CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
CIG 8048372EAB
Contraente |
PROVINCIA DI FERRARA |
XXXXX XXXXXX 00 |
00000 XXXXXXX |
C.F. 00334500386 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31.05.2020 |
Con rateo alle ore 24.00 del: | 28.02.2021 |
Alle ore 24.00 del: | 31.05.2023 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | 28.02 (Sino al 28.02.2023) |
Dalle ore 24.00 del | 28.02.2023 |
Alle ore 24.00 del | 31.05.2023 |
DEFINIZIONI
I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:
SOCIETA’/COMPAGNIA/IMPRESA: | L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici. |
ASSICURAZIONE: | La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione |
POLIZZA: | Il documento che prova l’Assicurazione |
CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione indicato nel frontespizio di polizza. |
ASSICURATO: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo hanno la qualifica di assicurato: ✓ il contraente (Ente pubblico); ✓ tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il contraente si avvale per le proprie attività compresi amministratori, segretario, prestatori di lavoro in genere, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, lavoratori interinali, volontari, compresi quelli di protezione civile , stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, minori, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo; ✓ le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del contraente stesso. |
BROKER: | L’intermediario autorizzato ai sensi incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne |
APPALTATORE: | Il soggetto al quale l'Assicurato cede la esecuzione di lavori |
DIPENDENTI, OPERATORI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle in comando, distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contrante/Assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. Sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo volontari, compresi quelli di protezione civile, tirocinanti, stagisti, borsisti, lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità, ecc. |
nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l’erogazione di pubblici servizi. Si intende compreso il personale distaccato, comandato e/o temporaneamente assegnato presso altri Enti e presso società a partecipazione pubblica e/o privata. | |
COSE, BENI, ENTI: | Sia gli oggetti materiali, compresi valori, che gli animali e le piante |
PREMIO: | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
MASSIMALE PER SINISTRO: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. Xxxx intendersi quale unico sinistro anche l’evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti. |
SINISTRO IN SERIE | Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono manifestati in momenti diversi e ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle pretese avanzate. Tutti i danni della “serie” saranno pertanto considerati come un unico sinistro: ✓ agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata; ✓ agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia. Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’evento dannoso. |
RISARCIMENTO E/O INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, all’assicurato e/o agli aventi diritto |
DANNI: | I danni corporali e materiali di seguito definiti. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o a morte di animali, nonché di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
DANNI PATRIMONIALI: | Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose. |
FRANCHIGIA, MINIMO E/O MASSIMO NON INDENNIZZABILE: | La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente |
SCOPERTO: | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico del Contraente |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
L’attività esercitata dal Contraente consiste nell’esercizio di una Amministrazione Provinciale nelle forme ed i modi previsti dalla Legge, ed esercita le competenze e le funzioni istituzionalmente previste, comprese le attività indicate nello Statuto e nei Regolamenti, nonché quelle esplicate a nuovo e non svolte al momento della stipula del contratto, nessuna esclusa né eccettuata.
Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, la garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese quelle in materia di responsabilità per i danni della fauna selvatica, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, derivanti dalla normativa di riferimento
Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, la garanzia è pertanto operante per tutte le attività e le prestazioni che l’Assicurato gestisce ed eroga (in applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi, delle determine, di ordinanze, disposizioni, ecc. dei ruoli competenti) sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge.
Sono comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, collegate e conseguenti (nulla escluso né eccettuato), ovunque e da chiunque svolte, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.
Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi (persone fisiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.
La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.
Sono altresì comprese le attività svolte dai dipendenti del Contraente/Assicurato presso altri Enti/Società a seguito di comando, distacco, assegnazione temporanea (a tempo pieno o parziale) da parte del Contraente medesimo, e viceversa, ovvero in forza di Convenzioni o per l’esecuzione di Contratti di servizio dallo stesso stipulati, nell’ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti/Società o gestioni anche associate.
1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.).
Xxx. 00 XXXXXXXXXX XX XXXXXXX
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
A parziale deroga dell’art. “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” - l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 03 DURATA DEL CONTRATTO– RINNOVO – PROROGA- DISDETTA
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di 6 mesi.
La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio, salvo ulteriori proroghe concordate tra le Parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al termine di ogni annualità assicurativa, mediante comunicazione da inviare tramite PEC (posta elettronica certificata) in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo, a parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento sopra previste, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 05 – GESTIONE DELLA XXXXXXX - XXXXXXXX BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon Spa – Filiale di Bologna, in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto e viceversa.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura dell’8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Resta inteso tra le Parti che ad Aon SpA, Società aggiudicataria dalla gara Broker indetta dal Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Art. 06 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con e-mail o posta elettronica certificata (P.E.C.) in firma digitale ed indirizzate al Broker, salvo che per quanto riguarda la comunicazione di recesso che deve essere inviata direttamente dal Contraente alla Compagnia e viceversa tramite PEC. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 07 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Xxxxxxx. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell’art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.
Art. 08 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto, mediante posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale, con preavviso di 6 mesi. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art. 09 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..
Art. 10 – ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Art. 12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 – VALIDITA’ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 14 – COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)
Nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, come indicato nel riparto di polizza, le Società Coassicuratrici, con la sottoscrizione della presente Polizza di Assicurazione, danno mandato alla Società Delegataria – designata nel frontespizio - a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione della Polizza di Assicurazione (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza di Assicurazione; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.
La Società Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
Resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Art. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e
ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 16 – TUTELA DELLA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, i dati dovranno essere trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
In esecuzione del presente contratto, la Società viene designata dalla Contraente quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di titolarità della Contraente medesima e degli Assicurati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.
In virtù di tale trattamento, la Società si obbliga a dare esecuzione al presente contratto conformemente a quanto di seguito previsto senza che ciò produca l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente
Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:
- tratta tali dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
- non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di normativa applicabile;
Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:
- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dell’Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente.
Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Le misure di sicurezza
Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all’Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine
di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
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Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
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Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d’ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-responsabili”), previa informazione dell’Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
Su specifica richiesta dell’Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub- Responsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
Trattamento dei dati personali al di fuori dell’area economica europea
L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
Cancellazione dei dati personali
Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente contratto al termine dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
Audit
Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente.
L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
Indagini dell’Autorità e reclami
Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine o istanza ricevuta da soggetti interessati.
Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi;
Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
Responsabilità e manleve
Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente articolo.
A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:
- avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
- fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo
Art. 17 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
2- CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/O
Art.2.1 - Oggetto dell’assicurazione:
A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall’INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al personale infortunato, di cui al precedente punto a), o agli aventi causa;
c) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente minima calcolata sulla base delle tabelle annesse al D.lgs. n. 38/2000;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL, AO ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L’assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto o Ente ai sensi dell’Art. 1916 del CC.
L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
L'Assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 18 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
• all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
• all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
• per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
Art.2.2 - Esclusioni
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.lgs. 209/2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento improvviso ed accidentale”;
d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto” e “Beni consegnati e non consegnati”;
e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”;
f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia”;
g) da spargimento di liquidi e rigurgito di fogna, salvo quanto previsto alla clausola “acquedotti/rete fognaria/spargimento di liquidi”
h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alla clausola “Impiego di fuochi artificiali”. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
j) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme
– BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
n) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005;
o) derivanti dalla malpractice medica ed infermieristica;
p) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
q) derivanti da mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
r) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
Art. 2.3 -Novero dei terzi e persone non considerate terzi
Ai fini della presente assicurazione, sono considerati terzi tutti i soggetti diversi dal Contraente, ad eccezione, ai fini della sola assicurazione RCT, dei dipendenti del Contraente soggetti all’INAIL per legge e dei lavoratori parasubordinati soggetti all’INAIL per legge, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Tuttavia, detti dipendenti ed i lavoratori parasubordinati devono intendersi considerati terzi:
a) quando non subiscano il danno in occasione di lavoro;
b) in tutti i casi di danni che riguardino cose.
Tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.
Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.
Art.2.4 - Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
Art.2.5 – Delimitazioni e/o precisazioni su rischi compresi nell’assicurazione
2.5.1) Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’Art. 2.2 "Esclusioni – lettera c)" la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di carattere genetico;
• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
L’assicurazione comprende altresì, nei limiti sopra esposti, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l’obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.
2.5.2) Danni da furto
A parziale deroga dell’Art. 2.2 "Esclusioni – lettera d)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. la garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
2.5.3) Xxxxx a beni consegnati e non consegnati
A parziale deroga dell’Art. 2.2 "Esclusioni – lettera d)" la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni portati nei presidi e nelle strutture del contraente, consegnati o non consegnati. la garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
2.5.4) Xxxxx ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori
A parziale deroga dell’Art. 2.2 "Esclusioni – lettera e)" la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. la garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
2.5.5) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera f)”, la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all’Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.
2.5.6) Acquedotti/Rete fognaria/Spargimento di liquidi
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera g)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per la proprietà e committenza:
a) di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
b) della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di liquidi, solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di impianti e/o tubazioni e/o condutture.
2.5.7) Danni da impiego di fuochi artificiali
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera h)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento indicato nella tabella [LSF].
2.5.8) Danni da Interruzioni o sospensioni di attività
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, la garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
2.5.9) Danni da incendio
Relativamente ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo, la garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
2.5.9)1. Danni a beni in consegna e custodia
Relativamente ai danni cagionati ai beni che l’Assicurato Contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, la garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
2.5.11) Danni per errato trattamento di dati personali
Relativamente alla responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli Assicurati dall’applicazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, la garanzia è prestata per perdite patrimoniali cagionate a terzi con l’applicazione della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
2.5.12) Xxxxxxxxx, Esondazioni, Alluvioni, Inondazioni e calamità naturali
Relativamente alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, esondazioni, maremoti, terremoti e calamità naturali in genere, la garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
2.5.13)Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore. Questa garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
2.5.14)Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive. Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
Art. 2.6 - Precisazioni di garanzia ulteriori
A titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che l’assicurazione comprende espressamente:
• la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatti cagionati da terzi di cui l’Assicurato stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge;
• la responsabilità civile derivante dall'uso di beni e/o attrezzature in proprietà e/o in uso e/o custodia al Contraente e/o Assicurato, ovunque collocate;
• la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande, alimenti in genere, anche distribuiti con macchine automatiche;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato, per le attività svolte dal proprio personale, nell’ambito di apposite convenzioni e/o per prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati;
• la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati e beni immobili, comunque destinati, compresi campi da gioco, centri sportivi, nonché dei loro impianti fissi.
• La responsabilità civile per danni derivanti all’assicurato nella sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, fruitore, utilizzatore, detentore a qualsiasi titolo – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – di:
- fabbricati, moduli abitativi, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi, giardini, boschi, alberi, piante (compreso l’abbattimento delle stesse), antenne, recinzioni, cancellate, strade, ponti, fossi, canali, aree in genere e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti, compresi quelli di depurazione, reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all'attività assicurata,
- tenso e tendostrutture, tecnostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi; nell’ambito della responsabilità derivante da conduzione di fabbricati e relativi impianti in locazione al contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti di propri servizi, la garanzia viene prestata anche nell’interesse di questi ultimi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari.
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, ponti, impianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione.
Sono comprese le attività e/o i lavori di riparazione, manutenzione, anche straordinaria, gli ampliamenti, le sopraelevazioni o le demolizioni; restando però fermo il diritto dell'Assicuratore di procedere in via di rivalsa nei confronti delle Ditte terze esecutrici dei lavori.
• La responsabilità civile per danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;
• la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli, autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette e velocipedi.
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e non, pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere.
• la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi;
• la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, segretario, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione;
• la responsabilità civile personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, volontari, compresi quelli in servizio civile, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell’Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti, salvo che in caso di dolo;
• la responsabilità personale di amministratori e dipendenti dell’Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni ed attività professionali. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. in qualità:
• di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza";
• di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
La garanzia comprende, inoltre, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, agli amministratori ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle attività e/o mansioni prestate per conto dell’Ente e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti. È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.
• la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla circolazione di veicoli non a motore, compresi i velocipedi e tricicli;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ad amministratori, direttori e dipendenti dell’Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni;
• la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla organizzazione, gestione, patrocinio, partecipazione a corsi, convegni, seminari, e congressi ed attività correlate, esposizioni, fiere, sagre, mostre e mercati, spettacoli, manifestazioni ed iniziative per la comunità, comprese le attività di allestimento e smontaggio degli stands e simili;
• la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione e/o dal patrocinio di manifestazioni e iniziative che abbiamo una valenza culturale e/o collettiva e/o sociale e/o religiosa, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fiere, mostre, spettacoli, concerti, esibizioni, visite guidate, gite, iniziative sportive, tornei e competizioni, manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente, nonché per danni derivanti dall’uso di fuochi pirotecnici;
• la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni subiti dai veicoli degli amministratori, dei dipendenti o di terzi parcheggiati o in sosta nell’ambito di aree di pertinenza dell’assicurato e delle quali sia esso responsabile;
• la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio dell’attività di protezione civile previste dalle Leggi o da regolamenti, organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato e/o da volontari;
• la responsabilità civile derivante all’assicurato dalle attività svolte dal servizio di Polizia dell’Ente, compreso l’uso di armi da fuoco, e delle attività connesse e ricomprese nel Regolamento dell’Ente e sue successive modificazioni;
• la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’installazione e dalla gestione di posizioni di telelavoro e smart working;
• la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esistenza, nell’ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l’organizzazione di corsi sportivi
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà ed uso di cavalli e cani;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, ricreativo, culturale, sociale ed assistenziale;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, anche a pedalata assistita, tricicli e furgoncini. La presente garanzia compre anche la responsabilità derivante dall’attività di Bike sharing;
• la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio dell’attività di protezione civile previste dalle Leggi o da Regolamenti, organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato e/o da volontari;
• la responsabilità civile derivante dall’attività svolta per la tutela del suolo, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, la prevenzione delle calamità naturali.
Art. 2.7 - Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente Assicurato, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, salvo che per il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge.
Art. 2.8 – Massimali, Limiti di Risarcimento, Scoperti e Franchigie
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Tabella Massimali | |
Responsabilità Civile verso Terzi: | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 10.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro: | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 6.000.000,00 per persona lesa. | |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 20.000.000,00 |
Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF] | |||
Descrizione | Scoperto | Franchigia € | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Ogni e qualsiasi danno RCT | Nessuno | 5.000,00 | Massimali di polizza |
Ogni e qualsiasi danno RCO | Nessuno | Nessuna | I massimali RCO di polizza |
Danno biologico nell’ambito RCO | Nessuno | Nessuna | Massimali di polizza |
Danni da Inquinamento accidentale | Nessuno | 5.000,00 | 1.500.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da Furto | Nessuno | 5.000,00 | 300.000,00 per sinistro ed anno |
Danni a beni consegnati e non consegnati | Nessuno | 5.000,00 | 500.000,00 per sinistro ed anno |
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell’ambito dei lavori | Nessuno | 5.000,00 | 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da Acquedotti/Rete fognaria/Spargimento di Liquidi | Nessuno | 5.000,00 | 500.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da impiego di fuochi artificiali | Nessuno | 5.000,00 | 250.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da interruzione e/o sospensione di attività | Nessuno | 5.000,00 | 1.500.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da Incendio | Nessuno | 5.000,00 | 1.500.000,00 per sinistro ed anno |
Danni a beni in consegna e custodia | Nessuno | 5.000,00 | 500.000,00 per sinistro ed anno |
Danni per errato trattamento dati personali | Nessuno | 5.000,00 | 500.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da terremoti, alluvioni, esondazioni, inondazioni e calamità naturali | 20% | Minimo 10.000,00 | 1.500.000,00 per sinistro ed anno |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | Nessuno | 5.000,00 | 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Danni da cedimento e franamento del terreno | Nessuno | 5.000,00 | 1.500.000,00 per sinistro ed anno |
Art. 2.9 – Validità temporale della garanzia
L’Assicurazione, intendendosi tra le Parti stipulata il loss occurrence per quanto concerne la copertura base, vale anche per le richieste di risarcimento ovvero notifica di avvio di indagine/procedimento penale avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato/Contraente ed a questi pervenute nel periodo di vigenza della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di retroattività intercorrente dal 31 maggio 2007 al 31 maggio 2013 con esclusione degli eventi dannosi già noti al Contrente/Assicurato alla data di effetto della polizza.
Art. 2.10 – Premio Annuo “FLAT”
Fatto salvo quanto previsto all’art. “Variazioni di rischio”, il premio annuo, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, è pari a quanto di seguito specificato:
Premio annuo imponibile € | Imposte € | Premio annuo lordo € |
La presente polizza non è soggetta a regolazione.
La Società Il Contraente
3- NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.1 Franchigia a carico del Contraente
Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia frontale di € 5.000,00 per ciascun sinistro a carico del Contraente, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti superiore alla franchigia frontale, come indicato nella tabella [LSF]. Per la gestione dei danni, denuncia dei sinistri, gestione delle spese legali, si fa riferimento agli articoli che seguono.
Art. 3.2 Gestione dei danni, degli scoperti e/o franchigie
La Società si impegna a gestire tutti i sinistri ed a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.
Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale della polizza, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite PEC l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:
• numero del sinistro
• nominativo danneggiato
• data di denuncia del sinistro
• data di liquidazione del sinistro
• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
• documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
• importo da recuperare nei confronti del Contraente.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni decorrenti da quello successivo dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi riferiti a quanto sopra (scoperti e/o franchigie) verranno richiesti dalla Società con le modalità e termini tutti sopra richiamati e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta.
La Società, per tutti i sinistri in sua gestione e trattazione, è tenuta a contestare al Contraente entro 60 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura personalizzata e condivisa tra le Parti (Ente, Società, Broker) per la gestione sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.
Art. 3.3 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro – Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, l’Unità Organizzativa dell’Ente Contraente, competente alla gestione del presente contratto deve, deve darne avviso al Broker incaricato o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C.
Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.
Si conviene che l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia superiore alla franchigia contrattualmente prevista. La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della franchigia prevista dal contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt.1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse.
Per la sola garanzia RCO – art.2.1B delle Condizioni che regolano l’Assicurazione RCT/O – l’obbligo di denuncia da parte del Settore dell’Amministrazione del Contraente, entro i termini di cui sopra, riguarda solo ed esclusivamente i seguenti casi: a) il ricevimento di avvio di inchiesta amministrativa o giudiziaria per infortunio o per manifestazione di malattia professionale; b) il ricevimento di richiesta di risarcimento, o notifica di azione legale, da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga spettantele ai sensi di Legge, e/o dell’INPS e/o Enti similari; c) ricevimento di avviso di procedimento penale aperto.
Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque la facoltà per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o al Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento. In caso di comunicazione, la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia stata richiesta scritta da parte del terzo.
Art. 3.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio. Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo con il Contraente, il quale potrà proporre n.1 legale di propria fiducia. I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 3.5 Rendicontazione sinistri - Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 30 giorni da ogni scadenza trimestrale, e comunque a semplice richiesta del Contraente o Broker, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, in formato elettronico (excel).
Tali tabulati dovranno riportare l’elenco dei sinistri denunciati e per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento
• data di richiesta danni e denuncia
• nominativo del Reclamante
• descrizione del sinistro
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva
• sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
• data di chiusura del sinistro per liquidazione con indicazione dell’importo della franchigia da recuperare da parte della Società in base a quanto stabilito all’Art.3.2) della presente sezione.
Si precisa in proposito che i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle scadenze sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker.
L’obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, (file excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” (se operante) o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata del contratto – Rinnovo - Proroga –” (se operante), la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro, e non oltre, 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.
La Società
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Il Contraente
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