutato le potenziali ripercussioni in termini di sicurezza dei veicoli, protezione dell’ambiente, risparmio energetico e prestazioni della tecnologia antifur- to, le Parti contraenti possono vietare la vendita e l’utilizzo di tali veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi nel loro territorio fino a quando tale non conformità non sia stata eliminata. In tal caso, le Parti contraenti informano il segretariato del Comitato di amministrazione dei provvedimenti presi. Per quanto riguarda la composizione di eventuali controversie tra le Parti contraenti, si applica la procedura descritta nell’articolo 10 paragrafo 4.
3. A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora la conformità di un prodotto secondo il paragrafo 2 del presente articolo non sia stata ristabilita entro un termine di tre mesi, la Parte contraente responsabile revoca tem- poraneamente o definitivamente l’omologazione. Tale termine può, in via ecceziona- le, essere prorogato di tre mesi al massimo, qualora nessuna delle Parti contraenti che applicano il regolamento ONU in questione vi si opponga. Se il termine è proro- gato, la Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione notifica, entro il periodo iniziale di tre mesi, a tutte le Parti contraenti che applicano il regolamento ONU in questione la sua intenzione di prorogare il periodo di tempo concesso per ristabilire la conformità, specificando le ragioni della proroga.
4. Se la non conformità è dovuta alla non ottemperanza alle disposizioni ammini- strative, alle marche di omologazione, alle condizioni per la conformità della produ- zione o al documento informativo menzionato in un regolamento ONU, come indi- cato nell’articolo 2 paragrafo 2 lettere d ed f, la Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione ne dispone la revoca provvisoria o definitiva nel caso in cui la conformità non sia stata ristabilita entro un periodo di sei mesi.
5. I paragrafi 1−4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui sia la stessa Parte contraente responsabile del rilascio dell’omologazione a constatare che determinati veicoli a ruote, equipaggiamenti o pezzi provvisti di marche di omologa- zione non sono conformi ai tipi omologati o alle prescrizioni di un regolamento ONU.
Art. 5
1. Le autorità di omologazione di ogni Parte contraente che applica un regolamento ONU inviano, su richiesta delle altre Parti contraenti, una lista dei veicoli a ruote, degli equipaggiamenti o dei pezzi per i quali hanno rifiutato di concedere o hanno revocato l’omologazione.
2. Inoltre, quando ricevono una domanda proveniente da un’altra Parte contraente che applica un regolamento ONU, esse inviano immediatamente a detta Parte con- traente, conformemente a quanto disposto nell’allegato 5 del presente Accordo, una copia di tutti i documenti d’informazione pertinenti sui quali hanno fondato la loro
decisione di rilascio, di diniego o di revoca dell’omologazione concernente un veicolo a ruote, un equipaggiamento o un pezzo in virtù di detto regolamento ONU.
3. La copia cartacea può essere sostituita da un file elettronico conformemente all’allegato 5 del presente Accordo.
Art. 6
1. Possono divenire Parti contraenti del presente Accordo gli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 dello statuto di detta Commissione e le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite dagli Stati membri della Commissione economica per l’Europa alle quali i loro Stati membri hanno conferito competenze nei settori interessati dal presente Accordo, segnatamente per prendere decisioni aventi valore vincolante per questi Stati.
Per il calcolo del numero di voti di cui agli articoli 1 paragrafo 2 e 12 paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono membri della Commissione eco- nomica per l’Europa.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Accordo gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite autorizzati a partecipare a determinati lavori della Commissione economica per l’Europa in applicazione del paragrafo 11 dello statuto di detta Commissione, e le organizzazioni di integrazione economica regionale alle quali detti Stati, che ne sono membri, hanno conferito competenze nei settori interessati dal presente Accordo, segnatamente per prendere decisioni vinco- lanti nei loro confronti.
Per il calcolo del numero di voti di cui agli articoli 1 paragrafo 2 e 12 paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. L’adesione al presente Accordo di nuove Parti contraenti che non sono Parti dell’Accordo del 1958 avviene depositando uno strumento presso il Segretario generale, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 7
1. Il presente Accordo si considera entrato in vigore nove mesi dopo la data in cui il Segretario generale lo ha trasmesso a tutte le Parti contraenti dell’Accordo del 1958.
2. Il presente Accordo si considera non entrato in vigore se le Parti contraenti dell’Accordo del 1958 hanno formulato obiezioni nel termine di sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale lo ha trasmesso.
3. Per ogni nuova Parte contraente che vi aderisce, il presente Accordo entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito dello strumento d’adesione.
Art. 8
1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificandolo al Segre- tario generale.
2. La denuncia ha effetto dodici mesi dalla data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto notificazione.
3. Le omologazioni di tipo concesse dalla Parte contraente restano valide per un periodo di dodici mesi dalla data in cui la denuncia diventa effettiva ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2.
Art. 9
1. Al momento della sua adesione o in qualsiasi momento successivo, ogni Parte contraente ai termini dell’articolo 6 del presente Accordo può dichiarare, notifican- dolo al Segretario generale, che il presente Accordo è applicabile a tutti o a parte dei territori che essa rappresenta sul piano internazionale. L’Accordo si applica pertanto al territorio o ai territori menzionati nella notificazione a partire dal sessantesimo giorno successivo all’avvenuta notificazione al Segretario generale.
2. Ogni Parte contraente ai termini dell’articolo 6 del presente Accordo che, con- formemente al paragrafo 1 del presente articolo, ha fatto una dichiarazione nel senso di rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che essa rappresenta sul piano internazionale, può denunciare l’Accordo, conformemente all’articolo 8, per quel che concerne detto territorio.
Art. 10
1. Le controversie tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono, nella misura del possibile, composte tramite negoziato tra le Parti in lite.
2. Qualora una delle Parti contraenti in lite lo richieda, le controversie che non sono state composte in via di negoziato sono sottoposte ad arbitrato e demandate di con- seguenza a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in lite. Se, entro tre mesi dalla domanda di arbitrato, le Parti in lite non si sono accordate sulla scelta dell’arbitro o degli arbitri, ogni Parte può chiedere al Segretario generale di designa- re un arbitro unico al quale le controversie sono sottoposte per decisione.
3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è vincolante per le Parti contraenti in lite.
4. Le controversie tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione di regolamenti ONU annessi al presente Accordo sono composte in via di negoziato secondo la procedura di cui all’allegato 6 del presente Accordo.
Art. 11
1. Ogni Parte contraente, al momento dell’adesione al presente Accordo, può di- chiarare che non si considera vincolata dall’articolo 10 paragrafi 1, 2 e 3 di detto documento. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 10 paragrafi 1, 2 e 3 nei confronti delle Parti contraenti che hanno formulato una tale riserva.
2. Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni tempo, ritirare detta riserva mediante notificazione trasmessa al Segretario generale.
3. Non sono ammesse altre riserve al presente Accordo, alla relativa appendice, agli allegati e ai regolamenti ONU ad esso annessi; tuttavia ogni Parte contraente ha la possibilità, in conformità dell’articolo 1 paragrafo 5, di dichiarare che non intende applicare certuni dei regolamenti oppure che non intende applicarne nessuno.
Art. 12
La procedura sugli emendamenti che concernono i regolamenti ONU annessi al presente Accordo è regolata dalle disposizioni seguenti:
1. Gli emendamenti ai regolamenti ONU sono adottati dal Comitato di ammini- strazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 2 e alla procedura indicata nell’appendice.
Dopo essere stato adottato, ogni emendamento a un regolamento ONU è tra- smesso dal Comitato di amministrazione al Segretario esecutivo della Com- missione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Questi notifica al più presto l’emendamento in questione alle Parti contraenti che applicano il re- golamento ONU e al Segretario generale.
2. Un emendamento a un regolamento ONU è considerato adottato se, nel ter- mine di sei mesi dalla data di notificazione da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, più di un quinto delle Parti contraenti che applicano il regolamento ONU alla data del- la notificazione non ha informato il Segretario generale del suo disaccordo sull’emendamento. Quando è adottato un emendamento a un regolamento ONU, il Segretario generale dichiara al più presto che l’emendamento è adottato e vincolante per le Parti contraenti che applicano il regolamento ONU.
3. Gli emendamenti a un regolamento ONU possono contenere disposizioni transitorie in merito all’entrata in vigore del regolamento ONU emendato, alla data fino alla quale le Parti contraenti sono tenute ad accettare le omolo- gazioni rilasciate in virtù della versione precedente del regolamento ONU, nonché alla data a partire dalla quale le Parti contraenti non sono più tenute ad accettare le omologazioni di tipo rilasciate in virtù della versione prece- dente del regolamento ONU emendato.
4. Fermo restando quanto diversamente previsto da eventuali disposizioni tran- sitorie di una qualsiasi versione di un regolamento ONU, le Parti contraenti che applicano regolamenti ONU possono, fatto salvo il rispetto delle dispo-
sizioni dell’articolo 2, rilasciare omologazioni di tipo in virtù di versioni precedenti dei regolamenti ONU. Tuttavia, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, le Parti contraenti che applicano un regolamento ONU non sono tenute ad accettare omologazioni di tipo in virtù di tali versioni precedenti.
5. Tutte le Parti contraenti che applicano un regolamento ONU accettano le omologazioni concesse in virtù della versione più recente di tale regolamen- to ad eccezione delle Parti contraenti che hanno notificato al Segretario ge- nerale che intendono cessare di applicare siffatto regolamento ONU. Le Parti contraenti che hanno notificato al Segretario generale la propria intenzione di cessare di applicare un regolamento ONU accettano, durante il periodo di un anno di cui all’articolo 1 paragrafo 6, le omologazioni concesse confor- memente alla versione o alle versioni del regolamento ONU vigenti alla data di notificazione al Segretario generale.
6. Una Parte contraente che applica un regolamento ONU può concedere un’omologazione in deroga a norma di un regolamento ONU per un singolo tipo di veicolo a ruote, equipaggiamento o pezzo basato su una nuova tecno- logia, qualora questa nuova tecnologia non sia contemplata dal regolamento ONU esistente e sia incompatibile con una o più prescrizioni di tale regola- mento. In tal caso, trovano applicazione le procedure stabilite nell’allegato 7 del presente Accordo.
7. Se una Parte aderisce al presente Accordo tra il momento della notificazione dell’emendamento a un regolamento ONU trasmesso al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e l’entrata in vigore dell’emendamento stesso, per la nuova Parte contraente entra in vi- gore il regolamento ONU in questione, salvo che, nel termine di sei mesi dalla notificazione dell’adesione trasmessa dal Segretario generale, detta Parte abbia informato quest’ultimo del proprio disaccordo nei confronti dell’emendamento.
Art. 13
La procedura concernente gli emendamenti del testo dell’Accordo stesso e della sua appendice è regolata dalle disposizioni seguenti:
1. Ogni Parte contraente può proporre uno o più emendamenti al presente Ac- cordo e alla sua appendice. Il testo di ogni progetto di emendamento concer- nente l’Accordo e la sua appendice sarà trasmesso al Segretario generale, che lo inoltra a tutte le Parti contraenti e ne informa gli altri Stati di cui all’articolo 6 paragrafo 1.
2. Ogni progetto d’emendamento, trasmesso in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, è considerato accettato qualora nessuna delle Parti con-
traenti formuli obiezioni entro nove mesi dalla data alla quale il Segretario generale ha messo in circolazione il progetto d’emendamento.
3. Il Segretario generale notifica al più presto a tutte le Parti contraenti se sono state formulate obiezioni contro il progetto d’emendamento. In presenza di obiezioni, l’emendamento è considerato non accettato e permane senza effet- to. In assenza di obiezioni l’emendamento entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza del termine di nove mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 13bis
1. La procedura sugli emendamenti che concernono gli allegati contenenti disposi- zioni amministrative e procedurali annessi al presente Accordo è regolata dalle disposizioni seguenti:
1.1 Eventuali emendamenti agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali sono adottati dal Comitato di amministrazione come indicato nell’articolo 1 paragrafo 1 e conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 dell’appendice al presente Accordo.
1.2 Il Comitato di amministrazione comunica al Segretario generale qualsiasi emendamento agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedu- rali. Il Segretario generale notifica a sua volta al più presto detto emenda- mento alle Parti contraenti che applicano uno o più regolamenti ONU.
2. Un emendamento agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedu- rali è considerato adottato se, nel termine di sei mesi dalla data di notificazione da parte del Segretario generale, nessuna delle Parti contraenti che applicano uno o più regolamenti ONU ha informato il Segretario generale del suo disaccordo sull’emendamento.
3. Il Segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le Parti Contraenti dell’Accordo che applicano uno o più regolamenti ONU per informarle in merito a un’eventuale un’obiezione formulata contro il progetto d’emendamento. In presenza di obiezioni, l’emendamento è considerato non accettato e senza effetto. In assenza di obiezioni, invece, l’emendamento entra in vigore per tutte le Parti contraenti che applicano uno o più regolamenti ONU tre mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.
4. Un nuovo allegato è considerato un emendamento agli allegati contenenti dispo- sizioni amministrative e procedurali e, come tale, è adottato conformemente alla stessa procedura descritta nel presente articolo.
Art. 14
1. In ottemperanza alle disposizioni del presente Accordo, il Segretario generale notifica alle Parti contraenti:
(a) le adesioni conformemente all’articolo 6;
(b) le date alle quali il presente Accordo entra in vigore conformemente all’articolo 7;
(c) le denunce conformemente all’articolo 8;
(d) le notificazioni ricevute conformemente all’articolo 9;
(e) le dichiarazioni e le notificazioni ricevute conformemente all’articolo 11 pa- ragrafi 1 e 2;
(f) l’entrata in vigore di ogni nuovo regolamento ONU e di ogni emendamento a un regolamento ONU esistente, conformemente all’articolo 1 paragrafi 2, 3, 5 e 7 e all’articolo 12 paragrafo 2;
(g) l’entrata in vigore di ogni emendamento al presente Accordo, alla sua ap- pendice o agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali in conformità dell’articolo 13 paragrafo 3 o dell’articolo 13bis paragrafo 3;
(h) la cessazione dell’applicazione di regolamenti ONU da parte delle Parti con- traenti, conformemente all’articolo 1 paragrafo 6.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei relativi allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite notifica:
(a) al Segretario generale e alle Parti contraenti l’adozione di qualsiasi emenda- mento a un regolamento ONU, conformemente all’articolo 12 paragrafo 2;
(b) alle Parti contraenti la decisione presa dal Comitato di amministrazione in merito alla richiesta di un’omologazione in deroga e, successivamente, la re- lativa adozione conformemente all’allegato 7 paragrafo 5.
Art. 15
1. Se, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, le procedure previste all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della versione precedente dell’Accordo sono in corso ai fini dell’adozione di un nuovo regolamento ONU, il nuovo regolamento ONU entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 di detto arti- colo.
2. Se, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, le procedure previste all’articolo 12 paragrafo 1 della versione precedente dell’Accordo sono in corso ai fini dell’adozione di un emendamento a un regolamento ONU, l’emendamento entra in vigore conformemente alle disposizioni di detto articolo.
3. Se tutte le Parti all’Accordo vi acconsentono, ogni regolamento ONU adottato in virtù della versione precedente dell’Accordo può essere considerato un regolamento adottato conformemente alle disposizioni di cui sopra.
Art. 16
Il presente Accordo è stato fatto a Ginevra, in un solo esemplare, nelle lingue france- se, inglese e russa, i cui testi fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Composizione e regolamento interno del Comitato di amministrazione
Art. 1
Il Comitato di amministrazione si compone di tutte le Parti dell’Accordo emendato.
Art. 2
Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite fornisce servizi di segretariato al Comitato.
Art. 3
Il Comitato elegge ogni anno, durante la sua prima seduta, un presidente e un vice- presidente.
Art. 4
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il Comitato sotto gli auspici della Commissione economica per l’Europa ogni volta sia opportu- no adottare un nuovo regolamento ONU, apportare un emendamento a un regola- mento ONU, provvedere a una notificazione conformemente alla procedura prevista per la concessione di un’omologazione in deroga per nuove tecnologie (illustrata nell’allegato 7) o apportare un emendamento agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali.
Art. 5
I progetti di nuovi regolamenti ONU sono messi ai voti. Ogni Parte contraente dell’Accordo dispone di un voto. Il quorum necessario per prendere decisioni è costituito dalla metà almeno delle Parti contraenti. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto Parti contraenti dell’Accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresen- tante di un’organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri. Per essere adottato, ogni nuovo progetto di regolamento ONU deve raccogliere i quattro quinti dei voti dei membri presenti e votanti.
Art. 6
I progetti di emendamenti a regolamenti ONU sono messi ai voti. Ogni Stato Parte dell’Accordo che applica il regolamento ONU dispone di un voto. Il quorum neces- sario per prendere decisioni è costituito dalla metà almeno delle Parti contraenti che applicano il regolamento ONU. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto Parti contraenti dell’Accordo, dispon- gono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un’organizza- zione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri e che applicano il regolamento ONU in questione. Per essere adottato, ogni progetto di emendamento al regolamento ONU deve raccogliere i quattro quinti dei voti dei membri presenti e votanti.
Art. 7
I progetti di emendamenti agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali annessi al presente Accordo sono messi ai voti. Ogni Parte dell’Accordo che applica uno o più regolamenti ONU dispone di un voto. Il quorum necessario per prendere decisioni è costituito dalla metà almeno delle Parti dell’Accordo che applicano uno o più regolamenti ONU. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto Parti contraenti dell’Accordo, di- spongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un’organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri e che applicano uno o più regolamenti ONU. Per essere adottato, ogni progetto di emendamento agli allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali deve essere approvato all’unanimità dai membri pre- senti e votanti.
Art. 8
La domanda di una Parte contraente concernente un’autorizzazione a concedere un’omologazione in deroga per nuove tecnologie è messa ai voti. Ogni Parte con- traente che applica il regolamento ONU dispone di un voto. Il quorum necessario per prendere decisioni è costituito dalla metà almeno delle Parti contraenti che applicano il regolamento ONU. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto Parti contraenti dell’Accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un’organizzazione di inte- grazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri e che applicano il regolamento ONU in questione. L’autorizzazione a con- cedere un’omologazione in deroga per tale Parte contraente è approvata se ha raccol- to i quattro quinti dei voti dei membri presenti e votanti.
Allegati contenenti disposizioni amministrative e procedurali
I seguenti allegati all’Accordo del 1958 includono le disposizioni amministrative e procedurali applicabili a tutti i regolamenti ONU annessi all’Accordo del 1958:
Allegato 1 Procedure di controllo della conformità di produzione
Allegato 2 Prima parte: Valutazione, designazione e notificazione dei servizi tecnici
Seconda parte: Norme che devono essere rispettate dai servizi tecnici di cui alla prima parte del presente allegato
Terza parte: Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici Allegato 3 Procedure per le omologazioni di tipo ONU
Allegato 4 Numerazione delle omologazioni di tipo ONU Allegato 5 Circolazione della documentazione di omologazione
Allegato 6 Procedure per risolvere problemi di interpretazione relativi all’appli- cazione dei regolamenti ONU e alla concessione di omologazioni in virtù di tali regolamenti ONU
Allegato 7 Procedura per le omologazioni in deroga concernenti nuove tecnologie Allegato 8 Condizioni generali relative ai metodi di prova virtuali
Procedure di controllo della conformità di produzione
Obiettivi
Le procedure di controllo della conformità di produzione sono intese a garantire che ogni veicolo a ruote, equipaggiamento o pezzo prodotto sia conforme al tipo omolo- gato.
Tali procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata «valutazione iniziale», e la verifica dell’oggetto dell’omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominata «disposizioni relative alla conformità dei prodotti».
1 Valutazione iniziale
1.1 Prima di concedere un’omologazione di tipo ONU, l’autorità di omologazio- ne di una Parte contraente verifica se esistono disposizioni e procedure sod- disfacenti che consentano di garantire a tutti gli effetti che i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti o i pezzi in corso di produzione siano conformi al tipo omologato.
1.2 La norma internazionale ISO 19011:2011, «Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione» contiene orientamenti relativi alla realizzazione delle va- lutazioni.
1.3 La verifica di cui al paragrafo 1.1 dev’essere fatta con soddisfazione dell’autorità che concede l’omologazione di tipo ONU.
L’autorità di omologazione deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti di cui alla sezione 2. A tale scopo essa tiene conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1.3.1–
1.3.3 o, se del caso, di una combinazione di tutte le suddette disposizioni o di una parte di esse.
1.3.1 La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla confor- mità dei prodotti sono eseguite dall’autorità che concede l’omologazione di tipo ONU o da un servizio tecnico appositamente designato ad agire per con- to di tale autorità di omologazione.
1.3.1.1 Per stabilire l’entità della valutazione iniziale da eseguire, l’autorità di omo- logazione può tenere conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:
(a) la certificazione del costruttore di cui al paragrafo 1.3.3 qui di seguito, che non è stata né qualificata né riconosciuta ai sensi di siffatto punto;
(b) in caso di omologazione di tipo ONU di equipaggiamenti o pezzi, le va- lutazioni del sistema di gestione della qualità effettuate dal/i costrutto- re/i del veicolo presso lo stabilimento del/dei costruttore/i degli equi- paggiamenti o dei pezzi, conformemente a una o più specifiche del
settore che soddisfino i requisiti della norma internazionale ISO 9001:2008.
1.3.2 La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla confor- mità dei prodotti possono essere parimenti eseguite dall’autorità di omologa- zione di un’altra Parte contraente, oppure dal servizio tecnico designato a tal fine da tale autorità, a condizione che tale Parte contraente applichi almeno gli stessi regolamenti ONU sui quali l’omologazione di tipo ONU è fondata.
1.3.2.1 In tal caso, l’autorità di omologazione dell’altra Parte contraente redige una dichiarazione di conformità, indicando i settori e le unità di produzione con- siderati in relazione al/ai prodotto/i oggetto di una richiesta di omologazione di tipo e i regolamenti ONU in conformità dei quali dovranno essere omolo- gati tali prodotti.
1.3.2.2 Ricevuta una domanda di dichiarazione di conformità dall’autorità di omo- logazione di una Parte contraente che concede l’omologazione di tipo ONU, l’autorità di omologazione dell’altra Parte contraente trasmette immediata- mente la dichiarazione di conformità o indica che non è in grado di fornire tale dichiarazione.
1.3.2.3 Nella dichiarazione di conformità devono figurare almeno i dati seguenti:
(a) gruppo o impresa (p. es. Automobili XYZ);
(b) ente interessato (p. es. divisione regionale);
(c) stabilimenti/officine [p. es. stabilimento motori 1 (nel Paese A) – stabi- limento veicoli 2 (nel Paese B)];
(d) gamma di veicoli/componenti (p. es. tutti i modelli della categoria M1);
(e) settori di produzione valutati (p. es. settore di assemblaggio del motore, settore di stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, settore di as- semblaggio dei veicoli);
(f) documenti esaminati (p. es. manuale e procedure di garanzia della qua- lità dell’impresa e dell’officina);
(g) periodo di valutazione (p. es. audit condotto dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa);
(h) visita di controllo programmata (p. es. mm/aaaa).
1.3.3 L’autorità di omologazione può parimenti accettare la certificazione del costruttore secondo la norma internazionale ISO 9001:2008 (che deve garan- tire il/i prodotto/i da omologare) o una norma di omologazione equivalente che adempia alle prescrizioni del paragrafo 1.1 relative alla valutazione ini- ziale. Il costruttore fornisce informazioni in merito alla certificazione e si impegna a informare l’autorità di omologazione di ogni modifica che abbia un’incidenza sulla validità o sull’oggetto di tale certificazione.
1.4 Ai fini dell’omologazione di tipo internazionale di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate per concedere l’omolo-
gazione ONU di equipaggiamenti o parti del veicolo, ma è necessario che tali valutazioni siano completate da una valutazione dei settori non inclusi nelle valutazioni precedenti, in particolare di quelli inerenti all’assemblaggio dell’intero veicolo.
2 Disposizioni relative alla conformità dei prodotti
2.1 Ogni veicolo, equipaggiamento o pezzo omologato in virtù di un regolamen- to ONU annesso all’Accordo del 1958 deve essere fabbricato conformemen- te al tipo omologato e deve soddisfare le prescrizioni del presente allegato e del regolamento ONU in questione.
2.2 L’autorità di omologazione di una Parte contraente che concede un’omolo- gazione di tipo in virtù di un regolamento ONU annesso all’Accordo del 1958 si assicura che esistano disposizioni adeguate e programmi di ispezione documentati, da convenire con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano effettuati a intervalli prescritti le prove o i controlli connessi necessari per verificare se la produzione resta conforme al tipo omologato, ivi compre- se, se del caso, le prove prescritte nel regolamento ONU in questione.
2.3 Il detentore di un’omologazione di tipo ONU è segnatamente tenuto a:
2.3.1 Assicurarsi dell’esistenza e dell’applicazione di procedure efficaci di con- trollo della conformità dei prodotti (veicoli a ruote, equipaggiamenti o pezzi) al tipo omologato.
2.3.2 Avere accesso, per ogni tipo omologato, alle apparecchiature di prova o di altro genere necessarie al controllo della conformità.
2.3.3 Provvedere affinché i dati concernenti i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e i documenti annessi restino consultabili durante un periodo prestabilito in accordo con l’autorità di omologazione. Questo periodo non deve superare i dieci anni.
2.3.4 Analizzare i risultati di ogni tipo di prova o controllo, al fine di verificare e di assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni inerenti a una produzione industriale.
2.3.5 Garantire che, che per ogni tipo di prodotto, siano effettuati almeno i con- trolli prescritti nel presente allegato e le prove previste nei regolamenti ONU applicabili.
2.3.6 Garantire che ogni prelievo di campioni o di provini che metta in evidenza la non conformità per il tipo di prova in questione sia seguito da una nuova campionatura e da una nuova prova. Sono considerate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.
3 Disposizioni relative alla verifica continua
3.1 L’autorità che ha concesso l’omologazione di tipo ONU può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati ad ogni unità di produzione.
3.1.1 Le disposizioni normali consistono nel sorvegliare l’efficacia nel tempo delle procedure stabilite nei paragrafi 1 e 2 del presente allegato (valutazione iniziale e disposizioni relative alla conformità dei prodotti).
3.1.1.1 Le attività di sorveglianza eseguite dai servizi tecnici (designati o ricono- sciuti conformemente ai paragrafi 1.3.1 e 1.3.2) sono riconosciute come con- formi ai requisiti di cui al paragrafo 3.1.1 per quanto riguarda le procedure stabilite all’atto della valutazione iniziale.
3.1.1.2 La frequenza normale delle verifiche (diverse da quelle di cui al paragrafo 3.1.1.1) da parte dell’autorità di omologazione deve essere tale da assicurare che i controlli pertinenti effettuati conformemente alle sezioni 1 e 2 del pre- sente allegato siano esaminati a intervalli stabiliti in base a un metodo di va- lutazione dei rischi conforme alla norma internazionale ISO 31000:2009 − Gestione del rischio − Principi e linee guida e, in ogni caso, dev’essere di almeno una volta ogni tre anni. Questo metodo deve tenere conto in partico- lare dei casi di non conformità rilevati dalle Parti contraenti ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo del 1958.
3.2 Durante ogni ispezione, i registri delle prove e dei controlli, segnatamente quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al paragrafo 2, e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell’ispettore.
3.3 L’ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prove nel laboratorio del costruttore o negli impianti del servizio tecnico. In questi casi sono eseguite unicamente prove fisiche. Il numero minimo di campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal costrut- tore stesso.
3.4 Qualora il livello di controllo è valutato insoddisfacente o si ritenga necessa- rio verificare la validità delle prove eseguite ai sensi del paragrafo 3.3, l’ispettore preleva campioni da inviare al servizio tecnico affinché quest’ultimo esegua prove fisiche.
3.5 Qualora un’ispezione o un controllo non dia risultati soddisfacenti, l’autorità di omologazione vigila affinché siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire al più presto la conformità della produzione.
Prima parte – Valutazione, designazione e notificazione dei servizi tecnici
1 Designazione dei servizi tecnici
1.1 Quando un’autorità di omologazione designa un servizio tecnico, quest’ultimo si conforma alle disposizioni del presente allegato.
1.2 I servizi tecnici eseguono essi stessi o supervisionano le prove necessarie per l’omologazione o i controlli specificati nei regolamenti ONU, salvo nei casi in cui altre procedure sono espressamente autorizzate. Essi non possono ese- guire prove o controlli per i quali non siano stati debitamente designati.
L’efficacia dei servizi tecnici e la qualità delle prove e dei controlli da essi eseguiti consentono di garantire che i prodotti per i quali è richiesta l’omologazione di tipo ONU siano adeguatamente esaminati in merito alla loro conformità alle prescrizioni dei regolamenti ONU applicabili per i quali tali servizi sono stati designati.
1.3 I servizi tecnici sono designati in funzione di una o più delle seguenti quattro categorie di attività, secondo la loro sfera di competenza:
(a) categoria A: i servizi tecnici che eseguono, presso i propri impianti, le prove di cui ai regolamenti ONU;
(b) categoria B: i servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui ai regolamenti ONU, eseguite negli impianti del costruttore o di un terzo;
(c) categoria C: i servizi tecnici incaricati di valutare e sorvegliare a inter- valli regolari le procedure seguite dal costruttore per controllare la con- formità della produzione;
(d) categoria D: i servizi tecnici incaricati della supervisione o dell’esecu- zione di prove o controlli nell’ambito del controllo della conformità di produzione.
1.4 I servizi tecnici devono fornire la prova di avere le competenze appropriate, le conoscenze tecniche specifiche ed l’esperienza nelle singole materie di- sciplinate dai regolamenti ONU per le quali sono stati designati.
Essi devono inoltre rispettare le norme elencate nella seconda parte del presente allegato, che sono pertinenti per le categorie di attività per le quali sono stati designati, pur non dovendo necessariamente essere autorizzati/ac- creditati conformemente a tali norme.
Essi devono garantire di non essere soggetti al controllo o all’influsso di parti interessate che potrebbero avere un’incidenza negativa sull’oggettività e la qualità delle loro prove e ispezioni.
Essi devono avere accesso agli impianti di prova e ai dispositivi di misura necessari per la supervisione o l’esecuzione delle prove o dei controlli previ- sti ai sensi dei regolamenti ONU per i quali sono stati designati.
1.5 Un’autorità di omologazione può operare in qualità di servizio tecnico in relazione a una o più attività di cui al paragrafo 1.3. Qualora un’autorità di omologazione operante quale servizio tecnico sia stata designata in virtù del- la legislazione nazionale di una Parte contraente e sia finanziata da quest’ultima, le disposizioni del presente allegato o norme equivalenti alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.4 del presente allegato devono essere rispettate. Lo stesso vale per i servizi tecnici designati in virtù della legisla- zione nazionale di una Parte contraente e soggetti a un controllo finanziario e gestionale da parte del Governo di tale Parte contraente. Le norme equiva- lenti devono garantire lo stesso livello di efficacia e di indipendenza.
1.6 A prescindere da quanto disposto nel paragrafo 3.3, un costruttore o il relati- vo rappresentante che agisce per suo conto può essere designato come servi- zio tecnico per le attività della categoria A unicamente per i regolamenti ONU che contemplano una simile designazione. In tal caso, a prescindere da quanto disposto nel paragrafo 1.4, il servizio tecnico in questione deve esse- re accreditato conformemente alle norme di cui al paragrafo 1 della seconda parte del presente allegato.
1.7 I soggetti di cui ai paragrafi 1.5 e 1.6 devono soddisfare le disposizioni del paragrafo 1.
2 Valutazione delle competenze dei servizi tecnici
2.1 Le competenze di cui al paragrafo 1 sono comprovate da una relazione di valutazione stilata da un’autorità competente4. Essa può includere un certifi- cato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.
2.2 La valutazione di cui al paragrafo 2.1 è effettuata secondo le disposizioni stabilite nella terza parte del presente allegato.
La relazione di valutazione è riveduta al termine di un periodo massimo di tre anni.
2.3 La relazione di valutazione è trasmessa, su richiesta, al segretariato UNECE e alle Parti contraenti.
2.4 L’autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico attesta la conformità mediante prove documentali.
Tale documentazione comprende una valutazione effettuata da controllori estranei all’attività valutata. Detti controllori possono appartenere alla stessa organizzazione purché non abbiano alcun legame con il personale che ese- gue l’attività valutata.
4 Per «autorità competente» si intende l’autorità di omologazione o quella designata a tal fine, oppure un organismo di accreditamento idoneo che opera per loro conto.
2.5 Un costruttore o un rappresentante che agisce per suo conto, designato quale servizio tecnico, deve rispettare le pertinenti disposizioni del paragrafo 2.
3 Procedure di notificazione
3.1 Le Parti contraenti notificano al segretariato UNECE il nome, l’indirizzo (compreso quello di posta elettronica) e la categoria di attività di ogni servi- zio tecnico designato, nonché eventuali modifiche successive.
L’atto di notificazione precisa per quali regolamenti ONU sono stati desi- gnati i servizi tecnici.
3.2 Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui al paragrafo 1 ai fini dell’omologazione di tipo ONU soltanto se è stato notificato al segretariato UNECE.
3.3 Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da più Parti contraenti, indipendentemente dalla categoria di attività svolte.
3.4 Il segretariato UNECE pubblica sul proprio sito web l’elenco e le informa- zioni di contatto delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici.
Seconda parte – Norme della prima parte del presente allegato alle quali devono conformarsi i servizi tecnici
1 Attività relative alle prove ai fini dell’omologazione di tipo ONU, da effettuare conformemente ai regolamenti ONU
1.1 Categoria A (prove eseguite presso i propri impianti):
– ISO/IEC 17025:2005 sui requisiti generali per la competenza dei labo- ratori di prova e di taratura.
– Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può ese- guire o supervisionare, presso gli impianti di un costruttore o del relati- vo rappresentante, le prove previste dai regolamenti ONU per i quali è stato designato.
1.2 Categoria B (supervisione di prove eseguite presso gli impianti del costrutto- re o quelli del relativo rappresentante):
– ISO/IEC 17020:2012 sui requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
– Prima di eseguire o supervisionare prove presso gli impianti di un co- struttore o del relativo rappresentante, il servizio tecnico controlla che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle perti- nenti prescrizioni di cui al paragrafo 1.1.
2 Attività relative alla conformità della produzione
2.1 Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e le revisioni di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore):
– ISO/IEC 17021:2015 sui requisiti per gli organismi che forniscono au- dit e certificazione di sistemi di gestione.
2.2 Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervi- sione):
– ISO/IEC 17020:2012 sui requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
Terza parte – Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici
1 Scopo
1.1 Questa parte dell’allegato 2 definisce le condizioni in base alle quali l’autorità competente di cui al paragrafo 2 della prima parte del presente al- legato deve svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici.
1.2 Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indi- pendentemente dal loro statuto giuridico (organizzazione indipendente, co- struttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico).
2 Principi da rispettare nell’ambito della valutazione
La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:
(a) l’indipendenza, che costituisce il fondamento dell’imparzialità e dell’obiettività delle conclusioni;
(b) un approccio basato su dati concreti, che garantisce l’affidabilità e la ri- producibilità delle conclusioni.
I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità, e rispettare i principi di riservatezza e discrezione. Essi devono presentare le loro conclu- sioni in modo fedele e preciso.
3 Competenze richieste ai controllori
3.1 Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine.
3.2 I controllori devono essere stati specificamente formati per condurre le attività di valutazione. Inoltre, devono avere una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività.
3.3 Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 sopra, la valutazione di cui al paragrafo 2.5 della prima parte del presente allegato è svolta da con- trollori non implicati nelle attività oggetto della valutazione.
4 Domanda di designazione
4.1 Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente presenta all’autorità competente una domanda formale comprendente almeno quanto segue:
(a) una descrizione generale del servizio tecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, statuto giuridico, organico e risorse tecniche;
(b) una descrizione dettagliata del personale incaricato di eseguire le prove e/o ispezioni e del personale direttivo, corredata di curriculum vitae in- dicante i titoli di formazione e le qualifiche professionali;
(c) in aggiunta a quanto sopra, i servizi tecnici che utilizzano metodi di prova virtuali attestano le loro capacità di lavorare in un ambiente con l’assistenza di computer;
(d) informazioni generali riguardanti il servizio tecnico, quali le sue attivi- tà, se del caso il suo rapporto nell’ambito di una più ampia entità socie- taria, nonché gli indirizzi di tutte le ubicazioni fisiche rientranti nell’oggetto della designazione;
(e) l’accordo quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designa- zione e degli altri obblighi del servizio tecnico in applicazione dei per- tinenti regolamenti ONU per i quali è stato designato;
(f) una descrizione delle attività di valutazione della conformità prestate dal servizio tecnico nel quadro dei regolamenti ONU applicabili e un elenco dei regolamenti ONU per i quali il servizio tecnico chiede una designazione, compresi, se del caso, i propri limiti di capacità;
(g) una copia del manuale di qualità o di norme operative analoghe del ser- vizio tecnico.
4.2 L’autorità competente verifica l’adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico.
4.3 Il servizio tecnico informa l’autorità di omologazione di qualsiasi modifica delle informazioni fornite conformemente al paragrafo 4.1.
5 Esame delle risorse
L’autorità competente esamina la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico per quanto riguarda la propria politica, la propria competen- za e la disponibilità di controllori ed esperti qualificati.
6 Subappalto della valutazione
6.1 L’autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un’altra autorità designata o chiedere il sostegno di esperti tecnici resi disponibili da altre autorità competenti. I subappaltatori e gli esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente.
6.2 L’autorità competente tiene conto dei certificati di accreditamento pertinenti al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico.
7 Preparazione della valutazione
7.1 L’autorità competente nomina formalmente una squadra di valutazione. Essa provvede inoltre all’adeguatezza delle competenze messe a disposizione per ciascun incarico. In particolare, la squadra nel suo insieme deve possedere:
(a) un’adeguata conoscenza dell’obiettivo specifico per il quale si chiede la designazione del servizio tecnico;
(b) una comprensione sufficiente per effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico che opera nel settore per il quale è stato designato.
7.2 L’autorità competente definisce chiaramente l’incarico assegnato alla squa- dra di valutazione. Quest’ultima ha il compito di esaminare i documenti ri- cevuti dal servizio tecnico richiedente e di effettuare la valutazione in loco.
7.3 L’autorità competente concorda con il servizio tecnico e la squadra di valu- tazione incaricata la data e il calendario previsti per la valutazione. Tuttavia, la responsabilità di fissare una data che sia compatibile con il piano di con- trollo e di rivalutazione spetta all’autorità competente.
7.4 L’autorità competente provvede affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni pre- cedenti nonché i documenti e i registri pertinenti del servizio tecnico.
8 Valutazione in loco
La squadra di valutazione effettua la valutazione del servizio tecnico presso gli stabilimenti di quest’ultimo in cui sono realizzate una o più delle sue atti- vità principali e, se del caso, effettua ispezioni in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.
9 Analisi dei risultati e relazione di valutazione
9.1 La squadra di valutazione analizza tutte le informazioni e gli elementi pro- banti pertinenti raccolti durante l’esame dei documenti e dei registri e all’atto della valutazione in loco. Questa analisi deve essere tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione.
9.2 L’autorità competente provvede affinché le procedure relative all’allesti- mento delle relazioni di valutazione adempiano le prescrizioni seguenti.
9.2.1 Prima di lasciare il sito, la squadra di valutazione tiene una riunione con il servizio tecnico, nel corso della quale essa presenta una relazione scritta e/o orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico ha la possibilità di for- mulare domande sui risultati nonché sulle eventuali non conformità e sulla loro origine.
9.2.2 Le relazioni scritte sui risultati della valutazione sono sottoposte senza indugio al servizio tecnico. La relazione contiene osservazioni sulla compe- tenza e la conformità e evidenzia, se del caso, le non conformità cui occorre rimediare affinché siano adempite tutte le prescrizioni previste per la desi- gnazione.
9.2.3 Il servizio tecnico è invitato a fornire una risposta alla relazione di valuta- zione e a descrivere le misure concrete adottate o programmate, entro un de- terminato termine, per rimediare a eventuali non conformità evidenziate.
9.3 L’autorità competente provvede affinché le risposte fornite dal servizio tecnico siano sufficienti per eliminare efficacemente le non conformità. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, gli sono richieste ulteriori informazioni. Possono inoltre essere richieste prove circa l’effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l’effettiva attuazione delle misure correttive.
9.4 La relazione di valutazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
(a) l’identificativo unico del servizio tecnico;
(b) la/le data/e della valutazione in loco;
(c) il/i nome/i del/i controllore/i e/o degli esperti partecipanti alla valuta- zione;
(d) l’identificativo unico di tutti gli stabilimenti oggetto della valutazione;
(e) il settore per cui si è chiesta la designazione oggetto della valutazione;
(f) una dichiarazione sull’adeguatezza dell’organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico, che testimoni la competenza di quest’ultimo e sia basata sull’ottemperanza dei requisiti per i quali è stato designato;
(g) informazioni sull’eliminazione di tutte le non conformità;
(h) una raccomandazione sull’opportunità di designare o confermare il ri- chiedente quale servizio tecnico e, in tal caso, il settore per il quale si chiede la designazione.
10 Concessione/conferma di una designazione
10.1 L’autorità di omologazione prende, senza indebito ritardo, una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente.
10.2 L’autorità di omologazione fornisce al servizio tecnico un certificato conte- nente i seguenti dati:
(a) l’identità e il logo dell’autorità di omologazione;
(b) l’identificativo unico del servizio tecnico designato;
(c) la data effettiva di concessione della designazione e la data di scadenza;
(d) una breve indicazione della portata della designazione o un riferimento in materia (regolamenti ONU o loro parti applicabili);
(e) una dichiarazione di conformità e un riferimento al presente allegato.
11 Rivalutazione e controllo
11.1 La differenza tra una rivalutazione e una valutazione iniziale risiede nel il fatto che nella rivalutazione è tenuto conto dell’esperienza maturata nel cor- so delle valutazioni precedenti. Una valutazione in loco fatta in occasione di un’attività di sorveglianza è meno dettagliata di una rivalutazione.
11.2 L’autorità competente elabora un piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi del settore per cui è chiesta la designazione siano valutati a intervalli regolari.
Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata a cui è pervenuto il servizio tecnico.
11.3 Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l’autorità competente stabilisce termini rigorosi per l’attuazione di misure correttive.
11.4 Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l’autorità competente adot- ta provvedimenti adeguati quali l’esecuzione di una nuova valutazione oppu- re la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato.
11.5 Qualora decida di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, l’autorità competente ne informa quest’ultimo per posta raccoman- data e ne dà debita comunicazione al segretariato UNECE. In ogni caso, l’autorità competente adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico.
12 Registri sui servizi tecnici designati
12.1 L’autorità competente tiene registri sui servizi tecnici per fornire la prova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state ef- fettivamente rispettate.
12.2 L’autorità competente garantisce la sicurezza dei registri sui servizi tecnici al fine di assicurane la riservatezza.
12.3 I registri sui servizi tecnici devono contenere almeno i seguenti elementi:
(a) la corrispondenza pertinente;
(b) i registri e le relazioni di valutazione;
(c) le copie dei certificati di designazione.
Procedure per le omologazioni di tipo ONU
1 Domanda di omologazione di tipo ONU ed espletamento delle procedure
1.1 Le domande di omologazione di tipo ONU devono essere presentate all’autorità di omologazione di una Parte contraente dal costruttore o da un suo rappresentante autorizzato (qui di seguito denominato «il richiedente»).
1.2 Per un tipo particolare di veicolo, equipaggiamento o pezzo può essere presentata una sola domanda e in una sola Parte contraente che applica i re- golamenti ONU in virtù dei quali è richiesta l’omologazione di tipo ONU. Per ogni tipo da omologare è presentata una domanda separata.
1.3 La domanda è corredata delle informazioni richieste dai regolamenti ONU in virtù dei quali è richiesta l’omologazione. Tali informazioni comprendono una descrizione dettagliata del tipo da omologare, inclusi, ove necessario, di- segni, diagrammi e immagini.
1.4 Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il xxxxxx- xxxxx può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste per l’omologazione o per facilitare l’esecuzione delle medesime.
1.5 Il richiedente mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli a ruote, equipaggiamenti o pezzi che si rende necessaria per ese- guire le prove richieste dai regolamenti ONU in virtù dei quali è richiesta l’omologazione.
1.6 La conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti ONU è dimostrata mediante prove adeguate eseguite su veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi rappresentativi del tipo da omologare.
L’autorità di omologazione applica il principio del «caso peggiore», selezio- nando la variante o versione del tipo specificato che, ai fini delle prove, rap- presenterà il tipo da omologare nelle condizioni più sfavorevoli. Le decisioni prese, con relativa giustificazione, sono registrate nella documentazione di omologazione.
Con l’accordo dell’autorità di omologazione, il richiedente può tuttavia selezionare un veicolo, un equipaggiamento o un pezzo che, pur non essendo rappresentativo del tipo da omologare, riunisca alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto dai regola- menti ONU («caso peggiore»). Per agevolare le decisioni, durante il proces- so di selezione del caso peggiore possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.
1.7 Le prove di omologazione sono eseguite o supervisionate dai servizi tecnici. Le procedure di prova da applicare nonché le apparecchiature e gli strumenti specifici da utilizzare sono specificati nei regolamenti ONU.
1.8 Su domanda del richiedente, in alternativa ai metodi di prova di cui ai para- grafi 1.6 e 1.7 sopra, si possono utilizzare prove virtuali, per quanto si tratti di una possibilità prevista nei pertinenti regolamenti ONU e fatto salvo il ri- spetto delle condizioni generali stabilite nell’allegato 8 dell’Accordo del 1958.
1.9 Le Parti contraenti rilasciano omologazioni di tipo soltanto se è assicurato il rispetto dei requisiti in materia di conformità della produzione di cui all’allegato 1 dell’Accordo del 1958.
1.10 Se dalle prove di omologazione risulta che il tipo è conforme alle prescrizio- ni tecniche del regolamento ONU, è concessa l’omologazione per tale tipo e sono assegnati un numero di omologazione conformemente all’allegato 4 dell’Accordo del 1958 e un marchio di omologazione per ciascun tipo con- formemente alle specifiche disposizioni del regolamento ONU in questione.
1.11 L’autorità di omologazione garantisce che la documentazione di omologa- zione contenga quanto segue:
(a) una documentazione relativa alla selezione del caso peggiore, compresa la giustificazione per la scelta effettuata. Tale documentazione può comprendere informazioni fornite dal costruttore;
(b) una documentazione di ogni interpretazione tecnica significativa effet- tuata, nonché di eventuali metodi di prova differenti applicati o nuove tecnologie introdotte;
(c) un verbale di prova del servizio tecnico in cui figurano i valori registrati ottenuti nelle misurazioni e nelle prove richieste dal regolamento ONU;
(d) documenti informativi del costruttore in cui sono specificate adeguata- mente le caratteristiche del tipo da omologare;
(e) una dichiarazione di conformità alle prescrizioni in materia di confor- mità della produzione di cui all’allegato 1 dell’Accordo del 1958, nella quale si specifica quali disposizioni di cui al paragrafo 1.3 dell’allegato 1 dell’Accordo del 1958 sono state prese quale base ai fini della valuta- zione iniziale, come pure la data di esecuzione della valutazione iniziale e di eventuali attività di controllo;
(f) il certificato di omologazione di tipo.
2 Modifiche delle omologazioni di tipo ONU
2.1 Il costruttore in possesso di un’omologazione di tipo ONU per il suo veicolo, equipaggiamento o pezzo informa immediatamente la Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione di tipo ONU di qualsiasi modifica delle caratte- ristiche del tipo rispetto a quanto registrato nella documentazione informati- va di cui al paragrafo 1.3.
2.2 La Parte contraente decide quale procedura adottare tra le due previste, rispettivamente ai paragrafi 2.5 e 2.6, per la modifica di un’omologazione di tipo ONU. Se necessario, la Parte contraente può decidere, previa consulta- zione con il costruttore, che deve essere concessa una nuova omologazione di tipo ONU.
2.3 La domanda di modifica di un’omologazione di tipo ONU può essere pre- sentata esclusivamente alla Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione di tipo ONU originaria.
2.4 Se la Parte contraente ritiene che, per introdurre una modifica a un’omologa- zione di tipo ONU, siano necessarie ispezioni o prove, ne informa il costrut- tore.
2.5 Qualora siano cambiate alcune delle caratteristiche figuranti nei documenti informativi e nel verbale di prova, ma la Parte contraente ritenga poco pro- babile che tali modifiche possano produrre effetti negativi apprezzabili sulle prestazioni in termini di protezione dell’ambiente e/o di sicurezza funzionale e che, in ogni caso, il tipo in questione rimanga conforme alle prescrizioni dei regolamenti ONU interessati, la modifica dell’omologazione di tipo ONU può essere designata come «revisione».
In tal caso, la Parte contraente rilascia, se necessario, le pagine modificate dei documenti informativi e dei verbali di prova, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rila- scio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata dei documenti informativi e dei verbali di prova, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
2.6 La modifica di un’omologazione di tipo ONU è designata come «estensio- ne» se, oltre ai cambiamenti di dati registrati nei documenti informativi:
(a) sono necessarie ulteriori controlli o prove; o
(b) è stata modificata una qualsiasi delle informazioni figuranti nel docu- mento di comunicazione (esclusi gli annessi); o
(c) è richiesta l’omologazione a una serie successiva di modifiche in segui- to alla sua entrata in vigore e tale omologazione può essere concessa a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della serie successiva di modifiche.
2.7 La conferma o il rifiuto della modifica dell’omologazione di tipo ONU, con indicazione dei cambiamenti apportati, è notificata alle Parti contraenti dell’Accordo del 1958 che applicano regolamenti ONU a mezzo di una scheda di comunicazione. L’indice dei documenti informativi e delle rela- zioni di prova annessi al documento di comunicazione è modificato di con- seguenza in modo che sia indicata la data della revisione o dell’estensione più recente.
2.8 L’autorità di omologazione che concede l’estensione dell’omologazione aggiorna il numero di omologazione con un numero di estensione progres- sivo aumentato in funzione del numero di estensioni successive già concesse conformemente all’allegato 4 dell’Accordo del 1958 ed elabora quindi una scheda di comunicazione riveduta contrassegnata con tale numero di esten- sione.
Numerazione delle omologazioni di tipo ONU
Allegato 45
1. Dall’entrata in vigore dell’Accordo del 1958, le Parti contraenti attribuisco- no a ogni nuova omologazione di tipo e a ogni estensione di tale omologa- zione un numero di omologazione conformemente ai paragrafi 1.10 e 2.8 dell’allegato 3.
2. Dall’entrata in vigore dell’Accordo del 1958 e in deroga a quanto diversa- mente disposto in materia di marche di omologazione in una qualsiasi ver- sione di un regolamento ONU, il costruttore appone, se richiesto, una marca di omologazione conformemente alle disposizioni dei pertinenti regolamenti ONU, utilizzando tuttavia come numero di omologazione per ogni veicolo a ruote, equipaggiamento o pezzo per il quale è stata rilasciata una nuova omo- logazione o per il quale tali omologazioni sono state estese, le prime due ci- fre della sezione 2 e le cifre della sezione 3 del numero di omologazione di cui al presente allegato. Tale disposizione non si applica nel caso in cui un regolamento ONU richieda di utilizzare nella marca di omologazione, anzi- ché un numero di omologazione, un codice di omologazione o un codice di identificazione. Gli zeri non significativi che precedono le cifre della sezione 3 possono essere omessi.
3. A ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Quest’ultimo si compone di quattro sezioni. Ogni sezione è separata da un asterisco («*»).
3.1 Le definizioni delle sezioni per tutti i regolamenti ONU, tranne il regolamen- to ONU n. 0 sulle condizioni uniformi per quanto concerne il sistema di omologazione internazionale dei veicoli completi, è:
Sezione 1: la lettera «E» maiuscola seguita dal numero distintivo della Parte contraente che ha concesso l’omologazione di tipo.
Sezione 2: il numero del pertinente regolamento ONU, seguito dalla lettera
«R», a sua volta seguita da:
(a) due cifre (eventualmente precedute da zeri non significativi) indicanti la serie di modifiche, ivi incluse le disposizioni tecniche del regolamento ONU applicato ai fini dell’omologazione (00 per il regolamento ONU nella sua forma originale);
(b) una barra obliqua e due cifre (eventualmente precedute da zeri non si- gnificativi) indicanti il numero di supplemento alle serie di modifiche applicate ai fini dell’omologazione (00 per la serie di emendamenti nel- la propria forma originale);
5 Aggiornato dall’emendamento del 6 dic. 2019, in vigore dal 6 mar. 2020 (RU 2020 831).
(c) una barra obliqua e uno o due caratteri indicanti, se del caso, la fase di attuazione.
Sezione 3: un numero progressivo da quattro a sei cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi). La serie dei numeri inizia con 0001.
Sezione 4: un numero progressivo di due cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l’estensione. La serie dei numeri inizia con 00.
Tutte le cifre sono espresse in numeri arabi.
3.2 Le sezioni del numero di omologazione di un’omologazione internazionale di veicoli completi sono definite nel regolamento ONU n. 0.
4. Una stessa Parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un’altra omologazione.
Esempi:
Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di tipo rilasciata dai Paesi Bassi conformemente al Regolamento ONU numero 58 nella sua versione originale:
E4*58R00/00*0004*02
Esempio di prima estensione della 2439a omologazione di tipo per un veico- lo rilasciata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord confor- memente al Regolamento ONU numero 83 nella versione relativa alla terza serie di modifiche per un veicolo di categoria M, N1 di classe I per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore:
E11*83R03/00/J*2439*01
Circolazione della documentazione di omologazione
Allegato 5
1. Laddove è previsto o richiesto che un’autorità di omologazione fornisca una copia di un’omologazione e dei relativi allegati, tali documenti devono essere inviati per posta in formato cartaceo, per posta elettronica in formato elettronico oppure utilizzando la banca dati online protetta, istituita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.
2. Nella banca dati online protetta sono archiviati almeno i documenti specificati nei singoli regolamenti ONU. Essi comprendono la documentazione con la quale si comunicano alle Parti contraenti l’omologazione, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione oppure la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a ruote, equipaggiamento o pezzo in virtù del regolamento ONU.
UI
3. Se le omologazioni di tipo applicabili a veicoli a ruote, equipaggiamenti o pezzi sono archiviate nella banca dati online protetta, salvo indicazioni contrarie contenute nei regolamenti ONU, le marche di omologazione richieste da questi ultimi possono essere sostituite con un identificatore unico, preceduto dal simbolo . L’identificatore unico è generato automaticamente dalla banca dati.
4. Tutte le Parti contraenti che applicano un regolamento ONU devono avere acces- so alle informazioni concernenti tale regolamento contenute nella banca dati utiliz- zando l’identificatore unico, con il quale è dato accesso alle informazioni rilevanti in merito alle omologazioni in questione.
5. I regolamenti ONU annessi all’Accordo del 1958 possono prevedere che la circolazione delle omologazioni di tipo sotto forma di copie elettroniche sia effet- tuata mediante la banca dati online protetta, laddove ciò sia necessario per uno svolgimento efficiente del processo di omologazione e a condizione che siano previ- sti i diritti di accesso definiti dalle Parti contraenti.
Procedure per risolvere problemi di interpretazione relativi all’applicazione dei regolamenti ONU e alla concessione di omologazioni in virtù di tali regolamenti
1 Problemi di interpretazione antecedenti alla concessione di un’omologazione di tipo ONU
Se una domanda di omologazione di tipo ONU è tale da richiedere all’auto- xxxx di omologazione un’interpretazione approfondita in merito all’applica- zione del regolamento ONU, o il richiedente dell’omologazione chiede una tale interpretazione, prima di pronunciarsi l’autorità di omologazione infor- ma altre autorità di omologazione e chiede il loro parere.
L’autorità di omologazione interessata informa le altre autorità di omologa- zione che applicano il regolamento ONU in merito al problema e alla solu- zione da essa proposta e trasmette anche eventuali informazioni di supporto fornite dal costruttore. Di norma, tale comunicazione dovrebbe avvenire per via elettronica. A tali altre autorità di omologazione è concesso un termine di quattordici giorni per rispondere:
(a) dopo aver preso in considerazione le osservazioni ricevute, l’autorità di omologazione può concedere omologazioni conformemente alla nuova interpretazione;
(b) se le osservazioni ricevute non consentono di giungere a una decisione, l’autorità di omologazione chiede ulteriori chiarimenti secondo la pro- cedura descritta al paragrafo 3 seguente.
2 Problemi di interpretazione successivi al rilascio di un’omologazione di tipo ONU
Se, successivamente al rilascio di un’omologazione, le interpretazioni delle Parti contraenti divergono, si applica la procedura descritta di seguito.
Le Parti contraenti interessate si impegnano innanzitutto a risolvere la que- stione di comune accordo. A tal fine è necessario che siano stabiliti contatti e che ogni Parte contraente riesamini le procedure impiegate per le prove e le omologazioni dei veicoli a ruote, degli equipaggiamenti e dei pezzi oggetto della controversia. Si applicano le seguenti procedure:
(a) qualora riconosca la presenza di un errore, l’autorità di omologazione agisce conformemente alle disposizioni dell’Accordo del 1958 e in par- ticolare dell’articolo 4 di detto Accordo;
(b) qualora si giunga a un accordo che necessiti di una nuova o di una di- versa interpretazione di una prassi esistente (da parte di una qualsiasi delle Parti contraenti), le altre Parti contraenti che applicano il regola- mento ONU in questione devono esserne informate d’urgenza. Le altre Parti dispongono di un termine di quattordici giorni per presentare le lo-
ro osservazioni in merito alla decisione, a seguito del quale le autorità di omologazione, tenuto conto delle osservazioni ricevute, possono rila- sciare omologazioni di tipo ONU conformemente alla nuova interpreta- zione;
(c) qualora non sia possibile giungere a un accordo, le Parti contraenti inte- ressate devono ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al paragrafo 3 seguente;
(d) in ogni caso, la questione deve essere portata all’attenzione del compe- tente gruppo di lavoro sussidiario del Forum mondiale per l’armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli (WP.29). Se lo ri- tiene necessario, il gruppo di lavoro sussidiario propone al WP.29 op- portuni emendamenti ai regolamenti allo scopo di risolvere le divergen- ze di interpretazione.
3 Procedura di arbitrato attraverso il WP.29 e i suoi gruppi di lavoro sussidiari
Al fine di adottare senza indugio le misure opportune, i presidenti dei gruppi di lavoro sussidiari identificano i problemi derivanti da interpretazioni di- vergenti tra le Parti contraenti riguardanti l’applicazione dei regolamenti ONU e il rilascio di omologazioni di tipo ONU in virtù di tali regolamenti, mettendo in atto il prima possibile misure che consentano di risolvere i pro- blemi di interpretazione.
Il presidente di ogni gruppo di lavoro elabora procedure necessarie per risolvere questo tipo di problemi al fine di poter dimostrare al WP.29 che:
(a) sono state considerate con la dovuta attenzione sia le diverse opinioni delle autorità di omologazione delle Parti contraenti interessate, sia i pa- reri espressi dalle altre Parti contraenti che applicano il regolamento ONU in questione;
(b) le decisioni prese si fondano su adeguate consulenze tecniche, tenendo conto dello specifico settore tematico;
(c) qualsiasi decisione è presa all’unanimità per quanto possibile; e
(d) le procedure adottate sono trasparenti e controllabili.
Se necessario per risolvere il problema, il presidente del gruppo di lavoro sussidiario ha la facoltà di aggiungere un punto all’ordine del giorno della prima riunione disponibile del proprio gruppo di lavoro sussidiario, senza doverne chiedere la previa autorizzazione del WP.29. In questi casi il presi- dente è tenuto a riferire quanto prima al WP.29 in merito all’evoluzione della situazione.
Al termine della procedura di arbitrato il presidente del gruppo di lavoro sussidiario presenta una relazione al WP.29.
3.1 Nel caso in cui il problema possa essere risolto nell’ambito del quadro regolamentare vigente:
L’interpretazione del regolamento ONU adottata nel gruppo di lavoro deve essere applicata e le autorità di omologazione rilasciano omologazioni di ti- po ONU su tale base.
3.2 Nel caso in cui il problema non possa essere risolto nell’ambito del quadro regolamentare vigente:
Il WP.29 deve essere tenuto informato del problema e incaricare il gruppo di lavoro sussidiario di esaminare il problema a titolo prioritario in occasione della sua prossima riunione, il cui ordine del giorno dev’essere modificato di conseguenza.
Il gruppo di lavoro sussidiario esamina tutte le proposte relative all’interpre- tazione e sottopone al WP.29 proposte ufficiali di emendamento del regola- mento ONU interessato seguendo le procedure ordinarie. Il WP.29 esamina la questione a titolo prioritario in occasione della sua prossima riunione.
Procedura per le omologazioni in deroga concernenti nuove tecnologie
1 Su richiesta del costruttore, le Parti contraenti che applicano un regolamento ONU possono concedere un’omologazione in deroga in virtù di un regola- mento ONU per un veicolo, un equipaggiamento o un pezzo che incorpora nuove tecnologie incompatibili con una o più prescrizioni di tale regolamen- to ONU, previa autorizzazione concessa dal Comitato di amministrazione dell’Accordo del 1958 secondo la procedura descritta nei paragrafi dal 2 al 12 del presente allegato.
2 In attesa della decisione sulla concessione dell’autorizzazione, la Parte contraente che applica un regolamento ONU può rilasciare un’omologazione provvisoria solo per il proprio territorio. Altre Parti contraenti che applicano il regolamento ONU in questione possono decidere di accettare tale omolo- gazione provvisoria sul rispettivo territorio.
3 La Parte contraente che rilascia l’omologazione provvisoria di cui al para- grafo 2 del presente allegato informa il Comitato di amministrazione della sua decisione e trasmette un documento contenente:
(a) i motivi per i quali le tecnologie o le concezioni in questione rendono il veicolo, l’equipaggiamento o il pezzo incompatibile con le prescrizioni del regolamento ONU in questione;
(b) una descrizione dei problemi di sicurezza, di protezione dell’ambiente o di altro genere e dei provvedimenti adottati;
(c) una descrizione delle prove, e dei relativi risultati, attestanti che il livel- lo di sicurezza e di protezione dell’ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga;
(d) una domanda di autorizzazione a concedere un’omologazione in deroga in virtù del regolamento ONU per il tipo di veicolo, equipaggiamento o pezzo in questione.
4 Il Comitato di amministrazione prende in esame la notificazione completa di cui al paragrafo 3 del presente allegato durante la prima riunione successiva alla ricezione della notificazione, a condizione tuttavia che la data in cui av- viene tale ricezione preceda di almeno tre mesi quella della riunione. Esami- nata la notificazione, il Comitato di amministrazione può decidere di accetta- re o respingere la domanda di autorizzazione a rilasciare un’omologazione in deroga oppure di sottoporre la questione al competente gruppo di lavoro sus- sidiario.
5 Il Comitato di amministrazione decide secondo la procedura di cui all’ar- ticolo 8 dell’appendice.
6 La domanda di autorizzazione a rilasciare un’omologazione in deroga in virtù di un regolamento ONU di cui al paragrafo 3 del presente allegato è considerata approvata eccetto nel caso in cui, nel termine di un mese dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite ha notificato la decisione di autorizzazione pre- sa dal Comitato di amministrazione, più di un quinto delle Parti contraenti che applicano il regolamento ONU abbia, al momento della notificazione, informato il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite del proprio disaccordo riguardo all’autorizza- zione dell’omologazione in deroga.
7 Se l’autorizzazione per la concessione dell’omologazione in deroga è accet- tata, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite ne dà notifica al più presto alle Parti contraenti che applicano il regolamento ONU in questione.
A partire dalla data della notificazione, la Parte contraente di cui al paragrafo 3 del presente allegato può rilasciare l’omologazione in deroga in virtù del regolamento ONU. Tale omologazione in deroga è accettata dalle Parti con- traenti che applicano il regolamento ONU, ad eccezione di quelle che hanno notificato al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite il proprio disaccordo o l’intenzione di non ac- cettare immediatamente l’omologazione in deroga. Tali Parti contraenti che hanno informato il Segretario esecutivo del proprio disaccordo o dell’inten- zione di non accettare immediatamente l’omologazione in deroga data dal Comitato di amministrazione possono decidere a posteriori di accettare l’omologazione in deroga notificando la propria decisione al Segretario ese- cutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazione Unite.
8 Il Comitato di amministrazione indica nella decisione di autorizzazione se l’omologazione in deroga è assoggettata a eventuali limitazioni. Le limita- zioni connesse alle scadenza di un termine non possono essere inferiori a trentasei mesi. Le Parti contraenti che applicano il regolamento ONU accet- tano l’omologazione in deroga almeno fino allo scadere del termine prescrit- to, se presente, oppure, ove il regolamento ONU in questione sia successi- vamente modificato in virtù dei paragrafi 9 e 10 del presente allegato al fine di tenere conto della tecnologia oggetto dell’omologazione in deroga, fino alla data a partire dalla quale le Parti contraenti possono rifiutare le omolo- gazioni rilasciate in base alla versione precedente del regolamento ONU, a seconda di quale data sia antecedente.
La Parte contraente autorizzata a rilasciare l’omologazione in deroga si assicura che il costruttore adempia pienamente a tutte le eventuali limitazioni associate a tale omologazione e che la scheda di comunicazione indichi chia- ramente che l’omologazione è concessa in deroga, su autorizzazione del Comitato di amministrazione.
9 Il Comitato di amministrazione informa nel contempo il gruppo di lavoro sussidiario responsabile per il regolamento ONU in questione in merito all’autorizzazione a rilasciare l’omologazione in deroga.
La Parte contraente autorizzata a rilasciare l’omologazione in deroga presen- ta al gruppo di lavoro sussidiario responsabile per il regolamento ONU una proposta di modifica al fine di adeguare tale regolamento ONU sviluppo tecnologico. Tale proposta deve essere presentata al più tardi in occasione della prima riunione del gruppo di lavoro sussidiario successiva alla notifi- cazione della decisione di autorizzazione da parte del Comitato di ammini- strazione, conformemente al paragrafo 6 del presente allegato.
10 Entrato in vigore il regolamento ONU emendato in modo che tenga conto della tecnologia per la quale era stata concessa l’omologazione in deroga, il costruttore è autorizzato a domandare un’omologazione di tipo in virtù del regolamento ONU modificato, in sostituzione dell’omologazione in deroga precedentemente concessa. Qualora rilasci tale omologazione di tipo, l’autorità di omologazione deve, appena le è ragionevolmente possibile, re- vocare l’omologazione in deroga oppure informare l’autorità di omologazio- ne che ha concesso l’omologazione in deroga che quest’ultima dev’essere revocata.
11 Se la procedura di emendamento del regolamento ONU non è stata comple- tata prima della scadenza del limite temporale di cui al paragrafo 8 del pre- sente allegato, la durata di validità di un’omologazione in deroga può essere prorogata, su richiesta della Parte contraente che l’ha rilasciata, con decisio- ne adottata secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente allega- to. Tuttavia, se la Parte contraente autorizzata a concedere l’omologazione in deroga non ha provveduto a presentare una proposta di emendamento del re- golamento ONU in questione prima del termine indicato al paragrafo 9 del presente allegato, essa deve revocare immediatamente tale omologazione in deroga, tenendo comunque conto del limite temporale di cui al paragrafo 8 del presente allegato. La Parte contraente che ha revocato l’omologazione in deroga ne informa il Comitato di amministrazione durante la sua successiva riunione.
12 Se il Comitato di amministrazione decide di rifiutare un’autorizzazione a rilasciare un’omologazione in deroga, la Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2 del presente allegato ha la facoltà di revocarla. In tale caso, la Parte contraente comunica immediata- mente al detentore dell’omologazione provvisoria che tale omologazione provvisoria, concessa conformemente al paragrafo 2 del presente allegato, sarà revocata sei mesi dopo la data della decisione, tenendo conto che essa è valida per almeno dodici mesi a partire dalla data in cui è stata concessa.
Condizioni generali relative ai metodi di prova virtuali
1 Impostazione delle prove virtuali
Lo schema che segue è utilizzato come struttura di base per la descrizione e l’esecuzione delle prove virtuali:
(a) scopo;
(b) modello di struttura;
(c) condizioni limite;
(d) ipotesi di carico;
(e) calcolo;
(f) valutazione;
(g) documentazione.
2 Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante computer
2.1 Modello matematico
Il modello matematico è fornito dal costruttore. Esso riflette la complessità della struttura dei veicoli a ruote, degli equipaggiamenti e dei pezzi da sotto- porre a prova conformemente alle prescrizioni previste dai regolamenti ONU interessati e alle loro condizioni limite.
Le stesse disposizioni di applicano mutatis mutandis alle prove di compo- nenti indipendenti dal veicolo.
2.2 Procedura di convalida del modello matematico
Il modello matematico è convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive.
A tal fine è effettuata una prova fisica allo scopo di poter paragonare i risul- tati ottenuti con quelli del modello matematico. La comparabilità dei risultati delle prove deve essere dimostrata. Il costruttore o il servizio tecnico elabora un rapporto di convalida e lo sottopone all’autorità di omologazione.
Qualsiasi modifica apportata al modello matematico o al software suscettibi- le di invalidare tale rapporto è comunicata all’autorità di omologazione, che può richiedere una nuova convalida.
2.3 Documentazione
Il costruttore deve mettere a disposizione i dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo, documentati in funzione delle esi- genze del servizio tecnico.
3 Strumenti e assistenza
Su richiesta dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico, il costrut- tore fornisce o rende accessibili gli strumenti necessari, segnatamente il software adeguato.
Il costruttore fornisce inoltre un’assistenza appropriata all’autorità di omolo- gazione o al servizio tecnico.
L’accesso e l’assistenza offerti al servizio tecnico non esimono quest’ultimo dagli obblighi che gli incombono in materia di competenze del personale, pagamento dei diritti di licenza e rispetto della riservatezza.
Campo d’applicazione dell’Accordo del 22 gennaio 20216
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
Albania | 6 settembre | 2011 A | 5 novembre | 2011 |
Armenia | 1° marzo | 2018 A | 30 aprile | 2018 |
Australia* | 25 febbraio | 2000 A | 25 aprile | 0000 |
Xxxxxxx* | 12 marzo | 1971 A | 11 maggio | 1971 |
Azerbaigian | 15 aprile | 2002 A | 14 giugno | 2002 |
Belarus | 3 maggio | 1995 A | 2 luglio | 0000 |
Xxxxxx* | 7 luglio | 1959 A | 5 settembre | 1959 |
Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
Bulgaria* | 22 novembre | 1999 A | 21 gennaio | 2000 |
Ceca, Repubblica | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Xxxxx (Sud)* | 1° novembre | 2004 A | 31 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 17 marzo | 1994 S | 8 ottobre | 1991 |
Danimarca* | 21 ottobre | 1976 A | 20 dicembre | 1976 |
Egitto | 5 dicembre | 2012 A | 3 febbraio | 2013 |
Estonia* | 2 marzo | 1995 A | 1° maggio | 1995 |
Finlandia | 19 luglio | 1976 A | 17 settembre | 1976 |
Francia | 26 giugno | 0000 X | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 26 marzo | 2015 A | 25 maggio | 2015 |
Germania* | 29 novembre | 1965 | 28 gennaio | 1966 |
Giappone* | 25 settembre | 1998 A | 24 novembre | 1998 |
Grecia | 6 ottobre | 1992 A | 5 dicembre | 1992 |
Italia* | 25 febbraio | 1963 | 26 aprile | 1963 |
Kazakistan | 9 novembre | 2010 A | 8 gennaio | 2011 |
Lettonia* | 19 novembre | 1998 A | 18 gennaio | 1999 |
Lituania | 28 gennaio | 2002 A | 29 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 13 ottobre | 1971 A | 12 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxx xxx Xxxx | 1° aprile | 1998 S | 17 novembre | 1991 |
Malaysia* | 3 febbraio | 2006 A | 4 aprile | 0000 |
Xxxxxxxx | 21 settembre | 2016 A | 20 novembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Nigeria | 18 ottobre | 2018 A | 17 dicembre | 2018 |
Norvegia | 3 febbraio | 1975 A | 4 aprile | 1975 |
Nuova Zelanda* | 27 novembre | 2001 A | 26 gennaio | 2002 |
Paesi Bassi | 30 giugno | 1960 | 29 agosto | 1960 |
Pakistan | 24 febbraio | 2020 A | 24 aprile | 2020 |
Polonia* | 12 gennaio | 1979 A | 13 marzo | 1979 |
6 RU 1973 1468; 1977 767; 1980 673; 1987 1185; 1996 2170; 2005 1235; 2007 4401; 2010
4213; 2011 891; 2014 891; 2016 3693; 2020 495; 2021 211.
Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xx/xx/Xxxxxx
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore |
Portogallo | 29 gennaio | 1980 A | 29 marzo | 1980 |
Regno Unito | 15 gennaio | 1963 A | 16 marzo | 1963 |
Romania* | 23 dicembre | 1976 A | 21 febbraio | 1977 |
Russia* | 19 dicembre | 1986 A | 17 febbraio | 1987 |
San Marino | 27 novembre | 2015 A | 26 gennaio | 2016 |
Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 3 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
Spagna* | 11 agosto | 1961 A | 10 ottobre | 1961 |
Sudafrica* | 18 aprile | 2001 A | 17 giugno | 2001 |
Svezia | 21 aprile | 1959 A | 20 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 29 giugno | 1973 A | 28 agosto | 1973 |
Thailandia* | 2 marzo | 2006 A | 1° maggio | 2006 |
Tunisia | 2 novembre | 2007 A | 1° gennaio | 2008 |
Turchia* | 29 dicembre | 1995 A | 27 febbraio | 1996 |
Ucraina* | 1° maggio | 2000 A | 30 giugno | 2000 |
Ungheria* | 3 maggio | 1960 | 2 luglio | 1960 |
Unione europea* | 23 gennaio | 1998 A | 24 marzo | 1998 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Se- zione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx. |
Regolamento n. 0 allegato all’accordo
Regolamenti7
Prescrizioni uniformi per quanto concerne il systema di omologazione internazionale dei veicoli completi
Applicato dalla Svizzera dal 19 luglio 2018
Regolamento n. 1 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari per veicoli a motore con lampadine a incandescenza della categoria R2 a luce anabbagliante asimmetrica e/o luce di profondità
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 3 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi catarifrangenti per veicoli a motore e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 4 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per illuminare la targa posteriore dei veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli) e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 5 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari «Sealed Beam» per veicoli a motore a luce anabbagliante asimmetrica europea e/o luce di profondità o entrambe le luci
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
7 Il testo dei R e dei loro campi d’applicazione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx00/xx00xxxx.xxxx, (reg.) xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx00/xx00xxx/xx00xxx/xx00xxxxxxxx.xxxx, (campi)
o richiesti all’Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, 0000 Xxxxx.
(RU 2005 3765; 2011 891; 2014 2611; 2015 2435; 2016 3693; 2017 3793; 2019 477;
2020 495; 2021 211, 911).
Regolamento n. 6 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione degli indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 7 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione, luci di coda, luci di fermata e luci di ingombro per veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli) e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 8 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari allo iodio X0, X0, X0, XX0, XX0 e/o H7 a luce anabbagliante asimmetrica e/o luce di profondità per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 10 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 12 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la protezione dei conducente dal dispositivo di guida in caso di urto
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 13 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenata
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 13-H allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione delle autovetture per quanto concerne i freni
Applicato dalla Svizzera dall’11 maggio 1998
Regolamento n. 14 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sull’omologazione dei veicoli concernenti gli attacchi di cinture di sicurezza su automobili
Applicato dalla Svizzera dal 2 luglio 1982
Regolamento n. 16 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sull’omologazione delle cinture di sicurezza e sistemi di appoggio per gli occupanti adulti dei veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 luglio 1982
Regolamento n. 17 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei sedili, loro ancoraggio e dei poggiatesta
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 19 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari fendinebbia per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 20 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari allo iodio (H4) a luce anabbagliante asimmetrica e/o luce di profondità per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 21 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il loro equipaggiamento interno
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 22 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sull’omologazione dei caschi di protezione per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori
Applicato dalla Svizzera dal 2 luglio 1982
Regolamento n. 23 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di retromarcia per veicoli a motore e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 24 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative:
I. all’omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori Diesel) per quanto riguarda l’emissione di materie inquinanti l’aria visibili;
II. all’omologazione dei veicoli a motore concernente l’installazione di un motore ad accensione per compressione (motore Diesel) di tipo omologato;
III. all’omologazione dei veicoli a motore muniti di un motore ad accensione per compressione (motore Diesel) per quanto riguarda l’emissione di materie inquinanti dal motore (motori Diesel);
IV. alla misurazione della potenza dei motori (motori Diesel).
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 25 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei poggiatesta integrati e non integrati nei sedili
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 27 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei triangoli di veicolo fermo
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 28 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione degli avvisatori acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnali acustici
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 29 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione per quanto riguarda la protezione delle persone nella cabina di veicoli commerciali
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 30 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei pneumatici per automobili e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 1° ottobre 1983
Regolamento n. 31 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari «Sealed Beam-unit» (Blocco ottico SBH) a luce anabbagliante asimmetrica e/o luce di profondità per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 32 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore concernente il comportamento della struttura dei veicolo in caso di urto dalla parte posteriore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 33 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore concernente il comportamento della struttura del veicolo in caso di urto frontale
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 37 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle lampadine a incandescenza per i fari omologati dei veicoli a motore e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 38 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari fendinebbia di coda per veicoli a motore e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 49 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori Diesel) e dei veicoli muniti di un motore ad accensione per compressione per quanto riguarda l’emissione di materie inquinanti dal motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 50 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, indicatori di direzione lampeggianti e dei dispositivi per illuminare la targa posteriore dei motoveicoli e veicoli assimilati
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 51 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne il loro livello sonoro
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 54 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per autoveicoli leggeri e i rimorchi da essi trainati
Applicato dalla Svizzera dal 4 ottobre 1988
Regolamento n. 55 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle parti meccaniche per veicoli collegati assieme
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 56 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari per ciclomotori e veicoli assimilati
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 57 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari per motoveicoli e veicoli assimilati
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 58 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione:
I. dei dispositivi per la protezione posteriore;
II. dei veicoli concernente il montaggio di dispositivi per la protezione; posteriore di tipo omologato;
III. dei veicoli concernenti la loro protezione posteriore.
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 65 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci blu e delle luci gialle di pericolo
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 66 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione della solidità meccanica dei veicoli a grande capienza per il trasporto delle persone e della loro superstruttura
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 69 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei pannelli di contrassegno per veicoli lenti (a dipendenza della loro costruzione) e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 70 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei pannelli di contrassegno per veicoli pesanti e lunghi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 72 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari allo iodio (HS1) per luce anabbagliante asimmetrica e luce di profondità per motoveicoli
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 73 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli commerciali, rimorchi e semirimorchi per quanto riguarda la loro protezione laterale
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 76 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari a luce anabbagliante e luce di profondità per ciclomotori
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 77 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posteggio per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 79 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il dispositivo di guida
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 80 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per quanto concerne la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 82 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari con lampadina allo iodio (HS2) per ciclomotori
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 83 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’emissione di materie inquinanti dal motore secondo le esigenze di consumo di carburante
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 84 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli muniti di un motore a combustione interna concernente la misurazione del consumo di carburante
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 85 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei motori a combustione interna per la propulsione dei veicoli a motore delle classi M e N per quanto riguarda la misurazione della potenza utile
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 87 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione delle luci di circolazione diurna per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 88 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici retroriflettenti per veicoli a due ruote
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 91 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci d’ingombro laterali per veicoli a motore e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 98 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 99 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati di veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 100 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale
Applicato dalla Svizzera dal 23 agosto 1996
Regolamento n. 101 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione delle automobili con motore a combustione interna (M1) per quanto concerne la misurazione delle emissioni di diossido di carbonio e del consumo di carburante e dei veicoli delle categorie M1 e N1 equipaggiati di un dispositivo di trazione elettrica per quanto concerne la misura del consumo di energia elettrica e dell’autonomia
Applicato dalla Svizzera dal 1° gennaio 1997
Regolamento n. 102 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione:
I. di un dispositivo d’agganciamento corto (DAC);
II. dei veicoli per quanto concerne l’installazione di un tipo omologato di DAC.
Applicato dalla Svizzera dal 13 dicembre 1996
Regolamento n. 103 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione di catalizzatori di sostituzione per i veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 23 febbraio 1997
Regolamento n. 104 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli pesanti e lunghi e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 15 gennaio 1998
Regolamento n. 105 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione
Applicato dalla Svizzera dal 7 maggio 1998
Regolamento n. 106 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 7 maggio 1998
Regolamento n. 107 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli a due piani adibiti al trasporto di viaggiatori per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione
Applicato dalla Svizzera dal 18 giugno 1998
Regolamento n. 108 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli a motore e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 23 giugno 1998
Regolamento n. 109 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli da lavoro e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 23 giugno 1998
Regolamento n. 110 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione di:
I. parti di costruzione speciali per veicoli a motore nel cui sistema di propulsione viene impiegato gas naturale compresso (GNC);
II. veicoli comprendenti l’installazione di parti di costruzione speciali di un tipo omologato per l’impiego di gas naturale compresso (GNC) nel suo sistema di propulsione.
Applicato dalla Svizzera dal 28 dicembre 2000
Regolamento n. 111 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli-cisterna delle classi N e O per quanto concerne la sicurezza al travaso
Applicato dalla Svizzera dal 28 dicembre 2000
Regolamento n. 112 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incandescenza
Applicato dalla Svizzera dal 21 settembre 2001
Regolamento n. 113 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incandescenza
Applicato dalla Svizzera dal 21 settembre 2001
Regolamento n. 114 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi concernenti l’approvazione:
I. del modulo airbag per la sostituzione di un sistema airbag;
II. della sostituzione di volante equipaggiato con un airbag di tipo omologato;
III. della sostituzione di un sistema airbag diverso da quello installato sul volante.
Applicato dalla Svizzera dal 1° febbraio 2003
Regolamento n. 115 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di:
I. impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l’utilizzo di GPL nel sistema di propulsione;
II. impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l’utilizzo di GNC nel sistema di propulsione.
Applicato dalla Svizzera dal 30 ottobre 2003
Regolamento n. 116 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni tecniche unitarie concernenti la protezione dei veicoli a motore contro un impiego non autorizzato
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 117 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne il rumore di rotolamento e l’aderenza su suolo bagnato
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 118 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie relative al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 119 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei fari di svolta per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 120 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 121 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle prescrizioni unitarie relative all’omologazione dei veicoli e concernenti la sistemazione e l’identificazione dei comandi manuali, spie e indicatori
Applicato dalla Svizzera dal 18 gennaio 2006
Regolamento n. 122 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle prescrizioni unitarie relative all’omologazione dei veicoli delle classi M, N e O dotati di dispositivi di riscaldamento
Applicato dalla Svizzera dal 18 gennaio 2006
Regolamento n. 123 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 2007
Regolamento n. 124 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 2007
Regolamento n. 125 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo visivo anteriore del conducente
Applicato dalla Svizzera dal 9 novembre 2007
Regolamento n. 126 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di sistemi di separazione installabili per la protezione dei passeggeri da spostamenti di bagagli
Applicato dalla Svizzera dal 9 novembre 2007
Regolamento n. 127 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la protezione dei pedoni
Applicato dalla Svizzera dal 17 novembre 2012
Regolamento n. 128 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di sorgenti luminose LED da utilizzare in unità di illuminazione omologate di veicoli a motore e loro rimor- chi
Applicato dalla Svizzera dal 17 novembre 2012
Regolamento n. 129 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli ulteriormente sviluppati (ECRS)
Applicato dalla Svizzera dal 9 luglio 2013
Regolamento n. 130 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il sistema d’avviso di deviazione dalla corsia di marcia (LDWS)
Applicato dalla Svizzera dal 9 luglio 2013
Regolamento n. 131 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il dispositivo avanzato di frenata d’emergenza (AEBS)
Applicato dalla Svizzera dal 9 luglio 2013
Regolamento n. 132 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi retrofit di con- trollo delle emissioni (REC) per veicoli utilitari pesanti, trattori agricoli e fore- stali nonché macchine e apparecchi mobili, equipaggiati di motori ad accensio- ne a compressione
Applicato dalla Svizzera dal 17 giugno 2014
Regolamento n. 133 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
Applicato dalla Svizzera dal 17 giugno 2014
Regolamento n. 134 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore e loro componenti per quanto concerne la normativa di sicurezza dei veicoli alimenta- ti a idrogeno
Applicato dalla Svizzera dal 15 giugno 2015
Regolamento n. 135 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne il loro comportamento in caso d’urto laterale contro un palo
Applicato dalla Svizzera dal 15 giugno 2015
Regolamento n. 136 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli della categorie L per quanto concerne le condizioni speciali applicabili al gruppo propulsione elettri- co
Applicato dalla Svizzera dal 20 gennaio 2016
Regolamento n. 137 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale, con messa a fuoco sui sistemi di ritenuta
Applicato dalla Svizzera dal 9 giugno 2016
Regolamento n. 138 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli stradali silenziosi per quanto concerne la loro percepibilità ridotta
Applicato dalla Svizzera dal 5 ottobre 2016
Regolamento n. 139 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne il dispositivo avanzato di frenata d’emergenza
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2017
Regolamento n. 140 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne i sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC)
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2017
Regolamento n. 141 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il loro sistema di controllo della pressione dei pneumatici
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2017
Regolamento n. 142 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne il montaggio dei pneumatici
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2017
Regolamento n. 143 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di impianti di trasformazione (retrofit) a doppia alimentazione dei motori di veicoli pesanti (HDDF-ERS) da installare su veicoli e motori diesel pesanti
Applicato dalla Svizzera dal 19 giugno 2017
Regolamento n. 144 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi automatici di chiamata d’emergenza (AECS)
Applicato dalla Svizzera dal 19 luglio 2018
Regolamento n. 145 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi per l’omologazione degli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i-Size
Applicato dalla Svizzera dal 19 luglio 2018
Regolamento n. 146 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore e loro componenti, per quanto concerne la sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno, delle categorie X0, X0, X0, X0 x X0
Applicato dalla Svizzera dal 2 gennaio 2019
Regolamento n. 147 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi per l’omologazione dei pezzi meccanici d’agganciamento delle combinazioni dei veicoli agricoli
Applicato dalla Svizzera dal 2 gennaio 2019
Regolamento n. 148 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi per l'omologazione dei dispositivi di segnalazione luminosa per veicoli a motore e dei loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 15 novembre 2019
Regolamento n. 149 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi di illuminazione della strada per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 15 novembre 2019
Regolamento n. 150 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi retroriflettenti per veicoli a motore e dei loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 15 novembre 2019
Regolamento n. 151 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di informazione sugli angoli morti per il rilevamento di biciclette
Applicato dalla Svizzera dal 15 novembre 2019
Regolamento n. 152 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 per quanto concerne il dispositivo avanzato di frenata d’emergenza (AEBS)
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2020
Regolamento n. 153 allegato all’accordo
Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2021
Regolamento n. 154 allegato all’accordo
Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri per quanto riguarda le emissioni di riferimento,
le emissioni di diossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazio- ne del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica (WLTP)
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2021
Regolamento n. 155 allegato all’accordo
Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2021
Regolamento n. 156 allegato all’accordo
Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2021
Regolamento n. 157 allegato all’accordo
Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2021
Regolamento n. 158 allegato all’Accordo
Condizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ausilio alla visione in retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda
il rilevamento, da parte del conducente, di utenti della strada vulnerabili dietro il veicolo
Applicato dalla Svizzera dal 10 giugno 2021
Regolamento n. 159 allegato all’Accordo
Condizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di informazione sull’avviamento per il rilevamento di pedoni e ciclisti
Applicato dalla Svizzera dal 10 giugno 2021
Regolamento n. 160 allegato all’Accordo
Condizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento
Applicato dalla Svizzera dal 30 settembre 2021
Regolamento n. 161 allegato all’Accordo
Condizioni uniformi riguardanti la protezione dei veicoli a motore contro l’uso non autorizzato e l’omologazione dei loro dispositivi di protezione contro l’uso non autorizzato (per mezzo di un sistema di chiusura)
Applicato dalla Svizzera dal 30 settembre 2021
Regolamento n. 162 allegato all’Accordo
Condizioni tecniche uniformi riguardanti l’omologazione degli immobilizzatori e l’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore
Applicato dalla Svizzera dal 30 settembre 2021
Regolamento n. 163 allegato all’Accordo
Condizioni uniformi riguardanti un sistema di omologazione per i sistemi di allarme dei veicoli e l’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme
Applicato dalla Svizzera dal 30 settembre 2021