CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
MINISTERO DELLA DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA DIREZIONE GENERALE
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
Triennio 2018 – 2020
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Indice
PREMESSA Pag. 4
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. l Campo di applicazione Pag. 5
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione Pag. 5
PARTE I
Art. 3 Oggetto Pag. 5
Art. 4 Rinvio Pag. 5
PARTE II
TITOLO I RISORSE ECONOMICHE, INCENTIVAZIONE, VALUTAZIONE
Art. 5 Fondo Risorse Decentrate Pag. 6
TITOLO II INDENNITA' PER REMUNERARE P ARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO, NONCHE' INDENNITA’ CORRELATE ALL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DISAGIATE OVVERO PERICOLOSE PER LA SALUTE
Art. 6 Indennità di Turnazioni Pag. 6
Art. 7 Indennità di Reperibilità Pag. 7
Art. 8 Attività disagiate Pag. 7
Art. 9 Rischio radiologico Pag. 8
Art. 10 Indennità professionale Pag. 9
Art. 11 Rischio Pag. 9
Art. 12 Bonifica campi minati Pag. 10
Art. 13 Premio disattivazione Pag. 10
Art. 14 Centralinisti non vedenti Pag. 11
Art. 15 Imbarco/Lavorazione/Collaudo Pag. 11
Art. 16 Indennità di mobilità Pag. 12
TITOLO III INDENNITA' CORRELATE ALL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMPORTANTI L'ASSUNZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'
Art. 17 Indennità per Posizioni Organizzative Pag. 15
TITOLO IV CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE
Art. 18 Sistema di misurazione della performance organizzativa ed individuale Art. 19 Performance organizzativa e premialità Art. 20 Performance individuale | Pag. 17 Pag. 17 Pag. 21 |
TITOLO V CONTRATTAZIONE DI SEDE Art. 21 Fondo Unico di Sede | Pag. 22 |
Art. 22 Modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione di sede | Pag. 22 |
TITOLO VI PROGRESSIONI ECONOMICHE Art. 23 Progressioni economiche | Pag. 23 |
TITOLO VII RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE Art. 24 Determinazione del fondo AID 2018 | Pag. 23 |
Art. 25 Destinazione Fondo Risorse Decentrate 2018 | Pag. 23 |
Art. 26 Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili | Pag. 24 |
Art. 27 Risorse comma 2 bis art. 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 | Pag. 24 |
Art. 28 Accantonamento delle risorse e contingenti per le progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2018 | Pag. 25 |
TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 29 Durata e campo di applicazione dell'Accordo sul Fondo Risorse Decentrate | Pag. 25 |
Art. 30 Rinvio al CCNL vigente | Pag. 26 |
Allegato 1 | Pag. 27 |
Allegato 2 | Pag. 28 |
Le parti, preso atto delle osservazioni e del parere favorevole alla firma dell’accordo definitivo rilasciati, ai sensi dell’art. 40bis co. 1 del D.Lgs. 165/2001, dal Collegio dei Revisori con prot. AID/CRC/PER/00002 del 18/01/2019 e, in sede di controllo congiunto ai sensi dell’art. 40 bis co. 2 del D.Lgs. 165/2001, dal MEF/IGOP (nota prot. n. 23430 del 14/02/2019) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. DFP – 0010357- P-15/02/2019) sull’Ipotesi di CCNI firmata in data 5/12/2018, sottoscrivono in via definitiva il CCNI triennio 2018-2020 definitivo nel testo che segue:
PREMESSA
In data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto dall’A.RA.N e dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL-UNSA e FEDERAZIONE INTESA ed in data 21
settembre 2018 da FLP, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali valido per il triennio 2016-2018.
Nel disciplinare la contrattazione collettiva integrativa, il CCNL di riferimento individua all’art. 7 i livelli di contrattazione integrativa (nazionale e territoriale), i soggetti coinvolti (parte datoriale, XX.XX. firmatarie e, per la sola contrattazione integrativa territoriale, anche le RSU) e le materie oggetto di tale contrattazione specificando, rispettivamente nei commi 6 e 7, quelle oggetto di contrattazione nazionale integrativa e territoriale.
I rappresentanti dell’AID e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti dell’Agenzia Industrie Difesa.
VISTO l’art. 25, comma 1, del CCNI Ministero della Difesa, periodo 2018 – 2020, sottoscritto in data 06 novembre 2018, con il quale viene definito l’ammontare complessivo del Fondo risorse decentrate (FRD) per l’esercizio finanziario anno 2018 in 58.761.029,26 EURO, di cui 33.253.446,70 EURO rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità e 25.507.583,45 EURO le risorse variabili;
VISTO l’art. 25, comma 2, del CCNI Ministero della Difesa, periodo 2018 – 2020, sottoscritto in data 06 novembre 2018, con il quale viene definito l’ammontare del Fondo risorse decentrate (in seguito denominato FRD) di AID, per l’esercizio finanziario anno 2018 in 2.526.724,26 EURO pari al 4,3% (rapporto della forza personale AID/AD) dello stanziamento complessivo di 58.761.029,26 EURO;
TENUTO CONTO che, l’ammontare del FRD di AID per l’esercizio finanziario anno 2018 è pari a 2.526.724,26 EURO, di cui 1.429.898,20 EURO rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità e 1.096.826,06 EURO le risorse variabili (comprensivi di
903.000 EURO quali risorse di cui all’art. 614, comma 2 bis, Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Campo di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo integrativo nazionale (successivamente CCNI) si applica a tutto il personale civile con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, in servizio presso l’AID, fatto salvo quanto previsto al successivo art.23.
Articolo 2
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)
1. Il presente contratto ha validità per il triennio 2018/2020 e gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione in via definitiva, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.
3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.
4. E’ fatta salva, comunque, la preminenza del CCNL del comparto Funzioni centrali (successivamente CCNL) sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.
PARTE I
Articolo 3
(Oggetto)
1. La Parte I del presente contratto regola tutte le materie di cui all’art. 7, comma 6 del CCNL 2016 - 2018 non espressamente disciplinate nella successiva parte II.
Articolo 4 (Rinvio)
1. Le parti convengono di disciplinare con successivo accordo la Parte I del presente CCNI.
PARTE II TITOLO I
RISORSE ECONOMICHE, INCENTIVAZIONE, VALUTAZIONE
Articolo 5
(Fondo Risorse Decentrate)
1. Il Fondo Risorse Decentrate è costituito con le risorse previste dall’articolo 76 del CCNL Funzioni centrali e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono individuate e verificate, con cadenza annuale, le risorse che costituiscono il Fondo Risorse Decentrate ed in tale sessione negoziale si procede, con contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione, a definire criteri e procedure di utilizzazione del Fondo stesso, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 77 del CCNL Funzioni centrali e successive modificazioni e integrazioni, ove non già definite dal presente CCNI.
3. Nell’ambito della contrattazione di cui al comma 2 si provvede, in particolare, ad individuare le somme destinate alle progressioni economiche del personale nell’ambito dell’area, quelle necessarie a remunerare particolari posizioni di lavoro, indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale, trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative, incentivi alla mobilità territoriale e quelle destinate all’erogazione dei compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale ed organizzativo, in relazione ai risultati conseguiti in termini di performance organizzativa ed individuale.
TITOLO II
INDENNITÀ PER REMUNERARE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO, NONCHE’ INDENNITA’ CORRELATE ALL’EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DISAGIATE OVVERO PERICOLOSE PER LA SALUTE
Articolo 6 (Indennità di Turnazioni)
1. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 19 del CCNL sottoscritto dall'ARAN e dalle XX.XX del comparto Funzioni Centrali il 12.02.2018, con le modifiche e integrazioni indicate ai successivi commi 2 e 3.
2. Gli enti dell’AID, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro, sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 19.
3. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 0, xxxx. x) xxx XXXX Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0000-0000;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 0, xxxx. x) xxx XXXX Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0000-0000;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 0, xxxx. x) XXXX Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0000-0000;
d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).
4. L’indennità di cui al comma precedente, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno secondo la tabella allegato “2”.
5. Le maggiorazioni di cui al precedente comma 3 verranno applicate ai turni effettuati successivamente all’entrata in vigore del presente CCNI. Per i turni effettuati dal 1.01.2018 sino a tale data trova applicazione la precedente disciplina contrattuale, come previsto dall’art. 19 comma 7 del CCNL Funzioni centrali.
Articolo 7
(Indennità di Reperibilità)
1. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 20 del CCNL sottoscritto dall'ARAN e dalle XX.XX del comparto Funzioni Centrali il 12.02.2018, con le modifiche e integrazioni indicate ai successivi commi 2 e 3.
2. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di Euro 17,50. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L’indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
3. L’indennità di cui al precedente comma 2 verrà applicata ai turni di reperibilità effettuati successivamente all’entrata in vigore del presente CCNI, per i turni effettuati dal 1.01.2018 sino a tale data trova applicazione la precedente disciplina contrattuale, come previsto dall’art. 19 comma 7 del CCNL Funzioni centrali.
Articolo 8
(Attività disagiate)
1. L’indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile pari ad € 45,45 al lordo degli oneri datoriali ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato.
4. Ai dipendenti non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruiscano del giorno di riposo settimanale, anche in giorno festivo infrasettimanale, è riconosciuta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett a) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, secondo quanto disposto dall’art. 21 del medesimo contratto.
5. Per il lavoro ordinario notturno o festivo prestato da dipendenti non in turno, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett. a) nella misura del 20%. Tale maggiorazione è elevata al 30% nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno.
6. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con altri eventuali trattamenti accessori collegati alla prestazione, da riproporzionare in relazione alle ore di effettiva prestazione lavorativa.
Articolo 9
(Rischio radiologico)
1. I destinatari dell’indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell’Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Le condizioni oggettive di esposizione al rischio debbono essere individuate da organismi tecnici e secondo le modalità che per le attività svolte nell’ambito del Ministero della Difesa sono state individuate dagli artt. 265 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010 e nelle “Istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti” di cui al D.M. Difesa del 24.07.2007.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 113,62.
4. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 28,40.
5. L’indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
6. La corresponsione dell’indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura “preventiva” anziché risarcitoria riconosciutale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1992.
Articolo 10
(Indennità professionale)
1. Per i tecnici di radiologia, l’indennità derivante da rischio radiologico assume, ai sensi dell’art. 18 CCNL 12.6.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile di € 113,62 lordi.
3. L’indennità professionale non è cumulabile con l’indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
4. Le parti, preso atto della speciale disciplina che concerne i titolari della indennità professionale, convengono che, qualora nel corso dell’anno, il dipendente tecnico di radiologia usufruisca dei 15 giorni di congedo ordinario aggiuntivi previsti dall’art. 5, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724, continua a essere corrisposta l’indennità mensile lorda di cui al comma 2 ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge 27 ottobre 1988, nr. 460.
Articolo 11
(Rischio)
1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (dm di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
3. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
4. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni l’indennità di rischio deve essere corrisposta nella stessa misura con cui viene corrisposta ai dipendenti che effettuano l’orario di lavoro in modalità non turnaria.
5. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L. 294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente articolo 9, né con l'indennità di bonifica campi minati.
IMPORTI come da Tab. A allegata al dPR n. 146/75
GRUPPO I | € 2,65 | (su gg. 6) | € 3,18 | (su gg. 5) |
GRUPPO II | € 1,24 | (su gg. 6) | € 1,50 | (su gg. 5) |
GRUPPO III | € 0,87 | (su gg. 6) | € 1,06 | (su gg. 5) |
GRUPPO IV | € 0,56 | (su gg. 6) | € 0,68 | (su gg. 5) |
GRUPPO V | € 0,50 | (su gg. 6) | € 0,61 | (su gg. 5) |
Agli operatori subacquei spetta, a prescindere dalla profondità raggiunta, una indennità di rischio nella misura di euro 10,00 per ogni ora di attività.
Articolo 12
(Bonifica campi minati)
1. Detta indennità è prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi ed è riconosciuta nei seguenti importi:
a) indennità giornaliera di rischio: | max. | € 0,34 | min. | € 0,26 |
b) indennità giornaliera di fuori residenza per il personale civile non di ruolo: | xxx. | € 0,27 | min. | € 0,07 |
c) premio di disattivazione per ogni mina, proiettile, bomba od ordigno esplosivo
disattivato o rimosso: € 1,14
Articolo 13
(Premio disattivazione)
1. L’indennità è riconosciuta agli artificieri dell’AID impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, nonché in attività di identificazione, neutralizzazione, bonifica di artifizi pirotecnici non riconosciuti.
2. Il premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal dPR n. 146/75) né con l'indennità di bonifica campi minati disciplinata dal precedente articolo 12.
3. L’importo, pari ad € 113,62 è da considerarsi al lordo degli oneri datoriali.
Articolo 14
(Centralinisti non vedenti)
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della L. n. 113/1985 e s.m.i., ai centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, è riconosciuta un’indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato.
3. L’importo pari ad € 4,14 al giorno, maggiorato del 20% se l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni e ridotta del 50% se il servizio prestato è inferiore alla metà dell’orario giornaliero, deve intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell’indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al precedente comma 3.
Articolo 15
(Imbarco/Lavorazione/Collaudo)
1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco.
2. Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.
3. Per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali e Conduttori di macchina l’importo dell’indennità è di € 11,36. Per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna, di Direttore di macchina l’importo dell’indennità è di € 14,20, per il gruista imbarcato l’importo dell’indennità è di € 10,20. Per il restante personale l’importo dell’indennità è di € 5,68.
4. Tale indennità è corrisposta, inoltre, nella misura oraria di € 1,00 (la frazione di ora equivale all’ora intera) al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni lavorative di manutenzione o riparazione effettivamente rese a bordo di natanti e unità navali in banchina o in bacino di carenaggio, purché la permanenza a bordo sia riscontrata da documenti ufficiali del Comando di bordo o delle officine di appartenenza, fermo restando il limite giornaliero di € 5,68.
5. Per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali e Conduttori di macchina l’importo orario dell’indennità di lavorazione è maggiorato in misura del 100% (pari a € 2,00) fermo restando il limite giornaliero di € 11,36. Per il personale che svolte il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna, di Direttore
di macchina l’importo orario dell’indennità di lavorazione è maggiorato in misura del 150% (pari ad € 2,50), fermo restando il limite giornaliero di € 14,20.
6. L’indennità in oggetto è, altresì, corrisposta, nella stessa misura oraria e giornaliera, al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni lavorative di collaudo, ad esclusione dei dipendenti eventualmente destinatari di incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016, manutenzione o riparazione rese anche in immersione ed al personale addetto alla conduzione di gru e autogru lungo le banchine o i bacini per attività di imbarco, logistica e sbarco dei materiali dalle UU.NN..
7. In caso di prestazione lavorativa effettivamente resa in giornate feriali non lavorative gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono corrisposti in misura maggiorata del 50% (rispettivamente € 17,04, 21,30, 8,52 ed € 3,00, 3,75, 1,50). In giornate festive detti importi sono corrisposti in misura doppia (rispettivamente € 22,72, 28,40, 11,36 ed € 4,00, 5,00, 2,00).
8. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l’importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 11,36, in misura pari a € 22,72 per il personale preposto alla conduzione e in misura pari a € 28,40 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna. In caso di giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l’orario di servizio del dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) l’importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di € 22,72 per il personale imbarcato, di € 45,44 per il personale preposto alla conduzione e in misura pari a € 56,80 per il personale che svolte il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna.
9. L’Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.
10. Gli importi giornalieri sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
11. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro su turni, l’importo giornaliero deve essere corrisposto nella stessa misura in cui viene corrisposto ai dipendenti che effettuano l’orario di lavoro in modalità non turnaria.
Articolo 16
(Indennità di mobilità)
1. Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Funzioni Centrali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con AID ed in servizio presso gli enti AID, in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali sia stato definito un piano di chiusura o di ristrutturazione e conseguente piano di reimpiego, compete, qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista dall'amministrazione, una indennità di mobilità nella misura indicata ai commi seguenti.
2. Per trasferimento permanente presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza, compete al dipendente una somma pro capite determinata in € 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore. Il personale permanentemente trasferito, destinatario dell'indennità in questione è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno.
3. Per trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una somma annua pro capite determinata in € 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore. Il personale temporaneamente trasferito destinatario di tale indennità - alla quale si aggiungono, nella misura di un settimo, le eventuali maggiorazioni chilometriche indicate al successivo comma 4 - può beneficiare della stessa per un numero massimo di sette annualità, in ragione del protrarsi della durata del trasferimento. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Con la trasformazione del trasferimento da temporaneo a permanente al lavoratore interessato, fermi restando i requisiti del trasferimento indicati in premessa, compete, a titolo di conguaglio, la corresponsione dell'intero ammontare della indennità spettante, detratte le somme percepite ai sensi del precedente comma 2. In mancanza dei cennati requisiti, al medesimo lavoratore non compete alcun conguaglio.
4. L'indennità di mobilità, sia per trasferimento permanente che per trasferimento temporaneo, è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10 km fino alla distanza di 60 km. Per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base.
5. All'indennità di mobilità, sia nella misura base che nella misura comprensiva delle eventuali maggiorazioni chilometriche, da qualsiasi trasferimento derivata, si aggiunge una quota fissa pari ad € 800,00.
6. In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest'ultimo a domanda dell'interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell'ente di reimpiego prescritto dal trasferimento d'autorità, l'indennità di mobilità subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
7. Nel caso di trasferimento permanente detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni e mesi di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego. Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di effettivo servizio prestati nella sede di reimpiego. In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.
8. Nei casi di mobilità esterna volontaria presso altra amministrazione, anche di personale già reimpiegato in ambito AID e che ha percepito l'indennità di mobilità, si applica quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7. Nei casi di trasferimento temporaneo presso altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso.
9. Al fine di corrispondere l'indennità di mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono d'autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall'AID) o in difformità da tali esigenze e quindi nell'interesse del dipendente. In quest'ultimo caso non può essere corrisposta la predetta indennità.
10. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
• le sole cause di cessazione del rapporto di impiego per decesso o inidoneità permanente;
• l'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
• il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
11. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite a quelle esistenti tra l'Ente di provenienza e l'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
12. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia, ovvero attestate con le indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari ed integrate, ove dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente. In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione della indennità.
13. Gli importi economici indicati ai precedenti commi 2, 3 e 4 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri.
TITOLO III
INDENNITA’ CORRELATE ALL’EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMPORTANTI L’ASSUNZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’
Articolo 17
(Indennità per Posizioni organizzative)
1. L’amministrazione conferisce al personale inquadrato nella Terza Area incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza in relazione alla posizione organica, richiedono lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e sono funzionali alla missione istituzionale dell’Ente nonché con gli obiettivi assegnati al titolare dell’Ente. I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa sono oggetto di confronto a livello nazionale ai sensi dell’art. 5, co. 3 lett. e) del CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-18.
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita una specifica indennità (ai sensi dell’art. 18 CCNL del 16.2.1999).
In base alla rilevanza e alla responsabilità degli incarichi organicamente previsti, l’indennità è corrisposta secondo due categorie:
Categoria 1^ importo annuo 1.800,00 EUR (al netto degli oneri datoriali) Categoria 2^ importo annuo 1.100,00 EUR (al netto degli oneri datoriali)
3. L’entità delle indennità è determinata in base alla distinzione tra le due categorie economiche riportate nell’Annesso A alla circolare n. 28652 del 27.04.2018 della Direzione Generale per il Personale Civile e, a loro volta, collegate alla rilevanza ed alle responsabilità degli incarichi organicamente previsti.
4. L’importo lordo annuo delle indennità è graduato secondo quanto previsto nella seguente tabella:
n. | Incarichi normativamente previsti | Riferimento normativo | Categoria Economica | Xxxxx Xxxxx |
1 | Capo servizio amministrativo | dPR 90/2010, art. 451 | I | € 2.380,60 |
2 | Capo ufficio relazioni con il pubblico | d.lgs.165/2001, art. 11 | II | € 1.459,70 |
3 | Incarichi di rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione conferiti presso Uffici istituzionalmente preposti alla gestione del contenzioso | d.lgs 165/2001 art. 12 | II | € 1.459,70 |
4 | Capo gestione denaro/finanziario/patrim oniale/materiali | dPR 90/2010, art. 451 | II | € 1.459,70 |
5 | Titolare ufficio cassa | dPR 90/2010, art. 451 | II | € 1.459,70 |
6 | Ufficiale rogante | dPR 90/2010, art. 451 | II | € 1.459,70 |
7 | Consegnatario del materiale per debito di custodia tenuto alla resa del conto giudiziale | dPR 90/2010, art. 451 | II | € 1.459,70 |
8 | Funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con X.X. xx Xxxxxxxxx); | r.d. 2440/1923 art. 54 | II | € 1.459,70 |
9 | Responsabile servizio prevenzione e protezione | d.lgs. 81/2008, art. 32 | II | € 1.459,70 |
10 | Responsabile protocollo informatico | dpr 445/2000, art. 61 | II | € 1.459,70 |
n. | Incarichi funzionali | Categoria Economica | Lordo annuo |
11 | Incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione | II | € 1.459,70 |
12 | Consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali | II | € 1.459,70 |
13 | Consigliere giuridico presso stabilimenti, arsenali, poli delle FF.AA. | II | € 1.459,70 |
14 | Incarichi di studio presso Uffici Legali di livello dirigenziale | II | € 1.459,70 |
15 | Incarichi tecnici ad alta valenza professionale (ingegneri, architetti, psicologi, chimici, fisici, biologi, esperti qualificati e rappresentante governativo assicurazione qualità) | II | € 1.459,70 |
16 | Titolarità di unità organizzativa presso XX.XX., S.G.D., G.M., XX.XX e XX.XX. | II | € 1.459,70 |
17 | Titolarità di unità organizzativa presso Enti diversi da XX.XX., S.G.D., G.M., XX.XX e XX.XX. | II | € 1.459,70 |
18 | Capo segreteria e segretario particolare presso segreterie di Uffici di livello dirigenziale generale | II | € 1.459,70 |
5. Al fine di consentire all’Amministrazione di svolgere le opportune valutazioni in merito alla previsione di spesa gli Enti dovranno fornire, annualmente il numero di incarichi di PO conferiti alla data del 1° gennaio.
6. L’importo lordo, come sopra individuato, sarà corrisposto in un’unica soluzione, a seguito di valutazione positiva del dipendente interessato, nell’ambito del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. L’indennità verrà riconosciuta in misura proporzionale alla valutazione, analogamente a quanto previsto per la distribuzione del premio correlato alla performance individuale, ossia
sulla base delle percentuali previste per le diverse fasce di punteggio previste dal punto 3 del successivo art. 20.
7. In base a quanto previsto dal citato Sistema di Valutazione qualora i titolari di incarichi di posizione organizzativa conseguano un punteggio inferiore a 40/100, si procederà alla revoca dell’incarico con conseguente perdita della connessa indennità.
TITOLO IV
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE
Articolo 18
(Sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale)
1. Le politiche di incentivazione del personale si pongono all’interno di un sistema integrato di gestione delle risorse umane volto ad orientare le prestazioni lavorative al raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei servizi e di soddisfazione dell’utenza. Conseguentemente l’Amministrazione, nel perseguimento dei fini istituzionali ad essa assegnati, ispira la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intende conseguire.
2. A tal fine, come indicato nell’articolo 2 del CCNL sottoscritto il 14 settembre 2007, le Amministrazioni si dotano di strumenti idonei a consentire una “gestione orientata al risultato” e sono istituiti sistemi di misurazione, verifica ed incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, realizzando la più ampia valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
3. In tale quadro di riferimento l’AID, coerentemente con il d.lgs. 150/2009 e s.m.i., adotta il “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile delle aree funzionali” approvato con DM del 10/11/2015, nonché il “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa” approvato con DM 12/10/2017, del Ministero della Difesa.
4. L’erogazione dei compensi accessori da attribuire ai dipendenti assume carattere incentivante ed è strategicamente correlata alla valutazione della prestazione prestata nel duplice aspetto di performance organizzativa ed individuale, come previsto nell’articolo 77 comma 2 lett. a) e b) del CCNL Funzioni Centrali 2016 - 2018.
Articolo 19
(Performance organizzativa e premialità)
1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 4 ed 8 del D.lgs. n. 150/2009, il sistema di misurazione della performance organizzativa e dei connessi obiettivi strategici dell’Agenzia Industrie difesa, è orientato alla definizione delle fasi, dei tempi, delle modalità e dei soggetti responsabili del processo, al fine di rendere trasparente e condiviso il modello attraverso il quale l’azione amministrativa dell’AID è impostata,
monitorata e valutata in rapporto alla sua capacità di attuare piani e programmi per conseguire gli obiettivi fissati.
2. Il sistema di misurazione della performance organizzativa costituisce pertanto il mezzo attraverso il quale l'acquisizione, l'analisi e la rappresentazione delle informazioni consentono di:
- individuare e comunicare gli obiettivi delle strutture;
- verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;
- rafforzare le responsabilità a diversi livelli gerarchici;
- incoraggiare il miglioramento continuo organizzativo.
3. La misurazione del raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso specifici indicatori e valori target, che concretizzano gli intenti dell’Amministrazione. Per quanto attiene agli indicatori, essi sono definiti come grandezze espresse sotto forma di valore assoluto o rapporto.
4. L’ammontare del premio riconosciuto al personale in connessione alle performance organizzative realizzate, è determinato in misura differenziata e tiene conto:
- del grado di raggiungimento degli obiettivi riferiti a ciascuna U.P./DG come rilevato nell’ambito del ciclo della performance, attraverso il cosiddetto indicatore sintetico di risultato (ISR). Tale indicatore corrisponde al punteggio medio ottenuto da ciascuna U.P./DG tra gli OBS assegnati;
- dell’apporto partecipativo effettivamente prestato;
L’indicatore sintetico di risultato corrisponde alla media della percentuale di raggiungimento di tutti gli indici di realizzazione fisica riferiti al medesima U.P./DG. Nello specifico i risultati da prendere in considerazione sono quelli degli obiettivi riferiti alla AID (assegnati con il Piano della performance entro il 31 gennaio di ogni anno oggetto di valutazione, così come risultanti dalla Relazione sulla performance, a seguito della validazione da parte dell’OIV).
5. Al fine di riconoscere il contributo differenziato al raggiungimento degli obiettivi dell’A.I.D. e promuovere il massimo impegno nel conseguimento e nel superamento degli obiettivi assegnati, per ciascun dipendente viene determinato un punteggio connesso alla performance organizzativa della U.P./DG, sulla base della seguente formula:
P.c.P.O. = ISR x S par Dove:
P. c.P.O. = punteggio connesso alla performance organizzativa
ISR = Indicatore sintetico di risultato (riferito alla UP/DG a cui il dipendente appartiene)
S par = soglia di partecipazione
Le parti danno atto che il P.c.P.O. (punteggio connesso alla performance organizzativa) nonché l’ISR (indicatore sintetico di risultato), rappresentano criteri di attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. b) del CCNL Funzioni centrali.
6. Il parametro della soglia di partecipazione (S par) è rappresentato da un fattore moltiplicativo, diversificato in relazione a distinte fasce, sulla base della seguente tabella:
PRESENZA | Soglia partecipazione (S par) |
PRESENZA > 75% | 1 |
50% ≥ PRESENZA ≤ 75% | 0,75 |
25% ≥ PRESENZA ≤ 50% | 0,5 |
PRESENZA < 25% | 0 |
7. Nel calcolo della percentuale del dovuto di cui alla tabella del precedente comma si considera come parametro corrispondente alla presenza del 100% il numero di giornate teoricamente da rendere su base annua da parte del lavoratore, tenuto conto della specifica articolazione dell’orario di lavoro.
8. Il principio alla base della ripartizione del premio correlato alla performance organizzativa è che quest’ultimo venga assegnato al personale che è stato effettivamente presente in servizio per un periodo di tempo sufficiente a poter valutare l’apporto della sua prestazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi di struttura (UP/DG). I giustificativi considerati per il calcolo della presenza in servizio saranno esclusivamente i seguenti:
a) Xxxxx e convegni;
b) Trasferta;
c) Ferie e permessi artt. 32 e 35 CCNL Funzioni centrali;
d) Festività soppresse;
e) Congedo di maternità (obbligatorio), compresa l’eventuale interdizione anticipata dal lavoro;
f) Permessi per lutto;
g) Permessi per citazione a testimoniare;
h) Permessi per esercitare le funzioni di giudice popolare;
i) Permessi di cui all’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992;
j) Permessi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000;
k) Assenze di cui all’art. 38 CCNL Funzioni centrali;
l) Assenze di cui all’art. 39 CCNL Funzioni centrali;
m) Donazione sangue;
n) Riposo compensativo.
9. La Direzione Generale AID, in collaborazione con le U.P., dopo aver provveduto a calcolare il punteggio dei singoli dipendenti correlato alla performance organizzativa sulla base del meccanismo di calcolo descritto nei punti precedenti, provvede alla ripartizione dell’intera somma destinata alla remunerazione dei risultati di performance organizzativa per l’anno di riferimento tra tutti i dipendenti, in misura proporzionale al punteggio connesso alla performance organizzativa ottenuto da ciascun dipendente, al fine di quantificare il premio individuale e distribuire, in tal modo, tutto lo stanziamento disponibile.
10. L’importo individuale annuale corrisposto al singolo dipendente in correlazione alla performance organizzativa, quindi, è calcolato in base alla seguente formula:
premio individuale di = punteggio “di performance organizzativa” (P. c.P.O.) x stanziamento complessivo performance organizzativa Ʃ punteggi “di performance organizzativa” (P. c.P.O.)
11. Per i dipendenti a tempo parziale l’incentivo individuale, determinato ai sensi del punto precedente, è diminuito in misura proporzionale alla percentuale di prestazione lavorativa effettivamente prestata (ad esempio, un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% riceverà un premio connesso alla performance organizzativa pari a quello risultante dalla formula di cui al punto precedente ridotto al 50%).
12. Una quota del premio individuale connesso alla performance organizzativa sarà erogata a titolo di acconto in corso d’anno: l’AID, con riferimento a quanto previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, rileva i risultati afferenti agli OBS in occasione del monitoraggio strategico intermedio.
L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), analizza e certifica i risultati nel “Rapporto di monitoraggio strategico intermedio”.
La Direzione Generale AID, sulla base del giudizio sintetico1 relativo all’andamento degli OBS riferiti alle U.P./DG di appartenenza, come indicato al precedente punto 4, comunica all’Organo di Indirizzo Politico l’acconto da corrispondere al personale interessato, secondo le misure previste dalla seguente tabella:
Stato di avanzamento OBS | % di acconto |
Regolare | 50% |
Problematico | 30% |
Critico | 10% |
1 Il giudizio sintetico esprime la capacità di conseguimento dei valori target prefissati; pertanto l’andamento dei singoli OBS risulta:
“Regolare” se gli obiettivi saranno regolarmente conseguiti e non si ravvisano criticità che possano compromettere il conseguimento del livello di performance atteso;
“Problematico” se gli obiettivi prefissati potrebbero essere parzialmente conseguiti poiché si ravvedono criticità che, qualora non risolte, potranno compromettere il conseguimento del livello di performance atteso;
“Critico” se gli obiettivi potrebbero non essere conseguiti poiché si palesano criticità sostanziali che lasciano prefigurare il mancato conseguimento del livello di performance atteso.
La quota di acconto per singolo dipendente sarà, conseguentemente, determinata applicando le percentuali sopra riportate all’importo medio teorico del premio correlato alla performance organizzativa della U.P./DG di appartenenza.
13. Il saldo sarà pagato a conclusione del ciclo della performance, secondo la formula riportata al punto 10 ed a conguaglio dell’acconto di cui al punto 12, a seguito della validazione della relazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), così come espressamente previsto dall’art. 14/6° c. del D.Lgs. 150/2009.
Articolo 20
(Performance individuale)
1. La somma complessivamente destinata a remunerare la performance individuale dei dipendenti civili dell’AID, ai sensi degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 77, comma 2, lett. b) del CCNL Funzioni Centrali è attribuita secondo le modalità di seguito riportate.
2. La somma di cui al comma precedente, rapportata al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento, fornisce l’importo teorico pro capite del premio da attribuire in base alla performance individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
3. Ai dipendenti che, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, abbiano conseguito al termine del periodo valutativo un punteggio compreso tra:
0 e 40 | non competerà alcun compenso correlato alla performance individuale |
41 e 50 | competerà un compenso pari al 75% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale |
51 e 70 | competerà un compenso pari al 75% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale |
71 e 90 | competerà un compenso pari al 100% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale |
91 e 100 | competerà un compenso pari al 100% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale |
4. Ai soli dipendenti rientranti nella fascia di valutazione compresa tra 91-100, che avranno conseguito le valutazioni di performance individuale più elevate, è attribuita, ai sensi dell’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018, una maggiorazione del 30% della quota individuale teorica come definita dal precedente comma 2.
Tale maggiorazione verrà attribuita al 40% dei dipendenti appartenenti a ciascuna area funzionale, sulla base della graduatoria dei punteggi di performance individuale di ciascuna area, includendo all’interno dei beneficiari tutti i dipendenti collocati ex aequo all’ultimo posto.
Tale maggiorazione troverà copertura mediante le somme accantonate in base al comma 1 e non integralmente spese a seguito dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, qualora tali ultime risorse non siano sufficienti si procederà mediante una rideterminazione proporzionale del premio di tutti i dipendenti non rientranti tra i beneficiari della maggiorazione in base alle graduatorie di merito sopra descritte, in modo tale che la maggiorazione da corrispondere ai dipendenti con punteggi più elevati sia pari al 30% dell’importo del premio spettante ai dipendenti compresi nella fascia 71-99, e non rientranti tra i beneficiari della maggiorazione.
Il presente metodo di attribuzione della maggiorazione prevista dall’art. 78 del CCNL Funzioni centrali, viene introdotto in via sperimentale a partire dall’anno 2018.
TITOLO V CONTRATTAZIONE DI SEDE
Articolo 21 (Fondo Unico di Sede)
1. La somma annualmente destinata alla costituzione dei Fondi Unici di Sede (FUS), secondo la regola di cui all’art. 77, comma 4 del CCNL Funzioni Centrali, viene rapportata al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento per determinare l'importo pro capite teorico FUS.
2. Detto "importo pro capite teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'Ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute alla ripartizione del FUS.
4. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico, transito di personale militare all'impiego civile e personale in posizione c.d. di “comando in”, una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente.
Articolo 22
(Modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione di sede)
1. La distribuzione delle somme individuate in base a quanto stabilito dal precedente articolo sarà stabilita mediante la contrattazione integrativa di sede, in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 comma 7 del CCNL Funzioni Centrali.
2. La somma annualmente accantonata per il FUS dovrà corrispondere ad almeno il 20% delle risorse destinate ai trattamenti per le performance, in applicazione dell’art. 77 comma 4 del CCNL Funzioni centrali, e tali risorse dovranno essere destinate alla produttività ed i relativi criteri di erogazione in ragione di quanto emerso dal sistema di misurazione e valutazione adottato dall’AID.
TITOLO VI PROGRESSIONI ECONOMICHE
Articolo 23
(Progressioni economiche)
1. Le progressioni economiche all’interno delle aree funzionali, riservate al personale inquadrato nei ruoli AID, si realizzano mediante il conseguimento, dopo la posizione economica iniziale di accesso all’area medesima, di successive fasce retributive nel rispetto della disciplina definita con separato accordo.
2. Il numero complessivo di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree sarà definito annualmente in sede di accordo per la distribuzione del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 77, comma 2, lett. e) e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria.
TITOLO VII
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
Articolo 24
(Determinazione del fondo AID 2018)
1. Il fondo dell'AID è determinato, secondo il criterio di cui all’art. 25, comma 1, del CCNI Ministero della Difesa, periodo 2018 – 2020, sottoscritto in data 06 novembre 2018, in € 2.526.724,26 pari al 4,3% (rapporto forza personale AID/AD). L’importo del fondo è costituito da 1.429.898,20 EURO quali risorse di carattere di certezza e stabilità ed 1.096.826,06 EURO quali risorse variabili (comprensivi di 903.000,00 EURO quali risorse di cui all’art. 614, comma 2 bis, D.lgs 15 marzo 2010, n. 66).
Articolo 25
(Destinazione Fondo Risorse Decentrate 2018)
1. In base a quanto stabilito nel precedente art. 24, il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2018 per l’AID, ammonta a complessivi 2.526.724,26 EURO compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione. Dette risorse sono destinate a promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate (specchio dimostrativo in allegato “1”):
a) nella misura massima di 440.936,44 EURO per consentire nuove progressioni economiche;
b) nella misura di 51.316,41 EURO per il finanziamento delle Posizioni organizzative;
c) per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni dì lavoro previste dagli artt. da 8 a 15, nonché ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2018 vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:
voci di spesa | importo netto datoriale | importo lordo datoriale |
particolari posizioni di lavoro | 105.501,13 EUR | 140.000,00 EUR |
turni | 301.431,80 EUR | 400.000,00 EUR |
reperibilità | 173.323,29 EUR | 230.000,00 EUR |
d) nella misura di 903.000,00 EURO per il finanziamento della performance organizzativa;
e) nella misura di 58.147,83 EURO per il finanziamento della performance individuale, pari al 30% delle somme variabili a disposizione escluso le somme aggiuntive di cui all’art. 1, comma 590m legge 27/12/2017, n. 205 (art. 77, co. 0, XXXX Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0000-0000).
f) la somma complessivamente destinata alla costituzione dei Fondi Unici di Sede (FUS) ammonta ad 286.543,12 EURO, valore superiore al 20% della somma delle Performance Organizzativa e Performance Individuale (art. 77, co. 4, CCNL Funzioni Centrali 2016-2018).
Art. 26
(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)
1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, affluiranno al FRD (fondo risorse decentrate) di AID, a titolo di somme cd. variabili, saranno destinate nella misura del 30% ad incrementare i compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base alla performance individuale e nella misura del 70% per l’incremento dei fondi per la contrattazione di sede (FUS).
Articolo 27
(Risorse comma 2 bis art. 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
1. Le risorse di cui al comma 2 bis dell’art. 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ammontano per l’anno 2018 ad 903.000,00 EURO.
2. Le risorse di cui al punto precedente, rappresentano risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, per cui, in attuazione di quanto previsto dall’art. 77 comma 3 del CCNL Funzioni Centrali, sono escluse dal computo delle risorse destinate alla performance individuale.
3. Le risorse di cui al comma 1, per espressa previsione normativa che le ha introdotte, sono finalizzate all’incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali della Agenzia Industrie Difesa, per cui sono interamente destinate al finanziamento della performance organizzativa secondo la disciplina del precedente articolo 19.
Articolo 28
(Accantonamento delle risorse e contingenti per le progressioni economiche all’interno delle aree con decorrenza 1°gennaio 2018)
1. Dall’ammontare del Fondo Risorse Decentrate risulta utilizzata la somma di 440.936,44 EURO per finanziare le progressioni economiche all’ interno delle aree funzionali ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 7, comma 6, lettera c), del CCNL Comparto “Funzioni Centrali “Triennio 2016-2018 del 12.02.2018, come da separato Accordo, la cui ipotesi è stata sottoscritta in data 23 ottobre 2018.
2. Le parti, previa verifica delle disponibilità economiche, concordano di programmare per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 77, comma 2, lett. e) del CCNL Funzioni centrali, un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all’interno delle aree, in un numero di progressioni economiche nei limiti del tetto massimo previsto dalla normativa vigente.
I suddetti passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore avranno decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2019 e il relativo onere finanziario, graverà sulle risorse consolidate del fondo unico di amministrazione per l’anno 2019, a condizione che la procedura selettiva si concluda e le relative graduatoria siano approvate entro il 2019.
TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 29
(Durata e campo di applicazione dell’Accordo sul Fondo Risorse Decentrate)
1. L’ Accordo relativo alla distribuzione del Fondo Risorse Decentrate, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del CCNL, ha efficacia annuale e si riferisce al solo personale civile del Comparto Funzioni Centrali delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti della Agenzia Industrie Difesa.
Articolo 30 (Rinvio al CCNL vigente)
1. Per quanto non espressamente o diversamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.
Per l'Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali
Il DIRETTORE GENERALE CGIL FP
Xxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Firmato
Dott.ssa Xxx XXXXXXX
Firmato
Primo Luogotenente Xxxxxx XXXXXXXX
Firmato
Firmato
CISL FP
Firmato
UIL PA
Firmato
FED. CONF. SAL./UNSA
Firmato
FLP
Non firmatario
CONFINTESA FP
Firmato
Roma, 26 febbraio 2019
IL DOCUMENTO FIRMATO E’ AGLI ATTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO | 1 | ||||
FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 (DISTRIBUZIONE SOMME DISPONIBILI DI AGENZIA INDUSTRIE DIFESA) | |||||
ART. | VOCI | IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | % DEGLI ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | IMPORTO AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | IMPORTO LORDO RESIDUO |
2 | Fondo di Agenzia Industrie Difesa | 2.526.724,26 | 2.526.724,26 | ||
3 | Posizione organizzative | 51.316,41 | 32,70% | 68.096,88 | 2.458.627,38 |
3 | Particolari posizioni di lavoro | 105.501,13 | 32,70% | 140.000,00 | 2.318.627,38 |
3 | Turni | 301.431,80 | 32,70% | 400.000,00 | 1.918.627,39 |
3 | Reperibilità | 173.323,29 | 32,70% | 230.000,01 | 1.688.627,38 |
4 | Sviluppi economici | 318.641,74 | 38,38% | 440.936,44 | 1.247.690,94 |
5 | Performance organizzativa | 680.482,29 | 32,70% | 903.000,00 | 344.690,94 |
6 | Performance individuale (*) | 43.819,01 | 32,70% | 58.147,83 | 286.543,12 |
7 | Fondo unico di sede 2018 (**) | 215.933,02 | 32,70% | 286.543,12 | - |
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA + INDIVIDUALE + FUS 2018 | |||||
VOCI | IMPORTO | NUMERO DIPENDENTI | QUOTA PROCAPITE | ||
Performance Organizzativa al lordo degli oneri carico del datore | 903.000,00 | 1098 | 822,40 | ||
di lavoro | |||||
Performance Organizzativa al lordo degli oneri carico del dipendente | 680.482,29 | 1098 | 619,75 | ||
Performance individuale al lordo datore di lavoro | 58.147,83 | 1098 | 52,96 | ||
Performance individuale al lordo degli oneri a carico del dipendente | 43.819,01 | 1098 | 39,91 | ||
Fondo unico di sede 2018 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro | 286.543,12 | 1098 | 260,97 | ||
Fondo unico di sede 2018 al lordo degli oneri a carico del dipendente | 215.933,02 | 1098 | 196,66 | ||
(*)pari al 30% delle somme variabili a disposizione escluso le somme aggiuntive di cui all'art. 1, comma 590, legge 27/12/2017, nr. 205 | |||||
(**)Valore superiore al 20% della somma delle Performance Organizzativa e Performance Individuale (art. 77, comma 4, CCNL Funzioni Centrali 2016-2018) | |||||
Allegato 2 | ||||||||||||||
Importo dell'Indennità oraria di Turno di cui all'art.6 CCNL di AID-periodo 2018-2020 | ||||||||||||||
A1F1 | A1F2 | A1F3 | ||||||||||||
DIURNO | 0,92 | 0,95 | 0,98 | |||||||||||
NOTTURNO O FESTIVO | 2,77 | 2,86 | 2,96 | |||||||||||
NOTTURNO FESTIVO | 4,61 | 4,77 | 4,94 | |||||||||||
NOTTURNO O FESTIVO INFRASETTIMANALE | 3,69 | 3,81 | 3,95 | |||||||||||
NOTTURNO FESTIVO INFRASETTIMANALE | 5,54 | 5,72 | 5,93 | |||||||||||
A2F1 | A2F2 | A2F3 | A2F4 | A2F5 | A2F6 | |||||||||
DIURNO | 0,98 | 1,02 | 1,08 | 1,15 | 1,2 | 1,23 | ||||||||
NOTTURNO O FESTIVO | 2,92 | 3,07 | 3,26 | 3,46 | 3,59 | 3,69 | ||||||||
NOTTURNO FESTIVO | 4,87 | 5,11 | 5,43 | 5,76 | 5,98 | 6,15 | ||||||||
NOTTURNO O FESTIVO INFRASETTIMANALE | 3,89 | 4,09 | 4,35 | 4,61 | 4,79 | 4,92 | ||||||||
NOTTURNO FESTIVO INFRASETTIMANALE | 5,84 | 6,13 | 6,52 | 6,92 | 7,18 | 7,38 | ||||||||
X0X0 | X0X0 | X0X0 | X0X0 | X0X0 | X0X0 | X0X0 | ||||||||
DIURNO | 1,19 | 1,23 | 1,3 | 1,43 | 1,52 | 1,63 | 1,72 | |||||||
NOTTURNO O FESTIVO | 3,57 | 3,69 | 3,9 | 4,28 | 4,56 | 4,87 | 5,16 | |||||||
NOTTURNO FESTIVO | 5,95 | 6,16 | 6,49 | 7,14 | 7,6 | 8,11 | 8,61 | |||||||
NOTTURNO O FESTIVO INFRASETTIMANALE | 4,76 | 4,93 | 5,2 | 5,71 | 6,08 | 6,49 | 6,89 | |||||||
NOTTURNO FESTIVO INFRASETTIMANALE | 7,14 | 7,39 | 7,79 | 8,57 | 9,12 | 9,74 | 10,33 | |||||||