DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
----------------------------- I l i L E G I S L A T U R A -----------------------------
(N. 2143)
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962
(V. Stampato n. 3275)
presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(SEGNI)
di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione
(BOSCO)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 1962
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cui turale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre I960
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Il Presidente ideila Repubblica è autoriz zato a ratificare l'Accordo culturale tra l ’Ita lia e la Jugoslavia concluso a (Roma il 3 di cembre 1960.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è idata all’Ac cordo di cui all'articolo precedente, a de correre dalla sua entrata in vigore, in con form ità all’articolo 14 'dell'Accordo stesso.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)
Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 2143
LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DI JUGOSLAVIA
Il GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO della REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE di JUGOSLAVIA,
desiderosi di promuovere una sempre più intensa collaborazione nei settori della cultura, dell’arte, della scienza e dello sport;
convinti che questa collaborazione contribuirà all'ulteriore raf forzamento dei rapporti amichevoli fra i due Paesi e favorirà il conso lidamento di pacifiche relazioni internazionali;
hanno convenuto di concludere un Accordo Culturale ed hanno designato a tale fine come loro Plenipotenziari
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il Ministro per gli Affari Esteri A n T o n Io S e G n I
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DI JUGOSLAVIA
il Segretario di Stato per gli Affari Esteri K o c a P opov Ic
i quali, dopo aver riconosciuto in debita form a i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà lo studio della lingua, della letteratura, dell'arte e della scienza dell'altra, attraverso la crea zione di cattedre e lettorati presso gli Istituti di istruzione superiore nel proprio Paese, nonché lo scambio di lettori e l ’organizzazione di corsi, convegni, colloqui e conferenze.
Art. 2.
Ciascuna delle Parti Contraenti istituirà, in base alle proprie di sponibilità di bilancio, borse di studio, sia annuali che di breve du rata, e concederà facilitazioni a favore di studenti, studiosi, tecnici ed artisti dell'altra.
La procedura per l ’assegnazione delle borse di studio e la con cessione delle facilitazioni di cui sopra verrà stabilita dalla Commis sione Mista prevista dall’articalo 11 del presente Accordo.
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Art. 3.
Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà l'accesso e le ricerche degli studiosi dell’a ltra nelle proprie istituzioni culturali e scientifiche, biblioteche, archivi e musei.
Sarà consentita la consultazione di documenti e di materiale in genere che si riferisce alla storia dell'altra Parte Contraente.
Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicate sulla base della reciprocità, in conformità con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si trovino le istituzioni di cui al presente articolo, nonché con gli statuti delle istituzioni stesse, anche per quanto riguarda l’effettuazione di fotografie e di microfilm.
Art. 4.
Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà lo scambio, sia indivi duale che in gruppi, di tecnici che desiderino perfezionarsi o specia lizzarsi sul territorio dell’altra.
Art. 5.
Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà la partecipazione di uomini di cultura, scienziati, artisti, tecnici e sportivi dell’altra a corsi, congressi ed incontri, anche di carattere internazionale che abbiano luogo sul proprio territorio.
Art. 6.
Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà ed incoraggerà lo scam bio, fra le rispettive istituzioni specializzate e biblioteche, di libri e pubblicazioni relativi all’istruzione, alla scienza, alla letteratura ed all’arte.
Xxxxx enti entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno la pubbli cazione, in traduzione e in lingua originale, di opere scientifiche, lette rarie ed artistiche. Verrà esaminata ogni possibile misura atta a faci litare in ciascuno dei due Paesi l'importazione e la vendita di libri e pubblicazioni editi nell’altro.
Art. 7.
Le Parti Contraenti si impegnano a favorire lo scambio di:
a) esposizioni scientifiche e tecniche;
b) m ostre d ’arte, d ’arte applicata, di artigianato e del libro;
c) manifestazioni teatrali e musicali.
Esse favoriranno inoltre le manifestazioni e le iniziative nel campo dello sport e deU’educazione fisica,
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Art. 8.
Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà lo scambio di film a lungo e corto metraggio di carattere culturale, scientifico ed educativo. Le Parti Contraenti organizzeranno rassegne cinematografiche e prim e visioni di singoli film allo scopo di far conoscere i risultati con seguiti nell'arte cinematografica dai due Paesi. Esse incoraggeranno l’acquisto e la vendita dei film a soggetto e docum entari nel quadro
degli accordi esistenti o da concludere in sede commerciale.
Art. 9.
Le Parti Contraenti incoraggeranno ed aiuteranno la collaborazione nel campo della radiodiffusione e della televisione sulla base di intese tra le competenti istituzioni di ciascun Paese nell'am bito dei poteri e delle facoltà ad esse attribuiti.
Art. 10.
Le Parti Contraenti convengono di esaminare, allo scopo di stipu lare un accordo speciale, le condizioni per il recìproco riconoscimento dei titoli rilasciati dalle loro Università ed altri Istituti a livello uni versitario.
Art. 11.
Per l ’esecuzione del presente Accordo le Parti Contraenti istitui ranno su basi paritetiche una Commissione Mista che si riunirà al meno una volta all'anno, alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia. Le sessioni saranno presiedute dal Presidente della Delegazione ospitante.
Art. 12.
La Com m issione Xxxxx avrà il compito di elaborare il piano det tagliato degli scambi per ciascun anno, stabilendo, per quanto possi bile, il relativo calendario, nonché di controllare e coordinare la rea lizzazione di tali scambi.
Almeno un mese prim a dell’inizio di ciascuna sessione della Com missione Mista, le competenti autorità delle Parti Contraenti si scam- bieranno i loro progetti sul piano annuale di collaborazione.
Le questioni finanziarie derivanti dalle iniziative previste dal pre sente Accordo verranno regolate in conformità con le disposizioni vi genti in ciascuna Parte Contraente all’atto della fissazione dei pro grammi annuali.
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Art. 13.
Le Parti Contraenti si impegnano a che tutte le attività previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocità in con form ità col principio della non ingerenza nelle questioni interne del l'altra Parte ed in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.
Art. 14.
Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile ed en trerà in vigore al momento dello scambio degli strum enti di ratifica che avrà luogo a Belgrado.
Art. 15.
Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti Contraenti. In tal caso l ’Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.
In fe d e d I c H e i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il pre sente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.
F a TTo a Roma il 3 dicembre 1960 in due originali, ognuno dei quali in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, ambedue i testi fa cendo ugualmente fede.
Per it Governo
della Repubblica Italiana
S eGnI
Per il Governo \della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia
K oca P o po v Ic