COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE
Allegato sub 1.2)
COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE
Provincia di Verona
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
***
SERVIZIO TRIENNALE
DI ASSISTENZA INFORMATICA IN OUTSOURCING
Art. 1 – Oggetto
Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l’affidamento, da parte del Comune di Ronco all’Adige, del servizio assistenza informatica in outsourcing.
Art. 2 – Descrizione generale del servizio
Il servizio di assistenza informatica in outsourcing, disciplinato nel presente capitolato speciale d'appalto, comprende essenzialmente le seguenti prestazioni/forniture:
• gestione della rete informatica comunale;
• assistenza informatica sull’infrastruttura, installazione e configurazione componenti hardware/software da remoto (o on site qualora l'intervento non sia possibile da remoto e lo stesso rientri in attività che non esulano dalle competenze generali previste in capo ai Soggetti Amministratori di Sistema) per 3 anni, durante i giorni lavorativi dell’Ente, e reperibilità durante eventuali periodi che prevedono apertura straordinaria/eccezionale degli Uffici Comunali (a mero titolo esemplificativo: consultazioni elettorali e/o referendarie);
• back up giornaliero del server di rete con conseguente verifica del relativo registro di sistema;
• installazione di un ponte radio point to poin municipio – sala civica;
• estensione storage di 2,4tb tramite hard disk HP garantiti 3 anni;
• fornitura di licenza ILO per HP DL380;
• estensione garanzia su server HP DL380 Gen8 di n. 3 anni Next Business Day da parte di tecnico HP;
• fornitura switch HP Procurve Managed Layer2 ad alte performance, n. 48 porte giga e n. 4 porte SFP giga;
• rinnovo biennale delle licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 14 per n. 30 client;
• hosting sito web xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx per n. 3 anni;
• attivazione e gestione del sito istituzionale dell'Ente, con esclusione della mera attività di inserimento dei contenuti;
• sistema in cloud per n. 3 anni per la gestione utenti hotspot tramite account SPID, comprensivo di mantenimento presso Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
• connettività xDSL professionale per 3 anni dedicata per sistema wifi hotspot, comprensivo di
router ed assistenza tecnica dedicata su connettività;
• espansione copertura wifi hotspot fino alla biblioteca comunale, compresa autenticazione
SPID;
• possesso di strumento certificatore rame/febra e giuntatore fibre ottiche da mettere a disposizione dell’Ente con personale dipendente specializzato, in modo gratuito in service level agreement di due ore dall’eventuale richiesta (risoluzione tempestiva di problemi sull’infrastruttura fisica di rete);
• collaborazione con le ditte fornitrici dei programmi gestionali in uso presso gli uffici comunali per installazioni e/o configurazioni sul server e sui pc, assistenza sistemistica su loro richieste particolari;
• fornitura di firewall watchguard con servizio UTM per 3 anni con migrazione dell’attuale
firewall;
• riordino rack Polizia Locale, switch HP Procurve Managed Layer2 ad alte performance, n. 00 xxxxx xxxx x x. 0 xxxxx XXX xxxx;
• sopralluogo obbligatorio prima della consegna presso il Comune di Ronco all’Adige dell’istanza di manifestazione di interesse;
• individuazione di un responsabile/referente unico.
Art. 3 – Durata
Il servizio in questione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
Alla scadenza naturale del contratto, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, su richiesta della Stazione appaltante, di proseguire nell'erogazione del servizio, alle condizioni convenute, sino a quando non si sia provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, entro e non oltre il sei mesi.
Art. 4 – Sistema di affidamento e criterio di aggiudicazione
L'affidamento del servizio avviene con procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante il criterio prezzo più basso di cui all'art. del medesimo decreto.
Art. 5 – Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta è pari ad euro 33.000,00 (IVA esclusa), e si intende comprensivo di tutti i servizi oggetto del presente appalto.
Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente capitolato speciale d'appalto. La Ditta appaltatrice non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.
Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio
La Società mette a disposizione del Comune un recapito telefonico, con relativo operatore, oltreché un numero di fax e/o un indirizzo e-mail per l’inoltro formale della richiesta, nei seguenti giorni ed orari:
⬝ dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
⬝ il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
⬝ durante eventuali periodi che prevedono apertura straordinaria/eccezionale degli Uffici Comunali.
Gli interventi stessi dovranno, in ogni caso, essere eseguiti entro le 24 (ventiquattro) ore dall'inoltro della richiesta medesima, fatto salvo per i casi di apertura straordinaria/eccezionale di cui sopra, per cui l'intervento si ritiene debba essere tempestivo. Nel caso in cui il predetto termine scada in giorno festivo o di chiusura degli Uffici, lo stesso s’intende immediatamente prorogato al giorno successivo utile non festivo o lavorativo.
Di ciascun intervento obbligatorio o straordinario dovrà essere prodotto idoneo rapporto sottoscritto. Tutti i servizi e le prestazioni sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospesi e/o abbandonati.
In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, esclusi i casi motivati di forza maggiore da dimostrare a cura della Società, l'Amministrazione provvederà a far eseguire da altri la prestazione a totale carico della Società medesima delle relative spese e degli eventuali danni per l'inadempimento.
Resta inteso inoltre che al termine dell'affidamento la Società dovrà fornire e/o rendere completamente disponibile il back up dei dati/archivi comunali, ed effettuare il passaggio di consegna con il nuovo Aggiudicatario.
Art. 7 – Personale della società
L’esecuzione degli interventi oggetto del presente contratto deve essere svolta da personale alle dipendenze della Società o comunque dalla stessa formalmente incaricato, in possesso di idonea qualifica professionale per l’espletamento dell’attività in parola.
La Società risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose in seguito o in conseguenza dell'esecuzione del servizio, a norma delle disposizioni di cui all'art. 2043 e seguenti del Codice Civile.
Resta a suo completo carico ogni risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, che rimane esonerato da ogni responsabilità a riguardo.
La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare i nominativi delle figure tecniche di riferimento, con funzioni di responsabilità, nei confronti della Stazione appaltante per il regolare espletamento del servizio, nonché del Personale con mansioni di somministrazione.
La Ditta appaltatrice è tenuta, a propria cura e spese, a sostituire, in caso di assenza a qualunque causa imputabile, il Personale Dipendente impiegato nello svolgimento del servizio con altro in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza previsti dalla vigente normativa in materia per il corretto espletamento delle mansioni e dei compiti del Personale sostituito
La Ditta appaltatrice si impegna a richiamare, multare e, se del caso, a rimuovere dal servizio i Dipendenti che:
⬝ non osservino un contegno corretto e riguardoso;
⬝ non risultino professionalmente idonei alle mansioni affidate.
Le segnalazioni e le richieste della Stazione appaltante in questo senso devono ritenersi impegnative per la Ditta appaltatrice la quale, pertanto, non può opporre eccezione alcuna, né avanzare maggiori pretese relativamente al corrispettivo contrattuale pattuito.
La Ditta appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri Dipendenti impiegati nel presente servizio in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
In particolare, la Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese del settore e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se la Ditta non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere e responsabilità.
Tali disposizioni dovranno essere applicate anche al Personale socio e dipendente delle Società Cooperative, come previsto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal proposito la Ditta appaltatrice si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta della Stazione appaltante, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati che dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio Personale adibito al servizio.
L’inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, comporterà l’introito automatico della garanzia, previa contestazione dell’inadempienza accertata.
Per quanto previsto nel precedente comma, la Ditta non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né avrà titolo al risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante stessa deve intendersi a tutti gli effetti estranea al rapporto di lavoro che intercorre tra la Ditta appaltatrice ed i suoi Dipendenti.
Art. 8 – Controlli e verifiche
La Stazione appaltante si riserva, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, la facoltà di effettuare i controlli necessari ed opportuni per accertare il rispetto da parte della Ditta appaltatrice delle prescrizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto.
I controlli di cui sopra possono avvenire da parte del Personale addetto della Stazione appaltante, o da parte di esperti dalla stessa incaricati, o da altro organismo/soggetto esterno all’uopo individuato dalla Stazione appaltante stessa.
A tal fine la Ditta appaltatrice è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste ed a produrre la documentazione necessaria per effettuare i controlli in parola senza poter opporre obiezioni o eccezioni di sorta.
Art. 9 – Garanzia definitiva
La Ditta risultata aggiudicataria costituisce, a copertura delle obbligazioni dedotte dal presente capitolato speciale d'appalto, una garanzia definitiva nella misura del 10% (diecipercento) del valore complessivo del contratto. Essa dovrà essere versata prima dell'inizio del servizio e mantenuta integra per tutta la sua durata.
La garanzia in questione può essere costituita alternativamente tramite cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di presentazione della garanzia predetta. La cauzione può essere costituita, facoltativamente:
⬝ in contanti, mediante versamento sul conto depositi cauzionali presso la Tesoreria Comunale (Unicredit Banca S.p.a. – Agenzia di Ronco all’Adige – Codice IBAN IT 66 A 02008 59700 000100854520.
Lo svincolo è effettuato dalla Stazione appaltante, a mezzo di mandato con bonifico bancario, con spese a carico del Concorrente destinatario;
⬝ titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Ronco all’Adige;
La fideiussione può essere:
⬝ bancaria;
⬝ assicurativa;
⬝ rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
La polizza deve essere firmata in originale:
⬝ in caso di fideiussioni bancarie, almeno da parte del fideiussore, a pena di esclusione;
⬝ in caso di polizze assicurative o rilasciate dagli altri soggetti di seguito specificati, da parte dell'Agiudicatario e della compagnia assicurativa o intermediario, a pena di esclusione.
Dalla fideiussione devono espressamente risultare, a pena di esclusione:
a) la validità per almeno 180 (centoottanta) giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, con l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria definitiva in favore della Stazione appaltante;
b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
c) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 del Codice Civile;
d) l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
L’ammontare della garanzia predetta è ridotto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del 50% per i soggetti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
In caso di riduzione deve essere prodotta copia dichiarata conforme all’originale della certificazione. Tale garanzia è svincolata e restituita al Contraente soltanto alla scadenza dell'affidamento, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed in assenza di cause ostative. In caso di proroga del servizio ai sensi dell’art. 3 (Durata) del presente capitolato speciale d'appalto, anche la validità e l’operatività della garanzia devono essere prorogate.
Nel caso di inadempienze, mancanze o omissioni da parte della Ditta, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia definitiva. La Ditta deve reintegrare la garanzia medesima – nel termine che gli sarà prefissato – qualora la Stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia è prestata quale impegno dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi comprese quelle inerenti gli aspetti retributivi e contributivi del Personale dipendente, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Per qualsiasi fattispecie relativa a quanto di cui al presente paragrafo, si fa riferimento al predetto art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 10 – Responsabilità
La Ditta appaltatrice assume, senza riserva o eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero alla Stazione appaltante o a Terzi, persone o cose, esonerando, pertanto, la Stazione appaltante stessa da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo e sollevando la stessa da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che potesse eventualmente essere intentata nei suoi confronti.
La Ditta appaltatrice è quindi tenuta a stipulare idoneo contratto di assicurazione di responsabilità civile verso Terzi e Dipendenti con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00). La polizza deve prevedere tutte le principali estensioni di garanzia.
Le coperture di cui sopra dovranno essere estese alla responsabilità civile personale del singolo dipendente e/o collaboratore della Ditta appaltatrice. La Ditta dovrà, inoltre, stipulare anche una polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali non inferiori a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00).
La polizza RCT/RCO non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri indennizzabili.
L’esistenza delle polizze di cui ai commi precedenti non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 11 – Modalità di pagamento
Il pagamento delle spettanze alla Ditta appaltatrice avviene, con provvedimento del Responsabile del servizio, dietro presentazione di regolari fatture trimestrali anticipate.
Le liquidazioni sono effettuate a mezzo di mandato, con bonifico bancario, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di acquisizione al protocollo comunale di regolare fattura.
Eventuali ritardi nel pagamento da parte della Stazione appaltante, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo la Ditta appaltatrice dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto.
Con il corrispettivo pattuito e liquidato s’intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione del servizio, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.
La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. I pagamenti saranno introitati dalla Ditta medesima tramite conto corrente dedicato, a ciò venendo autorizzata l’Amministrazione appaltante la quale, pertanto, resta esonerata da ogni responsabilità.
Art. 12 – Risoluzione del contratto
Per inadempimento
La Stazione appaltante si riserva la facoltà nel caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dalla Ditta appaltatrice di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Nei casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione appaltante valuta, in relazione allo stato dei fatti ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, ai sensi di legge. La Ditta appaltatrice – entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui, decorrenti da quello di ricevimento della contestazione
– può presentare delle controdeduzioni. Ove le stesse non siano ritenute valide dalla Stazione appaltante, si procede alla risoluzione del contratto.
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della Stazione appaltante di ulteriori azioni di rivalsa per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante ha la facoltà di affidare il servizio a Terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi della Ditta appaltatrice con cui il contratto è stato risolto.
Alla Ditta appaltatrice viene corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, la Stazione appaltante può rivalersi su eventuali crediti della Ditta appaltatrice, nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) scioglimento, cessazione o fallimento dell’Impresa;
b) perdita dei requisiti di idoneità morale, professionale e tecnica per la partecipazione alla procedura di affidamento;
c) abbandono del servizio salvo che ciò non sia stato determinato da forza maggiore;
d) irrogazione definitiva di n. 3 (tre) penali per ciascun anno scolastico;
e) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato speciale d'appalto in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dalla Ditta appaltatrice, anche a seguito di diffide della Stazione appaltante;
f) mancata osservanza del sistema di autocontrollo previsto dal decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 193 (abrogativo del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155);
g) errata somministrazione di una dieta speciale con grave danno per l'utenza;
h) gravi disservizi nella consegna dei pasti da parte della Ditta appaltatrice;
i) accertamento anche di un solo episodio di intossicazione o tossinfezione alimentare;
j) impiego di Personale sprovvisto dei necessari requisiti professionali per il regolare esercizio dei compiti e delle mansioni affidati relativamente al presente servizio;
k) mancata rimozione e, conseguente, sostituzione del Personale della Ditta appaltatrice che assuma comportamenti ripetutamente scorretti o non conformi a quanto prescritto nel presente capitolato speciale d'appalto;
l) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
m) inosservanze delle norme di legge relative al Personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali o Territoriali;
n) affidamento di parte del servizio in subappalto in violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.
Nelle ipotesi sopra individuate, di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la Stazione appaltante procede, comunicando alla Ditta appaltatrice la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, con avviso scritto da far pervenire alla Ditta appaltatrice a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.
La Ditta appaltatrice – entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui, decorrenti da quello di ricevimento della contestazione – può presentare delle controdeduzioni. Ove le stesse non siano ritenute valide dalla Stazione appaltante, si procede alla risoluzione del contratto.
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della Stazione appaltante di ulteriori azioni di rivalsa per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante ha la facoltà di affidare il servizio a Terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi della Ditta appaltatrice con cui il contratto è stato risolto.
Alla Ditta appaltatrice viene corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, la Stazione appaltante può rivalersi su eventuali crediti della Ditta appaltatrice, nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
Recesso unilaterale della Stazione appaltante
Senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta alla Stazione Appaltante la piena facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto nei sotto elencati casi:
e) la Stazione appaltante decida di svolgere il servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto in forma associata con altri Comuni e/o con altri enti, associazioni, organismi di diritto pubblico;
f) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;
g) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio;
h) venga sospeso l'esercizio del servizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.
Art. 13 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico della Società ad eccezione dell'I.V.A..
Art. 14 – Controversie
Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e la Ditta, sia durante il periodo di erogazione del servizio, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto, nessuna esclusa né eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria.
Resta inteso che l’insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare sospensione, interruzione o pregiudizio alcuno alla prosecuzione dei servizi.
Art. 15 – Penali
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato verrà inviata comunicazione scritta (anche per fax o altro mezzo certificato, mezzo al quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione da parte dell’Amministrazione, risultante dall’attestato di invio) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
In caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, la Stazione appaltante si riserva di applicare una penale di euro 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo derivante da fatto dell’Impresa per mancato rispetto di termini di esecuzione ritenuti essenziali ai fini del risultato della prestazione.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente.
In alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 16 – Stipula del contratto ed esecuzione in pendenza
La ditta appaltatrice dovrà sottoscrivere il contratto nel giorno ed ora che verranno comunicati per iscritto dalla Stazione appaltante, con avvertenza che, la mancata presentazione, comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’assegnazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, oltre le eventuali ulteriori azioni risarcitorie che la Stazione appaltante intenderà esperire, ferme restando le più gravi sanzioni previste dalla legge.
La ditta appaltatrice si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato speciale d'appalto anche nelle more della stipula del contratto.