PROVINCIA DI BRESCIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI BRESCIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE
Palazzo Martinengo, xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
LETTERA D'INVITO A procedura negoziata articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 riservata a cooperative sociali di tipo B (e loro consorzi) ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 381/1991 da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 | ||
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL indetta dalla Provincia di Brescia | ||
GESTIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI CAT. B CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA L. 381/91 CON ESTENSIONE AI CONSORZI DI COOPERATIVE DI CAT. C CHE PARTECIPINO PER CONTO DELLE PROPRIE COOPERATIVE CONSOCIATE DI CAT. B PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017- GENNAIO 2019 ” Comune di Iseo (BS) | ||
LOTTO UNICO | CIG n. 708380901E | CODICE NUTS: ITC 47 |
ID 88478536
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto dei principi in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici nonché in osservanza della delibera dell'ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016.
Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
La PROVINCIA DI BRESCIA, nell’esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (e di seguito denominata “Stazione appaltante”), per conto del COMUNE DI ISEO (BS), utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738. |
INDICE
Sezione 1. Caratteristiche della procedura Sezione 2. Documentazione di gara
2.1 Invito alla presentazione della migliore offerta Sezione 3. Informazioni generali
3.1 Descrizione dell'appalto
3.1.1 Oggetto dell'appalto
3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti (se previsto)
3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto,nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione
3.1.4 Varianti in sede di offerta
3.1.5 Durata dell'appalto. Opzioni di proroga e di “quinto d'obbligo”
3.1.6 Valore dell'appalto
3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto
3.2 Subappalto e contratti similari
3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti
3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti
3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti
3.3 Soggetti ammessi a partecipare
3.4 Requisiti di partecipazione
3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)
3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara
3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016
3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016
3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016
3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016
3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale
3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale
3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara
3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale
3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Requisiti di qualificazione
3.7.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara
3.7.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità economica e finanziaria
3.7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara
3.7.4 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale
3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio
3.10 Avvalimento
3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva
3.12 Obbligo di sopralluogo
3.13 Richiesta di informazioni e chiarimenti
Sezione 4. Modalità di presentazione dell'offerta
4.1 Documentazione amministrativa - step 1
4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)
4.1.2 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)
4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3. (Modello C)
4.1.4 PassOE
4.1.5 Garanzia provvisoria
4.1.6 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva
4.1.7 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno
4.1.8 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
4.1.9 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (ex AVCP)
4.1.10 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto
4.1.11 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata
4.1.12 Avvalimento
4.1.13 Procura
4.1.14 Patto d'Integrità
4.1.15 Ulteriori eventuali dichiarazioni
4.1.16 Marca da bollo
4.1.17 Attestazione di avvenuto sopralluogo
4.2 Offerta tecnica - step 2
4.3 Offerta economica - step 3
4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso
4.3.2 Allegato all'offerta economicamente
4.4 Riepilogo dell'offerta prezzo - step 4
4.5 Invio offerta - step 5
Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
5.1 Criterio di aggiudicazione
5.2 Ulteriori regole e vincoli
Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara
6.1 Offerte anormalmente basse
6.2 Soccorso istruttorio
6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio
Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto
7.1 Aggiudicazione
7.1.1 Proposta di aggiudicazione
7.1.2 Aggiudicazione
7.1.3 Esecuzione in xxx x'xxxxxxx xxxx'xxxxxxx
0.0 Stipulazione del contratto
7.3 Garanzie definitive
Sezione 8. Trattamento dei dati personali Sezione 9. Accesso agli atti
Sezione 10. Contenzioso
Sezione 1. Caratteristiche della procedura
Amministrazione aggiudicatrice Stazione appaltante | COMUNE DI ISEO Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, 00 - Xxxx P.IVA 00590710984 CF 00451300172 In veste di Stazione Unica Appaltante per conto del predetto Comune: PROVINCIA DI BRESCIA Palazzo Martinengo, xxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx CF 80008750178 - P.IVA 03046380170 |
Tipologia della procedura | Procedura negoziata riservata a cooperative sociali Cat. B (e loro consorzi) ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 381/1991 |
CPV | 98351000-8 Servizi per la gestione dei parcheggi |
Oggetto dell’appalto | Servizio di gestione dei servizi complementari alla gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Iseo riservato alle Cooperative sociali di Cat. B con inserimento di persone svantaggiate ai sensi della L.381/91 con estensione ai consorzi di Cooperative di Cat. C che partecipino per conto delle proprie cooperative consociate di Cat. B per il periodo Settembre 2017-Gennaio 2019 |
Codice CIG | 708380901E |
Termine ultimo per la presentazione delle offerte | Ore 12,00 del 04/09/2017 |
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti | Ore 12,00 del 29/08/2017 |
Apertura delle offerte | Xxxx comunicata ai concorrenti almeno tre giorni prima della seduta pubblica |
Criterio di aggiudicazione | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Valore totale dell'appalto | € 190.000,00 oltre IVA |
Importo a base d'asta | € 176.000,00 oltre IVA |
Valore non soggetto a ribasso (budget a disposizione per interventi di cui all'art. 5 del Capitolato) | € 11.000,00 |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.000,00 |
Responsabile Unico del Procedimento del Comune, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 | Comm. Xxxxxxxx Xxxxxx, Responsabile Area Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Iseo, |
Responsabile del procedimento di gara (*) | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Settore Stazione Appaltante della Provincia di Brescia |
Durata del contratto | Settembre 2017 – Gennaio 2019 ( 17 mesi da aggiudicazione servizio) |
Luogo di esecuzione del contratto | Iseo |
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, L. 241/1990) | 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte |
(*) Si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato in piattaforma è da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente della Stazione Appaltante. |
Sezione 2. Documentazione di gara
La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma Sintel (xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) nella sezione “Documenti amministrativi” .
1. Lettera d'invito |
2. Domanda di partecipazione (Modello A) |
3. Modello B (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art.80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati) |
4. Modello C (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i |
soggetti cessati individuati nell'art. 80, comma 3) |
5. Patto di integrità (testo approvato dal Direttore del Settore Stazione Appaltante con atto n. 1518 del 23/12/2016) |
6. Capitolato speciale d'appalto |
7. Tabella costo orario Coop. Sociali |
8. Convenzione per la gestione dei servizi complementari alla gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Iseo riservato alle Cooperative sociali di Cat. B (e loro consorzi) con inserimento di persone svantaggiate ai sensi della L.381/91 per il periodo Settembre 2017-Gennaio 2019. |
9. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel |
Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto (di seguito solo “Capitolato”) o altri documenti di gara e la presente lettera di invito, prevale quest'ultima.
Capitolo 2.1 Invito alla presentazione della migliore offerta
Il responsabile della procedura di affidamento, premesso che la PROVINCIA DI BRESCIA per conto del Comune di Iseo (BS), in attuazione della <<Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di stazione appaltante>> (rif. Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2015 e successive modifiche), sottoscritta in data 23/11/2016 (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 04/11/2016), vista la determinazione a contrarre n. 343 del 17/05/2017 e s.m.i. adottate dal Responsabile Area Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Iseo Comm. Xxxxxxxx Xxxxxx, ha indetto la presente procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei “SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI CAT. B CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA L. 381/91 CON ESTENSIONE AI CONSORZI DI COOPERATIVE DI CAT. C CHE PARTECIPINO PER CONTO DELLE PROPRIE COOPERATIVE CONSOCIATE DI CAT. B PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017- GENNAIO 2019 ”.
da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016,
INVITA
codesto spettabile operatore economico, individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto della disciplina vigente, come attestato dall'Amministrazione medesima, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto posto a base di gara, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. A tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
Sezione 3. Informazioni generali
Capitolo 3.1 Descrizione dell'appalto
§ 3.1.1 Oggetto dell'appalto
L’appalto, come descritto nel Capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto l'affidamento del servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento con emissione delle relative sanzioni, il trasferimento dei dati al server della Polizia Locale per stampa e notifica dei verbali nonché la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.
L'appalto: (vedasi ipotesi contrassegnata)
• (… ) è suddiviso in lotti, al proposito si rinvia al successivo § 3.1.2.
• ( X ) non è suddiviso in lotti
L’intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse del Comune di Iseo (BS) L'appalto: (vedasi ipotesi contrassegnata)
• (X) non è connesso a un progetto e/o a un programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.
• ( ) è connesso a un progetto e/o a un programma finanziato da fondi dell'Unione Europea (CUP n ).
§ 3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti (se prevista)
L'appalto è suddiviso in x. xxxxx funzionali, ciascuno dei quali è riferito a servizi la cui fruibilità e fattibilità è indipendente da quella degli altri lotti, al fine di favorire l'accesso alle microimprese ed alle piccole e medie imprese.
I partecipanti alla gara possono presentare offerte (art. 51, comma 2, d.lgs. 50/2016): (vedasi ipotesi contrassegnata)
1. (...) per tutti i lotti previsti.
2. ( ) per alcuni soltanto dei lotti previsti (per un numero massimo di … lotti/per i seguenti lotti associati:...).
3. ( ) per un solo lotto.
Nei casi di cui ai precedenti numeri 1 e 2: (vedasi ipotesi contrassegnata)
( ) non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente.
(…) il numero massimo di lotti che può essere aggiudicato ad un solo offerente è di 1. Qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore a tale numero massimo, la determinazione dei lotti che possono essere aggiudicati deve avvenire sulla base delle seguenti regole e/o dei seguenti criteri oggettivi e non discriminatori:
1. Secondo quanto consentito dall'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 50/2016, ciascun offerente, singolo, in raggruppamento o quale ausiliario, potrà aggiudicarsi un solo lotto, salvo il caso di cui al successivo punto 4.
2. Se un offerente presenta l'offerta migliore (cioè si classifica primo in graduatoria) per più di un lotto, si aggiudicherà il lotto di importo più elevato tra quelli per i quali ha concorso; le offerte dello stesso offerente nell’ambito degli altri lotti non saranno più prese in considerazione (procedendosi quindi allo scorrimento della graduatoria), salvo il caso di cui al successivo punto 4.
3. Qualora su un lotto vi siano più offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione di tale lotto mediante sorteggio pubblico.
4. Qualora non vi siano offerte ammesse sufficienti ad aggiudicare tutti i lotti ad offerenti diversi, la limitazione all'aggiudicazione di un solo lotto verrà meno e ad un offerente potrà essere aggiudicato un ulteriore lotto, tra quelli ancora disponibili e per i quali abbia presentato offerta con lo stesso procedimento utilizzato per l'assegnazione del lotto precedente, applicando quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3 in quanto compatibile.
§ 3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione
Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.
Le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.
§ 3.1.4 Varianti in sede di offerta
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara: (vedasi ipotesi contrassegnata)
( X ) non possono presentare varianti in sede di offerta. Le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto.
( ) essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità prezzo, possono presentare varianti in sede di offerta, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
( ) essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità prezzo, devono obbligatoriamente presentare varianti migliorative in sede di offerta, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
Le varianti autorizzate/richieste di cui sopra devono rispettare i requisiti minimi nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, secondo quanto previsto dal Capitolato. In mancanza di indicazioni del Capitolato sulle modalità specifiche di presentazione, le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante.
I criteri di aggiudicazione scelti sono applicati alle varianti che rispettano i requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti. Solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti sono prese in considerazione (art. 95, comma 14, lett. c) d.lgs. 50/2016).
§ 3.1.5 Durata dell'appalto. Opzioni di proroga e di “quinto d'obbligo”
L'appalto ha una dimensione temporale decorrente da Settembre 2017 a Gennaio 2019 e comunque 17 mesi decorrenti dall'aggiudicazione dell'appalto. Non è previsto il rinnovo della convenzione.
Per la disciplina delle modifiche nonché delle varianti del contratto d'appalto in corso di validità si rinvia all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 nonché alle eventuali disposizioni specifiche del Capitolato.
§ 3.1.6 Valore dell'appalto
Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto dell'appalto, rapportato alla durata per lo stesso individuata nel precedente § 3.1.5, è determinata in euro € 190.000,00 oltre IVA di cui:
€ 176.000,00 oltre IVA soggetti a ribasso così suddivisi:
Servizio ausiliari del traffico feriale | Costo presunto per intero periodo | € 85.500,00 |
Servizio aggiornamento banca dati (da svolgersi in orario feriale) | Costo presunto intero periodo | € 63.000,00 |
Servizio ausiliari del traffico festivo | Costo presunto intero periodo | € 27.500,00 |
€ 11.000,00 oltre IVA non soggetti a ribasso quale budget a disposizione per interventi di cui all'art. 5 del Capitolato;
€ 3.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all’articolo 26 comma 5 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed alla Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
I costi della manodopera pari a € 167.200,00 (al netto dell'IVA di legge) rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni)
§ 3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto
Le aree di sosta interessate dal servizio sono quelle a pagamento poste nel centro storico di Iseo e della frazione di Clusane, per un totale di
n. 1500 parcheggi.
Capitolo 3.2 Subappalto e contratti similari
In relazione all'appalto di cui alla presente procedura (vedasi ipotesi contrassegnata):
( ) non è ammesso il subappalto
( X ) è ammesso il subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e dai successivi paragrafi del presente Capitolo 3.2.
§ 3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare (art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016).
Il subappalto non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto. In caso di suddivisione in lotti, per contratto si intende il contratto stipulato per ogni lotto tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico aggiudicatario dello specifico lotto.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016).
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c) del d.lgs. 50/2016.
Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 quinquies del decreto-legge n. 629/1982, convertito con modifiche nella legge n. 726/1982.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 nonché nei comuni delle isole minori (v. art. 105, comma 3, d.lgs. 50/2016).
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
§ 3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti
L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, con le modalità e alle condizioni previste dal precedente § 3.2.1, che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto i lavori (con riferimento a ciascun lotto, qualora siano previsti più lotti) richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione aggiudicatrice, in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, d.lgs. 50/2016.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette contestualmente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto legislativo. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art. 105, comma 7, d.lgs. 50/2016).
E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 (v. art. 105, comma 7).
L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
§ 3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 00 xxx x.xxx. 00/0000 (x. art. 105, comma 12, d.lgs. 50/2016).
L'Amministrazione aggiudicatrice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Capitolo 3.3 Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016.
Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI).
Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE.
In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.
La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta.
Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto.
In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016,
deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).
Capitolo 3.4 Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
(generali e speciali) minimi indicati nella sottostante tabella:
Requisiti di carattere generale | Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale. |
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016) | Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura: - nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016) - all'albo Regionale delle cooperative sociali cat. B con inserimento di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 |
Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016) | Il concorrente dovrà essere in possesso di: • un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore all’importo a base d’appalto, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi (2014-2015-2016); Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione: - di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni (con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari) dell’importo non inferiore a quello posto a base di gara pari a € 176.000,00 (IVA esclusa); - di un elenco delle professionalità impiegate nel servizio; In caso di RTI, il requisito può essere posseduto cumulativamente da tutti gli operatori riuniti, fermo restando che l'impresa mandataria assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. |
In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla procedura di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Capitolo 3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)
§ 3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all’operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.
In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
§ 3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016
L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 e 2 , del d.lgs. 50/2016 deve essere riferita dall’operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel della presente lettera d'invito , qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
L’esclusione non va disposta e il divieto previsto dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all’art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all’art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all’art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l’operatore economico non abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nei Modelli B e C ovvero nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.
§ 3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016
La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell’assetto organizzativo e di rappresentanza dell’operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2013.
In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto oggetto della gara (anche con riferimento a ciascuno dei lotti, qualora previsti), la Stazione appaltante acquisisce l’informativa antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del medesimo decreto.
In relazione alla procedura di cui al precedente comma 2, verrà richiesto all’operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario (anche per ciascun lotto), specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l’informativa antimafia.
§ 3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016
In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all’operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un’eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della riscossione competente. A tal fine, l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell’Agente della riscossione competente che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.
In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell’operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell’impegno a pagare si intende definita con l’approvazione della rateizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate o dell’ente previdenziale o dell’agente della riscossione.
§ 3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016
In relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, consistenti in gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, l’operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.
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In relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 (gravi illeciti professionali), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso d.lgs. 50/2016.
Al proposito si richiamano le Linee guida n. 6/2016 dell'ANAC (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016), che in merito alle suddette cause di esclusione forniscono le seguenti indicazioni:
A) Significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione.
La Stazione appaltante, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), valuta, ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre Amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:
a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio;
b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina.
Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.
In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:
• l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
• le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
• l'adozione di comportamenti scorretti;
• il ritardo nell'adempimento;
• l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
• l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;
• nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/2006);
• negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/2006).
Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'atrt. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
B) Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara.
Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti, adottati nel corso della presente procedura di affidamento, idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente. L'esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte della Stazione appaltante, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un’ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.
Rilevano, a titolo esemplificativo:
• quanto all'ipotesi legale del “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante”, gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della Stazione appaltante in ordine:
1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
3. all'attribuzione dei punteggi;
• quanto all'ipotesi legale del “tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:
1. al nominativo degli altri concorrenti;
2. al contenuto delle offerte presentate;
• la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
• quanto alle ipotesi legali del “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione “ e dell'”omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”, rilevano i comportamenti che integrino i presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare nell'amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:
1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazioni di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificamenti richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per
conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla Stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa;
• tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016
Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
C) Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico
Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente) la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente,
• i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
• i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.
I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla gara la Stazione appaltante verifica l'assenza della causa ostativa in questione in capo all'operatore economico quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica, ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche, al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016.
La sussistenza delle cause di esclusione in questione deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del Modello A, ovvero mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.
Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare nel Modello A ovvero nel DGUE tutte le notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento. Il periodo rilevante è conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel della presente Lettera d'invito. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione e l'aggiudicazione.
L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. L'adozione di misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nel Modello A ovvero nel DGUE l'operatore deve indicare le specifiche misure adottate. Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:
1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.
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In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 (situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale), al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall’ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell’istanza, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L’indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l’impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo Capitolo 6.2.
La Stazione appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett.
m) del d.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
§ 3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:
a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall’autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
b) essere stati sottoposti, in base all’art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;
c) essere stati sottoposti, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge n. 190/2012.
La Stazione appaltante esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l’acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle situazioni ostative previste dalla legge.
Capitolo 3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale
§ 3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).
In relazione all'appalto oggetto della gara, qualora l’operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.
Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l’iscrizione all'Albo di cui sopra e, se cittadini di altri Stati membri UE, l’iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo suindicato.
Qualora l’operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa sociale o come consorzio di cooperative sociali ed intenda farla valere in relazione alla procedura deve essere iscritto all’Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede,
nella sezione A (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'UE).
Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale (es. fondazioni, associazioni, ecc.) che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l’attività (es. in quanto rispondenti a norme di legge) e l’oggetto sociale (es. oggetto sociale previsto nello statuto) deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara.
§ 3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato mediante l’acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016. Qualora ne sia prevista la partecipazione, gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016.
In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, nei termini di cui Capitolo 6.2.
Fatto salvo l’esperimento di quanto appena sopra previsto e l’eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall’art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la Stazione appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall’operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l’operatore economico è escluso dalla procedura di gara.
Capitolo 3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Requisiti di qualificazione
Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici devono possedere capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto, tenuto presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione (art. 83, commi 1, lett. b) e c) e 2, d.lgs. 50/2016), secondo quanto sinteticamente indicato nella tabella di cui al precedente Capitolo 3.4 e meglio specificato nei successivi paragrafi del presente Capitolo, anche con riguardo alle modalità per dimostrarne il possesso.
§ 3.7.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara
Il concorrente dovrà essere in possesso di un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore all’importo a base d’appalto, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi (2014-2015-2016);
§ 3.7.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità economica e finanziaria
La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico indicata nel precedente paragrafo 3.7.1 deve essere dimostrata mediante il/i seguente/i mezzo/i di prova, individuato/i in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture/dei servizi, secondo quanto disposto dagli artt. 83, comma 7, 86, comma 4, e dall'allegato XVII, parte I, del d.lgs. 50/2016 ossia l'operatore economico, a comprova dei requisiti, deve rendere una dichiarazione specifica nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ovvero nell'ambito del Modello A contenente le seguenti indicazioni:
• possesso di un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore all’importo a base d’appalto, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi (2014-2015-2016)
§ 3.7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara
Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione:
- di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni (con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari) dell’importo non inferiore a quello posto a base di gara pari a € 176.000,00 (IVA esclusa);
- di un elenco delle professionalità impiegate nel servizio;
§ 3.7.4 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale
La capacità tecnica e professionale dell'operatore economico indicata nel precedente paragrafo 3.7.3 deve essere dimostrata mediante il/i seguente/i mezzo/i di prova, individuato/i in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture/dei servizi, secondo quanto disposto dagli artt. 83, comma 7, 86, comma 5, e dall'allegato XVII, parte II, del d.lgs. 50/2016, ossia l'operatore economico, a comprova dei requisiti, deve rendere una dichiarazione specifica nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ovvero nell'ambito del Modello A contenente le seguenti indicazioni:
– denominazione del committente;
– oggetto del servizio
– CPV (prevalente)
– CIG (se committente pubblico)
– durata contrattuale del servizio (dal al )
– durata del servizio utile ai fini del possesso del requisito (dal al ) nel triennio 2014-2016
– importo contrattuale in euro al netto dell'IVA
– importo in euro al netto dell'IVA, utile ai fini del possesso del requisito (ossia riferito a prestazioni rese nel triennio 2014-2016).
Il possesso dei citati requisiti è verificato dalla Stazione appaltante mediante l’acquisizione dei documenti dimostrativi dei servizi prestati, dalle amministrazioni presso cui sono stati effettuati.
In relazione ai servizi resi a favore di soggetti privati nonché ai servizi resi a favore di amministrazioni pubbliche per i quali non siano acquisibili le relative attestazioni, la Stazione appaltante comunicherà all’operatore economico i documenti che sarà tenuto a produrre, in sede di verifica dei requisiti di partecipazione.
Capitolo 3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
§ 3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.
§ 3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
In base al combinato disposto dell’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 186-bis, comma 5, del r.d. n. 267/1942, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l’Anac in base all’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
b) la relazione del professionista prevista dall’art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);
c) qualora l’Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l’avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall’art. 186-bis, comma 5, lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016.
Capitolo 3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio
In base all’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016, il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell’attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dal giudice delegato, sentita l’Anac in base all’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il curatore fallimentare deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
b) qualora l’Anac, sentito il giudice delegato, abbia imposto l’avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
Capitolo 3.10 Avvalimento
In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 e 46 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto.
L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento).
In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016.
In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi.
L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
Capitolo 3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva
Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nei termini precisati nel capitolo 3.5. della presente lettera di invito.
Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati.
Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE.
Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.
In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti commi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Capitolo 3.12 Obbligo di sopralluogo
In relazione al presente appalto:
( X ) non è previsto il sopralluogo. ( ) è previsto il sopralluogo.
Capitolo 3.13 Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente capitolo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo della Stazione appaltante: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Sezione 4. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui alla Sezione 1 “Caratteristiche della procedura”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
• una “busta telematica” contenente l’offerta economica.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi Capitoli da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B. Come precisato nell'allegato documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.
Capitolo 4.1 Documentazione amministrativa – step 1
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.
§ 4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)
L’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, conforme al Modello A, comprendente anche dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito a vari punti.
In ogni caso la domanda di partecipazione deve contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo e la procedura a cui l’istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell’operatore economico nella domanda di partecipazione, tale da non consentire l’identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura e costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione deve essere firmata digitalmente come precisato nella tabella seguente.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Produrre Modello A sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016) | Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016) | Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre Modello A una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016) | Produrre Modello A per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, produrre Modello A resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Nella domanda di partecipazione l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.
§ 4.1.2 Dichiarazione inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)
L’operatore economico deve produrre il Modello B, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, e 2 del d.lgs. n.50/2016; tale dichiarazione è dovuta dai soggetti di cui al citato comma 3 (ad eccezione dei soggetti cessati, per i quali va compilato il Modello C), firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente.
La dichiarazione sostitutiva per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
§ 4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma
3. (Modello C)
L’operatore economico deve produrre il Modello C, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, e 2 d.lgs. n. 50/2016 per eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente atto, firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente.
La dichiarazione sostitutiva per i soggetti cessati dalla carica può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
§ 4.1.4 PassOE
La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “ANAC”) n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del d.lgs. 50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell’operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell’iscrizione dell’operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016) | Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. |
ATTENZIONE: RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO
Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo 4.1.12 Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (ex AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa ausiliaria.
§ 4.1.5 Garanzia provvisoria
L’operatore economico, a corredo dell’offerta, deve produrre documento in formato elettronico comprovante l’avvenuta costituzione della “garanzia provvisoria” prevista dall’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sotto forma di fideiussione o cauzione, a propria scelta, nella misura e secondo le modalità di seguito specificate a seconda che siano previsti (A) o meno (B) vari lotti:
A (…) Trattandosi di appalto suddiviso in lotti, nella misura seguente:
(…) € ..……,….. (pari al 2% del prezzo base indicato nel precedente Capitolo 3.1 per ciascun lotto).
(…) € ..……,….. (pari al ...% del prezzo base, così fissato ai sensi dell’art. 93, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 al fine di renderlo proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, considerando che
………………………………………………………………………………………………………………………....................................
Al fine di consentire agli operatori economici la corretta formalizzazione della garanzia provvisoria, si specificano di seguito gli importi della stessa per i vari lotti dell'appalto, come indicati al precedente Cap. 3.1:
Lotto | Importo della garanzia provvisoria per il lotto |
1 | Euro ... |
2 | Euro ... |
Totale Euro ... |
L'operatore economico che intenda concorrere alla gara per l'aggiudicazione di più lotti ha due possibilità per adempiere all'obbligo di presentazione della garanzia provvisoria:
a) può presentare distinte cauzioni o fideiussioni per i vari lotti per i quali intende concorrere, oppure
b) può presentare un'unica cauzione o fideiussione, il cui importo deve tuttavia essere pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere.
Qualora l'operatore economico concorrente scelga di presentare un'unica cauzione o fideiussione di importo pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere, nel caso in cui lo stesso sia individuato come aggiudicatario di uno o più lotti ma in numero inferiore rispetto a quelli per i quali ha versato la cauzione o costituito la fideiussione, la stessa sarà svincolata interamente solo dopo la stipulazione dei relativi contratti.
B ( X ) Trattandosi di appalto non suddiviso in lotti, nella misura seguente:
( X ) € 3.800,00 ( pari al 2% del prezzo base pari ad € € 190.000,00 )
(…) € ..……,….. (pari al ...% del prezzo base, così fissato ai sensi dell’art. 93, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 al fine di renderlo proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, considerando che
………………………………………………………………………………………………………………………....................................
La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dal § 6.2.1 .
L’importo della garanzia provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, ossia:
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del d.lgs. 50/2016.
Può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve essere intestata alla Provincia di Brescia e deve avere efficacia per il seguente periodo di tempo, decorrente dalla data di presentazione dell'offerta:
• ( X ) 180 giorni;
• ( ) … giorni, così determinato in relazione alla durata presumibile del procedimento (art. 93, comma 5, d.lgs. 50/2016).
precisandosi che la mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali relativamente al suddetto periodo di efficacia comportano il soccorso istruttorio e l'applicazione della sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del d.lgs. 50/2016 e dal § 6.2.1
( ) E’ prescritto che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di giorni …..(……), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia deve prevedere espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 4, d.lgs. 50/2016:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile;
• la piena operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
precisandosi che la mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali relativamente a tali contenuti comportano il soccorso istruttorio e l'applicazione della sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del d.lgs. 50/2016 e dal
§ 6.2.1
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritto digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico che sottoscrive l’offerta. |
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritto digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere il RTI. Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il consorzio. |
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati. |
In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti: (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), in questo caso l’operatore economico deve effettuare il versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XXX 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG: “Servizio di gestione dei servizi complementari alla gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Iseo riservato alle Cooperative sociali di Cat. B con inserimento di persone svantaggiate ai sensi della L.381/91 (e loro consorzi) per il periodo Settembre 2017- Gennaio 2019 (17 mesi dall'aggiudicazione del servizio) - CIG: 708380901E”
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante |
dell’operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma. | |
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall’operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento / consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo. |
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Xxxxxxx le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppandi / consorziandi. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. |
In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma. |
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Xxxxxxx le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo. |
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Xxxxxxx le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. |
In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
• mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 (art. 93, comma 6, d.lgs. 50/2016);
• altri casi previsti dalla normativa.
Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:
• all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;
• ai concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, non verrà restituita ma sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
§ 4.1.6 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l’impegno di un fideiussore, che può essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva), qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario.
La mancata presentazione dell'impegno, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dal § 6.2.1.
La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La dichiarazione di impegno deve contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione della presente lettera d'invito.
Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 1.1 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, l'impegno di rilasciare la garanzia definitiva è assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o in allegato alla stessa.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico che sottoscrive l’offerta. |
RTI costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b), c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016) | Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere il RTI. Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il consorzio. |
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs.. 50/2016) | Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. |
§ 4.1.7 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva
L’operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Qualsiasi forma di partecipazione | Allegare copia in formato elettronico con firma digitale del soggetto delegante autorizzato ad impegnare il garante. |
§ 4.1.8 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
L’adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 non è richiesto quale requisito di ammissione ma consente semplicemente una riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.5), così come previsto dall’art. 93, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016. La dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo certificato.
§ 4.1.9 Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX AVCP)
In base alla deliberazione n. 1377/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativa a entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per l'anno 2017, essendo l'importo dell'affidamento: (vedasi ipotesi contrassegnata)
( ) inferiore a 150.000 euro, non è previsto alcun contributo di gara.
( X ) uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00 è dovuto il seguente contributo: 20 EURO.
L’operatore economico deve presentare copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67,
L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura.
Il contributo all’ANAC (EX AVCP) può avvenire alternativamente:
• online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
• in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.
• • Forma di partecipazione | • • Modalità di produzione e firme digitali richieste |
• Forma singola | • Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita. Quest’ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai |
sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma. | |
• - RTI costituito e costituendo • - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane (art. 45 c. 2 lett. b) d..lgs. 50/2016) • - Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45 d.lgs. 50/2016) | • Il versamento deve essere effettuato dall’operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio. • Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma dell’operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio. |
• Consorzio stabile (art. 45 c. 2 lett. c) d.lgs. 50/2016) | • Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. • Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio stesso o persona munita da comprovati poteri di firma. |
§ 4.1.10 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto
In relazione all'appalto di cui alla presente procedura è' ammesso il subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
§ 4.1.11 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata
In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente tabella.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Rendere un’apposita dichiarazione, contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
RTI costituito | Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Allegare copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore economico. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett e) del d.lgs. 50/2016) | Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore economico. Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, allegare copia della delibera dell’organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma. |
§ 4.1.12 Avvalimento
Nel solo caso di ricorso all’avvalimento di cui al precedente Capitolo 3.10, in conformità all’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico deve allegare la seguente documentazione:
1. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell’impresa ausiliaria;
2. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:
• il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, da rendere in modo conforme a quanto stabilito nei paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, utilizzando preferibilmente i Modelli A, B e C;
• eventuale attestazione SOA;
• possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016;
1. patto di integrità firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma);
2. originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, d.lgs. 50/2016 (normativa antimafia).
Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
§ 4.1.13 Procura
Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l’offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
§ 4.1.14 Patto di integrità
L’operatore economico deve produrre il “Patto di integrità” richiamato nella Sezione 2., sottoscritto digitalmente, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara.
In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato e prodotto insieme a quello dell’operatore economico concorrente,
In caso di avvalimento il Patto deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara, anche dall’impresa ausiliaria e prodotto insieme a quello dell’operatore economico concorrente.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
RTI costituito o costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) | Può essere presentato alternativamente: - un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando; - un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
La mancata produzione del Patto di integrità debitamente sottoscritto (ovvero la carenza di dichiarazione di accettazione del medesimo) sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione (v. successivo Capitolo 6.2).
L'operatore economico aggiudicatario potrà essere chiamato dall'Amministrazione aggiudicatrice a sottoscrivere ulteriore Patto di integrità o Protocollo di legalità.
§ 4.1.15 Ulteriori eventuali dichiarazioni
L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio bianco.
§ 4.1.16 Marca da bollo
Se non è previsto l'allegato all'offerta economica di cui al § 4.3.2 l’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente Sezione 1. “Caratteristiche della procedura”, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.
L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.
§ 4.1.17 Attestazione di avvenuto sopralluogo
Come previsto dal precedente Capitolo 3.12 non è previsto il sopralluogo.
Capitolo 4.2 Offerta tecnica – step 2
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il proprio progetto tecnico corrispondente ai successivi paragrafi del presente capitolo.
Capitolo 4.3 Offerta economica – step 3
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta pari ad € 176.000 utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola ed applicato all'elenco prezzi allegato.
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. |
Inoltre nella formulazione dell’offerta l’operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare nell’apposito campo in piattaforma SINTEL gli oneri propri di sicurezza interna aziendali nonché i costi propri del personale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.
§ 4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso
Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza) offerto” il valore individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice, pari a € 2.500 (ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs.
n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008).
§ 4.3.2 Allegati all’offerta economica
( X ) Non sono previsti allegati all'offerta economica.
( ) Sono previsti i seguenti allegati all'offerta economica: …...................................
Si ricorda l’obbligo di indicare, a pena di possibile esclusione, in calce all'allegato, gli oneri propri di sicurezza interna aziendali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016.
( ) Sull'allegato l’operatore economico deve applicare ( ai sensi del paragrafo n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata).
(…) L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente capitolo 1 “Caratteristiche della procedura”, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.
L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). |
R.T.I. costituito o costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45, d.lgs.. 50/2016) Consorzio (art. 45, d.lgs. 50/2016) | Può essere presentato alternativamente: • un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando; • un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). |
Capitolo 4.4 Riepilogo dell’offerta prezzo – step 4
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del
“Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016) | Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. |
Capitolo 4.5 Invio offerta – step 5
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Xxxxxx restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente. |
Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
Capitolo 5.1 Criterio di aggiudicazione
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 343 del 17/05/2017 del Comune di Iseo (prov. di BS), l’affidamento del servizio in oggetto avviene mediante espletamento di una procedura negoziata, sotto soglia di rilievo comunitario riservata a cooperative sociali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L'Amministrazione aggiudicatrice:
• si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016;
• si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016);
• si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito indicati.
PUNTEGGIO MASSIMO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Offerta tecnica (PT) | 70 |
Offerta economica (PE) | 30 |
Totale | 100 |
Il punteggio totale verrà quindi assegnato in base alla seguente formula:
PTOT = PT + PE
dove PTOT è il punteggio totale ottenuto dal concorrente.
In caso di due o più offerte con identico punteggio finale l’appalto sarà aggiudicato all’offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio tecnico. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi superiori alla base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
A) VALUTAZIONE PROGETTO TECNICO:
L’offerta tecnica sarà costituita dalla Relazione tecnica che dovrà essere costituita dalle seguenti voci, secondo le modalità di seguito indicate e con le specifiche indicate nei criteri di valutazione:
Nr criterio | Nr sub criterio | Descrizione | Valore sub criterio | Valore criterio | Tipologia Criterio QL = qualitativa QT = quantitativa |
A | Modalità organizzative per l'espletamento del servizio | 30 | |||
A.1 | Sistema organizzativo della Cooperativa: Verrà considerata nell'ambito del progetto tecnico precedenti esperienze di inserimento lavorativo di persone svantaggiate tipologie di attività svolte e loro durata | MAX 5 | QL |
A | A.2 | Articolazione dell’impiego delle persone svantaggiate per l’espletamento del servizio oggetto della presente gara: Verrà considerata nell'ambito del progetto tecnico il numero di persone impiegate con relativa strutturazione degli orari di lavoro e mansioni loro assegnate. | MAX 15 | QL | |
A.3 | Gestione delle emergenze e tempistiche degli interventi: Verranno considerate nell'ambito del progetto tecnico la tempistica e le modalità di gestione e di organizzazione del personale con relativi sistemi di comunicazione adottati, per garantire tempestività di intervento nel caso di emergenze e richieste straordinarie. | MAX 10 | QL |
Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo del servizio | 15 | |||||
B.1 | Piano operativo per l'esecuzione del servizio di gestione parcheggi a pagamento, immissione dati Verrà considerata migliore la soluzione che prevede nell'ambito del progetto tecnico presentato una migliore descrizione del piano operativo che si intende utilizzare e delle metodologie di intervento che si intendono adottare in relazione al servizio di controllo delle aree parcometrate e del personale da impiegare per immissione dati | MAX 5 | QL | |||
B.2 | Metodologie di espletamento del servizio di segnaletica Verrà considerata migliore la soluzione che prevede nell'ambito del progetto tecnico presentata una migliore descrizione del piano operativo che si intende utilizzare e delle metodologie di intervento che si intendono adottare in relazione al servizio della realizzazione e sostituzione della segnaletica stradale inerente le zone parcometrate | MAX 10 | QL |
Macchine, Attrezzature | 15 |
C | C.1 | Macchinari e attrezzature impiegate: Sintetica descrizione della dotazione complessiva di macchine ed attrezzature utilizzate nell'espletamento del servizio di segnaletica, con indicazione della loro quantità, delle caratteristiche tecniche e qualità tecniche dei prodotti utilizzati nella realizzazione, nonché delle dotazioni di cui fornire il personale addetto al controllo delle zone parcometrate | MAX 15 | QL | ||
D | Proposte migliorative (MAX) | 10 | ||||
D1 D2 D3 | Eventuali Variazioni di turni Disponibilità a variazioni di turni, sostituzione di giornate perse in occasione di eventi metereologici particolari o in occasione di festività in cui il Comune decide di sospendere il servizio, che non verranno conteggiate. N°10 giorni N° 15 giorni N° 20 giorni | MAX 3 MAX 5 MAX 10 | QT |
Tabella 2
La Commissione Giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta - Offerta tecnico organizzativa”, procede all'attribuzione del punteggio conseguente alla valutazione dei criteri e sub criteri di natura qualitativa (QL - Tabella 2) secondo la seguente metodologia:
1) attribuzione a ciascuna offerta di un coefficiente, il quale, moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile, determina il punteggio relativo all’offerta stessa;
2) sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta per ogni sub criterio, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire alla stessa offerta in relazione al criterio;
3) sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta in relazione a ciascun criterio, al fine di determinare il punteggio totale attribuito alla parte tecnico-qualitativa di ciascuna offerta presentata;
4) applicazione della riparametrazione, qualora l’offerta migliore per la parte tecnico-qualitativa non abbia riportato il massimo punteggio attribuibile.
L’attribuzione del coefficiente V(a)i è effettuata per i sub-criteri criteri di natura qualitativa
attraverso la determinazione della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei criteri motivazionali (Tabella 2 ) stabiliti a fronte dell’esigenza della Provincia di Brescia di avere un servizio efficiente, che rispetti regole generali e che venga, pertanto, correttamente eseguito, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Coefficiente | giudizio |
1 | ottimo |
0,8 | buono |
0,6 | sufficiente |
0,4 | scarso |
0,2 | negativo |
0 | molto negativo |
Tabella 1
Ciascun commissario formula la valutazione attribuendo un coefficiente individuato nella scala di valutazione (Tabella 1) in base all’analisi dell’offerta in rapporto alla sua maggiore o minore rispondenza alle prestazioni.
La commissione giudicatrice:
• calcola la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta per ogni sub-criterio, criterio e li moltiplica per il punteggio massimo attribuibile previsto al punto 16.1 Tabella 2 ottenendo così il punteggio specifico;
• determina il coefficiente V(a)i mediante l'applicazione della seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = punteggio specifico attribuito al concorrente “a” Rmax = punteggio specifico più alto attribuito;
• moltiplica il coefficiente V(a)i per il punteggio massimo attribuibile al sub criterio, determinando in tal modo l'attribuzione del punteggio definitivo;
• I punteggi saranno definiti al secondo decimale per troncamento;
• assegna il punteggio a ciascun criterio mediante la somma dei punteggi assegnati ai relativi subcriteri assegna il punteggio complessivo a ciascuna Offerta Tecnica;
Qualora l’offerta migliore (ossia quella che ha riportato il punteggio complessivo più alto) non abbia conseguito il massimo punteggio attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta (ossia 70 punti su 100), la Commissione procede alla riparametrazione del punteggio, nel modo seguente:
◦ a) assegnazione all’offerta con il punteggio complessivo migliore il punteggio di 70 punti (punteggio massimo attribuibile);
◦ b) correlata riparametrazione dei punteggi complessivi assegnati alle altre offerte, mediante utilizzo di una proporzione lineare.
La riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse.
Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non saranno ammesse le Offerte Tecniche che, prima dell’eventuale riparametrazione, non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 35 (trentacinque) su 70 (settanta); in tal caso la busta dell’Offerta Economica non verrà aperta.
L’offerta tecnica sarà costituita dalla Relazione tecnica che non dovrà superare n. 7 fogli di dimensioni A4 (14 facciate di foglio A4 e redatta con carattere Times New Roman 12- interlinea singola precisando che eventuali tabelle predisposte dal concorrente potranno essere compilate con carattere differente rispetto a quello sopra indicato, purchè ne consenta la leggibilità e la facile consultazione). Si precisa che tutte le pagine eccedenti il numero massimo sopra precisato non verranno prese in considerazione per la valutazione delle offerte tecniche. Gli eventuali allegati prodotti non saranno in alcun modo oggetto di valutazione.
Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice l’esame comparativo delle offerte, si raccomanda, nella redazione degli elaborati tecnici, di sviluppare gli argomenti in sequenza in base alle lettere ad ai punti prefissati nella tabella di valutazione del progetto tecnico, indicando per ogni argomento il relativo titolo.
Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i singoli ambiti di valutazione.
Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice potrà ritenere non valutabile la relazione
B) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA :
La valutazione dell'Offerta Economica avverrà attribuendo il punteggio massimo previsto per l'elemento Prezzo (30 punti) al maggiore ribasso percentuale offerto ed assegnando il punteggio agli altri concorrenti in modo proporzionale utilizzando la seguente formula :
Pti= Ri x 30 RMAX
Dove :
Pti = punteggio assegnato al concorrente i-esimo Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo RMAX = xxxxxxx xxxxxxx % presentato
Il ribasso percentuale deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui vengano indicati più decimali, la Provincia procederà automaticamente mediante troncamento delle cifre decimali oltre la seconda.
Capitolo 5.2 Ulteriori regole e vincoli
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto;
• offerte che siano sottoposte a condizione;
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
• offerte incomplete e/o parziali;
• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.
Xxxxxxx, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016;
• di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del d.lgs. 50/2016
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
La Stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla Stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 68 del R.D. n. 827/1924.
La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (vedi precedente Sezione 1.), le stesse non saranno più sostituibili.
In base a quanto previsto in via transitoria dall'art. 216, comma 12, del d.lgs n. 50/2016 (ovvero nelle more dell'adozione della disciplina nazionale in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici), in conformità all'art. 15 bis del Regolamento provinciale dei contratti, la Commissione di gara è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Stazione Appaltante.
Le operazioni di gara sono svolte in seduta pubblica, ad eccezione della valutazione delle offerte tecniche che avverrà in seduta riservata.
L'apertura delle offerte in seduta pubblica si terrà presso la Sala Gare del Settore Stazione Appaltante- Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, ubicato in Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxx x. 00, Xxxxxxx e sarà comunicata ai concorrenti almeno tre giorni prima della seduta pubblica
Eventuali modifiche saranno comunicate con le modalità di cui al Capitolo 3.13.
Capitolo 6.1 Offerte anormalmente basse
1. Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
3. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture.
4. La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 d.lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9, del d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016.
5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008.
6. La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice di cui all'art. 00 xxx x.xxx. 00/0000 (x. Linee guide ANAC n. 3/2016).
Capitolo 6.2 Soccorso istruttorio
§ 6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio
Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto
Capitolo 7.1 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione
§ 7.1.1 Proposta di aggiudicazione
L'Autorità di Xxxx (individuata ai sensi dell'art. 15 bis, comma 1, del Regolamento provinciale dei contratti), concluse le operazioni di gara e le eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente Cap. 6., formula nel contesto dell'ultimo verbale la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, rimettendo gli atti al dirigente del Settore provinciale competente in materia di appalti (Direttore del Settore Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta).
Ai fini della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione appaltante provvede ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico a favore del quale si propone l'aggiudicazione.
La Stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016) esclusivamente mediante consultazione della banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC, ovvero, una volta intervenuto il decreto ministeriale previsto dall'art. 81, comma 2, del d.lgs. 50/2016, presso la Banca dati nazionale degli operatori economici. La Stazione appaltante verifica altresì il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico- professionale dell'aggiudicatario, richiesti nella presente lettera di xxxxxx (art. 36, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016).
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, la Stazione appaltante potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa.
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del dirigente del Settore provinciale competente in materia di appalti, il quale provvede in tale sede alla verifica della correttezza delle operazioni svolte dall'Autorità di Gara (art. 15 bis, comma 7, Regolamento provinciale dei contratti). L'approvazione interviene entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento del verbale contenente la proposta di aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione, come sopra approvata, è trasmessa all'Amministrazione aggiudicatrice (Comune), ai fini dell'aggiudicazione.
§ 7.1.2 Aggiudicazione
Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dal competente organo dell'Amministrazione aggiudicatrice (Comune) entro il termine previsto dall'ordinamento della medesima Amministrazione o, in mancanza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione, salvo sua interruzione dalla data di eventuale richiesta di chiarimenti o documenti e suo nuovo decorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti o documenti stessi. Decorsi tali termini in assenza di provvedimento espresso, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016).
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.
Conformemente all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato speciale d'appalto, salvo differimento espressamente concordato fra Amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicatario. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui al successivo Capitolo 7.2.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione aggiudicatrice e comunicato per conoscenza alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali (art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016).
Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato a tutti i concorrenti dall'Amministrazione aggiudicatrice (Comune) all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito nel Mod. A, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.
§ 7.1.3 Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto
L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
La consegna dei lavori in via d'urgenza può essere disposta, ricorrendo i presupposti di cui sopra, solo dopo che è divenuta efficace l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 7.1.2.
Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali (scavi, impalcature, parapetti, dispositivi di protezione individuale, ecc.).
Capitolo 7.2 Stipulazione del contratto
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2016.
Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la
documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
L’operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice.
La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del d.lgs. 50/2016.
Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo.
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
Capitolo 7.3 Garanzie definitive
Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).
L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx:
• del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000);
• del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
• del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001);
• del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si richiamano le altre previsioni di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente procedura.
Sezione 8. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del d.lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dall'Autorità di gara/Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Sezione 9. Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Il modulo per l’istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti di affidamento dei contratti è liberamente s
caricabile dal sito della Provincia di Brescia: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx-xxxx
Sezione 10. Contenzioso
Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia., nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante (sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi e Contratti-Lavori pubblici e opere), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell’avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del d.lgs 50/2016).
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.
Si precisa, ai sensi dell'art. 209 “Arbitrato” del d.lgs. 50/2016, che il contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento:
• ( X ) non conterrà la clausola compromissoria.
• ( ) conterrà la clausola compromissoria, secondo quanto autorizzato dall’organo di governo dell’amministrazione aggiudicatrice con deliberazione di … comunale n. … in data… , all'uopo richiamandosi la disciplina di cui al succitato art. 209 del d.lgs. 50/2016.
Il Direttore del Settore Stazione Appaltante (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx)