Contract
N) ERBE – FORAGGI - SEMENTI
n1) Erbe
Art. 159 – Salvo accordi diversi lʼerba si vende falciata in prato.
Il carico ed il trasporto dellʼerba falciata si intendono a carico del compratore.
Art. 160 – La pesatura dellʼerba viene operata al cascinale o alla pesa pubbli- ca più vicina al luogo di produzione.
Art. 161 – Lʼerba deve essere falciata e consegnata possibilmente asciutta.
Per lʼerba bagnata dalla pioggia si usa fare un abbuono del 10% circa sul peso riconosciuto.
n2) Fieno
Art. 162 – Il fieno viene distinto secondo il taglio in maggengo, xxxxxxxx, terzuolo e quartirolo.
“Maggengo” è il fieno di primo taglio dei prati stabili o artificiali. Si dice “maggenghino” il fieno raccolto con lo sfalcio effettuato nei prati marcitoi, dopo un primo taglio primaverile di erba.
“Agostano” è il fieno di secondo taglio. “Terzuolo” è il fieno di terzo taglio. “Quartirolo” è il fieno di quarto taglio.
Art. 163 – Il fieno, sciolto o pressato, si contratta sempre a tonnellata. Il fieno si vende sul campo o in cassero.
Art. 164 – Per fieno pressato si intende il fieno in balle di forme diverse, lega- te con filo di ferro o con spago.
Art. 165 – La stipulazione del contratto è verbale e si svolge, nella maggior parte dei casi, con lʼintervento del mediatore.
A conclusione del contratto il compratore versa nelle mani del venditore una caparra pari a circa il 10% del prezzo della merce.
Art. 166 – Sono ritenuti difetti del fieno:
- lʼessere ammuffito o troppo fermentato, ovvero presentare un tasso di umi- dità superiore al 14%;
- il contenere essenze non accette al bestiame;
- lʼessere mescolato alle stramaglie.
Questi difetti danno diritto al compratore di ottenere una diminuzione del prezzo oppure, nei casi gravi, la risoluzione del contratto.
Art. 167 – Il peso è stabilito sulla pesa pubblica.
La spesa per la determinazione del peso è a carico del venditore.
Art. 168 – Il fieno, dato xxxxxx partenza, deve essere consegnato franco di ogni spesa; le eventuali avarie che subisce durante il viaggio, nonché il calo natura- le di peso sono a carico del compratore.
Eʼ tollerato un calo naturale variabile dallʼ1 al 3% a seconda della stagione e della qualità del fieno. Quando il calo eccede il naturale, lʼeccedenza del calo è a carico del venditore.
Se il fieno è venduto franco arrivo, le avarie sono a carico del venditore.
Art. 169 – Il pagamento viene operato entro 15 giorni o, al massimo, entro 30 giorni al domicilio del venditore, direttamente o a mezzo del mediatore.
n3) Stramaglie
Art. 170 – Per stramaglie si intendono le cime, i cartocci di granoturco, le erbe cresciute sui cigli dei fossi, dei canali, sulle coste arborate e nel sottobosco (seghez- zatura), le stoppie grasse affienate e, comunque, tutte quelle erbe secche che, per scarso valore nutritivo, non possono considerarsi fieni.
Art. 171 – Il contratto di vendita si svolge verbalmente e, nella maggior parte dei casi, con lʼintervento del mediatore. Si usa dare una caparra al venditore.
Art. 172 – Le stramaglie vengono vendute tanto sciolte quanto pressate. Il peso viene stabilito alla pesa pubblica.
Art. 173 – Sono considerati difetti delle stramaglie lʼessere mescolate ad erbe di acquitrini e lʼessere ammuffite ovvero presentare un tasso di umidità superiore al 14%.
Nel caso in cui siano riscontrati tali difetti ed i medesimi non siano stati men- zionati nel contratto, il compratore può richiedere una diminuzione di prezzo o la risoluzione del contratto.
n4) Paglia
Art. 174 – Per paglia si intende la paglia di frumento tenero e duro, della se- gale, dellʼorzo, dellʼavena e del riso.
La paglia viene venduta, sciolta o pressata, mediante consegna al cascinale, sul campo x xxxxxx veicolo partenza.
La stipulazione del contratto è verbale.
Art. 175 – La paglia “sana e mercantile” non deve contenere pula od altre ma- terie eterogenee e deve essere di qualità uniforme. La paglia bagnata o ammuffita è oggetto di particolare contrattazione.
Art. 176 – Per la paglia venduta sciolta sul campo il corrispettivo si determina in ragione della superficie del campo medesimo.
Per la paglia venduta al cascinale il prezzo si stabilisce alla pesa pubblica.
Art. 177 – Il pagamento viene eseguito entro 15 giorni dalla consegna o dal ricevimento della merce al domicilio del venditore, direttamente o a mezzo del me- diatore.
Nei contratti stipulati tra agricoltori e negozianti è dʼuso una caparra.
n5) Vendita ai mandriani (bergamini)
Art. 178 – I rapporti tra conduttore dʼazienda e bergamino sono regolati per iscritto ed hanno per oggetto:
- fieni di diversi tagli, stramaglie e lettimi necessari al bestiame;
- le erbe dei prati (falciate e pascolative) e quelle delle marcite (falciate);
- lʼuso dei locali per lʼabitazione del bergamino e del personale di servizio e per il ricovero del bestiame.
Art. 179 – Le erbe falciate vengono pesate ad ogni consegna e consegnate su carro alla stalla del compratore; le erbe pascolative vengono calcolate in base alla superficie dei terreni soggetti a pascolo; il fieno ammassato e le stramaglie vengono misurate e “resi mercantili” da un tecnico nominato dalle parti.
La paglia ed i lettimi in genere sono dati gratuitamente. Il letame rimane come scorta del fondo.
Art. 180 – I contratti si stipulano nei mesi di agosto e di settembre per il periodo di tempo che decorre dal 29 settembre al 23 aprile dellʼanno successivo e nei mesi di marzo e aprile per il periodo di tempo che decorre dal 24 aprile al 28 settembre dello stesso anno.
Art. 181 – Lʼerba viene pagata nei primi dieci giorni del mese successivo alla consegna.
Le stramaglie ed i fieni vengono pagati in tre rate i cui termini finali di sca- denza sono i seguenti: il 15 dicembre, il 15 febbraio, il 24 aprile. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati prima che il bestiame lasci il podere.
n6) Sementi
Art. 182 – Per semente si intende il prodotto greggio o selezionato idoneo alla semina, certificato dallʼENSE.
Art. 183 – Le contrattazioni delle sementi gregge si svolgono in base a “cam- pione reale” della merce e, ove previsto ovvero richiesto, con lʼesibizione della certificazione dellʼavvenuto controllo in campo; quelle delle sementi selezionate su “campione tipo”.
Si intende “campione reale” quello che corrisponde esattamente alla merce oggetto del contratto, ossia il campione prelevato dal cumulo.
Si intende “campione tipo” quello che ha tutte ed esattamente le caratteristiche (come varietà, provenienza, germinabilità, purezza, ecc.) indicate nel contratto.
Art. 184 – Il prezzo è commisurato a tonnellata.
Art. 185 – Per le sementi gregge, nella vendita fatta con la clausola “circa”, viene ammessa una tolleranza a favore del venditore fino al 10% in più o in meno rispetto alla quantità contrattata, mentre per le sementi selezionate la quantità con- trattata deve essere consegnata secondo lo “stabilito”.
Art. 186 – La merce consegnata deve corrispondere al campione in base al quale è stato stipulato il contratto.
Art. 187 – In mancanza di particolare accordo, come luogo di consegna si intende il domicilio del venditore/produttore; per le vendite effettuate dal commer-
ciante o dal selezionatore la merce si intende consegnata xxxxxx xxxxxxxxx del com- pratore.
Art. 188 – La consegna ovvero il ritiro devono essere operati entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, salvo che lo stesso sia concluso sul campo.
Art. 189 – Nellʼipotesi di calo di peso o di differenza di qualità, il compratore deve darne avviso al venditore o al mediatore in via immediata, comunque entro 48 ore dal ritiro o dal ricevimento della merce e tenere le partite a disposizioni per lʼeventuale verifica.
Art. 190 – Salvo accordi diversi fra le parti, i termini di pagamento sono:
- per il risone il 31 Maggio;
- per il grano e i semi minori, se la vendita avviene tra produttore e selezio- natore, entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto; se la vendita avviene tra selezionatore e utilizzatore, entro il 31 Dicembre;
- per il mais il 30 Giugno.
Mediazioni
Art. 191 – Tariffe:
- fieno e stramaglie: viene corrisposto lʼ1% da parte del venditore e lo 0,50% da parte del compratore;
- paglia sciolta e pressata: vengono corrisposte € 1,00 a tonnellata da ciascu- na parte sul prezzo pattuito.