COMUNE DI LUINO
COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, E DEL SERVIZIO MATERIALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNI 5
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto della presente concessione è l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all’art 1, comma 819 lett b) Legge 160/2019 e ai capi II e III del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2021 altre l’affidamento del servizio materiale delle pubbliche affissioni in tutto il territorio del Comune di Luino.
Con la presente concessione vengono trasferite al Concessionario tutte le potestà e pubbliche funzioni inerenti la riscossione volontaria, l’accertamento e la riscossione coattiva delle entrate sopra descritte con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti al momento dell’avvio della riscossione coattiva, nel presente capitolato.
I servizi minimi che dovranno essere garantiti dal concessionario hanno per oggetto:
a) la creazione, anche mediante acquisizione nel sistema informativo utilizzato dal concessionario, e manutenzione della banca dati tributaria, che rimarrà di proprietà del Comune;
b) la stampa, l’imbustamento e la predisposizione per la postalizzazione degli avvisi di pagamento/solleciti/ingiunzioni relativi alle entrate oggetto del presente servizio, comprensivi di bollettini postali e delle comunicazione ai contribuenti che l’Ente riterrà opportuno allegare;
c) la rendicontazione di tutti i pagamenti pervenuti sui conti del Comune. In tal senso l’Amministrazione concedente fornirà all’affidatario tutte le autorizzazioni necessarie per lo scarico dei flussi delle riscossioni;
d) l’attività di front office per assistenza ai contribuenti;
e) l’ottimizzazione delle varie fasi del processo di riscossione anche attraverso la consultazione di Banche dati a disposizione del Comune;
f) gestione di tutti gli atti inerenti le attività di liquidazione, l’accertamento e la riscossione coattiva
delle entrate comunali oggetto del presente capitolato;
g) gestione del Contenzioso Tributario nelle competenti Sedi giurisdizionali.
ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO
Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate. Al concessionario sono attribuiti i diritti, gli obblighi ed i poteri quale funzionario responsabile delle entrate, che sono esercitate da un suo rappresentante.
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata del contratto di concessione è stabilita in 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di aggiudicazione. Si potrà procedere con la consegna della concessione in pendenza di contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
Ai sensi del comma 11, dell’art. 106, del D.lgs. 50/2016 è prevista una proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
L’amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi.
Qualora le tipologie di entrata richiamate nel presente Capitolato vengano soppresse e conseguentemente sostituite con un’altra forma di prelievo, il contratto proseguirà per la nuova forma di prelievo, a cui si intenderanno automaticamente estese tutte le condizioni previste nel presente capitolato.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Per la gestione del servizio il Concessionario è compensato ad aggio, rapportato in misura unica all’ammontare annuale lordo complessivamente riscosso, a qualsiasi titolo conseguito, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
L’aggio per la gestione, fissato in 22% (soggetto a ribasso), sarà stabilito nella misura quale risultante a seguito dell’espletamento della gara.
Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione.
I pagamenti relativi alle entrate oggetto della presente concessione dovranno essere effettuati da parte dei cittadini/contribuenti direttamente sui conti correnti intestati al Comune, laddove non sia previsto un apposito modello di pagamento (delega F24).
Il Compenso spettante all’affidatario relativamente ai servizi in concessione verrà corrisposto mensilmente dall’Ente previa emissione di regolare fattura e rendicontazione dettagliata e validata dall’ufficio competente.
Tutte le spese di notifica e quelle postali per atti e comunicazioni dirette ai contribuenti finalizzate all’attività di riscossione ordinaria ed accertamento sono totalmente a carico del Concessionario che provvederà ad addebitarli e recuperarli sui soggetti destinatari.
Il concessionario ha l’obbligo di emettere gli atti di accertamento esecutivo di tutte le entrate in gestione entro il termine prescrizionale. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore. Sono di competenza del concessionario gli oneri di riscossione ( comma 803 art. 1 Legge 160/2019 ).
ART. 5 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE
Il valore presunto della concessione ammonta ad € 150.160,00 (Euro centocinquantamila centosessanta/00), oltre IVA come per Xxxxx. L’importo complessivo per l’esecuzione di quanto sopra si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.
Ai fini di una stima del valore della concessione si considera il valore medio delle riscossioni registrate per le entrate in oggetto nel quinquennio 2016-2020 di seguito riportate:
Tipologia | 2016 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Imposta Pubblicità | 89.360,34 | 93.282,02 | 95.761,72 | 86.328,66 | 71.147,53 |
Di cui recupero spese | 54,50 | 254,44 | 94,62 | 160,85 | 15,54 |
Diritti pubbliche affissioni | 28.657,00 | 27.667,00 | 24.615,00 | 24.024,00 | 11.763,00 |
Di cui urgenze | 8.636,79 | 8.443,14 | 6.932,67 | 6.919,78 | 5.138,22 |
TOTALE | 118.017,34 | 120.949,02 | 120.376,72 | 110.352,66 | 82.910,53 |
Di cui urgenze e recupero spese | 8.691,29 | 8.697,58 | 7.027,29 | 7.080,63 | 5.153,76 |
ART. 6 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario deve risultare iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs n. 50 del 2016.
Requisiti di idoneità professionale
iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per un ramo di attività corrispondente a quella oggetto della presente gara, ovvero ad analogo registro professionale dello Stato di residenza per le Imprese non aventi sede in Italia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 83 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016;
iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e di riscossione di tributi ed altre entrate di Province e Comuni così come previsto dall’art. 53 del D.lgs. 446/1997 e ss.mm.ii. In alternativa, il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997 e di disporre del capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall’art. 3 bis comma 1 D.L. n. 40/2010 convertito in Legge n. 73/2010.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver gestito congiuntamente, con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, per almeno un triennio continuativo nell’ultimo quinquennio 01.01.2016-31.12.2020 la riscossione ordinaria, l’accertamento ed il recupero coattivo dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) o del relativo canone (Cimp), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA) in almeno 1 comuni di classe IV° (popolazione tra
10.000 e 30.000 abitanti ex art. 2 del D.lgs. 507/1993) o superiore; Per le aziende di nuova costituzione che hanno avviato la propria attività da meno di tre anni, il requisito deve essere posseduto dall’inizio del periodo di attività. Non costituisce rispetto del presente requisito aver svolto le attività di cui sopra a titolo di prestazioni accessorie (Supporto);
Essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 specifica per l’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo;
Essere in possesso della Certificazioni ISO/IEC 27001:2013 relativa al Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
ART. 7 - SUBCONCESSIONE – SUBAPPALTO
E’ vietato subappaltare a terzi la gestione dei servizi oggetto del contratto, tranne per quanto concerne le attività di:
a) Attacchinaggio
b) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici.
Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.
Per potersi avvalere del subappalto, l’impresa dovrà esprimere in sede di gara la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l’indicazione delle categorie di attività sopra citate che intende sub appaltare.
ART. 8 – ESENZIONI/RIDUZIONI
Il Concessionario non può esentare alcuno dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale, (autorizzazione o esposizione pubblicitaria), né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge di riferimento e dal relativo regolamento comunale.
ART. 9 – UFFICIO LOCALE
Il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese nell’ambito del territorio comunale un Ufficio al Pubblico di facile accesso munito di apparecchio telefonico, che dovrà essere tenuto aperto al pubblico per 3 ore al giorno per almeno 3 giorni alla settimana. All’esterno, oltre all’orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta “Ufficio comunale per il Canone Unico Patrimoniale – Pubblicità e affissioni” o simile.
All’interno dovranno essere esposte, per la pubblica consultazione:
a) le tariffe del Canone Unico per la diffusione di messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni con le maggiorazioni per le affissioni d’urgenza;
b) l’elenco degli spazi destinati alle affissioni;
c) Il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale
ART. 10 - MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI
L’affidatario dovrà garantire l’efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti.
In particolare l’affidatario dovrà:
a. Applicare la Legge n. 160/2019 e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Canone Unico.
b. applicare il regolamento e le tariffe riferite al Canone Unico deliberate dall’Amministrazione Comunale.
c. gestire i servizi con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda la gestione operativa del Canone Unico oggetto di convenzione, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici dell’Ente. A tal fine il sistema informativo deve consentire a titolo puramente indicativo e non esaustivo: acquisizione delle autorizzazioni/concessioni/dichiarazioni originarie e di variazione, stampa schede
contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alla situazione storica dei versamenti, gestione dell’evasione e dell’elusione con la stampa delle liste dei contribuenti, gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione, gestione dei rimborsi e del contenzioso, gestione del programma di recupero dell’abusivismo, dettaglio utilizzo impianti, pianificazione utilizzo spazi.
d. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte. L’affidatario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento del canone oggetto dell’incarico. Il sito Internet dovrà altresì consentire ai contribuenti di poter effettuare il pagamento del canone on-line.
e. consentire gli accessi al personale dell’Amministrazione Comunale per verificare la regolarità della gestione. A tal scopo l’affidatario fornisce al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali del Comune le credenziali di acceso al sistema informatico di gestione delle entrate esternalizzate.
f. curare il contenzioso ed eventuali azioni stragiudiziali delle entrate affidate.
g. potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo dei competenti uffici comunali.
Il concessionario dovrà inviare, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, a tutti i contribuenti, un avviso di pagamento in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto nonché le sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato pagamento.
Tale avviso deve indicare l’ubicazione degli uffici comunali, il numero di telefono e fax e l’indirizzo di posta elettronica ed ogni altra indicazione che si ritenga utile per il contribuente.
Inoltre detto invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (superficie espositiva, tariffe applicate, ecc.) e deve specificare le forme di pagamento a disposizione del contribuente e deve contenere in allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
La Ditta affidataria ha l’obbligo, altresì:
- di provvedere alla rimozione immediata di tutti i mezzi pubblicitari abusivi esposti ed al relativo procedimento amministrativo addebitando le relative spese al trasgressore;
- di provvedere, anche su richiesta del Comune, all’immediata copertura della pubblicità abusiva effettuata sugli impianti pubblici da soggetti non autorizzati, in modo da rendere inefficace il messaggio pubblicitario.
Le attività oggetto del presente contratto si articoleranno come di seguito riportato:
gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell’attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti l’applicazione delle entrate adottate
censimento di tutte le posizioni soggette ai canoni in questione;
accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione dei tributi/canoni con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;
a) rendicontazione trimestrale puntuale e fatturazione competenze. Gestione ordinaria
- ricezione delle denunce/autorizzazioni da parte dei contribuenti/comune;
- calcolo del canone oggetto di convenzione;
- emissione di avviso di pagamento e del documento necessario per il pagamento dovuto;
- formazione elenchi dettagliati per contribuente contenenti l’indicazione delle somme da pagare in relazione alle dichiarazioni effettuate, previa verifica dei dati anagrafici;
- gestione attività di front e back office. Attività di accertamento/censimenti/ contenzioso
- verifica della correttezza formale delle dichiarazioni/autorizzazioni ricevute;
- riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti;
- produzione e notifica di “avvisi di accertamento esecutivo” in caso di errori formali per ritardati od insufficienti pagamenti;
- verifica, attraverso controlli mirati sul posto integrati dalle notizie reperite nelle banche dati, della corrispondenza delle dichiarazioni/richieste autorizzazioni e concessioni presentate dai contribuenti (recupero elusione);
- ricerca, almeno annuale, con le stesse modalità sopra specificate, dei cespiti imponibili sottratti alla tassazione (recupero evasione);
- produzione e notifica di “avvisi di accertamento esecutivi” nei casi riscontrati di elusione ed evasione entro i termini previsti per legge;
- gestione del contenzioso e attivazione di strumenti deflattivi;
- gestione del front e back office nei confronti dei cittadini interessati.
Gestione Esposizione Pubblicitaria
Presso lo sportello dedicato dovrà essere effettuata la ricezione delle dichiarazioni di inizio di esposizione pubblicitaria, di variazione e di cessazione, con la contestuale liquidazione dell’importo dovuto unitamente al relativo avviso di pagamento/ordinativo di incasso con cui il contribuente potrà effettuare il pagamento tramite PagoPA o altro sistema valido.
Una volta inserite le dichiarazioni e tutti i versamenti effettuati dagli utenti, dovranno essere forniti l'elenco analitico di tutti i pagamenti pervenuti, i tardivi versamenti e/o pagamenti mancanti, al fine di predisporre gli avvisi di accertamento (omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, omesso versamento, tardivo versamento) e, successivamente, avviare le procedure cutelari-esecutive per tutte le posizioni insolute.
Gestione Pubbliche Affissioni
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitario (già Diritto sulle pubbliche affissioni) viene corrisposto dal soggetto richiedente tale prestazione. La corretta e funzionale gestione del servizio delle pubbliche affissioni si sostanzierà nelle seguenti fasi:
1) Gestione ordinaria: lo sportello sarà a disposizione degli utenti intenzionati ad avvalersi del servizio di pubblica affissione per esporre i propri manifesti nel territorio comunale e negli spazi all’uopo dedicati. A richiesta del contribuente dovrà essere fornita, ad affissione eseguita, la nota posizione, riportante l'ubicazione esatta di tutti i manifesti esposti.
2) Esecuzione delle affissioni: l’affidatario dovrà garantire quotidianamente l’esposizione delle affissioni. I manifesti dovranno essere timbrati e affissi nei tempi prestabiliti. Le affissioni vengono tempestivamente effettuate negli spazi ad esse appositamente riservati e secondo le modalità di cui ai commi 816 xx. xxxxx X. 000/0000 (xxx previsti al soppresso articolo 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e del D.M. 26 aprile 1994), del Regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dall’affidatario, che ne assume ogni responsabilità esonerandone il Comune. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario. L’affidatario si impegna a provvedere alle affissioni gratuite previste dal regolamento Comunale sul Canone Unico Patrimoniale. L’affidatario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
3) Affissioni d’urgenza: I servizi d’urgenza dovranno essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale della relativa maggiorazione tariffaria, prevista per legge, che
si applica a tutte le affissioni con carattere d’urgenza. Il maggior corrispettivo per le affissioni aventi carattere di urgenza verrà riconosciuto per intero al Concessionario.
4) Controllo del territorio: Nel corso dell’esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni dovrà essere rilevata e segnalata l’eventuale presenza di manifesti non recanti il timbro di scadenza e dovranno essere adottati i provvedimenti di competenza. Per gli impianti sprovvisti di autorizzazione o per la pubblicità e/o le affissioni abusive, l’affidatario dovrà provvedere ad effettuare, a sue spese e senza alcun diritto alla rifusione delle spese sostenute, l'immediata rimozione degli impianti medesimi, o l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, anche su segnalazione del Comune.
5) Censimento impianti esistenti: l’affidatario dovrà effettuare l’aggiornamento generale, a fini patrimoniali e tributari degli impianti e della pubblicità esistenti nel territorio comunale, rilevandone dimensioni singole e cumulative ed ogni altra informazione utile al controllo.
ART. 11 – MANUTENZIONE E RUORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Il Concessionario prende in consegna dal Comune, per tutta la durata del servizio, gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto di gestione nello stato in cui si trovano elencati nel prospetto di consistenza.
Il Concessionario provvede a propria cura e spese, alla manutenzione e all’eventuale sostituzione degli impianti delle Pubbliche Affissioni, ivi compresa la loro ricollocazione in altre posizioni su indicazione del Comune.
In particolare, il Concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell’impiantistica comunale, entro sette giorni dalla segnalazione effettuata dal Comune, anche via posta elettronica, presso la sede luinese del Concessionario medesimo. In caso di segnalata pericolosità dell’impianto l’intervento deve essere eseguito in ogni caso con la massima celerità e comunque entro tre giorni dalla ricezione della segnalazione.
Ogni dodici mesi, entro il mese di aprile di ciascun anno, il Concessionario invia al Comune una relazione analitica in ordine agli interventi effettuati, indirizzandola al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali.
Il Concessionario risponde inoltre dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune.
ART. 12 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELL’AFFIDAMENTO
Al termine del contratto il Concessionario riconsegna al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, sia quelli facenti parte della dotazione iniziale sia quelli eventualmente installati durante il periodo di concessione.
Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione.
Gli impianti una volta collocati si intendono ceduti in proprietà al Comune senza corresponsione di alcun compenso e/o indennità.
A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati riferita agli impianti e alla riconsegna degli impianti stessi, previa attestazione in ordine all’assenza di danni.
ART. 13 – RENDICONTAZIONE DELLE RISCOSSIONI
Alla fine di ogni mese ed entro il termine di 20 giorni dall’inizio della mensilità successiva, il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel mese precedente, specificando l'importo lordo dei corrispettivi riscossi - suddivisi fra tipologia di fattispecie
imponibili ( esposizione pubblicitaria, affissioni, maggiorazioni tariffarie), interessi di mora, altri diritti e spese – l’aggio dovuto (oltre I.V.A.), l’importo netto di competenza del Comune e l’ammontare dei rimborsi effettuati.
ART. 14 - ANNUALITA’ PREGRESSE
L’affidatario ha facoltà a promuovere ed espletare le attività accertative per gli anni non prescritti e non accertati dal precedente gestore, in relazione a tutte le imposizioni che sono confluite nel Canone Unico ed oggetto della presente convenzione (ICP, DPA, ).
ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA
Le attività saranno espletate nel rispetto della Legge 160/2019 e possono essere così sintetizzate:
1) Predisposizione delle liste di carico coattive;
2) Attivazione e gestione di tutte le procedure di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973 tramite soggetti la cui idoneità allo svolgimento delle specifiche funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall’art.42 del D.lgs. 13/4/1999 n. 112, che saranno nominati dall’Amministrazione concedente Funzionari Responsabili per la riscossione.
3) Rendicontazione delle somme riscosse sui canali di pagamento messi a disposizione dall’Ente;
4) Acquisizione dei provvedimenti di discarico, sospensione, dilazione emessi dall’Ente;
5) Predisposizione delle comunicazioni di inesigibilità secondo le tempistiche e le procedure previste dagli art. 19 e 20 del D.lgs. 112/99;
6) Gestione dell’attività di front-office.
ART. 16 - CONTENZIOSO
Le attività da espletare possono essere così sintetizzate: adozione di tutti gli atti necessari alla costituzione e la difesa in giudizio in ogni ordine e grado. Gli oneri dei giudizi sono in ogni caso a carico del concessionario.
Il Concessionario si farà carico esclusivamente degli oneri derivanti dai costi relativi all’assistenza legale e alla rappresentanza in giudizio. Il Comune si farà carico del pagamento delle eventuali spese di giudizio liquidate in sentenza, del contributo unificato, ecc..
ART. 17 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Per tutta la durata del contratto l’affidatario deve gestire correttamente un servizio di assistenza telefonica ed un’apposita casella di posta elettronica, fornire all’utenza assistenza e consulenza a supporto degli uffici sulle singole posizioni contributive e su sollecitazione dell’utenza. L’attività dovrà essere eseguita aggiornando le banche dati mediante i sistemi informativi attualmente in uso al Servizio Entrate del Comune. L’affidatario si obbliga ad osservare integralmente tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale, e in particolare:
- nominare e comunicare al Comune un proprio Referente qualificato per gli aspetti tecnico organizzativi, che dovrà sempre essere disponibile nei giorni lavorativi;
- effettuare la formazione del personale, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel presente Capitolato Speciale;
- mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a conoscenza durante l’espletamento del servizio;
- osservare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza e salute dei lavoratori su luogo del lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.
Per l‘attività strumentale alla riscossione ed accertamento l’affidatario dovrà predisporre e stampare i documenti necessari alle attività di liquidazione e accertamento. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, l’affidatario si trovasse nelle condizioni di non poter assolvere
pienamente ai propri obblighi, dovrà comunicarlo tempestivamente al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali. Il Comune si riserva, in tale ipotesi, l’applicazione delle penali, previste nel presente Capitolato, e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’affidatario comunica al Comune il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’articolo 17 del D.lgs. n. 81/2008.
ART. 18 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DELL’ENTE
Fermo quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione, al fine di consentire alla Ditta affidataria l’avvio ed il corretto svolgimento delle attività oggetto della concessione, garantirà la massima collaborazione ed in particolare:
a) fornirà un accesso al Siatel (con l’abilitazione di tutte le funzioni necessarie) ed uno al Sister (accesso a visure catastali, ipotecarie e servizi per Enti), oltre che l’accesso alla banca dati anagrafica comunale;
b) Renderà disponibile alla Ditta la banca dati relativa ai entrate in concessione;
c) Si impegnerà a mettere a disposizione della Ditta ogni documentazione necessaria al corretto espletamento delle attività oggetto della concessione, ovvero, copia dei regolamenti, delibere delle tariffe ed ogni altro dato reperibile presso gli Uffici Comunali quali denunce, mappe, elenchi di trasferimenti, licenze, anagrafe e così via;
d) Assicurerà la collaborazione fattiva da parte di tutti i preposti e competenti uffici comunali;
ART. 19 – PERSONALE
Il Concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione dei servizi oggetto del presente capitolato.
Il Concessionario, oltre a gestire i servizi nei modi, termini e forme previsti dalle norme vigenti, dovrà assicurare la continuità dei servizi anche in occasione di scioperi del proprio personale o di altri eventi straordinari riguardanti l’attività d’impresa.
Il Concessionario é tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
Il Concessionario è direttamente responsabile dell’operato del proprio personale. L’Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed il suo personale, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.
I nominativi del Responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati all’Amministrazione comunale entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione.
ART. 20 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE
Per quanto concerne il personale da utilizzare presso l’ufficio locale messo a disposizione dal Comune, l’Aggiudicatario dovrà garantire, per quanto possibile, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative previste nel presente Capitolato e con l’organizzazione di impresa, il mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso il reimpiego, in via prioritaria, del personale già utilizzato dal gestore uscente, con i livelli professionali non inferiori a quelli in godimento, in ogni
caso nel rispetto delle norme di legge e contrattuali di categoria. La sopra detta clausola di salvaguardia sociale non costituisce condizione per la partecipazione alla gara o requisito di ammissione, ma mera clausola di esecuzione del contratto.
Attualmente il personale locale del Concessionario uscente adibito al parziale svolgimento dei servizi oggetto di gare ovvero alla gestione delle Pubbliche affissioni e del Canone Unico dovuto per le esposizioni pubblicitarie è pari a 2 risorse così impiegate:
- 1 impiegata amministrativa 3° Livello part-time a 24 ore settimanali;
- 1 operaio attacchino 5° Livello a 24 ore settimanali
ART. 21 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO
Il concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
L’affidatario è obbligato a garantire che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, dal D. Lgs. N. 196/2003.
Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, la Ditta affidataria si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
L’affidatario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
L’affidatario, inoltre, agisce nel rispetto della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/1990 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni
ART. 22 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con validità pari alla durata del contratto. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'ente appaltante e dei propri dipendenti.
ART. 23 - VIGILANZA
Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Concessionario – legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura – dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all’entità e regolarità delle riscossioni, fornendo dati e documenti inerenti l’andamento della gestione e consentendo il libero accesso all’Ufficio.
ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA
Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di
decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo e con le modalità di cui all’art. 103 del D. LGS 50/2016. La garanzia deve essere vigente per tutta la durata del contratto e fino al rilascio del certificato di conformità.
La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il concessionario ha l’obbligo di provvedere nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. In caso di mancato reintegro, il concessionario, previa messa in mora, decade dalla concessione.
La cauzione definitiva verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, compreso la consegna della banca dati aggiornata, la verifica dello stato degli impianti per le affissioni. Nel caso l'Amministrazione accerti inadempienze a carico del concessionario, si potrà rivalere sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune ha diritto di introitare la cauzione e di adottare tutte le disposizioni necessarie finalizzate a garantire il servizio, prendendo possesso di tutti gli impianti ed uffici funzionalmente collegati.
Nessun interesse compete o potrà competere alla ditta Concessionaria per il deposito cauzionale. La cauzione deve essere rinnovata ed adeguata in occasione di eventuale proroga o rinnovo del contratto.
ART. 25 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in quanto applicabili.
ART. 26 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare del:
a) D.lgs. 15.12.1997, n. 446 e smi;
b) Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – capi II e III;
d) D. M. 26 aprile 1994 e smi; f) X.X. 000/0000 e smi;
g) D.lgs. 13.4.99 n. 112 e smi;
h) Legge 30 luglio 2010, n. 122;
i) Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
l) Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
m) Legge 160/2019;
n) Altre disposizioni correlate.
ART. 27 - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
Nel caso di revisione della disciplina del Canone Unico , l'aggio convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale al maggiore o minore introito che ne deriva, a condizione che la variazione di gettito totale derivante dai canoni oggetto della presente convenzione conseguente sia superiore al dieci per cento.
ART. 28 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere all‘affidatario, durante il periodo contrattuale del presente affidamento, prestazioni aggiuntive o estensioni ad altri servizi per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.
L’Amministrazione dovrà altresì procedere alla rinegoziazione delle clausole contrattuali, nel caso di intervenute variazioni nel sinallagma iniziale, ovvero in conseguenza della soppressione, della modifica, della sostituzione, delle entrate di cui al presente appalto, anche se a causa di emanande disposizioni legislative. L’affidatario dovrà immediatamente conformarsi ad ogni modifica ed innovazione legislativa e regolamentare che, nel corso del periodo contrattuale, dovesse intervenire in materia tributaria.
ART. 29 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
La Ditta affidataria è obbligata ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia del Canone unico patrimoniale e delle altre entrate oggetto della concessione disciplinate dalla normativa vigente e dalle sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, nonché le singole disposizioni contenute nei regolamenti Comunali e le tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale.
La Ditta affidataria è obbligato ad uniformare la gestione del servizio ai principi ed ai criteri dettati dalle disposizioni dello Statuto del Contribuente di cui alla Legge 27/07/2000 n. 212.
Qualsiasi adempimento relativo alle entrate oggetto della presente concessione, previsto dalla normativa vigente o che verrà previsto dalle norme emanate durante la vigenza della concessione, si intende a totale carico del Ditta affidataria, con relativa assunzione di responsabilità nei confronti dell’ente affidante e dei terzi.
ART. 30 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con provvedimento motivato nei casi previsti dall’art. 13 del Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289, di seguito riportati:
- per la cancellazione dall’albo;
- per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio;
- per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
Inoltre, per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione nazionale e regionale vigente, si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto – ai sensi dell'art. 1456 codice civile – previa comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola, quando si verifichino una o più delle seguenti cause, senza che il Concessionario possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:
- abbandono, interruzione o sospensione, ancorché parziale, di anche uno solo dei servizi in gestione per un periodo superiore a sette giorni, escluse cause di forza maggiore non dipendenti da volontà o responsabilità del Concessionario e documentate dal Comune;
- fallimento o liquidazione coatta amministrativa del Concessionario;
- frode o procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio da parte del Concessionario e/o del suo legale rappresentante;
- revoca o decadenza delle autorizzazioni di legge, ove le stesse siano necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto della concessione;
- esclusioni o impedimenti legati alla legislazione antimafia.
La decadenza della concessione o la risoluzione del contratto provocano la cessazione del Concessionario con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
Allo scopo il Comune procede all’acquisizione della documentazione e degli impianti delle affissioni, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso. Il Comune non provvederà alla restituzione della cauzione prestata e si avvarrà su di essa per il risarcimento di eventuali danni da esso patiti per comportamento doloso o colposo del Concessionario.
In caso di decadenza o risoluzione della concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dell’esperimento della procedura di gara.
La concessione si intende risolta ipso-jure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione, qualora nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l’oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.
ART. 31 PENALITA’
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dall’atto concessorio, che non comporti la risoluzione della concessione o la decadenza dalla medesima, così come per la carente, tardiva, incompleta esecuzione del servizio, il Comune ha la facoltà di applicare nei confronti del Concessionario delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso, da € 250,00.= (Euro duecentocinquanta) ad € 700,00.= (Euro settecento), salva l’eventuale azione di risarcimento danni. La misura della penalità verrà determinata con apposito provvedimento, previo rapporto dei competenti uffici comunali e valutate le eventuali controdeduzioni del Concessionario.
Viene in ogni caso sanzionata con la penale di € 150,00.= (Euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo il mancato ripristino degli impianti pubblicitari di qualunque tipologia danneggiati o asportati, entro il termine di sette giorni previsto dal precedente articolo 11.
Le penali devono essere versate entro 30 giorni dalla data di notifica della nota di addebito. In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto il Comune potrà prelevare il relativo importo dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Concessionario entro il termine di 15 giorni dal prelievo.
ART. 32 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Varese, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 33 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE
E’ fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell’affidamento. Nel caso in cui si verifichino versamenti sui conti intestati al concessionario, quest’ultimo è obbligato a riversare al Comune tali importi con le stesse modalità e tempi previsti in proposito dal presente capitolato. Alla scadenza del contratto, il concessionario deve, entro 30 giorni:
- trasferire al comune, o su richiesta dell’Amministrazione comunale, direttamente al soggetto subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza del presente affidamento e comunque ogni dato, notizia e documento che l’affidatario non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge;
- trasferire al Comune o, su richiesta dell’Amministrazione comunale, direttamente al soggetto subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegando il subentrante stesso, ove il caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.
ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria, s’intendono a carico del concessionario. Il presente capitolato d’oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del regolamento comunale, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla vigente normativa sulle autonomie locali.
Luino, 13/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento firmato digitalmente