Contratto n°: 900XXXXX m
Contratto n°: 900XXXXX m
Stazione:
Comune:
Blu: testi di selezione
Verde: testi promemoria
Linea n°/km:
CONTRATTO DI RACCORDO
tra
Ferrovie federali svizzere FFS
società anonima di diritto speciale con sede a Berna
Infrastruttura
Orario ed esercizio, Contratti e accesso alla rete Casella postale
1001 Losanna/4601 Olten/8048 Xxxxxx/0000 Xxxxxxxxxx (di seguito: FFS)
e
Ditta raccordata
Ev. altri nomi
...Indirizzo/Casella postale
... NPA Località
(di seguito: raccordato)
concernente l’allacciamento del binario di raccordo alla stazione o al binario di tratta
160730_Anschlussgleisvertrag_v2.7
1. Oggetto del contratto
Ai sensi della Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione del 25 settembre 2015 (LTM; RS 742.41) e della corrispondente ordinanza del 25 maggio 2016 (OTM; RS 742.411), le FFS concedono il raccordo alla propria rete nella stazione XY o al binario di tratta Aa–Bb. Nel presente contratto le parti regola- mentano in modo specifico i rapporti di proprietà, il mantenimento, l’esercizio, lo sman- tellamento e l’assunzione dei costi del dispositivo di raccordo e del binario di raccordo.
2. Elementi contrattuali
2.1. Il contratto si compone dei seguenti elementi:
1. il presente contratto;
2. il piano di situazione 1:1000 del XY [data], sul quale sono rappresentati in verde il dispositivo di raccordo delle FFS, in rosso il binario di raccordo (binario princi- pale) (di seguito «BR»), gli impianti del raccordato e i raccordati a monte in blu gli altri raccordati e in nero gli altri impianti delle FFS. In aggiunta il piano sinottico degli impianti di sicurezza del gg.mm.aaaa come pure il piano schematico delle li- nee di contatto del gg.mm.aaaa.
(Allegato 1 /1a /1b);
3. le Condizioni generali del contratto di raccordo attualmente in vigore (di seguito
«CG») (Allegato 2). Le FFS si riservano il diritto di modificare le CG in qualsiasi momento. Le modifiche delle CG vengono notificate al raccordato per iscritto. Sal- vo obiezioni contrarie entro il termine di un mese, sono considerate accettate, co- me esplicitamente indicato nella lettera di notifica.
2.2. Se singoli elementi sono in contrasto tra loro, il loro ordine di priorità è determinato dalla classificazione secondo il punto 2.1.
3. Dispositivo di raccordo alla rete delle FFS (raccordo all’Infrastruttura, interfaccia rete FFS-binario di raccordo), rapporti di proprietà e competenze
3.1. Ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LTM, dal 1° luglio 2017 le FFS sono proprietarie del disposi- tivo di raccordo. Il dispositivo di raccordo comprende gli impianti seguenti: [Eliminare la prima frase se non esiste lo scambio di raccordo]
3.1.1. Impianti di binari: scambio di raccordo n. …/scambio di protezione n. … così come binario tronco e paraurti/dispositivo di sviamento n. …/staffa di protezione n…. Que- sti impianti sono stati realizzati/rinnovati nel ……. Il confine di proprietà si trova all’inizio dello scambio n. …/ presso il calcio dello scambio n. …/dopo il dispositivo di sviamento n. / alla base de segnale basso n. … al chilometro ferroviario …. A partire da questo punto gli impianti di binari sono di proprietà del raccordato.
3.1.2. Impianti di sicurezza: dispositivi di inversione degli scambi n.… /incl. riscaldamenti degli scambi/segnale principale n. …/impianto di protezione dei treni n.…/segnali bassi n. /segnali di manovra n.…/contatto di rotaia n. …/annunci di binario libero n.
... Questi impianti sono stati realizzati/rinnovati nel … .
Tutti gli altri impianti di sicurezza del binario di raccordo sono di proprietà del raccor- dato.
3.1.3. Impianti della corrente di trazione: linea di contatto e protezione dei cavi fino al se- zionatore di tratta e ai pali della linea di contatto n. ... con interruttore a corna n. [in
mancanza di sezionatore di tratta/interruttore a corna] Linea di contatto e protezione dei cavi fino al primo palo della linea di contatto n compreso, dopo la diramazione
linea di contatto di stazione/di tratta, ritorno compreso. A partire da questo punto gli impianti della corrente di trazione e tutte le necessarie aste di messa a terra sono di proprietà del raccordato.
La linea di contatto nell’ambito del dispositivo di raccordo verrà probabilmente sman- tellata nel XXXX dalle FFS a proprio carico. Lo smantellamento degli altri impianti delle linee di contatto compete al raccordato. In mancanza della linea di contatto (bi- nario non elettrificato), per la protezione dei cavi vale lo stesso confine previsto per gli impianti di binari (cifra 3.1.1).
3.1.4. Impianti elettrici: illuminazione dei binari del dispositivo di raccordo su palo n. /
A partire da questo punto gli impianti elettrici sono di proprietà del raccordato.
Gli impianti di radiotrasmissione e di telecomunicazione sono regolamentati con ac- cordo specifico.
3.1.5. Rapporti di proprietà fondiaria: l’impianto del binario di raccordo é parzialmente si- tuati sul territorio delle FFS. Il confine di proprietà è visibile sul piano di situazione al- legato. Se l’impianto del binario di raccordo si trova sul territorio delle FFS, esso è di proprietà del raccordato in seguito a servitù, anche senza iscrizione nel registro fon- diario.
4. Conservazione in conformità alla norma SIA 469 (sorveglianza, manutenzione, modifica), eliminazione di perturbazioni ed esercizio
4.1. Le parti contraenti devono conservare i propri impianti (cfr. cifra 3) e costruzioni [nel caso che nel contratto finora valevole questi impianti erano sorvegliati dalle FFS.] (art. 14 LTM) ed eliminare le eventuali perturbazioni rispettivamente i danni.
4.2. Le FFS si assumono a prezzi di costo e a carico del raccordato la conservazione e l’eliminazione delle perturbazioni dei seguenti impianti di sicurezza del raccordato cen- tralizzati nell’apparecchio centrale delle FFS (compresi gli impianti di cavi necessari per questi impianti):
• dispositivo di posizionamento dello scambio n /incl. riscaldamenti degli scambi e
fornitura di energia
• segnali bassi n. ...
• contatto di rotaia n. ...
• annunci di binario libero dei binari n. ...
• dispositivo di sicurezza passaggio a livello km ...
• altro
[Avvertenza: gli impianti seguenti sono esclusi dalla prestazione di attività FFS:
- porte/portoni di aree/edifici
- dispositivi di sicurezza di passaggi a livello non centralizzati nell’apparecchio cen- trale FFS]
4.3. [Opzione per i casi in cui è presente solo un breve tratto della linea di contatto di ca. 100 m e il raccordato assegna incarico alle FFS] Le FFS si assumono a carico del rac- cordato la conservazione e l’eliminazione delle perturbazioni degli impianti di linea di contatto e degli impianti di protezione dei cavi fino al palo della linea di contatto n. ...
4.4. [Opzione per i casi in cui l’illuminazione dei binari è di proprietà del raccordato e le pre- stazioni di manutenzione devono essere fornite dalle FFS/o sono finora già state forni- te]
Le FFS si assumono a carico del raccordato la conservazione e l’eliminazione delle perturbazioni dell’illuminazione dei binari per i binari di raccordo n. .../dal km al km
.../ sul palo n. xx, yy, zz.
La fornitura dell’energia per l’illuminazione dei binari è a cura delle FFS/del raccordato.
4.5. Per le prestazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3 i rapporti di ispezione vengono archiviati dalle FFS. Su richiesta le FFS consegnano i rapporti di ispezione al raccordato e lo informa- no in merito alla pianificazione della manutenzione e ai lavori svolti, in modo che il rac- cordato possa provvedere ai propri impegni di manutenzione e documentazione previ- sti per legge.
4.6. La ripartizione dei costi per l’adeguamento del dispositivo di raccordo si basa sull’art. 28 OTM.
4.7. Se una parte non provvede al regolare mantenimento dei propri impianti compromet- tendo in tal modo la sicurezza dell’esercizio ferroviario, la controparte informerà l’UFT a riguardo.
4.8. [Nel caso di impianti telecomandati] Le FFS gestiscono il dispositivo di raccordo di pro- pria proprietà come indicato al punto 3, a proprie spese e sotto la propria responsabili- tà.
[nel caso di scambi / interruttori LC serviti sul posto] Per l’esercizio dello scambio n. …/ dell’interruttore LC n. … servito sul posto è responsabile il raccordato rispettivamente l’Impresa di trasporto concessionaria (ITC). Questa disposizione è da regolare nelle prescrizioni d’esercizio.
4.9. Le FFS gestiscono le seguenti parti d’impianto di proprietà del raccordato. I costi sa- ranno sostenuti dall’impresa di trasporto ferroviaria che gestisce il traffico come previ- sto nella convenzione sull’accesso alla rete.
• Impianti di sicurezza: dispositivo di posizionamento dello scambio n /incl. riscal-
damenti degli scambi e fornitura di energia/Segnali bassi n. /Contatto di rotaia n.
.../Annunci di binario libero dei binari n. /Dispositivo di sicurezza passaggio a li-
vello Km /
• Impianti della corrente di trazione: interruttore per linea di contatto n. ...
• Impianti elettrici: illuminazione del binario n. ...
4.10. Il raccordato gestisce le altre parti di impianto di sua proprietà, a proprie spese e sotto la propria responsabilità.
5. Smantellamento
5.1. Le parti contraenti devono smantellare i propri impianti (cfr. cifra 3) a proprie spese.
5.2. La ripartizione dei costi per lo smantellamento del dispositivo di raccordo si basa sull’art. 28 OTM.
Il raccordato si assume i costi dello smantellamento del dispositivo di raccordo solo quando egli stesso ne è la causa. I costi di smantellamento che vengono corrisposti al raccordato sono ridotti in modo proporzionale al ciclo di vita rimanente del dispositivo di raccordo. Il ciclo di vita degli scambi di raccordo e di protezione è standardizzato ad una durata di 25 anni.
Alla fine del ciclo di vita del dispositivo di raccordo, le FFS prendono definitivamente a loro carico i costi di smantellamento del dispositivo di raccordo.
5.3. Se non concordato diversamente, nell’arco di 6 mesi dopo la scadenza del termine di disdetta del contratto di raccordo, gli impianti del raccordato ubicati sul territorio delle FFS devono essere smantellati.
5.4. Su richiesta delle FFS, il raccordato, in caso di smantellamento degli impianti ai sensi della cifra 5.3, dovrà fornire a proprie spese una conferma che attesti che le aree inte- ressate non sono inquinate. Il risanamento di eventuali siti contaminati si basa sulle di- sposizioni legislative vigenti.
6. Indennità per le prestazioni
6.1. Le seguenti prestazioni verranno fatturate al raccordato su base annua, più IVA, la prima volta con scadenza a inizio contratto:
Prestazione | Importo in CHF |
Territorio delle FFS utilizzato per il binario di raccordo ( ... m2). | X000.00 |
Forfait per sorveglianza, manutenzione, ripristino ed eliminazione delle perturbazioni degli impianti di sicurezza del raccordato cen- tralizzati nell’apparecchio centrale delle FFS conformemente alla cifra. 4.2. | X000.00 |
Forfait per sorveglianza, manutenzione, ripristino ed eliminazione delle perturbazioni degli impianti di corrente di trazione del rac- cordato conformemente alla cifra. 4.3. | X000.00 |
Forfait per sorveglianza, ripristino ed eliminazione delle perturba- zioni dell’illuminazione dei binari del raccordato conformemente | X000.00 |
alla cifra. 4.4. | |
Forfait per la fornitura di energia per l’illuminazione dei binari del raccordato conformemente alla cifra. 4.4. | X000.00 |
Forfait per la fornitura di energia (gas, corrente) per i(l) riscalda- mento(i) dello(degli) scambio(i) n conformemente alla cifra. 4.2. | X000.00 |
Totale | X000.00 |
[Nota: nel caso di percorsi di manovra all’interno degli impianti di raccordo, le presta- zioni delle FFS per movimenti di manovra interni devono essere pattuite in maniera particolare con il raccordato e fatturate a parte.
6.2. I forfait per l’eliminazione delle perturbazioni coprono sempre e solo le perturbazioni dovute all’impianto. Se una perturbazione è causata dal raccordato, da terzi o da forza maggiore, i costi verranno fatturati separatamente.
6.3. Gli importi fatturati indicati alla cifra 6.1 sono indicizzati in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo pubblicato dall’Ufficio federale di statistica.
Base dell’indice: Dicembre 2015 = 100 punti Indice di partenza: MMM AAAA = XXX,X punti.
Per l’adeguamento al rincaro nell’anno successivo si fa riferimento all’indice vigente al momento della fatturazione. Un adeguamento sarà effettuato solo dopo che il rincaro sarà aumentato di 5 punti rispetto all’indice di base, rispettivamente all’indice determi- nato nell’ultimo adeguamento.
7. Responsabilità
7.1. La responsabilità è determinata dalle disposizioni di legge.
7.2. La responsabilità per perdita di guadagno è esclusa.
7.3. Se vengono avanzate da terzi pretese nei confronti di una parte contrattuale, la parte responsabile in base agli accordi inter partes tiene indenne la prima nel quadro delle presenti disposizioni sulla responsabilità.
7.4. Ciascuna parte contrattuale si impegna all’occorrenza ad assistere la controparte nella difesa da pretese di terzi, in particolare fornendo mezzi probatori e adeguata collabora- zione in un eventuale processo.
8. Cessione di diritti e doveri
Il presente contratto deve essere ceduto con validità giuridica a un eventuale succes- sore giuridico. In mancanza di cessione, diritti e doveri (es. mantenimento o smantel-
lamento) derivanti dal presente contratto continueranno a competere alla parte contrat- tuale attuale.
9. Validità e scioglimento del contratto
Il contratto è stipulato per una durata indeterminata. A prescindere dal diritto al raccor- do ai sensi dell’art. 15 LTM, il contratto può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di 12 mesi, alla fine di un mese civile, con lettera raccomandata. I contratti esistenti tra il raccordato e le imprese di trasporto ferroviarie (ITF) non concernono questo diritto di disdetta.
10. Modifiche al contratto
Le parti possono concordare in ogni momento modifiche del contratto. Queste devono avvenire in forma scritta.
11. Protezione giuridica, foro competente
In caso di controversie che rientrano nelle competenze dei Tribunali civili, il foro com- petente sarà il Tribunale del luogo in cui si trova l’oggetto del presente contratto.
12. Entrata in vigore
Il presente contratto entra in vigore alla firma delle parti/con effetto retroattivo al/a parti- re dal 1° luglio 2017... e sostituisce il contratto 900XXXX del XY.XY.XYXY.
13. Disposizioni particolari
13.1. [Opzione per contratti con società semplici (consorzi)] I raccordati x, y, z costituiscono una società semplice ai sensi dell’art. 530 e segg. CO e rispondono in solido per tutti i diritti e i doveri provenienti dal presente contratto (art. 544 cpv. 3 CO). La [XY SA] as- sume la funzione di rappresentanza della società di fronte alle FFS ed è autorizzata a compiere tutti gli atti giuridici nei confronti delle FFS per conto di essi dei raccordati.
13.2. L’utilizzo imprevisto del binario di raccordo da parte delle FFS conformemente alle CG cifra 4.1 verrà segnalato al raccordato al più tardi dopo due giorni lavorativi.
[Avvertenza] Applicazione in caso di BR dove sono possibili corse di treni non in con- comitanza con il BR.
[Avvertenza] Qui possono essere inserite ulteriori disposizioni particolari:
13.3. Il ponte / il passaggio / il muro di sostegno / la recinzione sul sedime delle FFS è di proprietà del raccordato. Per la conservazione e lo smantellamento sono valide le di- sposizioni secondo le cifre 4 e 5.
Omettere questa cifra in mancanza di disposizioni particolari.
14. Disposizione finale
14.1. Il presente documento contrattuale è stilato in due esemplari conformi. Il raccordato e le FFS hanno ricevuto ciascuno un esemplare firmato.
14.2. Firmando, il raccordato conferma di aver ricevuto e letto le CG.
Losanna/Olten/Zurigo/Bellinzona, il Per le FFS:
Nome, cognome Xxxx, cognome
Responsabile Sorveglianza Regione XX Manager contratti binario di raccordo
Luogo, il
Per il raccordato:
Nome, cognome Xxxx, cognome
Funzione Funzione
Allegati
Allegato 1 Piano di situazione 1: 1000, del XY.XY.20XY
Allegato 1a Piano sinottico degli impianti di sicurezza del gg.mm.aaaa Allegato 1b Piano schematico delle linee di contatto del gg.mm.aaaa Allegato 2 CG relative al contratto di raccordo
Allegato 3 Tabella di calcolo della cifra 6 [se necessario in caso di complessi conteggi degli indennizzi]