REGIONE TOSCANA
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 00000 Xxxxxxx DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della Deliberazione | 627 |
Data della Deliberazione | 10-11-2023 |
Oggetto della | APPROVAZIONE DEL RINNOVO CONTRATTUALE TRA L’AOU |
Deliberazione | CAREGGI E DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI - (GARA CIG 0000000000) E RETTIFICA |
DELLA DELIBERAZIONE N. 363 DEL 23/06/2023. |
Struttura Proponente | SERVIZI ESTERNALIZZATI |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXXXX |
Immediata Esecutività | NO |
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale
REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 00000 Xxxxxxx DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della Deliberazione | |
Data della Deliberazione | |
Oggetto della Deliberazione | APPROVAZIONE DEL RINNOVO CONTRATTUALE TRA L’AOU CAREGGI E DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI - (GARA CIG 0000000000) E RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 363 DEL 23/06/2023. |
Struttura Proponente | SERVIZI ESTERNALIZZATI |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXXXX |
Immediata Esecutività | NO |
Il DIRETTORE UOC SERVIZI ESTERNALIZZATI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;
Visti:
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), art. 225
Disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), art. 216
Disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il decreto legislativo 2006, n. 163 nelle disposizioni che disciplinano l’appalto di servizi applicabili ai contratti per i quali il bando con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore e dell’acquisizione dell’efficacia dei sopra menzionati decreti legislativi;
- l’art. 1467 del codice civile Contratto con prestazioni corrispettive applicabile per quanto non espressamente previsto nel codice in materia di appalti pubblici sopra indicato;
- la legge regionale toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) che agli artt. 101 e 101.1 stabilisce che l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) opera quale centrale di committenza per conto delle Aziende sanitarie del Servizio Sanitario della Regione Toscana (SSRT) con competenza in materia di acquisto di servizi;
- la delibera della Regione Toscana n. 80 del 29/01/2018 che approva il regolamento sull’esercizio dell’attività contrattuale di ESTAR quale centrale di committenza del SSRT;
- il regolamento ESTAR dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, da ultimo aggiornato con deliberazione del Direttore Generale n. 499 del 4/10/2021;
Dato atto che:
- l’Azienda ha approvato lo schema di rinnovo del rapporto contrattuale con Dussmann Service srl per il triennio 2023-2026 mediante deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 23/06/2023 avente ad oggetto “Approvazione del rinnovo contrattuale tra l’AOU Careggi e Dussmann Service srl per il servizio di ristorazione degenti - (Gara CIG 0000000000)”;
- il rinnovo è previsto dal Capitolato speciale di gara (artt. 3 e 4) ed ESTAR ha rilasciato il nulla osta con nota prot. n. 10946 del 22/02/2023;
- Dussmann Service srl, prima di sottoscrivere il rinnovo del contratto, ha chiesto all’Azienda (nota prot. 98/AA/2023 del 29/07/2023) di riaprire la negoziazione, secondo buona fede, motivando un’istanza di riequilibrio economico del rapporto contrattuale con la necessità (data dall’aumento dei prezzi di prodotti con incidenza diretta sull’offerta economica oltre la normale alea del contratto quale conseguenza
della congiuntura economica internazionale) di rivalutare il rialzo del +10% del valore della giornata alimentare che era rimasto inalterato (a € 11,55) rispetto al contratto attuativo scaduto il 7/04/2023;
- Dussmann Service srl, su richiesta aziendale di una più dettagliata motivazione, ha successivamente integrato la nota con prot. 130/AA/2023 (PEC del 11/09/2023) in cui ha rivisto l’istanza di revisione del valore della giornata alimentare spostandola al +5,5% e ha precisato che, nella fase di negoziazione delle condizioni di rinnovo del contratto (vedi deliberazione del DG n. 363 del 2023), ha erroneamente tenuto conto della possibilità di applicare, già a partire dall’agosto 2023, l’istituto del compenso revisionale (adeguamento ISTAT/FOI) previsto dall’art. 51 del Capitolato speciale (Prezzi e adeguamento art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006), allo scopo di fronteggiare l’aumento dei prezzi sui prodotti petroliferi, energetici e alimentari, ed ha elaborato, su questo erroneo presupposto, il piano economico finanziario posto alla base della sostenibilità della commessa per l’ulteriore triennio di rinnovo;
Valutato che:
- l’Azienda ha verificato la sussistenza dell’erronea valutazione effettuata dall’appaltatore in quanto il rinnovo del contratto, quale rapporto giuridico autonomo e distinto rispetto al contratto attuativo, non consente di applicare l’art. 51 del Capitolato speciale nei primi dodici mesi di decorrenza contrattuale;
- l’eventuale annullamento della procedura di rinnovo contrattuale - ancora non perfezionatosi con la sottoscrizione - comprometterebbe il legittimo affidamento sulla prosecuzione dell’appalto che l’Azienda ha inteso realizzare e il buon andamento dell’amministrazione in relazione al fatto che l’AOUC, che aveva esercitato per tempo l’opzione del rinnovo, dovrebbe ora richiedere ad ESTAR, in via d’urgenza, una procedura di gara che assicuri le esigenze di continuità del servizio di ristorazione degenti;
- una nuova procedura di gara porrebbe problemi di contenimento della spesa per i maggiori costi, rispetto ai prezzi di riferimento per il servizio di ristorazione in ambito sanitario, che sono stati rilevati dall’indagine di settore condotta da ANAC e pubblicata il 11/09/2023 sul sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxx- dei-pasti-dei-pazienti-sanitari-superiore-ai-costi-di-riferimento);
- ESTAR, quale centrale di committenza delle Aziende del SSRT competente per l’acquisto di servizi che ha supportato tecnicamente l’AOU Careggi nella rinegoziazione (conference call del 30/08/2023), ha evidenziato comunque il vantaggio economico dell’attuale appalto in fase di rinnovo - anche eventualmente rideterminato nelle sue condizioni economiche (a seguito di rinegoziazione in misura, comunque, non superiore all’adeguamento ISTAT/FOI) - confrontato sia con i prezzi di riferimento ANAC del servizio di ristorazione in ambito sanitario aggiornati al 2022 e pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx%X0%X0xxxxxx-0000-xxx-00/00/0000-0), sia con le più recenti basi d’asta di procedure di gara impostate per la stessa tipologia di servizio;
- l’Azienda mantiene interesse ad agire con Dussmann Service srl in una logica di buona fede ed affidamento per ottenere il triennio di rinnovo contrattuale che risponde, anzitutto, all’interesse pubblico che il corrispettivo del contratto non subisca aumenti più ingenti da un nuovo confronto col mercato rispetto al rinnovo
già previsto dal Capitolato speciale di gara nell’ambito del quadro economico (artt. 3 e 4);
- nulla osta, pertanto, a ricondurre ad equità la negoziazione con Dussmann Service srl, stabilendo delle condizioni di equilibrio economico in grado di assicurare, a tutela dell’interesse pubblico, che il livello qualitativo delle prestazioni di ristorazione per i degenti non diminuisca, nel corso del tempo, a causa degli aumenti dei fattori della produzione incidenti sulla percentuale di utile che l’appaltatore ha considerato nella formulazione del piano economico finanziario di rinnovo contrattuale;
Considerato che:
- nel contesto economico attuale la variazione eccezionale dei costi è un fenomeno che interessa tutti i settori produttivi, e che una particolare spinta inflattiva si registra sui prezzi al consumo dei prodotti alimentari e dei servizi ricettivi e di ristorazione che manifestano, ancora oggi, segnali di incertezza con continue fluttuazioni dei valori rilevati (vedi indici mensili FOI fonte ISTAT periodo agosto 2022- agosto 2023 pubblicati xxxx://xxxx.xxxxx.xx/Xxxxx.xxxx?XxxxXxxXxxxxXXXX_XXX0X0000);
- Dussmann Service srl ha presentato, a corredo della sua istanza di rinegoziazione delle condizioni economiche, documentazione che attesta, con riferimento alle fatture del periodo 2022-2023, gli aumenti effettivi dei prezzi delle principali voci di costo dei fattori produttivi con un’incidenza marcata sull’offerta economica (in particolare derrate alimentari – carni/vegetali/olio – energia elettrica e termica);
- gli impegni assunti da Dussmann Service srl nella fase preliminare al rinnovo contrattuale che si era già aperta alla fine del 2021 (verbale del 15/11/2021) hanno generato nell’Azienda un affidamento sulla piena e pronta continuazione del servizio e sui costi dell’appalto, senza necessità di programmare un’altra procedura di gara ESTAR per lo scadere del contratto attuativo (aprile 2023) prevedendo un diverso budget economico e impegno di spesa per il servizio rispetto a quanto già deliberato;
- l’alterazione delle condizioni economiche contrattuali, in ogni caso, rispetto alla precedente offerta economica non costituisce un limite al rispetto dell’assetto concorrenziale e alla parità di trattamento usciti dalla procedura di gara, dal momento che la lex specialis prevede espressamente il rinnovo contrattuale che scaturisce da una nuova negoziazione con lo stesso appaltatore;
- l’Azienda ha analizzato la documentazione sui costi sostenuti dall’appaltatore riscontrandone la fondatezza con l’indice FOI rilevato da ISTAT nel mese di agosto 2023 (+ 5,2%), quale riferimento di fonte ufficiale pubblica suggerito da ESTAR e considerato parametro sufficiente a un riequilibrio del rapporto contrattuale tale da garantire trasparenza, attendibilità e verificabilità dei dati oggettivi a cui rapportarsi;
- l’Azienda, sulla base di quanto sopra riportato, ha ricontrattato con Dussmann (verbale del 23/10/2023) nuove condizioni economiche fissando il prezzo della giornata alimentare a € 12,15 da corrispondere soltanto a partire dal 1/08/2023 e fino alla scadenza del rinnovo contrattuale, contestualmente posticipando anche il possibile riconoscimento del prossimo compenso revisionale ad agosto 2024;
Ritenuto, pertanto, in esito alla ponderazione dei diversi interessi coinvolti nella rinegoziazione contrattuale, di procedere a:
- fissare il valore della giornata alimentare ad € 12,15 quale corrispettivo relativo all’esecuzione dell’appalto in fase di rinnovo del contratto attuativo, importo da corrispondere soltanto a partire dal 1/08/2023 e di posticipare il possibile riconoscimento del prossimo compenso revisionale ad agosto 2024;
- rinnovare il contratto attuativo tra l’AOU Careggi e Dussmann Service srl con durata triennale dal 08/04/2023 al 07/04/2026 come rinegoziato in Allegato al presente atto per un importo non superiore a € 11.900.000,00 (oltre IVA) per il volume complessivo di prestazioni necessarie a garantire il servizio;
- confermare le nomine precedenti di RES e di DEC per il contratto rinnovato col presente atto rispettivamente nelle persone del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e della dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, dando mandato al RES di sottoscrivere il rinnovo contrattuale Allegato;
- rettificare la deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 23/06/2023 Approvazione del rinnovo contrattuale l’AOU Careggi e Dussmann Service srl per il servizio di ristorazione degenti - (Gara CIG 0000000000) a causa della modifica e integrazione dello schema di negozio giuridico;
Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 6 è il dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx appartenente alla UOC Servizi esternalizzati;
Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare il rinnovo del contratto attuativo tra l’AOU Careggi e Dussmann Service srl, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per l’affidamento del servizio di ristorazione degenti di questa Azienda con durata triennale dal 08/04/2023 al 07/04/2026 per un costo non superiore a € 11.900.000,00 (oltre IVA) considerato il volume complessivo di prestazioni necessarie a garantire il servizio;
2. di confermare le nomine precedenti di RES e di DEC anche per il contratto rinnovato col presente atto rispettivamente nelle persone del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e della dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, dando mandato al RES di sottoscrivere il rinnovo contrattuale allegato;
3. di dare atto che il costo pluriennale complessivo di € 11.900.000,00 (orientativamente pari a € 3.966.000,00 su base annuale) oltre IVA derivante dall’adozione della presente deliberazione, che trova copertura – per le quote di competenza – all'interno del Bilancio di previsione annuale 2023 e del Bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 (adottati con deliberazione del Direttore Generale n. 400 del 07/07/2023 in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana), sarà considerato nei bilanci successivi e sarà inserito nel monitoraggio mensile dei conti economici dei bilanci degli esercizi di competenza;
4. di imputare il suddetto costo pluriennale complessivo per € 300.000,00 (oltre IVA) al conto economico n. 55040002 «ALTRI NOLEGGI», nonché per € 11.600.000,00 (oltre IVA) al conto economico n. 61010002 «SERVIZI DI RISTORAZIONE», per le quote di competenza, dei bilanci dei singoli esercizi e al xxxxxx xx xxxxx x. 0000X000;
5. di rettificare la deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 23/06/2023 Approvazione del rinnovo contrattuale l’AOU Careggi e Dussmann Service srl per il servizio di ristorazione degenti - (Gara CIG 0000000000);
6. di trasmettere a ESTAR il presente atto con contestuale richiesta di attivazione di una nuova procedura di gara che risponda alle esigenze di continuità del servizio di ristorazione degenti per l’Azienda, senza soluzione di continuità rispetto alla prossima data di scadenza del rinnovo contrattuale che il presente atto approva;
7. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell’art. 42, comma 2 della legge della Regione Toscana n. 40 del 2005.
Il Direttore
UOC Servizi Esternalizzati xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
firma acquisita digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61 del 7 aprile 2023 con cui è stata nominata la dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Servizi Esternalizzati avente ad oggetto “Approvazione del rinnovo contrattuale tra l’AOU Careggi e Dussmann Service srl per il servizio di ristorazione degenti - (gara CIG 0000000000) e rettifica della deliberazione n. 363 del 23/06/2023”;
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Il Direttore Amministrativo Dr. Xxxxx Xxxxxx
Il Direttore Sanitario Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxx
firme acquisite digitalmente
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
1. di approvare il rinnovo del contratto attuativo tra l’AOU Careggi e Dussmann Service srl, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per l’affidamento
del servizio di ristorazione degenti di questa Azienda con durata triennale dal 08/04/2023 al 07/04/2026 per un costo non superiore a € 11.900.000,00 (oltre IVA) considerato il volume complessivo di prestazioni necessarie a garantire il servizio;
2. di confermare le nomine precedenti di RES e di DEC anche per il contratto rinnovato col presente atto rispettivamente nelle persone del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e della dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, dando mandato al RES di sottoscrivere il rinnovo contrattuale allegato;
3. di dare atto che il costo pluriennale complessivo di € 11.900.000,00 (orientativamente pari a € 3.966.000,00 su base annuale) oltre IVA, derivante dall’adozione della presente deliberazione, che trova copertura – per le quote di competenza – all'interno del Bilancio di previsione annuale 2023 e del Bilancio di previsione pluriennale 2023- 2025 (adottati con deliberazione del Direttore Generale n. 400 del 07/07/2023 in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana), sarà considerato nei bilanci successivi e sarà inserito nel monitoraggio mensile dei conti economici dei bilanci degli esercizi di competenza;
4. di imputare il suddetto costo pluriennale complessivo per € 300.000,00 (oltre IVA) al conto economico n. 55040002 «ALTRI NOLEGGI», nonché per € 11.600.000,00 (oltre IVA) al conto economico n. 61010002 «SERVIZI DI RISTORAZIONE», per le quote di competenza, dei bilanci dei singoli esercizi e al xxxxxx xx xxxxx x. 0000X000;
5. di rettificare la deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 23/06/2023 Approvazione del rinnovo contrattuale l’AOU Careggi e Dussmann Service srl per il servizio di ristorazione degenti - (Gara CIG 0000000000);
6. di trasmettere a ESTAR il presente atto con contestuale richiesta di attivazione di una nuova procedura di gara che risponda alle esigenze di continuità del servizio di ristorazione degenti per l’Azienda, senza soluzione di continuità rispetto alla prossima data di scadenza del rinnovo contrattuale che il presente atto approva;
7. di incaricare la UOC Affari Generali:
di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito web istituzionale;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale entro il termine di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, art. 42, comma 2;
Il Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
firma acquisita digitalmente
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.
RINNOVO DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI – GARA ESTAR PROCEDURA APERTA (CIG 0000000000)
TRA
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, 0
– 50134, C.F/P.IVA 04612750481, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx in qualità di Responsabile dell’esecuzione del servizio (RES), incaricato con deliberazione del Direttore Generale n. del (committente)
E
Dussmann Service srl con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 20124, C.F./P.I. 00124140211, rappresentata da Xxxxxx Xxxxx in qualità di Procuratore Institore (in forza della Procura Institoria rep. n. 3392, raccolta 2415 del 27/01/2022 registrata a Bergamo 1 il 02/02/2022 al n. 4178 Serie 1T) autorizzata alla stipula del presente atto (appaltatore)
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Disposizioni iniziali.
1. Le Parti, avendo rinegoziato alcune delle condizioni del contratto attuativo stipulato il 7/04/2017 che è giunto a naturale scadenza, procedono al rinnovo contrattuale per tre anni, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale di gara.
2. I sottostanti atti, pur non essendo materialmente allegati al presente rinnovo contrattuale (di seguito contratto) sono integralmente richiamati, conosciuti e accettati dalle Parti e costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti con l’appaltatore:
• capitolato speciale;
• offerta tecnica;
• scheda dettaglio offerta economica del fornitore;
• DUVRI ricognitivo;
• Convenzione stipulata il 27/03/2017 tra ESTAR e Dussmann Service srl (rep. n. 130 del 28/03/2017);
• verbale del 23/10/2023 sulle condizioni economiche di rinnovo del contratto (valore della giornata alimentare rinegoziato a € 12,15 a partire dal 1/08/2023 e revisione dei prezzi ferma fino al 1/08/2024).
3. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI specifico integrativo) è parte integrante del contratto;
Art. 2 – Oggetto del contratto e avvio del servizio.
1. Il contratto ha per oggetto il servizio di ristorazione per i degenti del committente e prestazioni connesse di forniture con le caratteristiche tecniche e di conformità come disciplinate dal capitolato speciale, nonché di noleggio di erogatori di acqua nell’ambito del progetto Plastic free che prevede la sostituzione progressiva della fornitura di acqua in bottiglia con l’uso di erogatori dell’acqua e la consegna di caraffe.
2. Il committente si riserva di estendere ulteriormente l’uso di erogatori, rispetto all’installazione già avvenuta da parte dell’appaltatore di n. 75 erogatori di acqua
presenti nei reparti di degenza, alle stesse condizioni concordate nell’esecuzione dell’originario contratto attuativo (vedi offerta economica del 22/12/2021).
3. L’appaltatore mette a disposizione per l’esecuzione del servizio appaltato un sistema informatico di prenotazione del vitto per i degenti utilizzabile dai reparti di degenza;
4. L’appaltatore ha l’onere di installare il software presso il committente e di istruirne il personale all’uso.
Art. 3 - Modalità di esecuzione.
1. L’appaltatore esegue il servizio oggetto di contratto secondo le modalità previste dalla
lex specialis e dalla documentazione di gara.
2. L’appaltatore, in particolare a titolo indicativo e non esaustivo, provvede a:
- al rilevamento delle prenotazioni del vitto per i degenti attraverso il sistema informatico (in alcuni reparti in condivisione con il personale del committente, in altri a carico dell’appaltatore direttamente secondo le modalità della procedura del servizio di raccolta delle prenotazioni al letto del paziente);
- alla produzione dei pasti interamente presso il centro cottura interno alla sede del committente utilizzando le materie prime, previste dal capitolato speciale e dell’offerta tecnica, concordate e approvate nel rispetto del menù stabilito;
- al confezionamento e alla distribuzione dei pasti presso i reparti di degenza;
- alla erogazione delle colazioni per i degenti attraverso la fornitura di derrate alimentari ai reparti sulla base delle prenotazioni effettuate. La preparazione delle bevande calde e l’allestimento delle colazioni è svolto dal personale del committente;
- alla fornitura di acqua (in bottiglia da 0,5 lt) nella quantità di 1,5 lt a paziente, oltre alla ulteriore scorta di n. 1 bottiglia di acqua da 0,5 lt a paziente (senza oneri aggiuntivi per il committente come risulta dall’offerta tecnica);
- alla fornitura di armadi in acciaio per l’allocazione delle scorte di acqua e delle derrate alimentari;
- alla fornitura di carrelli portavivande in acciaio;
- alla fornitura delle attrezzature come da computo metrico;
- alla fornitura in noleggio di erogatori di acqua (fontanelli) che comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le analisi microbiologiche a cadenza annuale e semestrale;
3. L’appaltatore trasmette, ogni semestre, al direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) indicato dal committente una relazione sull’andamento del servizio.
4. Il committente si riserva di attivare ulteriori prestazioni a richiesta in coerenza con gli atti di gara.
5. Il committente mette a disposizione dell’appaltatore l’attuale centro cottura e i relativi spazi logistici annessi così come riqualificati dagli interventi oggetto del precedente rapporto contrattuale tra le Parti.
6. L’appaltatore conserva lo stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature con la cura del buon padre di famiglia e si impegna a effettuare e sostenere, come stabilito dal capitolato speciale, le spese delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché i pagamenti delle imposte o tasse connesse all’esercizio oggetto del contratto. Il committente è informato dall’appaltatore sulla realizzazione del Piano delle manutenzioni mediante la ricezione di un report a cadenza annuale in relazione alle manutenzioni effettuate.
7. L’appaltatore provvede a proprio carico alle eventuali modifiche e/o integrazioni imposte dalle autorità alle quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di strutture e impianti alle normative vigenti.
8. L’appaltatore garantisce la piena rispondenza dei locali della cucina e degli spazi logistici del centro cottura del committente ai requisiti strutturali, tecnici e igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale. Alla scadenza del contratto l’appaltatore riconsegna i locali con i rispettivi impianti, in perfetto stato, funzionanti e conformi alle norme di sicurezza e antinfortunistiche con la consegna delle relative certificazioni.
9. L’appaltatore è responsabile di tutta l’attrezzatura utilizzata ed è tenuto ad acquistarne di nuova per la sostituzione a causa dell’usura, danneggiamenti o furti.
10. L’appaltatore si avvale del subappaltato autorizzato a EVO srl per il servizio di logistica comprendente il trasporto e la consegna (con o senza automezzi) dei carrelli del vitto, delle derrate dei generi extra, dell’acqua, etc. dalla cucina interna dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ai reparti, nonché del subappalto autorizzato a Mediacenter società cooperativa consortile per il servizio di pulizia, dei carrelli del vitto, del pentolame, delle stoviglie, dell’utensileria della cucina e della pulizia interna del centro cottura.
11. L’appaltatore provvede alla raccolta, al confezionamento e allo smaltimento dei rifiuti, le cui spese restano a proprio carico, comunque siano classificati i rifiuti. L’appaltatore presenta, ogni anno, al DEC uno specifico piano di incremento della raccolta differenziata.
12. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel contratto, negli atti di gara e i documenti di cui all’art. 1.
13. L’appaltatore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a regola d’arte, pena la risoluzione di diritto del contratto.
14. L’appaltatore è tenuto a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
15. Il contratto è eseguito sotto la cura del RES xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e della DEC dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx.
16. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal RES, di concerto con il DEC.
17. L’appaltatore individua: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx come Responsabile unico del contratto; Xxxxxxx X’Xxxxxx come Responsabile operativo; Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx come Responsabile tecnico.
18. L’appaltatore ha lo specifico onere di informare in tempo reale il committente su eventuali ritardi e altre criticità/eventi avversi secondo le modalità concordate con il committente stesso.
19. L’appaltatore e il suo personale agiscono con diligenza professionale e mantengono riservato quanto viene a loro conoscenza, in merito all’organizzazione e alle attività del committente, durante l’espletamento delle prestazioni.
20. Il committente mette a disposizione dell’appaltatore il codice di comportamento dell’AOU Careggi di cui chiede l’osservanza. L’appaltatore è tenuto a diffonderlo ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo (compresi i dipendenti dell’eventuale subappaltatore) e a inviare al committente comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 4 – Utenze.
1. L’appaltatore è intestatario del contratto per la fornitura di gas che paga direttamente al fornitore.
2. L’appaltatore paga al committente l’energia termica ed elettrica in base alla quantificazione dei consumi ottenuta tramite contatori a defalco nel rispetto delle tariffe che sono applicate al committente dai fornitori scelti da quest’ultimo.
3. L’appaltatore è tenuto al pagamento del consumo di acqua. La quantificazione dei consumi avviene con il parametro It/mq utilizzato dal committente per il ribaltamento dei costi su soggetti terzi e applicando la tariffa del gestore dell’acquedotto pubblico.
4. Il committente emette note di debito a cadenza annuale applicando l’IVA prevista sulle tariffe.
Art. 5 – Cauzione.
1. L’appaltatore per tutti gli obblighi assunti con il contratto deve assicurare la validità della garanzia definitiva rilasciata nei confronti di ESTAR e del committente, come riporta la Convenzione di cui all’articolo 1. Tale garanzia in favore del committente opera dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata, e comunque fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni.
Art. 6 – Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
1. Il committente ha perfezionato il DUVRI (allegato al contratto) che l’appaltatore ha sottoscritto per accettazione.
2. L’appaltatore dota il personale addetto al servizio di dispositivi di protezione individuale e cartellino di riconoscimento.
3. Le Parti rinviano all’art. 36 del capitolato speciale per gli obblighi a carico dell’appaltatore in materia di sicurezza.
Art. 7 - Verifiche e applicazione delle penali.
1. L’appaltatore deve eseguire le prestazioni contrattuali a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previste dal contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
2. L’appaltatore garantisce l’esecuzione dei controlli previsti dal proprio piano di autocontrollo HACCP, con le modalità e la frequenza contenuta nell’offerta tecnica.
3. Il committente avvia verifiche e controlli, nonché accertamenti in contraddittorio come previsto dal capitolato speciale e dal Piano Guida Sistema di Controllo condiviso con l’appaltatore. Il committente effettua controlli tramite il proprio personale incaricato di verificare la corrispondenza del servizio fornito dall’appaltatore mediante indicatori di processo e di risultato. Tale personale del committente esegue accertamenti nei locali sui prodotti, sulle attrezzature e sui macchinari impiegati per il servizio di ristorazione.
4. Il committente è tenuto a contestare per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R oppure PEC, le inadempienze riscontrate e assegna all’appaltatore un termine non superiore a 7 giorni, naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione, per la presentazione di controdeduzioni scritte. Le Parti rinviano all’art. 48 del capitolato speciale sulle conseguenze dell’accoglimento o meno delle controdeduzioni a insindacabile giudizio del committente.
5. Il committente qualora, nell’ambito dei controlli sull’attività svolta dall’appaltatore, rilevi inadempimenti contrattuali e procurato disservizio applicherà le penali previste dall’art. 48 del capitolato speciale. Il committente applica, altresì, le penalità previste per il mancato rispetto dei Service Level Agreement (SLA) di contratto. Il mancato rispetto è definito, così come indicato dal Manuale di controllo, per ogni Leading
Quality Assurance (LQA) e dimensionato come % di scostamento sul canone rispetto al limite tollerato. Il numero dei controlli (numerosità del campione), il numero massimo accettabile di controlli (schede di controllo) risultanti non conformi, gli SLA e la tolleranza accettata per ogni SLA è condivisa dalle Parti, a partire dalle schede di controllo. Il sistema che sarà utilizzato per le verifiche è il sistema di proprietà AOUC.
6. La richiesta o il pagamento della penale non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
7. Gli importi corrispondenti alle penali saranno decurtati sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento oppure fatturati direttamente all’appaltatore. In caso di assenza di fatture emesse gli importi corrispondenti alle penali saranno trattenuti sulla cauzione definitiva. L’escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle penali è effettuata dal committente che ne dà comunicazione a ESTAR. All’appaltatore spetta il reintegro della cauzione definitiva.
8. Al termine del contratto il committente produce un certificato di verifica di conformità finale.
Art. 8 – Importo contrattuale.
1. L’importo massimo del servizio di ristorazione e prestazioni connesse oggetto del contratto è stabilito in € 11.900.000,00 (oltre IVA) per la durata di tre anni stabilita per il rinnovo contrattuale e per il volume di prestazioni necessario a soddisfare il fabbisogno del committente.
Art. 9 – Royalties
1. L’appaltatore per l’utilizzo dei locali della cucina per Aziende/Enti diversi dal committente corrisponde a quest’ultimo royalties determinate secondo quanto prevede l’art. 35 del capitolato speciale.
Art. 10 – Fatturazione e pagamento.
1. Le Parti rimandano agli atti di gara e scheda dettaglio dell’offerta economica ai fini del calcolo del corrispettivo e applicano al contratto i prezzi unitari delle singole voci di servizio decurtate della quota relativa agli ammortamenti (carrelli, arredi e attrezzature e interventi di riqualificazione) come espressamente indicata nell’offerta economica.
2. Il committente in particolare corrisponde all’appaltatore il prezzo rinegoziato per la giornata alimentare di € 11,55 (acqua inclusa) oltre IVA dal 8/04/2023 al 31/07/2023 e di € 12,15 (acqua inclusa) oltre IVA dal 1/08/2023 fino al termine del contratto. Il prezzo di € 12,15 non è assoggettabile a revisione fino al 1/08/2024.
3. L’appaltatore fattura separatamente il costo del noleggio degli erogatori di acqua e il costo della giornata alimentare.
4. La fatturazione del corrispettivo contrattuale è effettuata dopo che il DEC abbia accertato la regolare esecuzione della prestazione. L’appaltatore invia il report sulle prestazioni e le attività svolte ogni mese al DEC (c.d. prefatturazione), entro la prima settimana del mese successivo all’effettuazione delle prestazioni. I report contengono le seguenti informazioni puntuali:
• numero dei pasti consegnati ai degenti, suddivisi per colazioni, pranzi e cene, alimentazione pazienti dializzati in regime ambulatoriale, etc;
• riepilogo giornate alimentari erogate nel mese;
• quantità dei generi extra;
• litri di acqua distribuiti in bottiglia;
• riepilogo conteggio acqua per caraffe;
• conteggio acqua per erogatori installati.
5. L’appaltatore emette, con cadenza mensile, le fatture (in forma elettronica) intestate al committente e le trasmette esclusivamente tramite il sistema di interscambio (SDI) inviandole al Codice univoco: UF75PI.
6. Le fatture devono tassativamente riportare, oltre al CIG derivato n. 992416500A anche il numero di ordine di servizio aziendale e quello generato tramite invio al Nodo di Smistamento Ordini (NSO).
7. L’appaltatore è tenuto all’applicazione del regime dello split payment, pertanto, nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).
8. Le fatture pervenute in modalità diversa da quella indicata oppure che non contengano tutti gli elementi sopra riportati non verranno accettate dal committente.
9. Il committente provvede al pagamento mediante bonifico entro 60 giorni dal ricevimento della fattura previa acquisizione degli atti che attestano la regolare esecuzione della prestazione, la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione della fatturazione da parte del committente per vizio o difformità delle prestazioni oggetto di contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della vertenza. L’appaltatore non ha titolo per richiedere il risarcimento del danno per tale sospensione o ritardo di pagamento.
10. Il committente opera, in attuazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato.
Art. 11 – Revisione dei prezzi.
1. I prezzi offerti resteranno fissi e invariati per tutta la durata contrattuale salvo migliorie successive e confronto con i prezzi di mercato, nonché azioni di rientro determinate da normative regionali o statali.
2. I corrispettivi dovuti all’appaltatore potranno essere oggetto di revisione ordinaria, sia in aumento, sia in diminuzione, a decorrere dal 1/08/2024 (vedi verbale 23/10/2023). L’adeguamento successivo potrà essere riconosciuto trascorsi almeno 12 mesi dal precedente.
Art. 12 – Durata del contratto.
1. Il contratto ha durata pari a tre anni a decorrere dal 8/04/2023 e con scadenza il 07/04/2026.
Art. 13 - Risoluzione e recesso.
1. Il committente si riserva di risolvere il contratto nei confronti dell’appaltatore secondo il capitolato speciale (art. 55).
2. Il committente può risolvere di diritto il contratto mediante semplice e unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del c.c. per fatto e colpa dell’appaltatore qualora proceda alla sospensione del servizio.
3. È fatto salvo il risarcimento del danno subito dal committente e degli oneri conseguenti a una nuova proceduta di gara, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. Il committente può recedere dal contratto, secondo il capitolato speciale (art. 56), qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dell’oggetto dell’appalto o per motivi di interesse pubblico con preavviso dato all’appaltatore non inferiore a 20 giorni. Il recesso può riguardare anche solo una parte del contratto.
5. L’appaltatore, in caso di recesso del committente, rinuncia a qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese. Resta fermo il pagamento delle prestazioni eseguite e correttamente effettuate.
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati alla fornitura oggetto di questo contratto, devono, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L’appaltatore provvede a comunicare al committente le eventuali variazioni relative agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.
3. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata co- municazione al committente e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze.
4. L’appaltatore trasmette al committente la copia dei contratti sottoscritti con i subap- paltatori e i subcontraenti al fine di consentirgli la verifica della presenza di clausole sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità as- soluta del contratto.
Art. 15 – Responsabilità civile verso terzi.
1. L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile verso terzi per danni, infortuni o inadempimenti che siano conseguenza dell’esecuzione del contratto.
2. L’appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per danni infortuni o altro dovesse accadere al personale che impiega nell’esecuzione del contratto.
3. L’appaltatore deve presentare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per danni arrecati a cose, persone del committente e/o terzi (copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e copertura assicurativa per gli infortuni). L’appaltatore, in caso di polizza già attivata, deve produrre un’appendice alla stessa con cui esplicitare che detta polizza copre anche il servizio oggetto del contratto.
4. L’appaltatore comunica immediatamente al committente ogni modifica o variazione della copertura assicurativa.
5. Le Parti rinviano in particolare per le previsioni della polizza e i massimali alla polizza RCT/RCO n. 761249761 rilasciata dalla Compagnia Generali Italia S.p.A. nel rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione di cui all’art.1. L’appaltatore si impegna a produrre in copia al committente quanto previsto dal capitolato speciale (art.53) circa le coperture assicurative e le garanzie prestate che risultano dai documenti relativi alla polizza.
Art. 16 - Trattamento dei dati personali.
1. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte in contratto e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla
stipula e gestione del rapporto contrattuale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016.
2. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il contratto.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull’utilizzo dei propri dati personali.
4. Relativamente al trattamento dei dati personali necessario per effettuare il servizio richiesto, il committente si qualifica quale Titolare del trattamento e l’appaltatore si qualifica come Responsabile del trattamento. Durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dall’atto redatto e sottoscritto, prima dell’inizio delle attività, ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016.
Art. 17 - Imposte di registro e di bollo.
1. Il contratto è registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131 del 1986 con spese a carico della parte richiedente.
2. Tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali inerenti alla stipula del contratto sono a carico dell’appaltatore che le versa in sede di stipulazione del contratto. L’imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta mediante marche con contrassegno nn. 01210004945340 – 01210004945339 – 01210004945328 – 01210004945317.
Art. 18 - Controversie e foro competente.
1. L’appaltatore, in caso di divergenza o contestazione fra le Parti nell’applicazione del contratto, non ha né il diritto di sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio, né titolo per giustificarne ritardi nell’esecuzione.
2. Le controversie tra le Parti sul contratto sono di competenza in via esclusiva del Foro di Firenze.
Art. 19 - Norme di rinvio.
1. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto le Parti rinviano agli atti di gara, alla Convenzione e alle norme del codice civile, del codice dei contratti pubblici, del DPR 207/2010 e alle leggi applicabili in materia.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che doves- sero entrare in vigore successivamente.
3. Le Parti rinviano al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale l’ap- paltatore conferma il rispetto dell’art. 53, comma 16-ter.
Firenze
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi Dussmann Service srl
Il Responsabile dell’esecuzione del servizio Il Procuratore institore
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(x.xx in digitale) (x.xx in digitale)