Contract
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X. XXXXXXXXXX | 00000 del 30 .09.2008 |
MITTENTE | AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli |
DESTINATARI | DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE |
OGGETTO | Gestione dei contingenti tariffari comunitari secondo il principio “primo arrivato, primo servito”. Istanze di prelievo accettate il sabato o la domenica. |
Relativamente all’argomento in oggetto, il competente Servizio della Taxud, responsabile per la gestione comunitaria dei contingenti tariffari di cui agli articoli 000 xxx, xxx x xxxxxx xxx Xxx.xx (XXX)
n. 2454/93, ha fornito dei chiarimenti che si ritiene opportuno riportare qui di seguito :
“ il principio del sistema di gestione dei contingenti tariffari “primo arrivato, primo servito” è basato sul rispetto della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica in ordine cronologico come indicato nell’art. 308 xxx, xxxxxxxxx 0, xxx Xxx.xx (XXX) n. 2454/93, della Commissione, che fissa talune disposizioni d’applicazione del Codice doganale comunitario;
il punto 15 dell’Accordo Amministrativo, stabilisce, tra l’altro, che le dichiarazioni accettate il sabato o la domenica sono trattate dal Servizio della Commissione con le dichiarazioni accettate il lunedì successivo. Il suddetto punto si riferisce esclusivamente alla trattazione delle richieste, ma sempre nel rispetto dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni d’immissione in libera pratica”.
Ad integrazione di quanto predetto, si specifica inoltre che
✓ conformemente all’art.308 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.2454/93, le richieste di prelievo da contingenti tariffari vengono regolarmente trattate, cioè prese in considerazione ai fini dell’assegnazione comunitaria, il secondo giorno successivo all’accettazione della dichiarazione doganale (con la sola eccezione di un eventuale blocco delle allocazioni da parte della Commissione);
✓ le richieste di prelievo da contingenti tariffari relative a dichiarazioni d’immissione in libera pratica accettate il sabato o la domenica (ed inserite in tali giorni nell’applicazione “Quota” per l’invio alla Commissione), essendo trattate insieme a quelle accettate il
lunedì immediatamente successivo, sono prese in considerazione ai fini dell’assegnazione comunitaria il secondo giorno successivo al lunedì, conservando, però, la priorità determinata dalla propria data di accettazione.
Ad ogni buon fine, si riporta qui di seguito il testo integrale dell’Accordo Amministrativo sulla gestione dei contingenti tariffari, consolidato al 1° gennaio 2008, che sostituisce quello trasmesso da ultimo con tar/22 del 27.3.2007.
Pregasi informare gli uffici e gli operatori interessati.
Il Direttore dell’Ufficio
Dr. Xxxxxxxx X’Xxxxxx
x.xx Dr Xxxxxxxx X’Xxxxxx
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93.”
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Affari internazionali e questioni tariffarie
Economia tariffaria, franchigia tariffaria, TARIC, regioni ultraperiferiche
Bruxelles, 30.10.2007 TAXUD/3439/2006-rev.1 - IT
COMITATO DEL CODICE DOGANALE
Sezione Economia tariffaria
Accordo amministrativo
relativo alla gestione dei contingenti tariffari
(Version 01.01.2008)
Introduzione
1. La maggior parte dei contingenti tariffari comunitari è gestita dalla Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (DG TAXUD), in collaborazione con le amministrazioni doganali degli Stati membri (secondo il cosiddetto principio del “primo arrivato, primo servito”). Alcuni di essi vengono gestiti tuttavia dalla DG Agricoltura attraverso un sistema di licenze di importazione. Il presente accordo amministrativo si applica soltanto ai contingenti tariffari gestiti dalla DG TAXUD.
Principi
2. L’efficienza della gestione comunitaria dipende non soltanto da un’applicazione rigorosa
da parte degli Stati membri e della Commissione delle disposizioni pertinenti ai regolamenti comunitari, ma anche da una stretta collaborazione tra le amministrazioni interessate.
3. Applicando tali disposizioni, le amministrazioni e i servizi interessati devono rivolgere particolare attenzione:
- al trattamento equo ed uniforme per tutti gli importatori nella Comunità,
- al requisito tassativo di non superare il volume iniziale di un qualsiasi contingente tariffario.
Base giuridica
4. Le disposizioni giuridiche che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari secondo il principio “primo arrivato, primo servito” sono contenute negli articoli da 308 bis, a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 1 nonché dalle disposizioni specifiche di vari regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi agli accordi tariffari preferenziali specifici.
Comitato
5. Gli Stati membri e la Commissione si consultano ufficialmente in merito alla gestione dei contingenti tariffari in sede di comitato del codice doganale - sezione economia tariffaria.
Uffici responsabili
6. Gli uffici responsabili della gestione dei contingenti tariffari sono la Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (TAXUD) della Commissione e un ufficio centrale presso l’amministrazione doganale, designato in ciascuno Stato membro.
Ruolo e responsabilità degli Stati membri
7. Il controllo delle dichiarazioni doganali ed in particolare la concessione di benefici tariffari è una funzione esercitata direttamente dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro.
8. Per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari, dette autorità sono incaricate in particolare di:
- verificare che le richieste di prelievo siano valide e corrispondano esattamente alle informazioni figuranti nella dichiarazione d’immissione in libera pratica, tenendo conto in
particolare della TARIC dell’origine e delle date di apertura e chiusura del contingente tariffario in questione,
- verificare se la combinazione prodotto/origine dichiarata è valida,
- verificare se l'unità utilizzata per determinare la quantità è valida,
- arrotondare il quantitativo richiesto di ciascuna domanda di prelievo come indicato qui di seguito:
- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore;
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore,
- verificare se il rapporto valore dichiarato/quantità dichiarata è realistico,
- verificare se, in caso di restituzione, la quantità corrisponde ad una quantità già prelevata,
- trasmettere le richieste alla Commissione,
- ricevere le risposte della Commissione e concedere il beneficio dei prelievi,
- individuare prelievi errati e restituire alla Commissione le quantità prelevate.
9. Gli Stati membri non devono concedere il beneficio di un’assegnazione ad importazioni diverse da quelle dove in origine la richiesta era già stata inoltrata.
10. Gli Stati membri possono annullare una richiesta di prelievo inoltrata alla Commissione e in attesa di essere trattata. Gli Stati membri possono annullare un riversamento, già inviato alla Commissione, ma che sia ancora in attesa di essere trattato.
11. Gli Stati membri possono, a loro discrezione, rendere noto l’esaurimento di un contingente tariffario.
Ruolo e responsabilità della Commissione
12. La Commissione è chiamata a garantire la corretta applicazione dei regolamenti comunitari e ad esercitare i poteri che le sono conferiti dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite.
13. Per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari, la Commissione (DG TAXUD) è incaricata in particolare di:
- aggiornare la base di dati relativa ai contingenti tariffari,
- fornire agli Stati membri nuovi dati di riferimento nel caso di modifiche, in particolar modo alla fine di ogni anno,
- ricevere e trattare le richieste di prelievo e le restituzioni conformemente alle disposizioni di legge,
- ricevere e trattare le domande di regolarizzazione conformemente alle disposizioni di legge e di consigliare, se necessario, gli Stati membri,
- garantire che le quantità restituite dagli Stati membri vengano attribuite in conformità delle disposizioni di legge,
- informare gli Stati membri dell’esito di ciascuna operazione,
- rendere noto il saldo corrente di tutti i contingenti tariffari nel sito web EUROPA di Internet3,
- stabilire rapporti globali su base mensile e annuale sull’impiego dei contingenti tariffari per tutta la Comunità,
- promuovere assiduamente una maggiore efficienza.
Procedura normale di assegnazione
14. L’assegnazione da parte della Commissione dei quantitativi richiesti si effettua ogni giorno dalle ore 14.00 (ora di Bruxelles). La Commissione può tuttavia rinviare l’assegnazione fino a quando un qualsiasi Stato membro con difficoltà di collegamento abbia effettivamente comunicato le sue richieste.
15. Conformemente all’articolo 308 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, le richieste di prelievo vengono regolarmente trattate il secondo giorno successivo all’accettazione della dichiarazione doganale. Le dichiarazioni accettate il sabato o la domenica vengono trattate dalla Commissione con le dichiarazioni accettate il lunedì successivo.
16. Le richieste comunicate oltre due giorni dopo l’accettazione della dichiarazione doganale sono trattate in via prioritaria dalla DG TAXUD il giorno della loro ricezione, in ordine cronologico (data) con le altre richieste. Tuttavia, in conformità con l'articolo 308 bis, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri devono comunicare, senza ritardi, alla Commissione tutte le domande di prelievo valide.
17. La prima assegnazione relativa a dichiarazioni accettate nei primi giorni dell’anno sono trattate il quarto giorno lavorativo della Commissione dopo il 4 gennaio. Questa regola non pregiudica l’articolo 308 bis paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
18. La Commissione procede normalmente ad una assegnazione ogni giorno lavorativo ad eccezione dei giorni festivi della Comunità a Bruxelles e ad eccezione dei sabati e delle domeniche. La Commissione effettua inoltre un'assegnazione nei due giorni lavorativi tra il
27 e il 30 dicembre.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 17, la Commissione procederà ad effettuare anche un'allocazione il 4 di Gennaio. Comunque, se il 4 di Gennaio dovesse cadere di Sabato, l'allocazione sarà effettuata il 3 di Gennaio. Se il suddetto 3 Gennaio dovesse cadere di Sabato, l'allocazione sarà effettuata il 2 di Gennaio. Questa allocazione servirà per trattare tutte quelle richieste in attesa di risposta che si riferiscono alle dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate nell'anno precedente e che sono già state comunicate alla Commissione.
In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del paragrafo 15, se il 31 Dicembre dovesse cadere o di Sabato o di Domenica, le dichiarazioni accettate fino a tale data, ivi compreso l'anzidetto giorno, saranno trattate nella stessa allocazione delle dichiarazioni accettate il Venerdì precedente.
19. Qualora l’unità monetaria specificata per i contingenti tariffari sia l’euro, il tasso di conversione utilizzato tra le valute nazionali degli Stati membri non partecipanti alla moneta unica europea e l’euro è il valore del giorno pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C, il primo giorno lavorativo di ottobre dell’anno precedente (vedasi l’articolo 18, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario4. . Questi tassi di conversione sono inclusi nei dati di riferimento di cui al paragrafo 13.
20. Durante il trattamento delle domande di prelievo, la Commissione effettua i controlli di credibilità seguenti:
- verifica l’assenza di una doppia richiesta,
- verifica che nessuna richiesta sia anormalmente elevata,
- verifica che non ci sia una restituzione superiore al prelievo corrispondente.
A seguito di tali controlli, la Commissione può invitare lo Stato membro interessato a confermare una richiesta o una restituzione ai fini di un’eventuale rettifica.
21. In seguito ad ogni assegnazione, la Commissione comunica a ciascuno Stato membro:
- risultati delle assegnazioni giornaliere in relazione alle sue richieste,
- la situazione o il saldo di ciascun contingente tariffario, a seguito dei prelievi o delle restituzioni effettuati lo stesso giorno a livello comunitario,
- l’esaurimento di qualsiasi contingente tariffario in seguito all’assegnazione,
- qualsiasi contingente tariffario aperto o riaperto quel giorno, e la data alla quale è bloccato,
- qualsiasi cambiamento della data di bloccaggio,
- qualsiasi cambiamento dello stato “critico” o “non critico” dei contingenti tariffari.
Situazioni eccezionali
Esaurimento di contingenti tariffari
22. Dal momento che un contingente tariffario è esaurito, gli Stati membri non devono più presentare richieste di prelievo da quel contingente.
Correzione di errori
23. Quando si riscontra che un prelievo è stato effettuato su un contingente tariffario errato, lo Stato membro interessato deve effettuare quanto prima la restituzione necessaria e richiedere il prelievo esatto alla Commissione, a mezzo di una rettifica.
24. Prima di effettuare una restituzione per una quantità che è stata richiesta ma non utilizzata, lo Stato membro interessato verifica se tale restituzione sia giustificata. L’annullamento di una restituzione non è autorizzato se quest'ultima è stata trattata dalla Commissione all'interno di un'allocazione.
25. Per assicurarsi che le restituzioni sono imputate sul contingente tariffario esatto, gli Stati membri dovrebbero indicare la data di importazione relativa al prelievo errato, oggetto della restituzione, e il riferimento inizialmente utilizzato per la richiesta di prelievo errata.
Operazioni relative a contingenti tariffari pregressi
26. A norma dell'articolo 221, paragrafo 3,primo comma, del codice doganale comunitario, la comunicazione al debitore non può essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale. L'annullamento o l'adeguamento al ribasso del beneficio di un contingente vanno realizzati entro questo limite di tempo. Tali interventi potrebbero derivare, ad esempio, da un'ispezione o verifica di uffici doganali o di archivi di operatori. Ai sensi dell'articolo 308 bis, paragrafo 10, del regolamento (CEE) n. 2454/93, le parti di prelievo inutilizzate vanno restituite immediatamente alla Commissione. Le restituzioni possono essere effettuate nell'ambito della normale procedura quotidiana di trasmissione delle richieste.
27. A norma dell'articolo 236, paragrafo 2, primo comma, del codice doganale comunitario, il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali all'importazione viene concesso su richiesta presentata entro tre anni dalla data della notifica al debitore dell'importo dei suddetti dazi. L'adeguamento al rialzo di un contingente concesso in precedenza o la concessione di un nuovo beneficio vanno realizzati entro questo limite di tempo. Tali interventi potrebbero derivare, ad esempio, da un'ispezione o verifica di uffici doganali o di archivi di operatori, oppure da una richiesta spontanea da parte o a nome dell'operatore. Le domande di prelievo
per ottenere il vantaggio retroattivo vanno inviate alla Commissione nell'ambito della normale procedura quotidiana di trasmissione delle richieste.
28. Gli Stati membri informano la Commissione (TAXUD) dei casi particolarmente controversi o difficili. Questi possono essere esaminati dal comitato di cui al paragrafo 5.
29. Qualora un errore imputabile all’autorità doganale impedisca ad uno Stato membro di presentare una domanda di prelievo entro i termini stabiliti, la Commissione può informare lo Stato membro in questione dell’esito che la sua domanda avrebbe avuto se non fosse stata ritardata.
Sospensione delle assegnazioni
30. Salvo casi di forza maggiore, la sospensione delle assegnazioni ai sensi dell'articolo 308 ter, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2454/93 non può superare due giorni lavorativi consecutivi, anche se i due giorni suddetti sono a cavallo tra due settimane di calendario. L'amministrazione competente (Stato membro o DG TAXUD) deve immediatamente prendere dei provvedimenti al fine di porre rimedio a qualsiasi problema dei suoi sistemi informatici tale da incidere sulla gestione del contingente tariffario.
31. Qualora le assegnazioni siano già state sospese per due giorni consecutivi e si verifichi un altro problema informatico in uno Stato membro il giorno lavorativo successivo, prima di procedere alle assegnazioni di quel giorno la DG TAXUD si consulta con lo Stato membro in questione onde appurare se:
- le domande di prelievo già ricevute dalle DG TAXUD da trattare nell'ambito dell'assegnazione esaurirebbero un contingente tariffario in tale occasione,
- lo Stato membro in questione intenda presentare quel giorno un'altra domanda di prelievo, da trattare nell'ambito dell'assegnazione, per un contingente tariffario quasi esaurito.
Qualora lo Stato membro non possa trasmettere la domanda di prelievo alla DG TAXUD, quest'ultima blocca immediatamente per un giorno il contingente tariffario in questione e ne informa tutti gli Stati membri.
Blocco delle assegnazioni
32. Per salvaguardare un trattamento uguale ed imparziale nei confronti degli importatori, alcuni contingenti tariffari particolari possono essere bloccati se le circostanze lo giustificano. Queste circostanze comprendono:
- la riapertura, dovuta ad una restituzione, di qualsiasi contingente tariffario esaurito,
- un aumento del volume di un contingente tariffario esaurito o quasi,
- l’apertura di un nuovo contingente tariffario prevista da un regolamento applicabile retroattivamente,
- la sostituzione di un contingente tariffario esistente da un altro avente un periodo diverso di applicazione.
Il contingente tariffario può essere bloccato per un periodo minimo di dieci giorni lavorativi dopo l'introduzione dei dati necessari nella TARIC e nella base dei contingenti tariffari TQS.
33. Quando una restituzione viene effettuata su un contingente tariffario esaurito, ne
comporta la riapertura. Se l’ammontare della restituzione (o delle restituzioni) è notevole5 il nuovo quantitativo sarà reso disponibile per i prelievi nei dieci giorni lavorativi che seguono la
comunicazione della restituzione; in caso contrario6, il nuovo quantitativo sarà reso disponibile solo dopo un periodo di un mese (di norma, non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale) in modo che sia possibile aggiungere nuove restituzioni prima che il contingente sia nuovamente esaurito. Tuttavia, quando la nuova quantità è disponibile, la Commissione, in
consultazione con gli Stati membri, può rinviare la data di disponibilità con una data successiva di oltre dieci giorni lavorativi per tenere conto di particolari situazioni che potrebbero verificarsi in merito.
34. In questo caso, gli Stati membri sono invitati a raccogliere e a trasmettere le domande di prelievo. In un’ottica di economia amministrativa, gli Stati membri dovrebbero limitare il numero di richieste trasmesse a seguito della riapertura di un contingente tariffario, tenendo conto delle esatte quantità nuovamente disponibili e cercando altresì di favorire le date di importazione più vicine all’inizio del periodo contingentale interessato.
35. Alcuni contingenti tariffari, esauriti durante il periodo di validità, sono riaperti a seguito dell’aumento del volume iniziale. Se ciò è dovuto ad un aumento deciso con un regolamento, a prescindere dal suo ammontare, il nuovo quantitativo è reso disponibile dieci giorni lavorativi dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale.
36. Qualora si è a conoscenza che il volume di un contingente tariffario deve essere aumentato, e quando il totale delle richieste eccede il saldo disponibile in quel momento, il contingente tariffario in questione sarà bloccato al posto di essere esaurito. Il contingente tariffario sarà sbloccato soltanto dopo che il volume addizionale sarà aggiunto al saldo del contingente.
37. Qualora:
- nuovi contingenti tariffari siano aperti con un regolamento applicabile retroattivamente, oppure
- contingenti tariffari esistenti siano sostituiti nel corso del loro periodo di validità da altri contingenti tariffari che coprono parte dello stesso periodo,
la Commissione concede agli Stati membri un minimo di dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del regolamento per presentare le domande di prelievo, prima di procedere alla prima assegnazione su questi nuovi contingenti tariffari.
Coefficiente
38. Quando il volume di un contingente tariffario è espresso secondo modalità che prevedono che la quantità indicata in una richiesta di assegnazione deve essere convertita applicando un coefficiente che permetta di fissare la quantità della domanda di prelievo corrispondente, gli Stati membri possono indirizzare questa domanda di prelievo alla
DG TAXUD utilizzando il peso netto dichiarato e il relativo sottonumero d'ordine. La DG TAXUD opera la conversione con l'aiuto di un coefficiente fissato nel regolamento d'applicazione. Se per la quantità richiesta non è necessario la conversione, gli Stati membri utilizzano il numero d'ordine principale del contingente tariffario. Gli Stati membri sono informati circa i risultati del trattamento effettuato alle differenti domande di prelievo secondo la procedura normale.
Ricorso all’informatica
39. Le domande di prelievo sono trasmesse alla DG TAXUD a mezzo della rete CCN/CSI. In caso di interruzione di tale rete, gli Stati membri e la Commissione possono svolgere le procedure per posta elettronica, telefax o telefono. Tale sistema può essere utilizzato anche in caso di emergenza o per rettificare eventuali errori. Le comunicazioni telefoniche debbono essere confermate quanto prima per posta elettronica o telefax.
40. Nel mese di dicembre, la Commissione invia a ciascuno Stato membro un file contenente la maggior quantità possibile di dati di riferimento noti in quel momento da utilizzare l’anno successivo. I file di dati di riferimento, se necessario, vengono aggiornati.
Stato “critico”
41. Lo stato critico dei contingenti tariffari, definito conformemente all’articolo 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93, viene riesaminato in occasione di ciascuna assegnazione. Una volta raggiunto il valore soglia del 90% del volume iniziale lo stato critico viene automaticamente modificato. Tali modifiche vengono comunicate agli Stati membri unitamente
ai risultati di ogni trattamento.
42. Lo stato critico attuale di tutti i contingenti tariffari può essere consultato nel sito Internet menzionato al punto 13.
Riservatezza
43. In conformità all’articolo 308 bis, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 2454/93,
i dati concernenti i prelievi richiesti dai singoli Stati membri sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.
44. Possono essere divulgate liberamente le informazioni seguenti:
- il saldo o l’esaurimento di un contingente tariffario,
- la data di esaurimento di un contingente tariffario,
- la data della prossima assegnazione,
- il stato critico di un contingente tariffario.
Spetta al singolo Stato membro decidere se divulgare le informazioni relative alle richieste che detto Stato membro ha inoltrato.
1 GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche.
2 L’articolo 256, del regolamento n. 2454/93 sancisce che il beneficio del contingente tariffario può essere concesso soltanto previa presentazione alle autorità doganali del documento necessario per ottenere tale beneficio preferenziale e fissa il termine per la presentazione di tale documento.
3 xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxx/xxx/xxxxxx_xx.xxx
4 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1, e successive modifiche.
5 5% o più del volume iniziale.
6 Meno del 5% del volume iniziale.