CONTRATTO DI CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI PEAK SHAVING
Allegato 1C: Contratto di Capacità
CONTRATTO DI CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI PEAK SHAVING
Il presente contratto di capacità di rigassificazione (“Contratto di Capacità”) è stipulato tra OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., C.F. e P. IVA 07197231009, iscritta al registro delle imprese di Milano ed avente sede legale in xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (“Gestore”) e [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] (“Fornitore”), collettivamente indicate di seguito come le “Parti”.
Premesse
In data 01.03.2018 il Codice di Rigassificazione è stato approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) con delibera 110/2018/R/gas;
In conformità con le disposizioni dei Decreti del Ministero per lo Sviluppo Economico (“MSE”) del 19 aprile 2013, del 13 settembre 2013, del 18 ottobre 2013 e del 27 dicembre 2013 e delle determinazioni di cui alla comunicazione dell’MSE del 2 ottobre 2018, OLT, in data 2 ottobre 2018, ha pubblicato sul proprio sito internet una procedura di gara per l’individuazione di soggetti disponibili a fornire un carico di GNL per il servizio di peak shaving da immettere nei serbatoi di stoccaggio del Terminale e finalizzato a rendere disponibile a Snam Rete Gas S.p.A. (“SRG”), in qualità di Responsabile del Bilanciamento, un servizio di modulazione aggiuntivo per esigenze di bilanciamento della rete nel caso di emergenza climatica del sistema nel periodo gennaio 0000 - xxxxx 0000 (“Xxxxxxxxx”);
il Fornitore del servizio di peak shaving ha partecipato alla Procedura risultando aggiudicatario in relazione alla messa a disposizione di un quantitativo di GNL pari a circa ________________ MWh (equivalenti a circa _________________ metri cubi di GNL), avente una stima dell’Indice di Wobbe in fase di discarica pari a circa _____________ kWh/Sm3. Tali quantitativi si intendono al netto dei quantitativi oggetto del Contratto per l’Acquisto di cui alla Procedura;
il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere, o ha comunque dichiarato di essere titolare di, un contratto di importazione, ossia di un contratto di approvvigionamento di GNL con consegna presso il Terminale ovvero con punto di consegna situato all’estero integrato da contratto/i di trasporto marittimo dal punto di consegna fino al Terminale per quantitativi necessari e sufficienti a garantire gli impegni di cui al precedente punto c) e aventi efficacia nel periodo di cui al successivo punto h);
il Fornitore si è impegnato a/ha dichiarato di disporre di navi metaniere autorizzate da OLT per la discarica presso il Terminale secondo le modalità di cui al Codice di Rigassificazione;
il Fornitore ha dichiarato di non essere soggetto a procedure concorsuali o di liquidazione, né ad azioni di recupero crediti da parte di SRG e/o OLT;
il Fornitore i) è abilitato o si è impegnato ad ottenere l’abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale di SRG entro il 1° novembre 2018 e ii) è utente del servizio di trasporto di SRG o si impegna ad ottenere tale qualifica entro il 1° novembre 2018 o ha aderito al Codice di Rete;
il Fornitore si è, tra l’altro, impegnato a sottoscrivere con OLT il presente Contratto di Capacità in tempo utile per effettuare la DISCARICA nel periodo compreso tra il 1° novembre 2018 ed il 31 dicembre 2018 e per i quantitativi di GNL indicati al precedente punto c).
Tutto ciò considerato il Fornitore ed il Gestore dichiarano di avere concordato quanto segue:
Definizioni e criteri interpretativi
Salvo non siano definiti diversamente, i termini in maiuscolo nel presente Contratto di Capacità hanno il significato indicato nella Clausola 1.1.1 del Codice di Rigassificazione ovvero quello di cui alla Procedura.
Il presente Contratto di Capacità sarà interpretato ai sensi delle disposizioni di cui alla Clausola 1.1.2. del Codice di Rigassificazione nonché secondo quanto previsto dalla Procedura. In caso di incongruenze fra quanto previsto dal Codice di Rigassificazione e quanto previsto dalla Procedura, troverà applicazione quanto previsto da quest’ultima ed in caso di conflitto tra disposizioni o definizioni previste nel Codice di Rigassificazione con quanto contenuto nel presente Contratto di Capacità, troverà applicazione quanto previsto da quest’ultimo.
Nel presente Contratto di Capacità i seguenti termini avranno il significato di seguito loro assegnato:
Data di Efficacia: data di firma del presente Contratto;
Data di Scadenza: data di completamento della riconsegna del gas rigassificato, secondo le modalità definite dal Codice di Rigassificazione e dal Contratto per il Servizio ove applicabili, in esecuzione del presente Contratto di Capacità e corrispondente con la durata del Servizio;
Prezzo dello Slot: sarà calcolato in base alle tariffe per il servizio di rigassificazione così come approvate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
Quantitativi PS: quantitativi oggetto del Contratto per il Servizio riportati al punto b) delle premesse del Contratto per il Servizio;
Quantitativi Extra PS: quantitativi eccedenti i Quantitativi PS nonché i quantitativi oggetto del Contratto per l’Acquisto che il Fornitore del Servizio intende Scaricare presso il Terminale nella stessa Discarica e, congiuntamente ai Quantitativi PS, oggetto del presente Contratto di Capacità.
Oggetto ed efficacia del presente Contratto di Capacità
Con il presente Contratto di Capacità le Parti intendono disciplinare le condizioni di utilizzo del Terminale per il servizio di peak shaving di cui al Contratto per il Servizio tra SRG, il Gestore ed il Fornitore.
Il presente Contratto di Capacità sarà valido dalla Data di Efficacia fino alla Data di Scadenza.
Il Fornitore accetta espressamente il Codice di Rigassificazione le cui disposizioni troveranno applicazione solo laddove non siano state espressamente derogate dalla Procedura e dal Contratto per il Servizio e siano con queste compatibili. In particolare resta inteso che il Fornitore sarà tenuto, ai sensi del Codice di Rigassificazione, a soddisfare i requisiti per l’accesso al servizio di rigassificazione di cui alla Sezione 2 ed i requisiti di credito ed assicurativi di cui alla Sezione 3 del Codice di Rigassificazione, con esclusione delle disposizioni in materia di conferimento della capacità, assumendo come valore di riferimento per le relative garanzie un valore pari alla capacità di rigassificazione conferita al Fornitore nell’ambito della Procedura al valore unitario di cui alla Delibera dell’ARERA 398/2018/R/gas (ovvero il valore di cui alla eventuale successiva delibera dell’ARERA vigente al momento del conferimento). Tali requisiti dovranno essere soddisfatti entro il giorno lavorativo prima della data prevista per la Discarica.
Il Fornitore si dichiara consapevole ed accetta che eventuali modifiche al Codice di Rigassificazione introdotte successivamente alla firma del presente Contratto di Capacità saranno automaticamente applicabili al Contratto di Capacità stesso, anche laddove non siano state espressamente accettate dal Fornitore stesso.
Servizio di rigassificazione
In forza del presente Contratto di Capacità il Fornitore non acquista la qualifica di utente del servizio di rigassificazione ai sensi del Codice di Rigassificazione.
Il Fornitore del Servizio riceverà in ogni caso il servizio di rigassificazione laddove consegni Quantitativi Extra PS ed in questo caso si applicheranno le disposizioni di cui alla Clausola 3.4.1.12 del Codice di Rigassificazione e, pertanto, il Gestore avrà facoltà di definire uno specifico profilo di riconsegna che dovrà essere comunicato al Fornitore. In deroga a quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.12 del Codice di Rigassificazione, resta escluso il diritto del Fornitore di nominare quantitativi in riconsegna difformi da quelli contenuti nel profilo di riconsegna comunicato dal Gestore.
La riconsegna di tali quantitativi avrà inizio in anticipo rispetto alla Finestra di Arrivo prevista per lo Slot di Discarica allocato e, nella misura in cui sia applicabile, si considererà quanto riportato alla Clausola 3.4.1.7(b) del Codice di Rigassificazione.
Resta inteso che nel caso in cui il Fornitore consegni Quantitativi Extra PS:
tali Quantitativi Extra PS saranno i primi riconsegnati e saranno utilizzati a copertura dei consumi e perdite del Terminale sino al termine della Discarica;
i Quantitativi PS potranno essere incrementati fino al 2% in conformità a quanto previsto dalla Clausola 3.7.3.2 del Codice di Rigassificazione. Resta inteso che i quantitativi di cui al paragrafo 6 del Contratto per il Servizio sono quelli di cui al presente paragrafo espressi in MWh;
la Quota Percentuale di Capacità di cui alla Clausola 3.3.7.2 del Codice di Rigassificazione sarà calcolata, sino al completamento della Discarica, considerando i quantitativi oggetto del presente Contratto e successivamente alla Discarica, esclusivamente i Quantitativi PS.
Il Fornitore si dichiara consapevole ed accetta che eventuali modifiche al Codice di Rigassificazione introdotte successivamente alla firma del presente Contratto di Capacità saranno automaticamente applicabili al Contratto di Capacità stesso, anche laddove non siano state espressamente accettate dal Fornitore.
Per tutto il periodo di efficacia del presente Contratto di Capacità, ed in ogni caso ai sensi delle Clausole 2.1.1 e 2.1.2 del Codice di Rigassificazione, il Fornitore dovrà rispettare tutte le Condizioni di Servizio.
Xxxxxxx e perdite applicabili al Fornitore del Servizio
In ragione dei consumi e perdite in concomitanza con uno stoccaggio prolungato del GNL all’interno del Terminale, in aggiunta ai Consumi e Perdite allocati ad ogni Utente ai sensi della Clausola 3.4.2.1 del Codice di Rigassificazione, il Fornitore corrisponderà, su base giornaliera, un quantitativo aggiuntivo pari al 0,023% dei Quantitativi PS per ciascun giorno di disponibilità di tali quantitativi dal mese successivo alla Discarica fino al 31 marzo 2019.
Corrispettivi
Il corrispettivo per la messa a disposizione del Terminale per il servizio di peak shaving viene determinato in conformità al valore unitario della capacità di rigassificazione di cui alla Delibera dell’ARERA 398/2018/R/gas (ovvero il valore di cui alla eventuale successiva delibera dell’ARERA vigente al momento del conferimento) e secondo quanto previsto alla Clausola 5.2.1 del Codice di Rigassificazione.
Il corrispettivo per il servizio di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A. viene determinato secondo le modalità definite dal Codice di Rigassificazione applicando le tariffe di trasporto approvate dall’ARERA.
Il Fornitore si impegna, inoltre, a corrispondere al Gestore la quota di propria competenza dei quantitativi dovuti in natura dal Gestore a Snam Rete Gas S.p.A. a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto, coerentemente con quanto disposto dalle delibere XXX/xxx 000/00, XXX/xxx 000/00, XXX/xxx 198/09 e successivi aggiornamenti.
Responsabilità amministrativa
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del “Codice Etico e di comportamento” e di quelle previste dal “Modello 231” del Gestore, nonché dei contenuti della “Carta dei Valori”, della “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” e della “Policy HQSE” del Gestore (pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e comunque già messi a disposizione della Società) in relazione alle attività previste dal presente incarico e che il Fornitore intende integralmente osservare.
Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello Organizzativo, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre il Fornitore al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/2001, restando inteso che l’osservanza dei principi ivi contenuti riveste per il Gestore carattere essenziale.
Antiriciclaggio
Il Gestore dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altre utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente Contratto di Capacità.
Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto di Capacità.
Conseguentemente al Gestore è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto di Capacità in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L’esercizio di dette facoltà comporterà a favore del Gestore il diritto di addebitare al Fornitore le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto di Capacità.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto di Capacità, nella Procedura, nel Contratto per l’Acquisto e nel Contratto per il Servizio, resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rigassificazione e alle delibere dell’ARERA in quanto applicabili.
Il Fornitore del Servizio si impegna a fornire al Gestore tutte le informazioni necessarie all’esecuzione del Contratto di Capacità nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
Comunicazioni
Il recapito, l'indirizzo postale e l’indirizzo e-mail di ciascuna Parte sono (se non altrimenti comunicato):
Per il Gestore: OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
Xxx Xxxxxxx X’Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxxx
Fax x00 0000 000000
Indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Alla Xxx.xx del Responsabile Commerciale
Per il Fornitore: [Fornitore]
[Indirizzo]
[CAP][Comune]
Fax [Fax]
Indirizzo mail [Indirizzo mail]
Indirizzo PEC [Indirizzo PEC]
Alla Xxx.xx del [Alla Xxx.xx del]
Livorno, lì [•]
OLT Offshore LNG Toscana [Fornitore]
______________________ ______________________
Il Fornitore dichiara di acconsentire, di aver letto e accettato tutte le disposizioni applicabili stabilite nel Codice di Rigassificazione e, in particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Fornitore dichiara di aver esaminato i termini e le condizioni di cui sopra e di essere a conoscenza e di approvare specificamente le seguenti Clausole del Codice di Rigassificazione: 1.4.1.2.b (“Servizio di Riconsegna Interrompibile”), 1.4.1.6 (“Rinuncia al Servizio di Rigassificazione”), 1.4.3 (“Cessione in favore dei Finanziatori del Terminale”), 2.1.3 (“Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio”), 3.1.1 (“Requisiti di credito per il Servizio di Rigassificazione Continuativo”), 3.1.3 (“Variazione dei Requisiti di Credito”), 3.1.5 (“Sostituzione ed escussione delle garanzie bancarie”), 3.1.8 (“Requisiti assicurativi”), 3.2.1 (“Divieto di cessione”), 3.2.3 (“Rilascio della capacità di rigassificazione”), 3.3.3 (“Modifiche dell’Utente del Servizio al Programma Trimestrale delle Discariche”), 3.3.4 (“Modifiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche”), 3.3.5 e 3.3.6 (“Corrispettivi di scostamento”), 3.8 (“Variazioni del Servizio di Rigassificazione”), 5.2.2.6 (“Controversie sulla fatturazione”), 5.2.2.7 (“Pagamento in ritardo”), 5.3.1.1 (“Responsabilità dell’Utente nei confronti del Gestore”), 5.3.1.2 (“Responsabilità per lucro cessante”), 5.3.1.3 (“Responsabilità del Gestore nei confronti dell’Utente”), 5.3.1.4 (“Responsabilità nei confronti di proprietari terzi del GNL”), 5.3.6.1 (“Limitazioni di Responsabilità”), 5.3.3.1 (“Recesso per volontà dell’Utente”), 5.3.3.3 (“Rinuncia ai diritti derivanti dal Codice Civile”), 5.3.4.4 (“Diritti ed obbligazioni dell’Utente”), 5.4.2.8 (“Termini di decadenza”).
Livorno, lì [•]
Per accettazione
[Fornitore]
_______________
All: fotocopia del documento d’identità dei sottoscrittori