Contract
26.2.2004
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 51 E/215
IT
Risposta data dal signor Xxxxxxx a nome della Commissione
(6 agosto 2003)
Il Quinto programma quadro e il contratto tipo elaborato per le azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico (RST) nell’ambito di tale programma stabiliscono un importo massimo dell’anticipo iniziale pari al 40 % del contributo comunitario complessivo, sia che l’azione indiretta sia un progetto di ricerca cooperativa (CRAFT), sia che si tratti di un progetto di ricerca tradizionale. L’importo effettivo versato come anticipo viene stabilito in funzione della durata del progetto, della sua natura e della spesa prevista per il primo periodo, nonché di eventuali garanzie finanziarie imposte dalla Commissione.
Il contratto tipo stabilisce che tale acconto sia parzialmente recuperato durante lo svolgimento del progetto, al momento dei singoli versamenti periodici destinati a coprire i costi sostenuti. Il contratto stabilisce in particolare che «all’atto di ogni versamento periodico, è trattenuto un importo corrispondente a una parte dell’acconto iniziale, calcolato sulla base del rapporto tra i costi ammissibili approvati dalla Commissione e le previsioni di spesa per il periodo considerato.» Pertanto, in generale, nel caso in cui i costi sostenuti o approvati o le previsioni di spesa siano di entità ridotta, verrà recuperata una parte più rilevante dell’acconto versato. In casi eccezionali, si può eventualmente recuperare l’intero finanziamento anticipato in occasione di un pagamento periodico, in particolare per i progetti a breve termine come i progetti CRAFT.
Nell’ambito del Sesto programma quadro è previsto un approccio diverso. In generale, l’acconto iniziale (prefinanziamento) arriverà fino a un massimo dell’85 % dei primi 18 mesi del progetto. Tale importo sarà liquidato al termine del primo pagamento periodico e sarà concesso un nuovo prefinanziamento per i successivi 18 mesi (anche in questo caso fino ad un massimo dell’85 % dei costi che si prevede verranno sostenuti in tale periodo). In questo modo i finanziamenti anticipati rispecchieranno i costi effettivamente sostenuti. Per i progetti che durano un anno o meno, il prefinanziamento massimo previsto ammonta all’80 % del contributo comunitario complessivo, a meno che il contratto preveda la responsabilità collettiva dei contraenti (1). In tal caso si può concedere l’85 % dell’intera somma.
(1) O i contraenti siano enti pubblici.
(2004/C 51 E/236) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2169/03
di Xxxxxx Xxxxxxxx (Verts/ALE) alla Commissione
(30 giugno 2003)
Oggetto: Ulteriori elementi per azioni urgenti per la protezione della ZPS «Valloni e Steppe pedegargani- che», Puglia (Italia)
In risposta all’interrogazione E-0406/03 (1), la Commissione affermava che è stato aperto un fascicolo sul caso della protezione della ZPS «Valloni e Steppe pedegarganiche» in Puglia (Italia). Si vuole far notare che, nell’attesa di concrete azioni da parte della Commissione, il sito in questione è soggetto a continui interventi che arrecano danni gravi e spesso irreversibili a specie ed habitat tutelati dalle direttive comunitarie.
In particolare:
— proseguono lavori di costruzione di capannoni all’interno della ZPS senza alcuna misura di compensazione;
— il tavolo tecnico, indetto dal Ministero dell’ambiente, si è riunito solo tre volte e non ha più, di fatto, avuto seguito dopo l’incontro del 10 aprile 2001;
— il Comune di Manfredonia ha presentato ulteriori progetti che compromettono ulteriormente la ZPS e malgrado ciò, tali progetti sono stati finanziati dalla Regione Puglia con fondi comunitari POR Puglia 2000-2006 asse prioritario I «Risorse naturali» — fondo FEAOG, misura 1,4 — azione B) — Sistemazione agrarie e idrauliche forestali estensive per la difesa del suolo;
— l’ANAS e il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxx hanno presentato un progetto esecutivo per l’allargamento a 4 corsie della statale per il suddetto comune con gravissimi danni alle zone rupicole della ZPS;
C 51 E/216
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
26.2.2004
IT
— la Regione Puglia ha emesso una determinazione dirigenziale del settore ecologia del 4 febbraio 2003
n.21 (in BUR 11 marzo 2003 n.27), recante verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di incidenza per l’intervento «contratto d’area di Manfredonia», che non affronta in maniera adeguata l’impatto su habitat e specie tutelati dalle direttive comunitarie, non prevede adeguate misure di compensazione e mira a legittimare gli interventi già eseguiti in violazione delle direttive. La LIPU ha già presentato ricorso al Tribunale amministrativo di Bari contro tale atto;
— il piano di gestione della ZPS, elaborato nel quadro del progetto LIFE «azioni urgenti per la protezione dei siti Natura 2000 nel Parco nazionale del Xxxxxxx — LIFE Natura n. 43200/98/491», non è mai stato adottato dalla regione Puglia e dal Comune di Manfredonia;
— secondo le dichiarazioni delle parti interessate dal patto d’area, il protocollo aggiuntivo del contratto non prevede nessun investimento per le azioni di compensazione ma solo ulteriori investimenti produttivi. Ciò premesso, può la Commissione far sapere quanto segue:
1. quali azioni sta intraprendendo per fermare immediatamente il degrado del sito in oggetto?
2. quali misure sta intraprendendo per garantire che i fondi comunitari non vengano utilizzati per la realizzazione di progetti contrastanti con le direttive comunitarie all’interno del sito in questione?
(1) GU C 280 E del 21.11.2003, pag. 54.
Risposta data dalla sig.xx Xxxxxxxxx a nome della Commissione
(6 agosto 2003)
La Commissione continua la sua inchiesta nel quadro della denuncia avviata e entro i limiti dei poteri ad essa attribuiti dal trattato CE.
Le informazioni fornite dall’Onorevole parlamentare sono state aggiunte al fascicolo della denuncia e se ne terrà debitamente conto nell’esame di quest’ultima. La determinazione dirigenziale della Regione Puglia del 4 febbraio 2003 sull’applicazione della valutazione di rischio e di impatto ambientale ai progetti nell’ambito del «contratto d’area di Manfredonia» è stata trasmessa alla Commissione ed è attualmente in corso di studio.
Il programma presentato dall’ANAS e dal Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxx per l’allargamento a quattro corsie della Statale potrebbe essere valutato ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (2); la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3) e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (4).
Tuttavia, considerando che non sono stati forniti motivi concreti per la denuncia, al momento non si riscontra alcuna violazione delle suddette direttive. Se l’Onorevole parlamentare potesse offrire informazioni dettagliate che consentano alla Commissione di valutare la questione della Statale in oggetto alla luce delle già citate direttive, la Commissione potrebbe approfondire questo aspetto specifico del problema.
Riguardo al programma LIFE, è noto che la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia non hanno adottato il piano di gestione elaborato nel quadro del progetto LIFE. Ciononostante, il beneficiario, il Parco nazionale del Xxxxxxx, ha comunicato alla Commissione che erano in corso negoziati affinché tutti i progetti e i piani nell’ambito della ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche» siano presentati per parere all’autorità di gestione del parco. Il parco andrebbe così ad influire sull’intera ZPS. Secondo la Commissione, poiché il piano di gestione era stato adottato dal Parco e, stando all’autorità di gestione del Parco, formerà la base per il futuro piano del Parco (obbligatorio), ciò offre lo stesso genere di garanzie che si avrebbero qualora il piano fosse stato adottato dalle autorità locali e regionali. Va osservato, inoltre, che il ministero italiano dell’Ambiente, nel quadro di un altro progetto LIFE-Natura, ha sviluppato orientamenti per l’elaborazione e l’adozione di piani di gestione. Tali orientamenti sono stati pubblicati esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale italiana nel settembre 2002 e la pubblicazione del relativo manuale tecnico è prevista solo per la fine del 2003.
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 51 E/217
IT
Riguardo all’eventuale finanziamento tramite i Fondi strutturali comunitari [misura 1.4 del programma operativo regionale (POR) Puglia 2000-2006 — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)], di un ulteriore piano proposto dal Comune di Manfredonia, la Commissione non è a conoscenza, in questa fase, di eventuali singoli progetti previsti nell’ambito di detta misura. Va sottolineato, in tal senso, che l’attuazione sul campo di progetti cofinanziati tramite i Fondi strutturali è di competenza degli Stati membri in applicazione del principio di sussidiarietà.
La misura 1.4 POR Puglia prevede azioni a favore del ripristino delle funzioni idrologiche e geologiche dei sistemi naturali, silvicoli e dei terreni agricoli. Essa si fonda sull’articolo 33, trattino 11 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (5). Nel quadro di detta misura, il complemento di programmazione del POR Puglia prevede un criterio di selezione che attribuisce la priorità ai progetti delle zone protette (SIC, ZPS e Parchi).
I progetti cofinanziati mediante tale misura, che di per sé dovrebbe avere un impatto positivo sull’ambiente, devono rispettare, tra l’altro, le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di ambiente, come del resto è il caso per tutti i progetti cofinanziati mediante i Fondi strutturali comunitari.
In qualità di custode del trattato, la Commissione non esiterà a prendere le misure necessarie, incluse l’avvio di un procedimento di infrazione a norma dell’articolo 226 del trattato CE, al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni comunitarie in materia.
(1) GU L 175 del 5.7.1985.
(2) GU L 73 del 14.3.1997.
(3) GU L 103 del 25.4.1979.
(4) GU L 206 del 22.7.1992.
(5) GU L 160 del 26.6.1999.
(2004/C 51 E/237) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2179/03
di Xxxx Xxxx (PSE) alla Commissione
(30 giugno 2003) Oggetto: Accordo scientifico e tecnologico fra UE e Corea
Dove intende la Commissione firmare l’accordo scientifico e tecnologico da stipularsi fra UE e Corea? La Commissione può affermare che si tratterebbe di un passo avanti significativo se si riuscisse ad arrivare a detto accordo il prima possibile?
Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione
(29 luglio 2003)
La possibilità di un accordo di cooperazione scientifica tecnologica tra Unione europea e Corea è stata evocata per la prima volta, su richiesta della Corea, in occasione dell’incontro, svoltosi il 16 maggio 2003 a Bruxelles, tra il ministro coreano della Ricerca, X. Xxxx, e il Commissario responsabile della ricerca.
La Corea, in quanto importante paese industrializzato e membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), possiede notevoli capacità scientifiche e tecnologiche in determinati settori; le spese di ricerca (che per tre quarti provengono dal settore privato) ammontano a circa il 3 % del prodotto interno lordo (PIL).
Avendo già sviluppato una considerevole e intensa cooperazione scientifica con i vari Stati membri (Germania, Francia, Italia, Regno Unito ecc.), la Corea auspica sviluppare una cooperazione scientifica con l’Unione europea in quanto tale, in modo da equilibrare meglio anche la cooperazione con altri partner, come gli Stati Uniti e il Giappone.