Contract
CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI DI ACCOGLIENZA, PORTINERIA, BLIGLIETTERIA, ASSISTENZA ALLA VISITA, VISITE GUIDATE, PROMOZIONE E MARKETING, BOOK&GIFT SHOP PRESSO IL MUSEO DI SANT’XXXXXXXX, LA CASA DI COLOMBO E LE TORRI DI SANT’XXXXXX.
TRA
Il Comune di Genova (di seguito anche “il Comune”) con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 0 – Cap. 16123 – Genova - Codice Fiscale 00856930102 Pec: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx rappresentato dal Direttore pro- tempore della Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili, ………………………………………………………………..
E
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
VISTE:
a) le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2015 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56;
b) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
c) la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
d) la Legge7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
e) il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
I servizi in concessione oggetto del presente contratto sono di seguito elencati:
A. Servizio di accoglienza, portineria, prenotazioni, information desk che si articola nelle attività di seguito elencate:
1. gestione della portineria con la collaborazione nella spedizione e ricezione della posta;
2. l’attività di biglietteria per la visita al Museo e alle mostre, essenziale per una corretta e adeguata fruizione dei visitatori, comporta il presidio del locale biglietteria del Museo Sant’Xxxxxxxx, consiste inoltre nel gestire, verificare ed emettere le diverse tipologie di bigliettazione (interi, ridotti, card, etc.) per l’accesso al Museo e ai Monumenti storici (Casa di Colombo e Torri di Sant’Xxxxxx);
3. la gestione della contabilità riguardante le entrate derivanti dalla bigliettazione con la predisposizione del rendiconto giornaliero e mensile, la gestione del servizio di prenotazione e di pre-vendita dei titoli di accesso attraverso una rete telematica che utilizzi sistemi on-line e in tempo reale e che garantisca la sicurezza dei dati trasmessi e i cui costi non gravino sull’Amministrazione;
4. la gestione, in coordinamento e collaborazione con la Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili, dell’agenda delle prenotazioni delle visite al Museo e delle presenze ad altre iniziative da parte del pubblico scolastico e di quello generico;
5. la gestione del servizio di information desk;
ART.2 MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE
1. Il personale dovrà presentarsi al Museo almeno 15 minuti prima dell’apertura al pubblico al fine di permettere la ricognizione degli spazi, l’accensione delle luci e degli impianti, la messa in funzione della biglietteria.
2. Durante le ore di apertura al pubblico funzionerà la ricezione della posta e dei pacchi che dovessero arrivare; in tal caso sarà compito della portineria informare gli Uffici dell’arrivo e, se le dimensioni lo consentono, inoltrare buste e pacchi presso gli stessi. Sempre nello stesso periodo funzionerà il centralino telefonico del Museo, a opera della stessa portineria. A seconda della qualità della chiamata, il centralino smisterà le telefonate ai vari Uffici interessati. Durante l’orario di chiusura, a cura e spese del concessionario, dovrà essere attiva una segreteria telefonica che, in italiano e in inglese, fornirà informazioni su orari di apertura, tariffe, e indicherà il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica per i messaggi scritti.
3. Il concessionario dovrà utilizzare nell’ambito delle civiche strutture il sistema informatico in uso presso i Civici Musei genovesi ovvero dotarsi di idoneo sistema informatico - compatibile con il sistema in dotazione agli altri Musei Civici - che dovrà comunque essere approvato dall’Amministrazione, per l’emissione delle varie tipologie di biglietti. I titoli emessi dovranno recare un numero di serie progressivo e l’importo della tariffa pagata dal visitatore. Alla fine di ogni mese dovranno essere inviati tassativamente entro i primi cinque giorni del mese successivo alla Direzione del Museo un tabulato e una ricapitolazione che attestino la quantità e il tipo di emissioni, mentre, quotidianamente, per via informatica dovrà essere possibile accedere ai dati del giorno, del mese e dell’anno in corso, al fine di monitorare costantemente l’evoluzione del flusso dei visitatori. Tale rendiconto dovrà essere emesso dal medesimo strumento abilitato all’emissione dei titoli di accesso. Sui biglietti dovrà comparire sempre il logo del Museo oltre ad altri loghi che l’Amministrazione riterrà opportuno apporre.
Resta inteso inoltre che:
il concessionario assumerà la titolarità degli incassi da bigliettazione, trattenendo il 90% degli incassi, ad eccezione delle vendite della card musei che saranno gestite con modalità da concordarsi;
il 10% degli incassi da bigliettazione dovrà essere versato con modalità trimestrale al Comune di Genova, che emetterà apposita fattura a titolo di aggio con Iva di legge.
il lay-out dei biglietti emessi dovrà essere approvato congiuntamente con la Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili;
l’Amministrazione si riserva il diritto di verificare l’idoneità, l’affidabilità e la sicurezza del sistema di emissione e registrazione dei titoli di accesso adottato dal concessionario, se diverso da quello attualmente in uso;
il concessionario dovrà fornire il bilancio mensile relativo alla gestione della biglietteria a firma del legale rappresentante. Tale bilancio dovrà essere consegnato, anche via fax o e-mail, al competente ufficio dell’Amministrazione e alla Direzione del Museo entro e non oltre il terzo giorno non festivo successivo all’ultimo giorno del mese di emissione e di vendita dei biglietti. In tale bilancio dovranno essere indicati gli introiti giornalieri suddivisi per tipologia di biglietto venduto;
il concessionario si impegnerà a porre in vendita e a promuovere adeguatamente, con forme da concordarsi, qualsiasi tipo di biglietto cumulativo e/o card che l’Amministrazione metterà in vendita, anche in convenzione con altri Enti pubblici o privati. In questo caso il gestore potrà trattenere la sola quota di competenza della Civica Amministrazione;
il concessionario sarà tenuto a fornire alla Civica Amministrazione, con modalità da concordarsi circa il tipo di rilevazione, le statistiche sull’affluenza dei visitatori, suddivisi per categorie e tipologie di titoli di accesso, nonché i dati specifici sull’affluenza del pubblico in occasione delle singole iniziative. In particolare, sarà cura del concessionario fornire mensilmente alla Direzione del Museo, entro il terzo giorno non festivo del mese successivo, le rilevazioni statistiche sui visitatori, evidenziando percentualmente le variazioni rispetto al mese precedente e allo stesso mese dell’anno precedente, con un riscontro sui biglietti venduti.
4. Presso la biglietteria funzionerà, in coordinamento e collaborazione con la Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili un servizio di prenotazione per le visite guidate di singoli, gruppi, comitive, nonché per le attività didattiche in calendario o altre iniziative inerenti all’attività del Museo concordate con la Direzione dello stesso. Tale servizio, informatizzato in modo da dare via e-mail o fax opportune conferme e ragguagli sull’iniziativa, viene considerato di grande importanza per la programmazione degli eventi, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento e di gestire l’immagine del funzionamento del Museo in maniera moderna ed efficiente. Sarà compito del concessionario, con il consenso della Direzione del Museo, mettere a punto servizi collaterali (prenotazione ristoranti, mezzi di trasporto, indicazione parcheggi nelle vicinanze) che aiutino il visitatore a organizzare la sua visita nel modo migliore possibile. Tale servizio di prenotazione dovrà essere gestito anche via internet con modalità da concordarsi con l’Amministrazione.
5. Presso la biglietteria e l’information desk il concessionario potrà valutare l’opportunità di inserire nel progetto, a proprie spese, il servizio di guardaroba. Al fine di garantire lo svolgimento della visita in modo gradevole e distensivo si dovrà evitare che le sale del percorso espositivo si trovino ingombre di vestiario anche in considerazione delle possibilità di effettuare azioni interattive. Nello stesso tempo, per questioni di sicurezza delle opere, degli allestimenti e degli stessi visitatori, è consigliabile l’attivazione del servizio di guardaroba.
6. Le modalità di gestione del servizio al pubblico dovranno comunque essere concordate con la Direzione del Museo, anche in funzione di nuove esigenze o criticità che dovessero presentarsi.
7. Il concessionario dovrà garantire la gestione del front-office e della biglietteria, con un numero adeguato di persone in possesso delle capacità professionali finalizzate anche all’organizzazione di visite guidate comprendenti il percorso museale, il camminamento sulle antiche mura duecentesche (passo delle Murette) che dalle Torri di Sant’Xxxxxx conducono in prossimità del Museo Sant’Xxxxxxxx e la visita alla Casa di Colombo.
8. Il servizio di pulizia è esclusivamente richiesto per la Casa di Colombo e le Torri di Sant’Xxxxxx.
9. Il concessionario dovrà offrire un pacchetto di visite guidate finalizzato a promuovere la Città medievale attraverso la visita al Museo e ai Monumenti storici.
ORGANICO DEI SERVIZI
10. Sarà facoltà del concessionario stabilire l’organico e i turni di lavoro del personale addetto ai servizi oggetto del presente contratto nell’ambito di una efficiente organizzazione del lavoro, nonché nel pieno rispetto dello standard di efficienza ed elevata qualità e in accordo con la Direzione del Museo.
REFERENTE RESPONSABILE
11. Il concessionario si impegnerà ad individuare un Referente Responsabile e Coordinatore - il cui nominativo sarà comunicato - il quale dovrà occuparsi del coordinamento delle attività concernenti i servizi e sovrintendere alla gestione della sicurezza, coordinandosi con le figure professionali preposte.
PRONTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE
12. Il concessionario si impegnerà ad effettuare il servizio di pronto intervento e integrazione del proprio organico nel caso in cui detto personale non fosse sufficiente a garantire la gestione dei servizi (es. malattia, ecc.), sulla base delle disponibilità del personale già presente nel turno e in accordo con la Direzione del Museo.
13. Il concessionario dovrà pertanto essere in grado di mettere a disposizione della Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili il personale richiesto a seguito di comunicazione da parte della Direzione stessa. Il personale dovrà essere disponibile nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 24 ore dal verificarsi dell’emergenza.
ORARI
14. L’orario di servizio del personale sarà proporzionato, in base alle esigenze, di volta in volta, tempestivamente comunicate per iscritto al concessionario, all’orario di apertura del Museo, tenendo conto che i Civici Musei genovesi, senza esclusioni, rispettano un giorno di chiusura settimanale.
15. Il personale dovrà, inoltre, su richiesta prestare servizio in occasione delle aperture straordinarie del Museo, sia che si tratti di turni serali, sia che si tratti di turni giornalieri, sia in caso di apertura straordinaria diurna con prosecuzione nelle ore serali.
16 La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di modificare a suo insindacabile giudizio gli orari di apertura dei musei e/o degli spazi di esposizione aperti al pubblico (ad es. in occasione di eventi e manifestazioni speciali, inaugurazioni di nuove sale, di sale ristrutturate e perciò nuovamente visitabili, etc.) dandone preventiva comunicazione scritta al concessionario.
ART.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VISITA
1 Il servizio di assistenza alla visita non è previsto per il Museo Sant’Xxxxxxxx.
2. Il servizio di assistenza alla visita è previsto per la Casa di Colombo e le Torri di Sant’Xxxxxx e dovrà rispondere alla capacità di soddisfare in modo adeguato alle richieste dei visitatori, fornendo notizie generali in merito all’aspetto storico – culturale dei monumenti in questione.
3. Il concessionario dovrà garantire l’erogazione del servizio in modo continuativo e gli addetti al servizio dovranno segnalare al proprio referente qualsiasi necessità di ausilio o qualsiasi criticità che dovesse verificarsi al fine di risolverla nel più breve tempo possibile.
ART. 4. SERVIZIO DI BOOK&GIFT SHOP DEL MUSEO
1. Per quanto attiene la gestione del book&gift shop il concessionario dovrà articolarsi sulla base delle gestioni dei book shop presenti negli altri Civici Musei, precisamente:
a) normale vendita di articoli di libreria e oggettistica, con particolare attinenza alla storia medievale, procurati e proposti alla clientela dal concessionario stesso;
b) ogni articolo prima di essere messo in esposizione e in vendita presso il book&gift shop del Museo (qualora dovesse essere attivato) dovrà essere visionato dalla Direzione del Museo che dovrà dare l’approvazione;
c) vendita di pubblicazioni e articoli di merchandising museale forniti direttamente dal Museo o dal Comune di Genova: tale servizio sarà svolto senza alcun onere da parte del Comune di Genova in favore del concessionario;
d) il materiale in vendita sarà esposto in apposite strutture nella postazione “biglietteria”;
e) è possibile l’uso di un piccolo locale, indicato dalla Direzione del Museo, nei pressi dell’atrio come deposito del materiale.
2. Presso i Monumenti storici (Casa di Colombo e Torri di Sant’Xxxxxx) è possibile svolgere lo stesso servizio con le medesime modalità di cui sopra.
3. Il concessionario dovrà assumersi per intero l’onere della gestione del servizio e, tra l’altro, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arredo necessario alla realizzazione del book&gift shop.
4. Il concessionario dovrà garantire l’apertura del servizio nei giorni e durante l’orario di apertura al pubblico del Museo e, anche al di fuori di tali giorni e orari, in occasione di speciali eventi, in accordo con la Direzione del Museo.
5. Il concessionario per il servizio di book&gift shop presso il Museo e presso i Monumenti storici dovrà avvalersi di proprio personale e mettere a disposizione il personale necessario a sopperire le esigenze del servizio in questione.
6. La Civica Amministrazione si impegna a garantire al concessionario l’esclusiva della gestione del servizio in oggetto.
7. Il concessionario assumerà la titolarità della tipologia degli incassi da bookshop trattenendo gli introiti per intero.
8. Il servizio di vendita da parte del concessionario per: pubblicazioni, gadget e materiale vario dei Musei (merchandising museale) prodotto e/o fornito direttamente dal Comune e dato in consegna al concessionario sarà svolto senza alcun onere da parte del Comune in favore del concessionario.
9. Sarà facoltà del concessionario stabilire l’organico e i turni di lavoro del servizio di book&gift shop nell’ambito di una efficiente organizzazione del lavoro, ferma restando la qualità di un servizio di libreria specializzata e di merchandising museale che si richiede di livello elevato.
ART 5 – IMPORTO CONTRATTUALE
a. L’importo contrattuale è quantificato sulla base del corrispettivo della Civica Amministrazione, quale sostegno economico alla spesa di gestione della struttura complessiva corrisposto al concessionario pari a
………………… euro (……………. euro mensili) e sulla base della stima degli incassi derivanti dalla bigliettazione, per la quota trattenuta dal concessionario ( 90%), pari a circa 19.000,00 euro (diciannovemila) per un totale complessivo pari a ,00 euro . L’importo corrisposto al concessionario si intende esente I.V.A. ex art.
10 comma 22 D. Lgs. 633/1972, trattandosi di corrispettivo per le sole prestazioni inerenti la visita museale.
L’importo suindicato relativo alla bigliettazione rappresenta una stima effettuata sulla base degli introiti storici in quota parte rispetto alla durata contrattuale.
b. Gli oneri da interferenza sono pari a zero.
ART. 6 – DURATA
La durata del contratto è di sei (6) mesi a far data dal 1 ottobre 2019 sino al 31 marzo 2020. Resta inteso che, qualora le nuove procedure ad evidenza pubblica per l’affido dei servizi in questione, anche in
modalità separata, dovessero concludersi positivamente prima della data di scadenza del presente contratto, lo stesso si considererà risolto in forma anticipata senza che il corrente concessionario abbia nulla a pretendere.
ART. 7 - TARIFFE
1. Le tariffe dei servizi sono stabilite direttamente dalla Civica Amministrazione.
2. Il concessionario introiterà direttamente tutti i proventi relativi ai servizi in concessione meglio descritti all’art. 2 del presente contratto, ad eccezione della quota del 10% degli incassi da bigliettazione che dovrà essere corrisposta al Comune.
ART. 8– SOSPENSIONE DEI SERVIZI MUSEALI, CULTURALI, ESPOSITIVI
Il Comune di Genova si riserva la facoltà di sospendere parzialmente e/o completamente i servizi in oggetto, nonché di chiudere le relative sedi museali ovvero parti di essi in particolari periodi (es. allestimento o disallestimento mostre per manutenzioni ordinarie e/o straordinarie o restauro degli immobili ecc.), in tale caso nulla è dovuto per tale sospensione al concessionario del servizio.
ART. 9 – PERSONALE E REQUISITI DI COMPORTAMENTO
Il concessionario dovrà fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni comunicando tempestivamente eventuali variazioni; su motivata richiesta del Comune il concessionario dovrà sostituire il personale inidoneo o colpevole di non avere ottemperato ai doveri di servizio. Il concessionario si impegna a richiamare e se nel caso sostituire i dipendenti che non osservassero, a giudizio del Comune di Genova, una condotta irreprensibile.
2. I requisiti di comportamento non possono venire meno nei servizi oggetto del presente contratto sotto il profilo di:
- modi cortesi ed educati;
- rispetto del visitatore/utente;
- osservanza delle regole finalizzate a garantire l’efficienza e la qualità del servizio;
- attenzione all’etica del comportamento, anche in considerazione delle scolaresche che frequentano le strutture museali;
- professionalità.
ART. 10 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEL PERSONALE IMPIEGATO
1. Il personale addetto al front-office dovrà parlare correntemente almeno una lingua straniera ed essere in grado di fornire ai turisti informazioni sulla città e sugli eventuali eventi presenti in città.
2. Il personale di assistenza nelle sale dovrà svolgere un’attività propedeutica ai servizi e, nei limiti del possibile, dovrà fornire le informazioni di base relative alla struttura museale.
3. almeno una figura professionale dovrà essere formata in materia di prevenzione rischio incendi medio/alto rischio
4. Il personale addetto alle visite guidate dovrà possedere una buona conoscenza delle collezioni presenti nell’ambito della struttura museale di riferimento. A questo proposito è richiesta una preparazione non soltanto sull’arte antica ma anche sulla Genova medievale in ragione della visita guidata che dovrà essere prevista, attraverso le duecentesche mura, dal Museo di Sant’Xxxxxxxx alla Torri di Sant’Xxxxxx e alla Casa di Colombo e viceversa.
5. Il personale sarà chiamato all’assunzione delle proprie responsabilità derivanti dall’attività che è tenuto a svolgere, deve mantenere costantemente comportamenti consoni al servizio richiesto, comprendere le diverse esigenze degli utenti e fare il possibile per approfondirle anche in funzione delle attese degli utenti stessi.
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
Il concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Civica Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
La regolarità contributiva (DURC) del concessionario è verificata d’ufficio dalla Civica Amministrazione prima del pagamento del corrispettivo ma in caso di DURC negativo l’Amministrazione stessa provvederà al pagamento diretto dei contributi previdenziali con trattenuta dal corrispettivo, ovvero dalla garanzia per la concessione (artt. 30, comma 5 e 105, comma 9, D. Lgs n. 50/2016).
ART. 12 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario sarà responsabile sia di fronte alla Civica Amministrazione che ai soggetti terzi della corretta esecuzione dei servizi rientranti nella presente concessione garantendo l’ottemperanza delle norme di legge, dei regolamenti in materia di concessioni e di diritto al lavoro.
2. Il concessionario avrà l’obbligo di fornire alla Civica Amministrazione, su richiesta di quest’ultima, tutta la documentazione necessaria ad appurare la correttezza e l’effettiva ottemperanza a tutte le prescrizioni previste.
3. Il concessionario si impegnerà ad assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone o cose derivanti dall’uso improprio dei beni mobili ed immobili dell’Amministrazione appaltante utilizzati nell’ambito dei servizi in questione. Esso sarà inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, materiali vari, beni artistici, che a giudizio dell’Amministrazione risultassero causati dal personale del concessionario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da non corretta custodia. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento degli oggetti danneggiati ovvero alla sostituzione delle parti danneggiate.
4. Il concessionario dovrà possedere inoltre requisiti di assoluta affidabilità e fiducia in quanto la presente concessione di servizi comporta la sorveglianza di un patrimonio artistico, storico ed economico.
5. Il concessionario dovrà produrre alla Civica Amministrazione una polizza assicurativa adeguata, così pure per il personale impiegato, per i rischi relativi alla responsabilità civile ed amministrativa per danni o incidenti che dovessero verificarsi durante l’espletamento del servizio. E’ obbligo del concessionario comprovare la stipula delle assicurazioni richieste con i relativi massimali indicati prima dell’inizio del servizio.
ART. 13 - GARANZIA
1. Il concessionario dovrà versare una garanzia costituita nella forma di garanzia fidejussoria di euro
……….,00 per tutta la durata del contratto.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte della Civica Amministrazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.
3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.
4. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, e fatti salvi i maggiori diritti del Comune di Genova, la Civica Amministrazione procederà all’incameramento della garanzia con semplice atto amministrativo.
ART. 14 – RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI
Il concessionario assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla Civica Amministrazione e ai fruitori dei servizi in concessione in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione dei servizi. E’ obbligo del concessionario stipulare specifica polizza assicurativa con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto con massimali per sinistro non inferiori a:
- responsabilità civile verso terzi, con un massimale minimo di almeno € 3.000.000,00
- responsabilità del conduttore, con un massimale minimo di almeno € 2.000.000,00.
ART. 15 – PENALI
1. La Civica Amministrazione effettuerà mediante il proprio personale i controlli e gli accertamenti ritenuti necessari al fine di verificare il buon andamento dei servizi resi dal concessionario.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente contratto o in caso di mancato rispetto degli obblighi da esso derivanti, il concessionario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
3. Qualora l’inottemperanza non risulti grave, ma ugualmente atta a evidenziare una cattiva qualità dell’attività, il provvedimento di cui al comma 2. sarà preceduto da un richiamo verbale. Al secondo richiamo verbale, si applica quanto stabilito al precedente comma 2.
4. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a quello previsto dalla normativa vigente, trova applicazione quanto previsto nel successivo Art. 16 in materia di risoluzione del contratto.
5. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Dirigente Responsabile con determinazione dirigenziale e verrà notificato al concessionario in via amministrativa. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà escusso dalla garanzia, successivamente all’adozione del provvedimento stesso.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENZA
1. E’ facoltà della Civica Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio a spese del concessionario, qualora lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l’Amministrazione stessa, ovvero infine vi sia stato grave inadempimento da parte del concessionario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione/comunicazione della Civica Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
4. Costituiranno inoltre condizioni di risoluzione di diritto, ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, le ipotesi seguenti:
a) applicazioni delle penali previste all’art. 15 comma 2.;
b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 15;
c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio stabilito dalla Civica Amministrazione e comunicato al concessionario per porre fine all'inadempimento;
d) mancata osservanza delle norme sulla sicurezza;
e) evidente mancato raggiungimento degli standard qualitativi;
f) revoca delle licenza/autorizzazioni relative allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto;
g) inadempienze ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010.
Nei casi a), b), c), d), e), f), g) di cui sopra la Civica Amministrazione procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15 (quindici), entro il quale il concessionario dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali. La contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.
5. Costituisce infine condizione di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi del concessionario derivanti del presente contratto.
6. Si richiama, inoltre, come causa di risoluzione anticipata, quanto già stabilito al precedente art. 6.
7. Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Civica Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti del concessionario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide ovvero di autorizzazione da parte del concessionario stesso.
8. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto la Civica Amministrazione effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con i rappresentanti del concessionario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.
ART. 17 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile del concessionario siano condannati, con sentenza passato in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Civica Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, la Civica Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del codice civile.
ART. 18 – QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI
Le modifiche al contratto di concessione in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP in ottemperanza a quanto disposto all’art. 106, comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dal RUP nel rispetto dei limiti di legge e qualora effettuate non daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e comporteranno da parte del concessionario la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ART. 19 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il concessionario ha indicato ………………………. quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome per conto del concessionario medesimo, in ordine all’esecuzione della concessione di cui trattasi.
Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dal presente contratto e sarà il naturale corrispondente del RUP.
Art. 20 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
Il concessionario sarà tenuto comunque ad assicurare la continuità del servizio anche nel caso in cui alla scadenza naturale del contratto non si fosse concluso l’espletamento della nuova gara alle stesse condizioni del contratto in scadenza.
Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si dovesse verificare la Civica Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell’Affidatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia ed eventuale competenza dell’Autorità Giudiziaria che comunque potesse insorgere fra la Civica Amministrazione e il concessionario, in dipendenza e in connessione al presente contratto e all’affidamento in concessione dei servizi, unico Foro esclusivo competente è quello di Genova.
ART. 23 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico.
Saranno ad esclusivo e completo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l’I.V.A. (ove dovuta), l’imposta di bollo e di registro, nonché tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto.
Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di n. 3 contrassegni telematici del valore di 16,00 euro l’uno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto conservata agli atti d’ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto. Genova, lì …………………….
Per il Comune di Genova
Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili Il Direttore
……………………………. (firmato digitalmente)
Per il concessionario Legale Rappresentante
……………………………………… (firmato digitalmente)