Disciplinare di propaganda elettorale
ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25/09/2022
Disciplinare di propaganda elettorale
Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 197 DEL 25/08/2022
INDICE
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DISPOSIZIONI GENERALI | Pag. 4 | |
COMIZI | Pag. 7 | |
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Art. 8 | REGOLE PER LE ATTIVITÀ’ DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI SPOLETO DURANTE IL PERIODO ELETTORALE | Pag. 14 |
ARTICOLO 1 - UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETÀ’ COMUNALE
(art. 19 –comma 1- Legge 10 dicembre 1993 n.515)
1. Il Comune di Spoleto mette a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, la sala posta al piano terra – a destra - situata presso il Palazzo Xxxxxxxx Luparini il cui accesso è privo di barriere architettoniche, senza oneri per il comune stesso (art. 19 legge 515/1993).
Tutti i soggetti richiedenti ed usufruitori della suddetta sala dovranno rispettare le eventuali linee guida e disposizioni normative relative alle vigenti misure di contenimento rischio COVID per manifestazioni od eventi in locali al chiuso.
2. L’utilizzo della suddetta sala è concesso previa presentazione di apposita istanza, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi, non prima del terzo giorno antecedente l’utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, od almeno 24 ore prima il manifestarsi dell’evento.
Le spese relative all’utilizzo della sala per garantire i servizi di sicurezza, di custodia, di pulizia, ecc, sono a carico del richiedente.
A tal fine l’ufficio della Polizia Locale, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni la mattina dalle ore 08:30 alle ore 10.30 ad eccezione dei giorni festivi.
La sala sopra indicata, non potrà essere occupata nello stesso giorno ed orario da differenti schieramenti politici;
3. Nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata, che non potrà eccedere le due ore; la sala non potrà essere occupata ulteriormente anche se l’inizio abbia subito ritardo.
Per il giorno di chiusura della campagna elettorale (venerdì 23 settembre 2022) la durata non dovrà essere superiore ad un’ora e mezza. Non sarà consentito da parte del medesimo partito o gruppo politico più di un utilizzo per giorno, né sarà consentita la richiesta, presentata nell’ambito della medesima giornata, relativa a più giorni di utilizzo dei suddetti siti.
4. Nel caso di concomitanza di istanze verrà seguito l’ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell’ultimo giorno di campagna elettorale venerdì 23 settembre 2022.
5. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la concessione all’uso delle sale di cui al comma 1, per l’ultimo giorno di campagna elettorale, è mercoledì 21 settembre 2022, ore 11.00.
6. Per l’ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 23 settembre 2022) l’uso della sala suddetta viene disciplinato, in mancanza di un accordo tra le parti, secondo un ordine determinato mediante sorteggio che verrà effettuato mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 17.00 presso il comando della polizia locale della città di Spoleto.
La durata sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno presentate.
7. L’utilizzo non sarà consentito prima delle ore 9.00 e non potrà protrarsi oltre le ore 23:00. Fra l’utilizzo di un partito o gruppo politico e l’altro sarà osservato un intervallo di almeno 30 minuti.
ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI
1. E’ vietata la propaganda e la pubblicità politica e referendaria contenente prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o tecniche di suggestione dirette a promuovere un’immagine negativa dei competitori e lesiva dei diritti della persona;
2. Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (venerdì 26 agosto 2022) ovvero dal momento dell’assegnazione degli appositi spazi per la campagna elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, coloro che ne hanno titolo, devono osservare le seguenti norme:
a) è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal comune, l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda inerenti la propaganda elettorale (anche avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale); è vietata la nuova affissione nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni (artt.1-9 legge 4 aprile 1956 n.212);
b) è fatto divieto di scambi o cessioni di superfici assegnate (artt. 3-4 della legge 4 aprile 1956 n.212);
c) è vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 (circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, par. 6);
d) è vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, (circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);
e) è vietata l’affissione, fuori dagli spazi assegnati, degli emblemi del partito tipo francobolli;
f) sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, nonché le iscrizioni su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi (art.1 legge 4 aprile 1956 n. 212, circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 20);
g) è consentita l’esposizione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche o vetrinette, poste in luogo pubblico o esposto al pubblico, appartenenti ai partiti, purché l’autorizzazione alla affissione sia precedente alla data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi; è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche anzidette nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (artt.1-9 legge 4 aprile 1956 n.212, circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);
h) è consentita l’affissione, fuori dagli spazi assegnati, dei manifesti a carattere celebrativo, purché non contengano alcun riferimento alla propaganda elettorale;
i) è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni,…..), escluse le insegne indicanti le sedi di partito e dei comitati elettorali; pertanto, mentre si ritiene proibita l’istallazione in luogo pubblico di mostre documentarie e fotografiche a tema
elettorale, si ritengono ammissibili le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi anche a circuito chiuso, sia in luogo aperto al pubblico sia in luogo pubblico, purché muniti di autorizzazione (art.6 legge 4 aprile 1956 n.212, circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 21);
l) è vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile (propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose) (art.6 legge 4 aprile 1956 n.212);
m) è consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili; i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale (vele-auto pubblicitarie) (circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 22);
n) è vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico (e cioè vie e piazze, con o senza ausilio di veicoli o aeromobili) o aperto al pubblico (pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili), mentre ne è consentita la distribuzione (art. 6 legge 4 aprile 1956 n.212); durante lo svolgimento dei comizi, si ritiene opportuno stabilire come, nella zona interessata dal comizio, tale distribuzione possa essere effettuata esclusivamente dai candidati stessi e dai loro simpatizzanti;
o) nel giorno precedente e in quello stabilito per le Elezioni Politiche del 25/09/2022 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, mentre è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art.9 legge 4 aprile 1956 n.212);
p) nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali (art.9 legge 4 aprile 1956, n.212); i rappresentanti di lista sono però autorizzati a portare un bracciale od altro distintivo ove è riprodotto esclusivamente ed unicamente il contrassegno della lista o del gruppo da loro rappresentato;
q) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art.29 legge 25
marzo 1993 n.81, art.3 della legge 10 dicembre 1993 n.515).
3. Si precisa che il decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali, dispone che in periodo di consultazioni, le affissioni di propaganda elettorale in qualunque forma effettuate, in conformità della legge n.212/1956 e successive modificazioni, sono esenti dall’imposta sulla pubblicità così come dai diritti sulle pubbliche affissioni se eseguite direttamente dagli interessati;
4. Si precisa che gli spazi di propaganda elettorale sono gli unici utilizzabili per le affissioni;
5. Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al questore di cui all’art.18 del TU 18 giugno 1931 n.773 (art.7 Legge 24 aprile 1975 n.130); si ritiene comunque opportuno che gli interessati, per ogni tipo di manifestazione relativa alla propaganda elettorale, anche non soggette ad autorizzazioni, diano comunque preavviso almeno 24 ore prima al Sindaco del Comune di Spoleto e al Commissariato di P.S. di Spoleto, fornendo anche copia del materiale di propaganda eventualmente oggetto di distribuzione.
ARTICOLO 3 - COMIZI
1. Le piazze dove saranno allestiti i palchi per lo svolgimento dei comizi elettorali sono le seguenti:
a) piazza della Libertà: la piazza non potrà essere concessa, per lo svolgimento di eventi già programmati ed autorizzati, nei seguenti giorni: 11/09/2022;
b) piazza Garibaldi: la piazza non potrà essere concessa, per lo svolgimento di eventi già autorizzati, nei seguenti giorni: dal 31/08 al 04/09/2022.
2. Al solo scopo di evitare la contemporaneità dei comizi nel medesimo luogo, l’utilizzo delle piazze del presente paragrafo sarà concesso previa presentazione di apposita istanza, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi, non prima del terzo giorno antecedente l’utilizzo, non computando a tal fine il giorno del comizio, od almeno 48 ore prima dello svolgimento dello stesso.
3. A tal fine l’ufficio della Polizia Locale, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni la mattina dalle ore 08:30 alle ore 10:30, ad eccezione dei festivi.
4. Nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata del comizio che non potrà eccedere le due ore. Ogni partito/gruppo politico o soggetto promotore non può prenotare per il medesimo giorno più di una delle piazze sopra indicate, come nel medesimo giorno non può presentare istanze che riguardino più giorni di utilizzo in relazione alle piazze di che trattasi.
5. Nel caso di concomitanza di istanze per comizi verrà seguito l’ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell’ultimo giorno di campagna elettorale.
6. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la concessione dell’uso di tali piazze per l’ultimo giorno di campagna elettorale è mercoledì 21 settembre 2022, ore 10:30.
7. Per l’ultimo giorno di campagna elettorale - venerdì 23 settembre 2022 - l’uso delle medesime piazze viene disciplinato, in mancanza di un accordo tra le parti, secondo un ordine determinato mediante sorteggio che verrà effettuato mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 17.00, presso il comando di polizia locale. La durata degli interventi sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno presentate.
8. Ciascun comizio avrà la durata non superiore a due ore e il palco non potrà essere occupato ulteriormente, anche se l’inizio del comizio abbia subito ritardo. Per il giorno di chiusura della campagna elettorale (venerdì 23 settembre 2022) la durata di ciascun comizio non dovrà superare la durata di un’ora e mezza. Per i comizi di personalità di particolare rilievo e per ciascun partito/gruppo politico o soggetto promotore, la durata dei comizi può essere elevata ad un massimo di tre ore, per due comizi, per tutta la durata della campagna elettorale.
9. Le domande presentate prima dell’approvazione del presente disciplinare, se
conformi, sono comunque ritenute valide.
10. I comizi elettorali potranno tenersi anche:
a) in luoghi aperti diversi da quelli sopra indicati pur se non debitamente attrezzati, se non presenti altri eventi o manifestazioni già programmate, nei medesimi siti;
b) in teatri, palazzetti e palestre di proprietà comunale, compatibilmente con i calendari sportivi e/o altri impegni assunti e nel rispetto del tariffario vigente;
c) in altri luoghi autorizzati per manifestazioni pubbliche;
d) qualora siano interessati luoghi pubblici, o privati ad uso pubblico, dovrà essere esibita l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive sito in piazza della Genga.
11. Si stabilisce di non fare uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.
12. I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9.00 e protrarsi oltre le ore 23.00. Nell’ultima settimana di campagna elettorale, da sabato 17 settembre a venerdì 23 settembre 2022, i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24.00. Fra un comizio e il successivo sarà osservato un intervallo di almeno 30 minuti.
13. L’attività propagandistica di che trattasi dovrà svolgere in maniera da evitare la concomitanza con le manifestazioni religiose e civili qualora le stesse abbiano a svolgersi durante il periodo di propaganda elettorale.
14. I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona interessata
15. Durante la campagna elettorale non potranno essere effettuati cortei o parate a scopo di propaganda.
16. Il transito e la sosta durante lo svolgimento dei comizi in piazza Garibaldi sono vietati, ad eccezione dei veicoli autorizzati; in piazza della Libertà verrà predisposta una corsia di scorrimento appositamente delimitata.
ARTICOLO 4 – USO ALTOPARLANTI, GIORNALI PARLANTI, CINE GIORNALI
1. Gli altoparlanti fissi possono essere utilizzati nei pubblici comizi all’aperto per ampliare la voce dell’oratore, limitatamente alla piazza, alla strada o alla località in cui avviene il comizio stesso.
2. La pubblicità fonica a mezzo di autoveicoli (uso di altoparlanti in movimento) è consentita, previa autorizzazione del dirigente comandante la polizia locale, presentando apposita istanza, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi almeno 24 ore prima il manifestarsi dell’evento, a tal fine l’ufficio della Polizia Locale, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni la mattina dalle ore 08:30 alle ore 10:30, ad eccezione dei festivi.
La pubblicità fonica dovrà riguardare solamente il preannuncio del nome dell’oratore, dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi o riunioni elettorali e succintamente l’argomento trattato, la diffusione fonica non potrà essere effettuata prima delle ore
9.00 e protrarsi oltre le ore 20.00 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Le stesse limitazioni valgono per gli annunci di comizi effettuati a mezzo di altoparlanti fissi. Qualora la propaganda elettorale venga svolta sul territorio di più comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal Prefetto di Perugia. (art. 7 legge 24 aprile 1975 n.130 e art. 49 comma 4 d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610).
3. Gli altoparlanti in movimento non trasmetteranno laddove sia in corso un comizio di altro partito o gruppo politico.
4. I giornali parlanti devono essere preavvertiti presentando apposita comunicazione, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi, non prima del terzo giorno antecedente l’utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, od almeno 24 ore prima il manifestarsi dell’evento. A tal fine l’ufficio della Polizia Locale,, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni la mattina dalle ore 08:30 alle ore 10:30, ad eccezione dei festivi.
5. Si applica il comma 4 di cui all’articolo 2 (disposizioni generali);
6. Per ogni partito/gruppo politico o soggetto promotore, la diffusione del giornale parlante potrà avvenire una sola volta al giorno nel medesimo sito e limitatamente alla durata di mezz’ora (compresi in questa gli eventuali brani musicali), nelle seguenti fasce orarie 10.00-13.00, 16.00-21.00. Nella stessa località, nel caso di concomitanza
tra comizi e “giornali parlanti”, ha la precedenza il comizio.
7. Quanto stabilito all’articolo 3 (comizi) si applica per quanto compatibile anche ai cine-giornali.
8. Per le proiezioni cinematografiche di carattere elettorale, le domande di autorizzazione dovranno essere rivolte al commissariato di pubblica sicurezza di Spoleto.
ARTICOLO 5 – USO DELLE POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)
1. Nel centro storico, così come individuato nel piano regolatore generale vigente del comune di Spoleto, non saranno rilasciate autorizzazioni per l’installazione di postazioni fisse per la propaganda elettorale.
Per il restante territorio comunale le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti ossia presentando istanza presso lo sportello unico per le attività produttive in piazza della Genga - secondo gli orari di ufficio -, fatto salvo il divieto previsto dalla legge 4 aprile 1956 n.212 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l’altra, non inferiore a 100 metri. Qualora non sia possibile assicurare, per difficoltà logistiche, a tutti i richiedenti la concessione delle predette autorizzazioni, si procederà ad una turnazione che assicuri “par condicio”, anche con il ricorso al sorteggio.
2. I gazebo autorizzati possono essere utilizzati esclusivamente come luogo d’incontro e devono essere chiusi nei quattro lati.
3. Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24.00 di venerdì 23 settembre 2022, dovranno essere rimosse tutte le postazioni fisse.
ARTICOLO 6 – USO DELLE POSTAZIONI MOBILI
1. La postazione mobile autorizzata si configura come tavolo con eventuale copertura sovrastante e apertura nei quattro lati, tale postazione non è fissata stabilmente al suolo.
2. Nel centro storico, così come individuato nel piano regolatore generale vigente, è disponibile un solo luogo, preventivamente autorizzato, dove installare una postazione
mobile per la propaganda elettorale – piazza Garibaldi di fronte al monumento a Xxxxxxxxx, nessuna altra area ricompresa nel citato ambito potrà essere concessa.
La postazione mobile di piazza Xxxxxxxxx non deve occupare totalmente l’attraversamento pedonale presente in tale area di circolazione frontalmente al monumento a Garibaldi.
La postazione non potrà essere concessa, per lo svolgimento di eventi già autorizzati, nei seguenti giorni:dal 31/08 al 04/09/2022.
3. Altri luoghi, preventivamente autorizzati per installazioni di postazioni mobili di propaganda elettorale sono in piazza della Vittoria e Via cacciatori delle Alpi e precisamente:
- area frontale alla cabina v.u.s.., piazza della Vittoria,
- davanti all’ex caserma vigili del fuoco - via Cacciatori delle Alpi;
- zona centrale di via Cacciatori delle Alpi;
- zona finale di via Cacciatori delle Alpi.
4. Per il restante territorio comunale le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, presentando domanda presso lo sportello unico per le attività produttive in piazza della Genga fatto salvo il divieto previsto dalla legge 4 aprile 1956
n.212 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l’altra, non inferiore ai 100 metri.
5. L’utilizzo delle localizzazioni di cui ai commi precedenti, sarà concesso previa presentazione di apposita istanza, tassativamente a mano, presso la sede del Corpo della Polizia Locale in piazza Garibaldi, non prima del terzo giorno antecedente l’utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, od almeno 24 ore prima il manifestarsi dell’evento.
6. Per l’utilizzo di postazioni mobili di propaganda elettorale, in aree non preventivamente autorizzate, dovrà essere esibita l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive sito in piazza della Genga.
7. A tal fine l’ufficio della Polizia Locale, sito al piano terra, è aperto tutti i giorni la mattina dalle ore 08:30 alle ore 10:30, ad eccezione dei festivi.
8. Ogni partito - gruppo politico – soggetto promotore, non può prenotare per il medesimo giorno più di una delle postazioni indicate ai comma 2-3-4 del presente articolo, come nel medesimo giorno non può presentare istanze che riguardino più giorni di utilizzo in relazione alle localizzazioni di che trattasi.
9. Nel caso di concomitanza di istanze per le postazioni di cui ai commi 2-3-4 del presente articolo verrà seguito l’ordine di presentazione delle domande, ad eccezione dell’ultimo giorno di campagna elettorale venerdì 23 settembre 2022.
10. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per ottenere l’autorizzazione per l’ultimo giorno di campagna elettorale è mercoledì 21 settembre 2022 ore 10:30.
11. Per l’ultimo giorno di campagna elettorale, venerdì 23 settembre 2022, l’uso di tali siti viene assegnato, in mancanza di un accordo tra le parti, con sorteggio che verrà effettuato il giorno 21 settembre 2022 alle ore 17.00 presso il comando di polizia locale.
12. Le domande presentate prima dell’approvazione del presente disciplinare, se conformi, sono comunque ritenute valide.
13. Il posizionamento delle postazioni mobili non potrà essere antecedente le ore
9.00 e protrarsi oltre le ore 20.00.
14. Nel caso di concomitanza con i comizi, anche se prenotati successivamente alla domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione per la postazione mobile medesima, la suddetta postazione mobile dovrà essere smantellata un’ora prima dell’ora stabilita di inizio del comizio.
15. E’ consentito l’apposizione di bandiere e manifesti dei partiti e dei movimenti politici, finalizzate ad identificare la titolarità della postazione medesima.
16. Sopra al tavolino della postazione mobile è possibile posare solo il materiale oggetto di distribuzione.
17. Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24.00 di venerdì 23 settembre 2022, non sarà più possibile posizionare le postazioni mobili di che trattasi.
ARTICOLO 7 - USO DEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI
1. L’utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili può avvenire solo se in movimento, fatto salvo le soste di carattere tecnico; nell’ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti.
2. L’utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 della legge 4 aprile 1956 n.212, a partire dalle ore 00.01 di sabato 24 settembre 2022, sino al termine delle operazioni di voto.
ARTICOLO 8 – REGOLE PER LE ATTIVITÀ’ DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI SPOLETO DURANTE IL PERIODO ELETTORALE
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000).