Comune di Ariano nel Polesine
Comune di Ariano nel Polesine
(schema contratto)
Repertorio n. …………... del ….…………………...
Registrato a …………….. il ………………………….. serie …………………..
CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
REPUBBLICA ITALIANA
In Xxxxxx nel Polesine (RO) , il giorno …………… del mese di …………… dell'anno …………………, nella sede della stazione appaltante sita in Ariano nel Xxxxxxxx (Xx), Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – Codice Fiscale, 00197150295 avanti a me dott……., autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base……….., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono comparsi i signori:
- Il Sig.……………………………………………………………………….. …………………………………..
nato/a a …………………….…... il , domiciliato presso infrascritto Ente, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ariano nel Polesine, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, codice fiscale …………….. e partita IVA che
rappresenta nella sua qualità di Dirigente …………………, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente Appaltante»;
- Il Sig.……………………………………………………………………….. …………………………………..
nato/a a …………………….…... il ……………………….., residente in ,
via……………………………………, in qualità di ………………………………………………………….
dell’impresa ………………………………………………………………………… con sede in
……………………………………, via codice
fiscale ….............................. e partita IVA che agisce quale impresa appaltatrice in forma
singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario generale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
- che con Delibera di Giunta Comunale n. ………… in data , è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA XXXXXXXXX XXXXXXX CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PROTETTI E ADOZIONE DI TECNICHE PER LA MODERAZIONE
DEL TRAFFICO” per un importo dei lavori da appaltare di Euro 140.000,00, di cui Euro 135.000,00
oggetto dell’offerta mediante offerta prezzi, ed Euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla Ente Appaltante e non soggetti a ribasso;
- che a seguito di gara d’appalto, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. ….. del ……, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro
…………………, come di seguito specificato, tenuto dell'offerta presentata dall'appaltatore che ha prodotto un ribasso del ……% sull'importo a base d'asta ed Euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla Ente Appaltante e non soggetti a ribasso;
- che sono decorsi i termini previsti dall'art. 32, comma 9 del D.lgs 50/2016, dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I – NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto alcuni interventi per la messa in sicurezza stradale via Xxxxxxxxx Xxxxxxx con percorsi pedonali e ciclabili protetti e adozione di tecniche per la moderazione del traffico. Le opere dovranno essere eseguite e corrispondere per forma, dimensioni e qualità dei materiali previsti, nel Capitolato Speciale d’Appalto, all’Elenco prezzi, all'offerta presentata dall'appaltatore e alle planimetrie allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, lo stesso dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle eventuali discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori. nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE
I lavori compresi nell’appalto, indicati nelle planimetrie e nel computo metrico facenti parte del progetto, sommariamente consistono nella “Messa in sicurezza stradale della Via Matteotti – Gramsci con percorsi pedonali e ciclabili protetti e adozione di tecniche per la moderazione del traffico, lungo la xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx, mediante la creazione limitatori di velocita e di percorsi pedonali e ciclabili protetti metteranno in sicurezza stradale l’intera via Matteotti e Xxxxxxx e di accesso alla S.R.495, nonché i pedoni che gravitano nell’area interessata in particolare durante i momenti di utilizzo ed in particolare negli orari scolastici., sinteticamente le opere risultano sistemi di moderazione del traffico nel centro, realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti lungo la Via Gramsci, esecuzione di opere accessorie quali segnaletica, pubblica illuminazione, recinzioni e sotto servizi.
TITOLO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto:
a) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 per le parti applicabili;
b) il Capitolato Speciale d’Appalto;
c) gli elaborati grafici del progetto;
d) l’elenco prezzi unitari;
e) l'offerta dell'appaltatore;
f) il Piano di Sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs 81/2008 articolo 100;
g) il piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 articolo 89 c. 1 lett. h);
h) i/il cronoprogramma/i dei lavori;
i) le polizze di garanzia.
ART. 4 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E ALTRE PRESCRIZIONI
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
In particolare sono contrattualmente vincolanti:
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 per le parti applicabili;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nuovo codice dei contratti pubblici, nonché il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m.i;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici per le parti in vigore;
- il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
L’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente contratto.
Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono applicabili le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto di cui al precedente articolo. Inoltre l'Appaltatore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emendate dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro esimili.
ART. 5 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto a misura in base a quanto stabilito dall’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, il corrispettivo dell’appalto non potrà essere superiore all'importo di contratto, permanendo l'obbligo da parte dell'Impresa di dare l'opera ultimata come previsto in progetto. I prezzi di contratto sono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e quindi sono fissi ed invariabili, ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Non è prevista revisione prezzi, né si applica al presente appalto l'articolo 1664 c.c.
ART. 6 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATRICE
Le garanzie e coperture assicurative a carico dell’Impresa aggiudicatrice, sono regolate secondo quanto previsto dagli xxx.xx 93 e 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
TITOLO III – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
ART. 7 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
La consegna avverrà nei tempi e nei modi definiti nell’articolo “Consegna e inizio dei lavori” dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto”.
ART. 8 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, intendendosi compresi anche i giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni (30 giorni/anno), nonché il tempo occorrente per l’installazione del cantiere.
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei cronoprogrammi contrattuali dei lavori.
ART. 9 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine del presente contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna definitiva.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni incontraddittorio.
Una volta effettuati i necessari accertamenti, sarà rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori.
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.
ART. 10 – PENALE DI RITARDO
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori , viene applicata una penale giornaliera pari all’1,00 per mille dell’importo del presente contratto.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In ogni caso l’importo complessivo della penale irrogata non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta, l’Ente Appaltante potrà procedere alla risoluzione delcontratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente Appaltante a causa deiritardi.
TITOLO IV – PROGRAMMA D’ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 11 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Ricevuta la consegna dei lavori, entro i successivi 5 giorni e comunque prima dell’inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla D.L. per ottenere l'approvazione, il programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, nel rispetto dei tempi contrattuali di ultimazione.
I programmi saranno oggetto di revisione da parte dell’Appaltatore qualora siano approvate varianti in corso d'opera, ovvero quando per qualsiasi altra ragione il programma generale debba essere aggiornato.
L’Ente Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione anticipata di determinati lavori o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna di forniture eventualmente escluse dal presente contratto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare il medesimo Appaltatore dovrà aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a pretendere.
Il programma mentre non vincola l’Ente Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra modalità.
TITOLO V – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
ART. 12 – SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Ai sensi dell’Art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi del comma precedente nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche del progetto.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
Ai sensi dell’Art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, e comunque superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l’Ente Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dal comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
Non appena venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori provvederà a redigere il verbale di ripresa degli stessi.
Ai sensi dell’Art. 26 del Capitolato Generale d’Appalto, l’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta della proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal commaseguente.
La proroga è concessa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardataultimazione:
− il ritardo nell'installazione del cantiere;
− l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
− l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
− il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
− il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato Generale d’Appalto;
− le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
− le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
TITOLO VI – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 13 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri e spese obbligatorie prescritte dagli articoli del Capitolato Generale d’Appalto ed a quanto specificato nel Capitolato Speciale (xxx.xx 48 e 49), sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori amisura:
1. attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, regolamenti, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Lavori o dell’Ente Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
2. attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare le condizioni risultanti nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato;
3. provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;
4. provvedere a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, alla stipula di una polizza contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tali da coprire tutti i danni subiti dall’Ente Appaltante a causa del danneggiamento o delle distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve esser stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.);
5. provvedere a propria cura e spese ed in nome e per conto proprio, alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00, e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell’Ente Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o dell’Ente Appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’Ente Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza;
d) danni a cose dovuti a vibrazioni;
e) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di appoggio e di sostegni in genere;
f) danni a cavi elettrici aerei e sotterranei di qualsiasi tipo e natura, rotture di condutture sotterranee.
TITOLO VII – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
ART. 14 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Le misurazioni e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale d’Appalto e nell’enunciazione delle singole voci di elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contenuti nell’offerta che saranno oggetto di ribassod’asta.
TITOLO VIII – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
ART. 15 – PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento mediante l'emissione di un certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano al netto delle ritenute, in importo non inferiore
ad Euro 50.000,00.
La liquidazione sarà effettuata dal Responsabile del procedimento sulla base delle risultanze del registro e del certificato redatto dal Direttore dei lavori ad attivitàultimate.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, in merito all'applicazione della disciplina per il contrasto nel ritardo dei pagamenti di cui al D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012, viene fissato che entro 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………. con indicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti all'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
La Stazione appaltante, prima di ciascun pagamento in acconto o a saldo, anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente, richiede in via telematica un DURC (documento unico di regolarità contributiva).
L’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
A tal fine l’appaltatore dovrà dichiarare il conto corrente bancario e/o postale dedicato ed il nominativo del personale delegato ad operare sul suddetto conto.
Il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative alle commesse siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane s.p.a..
La risoluzione opera ipso iure a seguito di semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo di raccomandata a.r., da parte dell’Ente Appaltante della volontà di avvalersi della presente clausola.
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art.lo 106, comma 13 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
della L. 52/91.
ART. 17 – VERIFICHE E CONTROLLI
La Direzione Lavori potrà disporre i controlli e le verifiche che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Generaled’Appalto.
La spesa relativa sarà a carico dell'Appaltatore.
Nel caso che alcuni materiali vengano forniti direttamente dall'Ente appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego, rimanendo di conseguenza il solo responsabile circa la qualità dei materiali stessi.
Durante l’esecuzione dei lavori, l’Ente Appaltante potrà effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali del Capitolato Specialed’Appalto.
TITOLO X– SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
ART. 18 – SPECIFICHE, MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Per i lavori in questione verrà emesso il certificato di regolare esecuzione nei termini sanciti dall’art. 237 del D.P.R. 20/2010 e dall'art. 102 del D.lgs 50/2016.
In ogni caso il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.
TITOLO XI– MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario, escludendo in ogni caso la competenza arbitrale.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
E' facoltà dell'Ente appaltante di recedere o risolvere d'ufficio il contratto di appalto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.lgs 50/2016, oltre che nei casi previsti dagli articoli 107, comma 2 e 108, commi 1,2,3 e 4 del medesimo decreto legislativo.
TITOLO XII – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
ART. 21 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 7 del Capitolato Generale d’Appalto.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Ente Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanziafidejussoria.
ART. 22 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
E’ stata acquisita autocertificazione dell'appaltatore attestante l'assenza dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e delle cause ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto. L'appaltatore risulta iscritto alla White List della Prefettura – Ufficio Territoriale di ……………….. prot. n. …. del ……………
ART. 23 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto, secondo le modalità e i contenuti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il relativo importo di contratto non soggetto a ribasso d’asta, tutti gli oneri per attuare l'osservanza del Piano di Sicurezza e in ogni caso delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai relativi decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, agli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori; l’Appaltatore, su richiesta dell’ Ente Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza, dovrà fornire la documentazione attestante l’effettiva adozione delle misure di tutela previste dalla vigente normativa.
TITOLO XIII – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 24 – SUBAPPALTO
Il subappalto è regolato dall’art.lo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Ente Appaltante
in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’Ente Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
TITOLO XIV – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE
ART. 25 – REGIME FISCALE DELL’APPALTO
L’I.V.A. è a carico dell’Ente appaltante, tutte le spese, tasse, imposte ed oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a completo e totale carico dell'Appaltatore.
ART. 26 – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutti gli effetti del presente atto, la Ditta Appaltatrice, dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Ariano nel Polesine (Ro), Piazza Garibaldi, 1.
Io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che su mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Letto, confermato e sottoscritto.