CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DI:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DI:
SCUOLA D’INFANZIA “XXXXXXXXX XXXXXXX” COMUNE DI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
CIG: 8358545988
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/06/2020
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)
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Indice
art. 1 - oggetto dell’appalto
art. 2 - durata e periodo di prova art. 3 - importo contrattuale
art. 4 - personale delle ditte cessanti
art. 5 - caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione
art. 6 - requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale art. 7 – struttura, arredi, attrezzature
art. 8 - obblighi dell’appaltatore verso il proprio personale art. 9- applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro art. 10 - controlli
art. 11 - responsabilità e garanzie art. 12 - forza maggiore
art. 13 - sciopero
art. 14 - divieto di subappalto e divieto di lavoro somministrato art. 15 - pagamenti
art. 16 - penalità
art. 17 - clausola risolutiva espressa art.18 - clausola D.lgs 231/2001 art. 19 – trattamento dati personali art. 20 – lotta al lavoro clandestino art. 21 – spese contrattuali
art. 22 - foro
art. 23 - disposizioni finali
art. 24 - accettazione del capitolato
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto sono i seguenti servizi:
a) gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale “P.L. Xxxxxxx”, con un minimo di 3 (tre) sezioni a tempo pieno, suddivise per età, primini mezzani e grandi, con possibilità di inserimento anticipato per i bambini che compiranno i tre anni entro il mese di aprile dell’anno successivo previo disponibilità di posti.
Le sezioni di cui sopra saranno attive con un numero minimo di n.15 bambini e sino ad un massimo di n. 26 per un totale di bambini non superiore a 92;
Per “gestione” si intende la cura di tutte le attività didattico/educative e l’organizzazione del servizio, che comprende anche le sostituzioni del personale assente.
Nel caso di bambini diversamente abili con certificazione ai sensi della L. 104/1992, la relativa assistenza verrà assicurata da personale fornito dall’ente comunale previa specifica richiesta.
b) svolgimento di servizi ausiliari (pulizia degli spazi interni ed esterni) complementari alle attività educative durante tutto l’Anno Scolastico, come meglio dettagliato nel successivo art. 5.
c) gestione del servizio di post scuola che si svolgerà durante le giornate di apertura della scuola dell’infanzia, dalle
16.00 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, e dovrà essere espletato attraverso personale educativo specializzato.
Dovrà altresì essere garantita la gestione didattica/amministrativa della Scuola, come meglio dettagliato nel successivo art.5
Ai fini dell’appalto, la composizione delle sezioni non può essere inferiore al numero dei posti minimi sopra indicati. L’appaltatore sarà tenuto allo svolgimento di quanto richiesto dall’appalto in oggetto nel rispetto delle convenzione in essere tra il Comune di Cornegliano Laudense e l’Istituto Congregazione Suore Trinitarie di n.1 insegnante e n.1 personale addetto ai servizi ausiliari da inserire nell’organizzazione della gestione in oggetto, parimenti sarà tenuta alla collaborazione con il personale religioso dell’Istituto stesso nell’ambito delle attività afferenti al presente capitolato.
Il servizio in oggetto è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a tutti i bambini e bambine in età comprese tra i 3 ed i 6 anni (ed eventuali anticipatari) al fine di garantire loro pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
Il servizio è qualificato come risposta educativa e formativa valida ed efficace fortemente legata - al contesto demografico, sociale e culturale del territorio.
E’ inoltre finalizzato alla conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, alla promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità educativa e alla partecipazione delle famiglie.
In particolare la Scuola dell’infanzia:
– si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento;
– promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza;
– è luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per condividere xxxx e forme di realizzazione dei traguardi educativi.
La gestione di detto servizio consiste, in primo luogo, nel garantire il buon funzionamento dello stesso, nel rispetto della normativa di settore, secondo modalità organizzative contenute nel Progetto di Gestione presentato in sede di gara, che costituirà parte integrante del presente capitolato Speciale, che preveda lo svolgimento delle attività e nel rispetto delle clausole contenute nei successivi articoli 4, 5, 6.
Art. 2 - Durata e periodo di prova
L’appalto ha durata di tre anni scolastici a decorrere dell’A.S. 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023 , con possibilità di proroga per un ulteriore anno scolastico, secondo il calendario definito al successivo art. 7.2
Il termine dell’appalto è previsto al 31 luglio 2023.
I servizi oggetto del presente appalto dovranno svolgersi di norma durante il periodo scolastico stabilito dalla Regione Lombardia che, indicativamente, decorre dalla prima settimana di settembre sino al 30 giugno dell’anno successivo (con la sospensione per Natale e Pasqua).
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di utilizzare i servizi oggetto del presente Capitolato anche per lo svolgimento della Scuola Estiva, che indicativamente si svolge nel mese di luglio.
Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’appaltatore si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni a semplice richiesta del Comune per un periodo non superiore a 1 anno.
Art. 3 – Importo contrattuale
Il valore presunto del appalto, posto a base di gara per i tre anni scolastici è stimato in €.337.950,00 (trecentotrentasettemilanovecentocinquanta) IVA di legge esclusa.
Il valore presunto del contratto è stato calcolato considerando il monte-ore stimato per ciascun servizio in base all’attuale organizzazione scolastica ed in considerazione del costo orario tabellare per le seguenti figure professionali;
Monte ore per A.S. | Monte ore complessive | |
Personale insegnante | 4200 | 12600 |
Educatori Post scuola | 300 | 900 |
Personale ausiliario | 600 | 1800 |
L’appaltatore sarà comunque obbligato ad espletare i servizi oggetto dell’appalto in funzione delle effettive esigenze dei singoli servizi (insegnamento, sostegno, ausiliario), determinate in base al reale numero di utenti iscritti e alle reali esigenze organizzative determinate dall’Azienda in funzione delle richieste espresse dall’Amministrazione Comunale di Cornegliano, per ogni Anno Scolastico.
In sede di offerta economica, la ditta partecipante alla procedura di gara dovrà inserire il prezzo complessivamente offerto per i tre anni scolastici, allegando altresì, per le figure professionali indicate nell’art. 5, il costo orario che dovrà essere applicato nel periodo contrattuale: tale costo dovrà rispettare i minimi previsti dai contratti di settore vigenti. E’ facoltà delle parti comunque modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per esigenze dell’Azienda oppure su proposta dell’affidataria stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.
Art. 4 – Personale delle ditte cessanti
A seguito dell’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente capitolato, in forza alle ditte cessanti. A tal fine, prima dell’inizio dell’attività, nell’ambito del tavolo di cui all’art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali o articolo equivalente di altro CCNL, l’aggiudicatario si obbliga a verificare congiuntamente con le ditte cessanti, l’AZIENDA e le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio, i requisiti posseduti dal personale delle ditte cessanti e definire per i lavoratori, in possesso dei requisiti previsti, le modalità operative relative al passaggio alle dipendenze dell’aggiudicatario. I lavoratori saranno assunti con la qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e con la conservazione del livello retributivo e dell’anzianità maturati presso le ditte cessanti.
Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL è quello del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e d’inserimento lavorativo.
In caso di passaggio di lavoratori tra ditte aventi natura giuridica di cooperative sociali e associazioni l’eventuale richiesta di sottoscrivere la quota associativa da parte della ditta aggiudicataria non rappresenta un vincolo per i medesimi lavoratori i quali hanno la facoltà, non l’obbligo, di aderire o meno a tale richiesta; ciò vale sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.
art. 5 - caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione
La gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “Boselli” consiste, in primo luogo, nel garantirne il buon funzionamento, nel rispetto della normativa di settore, secondo le modalità organizzative contenute nel
Progetto pedagogico/educativo presentato in sede di gara, che costituirà parte integrante del presente Capitolato Speciale dell’appalto.
Il Progetto pedagogico/educativo, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:
Art. 5.1 ATTIVITA’ EDUCATIVA
L’impianto pedagogico/educativo e organizzativo del servizio deve essere sviluppato, in coerenza con la L. n. 62/2000 sul riconoscimento della parità nonché con le “Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
La Scuola dell’Infanzia Comunale è riconosciuta paritaria ai sensi della L. 62/2000 con il seguente atto: Decreto 3653 dell’8.04.2002.
L’appaltatore nel corso della gestione dovrà assicurare il rispetto dei criteri previsti per l’ottenimento della parità a pena della decadenza del contratto.
Il servizio, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Scuola Infanzia in vigore, funzionerà, in coincidenza con il calendario scolastico,
– da settembre a giugno
– settimanalmente dal lunedì al venerdì
– con orario scolastico giornaliero dalle ore 8.00 alle 16.00
– con un’integrazione del servizio per la gestione post scuola dalle 16.00 alle 17.30
Come già indicato all’art. 1, la Scuola d’Infanzia prevede un minimo di 3 (tre) sezioni a tempo pieno, non omogenee per età, primini mezzani e grandi, con possibilità di inserimento anticipato per i bambini che compiranno i tre anni entro il mese di gennaio dell’anno successivo previo disponibilità di posti.
Le sezioni di cui sopra saranno attive con un numero minimo di n. 15 bambini e sino ad un massimo di n. 26: la capacità massima della Scuola è pari a 92 alunni.
La capienza massima e l’organizzazione delle classi potrà essere modificata in funzione delle linee guida e delle normative che potranno essere emanate anche in considerazione dell’emergenza COVID-19. L’appaltatore si impegna a rispettare quanto sopra.
Sempre relativamente all’attività educativa l’appaltatore dovrà garantire le seguenti funzioni:
Coordinamento
L’Impresa aggiudicataria dovrà prevedere la nomina di un coordinatore pedagogico, in possesso degli adeguati titoli di studio e professionali per i servizi/prestazioni oggetto del presente capitolato.
Programmazione delle attività didattiche
La programmazione delle attività educative e didattiche sarà svolta dagli insegnanti dell'Impresa aggiudicataria nel rispetto degli obiettivi e delle finalità, avvalendosi della consulenza del proprio coordinatore pedagogico o equipe psicopedagogica di concerto con l’Azienda e l’Amministrazione Comunale, che eserciterà anche funzioni di verifica con modalità che verranno condivise.
Coinvolgimento dei genitori nella gestione
La gestione del servizio, alla pari degli altri servizi per l’infanzia, verrà realizzata in modo tale da favorire la partecipazione attiva dei genitori nel percorso educativo dei loro figli. A tal fine nell’organizzazione dell’attività della scuola dovranno essere previsti:
– elezione di uno o più rappresentanti per ogni sezione;
– riunioni di sezioni;
– incontri individuali con i genitori
Inoltre, poiché l'inserimento del bambino nella Scuola dell’infanzia si caratterizza come esperienza emotivamente complessa, che va mediata dalle insegnanti e dai genitori congiuntamente, sarà cura dell'Impresa aggiudicataria:
– far precedere l'inserimento alla scuola dell’Infanzia dei bambini di 3 anni da una mattina di “Open Day” (scuola aperta), colloqui individuali durante l’anno scolastico fra genitori ed educatori, affinché si stabilisca fra loro una reciproca informazione finalizzata ad una costruttiva collaborazione;
– consentire la presenza di un genitore durante il periodo di inserimento, secondo modalità concordate con il coordinatore pedagogico
Art. 5.2 SERVIZIO DI POST SCUOLA
Il servizio di post scuola è rivolto alle famiglie che, per esigenze lavorative, non hanno la possibilità di ritirare i propri figli al termine della normale attività scolastica. Gli educatori dell’appaltatore avranno il compito di sorvegliare i bambini e intrattenerli fino all’arrivo dei genitori o dei loro delegati. Durante l’orario di post scuola i bambini consumeranno la merenda portata da casa sotto la sorveglianza degli educatori che dovranno vigilare che i bambini affetti da intolleranze/allergie consumino solo ed esclusivamente la merenda data dai genitori.
Gli educatori preposti al servizio si impegneranno a tenere un apposito registro delle presenze
e verificheranno che i bambini vengano ritirati solo ed esclusivamente dai genitori o loro delegati. L’appaltatore per lo svolgimento del servizio dovrà rispettare il rapporto di 1 educatore ogni 20 bambini.
Art. 5.3 SERVIZI AUSILIARI
Devono essere assicurati i seguenti servizi ausiliari complementari alle attività educative quali:
– effettuare le pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie;
– collaborare con il personale presente nelle situazioni di bisogno e di emergenza;
– Per le operazioni di pulizia l’appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente i materiale forniti dall’Amministrazione Comunale.
Le pulizie devono essere eseguite a regola d’arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.
Le pulizie riguardano
– gli spazi interni: quali ad esempio le aule, i corridoi, i servizi igienici, i disimpegni;
– gli arredi, le suppellettili, i giochi, nonché le strutture per ricovero attrezzi, in qualunque materiale edificati, complementari e funzionali all’uso dell’edificio e collocate a cielo aperto;
– cortile / vialetto d’accesso
Il personale ausiliario che svolgerà il servizio di pulizie a fine giornata, non dovrà interferire in alcun modo con le attività di post scuola; pertanto la pulizia del locale adibito a post scuola e dei servizi igienici dovrà essere effettuata a conclusione del servizio medesimo.
Deve essere prevista una ciclicità di interventi programmati al fine di mantenere nel tempo la perfetta usabilità ed igiene dei locali/arredi sopra menzionati.
I lavori relativi al taglio erba, potatura, manutenzione del verde sono a carico dell’Amministrazione comunale.
Art. 5.4 GESTIONE DIDATTICA/AMMINISTRATIVA
L’aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione didattica/amministrativa come di seguito dettagliata:
– adempimenti connessi al progetto pedagogico/educativo
– informazione utenza interna ed esterna
– tenuta fascicoli documenti alunni
– richiesta o trasmissione documenti
– gestione corrispondenza con le famiglie
– gestione rilevazioni, statistiche
– gestione organizzativa viaggi d’istruzione
– certificazione varie e tenuta registri
– interfacciarsi con l’Amministrazione Comunale di Cornegliano e con l’appaltatore del servizio di ristorazione scolastica individuato dal Comune per l’organizzazione dei pasti
– Rimarrà in capo all’Amministrazione il servizio trasporto scolastico
Qualora le iscrizioni fossero in numero inferiore o superiore a quello indicato nel presente capitolato, il servizio potrà essere ridefinito nei contenuti, nell’organizzazione e negli obblighi reciproci in accordo tra le parti.
Art. 5.5 SERVIZIO SCUOLA ESTIVA
Il servizio estivo della scuola dell’infanzia, denominato CRED (Centro Ricreativo Estivo Diurno), è un prolungamento dell’attività educativa da effettuarsi nel mese di luglio all’interno della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “Boselli”.
Viene attivato per le quattro settimane successive la fine dell’anno scolastico, dal lunedì al venerdì, con apertura analoga a quella della Scuola dell’Infanzia.
La presenza prevista è di circa il 25% dell’utenza frequentante l’anno educativo in corso.
Entro il mese di maggio, ad iscrizioni ultimate, l’Amministrazione Comunale valuterà, sulla base dei bambini iscritti e del personale religioso disponibile, il ricorso a personale (insegnante e ausiliario) dell’affidataria oggetto del presente capitolato. L’appaltatore si rende disponibile a progettare il servizio anche in funzioni di mutate indicazioni normative, quali ad esempio quelle emanate nel 2020 per l’emergenza COVID – 19. Nel caso di riprogettazione dell’attività l’appaltatore presenterà all’Azienda il nuovo progetto che, prima di essere attivato, andrà approvato.
Saranno invece a carico dell’Amministrazione Comunale di Cornegliano le seguenti competenze ed oneri:
1. Materiale didattico
L’acquisto dei materiali per le varie attività ludiche e didattiche sono a carico dell’Amministrazione Comunale come definito dal Piano Diritto allo Studio di ogni A.S.
2 Acquisto materiale Igienico – Sanitario
La fornitura del materiale igienico-sanitario (detersivi, carta, guanti, ecc.) sarà a carico del Comune.
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in cui viene svolta l’attività oggetto del presente capitolato
4. Utenze energia elettrica, acqua e gas
Art. 6 - Requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale
Si riporta di seguito la tipologia e il numero di personale da utilizzare per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
Il monte-ore stimato per ciascun servizio è stato definito in base all’attuale organizzazione scolastica ed al solo fine di definire l’ammontare del contratto che verrà stipulato con la Ditta Aggiudicataria.
Personale Insegnante
Personale insegnante | |
n. personale richiesto | 3 * |
monte ore settimanali | 35 |
orario lavorativo | 9.00-16.00** |
settimane lavorative | 40 |
Monte ore ad A.S. | 4200 |
* Deve essere utilizzato in aggiunta nella gestione didattica anche il personale religioso come stabilito nella convenzione in essere tra il Comune di Cornegliano Laudense e l’Istituto Congregazione Suore Trinitarie che svolge tale attività in forma totalmente autonoma vista la professionalità del personale stesso.
** tale orario è puramente indicativo: la definizione dell’orario lavorativo di ogni insegnante dovrà essere concordata con l’Azienda e con l’Amministrazione Comunale prima dell’inizio di ogni Anno Scolastico sulla base delle reali esigenze organizzative della Scuola dell’Infanzia, tenendo conto che il monte ore settimanali non subirà modifiche
Il funzionamento della Scuola dell’Infanzia deve essere assicurato da personale insegnante in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente sulla parità scolastica in merito ai titoli di studio previsti.
Il personale insegnante dovrà
– avere almeno 5 anni di esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia di età 3-6 anni;
– essere impiegato per un numero di ore pari a 35 ore settimanali e dovrà rispettare l’orario concordato con l’amministrazione in base alle esigenze del servizio dal lunedì al venerdì.
Sono esclusi dal conteggio i periodi di servizio prestato in qualità di volontario e tirocinante;
Ogni docente dovrà avere a disposizione, per ogni Anno Scolastico, un monte ore (pari ad almeno 10 ore) da dedicare ad attività “integrative” quali, a titolo esemplificativo: incontri di equipe educativa, assemblee con i genitori, organizzazione e realizzazione feste.
Tale monte ore dovrà essere considerato nell’offerta presentata in sede di gara e non dovrà prevedere alcun aumento di spesa per l’Azienda.
Al fine di garantire la continuità educativa per la migliore qualità dei servizi prestati, l’appaltatore assicura, di norma, la stabilità del personale insegnante salvo gravi o motivati casi e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati all’Amministrazione Comunale in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità. L’appaltatore garantisce la permanenza del rapporto insegnante/sezione indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente; ha inoltre l’obbligo di comunicare anticipatamente e comunque tempestivamente le variazioni di personale che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
Durante il periodo contrattuale il servizio potrà essere ridefinito nei contenuti, nell’organizzazione e negli obblighi reciproci in accordo tra le parti; a titolo esemplificativo, qualora non si raggiungesse il numero di utenti necessari per attivare i competenti servizi il numero degli insegnanti previsti e/o l’orario di lavoro degli stessi potrà essere ridotto, previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Educatori per servizio post scuola
Educatore | |
n. personale richiesto | 1 |
monte ore settimanali | 7.5 |
orario lavorativo | 16.00 17.30 |
settimane lavorative | 40 |
Monte ore ad A.S. | 300 |
Il servizio si svolgerà attraverso personale educativo specializzato, in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o laurea e di esperienza in attività animativa ed educativa con minori.
Coordinatore pedagogico
Deve essere presente una figura con funzioni di coordinatore pedagogico, dotato di esperienza di almeno 12 mesi nel coordinamento di servizi socio-educativi e di laurea specialistica ad indirizzo socio-pedagocico o socio-psicologico che deve coordinare le attività educative e raccordarsi con l’Azienda e l’Ufficio Istruzione Comunale. Al termine di ogni Anno Scolastico il coordinatore dispone appositi report e/o relazioni sull’attuazione del progetto pedagogico- educativo e organizzativo realizzato durante l’anno, da inviare all’Azienda e all’Ufficio Istruzione.
Il personale dovrà essere
– idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale
– in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Personale servizi ausiliari
Personale ausiliario | |
n. personale richiesto | 1 |
monte ore settimanali | 15 |
orario lavorativo | 16.00-19.00 |
settimane lavorative | 40 |
Monte ore ad A.S. | 600 |
L’appaltatore si obbliga, mediante personale addetto ai servizi ausiliari a garantire le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione del servizio, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio ATS ed in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell’igiene prescritte dalla normativa vigente in materia.
Sarà altresì tenuto a collaborare con il personale presente nelle situazioni di bisogno e di emergenza.
Durante il periodo contrattuale l’orario del personale ausiliario sopra menzionato potrà essere ridefinito nei contenuti, nell’organizzazione e negli obblighi reciproci in accordo tra le parti.
Il personale addetto ai servizi ausiliari deve essere formato per:
– garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura di ambienti e arredi) ;
– garantire l'igiene e la sanificazione di materiali didattici;
– mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei familiari dei bambini;
– attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini, evitando assolutamente di comunicare dati personali a persone che non sono autorizzate dai genitori e dal Servizio.
Il personale ausiliario dovrà avere a disposizione, per ogni Anno Scolastico, un monte ore (pari a 15 ore) da dedicare alla sanificazione, pulizia e riordino degli ambienti a seguito di particolari attività scolastiche quali, a titolo esemplificativo: incontri di equipe educativa, assemblee con i genitori, organizzazione e realizzazione feste.
Tale monte ore dovrà essere considerato nell’offerta presentata in sede di gara e non dovrà prevedere alcun aumento di spesa per l’Amministrazione Comunale.
Volontariato e servizio civile volontario
L’aggiudicatario potrà inserire nel servizio volontari del Servizio Civile (o altro progetto regionale) in maniera non sostitutiva rispetto all’organico previsto, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e verifica del loro congruo utilizzo senza oneri per il Comune.
Riguardo alla gestione didattica/amministrativa l’affidatario dovrà provvedere allo svolgimento delle funzioni previste al precedente art. 5.4 nell’ambito della propria attività senza oneri aggiuntivi per il Comune.
All’inizio di ogni Anno Scolastico, l’appaltatore deve inviare all’Ufficio Istruzione l’elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel servizio (insegnanti, educatori e ausiliari).
Il personale impiegato nel servizio, in caso di assenza dovrà essere regolarmente sostituito, in modo da assicurare la funzionalità dello stesso secondo i parametri previsti dalla Legge e dal presente Capitolato, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento.
A tal fine l’appaltatore dovrà predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale.
Il personale dovrà:
– garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
– mantenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dell’utenza;
– essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;
– mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità ed attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e alla loro cura;
– essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;
– assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. dalle leggi in vigore in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
– avere adeguata cura della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura) e rendere visibile il proprio nominativo;
– essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Il personale educativo ed ausiliario dovrà adottare una metodologia di lavoro in équipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca.
L’aggiudicatario si impegna, a garanzia di una migliore efficacia operativa e della necessaria continuità di riferimenti educativi, ad elaborare un organico stabile che assicuri per tutto l’anno scolastico di riferimento, la presenza degli stessi educatori nei diversi servizi.
L’amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, supportata da idonei elementi valutativi di chiedere ed ottenere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo sulla base di oggettivi riscontri desumibili da documenti, atti, segnalazioni o quant’altro in suo possesso. La richiesta di sostituzione potrà inoltre riguardare il personale per il quale sia stata segnalata una grave negligenza nei confronti degli utenti e/o il mancato e non consono adempimento dei propri compiti.
L’aggiudicataria si impegna affinchè il proprio personale operi in collaborazione con eventuali assistenti “ad personam” *** e con il personale religioso dell’Istituto Congregazione Suore Trinitarie, nel rispetto della Convenzione in essere tra il Comune di Cornegliano Laudense e l’Istituto stesso.
*** Sarà cura dell’amministrazione comunale fornire gli assistenti “ad personam” nel caso siano presenti bambini che ne abbiano necessità.
L’aggiudicatario si impegna a comunicare all’Azienda ed al Comune di Cornegliano le seguenti informazioni relative al personale impiegato:
– nominativo del Responsabile dell’Attività
– elenchi nominativi del personale impiegato (compreso il coordinatore pedagogico) con indicazione dei titoli di studio e professionali
– attestati relativi alla formazione effettuata (ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e del REG 852/2004) e/o programmazione della formazione per il personale neo assunto;
Art. 7 – STRUTTURA, ARREDI, ATTREZZATURE
L’amministrazione Comunale di Cornegliano mette a disposizione dell’appaltatore, per tutta la durata dell’appalto, in comodato/appalto d’uso gratuito da stipulare prima dell’avvio del servizio, la struttura di proprietà comunale, situata in via Lodi n. 4, Cornegliano Laudense e costituita da:
– ampio giardino esterno attrezzato con giochi;
– al piano terra: ingresso per l’accoglienza, locale mensa, 3 aule, servizi igienici, salone, locale per il sonnellino, piccola aula computer, infermeria.
La struttura verrà consegnata perfettamente funzionante, mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal Funzionario Comunale competente, dal Direttore dell’Azienda e dal Legale Rappresentante dell’appaltatore. Al verbale sarà allegato in modo analitico l’inventario descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi.
Alla scadenza del contratto l’appaltatore sarà tenuto a riconsegnare quanto sopra menzionato in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità.
Gli eventuali danni ai beni immobili e mobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.
Trascorso inutilmente tale termine il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’appaltatore si impegna a mantenere costantemente in buono stato la dotazione di arredi interni ed esterni, risultante dal verbale di consegna, e ad assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini.
La struttura è dotata, a cura del Comune, di arredi, attrezzature e giochi. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’appaltatore
– verranno utilizzati da questi esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi;
– dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti del Comune o da questo incaricati, per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché dal personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesta dal Comune;
– non potranno essere modificati e/o sostituiti senza aver prima acquisito la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
L’immobile e quanto elencato nell’inventario analitico allegato al verbale di consegna rimarranno di esclusiva proprietà comunale e non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore dovrà individuare una figura di riferimento all’interno della propria struttura organizzativa quale referente per gli aspetti manutentivi nei rapporti con il Comune e predisporre una procedura strutturata per la formulazione delle richieste di manutenzione.
Art. 8 - Obblighi dell’appaltatore verso il proprio personale
L’appaltatore è tenuto a:
svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente capitolato e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dall’AZIENDA;
avvalersi di proprio personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL a cui attenersi è quello del settore socio- sanitario-assistenziale-educativo e d’inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.
osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
garantire la continuità del servizio e l’immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente capitolato;
nel caso di introduzione di nuovo personale, l’appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’AZIENDA, alla quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare con l’AZIENDA, in modo da non ridurre la qualità del servizio prestato; durante il periodo di affiancamento, le nuove unità di personale così introdotte non potranno essere conteggiate nelle unità giornaliere impiegate nel servizio e nulla sarà dovuto dall’AZIENDA per le loro prestazioni, il cui onere rimane a carico dell’appaltatore;
fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando l’AZIENDA da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale–utente-datore di lavoro. In particolare l’appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato nell’appalto sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori;
concordare annualmente con l’AZIENDA un piano di formazione e supervisione specifico per il personale impiegato nel servizio appaltato;
riconoscere al personale le ore utilizzate per partecipare ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione concordati con l’AZIENDA, senza oneri aggiuntivi per l’AZIENDA, né per i costi delle docenze/supervisioni, né per le ore del personale che ha partecipato ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione;
sottoscrivere i processi verbali di verifica redatti a cura della referente dell’AZIENDA.
Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le prescrizioni contenute nel comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.
L’AZIENDA potrà richiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l’appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l’AZIENDA ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni: l’AZIENDA non potrà accettare l’applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l’AZIENDA, previa comunicazione all’appaltatore dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l’appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente
alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L’appaltatore esonera, pertanto, fin da ora l’AZIENDA nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. L’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Art. 9 - Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
L’appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’AZIENDA o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.
L’appaltatore si impegna a trasmettere all’AZIENDA documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. L’appaltatore si impegna altresì a trasmettere la suddetta documentazione al titolare della disponibilità giuridica dei luoghi ove svolge il servizio appaltato e a raccordare il proprio piano di sicurezza con quello del medesimo titolare.
L’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l’esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri congiunti sul tema e concordati con l’AZIENDA e coordinati con gli Istituti Scolastici ove si realizzano gli interventi.
L’appaltatore garantisce l’idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all’attività oggetto dell’appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all’effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro all’AZIENDA.
L’appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato. L’AZIENDA si riserva di valutare l’idoneità dei dispositivi dati in dotazioni dall’appaltatore ai propri dipendenti e qualora non ne riscontrasse l’idoneità, potrà pretenderne la sostituzione immediata.
L’appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività. L’appaltatore inoltre è tenuto a :
– partecipare alle riunioni di coordinamento che il Comune organizzerà prima dell’esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta;
– elaborare e trasmettere il “Documento di valutazione dei rischi” prima dell’avvio del servizio;
– predisporre il “Piano di evacuazione” ed il “Piano di emergenza”;
– informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
– sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
– organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
– garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell’emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell’antincendio;
– comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
– non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
– non procedere, a qualsiasi titolo, all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc., lungo le vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte d’emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;
– dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti. In considerazione della presenza, durante il periodo transitorio, di personale non dipendente dall’appaltatore, questo dovrà partecipare alle procedure per la gestione dell’emergenza (emergenza, primo soccorso, antincendio) rispettando le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite/concordate dal Comune
L’appaltatore provvederà ad adeguare le procedure in funzione delle indicazioni relative all’emergenza COVID-19 anche dotandosi dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari.
L’AZIENDA si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l’AZIENDA, valutata la gravità dell’inadempienza, provvederà all’applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino ad
€ 3.000,00= (tremila/00=) per ogni inadempienza, previa contestazione ai sensi del successivo art.19.
L’AZIENDA è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell’appaltatore per inosservanza da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.
Art. 10 – Controlli
L’AZIENDA potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l’efficienza e l’efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dalla referente dell’AZIENDA, in contraddittorio con il coordinatore del servizio dell’appaltatore.
L’AZIENDA potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. L’AZIENDA potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall’appaltatore.
In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l’AZIENDA informerà tempestivamente l’appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l’AZIENDA avrà facoltà di applicare quanto previsto all’Art. 16 del presente capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l’appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste “a regola d’arte”, nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente capitolato, l’AZIENDA avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che l’AZIENDA riterrà opportuna in idonea sede, volta all’accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.
Art. 11 – Responsabilità e garanzie
L’espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell’appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’AZIENDA sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l’appaltatore, che sarà l’unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti dovessero arrecare o che comunque, nell’esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.
L’appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. A garanzia degli obblighi contrattuali, l’appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs n. 50/2016.
L’appaltatore deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e dell’eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di concessionario di pubblici servizi.
La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.
Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l’appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell’importo di cui al comma 1 del presente articolo.
Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la :
– copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’appaltatore;
– copertura delle penalità di cui all’articolo 15;
– spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell’appaltatore;
risarcimento di danni cagionati dall’inadempimento dell’appaltatore.
L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’AZIENDA avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.
Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l’AZIENDA tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
L’appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell’AZIENDA o di terzi causati nell’espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l’AZIENDA da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l’appaltatore dovrà, prima dell’inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio dell’AZIENDA, che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:
massimale non inferiore a € 15.000.000,00= (quindicimilioni/00=) per sinistro;
massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per persona;
massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per animali o cose.
Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all’AZIENDA.
Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello status quo ante, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’AZIENDA sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell’appaltatore, trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell’importo del danno.
Art. 12– Forza maggiore
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verifichino tali eventi imprevisti comunque documentati.
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 13– Sciopero
L’attività oggetto dell’appalto è da considerare quale pubblico servizio.
In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e s.m.i.
Art. 14 – Divieto di subappalto
E’ vietato all’appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all’AZIENDA per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.
Art. 15 – Pagamenti
Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona
– Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx, con l’indicazione dei servizi prestati e del periodo di riferimento.
Entro il giorno 10 di ogni mese, l’appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell’attività svolta stabiliti dall’AZIENDA su supporto informatico e debitamente compilati. L’appaltatore potrà rendicontare solo le ore relative agli interventi realizzati e comunque autorizzate dalla referente dell’AZIENDA.
L’AZIENDA, effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato da parte del Direttore dell’Esecuzione o dal Responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell’appaltatore dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici dell’AZIENDA dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l’appaltatore, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.
L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’AZIENDA non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
Le parti concordano che il tasso d’interesse da applicare all’eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari a quello legale di cui all’art. 1284 c.c.
L’appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all’AZIENDA gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Qualora l’Azienda utilizzasse i servizi oggetto del presente Capitolato per lo svolgimento della Scuola Estiva (che indicativamente si svolge nel mese di luglio) si provvederà ad applicare il sistema di pagamento indicato nel presente capitolato.
Non è prevista revisione dei prezzi durante il periodo di affidamento del servizio.
Art. 16 – Penalità
Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell’adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, l’AZIENDA avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00=(cinquemila/00) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.
In particolare la tabella sottostante esplicita possibili penalità da applicare in funzione delle inadempienze (tale tabella non deve essere ritenuta come esaustiva ma solo esmplificativa):
In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Azienda a provvedere in altro modo | 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore. |
In caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge | penale rapportata in ragione della gravità del fatto, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite , fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile. |
Inosservanza degli orari di apertura dei servizi | € 500,00.= salvo il fatto che non costituisca più grave inadempimento, il che comporta maggiorazione di sanzione |
Mancato rispetto di termini previsti per l'inoltro al Comune di informazioni relative al servizio quali: elenco nominativo degli educatori, presenze dei bambini,... | € 50,00.= per ogni giorno di ritardo. |
Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio | da € 50,00.= ad € 500,00.= per ogni singolo episodio, secondo la gravità e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. In caso di comportamento grave o di comportamento scorretto reiterato si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato. |
L’appaltatore potrà altresì essere soggetto all’applicazione di una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00=) in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 17.
Nei casi previsti dai commi precedenti, l’AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l’AZIENDA adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.
A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 19 comma 3, lettera o), l’AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 19 atte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall’AZIENDA e l’incameramento della cauzione definitiva.
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’AZIENDA si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore con addebito dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto dal precedente comma.
Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale dell’AZIENDA.
Art. 17 – Clausola risolutiva espressa
Insorgendo controversie, l’appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dall’AZIENDA.
Qualora l’appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell’AZIENDA di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell’appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.
L’AZIENDA potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell’appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dall’AZIENDA;
c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato;
d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
e) mancato rispetto del numero minimo di unità richiesto dal presente capitolato;
f) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
g) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
h) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
i) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente capitolato;
j) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
k) quando a carico di alcuno degli amministratori dell’appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per xxxxx, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
m) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
n) dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore;
o) l’applicazione di n. 2 penali di valore pari ad €. 5.000,00= (cinquemila/00) nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo all’AZIENDA di richiedere la risoluzione del contratto.
Nell’ipotesi di risoluzione, l’AZIENDA si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell’aggiudicataria inadempiente, su cui graveranno, tra l’altro, i costi del nuovo affidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso.
L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.
L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall’AZIENDA all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma. Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.
In tutti i casi di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 108, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 18 – Xxxxxxxx X.xxx 000/0000
Xx Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente a norma del D.Lgs. 231/2001. L'AZIENDA informa di aver adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito internet dell'Azienda nonché il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza elaborato sulla base della normativa di cui alla L. 190/12 e al D.Lgs. 33/13 che l’appaltatore dichiara di accettare e osservare.
Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il “Decreto”) e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del Contratto, a principi di legalità, trasparenza e correttezza.
Le Parti dichiarano di osservare le regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata del contratto. L’appaltatore mette a disposizione dell'Azienda i documenti eventualmente adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge. Nei casi più gravi la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.
Art. 19 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali sono raccolti unicamente per la seguente finalità: capitolato d'appalto per la gestione scuola dell'infanzia Xxxxxxxxx Xxxxxxx Comune di Cornegliano Laudense per gli anni scolastici 2020/2021-2021-2022-2022/2023, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona mette in atto le adeguate
misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona.
Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è il Direttore Generale, xxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
La ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi art. 28 comma 1 del Regolamento UE 679/16 per l'adeguato trattamento dei dati personali e particolari degli interessati frequentanti la scuola dell'infanzia.
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona è l'avv. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.
Art. 20 – Lotta contro il lavoro clandestino
Per l’esecuzione dei servizi, l’appaltatore dichiara che il proprio personale, nonché il personale dei suoi eventuali subappaltatori, assegnato all’esecuzione dei servizi, è, e sarà, impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile.
L’appaltatore dichiara, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi relativamente al predetto personale.
Peraltro nell’ipotesi in cui l’appaltatore e/o suoi eventuali Subappaltatori abbiano l’intenzione di ricorrere a personale di nazionalità estera per eseguire i servizi, l’appaltatore garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale e disporrà dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità durante i lavori presso l’Azienda.
L’appaltatore si obbliga ad ottenere da eventuali Subappaltatori le dichiarazioni, le certificazioni e i titoli di soggiorno previsti dal presente articolo rilasciandole, anche a semplice richiesta dell’Azienda.
Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto dell’Azienda di risolvere in ogni caso il Contratto.
Art. 21 – Spese Contrattuali
Sono a completo ed esclusivo carico dell’Impresa aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria.
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
Art. 22 – Foro
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’adempimento del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Lodi.
Art. 23 – Disposizioni finali
L’appaltatore si considera, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.
L’appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile.
Art. 24 - Accettazione del capitolato
Il presente capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.
Il presente capitolato, composto da n. 24 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.
Data e luogo firma del Legale Rappresentante e timbro