ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR-REGIONE TOSCANA DGRT 1208/12 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR-MISE-REGIONE TOSCANA DGRT 758/2013
ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR-REGIONE TOSCANA DGRT 0000/00 XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX-XXXX-XXXXXXX XXXXXXX DGRT 758/2013
PAR FAS 2007-2013 - Linea d'azione 1.1
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI CONNESSE
BANDO FAR-FAS 2014
NUOVO ALLEGATO 13
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CREDITO AGEVOLATO
CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI
AIUTO RIMBORSABILE
TRA
REGIONE TOSCANA
E
*
⮚ La Regione Toscana (di seguito denominata anche “Regione”) con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo n. 10, codice fiscale e Partita IVA n. 01386030488, rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente regionale xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Firenze il 03/11/1965, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente pro-tempore responsabile del Settore “Diritto allo Studio universitario e sostegno alla ricerca”, competente per materia, nominato con decreto del Direttore della Direzione Cultura e Ricerca n. 4308 del 29-09-2015 ed autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della L.R.13/07/07 n. 38 e ss.m..ii., ad impegnare legalmente e formalmente la Regione medesima per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n.
del , esecutivo a norma di legge; la Regione Toscana, per le attività di gestione delle erogazioni e dei rientri, controllo e monitoraggio si avvarrà di soggetto gestore del credito agevolato (d’ora in avanti “soggetto gestore”); per il Bando FAR FAS 2014 la Regione Toscana ha individuato come soggetto gestore del credito agevolato l’ATI Toscana Muove, individuata con decreto di aggiudicazione n. 5725 del 20/12/2013 e contratto stipulato con la Regione Toscana in data 18/02/2014 ed in forza della procura speciale rilasciata con atto notarile n
repertorio dal Presidente della Regione Toscana;
E
⮚ l’Impresa , (di seguito denominata anche “Beneficiario”) con sede legale in
, via , codice fiscale n. , partita IVA n. ,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di n. ,
rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. nato a il ,
C.F. , residente a , Via n. , il quale
interviene in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, e in forza di quanto previsto dal legittimato a sottoscrivere il presente atto
PREMESSO CHE
a) sul BURT n. 41 del 15/10/2014 è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 4421 del 02/10/2014, di approvazione del “Bando per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati congiuntamente da imprese e organismi di ricerca in materia di nuove tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica e altre tecnologie abilitanti connesse” (di seguito “Bando”) con cui si definiscono le modalità di presentazione delle domande e si delineano le modalità di finanziamento delle imprese nella forma dell'aiuto rimborsabile (art. 18.2);
b) che il Beneficiario ha presentato domanda in data per la concessione di un aiuto rimborsabile per la realizzazione di una quota parte di attività del Progetto di Ricerca di cui al successivo art. 1 (di seguito denominato “Progetto”);
c) che la Regione, con decreto n. del (di seguito denominato anche “Atto di concessione”) ha formalizzato la concessione al Beneficiario di un finanziamento sotto forma di aiuto rimborsabile (di seguito denominato anche “finanziamento”) a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (di seguito denominato anche “FAR”), per lo sviluppo del Progetto di cui al successivo art.1, da realizzare con le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento ed i costi previsti dalla “Scheda tecnica di progetto” e dal “Piano finanziario” presentati in sede di domanda di partecipazione (di seguito denominati anche “Scheda tecnica di progetto” e “Piano finanziario” che, ancorché non allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante ed essenziale);
d) che il mantenimento del finanziamento è condizionato al rispetto dei requisiti previsti e dichiarati in sede di domanda di partecipazione al Bando e ad ogni altra condizione necessaria prevista dal Bando e dalla normativa vigente;
e) che il Beneficiario e gli altri soggetti che realizzano il Progetto di cui al successivo art. 1 si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo (d’ora in avanti anche “ATS”), costituita in data
, a presso il Notaio , registrata a al n.
, con la quale vengono formalizzate le reciproche obbligazioni per la realizzazione del Progetto; Capofila dell’ATS è l’impresa con sede legale in , Via
, codice fiscale n. , partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di n. , rappresentata dal Sig.
nato a il , C.F. , residente a
, Via n. , in qualità di legale rappresentante pro tempore e domiciliato per il presente atto presso la sede della società;
f) che l'erogazione del finanziamento al Beneficiario è subordinata alla stipula della presente Convenzione redatta in conformità con lo schema approvato dalla Regione con decreto dirigenziale
n. del ;
g) che il Beneficiario, su istanza del Capofila che agisce in nome e per conto di ogni impresa dell’ATS (d’ora in avanti “Capofila”), deve presentare all'Organismo intermedio incaricato dalla Regione delle attività di verifica della rendicontazione e pagamento, l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in avanti “ARTEA”), domanda per l'erogazione a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori/saldo dell'aiuto rimborsabile secondo le modalità previste nel Bando di cui alla precedente lettera a);
h) che ARTEA, in occorrenza di ciascuna domanda di erogazione, provvederà al controllo della documentazione presentata e ove la documentazione sopra menzionata sia stata valutata positivamente, con proprio decreto, per conto della Regione Toscana, comunicherà specifica richiesta di erogazione al soggetto gestore per il singolo Beneficiario;
i) che il Beneficiario accetta integralmente le condizioni del Bando di cui alla precedente lettera a) e della presente Convenzione.
VISTA
la normativa di riferimento ed in particolare:
- la L.R. n. 35/2000;
- il D.Lgs. n. 123/98;
- la Comunicazione della Commissione (2014/C198/01);
- il Regolamento (CE) n. 651 del 17 giugno 2014;
- la Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE);
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
- la Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 529 del 7 luglio 2008 e ss.mm.ii;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 28 dicembre 2009 e ss.mm.ii;
- il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti anche “MIUR”) n. 115 del 19 febbraio 2013;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 705 del 3 agosto 2012;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1208 del 28 dicembre 2012;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 16 settembre 2013 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 587 del 14 luglio 2014;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 611 del 27 giugno 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 4421 del 2 ottobre 2014 e ss.mm.ii. (il “Bando”).
- il Decreto Dirigenziale n. 3506 del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii. che approva gli esiti della valutazione della Commissione tecnica di valutazione;
- il Decreto Dirigenziale n. del con il quale si approva l’elenco dei progetti ammessi ed ammessi con riserva a finanziamento;
- le linee guida per l’attuazione della procedura adottate con il decreto dirigenziale n.
del ;
TUTTO CIÒ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 OGGETTO
La presente Convenzione ha per oggetto l’erogazione del finanziamento al Beneficiario di cui all’Atto di concessione citato in premessa, per la realizzazione della propria quota parte di attività del Progetto di Ricerca “ ” Acronimo “ ”; l’erogazione del finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 7.
ART. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione decorre dalla data di avvio del Progetto, ovvero dal e ha validità fino alla completa restituzione dell’ultima rata del Piano di rientro di cui all’art. 17 della presente Convenzione (d’ora in avanti “Piano di rientro”), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al soggetto gestore.
Si stabilisce la durata del Progetto in 24 mesi dalla data di avvio del Progetto; pertanto la data di fine Progetto viene fissata al . La durata del progetto potrà essere prorogata, su richiesta avanzata dal Capofila, fino a sei mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell’esecuzione delle attività poste in essere dalla Convenzione; per comprovati motivi la Regione può concedere una sola proroga delle attività; l’istanza dovrà essere presentata dal Capofila dell’ATS sul sito della società in house della Regione Toscana Sviluppo Toscana S.p.A. (d’ora in avanti “Sviluppo Toscana”), soggetto incaricato dalla Regione delle attività di gestione delle varianti e delle proroghe di Progetto;
ART. 3
OBBLIGHI DELLA REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite dalla presente Convenzione, un finanziamento massimo di euro (cifra in lettere ) sotto forma di aiuto rimborsabile a fronte di un costo totale del Progetto pari ad euro (cifra in lettere ), ed un costo totale delle attività spettanti al Beneficiario nell’ambito del Progetto pari ad euro (cifra in lettere );
Resta inteso che l’esatto ammontare del finanziamento da erogare verrà determinato sulla base delle spese
ritenute ammissibili e rendicontate secondo le modalità previste all’art.18.1 del Bando ulteriormente
dettagliate nelle linee guida per la rendicontazione, predisposte da ARTEA e approvate in schema con il Decreto Dirigenziale n. 4421 del 2 ottobre 2014 che adotta il Bando e ss.mm.ii.
ART. 4
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il Beneficiario è obbligato a pena di revoca del finanziamento al rispetto degli obblighi previsti all'art. 17.3 del Bando1 che sono formalizzati nella Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art 17.2.1 del Bando.
Il Beneficiario si impegna a rispettare il Piano di rientro di cui al successivo art. 17. Qualunque contestazione fosse sollevata dal Beneficiario o dovesse comunque sorgere fra le parti, non potrà sospendere l’adempimento degli obblighi assunti dal Beneficiario con la presente Convenzione.
Ciascun Beneficiario, inoltre, si impegna fin da ora a presentare alla Regione Toscana, entro i 2 anni successivi alla conclusione del Progetto, una relazione in merito all’impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti; in mancanza il Beneficiario inadempiente sarà escluso per gli anni successivi dagli interventi finanziati dal MIUR. Sarà cura della Regione Toscana aggregare in un’unica relazione complessiva le relazioni di ciascun beneficiario per illustrare l’impiego delle risorse concesse e l’impatto che esse hanno generato in termini di obiettivi e risultati raggiunti.
ART. 5
SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE
Le spese ammissibili sono quelle indicate all’Art. 11 del Bando e dettagliate nelle linee guida per la rendicontazione, predisposte da XXXXX e approvate in schema con il Decreto Dirigenziale che adotta il Bando e ss.mm.ii.
L’esatto ammontare del finanziamento da erogare verrà determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili e rendicontate ad ARTEA secondo le modalità previste all’art.18.1 del Bando ulteriormente dettagliate nelle linee guida per la rendicontazione di cui al paragrafo precedente.
ART. 6
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Beneficiario opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia regionali che nazionali e comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione della propria quota parte di attività del Progetto; pertanto la Regione resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.
1 Il mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale nei cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto previsto dal punto 8 lett. e) dell’art. 17.3 del Bando, rientra fra i casi di difforme e/o parziale realizzazione di cui all’Art.14 della presente Convenzione e costituisce motivo di revoca parziale del contributo.
ART. 7
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Su istanza del Capofila, e successiva richiesta di erogazione al Beneficiario da parte della Regione Toscana con decreto del proprio Organismo intermedio ARTEA, la Regione Toscana, per il tramite del soggetto gestore del credito agevolato, corrisponde al Beneficiario, nelle forme e nelle modalità stabilite dalla presente Convenzione e dal Bando, il finanziamento sotto forma di aiuto rimborsabile specificato all’art. 3 della presente Convenzione.
Il finanziamento è corrisposto mediante bonifico bancario effettuato dal soggetto gestore a favore del conto corrente presso la Banca Filiale Agenzia codice IBAN
intestato al Beneficiario e da effettuarsi successivamente alla firma della presente Convenzione, con le modalità specificate nella presente Convenzione e nel Bando ed in corrispondenza di ciascuno stato di avanzamento del Progetto, ossia:
a) anticipo (facoltativo) fino al 40% del finanziamento secondo le modalità previste dal successivo art. 8;
b) per stato avanzamento lavori (in seguito “SAL”), pari al 30% del finanziamento nel caso in cui sia stata presentata domanda di anticipo e pari al 40% nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo;
c) a saldo, pari alla quota residua del finanziamento.
Resta inteso che l’esatto ammontare del finanziamento da erogare verrà determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili in sede di controllo della rendicontazione da parte di ARTEA.
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica da parte di ARTEA e di Sviluppo Toscana del mantenimento da parte del Beneficiario dei requisiti per l’accesso al finanziamento specificati nel Bando, nonché alla verifica d’ufficio da parte della Regione Toscana attraverso l’Organismo intermedio ARTEA, della regolarità contributiva e previdenziale (DURC), del rispetto della normativa antimafia, della posizione nei confronti di Equitalia dei soggetti Beneficiari, dell’assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto Beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell’assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all’erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato). Per quanto riguarda la verifica della posizione del Beneficiario nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia questa sarà realizzata dal soggetto gestore.
L’erogazione del finanziamento è altresì subordinata all’esito positivo dei controlli e ispezioni realizzate da parte di ARTEA e, limitatamente alla verifica nella Centrale dei Rischi, dal soggetto gestore in corrispondenza di ciascuna erogazione come previsto dall’Art.19.2 lett. c) del Bando.
Il soggetto gestore prima di ogni erogazione verificherà altresì l’andamento di altri eventuali finanziamenti e/o garanzie a valere su fondi regionali gestiti dal soggetto gestore stesso e, in assenza di anomalie (assenza di sconfinamenti in Centrale Rischi e/o assenza nei precedenti finanziamenti e o garanzie a valere sui fondi regionali, di rate scadute e, anche parzialmente, non pagate), provvederà all’erogazione del finanziamento.
Limitatamente ai pagamenti a SAL e a saldo costituisce presupposto necessario per l’erogazione del finanziamento da parte del soggetto gestore la validazione positiva delle valutazioni intermedie e finali da parte della Regione Toscana previste dal Bando all’Art 19.1.
Il soggetto gestore darà corso ad ogni erogazione entro 60 giorni dal ricevimento della specifica richiesta di erogazione predisposta da ARTEA, conseguente alla positiva verifica della documentazione acquisita d'ufficio, di quella presentata dal Beneficiario, anche tramite il Capofila dell’ATS, e dei risultati della valutazione del SAL e del saldo del Progetto.
Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), e b):
a) al permanere della piena capacità giuridica del Beneficiario, qualora lo stesso risulti in una delle situazioni di cui al X.X. 00/0/0000 n.267 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. 8/7/1999
n.270 e successive modificazioni, la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento;
b) alla insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, in relazione a somme a qualunque titolo dovute in dipendenza della presente Convenzione nonché di situazioni di morosità in relazione a somme a qualsiasi titolo dovute nei confronti del Ministero; qualora il Beneficiario risulti moroso, la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento.
Nei casi di revoca la Regione, in forza del decreto di revoca potrà provvedere al recupero coattivo delle somme dovute.
Rimane espressamente stabilito che tutte le erogazioni, comprese quelle in via anticipata, restano subordinate all’effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie assegnate dal MIUR. Nulla, pertanto, sarà dovuto dalla Regione Toscana per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria.
ART. 8 EVENTUALI ANTICIPAZIONI
Ai sensi dell’art.18.2.1 del Bando, è in facoltà del Beneficiario richiedere un’anticipazione di importo fino al 40% della quota del finanziamento al medesimo spettante. L’istanza sarà presentata dal Capofila.
Detta anticipazione dovrà essere garantita da garanzia fideiussoria irrevocabile (d’ora in avanti “garanzia”), incondizionata ed escutibile a prima richiesta come previsto dall’Art 18.2.1 del Bando, nelle forme e secondo le modalità da quest’ultimo disciplinate, e redatta secondo lo schema approvato con Decreto Dirigenziale n.
del .
La raccolta e l’inserimento nel sistema informativo di ARTEA di tutte le fideiussioni per il credito agevolato sarà effettuata a cura del Capofila.
La garanzia dovrà altresì essere inviata in originale all’ATI Toscana Muove al seguente indirizzo:
.
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del soggetto gestore, il capitale più gli interessi, pari al TUR vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.
ART. 9
CARATTERISTICHE, DURATA DEL FINANZIAMENTO E PREAMMORTAMENTO
Il finanziamento ha una durata di 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento di 3 anni dalla data di avvio del progetto di cui all’art. 10.3 del Bando.
Il finanziamento, a valere sul FAR di cui al punto c) delle Premesse, viene concesso ad un tasso agevolato dello 0,5% e sarà rimborsato in 7 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento con rate semestrali posticipate a capitale costante di euro .
L'aiuto rimborsabile resterà in preammortamento fino alla data del (sei semestri).
ART. 10 CUMULO
Il finanziamento oggetto della presente Convenzione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese secondo quanto previsto dall’art. 13 del Bando.
Il Beneficiario dichiara di non godere, a fronte del Progetto di cui all'art. 1, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici, nazionali o internazionali e si impegna a comunicare alla Regione e al MIUR eventuali future richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo progetto, per i provvedimenti che la Regione intenderà adottare. In caso di cumulo, la Regione provvederà alla revoca del finanziamento.
ART. 11 CONTROLLI E ISPEZIONI
L’Amministrazione regionale procederà a controlli puntuali e a campione, anche attraverso ARTEA sui beneficiari secondo le modalità specificate all’art. 19.2 del Bando. Il Beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione della Regione e/o degli Enti da essa incaricati, il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant’altro necessario ai predetti controlli ed ispezioni. Per quanto riguarda la verifica della posizione del Beneficiario nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia questa sarà realizzata dal soggetto gestore.
Il Beneficiario dovrà fornire le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.
Ulteriori controlli e ispezioni potranno essere disposti anche ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La Regione, anche attraverso ARTEA, Sviluppo Toscana, e il soggetto gestore, potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto e i suoi risultati, restando ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi di legge, la Regione, Sviluppo Toscana, il soggetto gestore e ARTEA manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal Beneficiario, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello stesso Beneficiario.
Inoltre verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari del MIUR, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Corte dei Conti italiana e/o europea e da agenti comunitari all’uopo designati.
ART. 12 RINUNCIA
La rinuncia al finanziamento dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, comporta la risoluzione della Convenzione e la conseguente revoca, nonché l’eventuale applicazione del rimborso forfettario di cui all’art. 19.6 del bando, qualora la rinuncia sia comunicata alla Regione Toscana trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione.
ART. 13
CAUSE DI DECADENZA E REVOCHE
Il Beneficiario decade dal beneficio con conseguente revoca totale del finanziamento concesso nei seguenti casi:
1. esito negativo anche di uno solo dei controlli di cui all’art. 19.2 del Bando;
2. rilascio di dati notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 446/2000 ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall’art. 17.3 del Bando;
4. al verificarsi di una delle cause di revoca di cui all’art. 19.5 del Bando. Fanno eccezione le cause di revoca di cui ai punti c) j) ed m) del medesimo art. 19.5 del Bando che se intervenute a progetto concluso comportano la revoca del solo credito agevolato. La revoca avrà ad oggetto il solo credito agevolato anche nel caso di revoca di cui al punto l) dell’art. 19.5 del Bando, ovvero, di mancata sottoscrizione della presente Convenzione;
5. rinuncia del Beneficiario di cui all’art. 12 della presente Convenzione.
La revoca totale, tranne nel caso della rinuncia di cui all’art. 12, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario e comporta la risoluzione di diritto della Convenzione.
Il soggetto gestore, ricevuta notizia o accertate le circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, procederà al trasferimento della pratica alla Regione la quale avvierà il procedimento di revoca di cui all’art. 19.7 del Bando.
La Regione Toscana, previo accertamento dell’inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Beneficiario ai sensi della L.n. 241/1990 comunicherà al Beneficiario medesimo la propria intenzione di avvalersi della risoluzione della presente Convenzione e procederà alla revoca del finanziamento concesso secondo le modalità indicate dal Bando.
Il Responsabile del procedimento, qualora siano verificate le circostanze che danno luogo alla revoca del finanziamento, comunica tramite PEC agli interessati l’avvio del procedimento, con indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell’ufficio e del Responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione della
comunicazione, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire tramite PEC.
Qualora necessario il Responsabile del procedimento può richiedere ulteriore documentazione o convocare direttamente i soggetti interessati.
Entro 90 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie:
a) qualora la Regione Toscana non ritenga fondate le controdeduzioni e gli scritti difensivi, provvede all’emissione del decreto di revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate, maggiorato del TUR vigente alla data di erogazione. Sarà inoltre richiesto il rimborso dei costi di istruttoria, così come stabiliti all’art. 19.6 del Bando.
Nel caso in cui la revoca delle somme a credito agevolato sia disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario, la maggiorazione dovrà essere pari al TUR maggiorato di cinque punti percentuali (D.Lgs. 123/98). Contestualmente, la Regione Toscana provvederà alla comunicazione al MIUR del decreto di revoca. Il decreto di revoca sarà trasmesso anche al Capofila per le determinazioni di propria competenza.
b) qualora invece la Regione Toscana ritenga fondate le controdeduzioni e gli scritti difensivi e quindi ritenga opportuno non procedere a revoca, la stessa dovrà richiedere al MIUR esplicito assenso, che dovrà essere trasmesso alla stessa entro 30 giorni dalla richiesta di parere. Nel caso in cui il MIUR neghi l'assenso, la Regione Toscana dovrà, in ogni caso, procedere alla revoca entro 30 giorni dal diniego, secondo le modalità di cui al punto a). Anche il questo caso il decreto di revoca sarà trasmesso al Capofila per le determinazioni di propria competenza.
Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l’immediata restituzione, totale o parziale, del finanziamento concesso e dispone il recupero delle eventuali somme erogate e non dovute maggiorate di un tasso di interesse calcolato secondo le modalità previste dall’art. 19.7 del Bando.
ART. 14
DIFFORME O PARZIALE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E REVOCA PARZIALE
Costituiscono difforme o parziale realizzazione del progetto la:
a) non completa/parziale realizzazione del progetto;
b) non corretta rendicontazione finale del progetto;
c) rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati per le quali non si procede a revoca totale;
d) il mancato incremento occupazionale secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato;
e) il mancato mantenimento dell’incremento occupazionale nei cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto previsto dal punto 8 lett. e) dell’art. 17.3 del Bando, che costituisce motivo di revoca parziale del contributo. La revoca del contributo sarà proporzionale all’entità della mancata realizzazione e commisurata al contributo ricevuto a fronte del costo dei contratti relativi
alla persona o alle persone delle quali non è stato garantito il mantenimento nei 5 anni successivi, desunti dal piano finanziario del progetto2.
In tali casi la Regione Toscana provvederà, previo contraddittorio con il Beneficiario, a revoca parziale dell’agevolazione.
La difforme/parziale realizzazione del progetto costituisce ipotesi di adempimento difforme/parziale della Convenzione e, come tale, dovrà essere espressamente accettata dalla Regione Toscana.
Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l’ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all’erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero (anche coattivo secondo quanto disposto dalla legge di contabilità della Regione e dal regolamento di attuazione) nei confronti del Beneficiario.
ART. 15
SOSPENSIONE DEL FINANZIAMENTO
Ai sensi dell’art. 9 bis L.R. 35/2000 è sospesa l’erogazione del finanziamento concesso in caso di adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione o d'interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
ART. 16
SANZIONI E RIMBORSI A CARICO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 9 del D.Lgs. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Beneficiario, lo stesso dovrà versare alla Regione Toscana l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell’erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR.
Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, il Beneficiario, ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3 quater della
L.R. n. 35/2000, non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. La sanzione di cui al comma 1 non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del finanziamento stesso (art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000).
Ai sensi dell’art. 9, comma sexies, L.R. n. 35/2000, il Beneficiario destinatario di un provvedimento di revoca del finanziamento successivamente all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione, dovrà corrispondere alla Regione Toscana un rimborso di cui al paragrafo 19.6 del Bando.
Tale rimborso è dovuto anche dall'impresa che rinuncia al finanziamento trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di assegnazione.
2 A titolo di esempio se il progetto prevede l’assunzione a tempo determinato di due unità di personale per un costo di euro pari a 100 ed un contributo pari a 60, laddove l’incremento occupazionale sia mantenuto per una sola persona per 5 anni la revoca sarà pari a
30. Analogamente laddove l’incremento occupazionale sia mantenuto per una unità per tutti e 5 gli anni e per una unità per quattro anni l’importo della revoca sarà pari ad un quinto del contributo relativo al singolo contratto non mantenuto e quindi pari a 6.
ART. 17 PIANO DI RIENTRO
Costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il Piano di rientro ad essa allegato (ALLEGATO A). Il Piano di rientro sarà rimodulato al termine del Progetto sulla base dell’investimento effettivamente realizzato e correttamente rendicontato.
Le parti convengono che tutti i pagamenti a carico del Beneficiario dovranno essere eseguiti nei confronti del soggetto gestore secondo le modalità specificate al presente articolo.
Il Piano di rientro, sottoscritto dalle Parti, dovrà prevedere obbligatoriamente:
a) importo complessivo finanziato;
b) modalità di pagamento delle rate;
c) durata del preammortamento;
d) numero delle rate, scadenza e relativi importi;
e) termine del piano di rientro.
Dopo il periodo di preammortamento della durata di 6 semestri, di cui all’art. 9 della presente Convenzione, inizierà il rimborso dell'aiuto erogato che avverrà mediante il pagamento di n. 14 rate semestrali posticipate costanti nella misura indicata dal Piano di rientro allegato.
Il mancato pagamento alle scadenze indicate dal Piano di rientro, anche di una sola rata, darà il diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l’immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità, per il medesimo, di provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall’Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R ss.mm.ii.).
Nel caso in cui il Beneficiario, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, non abbia provveduto al pagamento, il soggetto gestore provvederà ad inviare, entro i 15 giorni successivi, mediante PEC, apposito Sollecito di pagamento (di seguito anche “Sollecito”). Decorso il termine per il pagamento dell'insoluto indicato nella comunicazione di Sollecito (30 giorni dalla data di invio della PEC da parte del soggetto gestore), il soggetto gestore, entro 15 giorni successivi al termine previsto dalla comunicazione di Sollecito, provvederà a comunicare alla Regione Toscana l'inadempienza e la Regione Toscana provvederà all'avvio del procedimento di revoca secondo quanto indicato all’art. 19.7 del Bando.
La Regione Toscana in forza del decreto di revoca, provvederà al recupero delle somme a credito agevolato maggiorate del TUR vigente alla data di erogazione. Nel caso in cui la revoca delle somme a credito agevolato sia disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario la maggiorazione dovrà esser pari al TUR maggiorato di cinque punti percentuali (D.Lgs 123/98).
Entro i 30 giorni successivi all’invio del Sollecito, il Beneficiario, ai sensi della DGR 1246 del 22/12/2014 e ss.mm.ii., può richiedere al soggetto gestore la concessione del beneficio della rimodulazione del Piano di rientro. Nel caso il soggetto gestore, sentita la Regione Toscana, autorizzi la concessione del beneficio della rimodulazione del Piano di rientro è tenuto ad informare la Regione Toscana entro 15 giorni dall’invio al Beneficiario della comunicazione di autorizzazione.
È facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'aiuto rimborsabile concesso. Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate:
a) quale rimborso delle rate con scadenza più prossima;
b) quale rimborso delle rate con scadenza più remota;
c) quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza.
La scelta del modo in cui imputare l'aiuto anticipatamente rimborsato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di anticipato rimborso, da effettuarsi con almeno 20 (venti) giorni di anticipo. In mancanza di tali indicazioni sarà la Regione Toscana, su segnalazione del soggetto gestore, ad effettuare tale scelta. In ogni caso il soggetto gestore provvederà a rimettere al Beneficiario un nuovo piano di rientro.
ART. 18
COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI
Qualora il Beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve darne immediata comunicazione alla Regione indicandone i motivi. La Regione, sentito il MIUR, potrà decidere la revoca del finanziamento, con le conseguenze di cui all’art. 13.
In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno ammissibili varianti all’articolazione economica e temporale del Progetto presentate secondo le modalità previste all’art. 17.4 del Bando e nelle Linee guida per le varianti predisposte successivamente all'approvazione del Bando, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto.
In riferimento alle operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione d’impresa) saranno considerate ammissibili varianti adottate secondo le modalità previste dall’art.
17.6 del bando e nelle Linee guida per le varianti di cui al paragrafo precedente.
L’eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte della Regione o di soggetto da essa incaricato, formerà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Resta inteso che in caso di varianti approvate, l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della comunicazione di cui al comma precedente. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del Beneficiario o di mancata approvazione della Regione su tali modifiche, la Regione medesima potrà decidere la revoca del finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 13 della presente Convenzione.
Ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste all’art. 17.5 del Bando, decorso il periodo di obbligo di mantenimento di cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto, di cui all’art. 17.3 punto 8 del Bando, si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.
Pertanto, tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili. La liberazione dell’originario debitore è subordinata al possesso da parte del nuovo soggetto del merito di credito. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.
Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione della Convenzione, con la quale si impegna al rispetto del Piano di rientro.
ART. 19 SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI E OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
I dati relativi all’aiuto rimborsabile sono trattati dalla Regione Toscana e dal soggetto gestore nel rispetto degli adempimenti disposti dall’Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario, con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione del rischio (Centrale dei Rischi, Banca d’Italia).
Il soggetto gestore prima di ogni erogazione, come previsto all’Art 7, verificherà la posizione nella Centrale Rischi del beneficiario e verificherà altresì l’andamento di altri eventuali finanziamenti e o garanzie a valere su fondi regionali gestiti dal soggetto gestore stesso.
Al fine dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (attuazione delle disposizioni relative alla Direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) e successive modificazioni, il soggetto gestore è tenuto a sottoporre un questionario, attraverso il quale procedere alla completa identificazione mediante un’adeguata conoscenza del soggetto finanziato.
La compilazione del questionario può avvenire, sia in fase di avvio del rapporto, sia nel corso dello stesso. Attraverso il questionario si potrà procedere non solo alla verifica conoscitiva del Beneficiario, ma anche dell’eventuale o degli eventuali titolari effettivi. Le vigenti disposizioni di legge richiedono la completa identificazione ed un’adeguata conoscenza del cliente Beneficiario e dell’eventuale titolare effettivo, oltre alla raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita. La menzionata normativa impone al Beneficiario un obbligo di collaborazione per fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate utili a consentire al soggetto gestore di adempiere alla prescritta adeguata verifica che prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non vengano fornite o siano false. In caso di loro mancato rilascio, il soggetto gestore non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l’operazione richiesta (o valutarne l’interruzione, qualora il rapporto sia già attivo) e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia.
ART. 20 CONDIZIONE DI RISOLUZIONE
La presente Convenzione è risolutivamente condizionata al positivo espletamento della verifica della documentazione antimafia, rilasciata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011. La stessa deve intendersi in ogni caso risolta, senza bisogno di pronuncia del giudice, o diffida e dietro semplice comunicazione della Regione, qualora detta verifica, anche successiva alla stipula, dovesse risultare positiva. In tal caso con provvedimento amministrativo regionale, il soggetto beneficiario sarà dichiarato decaduto dall’agevolazione con effetti retroattivi (ex tunc).
ART. 21 DISPOSIZIONI FISCALI
La presente Convenzione è regolata dalla normativa di riferimento citata in premessa e alla medesima sono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 601 del 29/09/1973 e ss.mm.ii., che escludono dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva i finanziamenti oggetto della presente Convenzione (artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 601 del 29/09/1973).
ART. 22 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Beneficiario dichiara di conoscere ed accettare il Bando e l'intera normativa che regola la concessione e la gestione dell'intervento agevolato sull'investimento descritto al punto c) delle Premesse e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni, di prendere atto delle cause di revoca e cessazione dell'intervento agevolato suddetto, impegnandosi, in particolare, a restituire alla Regione Toscana o al soggetto gestore il finanziamento non dovuto in seguito a cessazione o revoca dell'intervento stesso.
ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti alla Regione Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento in conformità al D. Lgs. 30/06/2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:
− i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dalla presente Convenzione;
− il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
− la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
− i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i;
− i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
− titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
− titolare del trattamento è altresì il MIUR nella persona del suo legale rappresentante per le finalità di controllo e verifica.
− il responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, responsabile pro-tempore del Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca della Direzione Cultura e Ricerca;
− responsabili esterni del trattamento sono, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, Sviluppo Toscana S.p.A., l’Agenzia della Regione Toscana ARTEA, il MIUR e il soggetto gestore;
− per la Regione Toscana, gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca.
In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196/2003, rivolgendosi all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Per quanto riguarda l’ATI Toscana Muove l’interessato, per l’esercizio dei propri diritti, dovrà fare specifica richiesta ai seguenti recapiti e-mail:
1. Fidi Toscana S.p.A., e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx;
2. Artigiancredito Toscano S.C., e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
3. Artigiancassa S.p.A, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 24
STIPULA DELLA CONVENZIONE
Le presente Convenzione è soggetta a stipula mediante firma digitale.
La Regione Toscana, tramite il soggetto gestore, si impegna a comunicare al Beneficiario la data del perfezionamento della stipula della presente Convenzione, che avverrà con l’apposizione dell’ultima firma prevista.
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, in base all'art. 5 secondo comma del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a cura e spese della parte richiedente.
Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione in qualsiasi tempo e a qualsiasi titolo accertata è a carico del Beneficiario.
ART. 25 ELEZIONE DI DOMICILIO
Le parti eleggono domicilio come segue:
- la Regione Toscana presso la propria sede in Via n ;
- Il Beneficiario presso la propria sede in Via n e in mancanza, presso il Comune delle propria Città, ai sensi dell’articolo 141 c.p.c.
La Regione, ARTEA, Sviluppo Toscana e il soggetto gestore potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi, al domicilio eletto o a quello reale del Beneficiario.
Il Beneficiario sceglie, altresì, come indirizzo di PEC il seguente , dichiarando la propria disponibilità a ricevere al succitato indirizzo tutte le comunicazioni inerenti il Progetto di cui all’articolo 1.
E’ onere del Beneficiario comunicare le variazioni dell’indirizzo di PEC a cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti il progetto di cui all’articolo 1.
ART. 26
FORO COMPETENTE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. le Parti espressamente convengono che unico Foro competente, per le eventuali contestazioni nascenti dalla presente Convenzione, sarà quello di Firenze.
ART. 27 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
LETTO, APPROVATO SOTTOSCRITTO
Regione Toscana (il dirigente)
Il Beneficiario
(il legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 c.c. il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società o da questi delegato, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 4 (Obblighi del Beneficiario); 6 (Esenzione di responsabilità); 7 (Erogazione del finanziamento); 8 (Eventuali anticipazioni); 10 (Cumulo); 11 (Controlli e ispezioni); 12 (Rinuncia); 13 (Cause di decadenza e revoche); 14 (Difforme o parziale realizzazione del progetto e revoca parziale); 15 (Sospensione del finanziamento); 16 (Sanzioni e rimborsi a carico del Beneficiario); 17 (Piano di rientro); 18 (Comunicazione di mancata esecuzione e varianti); 19 (Segnalazione Centrale Rischi e obblighi di adeguata verifica); 20 (Condizione di risoluzione); 21 (Disposizioni fiscali); 22 (Normativa di riferimento); 26 (Foro competente) della presente Convenzione.
Il Beneficiario (il legale rappresentante)