GUIDA FISCALE
all'acquisto e/o locazione di beni immobili
2009
CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA/PARTITA IVA CONTRATTI DI LOCAZIONE
ACQUISTO PRIMA CASA SUCCESSIONI RIMBORSI
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ E CARTELLE DI PAGAMENTO
GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI
CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA/PARTITA IVA 3
CONTRATTI DI LOCAZIONE 7
ACQUISTO PRIMA CASA 12
SUCCESSIONI 15
RIMBORSI 18
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ/CARTELLE DI PAGAMENTO 20
CODICE FISCALE - TESSERA SANITARIA - PARTITA IVA
IL CODICE FISCALE
Che cos’è?
Il Codice Fiscale identifica il cittadino in tutti i rapporti con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche. Per il suo rilascio bisogna presentarsi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entra- te con un documento di riconoscimento. Per gli stranieri occorrono passaporto o permesso di soggiorno validi.
Per i neonati il codice fiscale viene attribuito dai Comuni al momento della prima iscrizio- ne nei registri dell’anagrafe.
ATTENZIONE
L’unico Codice Fiscale valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno è autorizzato a produrre programmi software per il calcolo del Codice e a stampare il tesserino.
Se lo perdo?
Se il tesserino viene smarrito o rubato, se ne può chiedere un duplicato ad un qualunque ufficio locale dell’Agenzia.
In caso di variazione della propria residenza, occorre recarsi presso l’ufficio locale per comunicare i nuovi dati, presentando un documento d’identità aggiornato della variazione o producendo una autocertificazione.
LA TESSERA SANITARIA
Ogni persona residente nel territorio dello Stato Italiano può richiedere il rilascio della tes- sera sanitaria. È il documento necessario per accedere ai servizi e alle prestazioni del Ser- vizio sanitario Nazionale, contiene il codice fiscale in formato barcode e banda magnetica completo di tutte le informazioni anagrafiche del titolare e alcune informazioni in caratte- re braille per i non vedenti. E’ valida anche per l’Assistenza sanitaria in tutti i paesi dell’U- nione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.
COS’È LA PARTITA IVA?
La partita IVA identifica il contribuente esercente un’attività economica in tutti i rapporti con gli Enti e le amministrazioni pubbliche e tutti gli altri operatori economici.
Il numero di Partita IVA viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertu- ra della posizione IVA e resta invariato fino alla cessazione dell’attività. Deve essere indi- cato nelle dichiarazioni fiscali e in ogni altro documento ove richiesto.
COSA SI DEVE FARE QUANDO SI INIZIA UN’ATTIVITÀ?
Le persone che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, devono richiedere l’attribuzione della PARTITA IVA presso uno degli Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate presentando un’apposita dichiarazione di inizio attività, entro 30 giorni dal- l’inizio dell’attività o dalla costituzione della società, seguendo le istruzioni allegate alla modulistica.
I modelli per comunicare l’inizio attività sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx).
Si userà:
■ il modello AA7/9 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (Società, ecc.);
■ il modello AA9/9 per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi).
La dichiarazione di inizio attività può essere presentata:
■ direttamente presso uno degli Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice esempla- re, esibendo un documento di riconoscimento;
■ a mezzo posta mediante raccomandata, in unico esemplare, con allegata copia del docu- mento di riconoscimento;
■ in via telematica: autonomamente, avvalendosi del servizio internet, richiedendo il codi- ce PIN direttamente agli Uffici o attraverso il sito xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx oppure tramite un intermediario abilitato utilizzando il servizio Entratel;
■ presso l’Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio, Indu- stria, Artigianato Agricoltura, esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e ammini- strative (REA).
ATTENZIONE
Chi vuole avviare un’attività imprenditoriale può presentare al solo Ufficio del registro delle Imprese presso la Camera di Commercio una comunicazione unica per l’avvio dell’impresa, valida anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenzia- li. L’uso della Comunicazione Unica è facoltativo fino al 31 marzo 2010 e sarà obbligatorio dal 1° aprile 2010. Per pre- sentare la “Comunicazione unica” occorre essere in possesso della firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Le Camere di commercio hanno messo a disposizione, gratuitamente, il software “ComUnica”, che gui- da gli utenti a compilare il modello. Inoltre, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è stata pubblicata la “Guida alla compilazione della comunicazione unica d’impresa”.
SE I DATI DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA CAMBIANO, COSA SI DEVE FARE?
Se nel corso dell’attività variano alcuni degli elementi già comunicati, o si intende chiude- re la propria attività, il contribuente deve presentare una DICHIARAZIONE DI VARIAZIO- NE entro trenta giorni dall’evento a qualsiasi Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate, uti- lizzando gli stessi modelli previsti per la dichiarazione di inizio attività.
Le società devono presentare una copia autenticata del verbale dell’assemblea che ha deli- berato la modifica dello statuto.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI FISCALI DEL TITOLARE DI PARTITA IVA?
1. La tenuta delle scritture contabili
Le scritture contabili obbligatorie da tenere ai fini IVA per la registrazione delle operazioni attive (vendite) e passive (acquisti) sono: il registro delle fatture emesse, il registro delle fat- ture ricevute e, nei casi in cui è previsto, il registro dei corrispettivi.
2. La fatturazione
L’obbligo di emettere fattura riguarda ogni operazione, ma:
■ nel caso di attività di commercio al minuto (es. negozi di alimentari…) la fattura è sosti- tuita dallo scontrino;
■ nelle attività di prestazioni di servizi (es. ristoranti, lavanderie…) è sostituita dalla ricevu- ta fiscale.
3. La dichiarazione
Chiunque è in possesso del numero di Partita IVA deve presentare la dichiarazione dei red- diti /modello UNICO ogni anno. Questo obbligo vale anche per le persone o figure giuridi- che che non abbiano percepito nessun reddito o emesso o ricevuto alcuna fattura.
4. I versamenti
Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24.
AGEVOLAZIONI
Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, con limitati compensi o ricavi conseguiti nell’anno (i limiti sono diversi a seconda dell’atti- vità svolta), possono avvalersi dei regimi fiscali agevolati, usufruendo di semplificazioni documentali e contabili e versando un’imposta sostitutiva sul reddito.
Possono richiedere assistenza ad un Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate, che metterà a loro disposizione un tutor, che li seguirà in tutti gli adempimenti fiscali e contabili.
Inoltre, per i contribuenti che rispettano determinati requisiti, è previsto un regime agevo- lato (cosiddetto ”regime dei contribuenti minimi”) che prevede notevoli semplificazioni contabili e il versamento di una imposta sostitutiva, sia dell’Irpef che dell’Iva e dell’Irap, pari al 20% del reddito dichiarato.
QUALI SONO GLI ALTRI OBBLIGHI?
Camera di Commercio
L’attribuzione del numero di Partita IVA determina l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio.
L’iscrizione comporta l’obbligo di versare, entro il termine previsto per il pagamento del pri- mo acconto delle imposte sui redditi, il diritto annuale previsto dalle norme in vigore.
Il versamento deve essere effettuato ogni anno alla medesima scadenza.
INPS
I commercianti e gli artigiani che intraprendono un’attività economica sono tenuti all’iscri- zione all’INPS e al versamento dei contributi previdenziali.
Il versamento si effettua mediante il modello F24 on-line.
CONTRATTI DI LOCAZIONE
COME SI REGISTRANO I CONTRATTI DI AFFITTO E LOCAZIONE DI IMMOBILI
Premesso che vanno registrati tutti i contratti di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno, le locazioni di beni immobili devono essere registrate obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di sti- pula dell’atto o dalla decorrenza degli effetti, se anteriore.
QUANTO SI PAGA PER LA REGISTRAZIONE
per gli immobili urbani | 2% del canone annuo |
per gli immobili urbani a canone concordato * | 2% sul corrispettivo annuo assunto nella misura del 70% |
per gli immobili strumentali per natura** | 1% del corrispettivo annuo moltiplicato il numero delle annualità |
* Si tratta di contratti di locazione ad uso abitativo (con durata minima di 3 anni più 2 anni prorogati di diritto) e contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (con durata minima di mesi 6 e massimo 36) relativi ad immobili situati in particolari Comuni ad elevata “tensione abi- tativa”, il cui canone è definito secondo criteri concordati tra associazioni di categoria di proprietari ed inquilini.
** L’aliquota dell’1 per cento si riferisce alle locazioni di immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità di soggetti Iva. Se il locatore non è soggetto all’imposizione dell’Iva, la locazione è assogget- tata all’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento prevista in via ordinaria per le locazioni.
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il paga- mento dell’imposta può avvenire, alternativamente:
■ di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, applicando il 2 per cento a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT;
■ in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2 per cen- to all’importo pattuito per l’intera durata del contratto. In questo caso spetta una riduzio- ne dell’imposta dovuta pari alla metà del tasso d’interesse legale (3%) moltiplicato per gli anni di durata del contratto.
Per chi sceglie di versare l’imposta di registro in unica soluzione, calcolandola sul corrispet- tivo dovuto per l’intera durata del contratto, l’imposta non può comunque essere inferiore a 67,00 euro.
Per chi sceglie, invece, il versamento annuale l’imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67,00 euro.
ESEMPIO 1
Canone annuo concordato 5.000 euro
Imposta di registro dovuta: 5.000 x 70% = euro 3.500,00 x 2% = euro 70,00
ESEMPIO 2
Canone annuo concordato 3.500,00 euro
Imposta di registro risulta essere di euro 49,00 (3.500,00 x 70% = euro 2.450,00 x 2% = euro 49,00)
ma l’imposta minima da versare è di euro 67,00
Il deposito cauzionale non è sottoposto a imposta di registro. Nel caso in cui invece la garanzia fosse prestata da un terzo estraneo al contratto, sarà dovuta un’imposta proporzio- nale (nella misura dello 0,50%) alla somma lasciata in garanzia.
Il locatore ed il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’imposta che è a cari- co di entrambi.
Ecco le riduzioni per il versamento pluriennale:
Durata del contratto (anni) | Metà del tasso interesse attuale | Detrazione % |
6 | 1,5 % | 9 % |
5 | 1,5 % | 7,5 % |
4 | 1,5 % | 6 % |
3 | 1,5 % | 4,5 % |
2 | 1,5 % | 3 % |
ESEMPIO
Se per un immobile urbano il canone di locazione annuo è di euro 3.000,00 e la durata del contratto è di quattro anni, il contribuente può eseguire o un versamento annuale per ognuno dei 4 anni, calcolato come alla succes- siva lettera a) – ovvero un versamento unico di euro 225,60 – calcolato come alla successiva lettera b).
a) 2% di euro 3.000,00 = euro 60,00 (per il primo anno occorre versare l’importo minimo di euro 67,00; per gli anni successivi l’importo di euro 60,00)
b) 2% di euro 3.000,00 x 4 pari a 2% di euro 12.000,00
meno la detrazione del 6% (1,5% x 4) imposta
con un risparmio di euro 14,40
=
=
euro 240,00
euro 14,40
euro 225,60
Se si è pagato per l’intera durata, in caso di risoluzione anticipata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.
Se il locatore emette fattura con IVA sul canone che percepisce, il contratto di locazione non è sottoposto ad imposta di registro e può essere registrato con l’applicazione dell’im- posta fissa di Euro 67,00.
IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto, le parti contraenti devono calcolare l’imposta dovuta e versarla presso qualsiasi agente della riscossione, ban- ca o ufficio postale utilizzando il mod. F23. La copia dell’attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto o dalla decorrenza della locazione, se anteriore, all’Agenzia delle Entrate insieme alle richieste di registrazione (mod. RR e 69) compilate sugli appositi stampati in distribuzione presso l’Agenzia.
ALTRI CASI DI PAGAMENTO
Per le cessioni, proroghe e risoluzioni anticipate di contratti già registrati, i contraenti devono versare l’imposta dovuta entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, utiliz- zando il mod. F23 nel quale occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero registrazione separati da una barra) e presenta- re l’attestato dell’avvenuto versamento all’Agenzia competente entro 20 giorni insieme alla relativa “comunicazione”, di cui l’Agenzia dispone fac-simile, da compilare a cura del contribuente.
L’imposta è pari a Euro 67,00 per la cessione senza corrispettivo e per la risoluzione antici- pata, mentre è pari al 2% del canone annuo con minimo Euro 67,00 per la formalità della proroga.
SANZIONI
Nel caso di omessa richiesta di registrazione è dovuta una sanzione dal 120% al 240% del- l’imposta dovuta. Se il contribuente provvede all’adempimento entro 90 giorni dalla sca- denza della registrazione la sanzione è ridotta ad 1/12, invece se provvede entro un anno è ridotta ad 1/10. In caso di tardivo pagamento di una annualità successiva alla prima, la sanzione è pari al 30% dell’imposta con le stesse riduzioni citate.
COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE
■ 2 copie, con firma in originale, dell’atto da registrare;
■ contrassegno telematico da applicare su originali e copie, che attesta il pagamento del- l’imposta di bollo pari a 14,62 euro per ogni 4 facciate scritte e comunque ogni 100 righe;
■ due modelli distribuiti dall’Agenzia delle Entrate:
A) stampato per la richiesta di registrazione – mod. 69;
B) elenco atti presentati per la registrazione – mod. RR;
■ attestato di versamento – mod. F23.
Il pagamento dell’imposta di bollo avviene presso gli intermediari convenzionati (ad es. i tabaccai) con l’Agenzia delle Entrate, i quali rilasciano appositi contrassegni telematici che attestano il pagamento dell’imposta dovuta.
I codici tributo più comuni, riportati sul retro dell’F23, sono:
115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – 1ª annualità
112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive 107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo o soggetti ad IVA 114T imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
113T imposta di registro per risoluzioni anticipate (contratti di locazione e affitti)
110T imposta di registro per cessioni (contratti di locazione e affitti)
108T imposta di registro per affitto fondi rustici
671T sanzione pecuniaria imposta di registro
Oltre all’indicazione corretta dei codici tributo sul modello di pagamento F23 occorre indi- care il codice ufficio e la causale, che per la registrazione degli atti è RP.
REGISTRAZIONE IN VIA TELEMATICA
La registrazione in via telematica dei contratti di locazione è facoltativa mentre è obbliga- toria per i possessori di più di 100 immobili (fabbricati e terreni).
Registrare il contratto di locazione e pagare le imposte per via telematica è conveniente e vantaggioso. In alternativa al sistema tradizionale che prevede invece, prima il pagamento delle imposte presso una banca o presso un ufficio postale, e poi la presentazione all’uffi- cio dell’Agenzia delle Entrate della ricevuta di versamento e della richiesta di registrazione, il cittadino ha due possibilità di scelta per registrare il contratto comodamente da casa:
■ scaricare il software messo a disposizione dall’Agenzia
■ accedere al nuovo servizio on-line “Locazioni web”.
“Locazioni web” è più immediato e permette di registrare e pagare con un’unica operazione. Il contratto può essere compilato direttamente on- line scegliendo tra tanti tipi di modelli “stan- dard” e in modo semplice e diretto è possibile compilare, registrare e aggiornare un contratto di locazione.
Per usufruire del servizio è sufficiente collegarsi al sito internet dell’Agenzia www.agen- xxxxxxxxxx.xxx.xx, e, già in possesso del proprio codice PIN, digitare i propri dati di accesso nell’area dedicata ai Servizi telematici selezionando il servizio dal menù “Strumenti”.
ACQUISTO PRIMA CASA
Chi acquista per la prima volta la piena proprietà, l’usufrutto o la nuda proprietà di un fabbricato ad uso abitativo, può usufruire di vantaggiose agevolazioni fiscali, che consistono nella riduzione delle imposte di registro (o Iva), ipotecarie e catastali.
Nelle vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività com- merciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipo- tecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal cor- rispettivo pagato, a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 110 (prima casa).
Quanto si risparmia:
Imposta | Aliquota Ordinaria | Aliquota agevolata | Risparmio |
Registro | 7 % | 3 % | 4 % |
Ipotecaria | 2 % | 168,00 euro | Varie |
Catastale | 1 % | 168,00 euro | Varie |
Se si acquista da un’impresa “costruttrice” (o un’impresa che ha ristrutturato l’immobile) e l’acquisto avviene entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori, l’IVA sarà al 4% sul prezzo di acquisto piuttosto che al 10%, con un risparmio del 6% e le imposte dovute per la registra- zione saranno in misura fissa (euro 168,00 ciascuna).
ESEMPIO 1
I coniugi Xxxxx acquistano con atto pubblico da un privato un fabbricato a Canicattì, per andarci a vivere, pagan- do l’immobile 50.000,00 euro. Chiedendo le agevolazioni “Prima casa”, essi versano, come imposte sull’atto, euro 1.836,00 piuttosto che euro 5.000,00, con un risparmio di euro 3.164,00.
Se i coniugi Xxxxx avessero acquistato, invece, da una impresa edile lo stesso fabbricato allo stesso corrispetti- vo pagherebbero come IVA euro 2.000,00 piuttosto che euro 5.000,00, con un risparmio di euro 3.000,00, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa complessiva di euro 504,00.
COSA SI PUÒ ACQUISTARE
Le agevolazioni “Prima Casa” riguardano:
■ fabbricati urbani ad uso abitativo classificati catastalmente nelle categorie da A1 ad A9, nonché A11, purché questi non presentino le caratteristiche di “abitazioni di lusso”;
■ fabbricati in xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx) o ristrutturazione, da destinare entro tre anni ad abitazione principale non di lusso;
■ pertinenze del fabbricato acquistato con le agevolazioni, quali garage o posti auto (C6), magazzini e locali di deposito (C2), tettoie chiuse o aperte (C7), una per ciascuna tipolo- gia ed anche con atti separati.
COSA FARE PER GODERE DEI BENEFICI PRIMA CASA
Per godere di tali vantaggi fiscali è necessario che l’acquirente dichiari nell’atto, a pena di decadenza, che:
■ l’immobile si trovi nel territorio del Comune in cui si ha o si intende stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, o in cui ha sede o dove l’acquirente svolge la pro- pria attività principale ovvero, se trasferito per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro;
■ non si è già titolari esclusivi o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usu- frutto, uso e abitazione, di altra casa di abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
■ non si è già titolari, nemmeno per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazio- nale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobi- le ad uso abitativo acquistato, anche dal coniuge, con le agevolazioni “Prima Casa”.
ESEMPIO 2
I coniugi Xxxxx hanno potuto acquistare un’abitazione in Canicattì usufruendo dei benefici “Prima casa”, in quan- to la casa che hanno comprato non è “di lusso”, hanno intenzione di trasferire la loro residenza a Canicattì, nes- suno dei due possiede altro immobile in quella città e nessuno dei due possiede altra abitazione in altra parte d’I- talia acquistata con gli stessi benefici.
ATTENZIONE
Se: • si rendono dichiarazioni mendaci in atto;
• non si trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune ove è sito l’immobile;
• si trasferisce – a titolo oneroso o gratuito – l’immobile acquistato con le agevolazioni prima che siano tra- scorsi 5 anni dall’acquisto (a meno che non si riacquisti entro l’anno);
si decade da tali agevolazioni!!
In tali casi l’ufficio procederà al recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, aumentate del 30%, a titolo di sanzione, oltre agli interessi di mora.
ESEMPIO 3
I Xxxxx per questioni familiari decidono di vendere l’appartamento di Canicattì prima che siano trascorsi i 5 anni, e non riacquistano altra casa entro un anno. In tale caso, l’Agenzia delle entrate andrà a recuperare la differenza tra le imposte calcolate al momento dell’acquisto in misura agevolata e le imposte calcolate in misura ordinaria. A conti fatti, i Xxxxx verseranno euro 3.164,00 importo da maggiorare del 30% e degli interessi.
ESEMPIO 4
Se i sigg. Xxxxx decideranno di acquistare, entro un anno dalla rivendita, un’altra prima casa, l’Agenzia delle Entra- te non procederà più al recupero delle imposte come nell’esempio precedente, anzi riconoscerà loro un bonus da scontare, pari all’imposta di registro pagata sul primo atto. Saranno poi loro a decidere, in termini di convenienza, come meglio utilizzarlo.
Infatti se si vende l’immobile acquistato con le agevolazioni “Prima casa” ed entro 1 anno da tale vendita si acquista un’altra abitazione non di lusso, si possono – ricorrendone gli altri requisiti – chiedere nuovamente le agevolazioni “Prima casa”. In tali casi si ha diritto al cosiddetto Credito d’imposta, (il bonus di cui all’es. num. 4), pari all’imposta di registro o Iva agevolata pagata sul primo atto.
Tale “bonus” può essere utilizzato:
■ in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul secondo atto;
■ in diminuzione, per l’intero importo del credito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute su atti o denunce successivi;
■ in diminuzione dell’Irpef dovuta;
■ in compensazione delle somme dovute ex art. 17 legge n. 241/97.
Questo credito è personale, non frazionabile né rimborsabile.
Quando
SUCCESSIONI
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Gli eredi, per legge o per testamento, di una persona deceduta intestataria di beni mobili ed immobili.
Entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (ovvero dalla data di morte).
Dove
Presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al luogo di ultima residenza del defunto.
Come
Si deve compilare in più copie l’apposito modulo (mod.4) da richiedere presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o scaricabile dal sito internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) e alle- gare i seguenti documenti:
■ certificato di morte;
■ stati di famiglia del defunto e degli eredi;
■ prospetto delle imposte autoliquidate ( es. imposta ipotecaria e catastale) con ricevuta del versamento effettuato.
L’ufficio, dopo la registrazione, restituirà le copie per voltura agli eredi, che provvederanno a presentarle entro 30 giorni all’Ufficio del Territorio.
LE IMPOSTE
Sui trasferimenti di beni e diritti avvenuti per causa di morte è dovuta l’imposta sulle suc- cessioni.
Le aliquote e la franchigia (ossia il valore entro il quale si è esenti dal pagamento dell’im- posta di successione) si applicano sul valore complessivo netto dei beni (cioè il valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili come, per esempio, i debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).
L’imposta di successione è calcolata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.
In particolare, sono previste le seguenti aliquote:
■ 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro;
■ 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;
■ 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
■ 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia) per le altre persone.
Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’im- posta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.
Queste sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immo- bili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non infe- riore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destina- to come “prima casa”, è previsto il pagamento delle imposte, ipotecaria e catastale, in misu- ra fissa (168 euro per ciascuna imposta). Per usufruire di tale agevolazione è necessario che almeno uno degli eredi possegga i requisiti, di conseguenza anche gli altri coeredi ne bene- ficiano indirettamente.
Codici tributo ai fini della liquidazione della dichiarazione di successione:
Codice | |
Imposta di successione – valore globale netto | 004T |
Imposta di successione – quote di eredità | 001T |
Imposta ipotecaria | 649T |
Imposta catastale | 737T |
Tassa ipotecaria euro 35,00 (per ogni Conservatoria) | 778T |
Imposta di bollo euro 58,48 (per la trascrizione) | 456T |
Imposta di bollo euro 14,62 (per ogni modello 240) | 456T |
N.B.: nel caso in cui le imposte di successione, ipotecaria e catastale risultino inferiori ad euro 168,00 occorre comunque versare le imposte fisse minime di euro 168,00.
Dove effettuare il versamento
Presso l’Agente per la riscossione, presso qualsiasi banca o ufficio postale, con il mod. F23 indicando il codice ufficio e come causale “SA”.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Se la dichiarazione di successione viene presentata entro i novanta giorni successivi al ter- mine previsto, per regolarizzare tale ritardo è necessario pagare la sanzione ridotta ad 1/12 dell’imposta dovuta; se invece la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data di sca- denza della presentazione della dichiarazione la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo.
L’Agenzia delle Entrate trasmette le copie delle dichiarazioni di successione al Comune ove è situato l’immobile, ai fini dell’I.C.I.
RIMBORSI
COME OTTENERE UN RIMBORSO
Rimborsi di ritenute e versamenti diretti delle imposte
Il contribuente può chiedere il rimborso delle ritenute dirette o dei versamenti effettuati, quando ha commesso un errore mate-
riale nel calcolo della somma da versare, quando ha compilato male il modello di versa- mento quando ha effettuato due volte lo stesso versamento o, ancora, quando l’obbligo tri- butario era inesistente parzialmente o totalmente, cioè non doveva versare imposte.
La domanda deve essere presentata in carta semplice e deve essere corredata della copia del documento attestante la ritenuta effettuata o della copia del modello di versamento.
Se si tratta di rimborso per ritenute dirette (art. 37 del D.P.R. n. 602/73), la domanda va pro- dotta entro il termine di prescrizione di 48 mesi dalla data della ritenuta. In caso di ritenu- ta, l’istanza di rimborso può essere prodotta sia dalla persona che ha effettuato il versamen- to che dal percettore delle somme soggette a ritenuta.
Anche quando si tratta di rimborso di versamenti diretti (art. 38 del D.P.R. n. 602/73), la domanda va prodotta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento. Per i versamenti relativi alle imposte indirette il termine di decadenza per produrre istanza di rimborso è di 36 mesi dalla data del versamento.
RIMBORSI IVA
Cosa occorre sapere
Il rimborso IVA può essere richiesto per il credito risultante:
■ da dichiarazione annuale IVA, anche in forma unificata
■ da eccedenza detraibile del trimestre
Modalità di richiesta
Per ottenere il rimborso del credito risultante da dichiarazione annuale il contribuente deve presentare, all’agente della riscossione competente per la provincia nella quale risiede dal 1° febbraio, un’apposita istanza in duplice esemplare (modello VR) entro il termine di sca- denza della dichiarazione annuale IVA.
Sono considerati validi i modelli VR presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione Iva annuale, anche in forma unificata, sal- vo le applicazioni delle sanzioni previste dalla legge.
Per ottenere il rimborso del credito risultante dalla liquidazione del trimestre, il contri- buente deve presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente l’apposita istanza, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’A- genzia. Tale istanza può essere presentata a mano, per raccomandata con avviso di ricevi- mento o con modalità telematiche tramite Entratel, entro l’ultimo giorno del mese succes- sivo al trimestre di riferimento. Non vengono ritenute valide le istanze presentate oltre il suddetto termine.
Garanzie
Per ottenere il rimborso dell’IVA è necessario, tranne per i soggetti che ne sono esonerati, prestare idonea garanzia (fideiussione, polizza fideiussoria), firmata dal rappresentante legale o dal titolare della ditta e rilasciata da un istituto di credito, da un intermediario finanziario o da imprese di assicurazione.
L’eventuale autocertificazione per l’esenzione dalla prestazione della garanzia, per i cosid- detti “contribuenti virtuosi”, deve essere allegata al Mod.VR per i rimborsi annuali, o all’i- stanza per i rimborsi infrannuali.
Modalità di erogazione
I rimborsi annuali di importo non superiore a 516.456,90 euro vengono erogati direttamen- te dall’agente della riscossione a partire dal 41° giorno successivo alla presentazione del VR.
In caso di richiesta di rimborso per un ammontare superiore al suddetto importo, l’agente della riscossione provvederà al rimborso fino a detto limite mentre l’eccedenza sarà rimbor- sata successivamente su disposizione dell’ufficio delle Entrate competente.
ACCREDITO DEI RIMBORSI SU CONTO CORRENTE
Per velocizzare i rimborsi è possibile richiederne l’accredito sul proprio c/c bancario o postale.
La richiesta può essere effettuata presso qualsiasi ufficio locale che provvederà all’acquisi- zione delle coordinate del conto corrente del richiedente. È possibile richiedere l’accredito sul proprio conto corrente anche via internet: a tal fine occorre registrarsi al sito dell’Agen- zia dell’Entrate ed ottenere un codice Personale, il PIN.
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ CARTELLE DI PAGAMENTO
LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
Cosa sono?
Le comunicazioni di irregolarità derivano dai controlli for- mali e automatici delle dichiarazioni, informano il contri- buente degli eventuali errori riscontrati e gli offrono la pos-
sibilità di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta.
Cosa fare?
Se il contribuente non ritiene motivata la richiesta contenuta nella comunicazione di irre- golarità ricevuta, in base al tipo di atto potrà rivolgersi:
■ ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, o al centro di assistenza telefonica al
n. 848.800.444, per fornire gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati, se ha ricevuto un atto scaturito da un controllo automatico;
■ all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, per chiarire eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso, se ha ricevuto un atto scaturito da un controllo formale.
Il contribuente che riconosca la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione versando gli importi dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne, secondo la seguente tabella:
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
Imposta |
Interessi Sanzione ridotta 1/3 dell’imposta per i controlli automatici 2/3 dell’imposta per i controlli formali |
Compensazione con altri crediti: SI |
COME E DOVE PAGARE?
Dove pagare | Come pagare |
Banca | Modello precompilato |
Ufficio Postale | Modello precompilato |
Agente della Riscossione | Modello precompilato |
Per i titolari di partita Iva è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.
ATTENZIONE
Le comunicazioni di irregolarità non sono veri e propri atti impositivi e pertanto non sono impugnabili dinanzi alle Com- missioni Tributarie.
LE CARTELLE DI PAGAMENTO
Cosa sono?
Le cartelle di pagamento, notificate dagli agenti della riscossione, contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo e dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall’amministrazione finanziaria (compreso parte del compenso a favore dell’agente di riscossione).
Le cartelle di pagamento contengono, tra l’altro, la data in cui il ruolo è stato reso esecuti- vo, la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, nonché le indi- cazioni delle modalità per ricorrere.
In caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora dalla data di notifica della cartella, nonché il compenso integrale a favore dell’agente. Trascorso tale termine, l’agente della riscossione potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
Cosa fare?
Il contribuente dopo aver controllato la cartella, se la ritiene corretta, può pagarla presso gli sportelli dell’agente della riscossione, della banca o degli uffici postali. Se desidera mag- giori informazioni, potrà rivolgersi:
■ all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo;
■ al centro di assistenza telefonica al n. 848.800.444.
ATTENZIONE
Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, molte contengo- no inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi previdenziali, ecc. Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi all’ente che è effettivamente respon- sabile dell’addebito, indicato come ente impositore nella cartella.
Le cartelle si possono contestare?
Controllata la cartella se il contribuente ritiene l’addebito infondato può presentare all’Uf- ficio che ha reso esecutivo il ruolo un’istanza in autotutela di annullamento, totale o par- ziale dell’addebito. Inoltre, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, il contribuen- te può presentare ricorso alla Commissione Tributaria seguendo le indicazioni riportate nel- la cartella stessa.
ATTENZIONE
L’istanza in via di autotutela non ha effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non fare decorrere i sessanta giorni per rivolgersi al Giudice Tributario.
Si può sospendere il pagamento?
Il contribuente che ha presentato ricorso, in attesa della pronuncia della Commissione Tri- butaria può produrre istanza di sospensione a quest’ultima (sospensione giudiziale) oppure all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio; l’istanza è in carta libera e deve recare allegata una copia dell’atto impugnato, nonché una copia del ricorso prodotto.
Si può rateizzare?
I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo indi- cato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottene- re la rateazione del debito. Xxxxxxx presentare domanda in carta libera, unitamente a ido- nea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le richieste infe- riori a 5.000 euro è sufficiente un’autocertificazione.
La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) e conterrà anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione (i diritti di notifica e le spese per le procedure di riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata). L’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Per le rateazioni di somme superiori a 50.000 euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, eccetera).
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