PREMESSA
PREMESSA
Il presente appalto decorrerà a far data dal giorno della firma del contratto
tra
Roma Capitale, Municipio IV con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 0000 – cap 00156 – C.F. 02438750586 - P.IVA 01057861005 nella persona del Direttore della Direzione Socio Educativa Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx, nato a Roma, (RM) il 15.02.1959 - C.F. LPSPCS59B15H501V, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in seguito “Roma Capitale”
e
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premesso che:
il presente contratto viene trasmesso tramite PEC e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, di conseguenza il rappresentante dell’aggiudicatario dovrà risultare munito di firma digitale, ai sensi dell’art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della Legge 15.11.1993 n. 461, il Rappresentante Legale dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
con Determinazione Dirigenziale Rep. n. …… del ……… prot. ……….., l’Amministrazione ha autorizzato
l’affidamento, aggiudicando il servizio “2021 musica e teatro - Villa Xxxxxxxxx in scena”.
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio “2021 musica e teatro - Villa
Xxxxxxxxx in scena”.
Il presente schema di contratto disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione, come meglio dettagliate e contenute nella lettera di invito e negli atti in essa richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento);
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito: Codice) e le norme correlate;
- il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il X.X. 000/0000 x xx.xx.xx. “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e norme correlate;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss. mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- Il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 come ratificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2022-2023 approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021.
- il “Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale”, approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.;
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;
- il D.L. n. 34 del 19.05. 2020 c.d. “Rilancio”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. – Prefetture - U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- il “Protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data
20/07/2017;
- le disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- il D.L. n. 18 del 17/03/2020 Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
- il D.L. n. 52 del 22/04/2021 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 4 dicembre 2020, n. Z00070 avente come oggetto Proroga Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00067 del 14 novembre 2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00068 del 20 novembre 2020 emesse ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019;
- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- la lettera di xxxxxx inviata all’Operatore economico e che si intende parte integrante del contratto;
- il preventivo costi e la programmazione delle attività presentati dall’Operatore economico.
Art. 2 - Obiettivi del Servizio
Il servizio “2021 musica e teatro - Villa Xxxxxxxxx in scena” prevede la realizzazione di una serie di attività artistiche e culturali da realizzarsi presso l’immobile denominato Villa Xxxxxxxxx, sito in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, 00, volte a sostenere e valorizzare la crescita culturale, l’integrazione e l’inclusione sociale dei cittadini, coinvolgendo più fasce di età ed offrendo loro nuove opportunità d’incontro e di aggregazione. Ridurre le distanze culturali fra gli utenti, soprattutto fra coloro che versano in condizione di particolare fragilità sociale, e ampliare il ventaglio di opportunità per i cittadini più vulnerabili sono le finalità che si pone il Municipio Roma IV, affinché uno spazio pubblico possa divenire il fulcro dove le distanze si attenuano, rendendo meno rigidi i confini fra centro e periferia. In un momento in cui la popolazione è seriamente provata dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Sars-CoV-2, si ritiene che pianificare servizi culturali possa in qualche modo sopperire ai mancati momenti di socializzazione recisi da periodi di quarantena che ancora oggi si susseguono ad un anno di distanza dall’inizio della pandemia.
Art. 3 - Destinatari del Servizio
Il servizio è indirizzato a più target di utenza potenziale, differenziando le proposte per fasce di età, attraverso un ventaglio di offerte che comprenda eventi e iniziative differenziati sia per tipologia che per area tematica.
Art. 4 - Tipologia degli interventi e/o delle attività
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati dovranno essere realizzati le seguenti attività:
- n. 22 spettacoli teatrali, di cui n. 14 riservati al pubblico adulto e n. 8 al pubblico di bambini;
- n. 15 performance musicali di vario genere;
- serata evento di fine anno da realizzarsi nella sera/notte del 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui le attività di cui sopra non potessero essere realizzate, sarà possibile pianificare di nuovo la programmazione delle stesse in accordo con il R.U.P..
L’Organismo affidatario dovrà, inoltre, garantire massima collaborazione e disponibilità ad ospitare l’allestimento di non meno di n. 2 mostre individuate dalla scrivente amministrazione, la responsabilità della cui gestione, sotto tutti gli aspetti organizzativi e logistici, verrà assunta dagli Organismi che ne cureranno la realizzazione.
L’organizzazione proposta dovrà rispettare, come da offerta tecnica ed economica presentata, il numero massimo di utenti partecipanti per ogni iniziativa, gli artisti che verranno impiegati per ogni singola iniziativa, tenendo conto della possibilità che questi, con il consenso del R.U.P., potranno nel caso essere sostituiti con professionisti dalle comprovate capacità artistiche similari.
Art. 5 - Risorse professionali
Per la realizzazione del servizio e l'espletamento delle attività previste, come da offerta tecnica ed economica presentata, il personale impiegato dovrà essere qualificato, in regola con il rispetto degli obblighi contrattuali e degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.
Art. 6 - Obblighi dell’Organismo Gestore nei confronti del personale
L’Organismo deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza e di assicurazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal proprio personale, che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art.10 della deliberazione C.C. n. 90/05.
Art. 7 - Risorse strumentali e materiali
Deve essere garantita ogni strumentazione necessaria a realizzare l’insieme delle attività proposte, siano esse da effettuarsi all’esterno o all’interno della Villa, l’accoglienza al pubblico e la sua sistemazione in sedute adeguate, sistemate in maniera tale da consentire il distanziamento previsto dalla normativa in essere, in riferimento al contrasto e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’Organismo dovrà inoltre garantire l’utilizzo dei DPI previsti per l’assolvimento delle disposizioni previste dall’aggiornamento delle Linee Guida inerenti alla riapertura delle attività economiche, produttive e sociali e in genere dalla normativa relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare dovrà dotarsi di mascherine monouso per il personale, di gel disinfettante idroalcolico e di termometro a distanza per misurare la temperatura.
Art. 8 - Durata e modalità di esecuzione del Servizio
Il presente appalto decorrerà dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, compatibilmente con gli sviluppi
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel periodo di affidamento del servizio, dal giorno 14/09/2021 al giorno 28/09/2021 le attività non potranno essere realizzate, in quanto gli spazi saranno riservati all’Organismo vincitore del bando “Estate Romana 2020-2021-2022” per lo svolgimento della manifestazione “Silent Rome Festival”.
Le attività di cui all’art. 4 del presente contratto dovranno essere realizzate secondo la seguente programmazione:
- stagione estiva: programmazione, organizzazione e realizzazione di attività teatrali, con inizio delle attività presumibilmente il 16/07/2021 e termine previsto indicativamente il 26/09/2021 e con esclusione delle date dal 14 al 28/09/2021. Le attività dovranno svolgersi prioritariamente nei giorni di sabato e domenica in orario pomeridiano e/o serale.
- stagione autunnale/invernale: programmazione, organizzazione e realizzazione di performance musicali, con inizio delle attività presumibilmente il 01/10/2021 e termine previsto indicativamente il 19/12/2021. Le attività dovranno svolgersi prioritariamente nei giorni di sabato e domenica in orario pomeridiano e/o serale, includendo la festività del giorno 08/12/2021.
Le attività previste avranno inizio successivamente all’acquisizione della documentazione tecnica necessaria all’effettivo utilizzo della struttura per la realizzazione delle iniziative.
Nel caso in cui il servizio dovesse partire oltre la data stabilita, o dovesse subire interruzioni, anche legate
agli sviluppi della pandemia, l’importo erogato per il servizio sarà proporzionalmente ridotto.
Nel caso in cui, per gli stessi motivi, le attività dovessero essere interrotte anticipatamente e comportare la risoluzione anticipata del contratto, saranno liquidate le attività effettivamente svolte e fatturate fino all’interruzione delle attività.
È esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.
L’organismo affidatario eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la
durata del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 coma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 9 - Eventuali modifiche delle modalità di esecuzione e funzionamento del servizio in relazione
all’emergenza epidemiologica da Covid-19
Nel caso del perdurare o del variare della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2 che richieda ulteriori azioni di lockdown e/o regolamentazioni straordinarie dei servizi pubblici, sarà cura dell’operatore economico presentare al R.U.P./D.E.C. una proposta di rimodulazione del servizio, che garantisca la prosecuzione della attività progettuali nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e locale eventualmente emanata. Il documento recante le modifiche del servizio, sottoscritto dalla stazione appaltante e dall’operatore economico, dovrà essere approvato dal R.U.P..
Nel caso di impossibilità di rimodulazione delle attività, il contratto potrà essere modificato, sospeso o interrotto anticipatamente secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 30 del presente contratto.
Art. 10 - Localizzazione e sede delle attività
Le attività dovranno essere realizzate in Xxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - negli spazi e nelle aree interne ed
esterne dell’immobile denominato Villa Xxxxxxxxx.
Gli spettacoli teatrali che si svolgeranno nel periodo estivo dovranno essere realizzati negli spazi esterni o in alternativa, in caso di condizioni meteorologiche avverse, negli spazi interni della Villa; le altre attività dovranno essere realizzate nelle aree interne, utilizzando gli spazi del piano terra e/o del primo piano dell’immobile.
Sarà cura dell’Organismo rispettare l’accesso del numero massimo di utenti partecipanti per ogni iniziativa, l’attenta osservazione delle prescrizioni in merito all’accesso e all’uscita dalla Villa e il rispetto dei percorsi individuati per muoversi negli spazi e per garantire il distanziamento secondo le misure prevista dalla normativa per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2.
Art. 11 - Articolazione/Modalità di funzionamento del Servizio
La stazione appaltante richiede che l’operatore realizzi attività culturali come stabilito nell’offerta tecnica ed economica presentata, salvo eventuali variazioni che dovranno essere, comunque, concordate con il R.U.P.. Tutte le attività programmate dovranno essere ad accesso gratuito su prenotazione. Dovranno altresì svolgersi in maniera compatibile con l’utilizzo degli spazi da parte della scrivente amministrazione sia per eventuali celebrazioni di matrimoni ed unioni civili, la cui gestione sarà curata dall’Ufficio di Stato Civile, che
per eventuali sporadiche manifestazioni proposte da Organismi terzi, che assumeranno la responsabilità della gestione degli eventi sotto tutti gli aspetti. L’Organismo affidatario del servizio dovrà garantire la massima collaborazione e disponibilità nell’incontrare le suindicate altre iniziative.
Ogni variazione alla suddetta organizzazione dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dal R.U.P./D.E.C..
Art. 12 - Attivazione e Gestione del Servizio
La gestione del servizio, da parte dell’Organismo affidatario, dovrà essere condotta nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.
In particolare, l’Organismo nello svolgimento del servizio dovrà tenere conto di quanto previsto dal testo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”. Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus Sars-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”; Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza Covid-19: superfici, ambienti interni ed abbigliamento”; Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 “Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico”; Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 34/2020 “Sorveglianza territoriale e tutela della salute pubblica: alcuni aspetti etico-giuridici”.
È opportuno che le indicazioni operative contenute nella scheda, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate da ogni singola organizzazione interessata, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In caso di sospetto di contagio da virus Sars-CoV-2 relativamente al personale operante, l’Organismo è
tenuto ad allertare prontamente le autorità sanitarie competenti e a darne tempestiva comunicazione al
R.U.P. affinché possa prontamente disporre le misure necessarie, su indicazione delle autorità sanitarie, per
accertare i fatti e contenere l’eventuale contagio.
L’Amministrazione resta sollevata da qualsiasi onere, responsabilità, pretesa, azione, domanda, molestia per danni a persone e/o cose o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione ed erogazione del servizio stesso.
L’Organismo affidatario dovrà essere in grado di dare avvio alle attività previste dalla data della firma del
presente contratto.
Art. 13 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’Organismo affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente
medesimo in sede di offerta migliorativa, al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ………..............… (euro …….......................………./00) al netto dell’I.V.A. come dovuta per legge e comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali.
L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.
Art. 14 - Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’Organismo, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art.13, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nella relativa offerta tecnica, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste. L’esecutore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni principali del presente appalto sono di seguito individuate in modo sintetico:
- programmazione e realizzazione di attività artistiche e culturali;
- comunicazione, promozione e prenotazione eventi;
- gestione dell’immobile;
- monitoraggio e valutazione delle attività, rilevazione della soddisfazione;
- cura della sicurezza degli eventi organizzati.
L’esecutore si impegna a realizzare attività culturali a carattere continuativo ad accesso gratuito su prenotazione nei giorni e orari indicati dallo stesso in sede di offerta.
Gli eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative di settore applicabili, correlate alle
attività realizzate in esecuzione dell’appalto.
La gestione dell’immobile, in occasione degli eventi programmati, comprende tutti gli oneri connessi alle
attività di custodia, pulizia, portierato e guardiania, tra cui, in particolare, rientrano:
- la custodia diligente delle chiavi d’accesso all’immobile e alle aree di pertinenza dello stesso;
- le operazioni di apertura e chiusura degli accessi in occasione degli eventi programmati;
- l’effettuazione di ispezioni regolari nelle aree esterne e interne dell’edificio e di piccola manutenzione
ordinaria degli stessi;
- il controllo delle infrastrutture di servizio e degli impianti con obbligo di tempestiva segnalazione di eventuali anomalie e/o malfunzionamenti al servizio tecnico e ai soggetti individuati dall’Amministrazione per i necessari interventi;
- il monitoraggio degli impianti di allarme antincendio e antintrusione, con obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico e ai soggetti individuati dall’Amministrazione per i necessari interventi, fatta salva l’eventuale necessità di segnalazione tempestiva ai servizi di pronto intervento;
- la pulizia regolare dei locali e delle aree interne ed esterne utilizzate;
- la fornitura dei materiali igienici di consumo per l’utilizzo dei servizi igienici;
- la predisposizione di un adeguato servizio di accoglienza e informazione con eventuale regolazione degli afflussi;
- la gestione tecnica e diligente custodia di tutti i beni mobili e immobili resi disponibili per l’esecuzione
dell’appalto.
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e dei relativi titoli
professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi afferenti la normativa vigente in materia antimafia.
L’esecutore deve inoltre provvedere a:
- nominare un responsabile della sicurezza;
- predisporre e trasmettere il DVR, che dovrà essere approvato dal R.U.P., che tenga conto dei flussi di presenza in riferimento alla normativa vigente ed in ottemperanza alle disposizioni di legge per il contrasto ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel quale venga esplicitata la capienza massima degli spazi interni ed esterni dell’immobile denominato Villa Xxxxxxxxx, in riferimento agli allestimenti previsti;
- nominare un responsabile artistico del servizio che si rapporterà con il RUP;
- sottoscrivere un atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali, ex art. 28 del GPDR, per conto del Titolare del trattamento.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’affidatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice, l’esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni
contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Art. 15 - Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P..
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.).
Al D.E.C. compete il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, la verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Il ruolo D.E.C. può essere assolto direttamente dal R.U.P.. Competono al R.U.P. le seguenti attività:
- svolge azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice;
- dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento;
- ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità ai sensi degli artt. 102 e 111 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è effettuata in corso di esecuzione presso la sede del servizio; l’esecutore è tenuto a presentare tutta la documentazione richiesta per le necessarie verifiche sull’effettiva erogazione del servizio.
Art. 16 - Controlli sullo svolgimento del servizio - Penali
Il Municipio Roma IV si riserva ampia ed insindacabile facoltà di disporre controlli circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi prescritti nel presente contratto senza che l’Organismo possa nulla eccepire.
Il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) ha dunque facoltà di effettuare, senza preavviso, ispezioni, accertamenti e verifiche sull’attività svolta nell’ambito delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto. L’Organismo si impegna a fornire all’Amministrazione, in qualsiasi momento, documentazioni, mezzi e informazioni ritenuti utili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente dedotte nel presente contratto.
Il D.E.C. (ovvero il R.U.P.), in corrispondenza dei mesi di attività di svolgimento del servizio, dovrà provvedere ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione del servizio, tenendo presente tra l’altro i seguenti parametri:
1. numero reclami/solleciti da parte dell’utenza o dei vari soggetti a diverso titolo coinvolti valutati dal
R.U.P.;
2. numero penali eventualmente applicate;
3. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
4. numero delle irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche;
5. numero degli infortuni sul lavoro verificatisi.
Qualora il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è tenuto a rendere, le inadempienze e/o i disservizi rilevati - fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo art. 28 - saranno contestati all’Organismo stesso con invito a rimuoverli immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che questo ultimo non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicate le seguenti penali:
a) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P./D.E.C.;
b) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative eccedente il termine di 5 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio, anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. (ove coincidente con il R.U.P.);
e) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la prima rilevazione di non conformità, ovvero di non corrispondenza del servizio all’effettiva esecuzione, risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali da parte del D.E.C. o per esso dal R.U.P.;
f) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 24;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definito nella lettera d’invito, nel caso di una
reiterata violazione riscontrata per la seconda volta così come previsto dal precedente lettera e);
h) una penale del 5% del valore del contratto come definito nella lettera d’invito, a partire dalla terza
violazione riscontrata per la prima volta.
L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza o del medesimo disservizio
comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché l’immediata sospensione
del pagamento dei compensi pattuiti.
L’Amministrazione, e per essa il R.U.P., si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali e le non conformità che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’affidatario; l’affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’affidatario, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non è imputabile all’affidatario.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del R.U.P./D.E.C.. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 del Codice.
Art. 17 - Contabilizzazione dei servizi a corpo
Il presente appalto è dato a corpo. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a corpo.
Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’Organismo affidatario, il servizio non venga prestato in maniera completa, ovvero venga svolto solo parzialmente, la contabilizzazione del servizio dovuto si limiterà alle attività effettivamente svolte e che verranno certificate dal R.U.P..
Nel caso in cui si presentassero ulteriori restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in atto, si concorderanno con la stazione appaltante eventuali modalità di rendicontazione e possibilità di recupero delle attività non prestate, tenuto conto delle somme autorizzate.
Art. 18 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. ii..
I pagamenti decorrono dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica successiva al servizio reso, anche in più tranches, e comprensiva di tutta la documentazione richiesta e allegata e sono disposti entro 60 giorni previo accertamento da parte del R.U.P./D.E.C. della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell11/10/2017.
Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice GB611B quale codice identificativo del Municipio Roma IV di Roma Capitale e dovranno riportare nell’apposito campo il numero del CIG.
La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell’Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel contratto, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell’importo
fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato
il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla
scadenza del termine previsto per il pagamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 30 comma 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte dei R.U.P. del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante il DURC, è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell’art. 106 del Codice.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi dell’art. 106 del Codice, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Art. 19 - Danni, Rischi e Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’Organismo è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del
personale a qualsiasi titolo impiegato.
L’Organismo è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il Municipio Roma IV da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in oggetto.
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza
dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’Organismo affidatario restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
Sono a carico dell’Organismo affidatario i costi per l’adozione delle misure previste dalla normativa nazionale e locale per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, fra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per la sanificazione degli ambienti, per i dispositivi di protezione individuale, per la formazione del personale in merito alle procedure sicure per evitare i rischi di diffusione del contagio.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice, a stipulare un’idonea polizza di assicurazione che copra eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
A tal fine, la stessa deve stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell’estensione dei danni da incendio e verso i prestatori d’opera a qualunque titolo operino per suo conto ed interesse, che mantenga indenne Roma Capitale dalle richieste di risarcimento derivanti dall’esecuzione del servizio, per un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 per sinistro, per persona e/o cose. Resta ferma l’intera responsabilità dell’impresa aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
Il contraente consegna alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del presente contratto e cessa alla data di emissione
dell’ultimo certificato di attestazione di regolare esecuzione.
La mancata costituzione della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’affidamento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 20 - Garanzia definitiva
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire e produrre la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo
contrattuale, a cui si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma 4 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione:
“Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario
dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Ai sensi dell’art. 103 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Art. 21 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi compresi nell’allegato IX del D. Lgs.
50/2016.
Art. 22 - Tracciabilità flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 23 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Municipio IV Direzione Socio Educativa l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione
del subcontratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 24 - Protocollo di integrità
Roma Capitale in data 19 febbraio 2021, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021- 2022-2023 con il quale ha novellato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015, così come da ultimo aggiornato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018.
Il “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” è parte integrante del contratto ed è allegato allo stesso e la sottoscrizione ne costituisce integrale accettazione.
Art. 25 - Pretese di terzi
L’Organismo gestore garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell’Organismo gestore stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Organismo per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto.
Art. 26 - Rapporti di lavoro
L’affidamento della realizzazione del Servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la
Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del Servizio.
Art. 27 - Obblighi dell’Organismo
L’ Organismo, oltre al rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, è tenuto:
- a non recedere dal contratto senza giustificato motivo e con preavviso di almeno 30 giorni;
- a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso nei locali in cui si svolge il servizio oggetto dell’affidamento al R.U.P./D.E.C., nonché agli altri eventuali soggetti incaricati di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del servizio;
- a sottoporre ad approvazione dell’ufficio preposto del Municipio IV l’eventuale materiale informativo
realizzato per la gestione o la pubblicizzazione del servizio (brochure, locandine, depliant, ecc.);
- a mettere a disposizione del Municipio Roma IV copia dei materiali e di eventuali prodotti realizzati in sede di attuazione del servizio;
- ad inserire, in ogni eventuale pubblicazione relativa al servizio, la dicitura “MUNICIPIO ROMA IV – Direzione Socio Educativa”;
- a fornire tutti i beni e le prestazioni espressamente previste nel preventivo costi presentato
dall’Organismo in fase di offerta;
- a fornire i servizi aggiuntivi, se previsti, offerti senza variazione di spesa, anch’essi indicati nel preventivo costi.
Art. 28 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime con le modalità e gli effetti indicati nella suddetta norma.
Art. 29 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie e le modalità
previste dall’art.108 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, con una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indica la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Il R.U.P. formula inoltre la contestazione degli addebiti all’organismo assegnando un termine non inferiore a
15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo.
Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto per negligenza dell’appaltatore
rispetto alle previsioni di programma, il R.U.P. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il R.U.P. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con
l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto entro 10 giorni sulla base delle indicazioni del
R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);
b) per mancata produzione alla stazione appaltante delle polizze assicurative di cui all’art. 14 del presente schema di contratto al momento dalla consegna dell’appalto.
Art. 30 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, e ai sensi dell’art. 109 del Codice la stazione appaltante, una volta validamente stipulato il relativo contratto, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 31 - Proroga tecnica
Ai sensi dell’art.106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante.
Art. 32 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 33 - Varianti in corso d’opera
Salvaguardando il principio d’immodificabilità dell'oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, sono possibili varianti in corso d’opera a condizione che le modifiche e le varianti siano sempre motivate dal R.U.P. con il supporto del D.E.C. al fine di valutarne l’ammissibilità.
Le modifiche sono sempre ammesse, quando il relativo valore sia inferiore alla soglia comunitaria e
comunque inferiore al 10% del valore dell’appalto.
L’Organismo affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto quando le modifiche e varianti in corso d’opera non superano 1/5 (in aumento o diminuzione) dell’importo contrattuale.
Art. 34 - Interpello ai sensi dell’art. 110 del Codice
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi del
D. Lgs. n. 159/2011, o dell’art. 109 del Codice, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria di idoneità, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio.
Art. 35 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Organismo affidatario dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – General Data Protection Regulation”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018, modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale. Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi
all’appalto che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 36 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore, che dovrà restituire all’Amministrazione copia dell’atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate appena effettuata la registrazione.
Art. 37 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È
escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura
civile.
Art. 38 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 19, commi 3 e 4, e nell’art. 30, commi 1 e 2 del presente schema di contratto. “L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’ Organismo affidatario, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”.
“Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, e ai sensi dell’art. 109 del Codice la stazione appaltante, una volta validamente stipulato il relativo contratto, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite”.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Roma, lì .................
Per l’operatore economico
Il Legale Rappresentante
Per il Municipio Roma IV Direzione Socio Educativa
Il Direttore