CGIL, CISL e UIL Fondazione Edmund Mach - Fondazione Bruno Kessler
Accordo stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e xx.xx. tra le Parti
CGIL, CISL e UIL
E
Fondazione Xxxxxx Xxxx - Fondazione Xxxxx Xxxxxxx
Premesso che:
- le Parti hanno sottoscritto in data 28 settembre 2007 il "Contratto collettivo provincia/e di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provincia/e 2 agosto 2005, n. 14" che riporta:
-all'art. 52 - inserito nel capo V - "particolari tipologie contrattuali" la disciplina del "contratto a tempo determinato";
-all'art. 73 - contenuto nelle "Norme transitorie e Finali" - le norme per la stabilizzazione del personale, che tengono conto dei periodi prestati a tempo determinato o di collaborazione presso gli Istituti Pubblici preesistenti alle Fondazioni;
- il d.lgs. 368/2001 all'art. 5, comma 4 bis (comma aggiunto dal comma 40 dell'art. 1 L. 24 dicembre 2007, n. 247 cosi come modificato dall'art. 21 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 nella versione modificata dalla legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008) prevede che, "Ferma restando fa disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di xxxxxxxx e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2";
- il comma 43, lettera b) dell'art. 1 della. L. 247/2007 prevede che in fase di prima applicazione delle disposizioni del comma 40 della stessa legge, sopra riportato, "il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla
medesima data;
, X.XX IN ORIGINALE
-il comma 94 dell'art. 1 della L. 247/2007 ha previsto al 1 gennaio 2008 l'entrata in vigore delle della legge medesima, decorrendo quindi il termine sopra citato dal 1 aprile 2009;
tutto ciò premesso le Parti
-considerate le particolarità delle esigenze connaturate alle attività e finalità di ricerca perseguite dalle Fondazioni; l'esigenza e l'opportunità di procedere nelle stabilizzazioni secondo i prospetti nominativi individuati dalle Fondazioni stesse e secondo le proporzioni tra tempi determinati ed indeterminati definite nel CCPL,
- richiamata la possibilità prevista dall'art. 5, comma 4 bis del d.Jgs. 368/2001 citato in premessa, di derogare in tutto o in parte alle norme introdotte dalla legge n. 247/2007 in materia di limite temporale di utilizzo dei contratti a tempo determinato, mediante disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
concordano guanto segue:
1. Nella fase transitoria: per tutte le persone con contratto in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo o il cui contratto sia scaduto nel mese precedente la sottoscrizione del presente accordo, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368/2001. è previsto che:
a. tutti i contratti a Tempo Determinato e le Collaborazioni a Progetto in atto alla data di sottoscrizione
del presente accordo potranno giungere alla loro naturale scadenza senza incorrere nei limiti previsti dal comma 4bis e in conformità all'art. 73 del Contratto di lavoro delle Fondazioni.
b. Fino al 31.12.2010: il personale cui scada il contratto entro detto termine e abbia maturato nei nove anni precedenti almeno 7 anni di anzianità tra periodi prestati a titolo di collaborazione a progetto e tempo determinato, alla scadenza naturale del contratto, può essere successivamente assunto dalla Fondazione solo con contatto di lavoro a tempo indeterminato (salvo che autonomamente dichiari di preferire una xx.xx.xxx.). Ove alla scadenza naturale del contratto il personale non abbia maturato un'anzianità di almeno 7 anni, il medesimo personale può essere successivamente assunto a tempo determinato solo sino al dicembre 2010.
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c. Esulano dalle cd. successive assunzioni, nei termini sopra richiamati, le proroghe ai contratti a tempo determinato in corso, che potranno quindi essere estesi per la durata residua, limitata a tutto dicembre 201O nel solo caso in cui sia complessivamente maturata un'anzianità superiore ai sette anni.
d. dal 1.1.2011: il personale ricercatore di 1', 2', 3' e 4' fascia e tecnologo 1',2' e 3' fascia cui scada il contratto a partire da detto termine e abbia maturato almeno sei (6) anni di anzianità negli otto (8) anni precedenti tra periodi prestati a titolo di collaborazione a progetto e tempo determinato ed il personale tecnico, amministrativo e tecnologo 4' fascia cui scada il contratto a partire da detto termine e abbia maturato almeno tre (3) anni di anzianità nei cinque (5) anni precedenti tra periodi prestati a titolo di collaborazione e tempo determinato, alla scadenza naturale del contratto può essere successivamente assunto dalla Fondazione solo con contratto di lavoro a tempo indeterminato (salvo che autonomamente dichiari di preferire una xx.xx.xxx.).
e. Rimangono fermi i vincoli stabiliti dall'art. 73 ccpl delle Fondazioni sottoscritto il 28.09.2007 in
partjcolare con riferimento ai commi 1 lettera b), 2, 3, 4 e 5.
2. A regime: in deroga a guanto previsto dall'art. 5, comma 4 bis. del d.lgs. 368/2001 e fatto salvo guanto previsto al punto 1. lettera a) e b) (ossia per i contratti il cui termine finale cada prima del 31.12.2010 o il cui contratto sia scaduto nel mese precedente la sottoscrizione del presente accordo), le Fondazioni adottano i seguenti criteri per i nuovi contratti stipulati dalla data di sottoscrizione del presente accordo:
a. per il personale di Xxxxxxx inquadrato come ricercatore di 1',2',3' e 4' fascia e tecnologo 1',2' e 3' fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti è fissato in complessivi sei (6) anni. Xxxxxxx detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.
b. Per il personale tecnico, amministrativo e Tecnologo 4' fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di
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lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.
c. I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma non si riferiscono al diverso caso
di unico contratto a termine con il lavoratore, nel qual caso in accordo con il disposto del d.lgs. 368/2001 la durata del contratto non è soggetta a limiti, comunque in presenza di specificate ragioni.
x. xxxxx restando i limiti di cui sopra riferiti ai contratti a tempo determinato, nel diverso caso in cui il personale ricercatore di 1 ',2',3' e 4' fascia e tecnologo 1 ',2' e 3' fascia maturi negli otto (8) anni precedenti almeno 6 anni di anzianità per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra periodi prestati a titolo di collaborazione a progetto e tempo determinato, ed il personale tecnico, amministrativo e tecnologo 4' fascia maturi nei cinque (5) anni precedenti almeno tre anni di anzianità per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra periodi prestati a titolo di collaborazione a progetto e tempo determinato, alla scadenza naturale del contratto potranno essere assunti dalla Fondazione solo con contatto di lavoro a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.
Luogo e data, _
CGIL -rappresentata da ClSL-rappresentata da
UIL-rappresentata da
Fondazione Xxxxxx Xxxx - rappresentata da Fondazione Xxxxx Xxxxxxx - rappresentata da
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