COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO
COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO
Data 01/06/2021
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA “GIARDINO PUBBLICO COMUNALE” PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED EVENTUALE AREA PER POSIZIONAMENTO TAVOLI E SEDIE DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
OGGETTO:
IL RESPONSABILE DI SETTORE
In esecuzione della deliberazione della Comunale n. 110 del 28/05/2021
RENDE NOTO
Che è indetta procedura per l’assegnazione della concessione di un’area pubblica “GIARDINO PUBBLICO COMUNALE” ai fini della realizzazione di un chiosco bar per la somministrazione di alimenti e bevande.
1. Ente concedente
Comune Città Sant’Angelo, Piazza IV Novembre, 1, 65013 (PE); tel. 085 969 6304; sito internet https://comune.cittasantangelo.pe.it/ - PEC: comune.cittasantangelo@pec.it.
2. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Responsabile Settore Tecnico III. Per informazioni e modulistica relativa al bando sarà possibile rivolgersi a D. D’Alonzo, reperibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune Città Sant’Angelo, orario – lunedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12:30, recapiti: telefono 0859696304.
3. Atti di gara
Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune alla sezione “Bandi e Concorsi”.
4. Oggetto del bando
Il presente bando ha per oggetto la concessione di un’area pubblica individuata nel giardino pubblico del Comune di Città Sant’Angelo per la realizzazione e la gestione, a carico del vincitore del bando, di un chiosco da realizzarsi in struttura prefabbricata in ferro e/o alluminio di mq.40 da adibire per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ulteriori mq. 30 di area pubblica potranno essere utilizzati per il posizionamento di tavoli e sedie per
attività normalmente connesse nella porzione di area concessa, il tutto identificato catastalmente al fg 11 mapp.le 419 meglio descritto nella planimetria allegata (evidenziata in blu).
5. Durata
La Concessione ha la durata di anni 10 (dieci) prorogabili di altri 6 decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Per ulteriori precisazioni e per le condizioni di improrogabilità si richiama il Capitolato Speciale.
6. Obiettivi dell'amministrazione comunale
L’amministrazione comunale ha lo scopo di mantenere efficiente il parco con adeguati interventi di manutenzione del verde, di garantire la sorveglianza degli spazi, lo stato di conservazione e di efficienza dell’area, di motivare la frequentazione dell’ambiente nelle more di una completa e più articolata rivisitazione delle attività su suolo pubblico del centro storico, favorire attività sociali (sportive, ludiche, ricreative) nel giardino comunale, al fine di consentire una migliore e maggiore frequentazione dello stesso da parte di turisti e della cittadinanza nonché valorizzazione dell’area per finalità turistiche e ricettive. Pertanto, con la presente procedura si propone di gestire e sviluppare il “Giardino Pubblico Comunale” con l’installazione e la gestione di una struttura prefabbricata in ferro e/o alluminio di mq.40 da adibire per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ulteriori mq. 30 di area pubblica potranno essere utilizzati per il posizionamento di tavoli e sedie per attività normalmente connesse nella porzione di area concessa.
7. Area oggetto della concessione
L’area oggetto della concessione è identificata come “Giardino Pubblico Comunale” ed ha una superficie di circa 40 mq + 30 mq eventuali per posizionamento tavoli e sedie. Identificata catastalmente al fg 11 mapp.le 419. L’area è accessibile da Strada Circonvallazione come da planimetria allegata (si veda punto 4).
8. Oneri a carico del Concessionario/gestore
Il Comune mette a disposizione l’area denominata “Giardino Pubblico Comunale” in buone condizioni generali e il Concessionario/gestore procederà:
a) Alla realizzazione di corrugati interrati per l’allaccio impianti elettrici, dell’acqua e del gas (alle utenze e gli
impianti rimangono a carico dell’operatore);
b) Realizzazione condotte di scarico delle acque (si precisa che l’autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico dell’operatore);
c) Alla realizzazione della piattaforma di appoggio;
d) Alla pulizia dell’area occupata ed oggetto di concessione mantenendo decorosa l’area.
Il Gestore dovrà garantire, ad esclusiva cura, a sue totali spese e con la propria organizzazione:
• La realizzazione e la gestione di un chiosco in ferro e/o alluminio prefabbricata di mq.40 da adibire per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ulteriori mq. 30 di area pubblica potranno essere utilizzati per il posizionamento di tavoli e sedie per attività normalmente connesse nella porzione di area concessa.
• La gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata dal mese di Aprile al mese di Ottobre con possibilità di estensione per tutti i mesi dell’anno anche su richiesta dell’Ente;
Per ulteriori dettagli e precisazioni si richiama il capitolato speciale.
Il Concessionario/gestore è vincolato sin dalla presentazione della propria offerta alla sottoscrizione della convenzione ed agli adempimenti annessi e connessi, ivi incluso il deposito, prima della sottoscrizione della convenzione delle spese contrattuali e delle cauzioni/polizze previste nel Capitolato Speciale.
9. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla gara in oggetto:
• Imprese individuali;
• Società;
• Raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
• Soggetti non ancora iscritti al Registro delle Imprese alla data della pubblicazione del bando, ma che al momento della presentazione della domanda abbiano avviato le procedure di iscrizione.
I titolari/legali rappresentanti devono essere in possesso:
• Dei requisiti morali per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 38 del D. LGS 163/2006 e s.m.i.)
• Dei requisiti morali e professionali per poter esercitare l’attività di somministrazione o, in alternativa, da un soggetto preposto all’attività commerciale che, oltre ad essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, deve dichiarare di accettare l’incarico medesimo.
10. Modalità e termini di presentazione delle domande
Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire la suddetta documentazione entro le ore 12.00 del giorno 23/06/2021, al seguente indirizzo: Comune di Città Sant’Angelo, Piazza IV Novembre, 1, 65013 Città Sant'Angelo (PE.) La documentazione deve essere inserita in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura: “NON APRIRE. GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA “GIARDINO PUBBLICO COMUNALE”.
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione
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concedente qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando. Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno n. 3 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: “1 - documentazione amministrativa”, “2 - progetto gestionale e progetto architettonico”, “Proposta di Sponsorizzazione e Offerta Canone Unico”;
La Busta 1 " documentazione amministrativa " dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:
• domanda di partecipazione alla gara ed autocertificazione dei requisiti e di accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara (Allegato 1) utilizzando preferibilmente il modello allegato – Alla dichiarazione dovrà essere allegata la carta d’identità, a pena d’esclusione;
• Capitolato speciale firmato per accettazione su ogni pagina;
• Bozza convenzione firmata per accettazione su ogni pagina;
La Busta 2 includente "Il progetto gestionale" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:
• Proposta gestionale descrittiva delle attività da svolgere nell’area;
• Orari di apertura e chiusura del Bar;
La Busta 2 includente "Il progetto architettonico" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:
a) Relazione tecnica descrittiva in cartelle formato A4;
b) Planimetria generale con inquadramento dell'area di intervento;
c) Pianta, sezioni e prospetti in scala 1/100 del chiosco;
d) Particolari costruttivi;
e) Render esplicativi progettuali;
f) Relazione tecnica specialistica dei materiali utilizzati in progetto;
g) Computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
h) Cronoprogramma (tempi di esecuzione delle opere);
i) Per il PROGETTO DEL CHIOSCO dovrà essere redatto un disegno tecnico che evidenzi le dimensioni del chiosco, l’architettura, la tipologia, i materiali usati (elemento portante in ferro/alluminio), l’inserimento armonico nel contesto dell’area da concedersi e con le caratteristiche previste nel Capitolato Speciale;
j) Piano economico e finanziario degli investimenti.
Si prega di allegare quadro sintetico della busta 2 riepilogativo dei punti oggetto di valutazione elencati al punto 11 nei commi a, b, c.
La busta 3 includente “Proposta di Sponsorizzazione e Offerta Canone Unico” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:
• Proposta di sponsorizzazione con indicazione della somma da offrire sia per lavori e servizi e/o manifestazioni
promosse dall’Ente;
• Offerta migliorativa rispetto a canone unico indicato dall’Ente (si veda Art. 5 Capitolato Speciale).
Ogni busta deve essere debitamente chiusa e sigillata con ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto e
controfirmata con l’indicazione, all’esterno, della dicitura relativa all’ identificazione della busta e del mittente.
11. Criteri di valutazione del progetto operativo max punteggio 100 punti così definito:
a) Qualità della proposta gestionale e di innovazione in termini di servizi alla collettività (massimo di 20 punti). Per qualità della proposta gestionale si intende:
▪ Numero anni di anzianità di servizio per precedenti esperienze di gestione (massimo punti 6 [Ai]);
▪ Scontistica sul prezziario dei servizi e fornitura beni di consumo al pubblico (massimo punti 4 [Bi]);
▪ Numero di personale da impiegare nella gestione del servizio (massimo punti 3 [Ci]);
▪ Servizi innovativi proposti per la collettività (massimo punti 7 [Di]);
b) Qualità della proposta architettonica e funzionale del chiosco e del relativo arredo (massimo di 30 punti). Per qualità architettonica si intende:
▪ il progetto del chiosco (che dovrà essere presentato secondo le modalità di cui all'art. 10) (massimo punti 30 [Ei]); Costituirà preferenza: L’utilizzo di materiali sostenibili, la coerenza con lo stato di fatto dei luoghi precisamente l’armoniosità che andrà a legare l’opera costruita al suo contesto, installazione Wi-Fi zone libera per tutti, illuminazione a basso impatto ambientale attua a garantire i lux per area;
c) Tempistiche di realizzazione del chiosco ed arredi da esprimere in giorni (massimo punti 15 [Fi]);
d) Proposte di sponsorizzazione con indicazione della somma da offrire sia per lavori e servizi e/o manifestazioni promosse dall’Ente; (massimo punteggio 15 [Gi]) [a titolo di esempio: realizzazione a carico del concessionario e/o sottoforma di contributo per opere e/o servizi pubblici nel centro storico e/o contributi per sostenere attività patrocinate del Comune per gli eventi stagionali];
e) Offerta migliorativa rispetto a canone unico indicato dall’Ente (massimo punteggio 20 [Hi]).
La valutazione è effettuata con la seguente formula:
Punteggio = Ai*6 + Bi*4 + Ci*3 + Di*7 + Ei*30 + [(121 – Tempo di esecuzione in gg offerto dal concorrente iesimo)/(121- Tempo di esecuzione minimo offerto tra i concorrenti)]*15 + Gi*15 + (Canone annuale offerto dal concorrente iesimo/Canone Massimo Offerto tra i concorrenti)
dove:
Ai, Bi, Ci, Di,, Ei, Gi, sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1, attribuiti al concorrente iesimo e rappresentano la media aritmetica dei voti attribuiti da ogni commissario:
* il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile
* il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta
Il punteggio e attribuito con arrotondamento a due decimali per eccesso se la frazione decimale e uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite.
in particolare:
Ai sta per il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per Numero anni di anzianità di servizio per precedenti esperienze di gestione;
Bi sta per il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per Scontistica sul prezziario dei servizi e fornitura beni di consumo al pubblico;
Ci sta per il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per Numero di personale da impiegare nella gestione del servizio; Di sta per il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per Servizi innovativi proposti per la collettività;
Ei sta per il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per la Qualità della proposta architettonica e funzionale del chiosco e del relativo arredo;
Gi sta per il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per Proposte di sponsorizzazione con indicazione della somma da offrire sia per lavori e servizi e/o manifestazioni promosse dall’Ente;
Al fine dell'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun membro della Commissione ai singoli elementi o sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica sopra elencati ciascun membro della Commissione procede all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato:
• 0,0 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti “non trattato/non presente”;
• 0,1 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “molto negativo”;
• 0,2 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “negativo”;
• 0,3 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “appena positivo”;
• 0,4 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “positivo”;
• 0,5 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “quasi discreto”;
• 0,6 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “discreto”;
• 0,7 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “quasi buono”;
• 0,8 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “buono”;
• 0,9 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “molto buono”;
• 1,0 nel caso in cui l'elemento o il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”.
Qualora due o più concorrenti risultino di pari punteggio si provvederà all’estrazione a sorte di uno tra i concorrenti.
12. Data e modalità di espletamento della gara
L’apertura dei plichi avrà luogo il giorno 25/06/2021 alle ore 9:00 presso il Comune di Città Sant’Angelo, presso l'ufficio del Responsabile del Servizio III Tecnico – Piano Primo.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti mediante l’indirizzo PEC riportato nella domanda/dichiarazione (allegato 1), senza che gli stessi possano avere pretesa alcuna al riguardo.
La commissione procederà in seduta pubblica a verificare la regolarità della domanda e dell’autocertificazioni.
La valutazione del progetto gestionale ed architettonico seguirà in seduta non pubblica.
La seduta sarà riaperta al pubblico dopo la suddetta valutazione progettuale, ciò anche in data diversa che verrà comunicata in sede di apertura della documentazione amministrativa.
13. Norme finali
La presente procedura è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, dai regolamenti comunali vigenti, nonché dal Decreto Legislativo 59/2010 (art. 71) e Decreto Legislativo n. 159/2011 (art. 67 – codice antimafia).
La presentazione della proposta non vincola il Comune di Città Sant’Angelo, neppure sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, il quale potrà decidere di realizzare diversamente l'intervento, come pure di non realizzarlo nel caso in cui nessuna proposta sia ritenuta adeguata.
Il Comune si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi fase la procedura, senza che i candidati possano pretendere alcunché, a qualsiasi titolo. In ogni caso, trattandosi di valutazione amministrativa discrezionale, il mancato accoglimento delle proposte non potrà dare luogo nei confronti dell'Amministrazione a richieste di compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.
A seguito della presentazione delle offerte, l’Amministrazione procederà con la nomina della Commissione per la valutazione degli atti depositati; L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di apportare modifiche alle proposte pervenute.
Per quanto qui non espressamente previsto vale la disciplina urbanistico-ambientale vigente, l’Amministrazione effettuerà
le necessarie verifiche sulla documentazione depositata, ivi incluse le dichiarazioni rese.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo al Capitolato Speciale ed agli altri documenti del bando, oltre alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili. Ulteriori informazioni potranno essere richieste, all' Ufficio Tecnico – Comune di Città Sant’Angelo tel.085 9696304 – D. D’Alonzo, Responsabile del Procedimento.
14. Contenziosi
Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Pescara essendo esclusa ogni procedura arbitrale.
15. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e all’eventuale conseguente rapporto di concessione, sarà effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comprenderà le operazioni previste dall’art. 4 comma 1, lett. a) del D.Lgs.196/2003, sarà effettuato nel rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie e nei limiti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario e indispensabile per l’ammissione al concorso. I dati potranno essere diffusi e comunicati a terzi, nei limiti necessari a garantire l’imparzialità e la trasparenza della procedura, nel rispetto dei principi di necessità e non eccedenza. Chi ne ha interesse può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione,
cancellazione, opposizione al trattamento dei dati, con le modalità e termini previsti dal Codice per la protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dati è il Comune di Città Sant’Angelo; responsabile del trattamento e del procedimento è il sottoscritto.
Si allegano:
▪ Modello di richiesta e dichiarazioni (Allegato 1)
▪ Modello Proposta di Sponsorizzazione e Offerta Canone Unico (Allegato 2)
▪ Capitolato Speciale
▪ Bozza Convenzione
Città Sant’Angelo, 01/06/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Donato D’Alonzo
CAPITOLATO SPECIALE
Data 01/06/2021
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA “GIARDINO PUBBLICO COMUNALE” PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED EVENTUALE AREA PER POSIZIONAMENTO TAVOLI E SEDIE DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
OGGETTO:
Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione.
Oggetto del presente bando è l’assegnazione in concessione, per anni 10 (dieci), di un’area comunale di mq. 70 (settanta) di cui mq 40 (quaranta) da utilizzarsi per posizionare una struttura prefabbricata (precaria e rimovibile) e i restanti mq. 30 (trenta) da utilizzare al servizio della struttura prefabbricata di cui sopra e utile al posizionamento di tavoli e sedie. L’area è situata all’interno del “Giardino Pubblico Comunale” in largo Baiocchi, è identificata catastalmente al foglio 17 mappale 419, è accessibile da strada Circonvallazione ed è meglio definita nella planimetria catastale allegata alla presente con la lettera A.
La struttura prefabbricata dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, ciò al fine precipuo di rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza ed al pubblico in generale il Giardino comunale.
La struttura, precaria, dovrà essere realizzata in ferro e/o alluminio occupando la superficie massima di mq. 40, gli ulteriori mq. 30 di area pubblica potranno essere utilizzati unicamente per il posizionamento di tavoli e sedie pertinenziali all’attività di somministrazione.
Art. 2 - Decorrenza - durata della concessione - condizioni di improrogabilità e divieti di cessione/sublocazione
Decorrenza - La concessione avrà durata di anni 10 (dieci), decorrente dalla data di stipula del contratto, tutti gli effetti attivi e passivi della concessione inizieranno dalla data di stipula del relativo contratto di Convenzione.
La concessione non è soggetta a proroga automatica, la stessa potrà essere rinnovata, al massimo per una volta sola e per un periodo di ulteriori anni 6 (sei), solo previa richiesta del concessionario, richiesta che deve e può essere presentata al Comune nel corso del quinto anno di concessione. La proroga potrà essere concessa previo parere favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del concessionario, trascorso tale termine il silenzio dell’Amministrazione dovrà intendersi come assenso tacito alla richiesta di proroga medesima.
Non configurandosi la concessione dell’area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell’avviamento commerciale.
Condizioni di improrogabilità - L’Amministrazione comunale si riserva di non concedere la proroga per i successivi e ulteriori sei anni, qualora nel corso del primo periodo di concessione, il concessionario medesimo sia stato oggetto di almeno due segnalazioni da parte dell’Ente per mancato adempimento agli obblighi assunti con la convenzione e che non abbiano ovviamente determinato la revoca della concessione.
Nell’ipotesi di mancata proroga il concessionario dovrà lasciare liberi i beni da cose e/o persone, entro la data di scadenza del contratto. Inoltre, quest’ultimo, nulla potrà vantare, a nessun titolo e per nessun motivo, nulla essendo escluso, ivi comprese, per maggior chiarezza, somme eventuali a titolo di risarcimento del danno patito, penali per recesso anticipato e in relazione a qualsivoglia indennizzo per le opere concretamente realizzate, che potranno essere gratuitamente ed automaticamente acquisite al patrimonio comunale oppure, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, essere demolite a cura e spese del concessionario.
Divieto di cessione/sublocazione e altro - La concessione non è cedibile se non previo assenso dell’Amministrazione comunale. Il concessionario, senza autorizzazione dell’Amministrazione, non potrà altresì sublocare il manufatto, alienare l’attività svolta al suo interno.
Art. 3 - Oneri del Comune
Il Comune mette a disposizione l’area denominata “Giardino Pubblico Comunale” in buone condizioni
generali e specifica che non vi saranno oneri a carico del Bilancio comunale.
Art. 4 - Oneri del gestore/concessionario
Per ciò che concerne l’area oggetto di concessione di cui all’articolo 1, il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla realizzazione delle opere necessarie alla predisposizione e realizzazione completa della struttura prefabbricata e di quanto necessario a renderla pienamente funzionale all’attività che vi dovrà essere esercitata, in particolare:
a) Alla realizzazione e posa in opera di corrugati interrati per l’allaccio impianti elettrici, dell’acqua e del gas (alle utenze e gli impianti rimangono a carico dell’operatore);
b) Alla realizzazione delle condotte di scarico delle acque (si precisa che l’autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico dell’operatore);
c) Alla realizzazione della piattaforma di appoggio;
d) All’intera realizzazione della struttura prefabbricata;
e) Al pieno ripristino dello spazio oggetto dei lavori di realizzazione della struttura prefabbricata;
f) Alla costante pulizia dell’area occupata mantenendola sempre, in ogni momento, in condizioni di pieno decoro.
g) A tutte le richieste necessarie per poter ottenere i pareri diversi dall’ente e per offrire i servizi oggetto del bando.
Il Gestore dovrà garantire, ad esclusive sua cura e spese, con la propria organizzazione:
• la perfetta e continuativa gestione, almeno dal mese di Aprile al mese di Ottobre con possibilità di estensione a tutti i mesi dell’anno, dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come meglio specificato in appresso.
Il Concessionario/gestore è vincolato sin dalla presentazione della propria offerta alla sottoscrizione della convenzione ed agli adempimenti annessi e connessi, ivi incluso il deposito, prima della sottoscrizione della convenzione, delle spese contrattuali e delle cauzioni/polizze previste nel Capitolato Speciale.
Art. 5 – Canone
In luogo del canone annuo di concessione il concessionario assume su di sé, specificatamente, gli obblighi che seguono:
a. Canone annuo pari a 1064,00 € su cui potrà effettuarsi offerta migliorativa;
b. Impegno a svolgere lavori di realizzazione del Chiosco;
c. Procedere a sua cura, oneri e spese, curare e a gestire con diligenza “professionale”, per tutta la
durata della concessione quanto concesso.
Il concessionario non potrà cedere a terzi l’espletamento del servizio di manutenzione del Giardino Comunale concesso salvo specifica autorizzazione del settore tecnico dell’Ente, ma in quest’ultimo caso, le relative spese rimarranno a carico unicamente del concessionario e nulla, nemmeno quanto a
qualsivoglia responsabilità, potrà essere imputato all'Amministrazione Comunale che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo.
Tutto quanto in codesto articolo costituisce elemento essenziale e imprescindibile della convenzione.
Art. 6 - Obblighi del gestore/concessionario.
Il Concessionario avrà l’obbligo di:
1. Possedere, sin dal momento dalla sottoscrizione del contratto di concessione, i requisiti morali per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e mantenere tali requisiti per tutta la durata della concessione;
2. Dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni per esercitare l’attività secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali;
3. Ripristinare, a fine concessione, lo stato attuale dei luoghi a suo totale carico fatta salva diversa espressa volontà dal Comune di acquisire al suo patrimonio, gratuitamente ed automaticamente, senza spese di alcun genere, il manufatto realizzato; in tale ultima ipotesi il manufatto entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario.
4. Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell’area concessa, della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura prefabbricata (chiosco), del bagno e degli arredi esterni accessori all’attività, della manutenzione ordinaria dell’area del Giardino Comunale concesso garantendo il buono stato di conservazione a norma di legge.
5. Rimozione e eventuali smaltimenti di strutture esistenti ricadenti nell’area oggetto di concessione;
6. Garantire la fruizione dei servizi igienici al pubblico, anche senza obbligo di consumazione, con forniture e messa a disposizione dei materiali igienici, servizi di cui all’art.7 che segue.
Art.6 - Destinazione dell’area e del chiosco.
La struttura prefabbricata che il concessionario andrà a realizzare dovrà essere destinata esclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come lo spazio annesso dovrà essere utilizzato unicamente, come pertinenziale all’attività di somministrazione, per posizionare tavoli e sedie. L’attività dovrà essere esercitata secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande.
planimetria di progetto
area oggetto di progetto in cui dovrà esser posizionato il Chiosco
Art. 7 - Caratteristiche del manufatto: Chiosco
La struttura prefabbricata da posizionare sull’area oggetto della concessione e da adibire a somministrazione -Chiosco- dovrà rispettare i seguenti indispensabili requisiti, che dovranno risultare dal progetto da allegare alla domanda:
• Possedere requisiti ecocompatibili ed ogni altro metodo per rendere la struttura a minore impatto
possibile verso l’ambiente.
• Dimensioni in pianta e di superficie massima: per il chiosco compreso eventuali servizi igienici (di cui almeno uno accessibile alle persone diversamente abili accessibile dall’esterno); altezza massima di metri 3,50;
• Organizzazione dello spazio interno: zona bancone bar, servizi igienici, deposito ecc... .
• La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico- ambientale;
• I tavoli, sedute e altro arredo dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza. Si precisa inoltre che:
• La tipologia, le caratteristiche e le dimensioni dello stesso, devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene, ambiente e sicurezza;
• Il chiosco dovrà essere provvisto di un servizio igienico connesso alla struttura, aperto al pubblico; quest’ultimo dovrà essere reso disponibile al pubblico, appositamente segnalato e accessibile anche da persona con disabilità; la manutenzione, la pulizia, l’apertura e la chiusura del servizio igienico aperto al pubblico sono a carico del Concessionario e devono essere garantite per tutto l’anno;
• I costi di realizzazione di chiosco, dei relativi allestimenti, le spese tecniche, allacciamenti nonché ogni qualsivoglia richiesta e parere esterno non di competenza Comunale sono a carico del concessionario, il quale sarà tenuto anche al pagamento di ogni e qualsiasi genere di tassa e/o tributo e imposta a lui spettante, nessuna esclusa;
• Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, linea telefonica ecc.,) se necessari ed autorizzati, devono essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista;
Art. 8 – Adempimenti e tempi di realizzazione del chiosco-bar.
1. La realizzazione del chiosco è subordinata al rilascio di permesso di costruire e deve avvenire nel più assoluto rispetto:
a) delle indicazioni contenute nella documentazione di gara;
b) del progetto presentato in sede di selezione ed approvato dall’Amministrazione;
c) di eventuali ulteriori motivate indicazioni impartite dai Settori competenti;
d) delle prescrizioni dei Regolamenti vigenti.
e) Il concessionario dell’area per la realizzazione del chiosco dovrà presentare domanda di permesso di costruire presso il Settore competente entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione. I lavori dovranno terminare entro la fine del mese di settembre dell’anno in corso 2021;
f) L’attività dovrà essere avviata entro 30 (trenta) gg. dalla data di fine lavori;
In caso di mancato rispetto dei termini sopra previsti l’Amministrazione si riserva di far subentrare un nuovo aggiudicatario in ordine di graduatoria.
g) Il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato ai pareri di eventuali ulteriori enti competenti. Pertanto l’aggiudicazione dell’area non costituisce autorizzazione, concessione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
h) Al momento dell’avvio dell’attività il concessionario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 31 luglio 2018, n. 23 e dovrà effettuare la prevista e dovuta comunicazione alle autorità sanitarie;
Art.9 – Apertura al pubblico dell’attività svolta nel chiosco e del parco giochi
Per l’attività svolta nel chiosco dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni sugli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, salvo deroga motivata con ordinanza del Sindaco. Deve comunque essere garantito il periodo di apertura tutto l’anno con almeno un orario minimo di apertura giornaliera dalle 8,30 alle 20,30, salvo deroga concordata e concessa dall’Ufficio Tecnico comunale.
Art. 10 – Risoluzione del contratto.
Il concessionario non potrà mutare l’uso della struttura chiosco-bar né utilizzare l’area con scopi diversi da quelli individuati, senza previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, necessaria anche per le manifestazioni/eventi di aggregazione che lo stesso intenderà svolgere.
Non potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l’autorizzazione
del Comune.
Gravi inadempienze rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale, anche parziali, genereranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni con escussione della polizza fideiussoria depositata a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contrattuali.
Costituisce inoltre causa di risoluzione della convenzione il mancato esercizio, anche parziale, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, salvo causa maggiore e giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario e dal COVID 19.
Art. 11 - Penali
Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, siano esse quelle riguardanti l’area oggetto di concessione, la struttura prefabbricata che andrà realizzata e l’attività che vi sarà svolta, sia per la gestione del servizio igienico annesso alla struttura, sia per l’ordinaria manutenzione delle panchine/sedute ricadenti nell’area oggetto di concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o
pretestuose, con formale provvedimento dell’Amministrazione, valutata la gravità dell’inadempienza e/o all’eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00. È espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. Inoltre, l’Amministrazione ha facoltà di sostituirsi al Concessionario nella esecuzione dei lavori ordinati a tutela della conservazione e della viabilità dell’area, a spesa totale del Concessionario salvo le sanzioni di legge in caso di rifiuto, anche con l’escussione della polizza fideiussoria.
Art. 12 – Responsabilità del gestore/concessionario.
1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell’esercizio dell’attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza o cattiva manutenzione della cosa concessa;
2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell’impiego di materiali e attrezzature tecniche;
3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell’attività per un massimale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), come meglio definita nel successivo articolo “cauzioni” del presente capitolato.
Art. 13 – Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.
1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Chiosco dovrà essere esercitata almeno dal mese di Aprile al mese Ottobre con possibilità di estensione per tutti i mesi dell’anno, a pena di risoluzione della concessione, come disposto dal precedente art. 9.
2. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e fiscale.
3. Il concessionario si impegna a rispettare le norme previste dalla raccolta differenziata e a curare che lo smaltimento dei rifiuti avvenga correttamente, dovrà altresì adoperarsi per smaltire i rifiuti in maniera da ridurre il più possibile l’impatto ambientale.
4. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all’area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente Amministrazione Comunale;
5. Lo stesso dovrà concordare con l’Amministrazione il calendario degli eventi organizzati sull’area. Restano a cura e spese del concessionario il successivo conseguimento delle necessarie abilitazioni/autorizzazioni ad esercitare ogni altra attività nell’area oggetto di concessione (ad esempio attività di pubblico spettacolo/trattenimento, giochi gonfiabili, ecc..);
6. Divieti - Il concessionario con la stipula del contratto ha inoltre l’assoluto divieto di posizionare all’interno o all’esterno del chiosco o comunque nell’aree oggetto di concessone: slot macchine, macchinette per il gioco d’azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura, e di collocare forme pubblicitarie di qualsiasi tipo per soggetti terzi.
7. La concessione non è cedibile se non previo assenso del concedente; nel caso di sub locazione o alienazione colui che subentra deve dichiarare in atto che recepisce e si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente Capitolato e ai contenuti convenzionali, subentrando anche nel deposito delle garanzie fidejussorie.
Art. 14 – Ispezione del chiosco-bar.
Il Comune potrà in qualunque momento procedere all’ispezione del chiosco-bar e dell’area data in
concessione, senza preavviso al concessionario.
Art. 15 – Cauzione – assicurazione R.C..
Cauzione - A garanzia degli impegni assunti il concessionario presta apposita cauzione a mezzo polizza fideiussoria, a prima richiesta, dell'importo di €. 5.000,00 (euro cinquemila). Essa è a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. Potrà in ogni caso essere attivata ed escussa qualora il concessionario, senza valido e giustificato motivo, dovesse chiedere l’interruzione del rapporto contrattuale nel periodo di durata della concessione o dovesse comunque di fatto interrompere l’erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo.
Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il concessionario, pena la decadenza della concessione, dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione.
Si precisa inoltre che la polizza fideiussoria, costituita presso agenzia assicurativa o bancaria, dovrà riportare tra l’altro le seguenti prescrizioni: “La presente cauzione/fideiussione sarà valida ed operante fino a quando il Comune, controllate che siano rispettate le obbligazioni contratte, ne autorizzerà lo svincolo, deve pertanto intendersi rinnovata tacitamente di anno in anno, sino allo svincolo”.
Assicurazione R.C. - Il concessionario, prima dell’avvio dell’attività, dovrà sottoscrivere ed esibire al Comune una Polizza RCT con massimale di € 500.000,00, da rinnovarsi per tutto il periodo di durata della concessione e che deve prevedere le seguenti estensioni:
• esercizio e/o gestione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
• RC verso terzi che comprenda anche i rischi derivanti da conduzione e gestione del fabbricato, attrezzature ed impianti;
• L’assicurazione dovrà valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da
fatto doloso causato da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
• Per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell’attività.
• Il mancato pagamento dei ratei e/o dei supplementi di premio non sarà in nessun caso opposto a codesto Comune.
• Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Pescara essendo esclusa ogni procedura arbitrale.
Art. 16 – Riconsegna dell’area ed eventuale consegna del chiosco-bar.
Il concessionario si impegna, a fine concessione, a sue spese, a riconsegnare l’area concessa ripristinando lo stato attuale dei luoghi o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, a cedere gratuitamente al Comune, il manufatto realizzato in buono stato di conservazione generale. In questa seconda ipotesi il manufatto entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario.
Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l’obbligo della riconsegna dell’area concessa e del ripristino a sue spese o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, alla cessione gratuita al Comune del chiosco-bar ed eventuali altre strutture ivi realizzate anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.
In caso di mancato ripristino dei luoghi, dopo semplice richiesta scritta al concessionario, il Comune concedente provvederà a spese del concessionario mediante escussione della cauzione, addebitando eventuali superiori spese al concessionario stesso. Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero entro la data di recesso comunicata dal concessionario potrà riservarsi la facoltà di valutare l’opportunità o meno di mantenere il manufatto, con successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Art. 17- Revoca e Recesso.
1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed oltre a ciò anche specificatamente, in caso di:
a. motivi di pubblico interesse;
b. omessa manutenzione o uso improprio dell’area concessa con due richiami scritti da parte del Comune;
c. degrado della struttura realizzata e dell’area con due richiami scritti da parte del Comune;
d. omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico al pubblico, con due richiami scritti da parte del Comune;
e. modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione
Comunale;
f. mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle tasse, imposte e tributi locale;
g. mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, previste per i dipendenti inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
h. mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del chiosco con due richiami scritti da parte del Comune;
i. perdita dei requisiti richiesti;
j. provvedimenti ai sensi dell’art. 54 del T.u.e.l. a carico del concessionario per motivi di sicurezza
urbana;
k. mancato reintegro della garanzia fideiussoria.
2. La revoca per le cause elencate al precedente punto 1), avverrà attraverso preavviso di almeno 3 mesi, salvo norme vigenti che ne riducono i tempi, da comunicarsi a PEC (posta elettronica certificata del concessionario) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.
4. Il recesso dalla convenzione e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dell’area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell’area nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino che verranno comunicati al Concessionario dall’Amministrazione Comunale previo sopraluogo congiunto; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Quanto sopra salvo la manifestata volontà dell’Amministrazione comunale di acquisire gratuitamente il chiosco al patrimonio comunale.
5. Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti.
6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.
Art. 18 – Spese
Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze realizzazione di corrugati interrati per l’allaccio impianti elettrici, dell’acqua e del gas, realizzazione condotte di scarico delle acque (si precisa che l’autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico dell’operatore); pulizia dell’area occupata mantenendo decorosa l’area; acqua, luce, gas, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa sia l’attivazione/intestazione delle stesse, imposte, tasse inerenti l'attività nonché spese ai fini dell’ottenimento di tutti i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande.
Sono altresì a suo carico tutte le spese contrattuali inerenti alla convenzione ivi compresi bolli, diritti di segreteria e di rogito e le spese di registrazione.
Art. 19 - Foro competente
Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Pescara essendo esclusa ogni procedura arbitrale.
Il Concessionario/Gestore _
Il Responsabile del Settore III – Donato D’Alonzo
CONVENZIONE
Data 01/06/2021
CONTRATTO/CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA “GIARDINO PUBBLICO COMUNALE” PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED EVENTUALE AREA PER POSIZIONAMENTO TAVOLI E SEDIE DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
OGGETTO:
L'anno duemila , addì del mese di ( / /2021), avanti al sottoscritto , in veste di ufficiale rogante, dottor.
si sono costituiti i Signori:
• Donato D’Alonzo, nato a Città Sant’Angelo il 20.04.1969, il quale interviene e agisce in nome e per conto del Comune di Città Sant’Angelo, cod. fisc. 00063640684, in qualità di Responsabile del Settore III, autorizzato con Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2020 comunale che nel prosieguo verrà di seguito chiamato “Comune di Città Sant’Angelo”
E
• Il/La sig./sig.ra…………………………………, nato/a a…………………. il…………….. che interviene non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante della società ………………………………………… con sede in ,
Via…………………………n………., partita I.V.A……………………….; codice fiscale…………………………………….. , soggetto
nel seguito del presente atto denominato semplicemente gestore o concessionario;
Premesso che con determina dirigenziale n. del / / si è approvato il Bando pubblico per l’installazione e la gestione di un chiosco, per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività normalmente connesse nella porzione di area di proprietà comunale situata presso il “Giardino Pubblico Comunale” e installazione di parco attrezzato per bimbi nell’area individuata “primo giardino”, identificata catastalmente al fg 11 mapp.le 419;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
Il contratto ha per oggetto la Concessione dell’area comunale per la realizzazione di un chiosco di 40 mq con 30 mq in aggiunta per tavoli e sedute, nonché la realizzazione di parco attrezzato per bimbi nell’area individuata “primo giardino” con conseguente smantellamento del verde attrezzato situato nell’area “Terzo Giardino”, vedasi
planimetria allegata, identificata catastalmente al foglio 11 mappale 419, accessibile da Strada Circonvallazione a fronte delle opere di realizzazione, gestione, pulizia, apertura/chiusura e manutenzione all’area pubblica oggetto di concessione;
Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione quanto stabilito dalla documentazione allegata
all’avviso pubblico, dal Capitolato Speciale e nel progetto presentato in sede di gara ed approvato.
Art. 2 Durata
La Concessione ha la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. La concessione potrà essere prorogata al massimo per una volta sola e per un periodo di 6 (sei) anni, previa valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale, e su istanza di proroga inoltrata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto di concessione, così come meglio definite nel Capitolato Speciale al quale si fa espressamente richiamo anche per le condizioni di improrogabilità.
Art. 3 Oneri del Gestore/concessionario
Il Comune mette a disposizione l’area denominata “Giardino Pubblico Comunale” in buone condizioni generali e il Concessionario/gestore procederà:
a) Alla realizzazione e posa in opera di corrugati interrati per l’allaccio impianti elettrici, dell’acqua e del gas
(alle utenze e gli impianti rimangono a carico dell’operatore);
b) Alla realizzazione delle condotte di scarico delle acque (si precisa che l’autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico dell’operatore);
c) Alla realizzazione della piattaforma di appoggio;
d) All’intera realizzazione della struttura prefabbricata;
e) Al pieno ripristino dello spazio oggetto dei lavori di realizzazione della struttura prefabbricata;
f) Alla costante pulizia dell’area occupata mantenendola sempre, in ogni momento, in condizioni di pieno
decoro.
g) A tutte le richieste necessarie per poter ottenere i pareri diversi dall’ente e per offrire i servizi oggetto del
bando.
Il Gestore dovrà garantire, ad esclusiva cura, a sue totali spese e con la propria organizzazione:
• La realizzazione e la gestione di un chiosco in ferro e/o alluminio prefabbricata in ferro di mq.40 da adibire per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ulteriori mq. 30 di area pubblica potranno essere utilizzati per il posizionamento di tavoli e sedie per attività normalmente connesse nella porzione di area concessa.
• la perfetta e continuativa gestione, almeno dal mese di Aprile al mese di Ottobre con possibilità di
estensione a tutti i mesi dell’anno, dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come
meglio specificato in appresso.
Per ulteriori dettagli e precisazioni si richiama il capitolato speciale.
Art. 4 Uso dello spazio bar
Il Gestore/concessionario potrà usare lo spazio riservato per il bar nel chiosco esclusivamente per le finalità previste nel capitolato in accordo con l’Amministrazione comunale. Il concessionario dichiara di conoscere che nel chiosco in parola ha l’assoluto divieto assolto di posizionare all’interno o all’esterno slot macchine, macchinette per il gioco d’azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura.
Art. 5 Introiti per il Gestore/concessionario
Al Gestore/concessionario è riconosciuto il diritto ad introitare l’incasso del bar/caffetteria. I prezzi saranno stabiliti dal Gestore/concessionario in base al più generale andamento dei prezzi di mercato. Il listino dei prodotti in vendita dovrà essere esposto in modo ben visibile nel locale bar.
Art. 6 Canone a carico del gestore/concessionario
In luogo del canone annuo di concessione il concessionario assume su di sé, specificatamente, gli obblighi che seguono:
a. Canone annuo pari a 1064,00 € su cui potrà effettuarsi offerta migliorativa;
b. Impegno a svolgere lavori di realizzazione del Chiosco;
c. Procedere a sua cura, oneri e spese, curare e a gestire con diligenza “professionale”, per tutta la durata della
concessione quanto concesso.
Il concessionario non potrà cedere a terzi l’espletamento del servizio di manutenzione del Giardino Comunale concesso salvo specifica autorizzazione del settore tecnico dell’Ente, ma in quest’ultimo caso, le relative spese rimarranno a carico unicamente del concessionario e nulla, nemmeno quanto a qualsivoglia responsabilità, potrà essere imputato all'Amministrazione Comunale che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo.
Tutto quanto in codesto articolo costituisce elemento essenziale e imprescindibile della presente convenzione.
Art. 7 Garanzie per il Comune
1. A garanzia degli impegni assunti il gestore/concessionario presta apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. rilasciata da per l’importo di €. 5.000,00, che dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale.
2. E’ stata altresì depositata una Polizza RCT n. rilasciata da con
massimale di € 500.000,00, che deve prevedere le seguenti estensioni:
• esercizio e/o gestione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
• RC verso terzi che comprenda anche i rischi derivanti da conduzione e gestione del fabbricato, attrezzature ed impianti;
• L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso causato da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
• Per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell’attività.
Art. 8 Responsabilità del Gestore/concessionario
Il Gestore/concessionario dovrà rispettare le vigenti normative urbanistico-edilizie ivi inclusi i dovuti titoli edilizi per
la realizzazione e l’utilizzo del chiosco.
Dovrà inoltre conseguire le necessarie abilitazioni/autorizzazioni allo svolgimento dell’attività ivi incluse eventuali autorizzazioni per spettacoli previste dalla normativa vigente.
Ogni responsabilità derivante dalla gestione e manutenzione sarà a completo carico del Gestore/Concessionario – anche per il rispetto della vigente normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e successive modifiche), esonerando allo scopo l’Amministrazione comunale.
Il Gestore/Concessionario è responsabile di tutte le conseguenze a persone e cose dovute a cattiva manutenzione
dell’area a lui affidata.
Il Gestore/Concessionario è obbligato, nei confronti dei propri dipendenti, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali di lavoro per il settore di attività e per la località, ivi inclusi gli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e quant’altro previsto per legge.
Resta in capo al Gestore/Concessionario ogni più ampia responsabilità sia civile e sia penale in relazione a tutte le attività che si andranno a svolgere.
Art. 9 Divieto di cessione
La concessione non è cedibile se non previo assenso dell’Amministrazione. Il Concessionario non potrà sublocare il manufatto, alienarlo nè sub concedere a terzi l’espletamento del servizio di manutenzione del area Comunale oggetto di concessione salvo con apposite ditte per la manutenzione del verde; in quest’ultimo caso, le relative spese saranno sostenute unicamente dal concessionario e nulla, nemmeno quanto a qualsivoglia responsabilità, potrà essere imputato all'amministrazione che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo.
Art. 10 Penalità
Nel caso di inadempienze gravi e ripetute, l’Amministrazione comunale avrà facoltà, previa notificazione scritta al Gestore/concessionario, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporti, compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno del Gestore/concessionario e salva l’applicazione delle penali previste, così come meglio definite nel Capitolato Speciale.
Art. 11 Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Pescara essendo esclusa ogni procedura arbitrale.
Art. 12 Oneri contrattuali e trattamento fiscale
A carico del Gestore/Concessionario saranno inoltre tutti gli oneri fiscali e amministrativi relativi a licenze e autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, nonché tutte le imposte dirette ed indirette, tasse, tributi, tariffe previste per legge indispensabili per lo svolgimento delle attività.
Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore/Concessionario.
E richiesto, io notaio , ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
I comparenti sottoscrivono.
Il sottoscritto notaio dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato “portable document format” (.PDF) chiuderà il file del contratto con l’apposizione della propria firma.
Il Concessionario/Gestore
Il Responsabile del Settore III D. D’Alonzo
Notaio
Allegato 1 al bando di gara
Al Comune di Città Sant’Angelo
Piazza IV Novembre, 1, 65013 (PE)
OGGETTO:
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA “GIARDINO PUBBLICO COMUNALE” PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED EVENTUALE AREA PER POSIZIONAMENTO TAVOLI E SEDIE DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
IL SOTTOSCRITTO ………………………………….……………..………….……..…………. NATO IL A
….……………………………..………………..…………... | RESIDENTE | IN | …………………………………………….. | VIA | ||
………………………………………………………………………………………….. | DOMICILIO | PER | LE | COMUNICAZIONI | ||
………………………………………………………………………………………….. | INDIRIZZO | DI | POSTA | ELETTRONICA |
………………………………………………………….N°TELEFONO……..…………………… CELL .………………………………………………
P. IVA / C.F. …….……………...…………..……………..……………………………………………….
o o | PERSONA FISICA I TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE: ……………………………………………………….. CON SEDE LEGALE | IN | |
…..…...…………………………….… VIA ………………………..……………… E SEDE OPERATIVA | IN | ||
…..…....……………………………… VIA……………………………....………. o LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. …………………………………………… | CON | SEDE LEGALE | IN |
…..…...…………………………….… VIA ………………………..……………… E | SEDE | OPERATIVA | IN |
…..…....……………………………… VIA……………………………....……….
(barrare la casella che interessa) Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità.
o SINGOLARMENTE
FA ISTANZA
di ammissione alla gara di cui all’oggetto
o N RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
o IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO
o IN QUALITA’ DI MANDANTE
(barrare le caselle che interessano)
DICHIARA
▪ Di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando di gara, nel capitolato speciale e nella bozza di convenzione, relativi alla concessione di cui all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dalla concessione stessa e di avere, in caso di aggiudicazione, la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della concessione nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso e le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge, nonché di ritenere l'operazione remunerativa;
▪ Di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l’area si trova e di ogni altra condizione che può aver influito nella determinazione dell’offerta, liberando l’Ente appaltante da ogni onere e responsabilità anche future;
▪ Che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause che determinano l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
o Di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(barrare la/e dicitura/e che NON interessano)
che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente n° di iscrizione , con la seguente forma giuridica e di avere il seguente oggetto sociale o attività
Nota : L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia della concessione di cui trattasi.
(questa dichiarazione deve essere presentata nel caso in cui il concorrente sia iscritto nel registro suddetto).
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla parte, nell’ambito della concessione di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta all’interno del Raggruppamento;
▪ Che il concorrente è in possesso dei requisiti morali per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione
previsti nell’ art. 38 del D. LGS 163/2006 e s.m.i.;
▪ Che il concorrente è in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2010 e che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i. (codice antimafia);
▪ Che il concorrente è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art.71, comma 6,
del D.Lgs. n. 59/2010
o Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande;
o Aver, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data del bando di gara, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
o Avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data del bando di gara, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
o Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
o Essere stato iscritto al REC di cui alla L. 426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle
lettere a) b) e c) dell’art. 12, c.2 del D.M. 375/858 presso la CCIAA di n.
in data ; (barrare la/e casella/e che interessano)
▪ Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e di non avere avuto contenziosi e di non avere contenziosi in corso con il Comune di Città Sant’Angelo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
▪ Che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:
INAIL: codice ditta n°…..………….…….… sede competente …………………...…..………..
INPS: matricola azienda n°………….….… sede competente …………………..….…………
ALTRO ENTE: matricola n. ……..……… sede competente ……………..….
o di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
ovvero
o di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
ovvero
o di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999;
(barrare la/e dicitura/e che NON interessa/no)
▪ di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
▪ i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
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b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
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c) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:
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d) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi o enti:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante posta elettronica all'indirizzo nella prima pagina dell’istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
▪ Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo;
▪ Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006: di concorrere per i seguenti consorziati……………….…………………………………………. e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)
…..…………………………….. …………..…………………..
luogo e data firma
Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore. In alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
Allegato 2 al bando di gara
Al Comune di Città Sant’Angelo
Piazza IV Novembre, 1, 65013 (PE)
OGGETTO:
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA “GIARDINO PUBBLICO COMUNALE” PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED EVENTUALE AREA PER POSIZIONAMENTO TAVOLI E SEDIE DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
“PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE E OFFERTA CANONE UNICO”
• Proposta di sponsorizzazione con indicazione della somma da offrire sia per lavori e servizi e/o manifestazioni promosse dall’Ente:
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• Offerta migliorativa rispetto a canone unico indicato dall’Ente ;
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luogo e data firma