NOTIZIE UTILI PER UN CORRETTO RAPPORTO CON LA SIAE
NOTIZIE UTILI PER UN CORRETTO RAPPORTO CON LA SIAE
1. L’accordo ANCI-SIAE per i diritti d’autore
In data 19 giugno 2002 è stato firmato l’accordo tra l’ANCI e la SIAE relativo al pagamento dei diritti d’autore per spettacoli musicali, cinematografici e di arte varia organizzati dai comuni. Rispetto alle tariffe attualmente praticate dalla Siae, l’accordo prevede una riduzione del 10% sulle manifestazioni definite gratuite. Inoltre, come ulteriore agevolazione, le iniziative a basso budget (cioè per cui gli stanziamenti previsti non superino complessivamente 2.582,29 euro) sono soggette solo alla quota minima prevista per le manifestazioni gratuite.
L’accordo indica la procedura da seguire per ottenere dall’ufficio Siae competente per territorio il “Permesso spettacoli e trattenimenti”. Il permesso, che conterrà la determinazione della misura dei compensi dovuti, verrà rilasciato al comune organizzatore, nei casi in cui questo sia previsto, come tale, insieme al documento attestante i “Programmi musicali”, che dovrà essere restituito all’Ufficio Siae - successivamente allo svolgimento della manifestazione - compilato con l’indicazione del repertorio musicale effettivamente eseguito.
I repertori dichiarati di “pubblico dominio” (cioè il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni dalla morte dell’autore) e le musiche della tradizione popolare di autore anonimo non sono soggette a tutela Siae, e quindi non danno origine a nessun compenso; l’organizzatore dovrà semplicemente presentare - prima dello svolgimento della manifestazione - un’autocertificazione in fede attestante la non tutelabilità del repertorio.
2. L’utilizzo dei repertori di “pubblico dominio” e di musiche della TRADIZIONE POPOLARE
A seguito delle richieste di chiarimento provenienti da diversi comuni, l’ANCI ha posto un quesito alla Direzione Generale della Siae in merito alla procedura legata all’utilizzo di repertori musicali non soggetti al pagamento dei diritti d’autore, in attuazione dell’art. 7 del predetto accordo.
Si ricorda che, anche in conseguenza delle disposizioni della legge n. 30/1997 (art. 6, c. 4), sono libere le utilizzazioni:
a) dei repertori di “pubblico dominio”;
b) delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo;
c) delle opere comunque non rientranti tra quelle amministrate dalla Siae. In questi casi quindi nessun compenso è dovuto per il diritto d’autore.
Per repertorio di “pubblico dominio” si intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni p.m. autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) previsto dalla legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.
La Direzione Nazionale della SiaE, nella sua nota di risposta, ha ribadito che, in tali casi, il comune organizzatore, prima della manifestazione, dovrà presentare all’Ufficio Siae competente per territorio un’autocertificazione attestante la non tutelabilità del repertorio.
L’autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all’evento spettacolistico e può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato preveda l’esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate. Tale dichiarazione deve essere sempre corredata da un elenco dettagliato e fedele dei brani che saranno utilizzati o, in sostituzione, da locandine, programmi di sala o qualsiasi altra documentazione idonea a consentire alla SIAE di verificare la correttezza di quanto segnalato.
3. Agevolazioni per associazioni, fondazioni, comitati ed enti con finalità sociali
Le agevolazioni in materia di diritto d’autore sono state definite dal regolamento approvato con D.P.C.M.16 settembre 1999, n. 504 (G.U. 30 dicembre 1999, n. 305).
4. Spettacoli per finalità di beneficenza
In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati ad enti pubblici ed ONLUS, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti è ridotta del 50% ex art. 5, D.P.R. n. 640/1972.
Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell’anno dodici giornate di attività.
I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario.
L’agevolazione spetta a condizione che l’organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all’ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l’imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni sopra indicate (commi da 1 a 3 del citato art. 5).
5. Associazioni promotrici di manifestazioni legate alle tradizioni locali
Le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, dal 1° gennaio 2007 sono state equiparate ex art. 1, c. 185, legge n. 296/2006, ai soggetti esenti dall’imposta sui redditi delle società, indicati dall’art. 74, comma 1, Tuir, e quindi ai comuni, province, regioni e consorzi tra enti locali. Il riconoscimento testimonia il giusto apprezzamento dell’attività delle associazioni che mantengono vive le tradizioni storiche alle quali sono particolarmente legate le comunità locali. Le persone fisiche, soggetti incaricati di gestire le attività connesse alle attività istituzionali delle suddette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973.
Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle associazioni medesime hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 8 novembre 2007, n. 228, ha adottato il regolamento per l’individuazione dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni suddette, in termini tali da determinare una minore entrata per l’erario (onere per lo Stato) non superiore a 5 milioni di euro all’anno, così come previsto dalla legge.
Le associazioni senza fine di lucro, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 1 del predetto Regolamento, nel periodo dal 20 luglio al 20 settembre di ciascun anno d’imposta presentano domanda all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 dicembre 2007 (disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx).
Oltre all’esenzione IRES, per le associazioni inserite nell’elenco è previsto che le persone fisiche che gestiscono le attività sono ritenute, ai fini fiscali, sostituti d’imposta ed esonerati dall’obbligo di tenuta dei libri contabili. Le erogazioni in denaro offerte alle associazioni suddette da persone fisiche a titolo di liberalità sono come tali considerate ai fini delle imposte sul reddito. Gli enti esonerati sono soggetti a controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria e, in caso di false dichiarazioni, alle sanzioni previste dalla legge n. 445/2000.
6. Associazioni bandistiche, di musica e danza popolare, cori amatoriali
Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 2, c. 31, della legge n. 350/2003.
Le bande musicali amatoriali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali per le manifestazioni dalle stesse organizzate sono esonerate dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui all’art. 6 della legge n.
640/1972 (art. 39, c. 13-bis, D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003).
7. Oneri contributivi previdenziali
Per le esibizioni effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento di contributi della previdenza obbligatoria, in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, non si applicano le disposizioni relative all’assicurazione obbligatoria ex ENPALS di cui al D.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, se la retribuzione annua lorda percepita per tali prestazioni non supera l’importo di 5.000 euro. La disposizione così stabilita dal comma 188 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 semplifica notevolmente le procedure organizzative delle manifestazioni che sono prevalentemente promosse dai comuni o da comitati ai quali gli stessi concorrono, comporta un’apprezzabile economia di spesa, valutata complessivamente in 15 milioni di euro annui e facilita la partecipazione e le prestazioni operative dei cittadini per queste celebrazioni e spettacoli.