Prot. n. 56046 del 15/06/2022
D.R. n. 1962/2022
Prot. n. 56046 del 15/06/2022
REGOLAMENTO GENERALE PER LE ELEZIONI TELEMATICHE ONLINE DEGLI ORGANI CENTRALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA
TITOLO I – PARTE GENERALE COMUNE A TUTTI I PROCEDIMENTI 8
ARTICOLO 2 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI 8
ARTICOLO 3 – ELETTORATO ATTIVO 9
ARTICOLO 4 – ELETTORATO PASSIVO 10
ARTICOLO 5 - DURATA DEI MANDATI ELETTORALI, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 10
ARTICOLO 6 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 11
ARTICOLO 7 – GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE 11
ARTICOLO 8 – COMPENSI COMMISSIONI ELETTORALI 12
ARTICOLO 9 – MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO ADEMPIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI ED ELETTORALI 12
ARTICOLO 10 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO 13
ARTICOLO 11 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI 13
ARTICOLO 12 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 14
ARTICOLO 13 – COMPUTO DEI TERMINI 14
ARTICOLO 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI 14
TITOLO II - ELEZIONI DEL RETTORE 15
ARTICOLO 16 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI 15
ARTICOLO 17 – ELETTORATO ATTIVO 15
ARTICOLO 18 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE 15
ARTICOLO 19 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 16
ARTICOLO 20 - FORUM E DIBATTITI PUBBLICI – COMITATO DEI GARANTI 17
ARTICOLO 21 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO 18
ARTICOLO 22 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL’ ELETTO 18
ARTICOLO 23 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI 20
TITOLO III – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CORPO DOCENTE DELLE 6 MACRO-AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI NEL SENATO ACCADEMICO 21
ARTICOLO 25 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI 21
ARTICOLO 26 - ELETTORATO ATTIVO 21
ARTICOLO 27 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE 21
ARTICOLO 28 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO 22
ARTICOLO 29 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI 23
ARTICOLO 30 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI 24
ARTICOLO 31 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 24
ARTICOLO 32 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI 24
TITOLO IV – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO NEL SENATO ACCADEMICO 26
ARTICOLO 34 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI 26
ARTICOLO 35 – ELETTORATO ATTIVO 26
ARTICOLO 36 – ELETTORATO PASSIVO, PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE 26
ARTICOLO 37 – MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO 27
ARTICOLO 38 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI 27
ARTICOLO 39 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI 28
ARTICOLO 40 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 28
ARTICOLO 41 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI 28
TITOLO V – DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI DOTTORANDI DI RICERCA NEL SENATO ACCADEMICO 29
ARTICOLO 43 – INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI E CANDIDATURE 29
ARTICOLO 44 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 29
ARTICOLO 45 – OPERAZIONI DI XXXXXXXXX E PUBBLICAZIONE RISULTATI 29
ARTICOLO 46 – PROCLAMAZIONE ED ESERCIZIO DEL MANDATO 30
TITOLO VI - INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE ACCADEMICA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 31
ARTICOLO 48 - INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI 31
ARTICOLO 49 - ELETTORATO ATTIVO 31
ARTICOLO 50 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE 32
ARTICOLO 51 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO 33
ARTICOLO 52 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI 33
ARTICOLO 53 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E RICORSI 34
ARTICOLO 54 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI 34
ARTICOLO 55 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI 34
TITOLO VII – INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE TECNICO AMMINISTRATIVA E BIBLIOTECARIA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 35
ARTICOLO 57 – INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI 35
ARTICOLO 58 - ELETTORATO ATTIVO 35
ARTICOLO 59 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE 35
ARTICOLO 60 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO 36
ARTICOLO 61 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA ROSA DEI CANDIDATI 37
ARTICOLO 62 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E RICORSI 37
ARTICOLO 63 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI 37
ARTICOLO 64 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI 38
TITOLO VIII – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL SENATO ACCADEMICO E NEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO NONCHE’ NELLE ASSEMBLEE DI FACOLTA’ 39
ARTICOLO 66 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI 39
ARTICOLO 67 – ELETTORATO ATTIVO 39
ARTICOLO 68 – ELETTORATO PASSIVO 40
ARTICOLO 69 - LISTE ELETTORALI 40
ARTICOLO 70 - PRESENTAZIONE LISTE 41
ARTICOLO 71 - PUBBLICAZIONE DELLE LISTE E PROPAGANDA ELETTORALE .41
ARTICOLO 72 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE E COMMISSIONI ELETTORALI DI FACOLTÀ 42
ARTICOLO 73 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO 42
ARTICOLO 74 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI 42
ARTICOLO 75 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E RICORSI 43
ARTICOLO 76 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI 43
ARTICOLO 77 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI 44
ALLEGATO - COMPENSI COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE E GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE 45
ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE E COMPENSI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE PER I PROCEDIMENTI ELETTORALI DEL RETTORE E DEGLI ORGANI CENTRALI 45
ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE E COMPENSI DEL GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE PER LE ELEZIONI DEL RETTORE, DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO, DELLE CONSULTAZIONI PER LA DESIGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 45
ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE E COMPENSI DEL GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NELL'AMBITO DEL SENATO ACCADEMICO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO 46
ARTICOLO 4 – COMPOSIZIONE E COMPENSI DEL GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE E PROCEDIMENTI ELETTORALI NAZIONALI E REGIONALI 46
PREMESSA
I procedimenti elettorali degli Organi dell’Ateneo rappresentano una manifestazione della volontà della comunità accademica di individuare i propri rappresentanti coerentemente con il principio della democrazia rappresentativa.
La gestione corretta e trasparente del procedimento elettorale riveste, quindi, un carattere essenziale di garanzia della democraticità attraverso l'imparzialità e l'indipendenza delle garanzie procedurali poste a tutela del rispetto dei principi costituzionali del diritto elettorale, ossia il suffragio universale, uguale, libero, segreto e diretto e la stabilità del diritto elettorale stesso.
Negli ultimi decenni, gli interventi del legislatore rivolti alle Pubbliche Amministrazioni hanno dato un forte impulso alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi dell'azione amministrativa; la digitalizzazione degli atti risulta, quindi, fondamentale nel perseguimento di un obiettivo strategico del sistema Paese, quale la costruzione di una Università più trasparente e più innovativa, soprattutto in considerazione della recente situazione emergenziale.
A livello nazionale, ne sono esempio le norme sulla semplificazione amministrativa introdotte con la L. 120/2020 e la L. 108/2021 ma, soprattutto, il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), che si pone come obiettivo quello di rilanciare il Paese e rispondere alla crisi provocata dalla pandemia da coronavirus attraverso la riforma delle amministrazioni pubbliche intese quali catalizzatori e acceleratori della crescita economica e sociale.
A livello di Ateneo, il Piano della Performance 2021 aveva, tra l’altro, già posto il focus sul processo di transizione al digitale e di reingegnerizzazione dei servizi, promuovendo una nuova fase di implementazione di azioni tecnologiche e amministrative, in armonia con le politiche generali di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione volte alla semplificazione ed all’aumento dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia interna.
La digitalizzazione e la semplificazione sono necessità strategiche dell’Ateneo ineludibili per tradurre in azioni concrete le strategie per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione dettate dall’Agenda digitale, italiana ed europea, come recita il Piano strategico di Sapienza 2022-2027. Il nuovo Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) di Sapienza 2022-2024 declina tale visione strategica in specifici obiettivi operativi, tra i quali figura la digitalizzazione delle procedure elettorali di Sapienza (ob. B.6) con la previsione dell’emanazione del nuovo Regolamento sulle procedure elettorali in modalità elettronica.
Nel corso del 2020/2021, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ateneo ha sperimentato il ricorso straordinario alla modalità online per espletamento del voto per le elezioni della Rettrice, dei Rappresentanti degli studenti negli XX.XX. e nelle Assemblee di Facoltà, nonché per diversi procedimenti elettorali relativi alle suppletive dei
rappresentanti dei docenti negli XX.XX., raggiungendo ottimi risultati in termini di partecipazione del corpo elettorale, efficacia, efficienza ed economicità gestionale.
Al fine di dare continuità alle innovazioni organizzative già avviate nel clima emergenziale, il presente Regolamento intende disciplinare a regime la digitalizzazione dei processi e delle procedure dei previgenti regolamenti elettorali, con l’aspettativa che tale cambiamento produrrà sicuri benefici per tutta la comunità accademica.
Il presente Regolamento, pur garantendo nella sostanza l’inclusione e il contrasto ad ogni forma di discriminazione, deroga alla visibilità di entrambi i generi solo per necessità di sintesi e scorrevolezza del testo sotto il profilo linguistico. Pertanto, le denominazioni, i nomi comuni, le funzioni e le cariche ivi menzionate, e le disposizioni alle stesse riferite, devono in ogni caso ritenersi applicabili, declinate e concordate tanto al genere maschile quanto al genere femminile.
TITOLO I – PARTE GENERALE COMUNE A TUTTI I PROCEDIMENTI
ARTICOLO 1 – OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina le sottoelencate procedimenti elettorali svolte in modalità telematica online:
a) Elezioni del Rettore;
b) Elezioni dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico;
c) Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico;
d) Designazione del rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca nel Senato Accademico;
e) Individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei rappresentanti della componente accademica in Consiglio di Amministrazione;
f) Individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei rappresentanti della componente tecnico-amministrativa e bibliotecaria in Consiglio di Amministrazione;
g) Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario, nonché nelle Assemblee di Facoltà.
ARTICOLO 2 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI
1. Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano dei professori ordinari dell’Ateneo; le elezioni degli altri Organi centrali sono indette con decreto del Rettore; le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Assemblee di Facoltà sono indette con Decreti dei Presidi di Facoltà, entro i termini e le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il decreto deve contenere:
• la determinazione dell’elettorato attivo e passivo;
• il numero dei rappresentanti da designare;
• i termini di predisposizione e le forme di pubblicità delle liste degli elettori;
• i termini e le modalità di presentazione delle candidature ove previste;
• il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
• la durata del mandato degli eletti;
• i termini per eventuali ricorsi, per ciascuna fase del procedimento;
• ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette.
3. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell’Università e mediante trasmissione, a mezzo posta elettronica, a tutto l’elettorato interessato. La mancata ricezione del messaggio mail e di tutte le successive comunicazioni non costituisce motivo di nullità dell’avviso.
4. Le operazioni di voto si svolgono in un arco di tempo variabile per ogni singolo procedimento elettorale così come disciplinato nella specifica sezione di riferimento del presente regolamento.
ARTICOLO 3 – ELETTORATO ATTIVO
1. Le liste degli elettori sono compilate a cura all’Area Affari Istituzionali, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, e rese pubbliche, mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza.
2. L’elettorato attivo è disciplinato nelle specifiche sezioni di riferimento in funzione della tipologia di procedimento elettorale, fermi restando i casi di esclusione disciplinati dall’art. 32 dello Statuto vigente:
a) per i docenti, coloro che risultino inattivi nell’attività di ricerca, documentata dallo specifico catalogo di Xxxxxx (…);
b) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado;
c) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
In relazione alla lettera a), per docenti inattivi si intendono coloro che si trovano nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, pubblicato nel triennio solare precedente le elezioni, al Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza.
3. Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, sono inoltre esclusi dall’elettorato attivo coloro che siano incorsi in una violazione accertata di regole di condotta previste dal Codice etico.
4. Sono altresì esclusi dall'elettorato attivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
5. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sul sito istituzionale dell’Ateneo, alla pagina web delle Elezioni di Sapienza. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco possono essere segnalate all’Area Affari Istituzionali dal diretto interessato. Xxxxx stesse decide la Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 6.
6. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante diffusione sul sito istituzionale dell’Ateneo, alla pagina web delle Elezioni di Sapienza.
7. I termini per le attività previste dal presente comma sono definiti nelle specifiche sezioni di riferimento in funzione alla tipologia di procedimento elettorale.
ARTICOLO 4 – ELETTORATO PASSIVO
1. L’elettorato passivo è disciplinato nelle specifiche sezioni di riferimento in funzione della tipologia di procedimento elettorale.
2. Il requisito di eleggibilità ai sensi dell’art. 32 dello Statuto deve essere posseduto al momento dell’indizione dell’elezione.
3. L’elettorato passivo spetta ai professori, ai ricercatori, personale equiparato e al personale tecnico- amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o del termine di risoluzione del rapporto.
4. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, gli “anni di servizio” devono intendersi riferiti al periodo di effettivo servizio che resta da svolgere prima del collocamento a riposo, e che decorrono dalla data di insediamento dell’organo.
5. L'elettorato passivo spetta agli studenti che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e agli studenti che risultino regolarmente iscritti al Dottorato di ricerca per la sola durata ordinaria del corso. L'elettorato passivo spetta altresì agli studenti delle Scuole di Specializzazione che, alla data di indizione delle elezioni, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.
6. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge.
ARTICOLO 5 - DURATA DEI MANDATI ELETTORALI, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
1. I mandati dei componenti di tutte le cariche, ad eccezione del Rettore al quale si applica quanto previsto dall’art. 2 c. 1 lett. d) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono limitati a due consecutivi. L’ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell’incarico, aumentata di un anno.
2. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa, con l’eccezione del Rettore e del Prorettore Vicario. Non può far parte del Nucleo di Valutazione chi sia componente a qualsiasi titolo degli altri Organi di governo dell’Università. In caso di incompatibilità l’interessato deve optare entro trenta giorni dalla seconda elezione per il mantenimento della carica previgente, ovvero per la designazione più recente. Qualora non venga esercitata l’opzione entro il predetto termine temporale, s’intende acquisita l’opzione per la elezione o designazione più recente.
3. Per le cariche elettive valgono tutte le incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Nell’organismo per il quale non sia stata esercitata l’opzione, si provvederà a sostituire il rappresentante decaduto con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell’ultimo degli eletti.
5. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta.
6. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del rappresentante, si procede all’indizione di nuove elezioni.
ARTICOLO 6 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
1. È istituita, con Decreto Rettorale, una Commissione Elettorale Centrale (C.E.C.), composta da personale di Ateneo, di cui almeno un esperto in materie giuridiche, così articolata:
• Due Professori ordinari o straordinari, tra i quali il Rettore nomina il Presidente;
• Due Professori associati o Ricercatori;
• Due funzionari amministrativi di categoria non inferiore alla D.
2. La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali, redigere i verbali, decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio, esprimere pareri, regolamentare l’utilizzazione degli spazi destinati a propaganda elettorale, dichiarare i risultati, e darne comunicazione per la pubblicazione sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza.
4. Nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario, la Commissione Elettorale Centrale è integrata dal Direttore dell’Area Servizi agli Studenti o da un suo delegato.
5. Per quanto riguarda le elezioni del Rettore, per la composizione della Commissione Elettorale Centrale si rimanda alla specifica sezione di riferimento di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 7 – GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE
1. L’Area Affari Istituzionali ha il compito di eseguire le attività pre- e postvotazione, tra cui sono contemplate le seguenti:
• predisposizione del cronoprogramma attinente alle fasi del procedimento elettorale;
• relazioni e comunicazioni agli Organi Collegiali;
• decreti di indizione;
• avvisi e circolari al corpo elettorale;
• acquisizione delle candidature;
• decreti di nomina.
2. Per tutte le altre attività è costituito un Gruppo per il Procedimento Elettorale Online, garantendo i principi di parità di genere e di rotazione, da personale tecnico-amministrativo e bibliotecario con competenze in materia elettorale ed informatica afferente alle Aree dell’Amministrazione centrale ed anche selezionato dall’Elenco degli scrutatori di Ateneo, appositamente istituito per i procedimenti elettorali di Ateneo, consultabile alla pagina web delle Elezioni di Sapienza.
Il Gruppo per il Procedimento Elettorale Online ha il compito di eseguire le seguenti attività:
• cura delle pagine web dedicate a ciascun procedimento elettorale;
• procedure per l’affidamento del servizio di voto online e conseguenti rapporti con il gestore della piattaforma;
• elaborazione delle liste dell’elettorato attivo, con le seguenti verifiche, ove applicabili:
o verifica del conferimento di almeno un prodotto della ricerca delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, pubblicato nel triennio solare precedente le elezioni, al Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza,
o stato giuridico del personale,
o carriera studenti;
• rapporti con la Commissione Elettorale Centrale;
• verifica del funzionamento della piattaforma di voto;
• help-desk durante le giornate di voto per la risoluzione delle segnalazioni da parte dell’elettorato attivo, nella specie problematiche di natura tecnico-informatica e di profilazione utenza in conformità ai requisiti dell’elettorato attivo;
• redazione di un verbale per ogni giornata di votazione;
• statistiche di affluenza.
3. In relazione alla complessità del procedimento elettorale, nonché alla numerosità degli aventi diritto al voto, è possibile prevedere la presenza di un numero variabile di collaboratori estratti dall’Elenco degli scrutatori di Ateneo, a supporto delle eventuali postazioni fisiche di voto, allestite all’occorrenza e messe a disposizione degli elettori che dovessero rappresentare problematiche di ordine tecnico nell’accessibilità al servizio di voto dal proprio dispositivo.
ARTICOLO 8 – COMPENSI COMMISSIONI ELETTORALI
1. I compensi della Commissione Elettorale Centrale e del Gruppo per il Procedimento Elettorale Online sono disciplinati dall’allegato parte integrante del presente regolamento e che formerà oggetto di rivalutazione nel corso del tempo, previa delibera degli organi competenti.
ARTICOLO 9 – MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO ADEMPIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI ED ELETTORALI
1. Il Gruppo per il Procedimento Elettorale Online, il giorno antecedente le votazioni provvede, previa verifica del funzionamento dell’ambiente di voto online di concerto con il gestore della piattaforma, provvede alla pubblicazione del link di accesso al portale di voto sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza.
2. In ciascuna giornata di votazione, la piattaforma di voto è attivata negli orari previsti dal decreto di indizione.
3. Le operazioni di voto si svolgono online da remoto, utilizzando un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet o la propria postazione lavorativa; a tal fine l’elettore dovrà accedere alla schermata di autenticazione tramite il link di accesso al portale di voto.
4. La procedura online garantisce:
• che il voto sia personale, libero e segreto e ciascun elettore è direttamente responsabile della personale osservanza dei detti principi;
• l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
• adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettore mediante l’autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
• la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
• che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
• che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
• la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).
5. L’elettore, all’atto dell’accesso alla piattaforma online ai fini dell’effettuazione del voto, dovrà curare sotto la personale responsabilità che l’esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza, in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell’operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.
6. Le modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione della preferenza sono indicate nell’allegato tecnico fornito dal gestore, disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, alla pagina web delle Elezioni di Sapienza.
7. L’elettore, tramite apposito form compilabile, presente sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza, può segnalare eventuali problematiche di natura tecnica nell’espletamento della procedura di voto.
8. La Commissione Elettorale Centrale, nella sua composizione ordinaria, provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all’Area Affari Istituzionali.
ARTICOLO 10 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento dello specifico quorum previsto per il procedimento elettorale, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online, procede alle operazioni di scrutinio.
ARTICOLO 11 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI
1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con avviso pubblicato sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza entro tre giorni dalle elezioni.
2. Entro i tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide nei successivi tre giorni dal termine di presentazione, sentito eventualmente il primo firmatario di essi.
3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
ARTICOLO 12 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
1. Gli eletti sono proclamati con decreto dell’organo competente entro i tre giorni successivi dal decorso dei termini utili per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
ARTICOLO 13 – COMPUTO DEI TERMINI
1. Ai fini del presente regolamento, per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi.
ARTICOLO 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dallo Statuto della Sapienza, dal Regolamento generale di Organizzazione di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I Centri di spesa conformano ai principi dettati dal presente regolamento la disciplina delle procedure elettorali di rispettiva competenza.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell’albo ufficiale di Ateneo.
TITOLO II - ELEZIONI DEL RETTORE
ARTICOLO 15 – OGGETTO
1. Il presente titolo disciplina le elezioni del Rettore ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto vigente e della parte generale di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 16 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
1. Le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore, dal Decano dei Professori ordinari, il quale provvede successivamente alla nomina della Commissione Elettorale Centrale.
2. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante:
a) pubblicazione sul sito web dell'Università;
b) comunicazione tramite posta elettronica a tutto il corpo elettorale;
c) invio alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
ARTICOLO 17 – ELETTORATO ATTIVO
1. Partecipano alla elezione i professori di ruolo, i ricercatori - ivi compresi quelli a tempo determinato - e personale equiparato, gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il personale dirigente e il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. Inoltre partecipano alle elezioni i rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca eletti nei Consigli di Dipartimento.
2. I casi di esclusione dall’elettorato attivo sono disciplinati dall’art. 3 commi 2,3,4 del presente regolamento.
3. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo giorno di votazione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all’Area Affari Istituzionali entro e non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione.
4. In merito a dette segnalazioni decide nei cinque giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo articolo 19.
5. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, sono resi pubblici, con le modalità descritte nel precedente comma 3, non oltre il sesto giorno precedente il primo giorno di votazione.
ARTICOLO 18 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE
1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell’Ateneo o di altre Università italiane che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ove per “anni di servizio” devono intendersi quelli che decorrono dalla data di insediamento. La carica di Rettore è incompatibile con le cariche di Prorettore Vicario, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento.
2. I candidati sono tenuti a optare, all’atto della presentazione della candidatura, per il regime d’impegno a tempo pieno o ad allegare alla candidatura una dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
4. Sono altresì esclusi i docenti che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80.
5. Le candidature devono essere presentate nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni. In ogni caso la trasmissione deve avvenire con PEC personale entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni, allegando la domanda firmata digitalmente o con firma olografa e documento di riconoscimento in corso di validità, corredata dal curriculum vitae ed eventuale programma elettorale.
6. La regolarità di presentazione delle candidature e il possesso dei requisiti di eleggibilità dei candidati sono accertati dalla Commissione Elettorale Centrale entro dieci giorni dalla scadenza della presentazione delle candidature.
7. Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’esito delle verifiche della Commissione Elettorale Centrale, per ciascun candidato dovranno essere depositate, secondo le modalità previste dal bando di indizione, da un minimo di 100 ad un massimo di 110 firme di aventi diritto al voto, a sostegno della candidatura.
8. Nel caso in cui il candidato non raggiunga il numero minimo di firme richiesto, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad escluderlo dalla procedura elettorale. Le candidature acquistano definitiva efficacia a seguito della verifica positiva della Commissione Elettorale Centrale.
9. Ogni elettore può sottoscrivere esclusivamente una sola candidatura; nel caso di sottoscrizione di più candidature, è considerata valida la sottoscrizione avente data anteriore. In caso di ritiro di un candidato, l’elettore che ne ha sottoscritto la candidatura può sottoscrivere la candidatura di altro candidato.
10. L'elenco dei candidati predisposto in ordine alfabetico, può essere modificato esclusivamente in caso di rinuncia alla candidatura da parte dell'interessato, che deve pervenire all’Area Affari Istituzionali, tramite posta elettronica certificata entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente l’inizio della tornata elettorale.
11. La documentazione inoltrata da ogni singolo candidato (dichiarazione di candidatura, Curriculum vitae, eventuale programma elettorale) è resa nota attraverso la pubblicazione delle stesse sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza e sulle pagine del Forum istituito appositamente in occasione delle elezioni del Rettore, il cui utilizzo è disciplinato dal successivo articolo 20.
12. L’Area Affari Istituzionali informa gli elettori dell’eventuale presenza sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza di nuova documentazione trasmessa dai candidati tramite comunicazione mail.
13. Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, è esclusa la possibilità da parte dei candidati di utilizzare i sistemi di posta elettronica dell’Università per comunicazioni in materia elettorale.
ARTICOLO 19 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
1. La Commissione Elettorale Centrale (C.E.C.) è composta dei seguenti membri, nominati con provvedimento del Decano:
a. un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a sua volta un Vice- Presidente tra i membri della Commissione;
b. un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, sorteggiati all’interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico;
c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario designato dai rappresentanti dello stesso personale nel Consiglio di Amministrazione;
d. uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
e. un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario, designato dal Direttore Generale.
2. È condizione di validità delle sedute della C.E.C. la presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice-Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.
3. Alla C.E.C. spetta:
a) accertare la validità delle candidature di cui al precedente art. 18;
b) pronunciarsi su eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco dell’elettorato attivo;
c) pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto;
d) sovrintendere alle operazioni di scrutinio e procedere alla proclamazione dei risultati;
e) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.
ARTICOLO 20 - FORUM E DIBATTITI PUBBLICI – COMITATO DEI GARANTI
1. Per favorire un dibattito aperto e democratico tra i candidati, sono previsti tre incontri pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l’istituzione di un apposito “Forum Sapienza”, il cui utilizzo è disciplinato dal regolamento approvato con delibera del Senato Accademico del 29 aprile 2008.
2. Sono utenti del “Forum Sapienza” tutti gli utenti della rete di Sapienza Università di Roma che, pertanto, aderiscono ed accettano quanto disciplinato nel Regolamento generale per l’utilizzo della rete telematica di Sapienza Università di Roma.
3. È istituito un Comitato di tre Garanti, designati dal Senato Accademico su una rosa di sei nominativi proposti dal Rettore tra eminenti personalità accademiche cessate dal servizio presso la Sapienza. Il Comitato di Xxxxxxx deve assicurare il democratico e corretto svolgimento del dibattito tra elettori e candidati, nonché il rispetto del presente regolamento e del regolamento generale di utilizzo della rete telematica di Sapienza Università di Roma. L’operato del Comitato di Xxxxxxx è insindacabile.
5. Non sono consentiti:
- le discriminazioni etniche o di genere, l’incitamento all’odio antietnico e ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una etnia o di un genere rispetto agli altri;
- offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede;
- commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e denigratoria;
- atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, ingiustificatamente e palesemente ostili nei confronti dell’istituzione;
- atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, ingiustificatamente e palesemente ostili nei confronti degli altri utenti del forum;
- incitamento alla violazione delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al forum;
- argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum, cioè contrari al buon gusto ed alle regole del vivere civile e del democratico confronto;
- il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati; questi verranno immediatamente rimossi.
La deliberata inosservanza di quanto riportato sopra comporterà l’immediata esclusione dell’utente o, nei casi più gravi, la chiusura del forum, a insindacabile giudizio del Comitato di Garanti.
È vietato scrivere messaggi o discussioni al solo fine di aumentare il numero di messaggi del forum. Per tutto quanto non specificamente regolato, si fa rinvio ai principi di cui al Codice Etico, in quanto compatibili.
6. Nel rispetto del silenzio elettorale, il forum è chiuso ventiquattro ore prima della data di inizio delle votazioni.
7. I tre incontri pubblici di cui al comma 1, da tenersi nell’Aula Magna dell’Ateneo o, in caso di indisponibilità, di spazi con analoghe caratteristiche, con la partecipazione dei candidati, sono così modulati:
1. il primo, entro un mese dalla scadenza per la presentazione delle firme a sostegno delle candidature, per la sola presentazione dei programmi;
2. il secondo, per un dibattito pubblico;
3. il terzo, nella settimana antecedente l’inizio delle procedure di voto, per l’appello agli elettori.
8. Gli incontri pubblici di cui al comma 1 sono convocati dal Decano e moderati dal Comitato dei Garanti.
9. L’eventuale variazione di calendario o il mancato svolgimento di uno o più incontri di cui al comma 1 non inficia la validità delle elezioni.
ARTICOLO 21 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO
1. Per le modalità di voto si rimanda a quanto indicato nell’art. 9 commi 5,6,7 del presente regolamento.
2. La C.E.C. provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.
3. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati redatti dal Gruppo per il Procedimento Elettorale Online vengono trasmessi alla C.E.C., che ne prende atto e accerta la regolarità delle operazioni di voto.
ARTICOLO 22 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL’ ELETTO
1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% della totalità degli aventi diritto.
2. Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti (pesati e non pesati), ottenuti con le modalità previste dal successivo comma 6.
3. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la C.E.C., constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dall’Area Affari Istituzionali, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
4. Qualora in detta votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti (pesati e non pesati), le votazioni proseguono con altre due tornate analoghe alla precedente, nelle settimane immediatamente successive.
5. Se anche nella terza votazione non si raggiunge la maggioranza stabilita, si procede, nella settimana immediatamente successiva, al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti nel ballottaggio.
6. Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le seguenti modalità:
a) Il voto ponderato del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è calcolato nel seguente modo secondo quanto previsto dallo Statuto: il 15% (aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% del personale tecnico- amministrativo e bibliotecario avente diritto al voto) del numero complessivo rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori – ivi inclusi quelli a tempo determinato – e personale equiparato aventi diritto al voto, lo si divide per il numero complessivo dei voti espressi dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (ivi comprese le schede bianche). Effettuato lo spoglio dei voti espressi da quest'ultimo personale, si moltiplica il quoziente risultante dalla precedente operazione per il numero dei voti conseguito da ciascun candidato e si ottiene il numero ponderato dei voti da attribuire ad ogni candidato.
b) Il voto ponderato dei rappresentanti degli studenti è sempre pari al 15% del personale docente ed equiparato, pertanto nell’ipotesi in cui una Facoltà preveda una rappresentanza degli studenti in Assemblea in misura superiore al 15% del citato personale, il peso del voto dei rappresentanti degli studenti di tale Facoltà è in ogni caso ridotto proporzionalmente, in modo da ottenere un numero di voti esprimibili pari al 15%;
c) Si passa quindi allo spoglio dei voti espressi dal personale docente.
d) Infine, si procede alla somma dei risultati ottenuti, e alla proclamazione dei risultati.
7. La C.E.C. può disporre motivatamente il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto, in caso problemi tecnico-informatici che ne impediscano il corretto espletamento.
8. La C.E.C., dopo la proclamazione dei risultati, redige processo verbale dell'attività compiuta, dal quale devono, tra l'altro, risultare distinti per categoria:
- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei votanti;
- i voti riportati da ciascun candidato.
La suddetta verbalizzazione, unitamente ai verbali del Gruppo per il Procedimento Elettorale Online, viene trasmessa al Decano.
Di tutto il materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell’eletto.
ARTICOLO 23 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI
1. I risultati elettorali accertati dalla C.E.C. sono resi pubblici sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza. Entro i 3 giorni consecutivi successivi alla proclamazione dei risultati può essere proposto ricorso in opposizione alla C.E.C., la quale decide nei successivi tre giorni dal termine di presentazione, sentito eventualmente il primo firmatario del ricorso.
2. Avverso la pronuncia della C.E.C., entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
3. La proposizione dei suddetti ricorsi non interrompe l'iter di nomina del Rettore eletto.
TITOLO III – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CORPO DOCENTE DELLE 6 MACRO-AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI NEL SENATO ACCADEMICO
ARTICOLO 24 – OGGETTO
1. Il presente titolo disciplina le elezioni dei rappresentanti del corpo docente delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettere b) e c) dello Statuto e della parte generale di cui al presente regolamento.
2. Le macro-aree sono stabilite, ai sensi dell’art.10, comma 10 dello Statuto vigente, dal Senato Accademico e costituite da Dipartimenti aventi finalità didattico-scientifiche affini.
ARTICOLO 25 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
1. Le elezioni sono indette, ogni triennio, con Decreto Rettorale con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle votazioni.
2. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante:
a) pubblicazione sul sito web dell'Università;
b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale.
ARTICOLO 26 - ELETTORATO ATTIVO
1. Per ciascuna macro-area vengono costituiti tre distinti collegi elettorali, ciascuno per eleggere - all’interno di ogni singola macro-area - i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento-Professori di I fascia, dei Professori di II fascia e dei Ricercatori (anche a tempo determinato) e personale equiparato.
2. L’elettorato attivo spetta:
a) Per l’elezione dei rappresentanti dei Direttori di dipartimento ai Professori di I fascia;
b) Per l’elezione dei rappresentanti dei professori di II fascia ai Professori di II fascia;
c) Per l’elezione dei rappresentanti dei Ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99 ai Ricercatori (anche a tempo determinato), personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99.
3. Sono esclusi dall’elettorato attivo i soggetti di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
4. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.
5. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all’Area Affari Istituzionali dal diretto interessato entro e non oltre il decimo giorno dalla data di pubblicazione. Xxxxx stesse decide nei sette giorni successivi la C.E.C. di cui all’art. 6 del presente regolamento.
6. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, mediante diffusione sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza, almeno sei giorni prima del primo giorno di votazione.
ARTICOLO 27 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE
1. L’elettorato passivo spetta:
a) Per l’elezione dei rappresentanti dei Direttori di dipartimento ai Professori ordinari, straordinari e che rivestano la carica di Direttore di dipartimento alla data di indizione delle elezioni, con esclusione di coloro che si trovino nell’ultimo anno di mandato e che non siano rieleggibili.
b) Per l’elezione dei rappresentanti dei professori di II fascia.
c) Per l’elezione dei rappresentanti dei Ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99 ai Ricercatori (anche a tempo determinato) e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99.
2. L’elettorato passivo spetta ai docenti delle categorie a), b) e c) di cui al presente articolo che abbiano già optato per il regime a tempo pieno ovvero si trovino in regime di tempo definito, ma che all’atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno.
3. Sono esclusi dall’elettorato passivo i soggetti di cui all’art. 4 del presente Regolamento; sono altresì esclusi dall'elettorato passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale e coloro i quali si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80.
4. Le candidature devono essere presentate nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni. In ogni caso la trasmissione deve avvenire con PEC personale, allegando la domanda firmata digitalmente o con firma olografa e documento di riconoscimento in corso di validità entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno di votazione.
5. La regolarità di presentazione delle candidature e il possesso dei requisiti dei candidati sono accertati dalla C.E.C.
6. Di dette candidature è data pubblicità:
a) mediante trasmissione dell’avviso elettorale con posta elettronica alle Facoltà e i Dipartimenti, nel quale è indicato l’elenco dei candidati, distinti per fascia e disposti in ordine alfabetico;
b) mediante pubblicazione dell’avviso di cui al punto a) sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza;
c) mediante trasmissione dell’avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, all’elettorato attivo interessato.
7. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.
ARTICOLO 28 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO
1. Il giorno che precede il primo giorno di votazione si riunisce la C.E.C..
2. Ciascun elettore potrà esprimere il voto esclusivamente per un candidato che appartenga alla sua stessa fascia ed alla sua stessa macroarea.
3. Per le modalità di voto si rimanda a quanto indicato nell’art. 9 commi 5,6,7 del presente regolamento.
4. La C.E.C. provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.
5. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati redatti dal Gruppo per il Procedimento Elettorale Online vengono trasmessi alla C.E.C., che ne prende atto e accerta la regolarità delle operazioni di voto.
ARTICOLO 29 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI
1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% della totalità degli aventi diritto, come previsto dall'art. 31, comma 1, dello Statuto.
2. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la C.E.C., constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dall’Area Affari Istituzionali, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
3. Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto, le votazioni sono ripetute per una sola volta entro i 90 giorni successivi al giorno della proclamazione dei risultati; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Senato Accademico, ai sensi dell’art. 31, comma 3.
4. Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le seguenti modalità previste dai successivi commi 5 e 6.
5. Per ciascuna macro-area e per ciascuna categoria di docenti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 27 si formula una graduatoria in relazione ai voti ottenuti. A parità di voti risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa risulta eletto il più giovane di età.
6. Gli ulteriori tre nominativi (uno per ogni categoria di docenti di cui alle lettere a, b e c dell’art. 27) sono così individuati:
a) per ciascuna categoria di docenti viene compilato un elenco comprensivo di tutti i nominativi di docenti che, pur non risultando eletti, hanno ottenuto voti;
b) per ogni nominativo, escluso l'eletto della macro-area di appartenenza, si calcola il numero percentuale di preferenze ottenute rispetto al numero degli aventi diritto al voto nella propria macroarea e si ordinano i rispettivi nominativi a partire da quello che ha ottenuto il maggior numero percentuale;
c) sono individuati come eletti, nell’ordine:
1) il Direttore di Dipartimento che abbia riportato il maggior numero percentuale, escludendo la macro-area di appartenenza del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
2) il professore associato o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero percentuale, escludendo le macro-aree di appartenenza del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento e del Direttore di Dipartimento eletto ai sensi del precedente punto 1);
3) il professore associato o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero percentuale, escludendo le macro-aree di appartenenza del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, del Direttore di Dipartimento eletto ai sensi del precedente n. 1) e del professore associato o del ricercatore eletto ai sensi del precedente n. 2).
7. Nell’ipotesi di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per scadenza del mandato del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, in seguito all’elezione di un nuovo Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, i componenti individuati ai sensi del comma 6, lettera c), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, decadono dalla carica
di componenti del Senato Accademico. Tali componenti decaduti restano designabili secondo la procedura di cui al comma 6 del presente articolo. Nel caso in cui non fosse possibile si procede ad una nuova individuazione sulla base dei risultati delle elezioni già effettuate. I componenti così individuati sono nominati componenti del Senato Accademico per una durata della carica pari al residuo del mandato dell’organo.
8. Di tutte le operazioni di voto è redatto apposito verbale, in cui sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese e i risultati dello scrutinio, il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati.
9. La C.E.C. può disporre motivatamente il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto.
ARTICOLO 30 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI
1. I risultati elettorali, accertati dalla C.E.C., sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza entro tre giorni dalle elezioni.
2. Entro i tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla C.E.C. che decide entro tre giorni dal termine di presentazione.
3. Avverso la pronuncia della C.E.C., entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
ARTICOLO 31 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro i tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
ARTICOLO 32 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI
1. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni; il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.
2. Il professore di I fascia che cessi dalle proprie funzioni di Direttore di Dipartimento per scadenza del mandato è sostituito, con Decreto Rettorale, con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell’ultimo degli eletti nella medesima tornata elettorale.
3. Nei casi diversi da quello di cui al comma precedente, ossia in caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo dei professori associati e dei ricercatori di cui ai punti b) e c) dell’art. 32, il rappresentante del personale docente è sostituito, con Decreto Rettorale, con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell’ultimo degli eletti nella medesima tornata elettorale.
4. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta.
5. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del docente che cessa dal suo incarico, entro 15 giorni si procede all’indizione di nuove elezioni.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo degli eletti in Senato Accademico nel corso del semestre antecedente la scadenza complessiva dell’Organo, non si procede ad elezioni suppletive.
TITOLO IV – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO NEL SENATO ACCADEMICO
ARTICOLO 33 – OGGETTO
1. Il presente titolo disciplina le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico- amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto e della parte generale di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 34 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI
1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico, sono indette, ogni triennio, con Decreto Rettorale con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni.
3. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante:
a) pubblicazione sul sito web dell'Università;
b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale.
ARTICOLO 35 – ELETTORATO ATTIVO
1. L’elettorato attivo spetta ai dipendenti in servizio dell’Università. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
2. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.
3. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è pubblicato sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all’Area Affari Istituzionali entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo. I reclami devono essere presentati con PEC personale direttamente dall’interessato all’Area Affari Istituzionali. Xxxxx stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.
4. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di votazione.
ARTICOLO 36 – ELETTORATO PASSIVO, PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE
1. Sono esclusi dall’elettorato passivo i soggetti di cui all’art. 4 del presente Regolamento; sono altresì esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
2. Le candidature devono essere presentate nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni. In ogni caso la trasmissione deve avvenire con PEC personale, allegando la domanda firmata digitalmente o con firma olografa e documento di riconoscimento in corso di validità entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno di votazioni.
3. Di dette candidature è data pubblicità:
a) mediante trasmissione dell’avviso elettorale con posta elettronica alle Facoltà e i Dipartimenti, nel quale è indicato l’elenco dei candidati, disposti in ordine alfabetico;
b) mediante pubblicazione dell’avviso di cui al punto a) sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza;
c) mediante trasmissione dell’avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, all’elettorato attivo interessato, la cui mancata ricezione non costituisce motivo di nullità dell’avviso.
4. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.
ARTICOLO 37 – MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO
1. Il giorno precedente le votazioni si insedia la C.E.C.
2. La preferenza si esprime digitando il numero o cliccando sul nome del candidato prescelto che appare nell'elenco dei candidati.
3. Per le modalità di voto si rimanda a quanto indicato nell’art. 9 commi 5,6,7 del presente regolamento.
4. La C.E.C. provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.
5. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati redatti dal Gruppo per il Procedimento Elettorale Online vengono trasmessi alla C.E.C., che ne prende atto e accerta la regolarità delle operazioni di voto.
ARTICOLO 38 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI
1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% della totalità degli aventi diritto. Le votazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni dalla data di proclamazione dei risultati; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Senato Accademico.
2. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la C.E.C., constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dall’Area Affari Istituzionali, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
3. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti in relazione ai rappresentanti da eleggere. A parità di voti risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa risulta eletto il più giovane di età.
4. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese e i risultati dello scrutinio, il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati.
5. La C.E.C. può disporre motivatamente il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto.
ARTICOLO 39 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI
1. I risultati elettorali, accertati dalla C.E.C., sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza entro tre giorni dalle elezioni.
2. Entro i tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla C.E.C. che decide nei successivi tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi.
3. Avverso la pronuncia della C.E.C., entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
ARTICOLO 40 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro i tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
ARTICOLO 41 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI
1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo, il rappresentante del personale è sostituito, con Decreto Rettorale, con il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell’ultimo degli eletti. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta.
2. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, si procede all’indizione di nuove elezioni.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo degli eletti in Senato Accademico nel corso del semestre antecedente la scadenza complessiva dell’Organo, non si procede ad elezioni suppletive.
TITOLO V – DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI DOTTORANDI DI RICERCA NEL SENATO ACCADEMICO
ARTICOLO 42 – OGGETTO
1. Il presente titolo disciplina le consultazioni per la designazione di un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi nel Senato Accademico, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 dello Statuto e della parte generale di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 43 – INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI E CANDIDATURE
1. Le consultazioni per l’individuazione del rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca sono indette, ogni biennio, con Decreto Rettorale reso pubblico con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data delle consultazioni.
2. Le candidature dovranno essere presentate nei termini e nelle modalità previste dal decreto di indizione. In ogni caso la trasmissione deve avvenire con PEC personale, allegando la domanda firmata digitalmente o con firma olografa e documento di riconoscimento in corso di validità, entro il 10° giorno precedente il primo giorno di votazione.
3. Le candidature pervenute, saranno rese note mediante avviso pubblicato alla pagina web delle Elezioni di Sapienza e tramite posta elettronica al corpo elettorale. La mancata ricezione del messaggio di posta elettronica non costituisce motivo di nullità dell’avviso.
ARTICOLO 44 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. L’elettorato attivo spetta agli assegnisti di ricerca che abbiano sottoscritto un contratto di ricerca e che, alla data della consultazione, non sia ancora concluso; spetta, altresì, agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e che, alla data della consultazione, non abbiano ancora conseguito il titolo.
2. L’elettorato passivo spetta:
• agli assegnisti di ricerca che sono titolari di un contratto alla data d’indizione delle consultazioni;
• agli studenti che risultano regolarmente iscritti al dottorato di ricerca per la sola durata ordinaria del corso, alla data di indizione delle consultazioni.
3. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza almeno 15 prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni possono essere segnalate all’Area Affari Istituzionali dal diretto interessato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo. L’elenco definitivo è reso pubblico 5 giorni prima dell’inizio delle consultazioni.
ARTICOLO 45 – OPERAZIONI DI XXXXXXXXX E PUBBLICAZIONE RISULTATI
1. La C.E.C., di cui all’art. 6 del presente regolamento, dopo aver accertato il raggiungimento del quorum di validità delle votazioni (almeno il 10% degli aventi diritto al
voto), procederà allo scrutinio. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi sarà nominato dal Rettore.
2. I risultati della consultazione sono resi noti con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza entro tre giorni dalla conclusione delle consultazioni.
3. Entro i tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla C.E.C. che decide nei successivi tre giorni dal termine di presentazione.
4. Avverso la pronuncia della C.E.C., entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
ARTICOLO 46 – PROCLAMAZIONE ED ESERCIZIO DEL MANDATO
1. Il Rettore provvede alla nomina del rappresentante entro i tre giorni successivi dal decorso dei termini utili per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
2. Il mandato del rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca è di durata biennale.
3. Il rappresentante che, per qualsiasi causa, cessi prima della scadenza del mandato è sostituito con il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che lo segue nell’ordine decrescente delle preferenze ottenute.
4. Il sostituto rimane in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e può essere rieletto una sola volta.
5. Nel caso non sia possibile procedere alla sostituzione del rappresentante secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo si procede, possibilmente entro 15 giorni dalla cessazione dall’incarico, all’indizione di nuove consultazioni.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo degli eletti in Senato Accademico nel corso del semestre antecedente la scadenza complessiva dell’Organo, non si procede all’indizione di nuove consultazioni.
TITOLO VI - INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE ACCADEMICA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 47 – OGGETTO
1. Il presente titolo disciplina le consultazioni per l’individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei rappresentanti della componente accademica in Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, dello Statuto e della parte generale di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 48 - INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI
1. Le consultazioni per l’individuazione di una rosa, pari al doppio dei candidati, da designare in qualità di rappresentanti della componente accademica nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con Decreto Rettorale con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle consultazioni medesime.
2. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante:
a) pubblicazione sula pagina web delle Elezioni di Sapienza;
b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale, la cui mancata ricezione non costituisce motivo di nullità dell’avviso.
ARTICOLO 49 - ELETTORATO ATTIVO
1. L’elettorato attivo spetta:
a) Per i professori di I fascia:
a1) ai professori di I fascia, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80 e ai professori collocati fuori ruolo per il conferimento di incarichi previsti da norme speciali;
b) Per i professori di II fascia:
b1) professori associati, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;
c) Per i ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99:
c1) ricercatori (anche a tempo determinato) e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;
2. I casi di esclusione dall’elettorato attivo, sono disciplinati dall’art. 3 commi 2,3,4 del presente regolamento.
3. L’elenco provvisorio degli aventi diritto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza almeno trenta giorni prima della data fissata per le consultazioni.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all’Area Affari istituzionali entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo. I reclami devono essere presentati con PEC personale direttamente dall’interessato all’Area Affari Istituzionali. Xxxxx stesse decide nei sette giorni successivi la C.E.C.
5. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di votazione.
ARTICOLO 50 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE
1. Sono designabili i docenti delle categorie di cui al precedente articolo 49 ai punti a1) b1) e c1) del comma 1, coloro i quali:
a) presentino la propria candidatura, che deve essere validata dal Senato Accademico sulla base documentata del possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.
a1) La comprovata competenza in campo gestionale può essere desunta dalla partecipazione, in qualità di componente, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta di Facoltà o di Dipartimento, ovvero come Presidente o Coordinatore di Corsi di Studio, oppure dal possesso di requisiti analoghi conseguiti in Sapienza o in altre istituzioni universitarie, Enti pubblici e soggetti privati. La comprovata competenza in campo gestionale deve essere dimostrata in funzione di esperienze svoltesi per almeno un triennio negli ultimi 10 anni.
a2) L’esperienza professionale di alto livello può essere desunta, altresì, dall’iscrizione ad Albi, Ordini ed Elenchi professionali normativamente riconosciuti, per almeno un quinquennio senza interruzione.
a3) La qualificazione scientifica e culturale è desunta per i professori di I fascia dal possesso di almeno uno dei requisiti minimi analoghi a quelli previsti per la candidabilità alle commissioni di abilitazione nazionale, per i professori di II fascia e per i ricercatori dal possesso di almeno uno dei requisiti di partecipazione al concorso per l’abilitazione rispettivamente a professore di I fascia o di II fascia nonché dal non aver il candidato riportato un giudizio negativo nell’attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell’ultima valutazione disponibile agli atti;
b) abbiano già optato per il regime a tempo pieno; coloro i quali si trovino in regime di tempo definito, all’atto della presentazione della candidatura ufficiale devono dichiarare, in caso di designazione da parte del Senato Accademico, di optare per il regime di impegno a tempo pieno;
c) posseggano il requisito di designabilità, alla data d’indizione delle consultazioni;
d) assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 3, dello Statuto.
2. Sono esclusi dalla designabilità oltre ai soggetti di cui all’art. 4 del presente Regolamento, anche:
a) coloro i quali si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;
b) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
3. Le candidature devono essere presentate nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni. In ogni caso la trasmissione deve avvenire con PEC personale, allegando la domanda firmata digitalmente o con firma olografa e documento di riconoscimento in corso di validità entro il trentesimo giorno che precede il primo giorno di
votazioni. La dichiarazione di candidatura deve essere corredata dalla documentazione richiesta per la validazione della stessa da parte del Senato Accademico.
4. Di dette candidature, validate dal Senato Accademico, è data pubblicità, entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno della votazione:
a) pubblicazione sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza;
b) mediante trasmissione dell’avviso tramite posta elettronica, all’elettorato attivo interessato la cui mancata ricezione non costituisce motivo di nullità dell’avviso.
5. La propaganda inizia dal giorno della pubblicazione dell’avviso della validazione delle candidature e termina alle ore 13:00 del giorno che precede il primo giorno di consultazione.
ARTICOLO 51 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO
1. Il giorno precedente le votazioni si insedia la C.E.C.
2. La preferenza si esprime digitando il numero o cliccando sul nome del candidato prescelto che appare nell'elenco dei candidati.
3. Per le modalità di voto si rimanda a quanto indicato nell’art. 9 commi 5,6,7 del presente regolamento.
4. La C.E.C. provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.
5. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati redatti dal Gruppo per il Procedimento Elettorale Online vengono trasmessi alla C.E.C., che ne prende atto e accerta la regolarità delle operazioni di voto.
ARTICOLO 52 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI
1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% della totalità degli aventi diritto. In caso contrario le consultazioni sono reiterate per una sola volta entro 90 giorni dalla data di proclamazione dei risultati; in caso di ulteriore non validità della consultazione la rappresentanza di categoria manca per l’intera durata dell’organo.
2. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la C.E.C., constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dall’Area Affari Istituzionali, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
3. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese e i risultati dello scrutinio, il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati.
4. La C.E.C. può disporre motivatamente il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di consultazione.
5. Per individuare i candidati alla designazione è incaricata la stessa C.E.C. che, per la formazione della rosa dei candidati, da sottoporre alla designazione da parte del Senato Accademico, opera in funzione dei seguenti criteri, applicati a ciascuna categoria di candidati:
a) si individua il primo nominativo che ha riportato il maggior numero di preferenze;
b) si procede ad individuare il secondo nominativo, in osservanza del principio della rappresentanza di genere, scorrendo la lista dei candidati che hanno ottenuto preferenze,
purché il candidato in questione abbia ottenuto almeno il 30% più uno delle preferenze rispetto al nominativo di cui alla lettera a). In caso contrario si individua il secondo candidato della lista, che ha ottenuto le maggiori preferenze, senza distinzione di genere. A parità di preferenze è preferito il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa è preferito il più giovane di età.
6. La C.E.C. si pronuncia sui risultati delle consultazioni e redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le consultazioni.
ARTICOLO 53 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E RICORSI
1. I risultati delle consultazioni, accertati dalla C.E.C., sono resi pubblici con avviso pubblicato sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza entro tre giorni dalle consultazioni.
2. Entro i tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla C.E.C. che decide nei successivi tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi.
3. Avverso la pronuncia della C.E.C., entro tre giorni, può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
ARTICOLO 54 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI
1. Il Rettore proclama i candidati alla rappresentanza della componente accademica, da sottoporre alla designazione del Senato Accademico, entro i tre giorni successivi dal decorso dei termini utili per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
2. Il Senato Accademico potrà derogare altresì, all’ordine di preferenze espresse di cui all’art. 52 comma 5, mediante delibera motivata da assumere a maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto.
ARTICOLO 55 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI
1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di designabile, il prescelto rappresentante della componente accademica è sostituito, con Decreto Rettorale, con il secondo nominativo che faceva parte della rosa dei candidati per la stessa categoria, previa verifica che lo stesso sia ancora in possesso dei requisiti di designabilità.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla sostituzione diretta con il secondo nominativo, il Senato Accademico designa il sostituto scegliendolo tra altri due nominativi desunti dalla lista originaria dei candidati che hanno ricevuto preferenze, anch’essi individuati in funzione dei criteri di cui all’articolo 52, comma 5. Qualora ciò non sia possibile, si procede all’indizione di nuove consultazioni.
3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere ridesignati una sola volta consecutiva.
TITOLO VII – INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE TECNICO AMMINISTRATIVA E BIBLIOTECARIA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 56 – OGGETTO
1. Il presente titolo disciplina le consultazioni per l’individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei rappresentanti della componente tecnico- amministrativa e bibliotecaria in Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, dello Statuto e della parte generale di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 57 – INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI
1. Le consultazioni per l’individuazione di una rosa, pari al doppio dei candidati, da designare in qualità di rappresentanti della componente tecnico-amministrativo e bibliotecaria nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con Decreto Rettorale con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle consultazioni
2. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante:
a) pubblicazione sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza;
b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale; la mancata ricezione del messaggio non costituisce motivo di nullità dell’avviso.
ARTICOLO 58 - ELETTORATO ATTIVO
1. L’elettorato attivo spetta ai dipendenti in servizio nell’Ateneo.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
3. L’elenco provvisorio degli aventi diritto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui sopra possono essere segnalate all’Area Affari istituzionali entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo. I reclami devono essere presentati con comunicazione tramite PEC personale direttamente dall’interessato all’Area Affari Istituzionali. Xxxxx stesse decide nei sette giorni successivi la C.E.C.
4. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di consultazione.
ARTICOLO 59 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE
1. Sono designabili i soggetti che presentano la propria candidatura, validata dal Senato Accademico sulla base del possesso documentato di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un’esperienza professionale di alto livello congiunta alla qualificazione scientifica culturale.
2. La comprovata competenza in campo gestionale può essere desunta dalla partecipazione, in qualità di componente, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta di Facoltà o di Dipartimento, ovvero dall’esperienza in responsabilità di posizioni organizzative nelle università, oppure di requisiti analoghi maturati in Sapienza o in altre istituzioni universitarie, in altri Enti pubblici e soggetti privati. La comprovata competenza in campo gestionale deve essere dimostrata in funzione di esperienze svoltesi per almeno un triennio negli ultimi 10 anni.
3. L’esperienza professionale di alto livello può essere desunta dall’iscrizione ad Albi, Ordini ed Elenchi professionali normativamente riconosciuti, per almeno un triennio senza interruzione, precedentemente alla presa di servizio presso l’Università.
4. La qualificazione scientifica e culturale è desunta dal possesso della laurea almeno di durata triennale.
5. Sono esclusi dalla designabilità i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale. Il requisito di designabilità deve essere posseduto al momento dell’indizione della consultazione.
6. Le candidature devono essere presentate nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni. In ogni caso la trasmissione deve avvenire con PEC personale, allegando la domanda firmata digitalmente o con firma olografa e documento di riconoscimento in corso di validità entro il trentesimo giorno che precede il primo giorno di votazioni. La dichiarazione di candidatura deve essere corredata dalla documentazione richiesta per la validazione della stessa da parte del Senato Accademico.
7. Di dette candidature, validate dal Senato Accademico, è data pubblicità, entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno della votazione mediante:
a) pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza;
b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale la cui mancata ricezione non costituisce motivo di nullità dell’avviso.
8. La propaganda inizia dal giorno della pubblicazione dell’avviso della validazione delle candidature e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di consultazione.
ARTICOLO 60 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO
1. Il giorno precedente le votazioni si insedia la C.E.C.
2. La preferenza si esprime digitando il numero o cliccando sul nome del candidato prescelto che appare nell'elenco dei candidati.
3. Per le modalità di voto si rimanda a quanto indicato nell’art. 9 commi 5,6,7 del presente regolamento.
4. La C.E.C. provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.
5. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati redatti dal Gruppo per il Procedimento Elettorale Online vengono trasmessi alla C.E.C., che ne prende atto e accerta la regolarità delle operazioni di voto.
ARTICOLO 61 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA ROSA DEI CANDIDATI
1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% della totalità degli aventi diritto. In caso contrario le consultazioni sono reiterate per una sola volta; in caso di ulteriore non validità della consultazione la rappresentanza di categoria manca per l’intera durata dell’organo.
2. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la C.E.C., constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dall’Area Affari Istituzionali, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
3. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese e i risultati dello scrutinio, il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati.
4. La C.E.C. può disporre motivatamente il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di consultazione.
5. Per la formazione della rosa dei candidati, da sottoporre alla designazione da parte del Senato Accademico, la C.E.C. opera in funzione dei seguenti criteri, applicati a ciascuna categoria di candidati:
a) si individua il primo nominativo che ha riportato il maggior numero di preferenze;
b) si procede ad individuare il secondo nominativo, in osservanza del principio della rappresentanza di genere, scorrendo la lista dei candidati che hanno ottenuto preferenze, purché il candidato in questione abbia ottenuto almeno il 30% più uno delle preferenze rispetto al nominativo di cui alla lettera a). In caso contrario si individua il secondo candidato della lista, che ha ottenuto le maggiori preferenze senza distinzione di genere;
c) una volta individuato il secondo candidato, per l’individuazione degli ulteriori due candidati si ripete la procedura di cui alla lettera b). A parità di preferenze è preferito il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa è preferito il più giovane di età.
6. La C.E.C. si pronuncia sui risultati delle consultazioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le consultazioni.
ARTICOLO 62 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E RICORSI
1. I risultati delle consultazioni, accertati dalla C.E.C., sono resi pubblici con avviso pubblicato sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza entro tre giorni dalle consultazioni.
2. Entro tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla C.E.C. che decide nei successivi tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi.
3. Avverso la pronuncia della C.E.C., entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
ARTICOLO 63 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI
1. Il Rettore proclama i candidati alla rappresentanza della componente tecnico- amministrativa e bibliotecaria, da sottoporre alla designazione del Senato Accademico, entro tre giorni successivi dal decorso dei termini utili per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
2. Il Senato Accademico potrà derogare altresì, all’ordine di preferenze espresse di cui all’art. 61, comma 5, mediante delibera motivata da assumere a maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto.
ARTICOLO 64 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI
1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di designabile, il prescelto rappresentante della componente accademica è sostituito, con Decreto Rettorale, con il secondo nominativo che faceva parte della rosa dei candidati per la stessa categoria, previa verifica che lo stesso sia ancora in possesso dei requisiti di designabilità. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla sostituzione diretta con il secondo nominativo, il Senato Accademico designa il sostituto scegliendolo tra altri due nominativi desunti dalla lista originaria dei candidati che hanno ricevuto preferenze, anch’essi individuati in funzione dei criteri di cui all’articolo 61, comma 5. Qualora ciò non sia possibile, si procede all’indizione di nuove consultazioni.
2. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere ridesignati una sola volta consecutivamente.
TITOLO VIII – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL SENATO ACCADEMICO E NEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO NONCHE’ NELLE ASSEMBLEE DI FACOLTA’
ARTICOLO 65 – OGGETTO
1. Il presente Titolo, in accordo agli artt. 12, 19, 20 dello Statuto, disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nonché nelle Assemblee di Facoltà.
ARTICOLO 66 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette, ogni biennio, con Decreto Rettorale, nonché con Dispositivi dei Presidi di Facoltà per le rappresentanze nelle relative Assemblee, almeno 90 giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante:
c) pubblicazione sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza;
d) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale; la mancata ricezione del messaggio non costituisce motivo di nullità dell’avviso.
3. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi si tengono di norma tra il 1° marzo e il 30 aprile.
4. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale si tengono le elezioni.
5. Nel caso in cui il termine per l’iscrizione all’anno accademico nel quale si tengono le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, sono ammessi al voto gli studenti già iscritti all’anno accademico precedente.
ARTICOLO 67 – ELETTORATO ATTIVO
1. L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso), ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. L’elettorato attivo è esteso agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e che, alla data della consultazione, non abbiano ancora conseguito il titolo.
3. L’elettorato attivo è esteso agli studenti delle Scuole di Specializzazione, anche a quelli iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.
4. Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
5. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall’Amministrazione Centrale su richiesta del Preside in base all’elenco dei corsi coordinati dalla Facoltà comunicato ufficialmente dal Preside medesimo, almeno quindici giorni prima
delle votazioni, ed è portata a conoscenza dell’elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà.
ARTICOLO 68 – ELETTORATO PASSIVO
1. L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale.
2. L’elettorato passivo è esteso agli studenti che risultano regolarmente iscritti al Dottorato di ricerca per la sola durata ordinaria del Corso.
3. L'elettorato passivo è esteso agli studenti che risultano regolarmente iscritti alle Scuole di Specializzazione, anche a quelli iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo hanno ancora terminato.
4. Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.
5. Gli eletti devono, alla data del Decreto Rettorale di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti.
6. In assenza di detti requisiti, l'Amministrazione provvede ad escludere lo studente dall’elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organo.
ARTICOLO 69 - LISTE ELETTORALI
1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di Liste concorrenti che possono essere presentate congiuntamente per gli Organi centrali e per una o più Facoltà, ovvero disgiuntamente per singoli organi o per singola Facoltà.
2. La presentazione delle Liste deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni.
3. Ogni Lista è presentata da un elettore firmatario della Lista, responsabile della completezza della documentazione presentata.
4. Tale elettore può altresì presentare Liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in altri organi.
5. La presentazione di ciascuna Lista avviene mediante trasmissione all’Area Affari istituzionali della dichiarazione di presentazione di Lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato.
6. Il presentatore della Lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri organi, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione.
7. Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere:
a) una sigla o simbolo atto a identificare la Lista (la C.E.C. invita il presentatore di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza);
b) un elenco degli studenti candidati. Il numero dei candidati non deve essere superiore al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato del 30%. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista;
c) la dichiarazione di accettazione della candidatura per ciascuno degli studenti candidati;
d) l'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Xxxxx, che assumeranno il compito di ricevere comunicazioni dall’Area Affari istituzionali e dalla C.E.C.
8. Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario nonché nelle Assemblee di Facoltà non possono comprendere, a pena d’inammissibilità, più di due terzi dei candidati appartenenti al medesimo genere.
9. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all’intero superiore.
ARTICOLO 70 - PRESENTAZIONE LISTE
1. Le liste dei candidati per gli Organi centrali devono essere corredate da non meno di 200 e non più di 350 firme di studenti regolarmente iscritti depositate secondo le modalità previste dal bando di indizione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall’Amministrazione contenente le seguenti informazioni riguardanti sia i candidati che i firmatari: i dati anagrafici, la Facoltà di appartenenza, il numero di matricola.
2. Le liste dei canditati per le Assemblee di Facoltà devono essere corredate da un numero di firme definito dal Preside di Facoltà.
3. Ogni studente può candidarsi per più organi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo.
4. Lo studente candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifichi, la presentazione è nulla.
5. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, la documentazione viene inoltrata per le rispettive competenze alla C.E.C. e alle rispettive Commissioni Elettorali di Facoltà, di cui al successivo art. 72.
6. Queste ultime, a partire dal giorno seguente, avviano i lavori di esame del materiale, previa convocazione del presentatore di Lista di volta in volta interessato.
ARTICOLO 71 - PUBBLICAZIONE DELLE LISTE E PROPAGANDA ELETTORALE
1. L’elenco delle liste elettorali è reso pubblico sul sito istituzionale dell’Università otto giorni prima della data delle elezioni. L’ordine progressivo con il quale viene presentato l’elenco delle liste ammesse alla competizione elettorale sia negli Organi Centrali che di Facoltà è determinato con apposito sorteggio che sarà svolto dalla C.E.C. in presenza dei sottoscrittori o dei presentatori di Lista interessati.
2. L’ordine progressivo con il quale viene presentato l’elenco delle liste ammesse alla competizione elettorale per le sole Assemblee di Facoltà, è determinato con apposito sorteggio che sarà svolto dalle rispettive Commissioni Elettorali Locali in presenza dei sottoscrittori o dei presentatori di Lista interessati.
3. La propaganda elettorale termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni.
4. Per l'esercizio della propaganda elettorale i Presidi, entro cinque giorni dall'invito del Rettore, dovranno provvedere a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.
5. La C.E.C. e le Commissioni Elettorali di Facoltà disciplinano il corretto e regolare svolgimento della propaganda elettorale.
ARTICOLO 72 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE E COMMISSIONI ELETTORALI DI FACOLTÀ
1. Per le elezioni di cui al presente Regolamento è incaricata la stessa C.E.C. di cui all’art.6 del presente regolamento che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico, integrata dal Direttore dell’Area Servizi agli Studenti o da un suo delegato.
2. La C.E.C. è coadiuvata da altrettante Commissioni Elettorali di Facoltà nominate dai Presidi per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Assemblee di Facoltà, alle quali spetta l’esame della rispettiva documentazione relativa alle candidature ed alle firme di sostegno alle medesime, nonché l’attribuzione delle rappresentanze secondo i criteri generali per l’individuazione degli eletti e l’esame di ricorsi.
ARTICOLO 73 - MODALITA’ E OPERAZIONI DI VOTO
1. Il giorno precedente le votazioni si insedia la C.E.C.
2. Per le modalità di voto si rimanda a quanto indicato nell’art. 9, commi 5,6,7, del presente regolamento.
3. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di cui al precedente articolo 71, le denominazioni o simboli delle liste.
4. Il voto dell'elettore può essere espresso selezionando una delle seguenti modalità:
a) cliccando solo sulla lista prescelta senza esprimere una preferenza per un candidato (valido come solo voto di lista);
b) cliccando sulla lista prescelta ed esprimendo anche una preferenza per il candidato della sola lista prescelta (valido come voto di lista e di preferenza);
c) cliccando sulla scelta “scheda bianca”.
5. Ad ogni selezione seguirà una conferma della scelta operata eventualmente modificabile prima della sua definitiva approvazione da parte dell’elettore.
6. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della Lista votata.
ARTICOLO 74 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI
1. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
2. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la C.E.C., constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dall’Area Affari Istituzionali, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
3. La C.E.C. può disporre motivatamente il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di consultazione.
4. L'attribuzione dei seggi da parte della C.E.C. e delle Commissioni Elettorali di Facoltà avviene con il seguente criterio:
a) Per ogni Lista è determinato il “numero elettorale” costituito dal totale dei voti validi ottenuti;
b) Per ogni Lista è determinato altresì il “numero individuale” costituito dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista;
c) Il “numero elettorale” di ogni Lista è diviso successivamente per uno, per due e così via sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, determinando i relativi quozienti;
d) Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde il minor “numero elettorale”;
e) Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
f) Xxxxxxxxx xxxxxx, Lista per Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista.
5. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese e i risultati dello scrutinio per ciascuna lista, il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati.
ARTICOLO 75 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E RICORSI
1. I risultati elettorali, accertati dalla C.E.C. e dalle Commissioni Elettorali di Facoltà, sono immediatamente resi pubblici sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza.
2. Entro i tre giorni lavorativi successivi può essere proposto ricorso.
3. La C.E.C. o la Commissione Elettorale di Facoltà decide sui ricorsi entro tre giorni dal termine di presentazione, sentiti, qualora lo ritenga necessario, il primo firmatario di essi.
4. Avverso la pronuncia della C.E.C. o della Commissione Elettorale di Facoltà, entro tre giorni lavorativi può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.
ARTICOLO 76 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI
1. Alla nomina dei rappresentanti negli Organi centrali provvede il Rettore con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
2. Ciascun Preside di Facoltà provvede, nel termine di cui al comma 1, alla nomina dei rappresentanti negli Organi di Facoltà.
ARTICOLO 77 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI
1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di Lista.
2. Lo studente eletto negli Organi Centrali che nel corso del mandato elettorale consegue la laurea, non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico ove possibile, si iscrive a:
a) corso di laurea magistrale della Facoltà di riferimento;
b) scuola di specializzazione della Facoltà di riferimento;
c) altro corso di laurea di I livello;
d) dottorato di ricerca.
3. Per lo studente eletto nelle Assemblee di Facoltà si applica quanto disposto nel precedente comma 2, ma per i casi di cui alle lettere c) e d) è richiesta l’iscrizione presso un Dipartimento afferente la Facoltà.
4. Alle sostituzioni provvedono, per quanto di rispettiva competenza, il Rettore e i Presidi entro i cinque giorni successivi al verificarsi delle cessazioni di cui al comma 1. In caso di inerzia dei Presidi, il Rettore intima al Preside di provvedere alla nomina entro due giorni e, in difetto, provvede con proprio decreto entro i successivi cinque giorni.
ALLEGATO - COMPENSI COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE E GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE
ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE E COMPENSI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE PER I PROCEDIMENTI ELETTORALI DEL RETTORE E DEGLI ORGANI CENTRALI
I compensi forfettari da corrispondere ai componenti della Commissione Elettorale Centrale sono determinati nelle seguenti misure lorde, esclusi gli oneri a carico dell'Università:
a. Presidente: € 189,00
b. Membro: € 126,00
c. Segretario: € 151,00.
Sono esclusi dalla corresponsione dei compensi previsti dal presente articolo i docenti ed i dirigenti dell'Università, anche se partecipino alla commissione in qualità di presidenti.
I compensi si intendono per singola tornata elettorale.
ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE E COMPENSI DEL GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE PER LE ELEZIONI DEL RETTORE, DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO, DELLE CONSULTAZIONI PER LA DESIGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I compensi da corrispondere ai componenti del Gruppo per il procedimento elettorale online per le elezioni e le consultazioni di cui al presente articolo sono determinati, in relazione alle funzioni svolte, nelle seguenti misure lorde, esclusi gli oneri a carico dell'Università:
a) responsabile del procedimento elettorale (cat. D): € 1.160,00;
b) assistente, con il compito di coadiuvare il responsabile nella gestione di tutti gli adempimenti elettorali: € 800,00 (cat. C), € 930,00 (cat. D);
c) responsabile del procedimento elettronico (cat. D): € 520,00;
d) addetti help desk e verifica dei profili dell’elettorato attivo durante le operazioni di voto: € 180,00 (cat. C), € 220,00 (cat. D);
e) addetto all'assistenza agli elettori presso chiosco di voto: € 250,00 (cat. B), € 280,00 (cat. C), € 330,00 (cat. D).
I compensi si intendono per singola tornata elettorale.
ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE E COMPENSI DEL GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NELL'AMBITO DEL SENATO ACCADEMICO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO
I compensi da corrispondere ai componenti del Gruppo di Lavoro per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sono determinati, in relazione alle funzioni svolte, nelle seguenti misure lorde, esclusi gli oneri a carico dell'Università:
a) responsabile del procedimento elettorale (cat. D): € 1.400,00;
b) assistente, con il compito di coadiuvare il responsabile nella gestione di tutti gli adempimenti elettorali: € 990,00 (cat. C), € 1.150,00 (cat. D);
c) responsabile del procedimento elettronico (cat. D): € 520,00;
d) addetti help desk e verifica dei profili dell’elettorato attivo durante le operazioni di voto:
€ 230,00 (cat. C), € 270,00 (cat. D)
I compensi si intendono per singola tornata elettorale.
ARTICOLO 4 – COMPOSIZIONE E COMPENSI DEL GRUPPO PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE ONLINE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE E PROCEDIMENTI ELETTORALI NAZIONALI E REGIONALI
In caso di elezioni suppletive per i procedimenti elettorali di cui al presente regolamento il gruppo per il procedimento elettorale online sarà destinatario di compensi commisurati sia alla potenziale numerosità del corpo elettorale coinvolto che all’effettivo carico di lavoro.
In caso di procedimenti elettorali indetti a livello nazionale o regionale non disciplinati dal presente regolamento (CUN, CNSU, Lazio Disco) per i quali si configuri la necessità di istituire un gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività del tutto analoghe alle funzioni di cui ai precedenti articoli, gli stessi saranno destinatari di compensi equivalenti commisurati sia alla potenziale numerosità del corpo elettorale coinvolto che all’effettivo carico di lavoro. In entrambe le fattispecie di cui al presente articolo la puntuale definizione dei compensi spettanti è definita con provvedimento del Direttore dell’Area competente.