CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATO DAL VENDITORE PER CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO O PRODUTTORI
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CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATO DAL VENDITORE PER CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO O PRODUTTORI
Tra la società Azienda Reti Elettriche S.r.l. con sede in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, iscritta al Registro delle imprese di Trento codice fiscale e partita IVA 02404330223, in persona del procuratore della Società stessa come in calce indicato (per brevità, di seguito, il Distributore), e
Ragione Sociale del Venditore che stipula il Contratto per conto dei Clienti Finali: | Cod. Fiscale: | Partita IVA: |
Indirizzo sede legale: | PEC: | Telefono: |
E-mail: | Cognome e Nome firmatario: | Qualifica: |
nel prosieguo anche denominate, congiuntamente, Parti ovvero, singolarmente, Parte, si conviene quanto segue:
Il Venditore accetta e si impegna a far rispettare ai propri Clienti finali connessi alla rete di Azienda Reti Elettriche S.r.l. le presenti Condizioni Generali e Particolari per il servizio di trasporto e di connessione dell’energia elettrica su rete di distribuzione per i Clienti finali del mercato libero
DEFINIZIONI
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481.
Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva e/o immette (produttore) energia elettrica dalla rete di distribuzione di Azienda Reti Elettriche S.r.l.
Codice di Rete: è il “Codice di rete tipo per il servizio di trasposto dell’energia elettrica” approvato dall’ARERA con la Deliberazione 268/2015/R/EEL e s.m.i., è composto dall’Allegato A (glossario dei termini utilizzati all’interno del codice di rete tipo), dall’Allegato B (disciplina delle garanzie per l’accesso al servizio) e dall’Allegato C (fatturazione del servizio e pagamenti) della suddetta Deliberazione.
Contratto di Dispacciamento: è il contratto relativo al servizio di dispacciamento di energia elettrica stipulato dal Venditore con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, Terna S.p.A., ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Contratto di Trasporto o Contratto: è il presente contratto, stipulato tra Azienda Reti Elettriche S.r.l. ed il Venditore, avente ad oggetto il Servizio di Trasporto per conto dei Clienti finali.
Distributore: è la società Azienda Reti Elettriche S.r.l.
Impianti e apparecchi del Cliente: sono quelli situati a valle del Punto di consegna.
Impianti e apparecchi del Distributore: sono quelli di competenza e di proprietà del Distributore con obbligo di connessione di terzi.
PESSE: è il “Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico” adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna S.p.A., ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 9 novembre 1979.
Punto di prelievo: è il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente, in relazione al quale il Venditore ha ricevuto dal Cliente il mandato per la stipula del presente Contratto e per la gestione del Servizio di Trasporto di energia elettrica con il Distributore.
Punto di consegna: è il punto di confine, posto a valle del gruppo di misura, tra gli impianti ed apparecchi del Distributore e l’impianto del Cliente, dove avviene la separazione di proprietà tra la rete del Distributore e l’impianto del Cliente. Normalmente è individuato dall’uscita dei gruppi di misura.
Sistema di Interscambio o SdI: è la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso
l’Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art.1, comma 2, decreto legislativo 127/2015).
TIC: è il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con la Deliberazione dell’ARERA 568/2019/R/EEL.
TIME: è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con la Deliberazione dell’ARERA 568/2019/R/EEL.
TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica aggiornato per il semiperiodo di regolazione 2020-2023, approvato con la Deliberazione ARERA 566/2019/R/EEL.
Trasporto o Servizio di Trasporto: indica, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica erogato dal Distributore, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Xxxxx S.p.A.
Venditore: è la persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, che stipula il presente Contratto in nome proprio e per conto dei Clienti finali e che è altresì titolare del Contratto di Dispacciamento stipulato con Xxxxx S.p.A.
Per quanto sopra non menzionato, si ritengono valide le definizioni dell’ARERA.
CONDIZIONI GENERALI
1) Condizioni per il Servizio di Trasporto
1.1 Il Servizio di Trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) In relazione ai Punti di prelievo per i quali viene erogato il Servizio di Trasporto è attivo il servizio di connessione alla rete del Distributore e gli impianti del Cliente soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione secondo la normativa vigente;
b) I Clienti finali, per conto dei quali il Venditore agisce, non hanno obbligazioni insolute nei confronti del Distributore relative ad altri contratti di trasporto e/o vettoriamento, ovvero relative alla connessione e/o allacciamento alla rete, nonché ad eventuali regolamenti di esercizi sottoscritti con il Distributore; qualora esistessero posizioni debitorie o non definite, il Contratto diverrà operativo solo dopo il loro pagamento o la loro definizione;
c) Il Cliente finale è in possesso della Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte o da una dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’Art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
d) Il Venditore ha in essere con Terna S.p.A. il Contratto di Dispacciamento;
e) Entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta formalizzata dal Distributore a mezzo posta elettronica certificata, il Venditore a titolo di garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto dovrà prestare idonea garanzia a favore del Distributore, nella forma alternativamente di fidejussione bancaria o assicurativa escutibile “a prima richiesta”, deposito cauzionale infruttifero, giudizio di rating creditizio o lettera di garanzia con clausola “a prima richiesta” rilasciata dalla società controllante, per un importo equivalente alla stima del corrispettivo dovuto per due mesi di erogazione del Servizio di Trasporto per i Punti di prelievo contenuti nel presente Contratto; per quanto riguarda le condizioni di erogazione della suddetta garanzia e le modalità di verifica e adeguamento periodico del suo importo il Distributore applica le disposizioni del Codice di Rete.
1.2 Il Distributore provvede alla realizzazione degli impianti di rete occorrenti per addurre l’energia trasportata fino al Punto di consegna e ne rimane proprietario, inclusa la posa delle apparecchiature di misura e di eventuali limitatori.
1.3 Il Contratto deve essere stipulato per iscritto e corredato della documentazione di cui all’articolo 1.1 lettera e) (quando richiesto dal Distributore) o che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione ed esecuzione del Contratto stesso secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti.
1.4 Il presente Contratto decorre dal …/…/…., ha durata coincidente con l’anno solare e, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicare mediante invio di lettera raccomandata o comunicazione via posta elettronica certificata con almeno un mese di preavviso.
1.5 I Clienti finali per conto dei quali viene stipulato il Contratto e l’ubicazione delle relative forniture sono indicati nelle richieste di accesso al Servizio di Trasporto inviate secondo la normativa vigente emanata dall’ARERA. Nel corso della vigenza contrattuale, il Venditore potrà chiedere che venga effettuato il Servizio di Trasporto per nuovi Clienti finali, comunicando al Distributore i dati e le condizioni del nuovo servizio, con le modalità previste dalla normativa di regolazione emanata dall’ARERA. Il Distributore effettuerà il nuovo servizio nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’ARERA.
1.6 Il Distributore svolge il Servizio di Trasporto come qualificato dalla normativa vigente emanata dall’ARERA. Tutte le prestazioni, anche successive all’attivazione del servizio, che implichino lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio dovranno essere richieste al Distributore con le modalità previste dal medesimo e pubblicate nel sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, fatto salvo e nel rispetto di quanto previsto in merito dalle delibere vigenti dell’ARERA.
1.7 Le caratteristiche generali dell’energia elettrica trasportata sono le seguenti:
a) Potenza impegnata: corrisponde, per i Punti di prelievo dotati di dispositivi di limitazione della potenza prelevata, alla potenza contrattualmente impegnata e dunque al livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore. Per tutti gli altri Punti di prelievo la potenza impegnata corrisponde al valore massimo della potenza prelevata nell’anno solare.
b) Potenza disponibile: per ciascun Cliente finale la potenza disponibile è quella in relazione alla quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal Cliente finale, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del Punto di prelievo e fissata contrattualmente. Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza disponibile. Nel caso in cui il Cliente finale abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza eccedenti il valore della potenza disponibile, il Cliente finale tramite il Venditore deve presentare una richiesta al Distributore per l’adeguamento della potenza disponibile.
c) Opzione tariffaria: per il Servizio di Trasporto svolto il Distributore applica i corrispettivi tariffari stabiliti dall’ARERA, differenziati a seconda della tipologia contrattuale associata a ciascun Punto di Prelievo incluso nel Contratto.
d) Frequenza e tensione: relativamente alla frequenza e alla tensione le parti rinviano a quanto prescritto dalla norma CEI EN 50160 e/o approvato dalle competenti Autorità e alle eventuali successive integrazioni e/o modificazioni. La bassa tensione è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale ad 1 kV. La media tensione è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV. Il valore della frequenza è di 50 Hz. La tolleranza sulla tensione è del ± 10% mentre per la frequenza è del ±2%.
e) Fattore di potenza ed energia reattiva: nei Punti di prelievo nella titolarità di Clienti finali il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nelle fasce F1 ed F2 non deve essere inferiore a 0,90, mentre quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, su richiesta del Distributore il Venditore è tenuto a richiedere la modifica degli impianti del Cliente in modo da riportarlo almeno a tale valore, pena la sospensione del servizio. Alle utenze connesse in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e nel caso di utenze connesse in media tensione, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati in ciascuna fascia oraria, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 33% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalla normativa dell’ARERA. In nessun caso l’impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.
2) Sospensione del Servizio di Trasporto dell’energia elettrica e risoluzione del Contratto
2.1 Se il Venditore non rispetta le norme contrattuali il Distributore può:
a) sospendere o anche risolvere il Contratto, integralmente ovvero soltanto in relazione ad alcuni Clienti e/o Punti di prelievo, nei casi di seguito indicati:
a.1) mancato verificarsi ovvero successivo venir meno di una delle condizioni di cui alle lettere d) e e) dell’articolo 1.1 (Condizioni per il Servizio di Trasporto);
a.2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 (Termini di scadenza delle fatture e pagamento);
a.3) morosità pregresse del Venditore relative ad altri contratti con il Distributore, anche se risolti, relativi al Servizio di Trasporto;
b) sospendere o anche risolvere parzialmente il Contratto, in relazione ai singoli Clienti e/o Punti di prelievo direttamente interessati, nei seguenti casi:
b.1) mancato verificarsi ovvero successivo venir meno della condizione di cui alla lettera a) dell’articolo 1.1 (Condizioni per il Servizio di Trasporto);
c) sospendere o anche risolvere parzialmente il Contratto, in relazione ai singoli Clienti e/o punti di prelievo direttamente interessati, nei casi di prelievi fraudolenti di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore per l’inoltro alle competenti Autorità), nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme al Contratto, fermo restando l’obbligo del Venditore di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode.
2.2 Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, la sospensione e risoluzione hanno luogo previo invio di una comunicazione scritta di diffida con cui il Distributore preavverte il Venditore della sospensione intimandogli, entro un termine non inferiore a 15 giorni, di adempiere o di rimuovere le cause che determinano il venir meno delle condizioni del servizio con l’avvertimento, altresì, che, in caso contrario, il Contratto si intenderà automaticamente risolto nel termine indicato nella comunicazione. Limitatamente alle cause di risoluzione del Contratto di cui alle lettere a.1) e a.2) del precedente comma, il Distributore si attiene alle disposizioni del Codice di Rete.
2.3 Nei casi di cui al comma 2.1, il Distributore ha, in ogni caso, titolo ad addebitare al Venditore, oltre che i corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e l’eventuale successiva riattivazione dei Punti di prelievo, nonché gli eventuali maggiori danni.
2.4 Resta fermo, altresì, che nei casi di cui al precedente comma 2.1, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Distributore, il Venditore, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Distributore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disguido postale.
La sospensione non sarà inoltre attuata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente Contratto, anche nelle ipotesi in cui il Venditore abbia pagato regolarmente la fattura ma l’importo non sia stato ancora accreditato al Distributore e sempre che il Venditore ne dia notizia al Distributore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nel periodo che precede.
2.5 Nei casi di cui alla lettera c) del comma 2.1, la sospensione ha luogo con effetto immediato a far data dall’esecuzione della verifica. La riattivazione del Servizio di Trasporto è tempestivamente effettuata ove il Venditore abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al gruppo di misura e per le spese di verifica, delle eventuali
ulteriori spese e, nel caso di riattivazione non autorizzata, dei corrispettivi relativi ai prelievi effettuati. Nei medesimi casi il Contratto si intenderà risolto di diritto, relativamente ai Punti di prelievo interessati, qualora, anche a seguito dell’invio di una comunicazione scritta contenente l’intimazione ad adempiere, il Venditore non effettui il predetto pagamento.
2.6 In nessun caso la sospensione e la risoluzione potranno essere effettuate durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o precedenti i giorni festivi.
2.7 In caso di inadempimento, da parte del Distributore, delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, il Venditore con comunicazione scritta inviata al Distributore, contesterà allo stesso l’inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Distributore non adempia entro 30 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Venditore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, potrà risolvere il Servizio di Trasporto con riferimento a tutti i Clienti e Punti di prelievo.
2.8 In tutti i casi contemplati nel presente articolo le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata.
3) Recesso unilaterale dal Contratto
Il Venditore ha facoltà di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento da parte del Distributore della relativa comunicazione di recesso, fermo restando l’obbligo del Venditore di provvedere al pagamento degli importi spettanti al Distributore per il servizio fino ad allora prestato.
4) Servizio di misura
4.1 Ai sensi del TIME il servizio di misura erogato dal Distributore ha ad oggetto l’attività di misura elettrica che è finalizzata a effettuare e rendere disponibili le misure dell’energia elettrica e della potenza, attive e reattive, relative alle unità di produzione e alle unità di consumo connesse, anche indirettamente, alle reti di distribuzione e di trasmissione. Tale attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, relative all’installazione o manutenzione delle apparecchiature di misura, alla gestione dei dati di misura e alle operazioni di natura commerciale sui misuratori, sia laddove la sorgente di tali dati è un’apparecchiatura di misura, sia laddove la determinazione di tali dati è ottenuta convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici.
4.2 La responsabilità in riguardo alle attività di installazione e manutenzione dei misuratori nonché alla raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica è in capo al Distributore in conformità a quanto stabilito dalle delibere dell’ARERA in vigore ed i corrispettivi applicati per lo svolgimento di tali attività saranno quelli stabiliti dall’ARERA. La localizzazione del punto di misura sarà definita, in accordo con il Distributore, secondo quanto prescritto in materia dalle norme tecniche vigenti e dalle disposizioni dell’ARERA.
5) Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del misuratore (gruppo di misura)
5.1 Nel caso in cui si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel punto di prelievo, l’intervento di manutenzione del Distributore competente è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa dell’ARERA, dandone tempestiva informazione al Venditore ed al Cliente.
5.2 Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito di verifica effettuata su richiesta del Cliente medesimo ovvero di ordinari controlli effettuati dal Distributore, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà a dare adeguata informativa al Venditore e ove previsto al Cliente secondo quanto prescritto dalla normativa dell’ARERA in vigore.
5.3 Il Distributore ricostruirà i consumi sulla base del documento pubblicato sul proprio sito internet alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx- elettrica/criteri-ricostruzione-stima-misura ai sensi del TIME e denominato “Criteri adottati dal distributore Azienda Reti Elettriche Srl nella ricostruzione e/o stima dei dati di misura”. L’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell’evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti al Venditore ed al Cliente prima dell’eventuale sostituzione del misuratore guasto (o dei componenti guasti) e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del misuratore. Nel caso in cui il guasto richieda l’immediata sostituzione del misuratore, a fine sostituzione sarà consegnata al Cliente finale copia del verbale di sostituzione che il Cliente stesso controfirmerà per presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura sostituito. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Distributore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del Servizio di Trasporto dell’energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Distributore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
5.4 Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Distributore per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all’ufficio del Distributore indicato nella lettera di comunicazione della ricostruzione.
5.5 Ai reclami relativi all’importo addebitato in fattura conseguente all’avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all’art. 10 del presente Contratto. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art. 10, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Distributore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi.
5.6 Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli Punti di prelievo, il Distributore comunicherà al Venditore e, per conoscenza, al Cliente il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi. Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, ai quali vanno aggiunti gli importi
dovuti per gli eventuali danni al gruppo di misura e agli impianti del Distributore e per le spese di verifica, saranno imputati e calcolati a maggiorazione dei prelievi misurati, relativi al primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati al Venditore e da questi corrisposti con le modalità previste dal Contratto.
6) Fatturazione
6.1 Relativamente ai corrispettivi da applicare al Servizio di Trasporto le Parti rinviano a quanto prescritto o approvato dalle competenti Autorità e alle eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.
6.2 Il Distributore, in relazione ai corrispettivi e ai compensi previsti dal presente Contratto, nonché agli oneri fiscali ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente, emette le fatture intestate al Venditore con frequenza mensile e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti dell’ARERA per quel che concerne le tipologie di fattura, i termini per l’emissione delle fatture e le scadenze di pagamento delle stesse e il contenuto e le modalità di invio dei documenti di fatturazione.
6.3 In dettaglio, ai sensi del Codice di Rete le fatture di ciclo sono emesse con frequenza mensile e trasmesse al SdI sempre entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura ai sensi del TIME. Qualora la fatturazione includa anche importi relativi a rettifiche di dati di misura che sostituiscono una stima precedentemente fornita, l’emissione è comunque successiva alla messa a disposizione di tali dati ai sensi del comma 23.8 del TIME.
6.4 Le fatture di rettifica sono trasmesse al SdI entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dei dati di rettifica ai sensi del comma 23.8 del TIME. Le fatture collegate ai documenti regolatori di rettifica di corrispettivi tariffari sono trasmesse al SdI entro il primo mese successivo al riscontro della rettifica.
6.5 Le fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, fatti salvi i casi in cui la fatturazione sia relativa a prestazioni effettuate in esito all’accettazione di un preventivo, sono emesse e trasmesse al SdI “ad evento” o secondo la periodicità di applicazione dei corrispettivi fatturati.
7) Modalità di calcolo dei prelievi
Le fatture di ciclo e di rettifica sono emesse sulla base dei dati di misura validati dal Distributore e resi disponibili al Venditore ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di messa a disposizione e standardizzazione dei flussi di misura. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, o in assenza di un dato di autolettura comunicato dal Venditore, il Distributore si riserva la facoltà di inviare al Venditore una fattura il cui importo sarà determinato in conformità a quanto specificato nel documento pubblicato sul proprio sito internet alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx- elettrica/criteri-ricostruzione-stima-misura ai sensi del TIME e denominato “Criteri adottati dal distributore Azienda Reti Elettriche Srl nella ricostruzione e/o stima dei dati di misura”.
8) Termini di scadenza delle fatture e pagamento
8.1 Il Venditore si impegna a pagare le fatture tramite i moduli di pagamento pagoPA allegati alle fatture trasmesse dal Distributore, o in alternativa a mezzo bonifico bancario presso la banca e con le coordinate indicate in fattura. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura in linea con le disposizioni del Codice di Rete.
8.2 Il pagamento libera il Venditore dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, fatti salvi i casi di errore manifesto che abbia comportato l’errata attribuzione e inclusione nel Contratto di specifici punti di prelievo per i quali il Venditore non risulti essere titolare.
8.3 Sono a carico del Venditore e vengono inclusi in fattura gli oneri fiscali relativi al Contratto e al Servizio di Trasporto e tutte le altre somme (come, per esempio, maggiorazioni) che il Distributore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.
8.4 In caso di mancato pagamento totale o parziale di una fattura da parte del Venditore, il Distributore, entro quattro giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista in fattura, diffida per iscritto il Venditore richiedendo la corresponsione degli importi dovuti, comprensivi degli interessi di mora nel frattempo maturati, entro i successivi sette giorni lavorativi.
8.5 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5.4 del Codice di Rete relativo alle garanzie per l’accesso al Servizio di Trasporto (Allegato B alla Deliberazione 268/2015/R/EEL), qualora in Venditore non adempia al pagamento entro il termine indicato nella diffida, nel caso in cui lo stesso abbia presentato un giudizio di rating creditizio, il Contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.
8.6 Nel caso in cui il Venditore abbia prestato la garanzia nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, del deposito cauzionale o della parent company guarantee, il Distributore procede ad escutere la garanzia prestata in misura pari all’esposizione effettiva del Venditore, che include i relativi interessi di mora. Contestualmente all’escussione della garanzia prestata nella forma di fideiussione bancaria/assicurativa o del deposito cauzionale, il Distributore ne chiede il reintegro fino ad un livello pari all’importo determinato ai sensi del paragrafo 5.7 dell’Allegato B alla Deliberazione 268/2015/R/EEL. Il Venditore vi deve provvedere entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta del Distributore pena la risoluzione del Contratto di Trasporto.
8.7 Se la garanzia è stata prestata in forma di parent company guarantee, contestualmente alla sua escussione il Distributore chiede al Venditore la prestazione di una nuova garanzia nella forma di fideiussione bancaria/assicurativa o di deposito cauzionale in misura pari all’importo determinato ai sensi del paragrafo 5.8 dell’Allegato B alla Deliberazione 268/2015/R/EEL. Il Venditore vi deve provvedere entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta del Distributore pena la risoluzione del Contratto di Trasporto.
8.8 Decorso il termine di pagamento indicato nella diffida, e fino all’integrazione o al versamento della garanzia ai sensi dei paragrafi 5.7 e 5.8 dell’Allegato B alla Deliberazione
268/2015/R/EEL, il Venditore non potrà presentare nuove richieste di switching di punti di prelievo. Sono fatte salve eventuali richieste già presentate entro il termine di pagamento indicato nella diffida.
8.9 Qualora, per qualsiasi motivo, l’escussione della garanzia non vada a buon fine, il Contratto di Trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.
9) Interessi di mora e ulteriori spese
Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Distributore fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente Contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati ai sensi del paragrafo 6 dell’Allegato C alla Deliberazione 268/2015/R/EEL che disciplina l’applicazione degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento delle fatture relative al Servizio di Trasporto. Il Distributore addebiterà, inoltre, le eventuali ulteriori spese sostenute. In ogni caso il Distributore si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle sedi più opportune.
CONDIZIONI PARTICOLARI
10) Reclami
10.1 In ogni caso e in ogni momento, il Venditore o altro mandatario può presentare direttamente istanza all’Ufficio del Distributore indicato in fattura, ovvero inviare a tale ufficio motivato reclamo scritto o richiesta di chiarimenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica utilizzando il portale informatico dedicato accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx che il Distributore mette a disposizione di ciascun Venditore al fine di gestire gli scambi informativi bilaterali.
10.2 Qualora il reclamo riguardi importi esposti in fattura per i quali il Venditore abbia contestato la correttezza entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, il Distributore non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione e provvederà a fornire risposta motivata al Venditore entro 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione come previsto dal comma 2.5. lettera b) dell’Allegato B alla Deliberazione 268/2015/R/EEL.
10.3 Il Distributore riferisce al Venditore o altro mandatario con la massima celerità e comunque entro i termini stabiliti nella Tabella 20 del TIQE. La risposta sarà completa e motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l’indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Venditore o altro mandatario.
10.4 I Clienti finali potranno richiedere informazioni e presentare reclami scritti in merito ai servizi di distribuzione e misura direttamente al Distributore, oppure per il tramite del Venditore, potendo utilizzare allo scopo il modulo predisposto dal Distributore stesso pubblicato sul proprio sito internet alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx- venditori-grossisti/documentazione-p210 ed allegato al presente Contratto (Allegato 1), che contiene le modalità di inoltro e trattazione del reclamo in conformità alle disposizioni del TIQE.
11) Cessione del Contratto
11.1 Il Distributore potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il Servizio di Trasporto.
11.2 Il Venditore potrà cedere il Contratto di Trasporto ad altro Venditore previa comunicazione al Distributore, e a condizione che il Venditore cessionario al momento del subentro abbia prestato al Distributore la garanzia di cui all’art. 1.1 lettera e) del presente Contratto.
12) Limiti di prelievo – Aumenti di potenza disponibile
12.1 Il Venditore riconosce e dà atto che il valore di potenza disponibile corrisponde al fabbisogno massimo di potenza dei singoli Clienti e che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore.
12.2 Il Distributore ha facoltà di installare limitatori della potenza prelevata per qualsiasi livello della potenza disponibile tenendo in considerazione le esigenze di sicurezza della rete. Per potenze richieste, anche con successive domande, fino a 30 kW, il Distributore può installare un limitatore della potenza prelevata, fatte salve le esigenze di sicurezza degli impianti utilizzatori. La potenza disponibile è pari alla potenza richiesta complessiva, aumentata del 10%.
12.3 Per potenze richieste superiori a 30 kW il Distributore rende disponibile al Cliente finale una potenza pari a quella richiesta.
12.4 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile. Ove ciò si verificasse, se la potenzialità degli impianti del Distributore interessato lo consente, il Distributore comunica al Venditore il valore della potenza eccedente nella fattura relativa al mese in cui l’evento si è verificato. Ai sensi dell’articolo 8 del TIC ove nell’arco dell’anno solare vengano rilevati prelievi sistematici della potenza disponibile (si considera il superamento effettuato in due distinti mesi dell’anno solare), il Distributore provvede ad addebitare “d’ufficio” al Venditore che sia titolare del Servizio di Trasporto al momento dell’emissione della relativa fattura, l’importo corrispondente al contributo per l’adeguamento della medesima potenza disponibile per i Punti di prelievo interessati (ai fini del calcolo il valore preso in considerazione è il secondo in ordine di grandezza).
12.5 Qualora invece, sempre in relazione alla capacità degli impianti del gestore della rete interessato, l’aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore, fermo restando la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata, ne dà comunicazione al Venditore ed al Cliente. Se, ciò nonostante, il Cliente
effettua dei prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore può sospendere o risolvere il Servizio di Trasporto limitatamente al Punto di prelievo interessato o limitare la potenza disponibile per la protezione dei propri impianti.
13) Modifiche delle caratteristiche dell’energia trasportata o degli impianti
Il Distributore in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio di Trasporto dell'energia che fornisce ai Clienti finali ovvero i propri impianti, adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Distributore preavverte il Venditore mediante idonea comunicazione. In particolare, se il Cliente dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all’adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, il Venditore sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell’energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata dal Distributore anche al Cliente finale. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e del Cliente finale per quanto di rispettiva proprietà.
14) Xxxxx causati dall’energia trasportata
Il Distributore non risponde dei danni causati dall’energia trasportata, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Distributore stesso.
15) Xxxxxxxx e apparecchi del Cliente – Verifiche
15.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Punto di consegna. Gli impianti del Cliente devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d’arte, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e normative. In particolare:
a) gli impianti del Cliente sono progettati tenendo presente che, con la connessione, l’impianto stesso non deve influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale è connesso, né deve danneggiare gli altri clienti;
b) gli impianti del Cliente devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone e cose. L’esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d’arte;
c) non devono essere immessi con i propri impianti ed apparecchi disturbi nella rete alla quale il Cliente è connesso che eccedano i limiti del disturbo condotto e irradiato prescritti dalle vigenti norme tecniche;
d) il Cliente deve consentire la verifica del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui fossero di disturbo all’esercizio della rete di distribuzione;
e) le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell’impianto del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete del Distributore e/o di altri clienti;
f) per le forniture trifase il Cliente deve realizzare ed esercire gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
g) il Cliente, se produttore, a seguito dell’attivazione e connessione alla rete del Distributore del proprio impianto di produzione, acquisisce il diritto ad esercire l’impianto in parallelo con la rete del Distributore e ad immettere energia elettrica nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle condizioni indicate nel contratto per il servizio di connessione degli impianti di produzione.
15.2 Il Distributore può effettuare verifiche sugli impianti del Cliente e, se dovessero risultare delle irregolarità, può sospendere il Servizio di Trasporto limitatamente al punto di prelievo interessato per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi, dandone comunicazione al Venditore.
15.3 I corrispettivi tariffari specifici (CTS) eventualmente addebitati al Cliente in relazione al mancato adeguamento degli impianti del Cliente ai requisiti tecnici indicati nel TIQE, saranno fatturati da Distributore al Venditore che ha in essere il Contratto di Trasporto in relazione ai punti di prelievo in media tensione interessati.
16) Impianti ed apparecchi del Distributore – Verifiche
16.1 Il Cliente è responsabile dei danni e dei guasti agli impianti e agli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui imputabili. Il Cliente in ogni caso dovrà tempestivamente informare il Distributore dell’accaduto.
16.2 Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatti imputabili al Cliente presso il quale sono installati, sono a carico del Cliente medesimo.
16.3 Il Distributore ha il diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti, anche per effettuare verifiche, e pertanto il Cliente ha l’obbligo di mantenere accessibili gli impianti del Distributore che si trovino nei luoghi di sua pertinenza.
16.4 Il Cliente o altro mandatario può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori e della tensione di fornitura tramite il suo Venditore. Nel caso di verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente, le spese per le verifiche sono a carico di quest’ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore ovvero se i valori di tensione rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Distributore è tenuto ad informare il richiedente, contestualmente alla notifica dell’esito della verifica, che gli sarà addebitato il corrispettivo stabilito nel TIC. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Distributore, il quale provvederà al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore ovvero al ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura attenendosi alle disposizioni del TIQE.
16.5 Il Cliente o altro mandatario ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
17) Casi di interruzione e limitazione del Servizio di Trasporto
17.1 Il Distributore fornisce il Servizio di Trasporto di energia con continuità, xxxxx xxxxx speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio, incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), scioperi, ordini o provvedimenti delle Autorità, nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, anche in attuazione del PESSE, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente finale è connesso.
17.2 Il Distributore inoltre può interrompere il Servizio di Trasporto per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l’effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni, sospensioni o limitazioni del Servizio di Trasporto dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Distributore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Trasporto, né a risarcimento danni o in genere indennizzi, né alla risoluzione del Contratto, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione elettrica.
17.3 Le interruzioni della fornitura di energia elettrica di tipo programmato o non programmato sono soggette al rispetto della disciplina specifica dell’ARERA.
DISPOSIZIONI FINALI
18) Comunicazioni
Tutte le comunicazioni, fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, saranno trasmesse a ciascuna delle Parti in via esclusiva per iscritto a mezzo posta, posta elettronica o posta elettronica certificata. A tal fine il Distributore elegge domicilio presso l’indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 38054 Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX). Gli indirizzi di posta elettronica e PEC del Distributore sono i seguenti:
xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
19) Modifiche ed integrazioni al Contratto
19.1 Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice civile o dai provvedimenti emanati in proposito dalle competenti Autorità, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti e/o nei relativi allegati.
19.2 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall’ARERA o da provvedimenti di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. In particolare, ai sensi della Deliberazione ARERA 268/2015/R/EEL e s.m.i. le disposizioni del Codice di Rete integrano automaticamente le condizioni generali dei singoli contratti di trasporto. Inoltre, qualsiasi riferimento a disposizioni emanate dall’ARERA è automaticamente adottato, aggiornato o integrato al sopravvenire di innovazioni, modificazioni e interpretazioni stabilite dall’Autorità stessa.
19.3 Parimenti, si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.
19.4 Qualora a seguito dei provvedimenti suddetti si renda necessaria l’integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Distributore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Venditore ai fini della conseguente sottoscrizione.
19.5 Le eventuali modifiche del Contratto non interrompono il Servizio di Trasporto e non novano il Contratto in essere.
20) Trattamento dei dati
20.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di agire, ciascuna per le attività di propria competenza, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali in relazione ai rapporti con i Clienti finali. In relazione all’esecuzione del Contratto, tra le cui attività rientrano la raccolta, il trattamento e l’accesso ai dati relativi alle misure dell’energia elettrica rilevate e registrate in relazione ai Punti di prelievo associati al Contratto, le Parti si danno atto di agire nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”) e dalle deliberazioni dell’ARERA, garantendo che i propri dipendenti o collaboratori, in qualità di “Persone Autorizzate”, ai sensi dell’art. 29 del GDPR, al trattamento dei dati personali mantengano riservate e non comunichino a terzi informazioni e dati personali appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell’esecuzione del Contratto, salvo espressa autorizzazione di ciascuna Parte.
20.2 Ciascun Titolare dovrà adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all’art. 32 del GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall’esperienza, idonee ad evitare trattamenti dei dati non consentiti o non conformi allo scopo per il quale i dati sono trattati.
20.3 Le Persone Autorizzate potranno accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati che dovranno essere trattati esclusivamente per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto in conformità alle disposizioni del GDPR e del presente Contratto.
20.4 A tal proposito il Venditore, in nome e per conto dei Clienti finali, sottoscrivendo il presente Xxxxxxxxx dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali fornita dal Distributore ed allegata al presente Contratto.
21) Elezione del domicilio e Foro competente
Il Venditore elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione del Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.
22) Disposizioni di legge vigenti
Per quanto non diversamente disciplinato le Parti rinviano alle vigenti disposizioni di legge, del Codice civile e dei provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità.
Azienda Reti Elettriche S.r.l. IL VENDITORE
Il Venditore o altro mandatario dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del Codice civile:
le seguenti clausole delle condizioni generali: art. 1 (Condizioni per il Servizio di Trasporto), art. 2 (Sospensione del Servizio di Trasporto dell’energia elettrica e risoluzione del Contratto), art. 3 (Recesso unilaterale dal Contratto), art. 4 (Servizio di misura);
le seguenti clausole delle condizioni particolari: art.10 (Reclami), art.11 (Cessione del Contratto), art.12 (Limiti di prelievo - Aumenti di potenza disponibile), art.13 (Modifiche delle caratteristiche dell’energia trasportata o degli impianti), art.14 (Danni causati dall’energia trasportata), art.15 (Impianti e apparecchi del Cliente - Verifiche), art.16 (Impianti ed apparecchi del Distributore - Verifiche), art.17 (Casi di interruzione e limitazione del Servizio di Trasporto);
le seguenti clausole delle disposizioni finali: art. 18 (Comunicazioni), art. 19 (Modifiche ed integrazioni al Contratto), art. 20 (Trattamento dei dati), art. 21 (Elezione del domicilio e Foro competente), art. 22 (Disposizioni di legge vigenti).