● Contratto di Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale e premio annuo costanti
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Società del Gruppo Sara
Saratutelavita Plus
● Contratto di Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale e premio annuo costanti
● Contratto di Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale decrescente e premio annuo costante limitato
Condizioni di Assicurazione
comprensive di Glossario
redatte sulla base delle Linee Guida per i contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari
ultimo aggiornamento dei dati: 19/05/22
CdA Saratutelavita Plus mod. V409 ed.05/22
i nostri CONTATTI:
Intermediario di riferimento:
nel caso appartenga alla rete agenziale Xxxx l’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto
assicurativo è facilmente individuabile da xxx.xxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx
Home Insurance e SaraConMe:
la Home Insurance Area Riservata (il vostro account è attivabile su xxx.xxxx.xx) e la App SaraConMe (è possibile scaricare l’app dal vostro device) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in autonomia il vostro contratto
Assistenza Clienti:
numero verde 800.095.095 (dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 19.00)
indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
FAQ consulta le domande frequenti xxx.xxxx.xx/xxxx
Le comunicazioni di Sara Vita:
Le comunicazioni obbligatorie riguardanti il contratto vengono inviate da Sara Vita:
● tramite e-mail all’indirizzo fornito dal Contraente
● via posta ordinaria all’indirizzo di recapito indicato dal Contraente
● sull’Area riservata del Contraente.
Il Contraente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione della proposta/polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.
Indice delle Condizioni di Assicurazione
PREMESSA
SEZIONE A: GARANZIA PRINCIPALE - NORME VALIDE IN OGNI CASO PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa pag. 3
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario pag. 3
Art. 3 - Caratteristiche del contratto pag. 3
Art. 4 - Prestazione pag. 4
Art. 5 - Limiti di età dell’Assicurato pag. 5
PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 6 - Versamenti, costi e pagamenti pag. 6
PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 7 - Entrata in vigore e conclusione del contratto pag. 8
Art. 8 - Durata pag. 8
Art. 9 - Recesso dal contratto pag. 8
PARTE IV - ESCLUSIONI, ASSUNZIONE DEL RISCHIO, COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E
HOME INSURANCE
Art. 10 - Esclusioni e assunzione del rischio pag. 8
Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato pag.10 Art. 12 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE pag. 11 PARTE V - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO, RIATTIVAZIONE E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Art. 13 - Mancato pagamento del premio - sospensione pag. 12
Art.14 - Ripresa del pagamento del premio - riattivazione pag. 12
Art. 15 - Risoluzione del contratto pag. 12
Art. 16 - Riscatto e Riduzione pag. 12
PARTE VI - ASPETTI NORMATIVI
Art. 17 - Cessione, Pegno e Vincolo pag. 12
Art. 18 - Beneficiario pag. 13
Art. 19 - Pagamenti dell'Impresa pag. 13
Art. 20 - Foro competente pag. 14
Art. 21 - Legge applicabile al contratto pag. 14
SEZIONE B: NORME VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN PROPOSTA/POLIZZA
CAPITOLO 1: CONDIZIONI PER CONTRATTI ASSUNTI SENZA VISITA MEDICA (CARENZA) pag. 15
CAPITOLO 2: CONDIZIONI PER ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI pag. 16 CAPITOLO 3: CONDIZIONI PER ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE GARANZIA FAMIGLIA pag. 18 CAPITOLO 2: CONDIZIONI PER ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INVALIDITÀ pag. 19 GLOSSARIO pag. 21
CONFLITTO DI INTERESSI RIFERIMENTI NORMATIVI
PREMESSA
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano i contratti di Assicurazione sulla Vita in forma di Temporanea Caso Morte, (di seguito anche “contratti”) offerti da Xxxx Xxxx Xxx (di seguito anche “Impresa”):
● Saratutelavita Plus - codice tariffa tar. 242: Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale e a premio annuo costanti
● Saratutelavita Plus - codice tariffa tar. 244: Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale decrescente e a premio annuo costante limitato.
Nelle Condizioni di Assicurazione che seguono, a meno di specifiche esigenze di distinzione, si indica in modo generico:
● capitale assicurato - senza distinguere tra capitale assicurato per Saratutelavita Plus 242 e capitale assicurato iniziale per Saratutelavita Plus 244
● premio annuo costante - senza distinguere tra premio annuo costante per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242 e premio annuo costante limitato per Saratutelavita Plus 244.
Entrambi i contratti prevedono una differenziazione in funzione dell’importo del capitale assicurato scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto:
● per importi di capitale assicurato uguale o maggiore a Euro 50.000 e minore di Euro 200.000: il contratto è sottoscrivibile senza tener conto dello stato tabagico dell’Assicurato (dunque indipendentemente al fatto che egli sia fumatore o non fumatore)
● per importi di capitale assicurato uguale o maggiore a Euro 200.000: il contratto è sottoscrivibile tenendo conto dello stato tabagico dell’Assicurato (dunque in fase di sottoscrizione del contratto l’Assicurato deve dichiarare di essere fumatore ovvero non fumatore).
Si intende non fumatore l’Assicurato che possa dichiarare di non aver mai fumato sigarette, sigari, pipe, sigarette elettroniche o altro, nemmeno sporadicamente nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto.
Di conseguenza vengono considerati fumatori tutti gli Assicurati che non rientrano in questa definizione. Per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242 è prevista la possibilità di sottoscrivere quanto segue:
● Assicurazione Complementare Infortuni
● Assicurazione Complementare Garanzia Famiglia
● Assicurazione Complementare Invalidità.
Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da:
● DIP VITA: il documento che fornisce informazioni essenziali e di sintesi del prodotto
● DIP Aggiuntivo VITA: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto al DIP VITA e alle Condizioni di Assicurazione, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
● Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione
● Modulo di proposta/polizza: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio annuo costante - o rata di premio - di perfezionamento
● Informativa Privacy: il documento che informa sul regolamento generale sulla protezione dei dati.
I vari documenti che compongono il Set Informativo vengono:
● consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
● pubblicati su xxx.xxxx.xx, nella pagina dedicata al prodotto.
Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei
box di consultazione distinti in:
sezioni di colore grigio: con informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione,
sezioni bordate di grigio: con informazioni di supporto o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.
Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Intermediario con il quale si è entrati in contatto, consultare il sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx , ovvero consultare la app SaraConMe.
L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste direttamente all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
SEZIONE A: GARANZIA PRINCIPALE - NORME VALIDE IN OGNI CASO
PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
● dalle presenti Condizioni di Assicurazione
● dalla proposta/polizza
● dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario
Le figure interessate al presente contratto sono:
● Contraente: la persona - fisica o giuridica - che stipula il contratto e si impegna a corrispondere all’Impresa il premio annuo costante:
● per tutta la durata del contratto (Xxxxxxxxxxxxxx Plus tar.242)
● per un periodo inferiore alla durata del contratto (Saratutelavita Plus tar. 244)
● Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
● Beneficiario: la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Contraente può designare in proposta/polizza uno o più Beneficiari.
Il Contraente può coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario.
Art. 3 - Caratteristiche del contratto
Saratutelavita Plus appartiene alla categoria dei contratti di Assicurazione Temporanea Caso Morte - Ramo I - e garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, una prestazione caso morte ed è strutturato in due distinti contratti:
● Saratutelavita Plus a capitale e premio annuo costanti (tar. 242)
● Saratutelavita Plus a capitale decrescente e premio annuo costante limitato (tar. 244).
Entrambi prevedono una differenziazione in funzione dell’importo del capitale assicurato, ovvero capitale assicurato iniziale, scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto:
● per importi di capitale assicurato uguale o maggiore a Euro 50.000 e minore di Euro 200.000: il contratto è sottoscrivibile senza tener conto dello stato tabagico dell’Assicurato (dunque indipendentemente dal fatto che egli sia fumatore o non fumatore)
● per importi di capitale assicurato uguale o maggiore a Euro 200.000: il contratto è sottoscrivibile tenendo conto dello stato tabagico dell’Assicurato (dunque in fase di sottoscrizione del contratto l’Assicurato deve dichiarare di essere fumatore ovvero non fumatore).
Si intende non fumatore l’Assicurato che possa dichiarare di non aver mai fumato sigarette, sigari, pipe, sigarette elettroniche o altro, nemmeno sporadicamente nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto.
Di conseguenza vengono considerati fumatori tutti gli Assicurati che non rientrano in questa definizione.
La dichiarazione sul proprio stato tabagico deve essere indicata nella proposta/polizza e nel questionario sanitario e delle attività professionali e sportive, parte integrante della proposta/polizza.
Nel caso in cui l’Assicurato riprenda a fumare in corso di contratto è tenuto a comunicarlo all’Impresa - ovvero all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto: di conseguenza dal momento del ricevimento della comunicazione egli passa dallo stato di non fumatore a quello di fumatore e l’Impresa ridefinisce la prestazione assicurata.
Saratutelavita Plus a capitale e premio costanti prevede che il Contraente possa decidere - in forma facoltativa - di sottoscrivere le seguenti Assicurazioni Complementari:
● Assicurazione Complementare Infortuni: garantisce la liquidazione di un ulteriore importo pari al capitale assicurato della prestazione principale, indicato in proposta/polizza, nell’ipotesi in cui il decesso dell’Assicurato sia dovuto a infortunio.
Se il Contraente, ovvero l’Assicurato, è un socio ACI, qualora il decesso avvenga a seguito di incidente stradale viene liquidato un ulteriore importo pari al capitale assicurato; di conseguenza, in questo caso, l’importo complessivo da liquidare è pari a tre volte il capitale assicurato della prestazione principale
● Assicurazione Complementare Garanzia Famiglia: garantisce la liquidazione di un ulteriore importo pari al
capitale assicurato della prestazione principale, indicato in proposta/polizza, nell’ipotesi in cui al decesso dell’Assicurato segua - contemporaneamente o successivamente, in ogni caso prima della scadenza del contratto - il decesso del coniuge dell’Assicurato
● Assicurazione Complementare Invalidità: garantisce l’esonero dal pagamento dei premi annui costanti residui nell’ipotesi in cui l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, venga colpito da invalidità totale e permanente.
Relativamente alle Assicurazioni Complementari Infortuni e Garanzia Famiglia il capitale assicurato della prestazione principale resta quello indicato in proposta/polizza anche nel caso in cui sia stato dichiarato all’Impresa il cambio di stato tabagico dell’Assicurato da non fumatore a fumatore (per capitale assicurato uguale o maggiore di Euro 200.000).
Tali Assicurazioni Complementari sono:
● facoltative
● incluse dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto o successivamente
● escluse dal Contraente in corso di contratto
● illustrate nella specifica SEZIONE B - NORME VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN PROPOSTA/POLIZZA.
Sia la prestazione principale che le prestazioni complementari (per Saratutelavita Plus a capitale costante) sono contrattualmente garantite dall’Impresa.
Art. 4 - Prestazione
Il presente contratto prevede che in caso di morte dell’Assicurato l’Impresa liquidi ai Beneficiari designati la
prestazione caso morte:
● in misura pari al capitale assicurato indicato in proposta/polizza, per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242
● determinato in funzione del capitale assicurato iniziale indicato in proposta/polizza per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 244; in questo caso il capitale assicurato iniziale viene ridotto ogni anno di una quota pari a 1/n, dove “n” è la durata del contratto, di conseguenza il valore del capitale assicurato riconosciuto ai Beneficiari dipende anche dall’anno in cui avviene l’evento assicurato (decesso dell’Assicurato).
Indipendentemente dalla tipologia di capitale assicurato, nel caso in cui l’Assicurato, o il Contraente, abbiano dichiarato all’Impresa che l’Assicurato ha ripreso a fumare, tale capitale assicurato non sarà quello indicato in proposta/polizza ma quello riformulato per tener conto della diversa assunzione del rischio.
Tale prestazione caso morte viene riconosciuta ai Beneficiari se e solo se - al verificarsi dell’evento - risultino valide le seguenti condizioni:
● contratto in regola con il pagamento dei premi annui costanti, ovvero delle rate di premio
● decesso dell’Assicurato avvenuto prima della scadenza del contratto
e non risultino valide e applicabili le esclusioni e le limitazioni espressamente indicate ai seguenti:
● Art.10 per le esclusioni e l’assunzione del rischio
● Sezione B: Capitolo 1 - Condizioni per contratti assunti senza visita medica, per la limitazione della copertura del rischio.
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione: il contratto si intende estinto e i premi annui costanti, o rate di premio, versati restano acquisiti dall'Impresa.
Coerentemente con le proprie esigenze di tutela, il Contraente decide:
● il capitale assicurato (Saratutelavita Plus 242)
● il capitale assicurato iniziale (Saratutelavita Plus 244).
Di conseguenza, l’Impresa determina:
● il premio annuo costante lordo (Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242) da corrispondere per tutta la durata del contratto
● il premio annuo costante limitato lordo (Saratutelavita Plus 244) da corrispondere per un numero di anni inferiore alla durata del contratto.
L’importo del premio annuo costante - comprensivo dell’eventuale cifra fissa e del caricamento percentuale di cui di seguito - viene determinato dall’Impresa in base a specifici elementi quali:
● ipotesi demografiche: probabilità di sopravvivenza determinata in base all’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto, alla durata del contratto e all’eventuale stato tabagico
● ipotesi finanziarie.
In base a queste ipotesi viene determinato un tasso di premio che, moltiplicato per il capitale assicurato, determina il premio annuo costante.
Gli eventuali sovrappremi vanno a sommarsi al premio annuo costante così determinato a seguito della valutazione dell’Impresa riguardo le condizioni di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e sportive dell’Assicurato.
età dell’Assicurato alla decorrenza: 40 anni | capitale assicurato scelto al momento della sottoscrizione del contratto, pari a Euro 300.000 |
stato tabagico dell’Assicurato: non fumatore | |
durata del contratto: 15 anni |
Esempio: come si individua il premio annuo costante
si ipotizzi quanto segue:
di conseguenza:
● Saratutelavita Plus 242: il premio annuo costante, che il Contraente è tenuto a pagare per i 15 anni di durata del contratto, al fine di garantirsi un capitale assicurato di Euro 300.000, è pari a Euro 450
● Saratutelavita Plus 244: il premio annuo costante limitato, che il Contraente è tenuto a pagare per i 10 anni di durata pagamento premi e i 15 anni di durata del contratto, al fine di garantirsi un capitale assicurato iniziale di Euro 300.000, è pari a Euro 414
Ipotizzando il decesso dell’Assicurato nel corso della 6° annualità di contratto il capitale assicurato da liquidare ai Beneficiari sarà pari a Euro 300.000*(15-6)/15 = Euro 180.000.
ATTENZIONE: le ipotesi sottostanti gli esempi numerici proposti - qui e nei successivi box - sono da considerarsi assolutamente indicative e soprattutto funzionali ad illustrare l’argomento trattato. Di conseguenza non impegnano in alcun modo l’Impresa.
Art. 5 - Limiti di età dell’Assicurato
Il contratto prevede limiti di età dell’Assicurato sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto. Di seguito si illustrano tali limiti:
età dell’Assicurato
prestazione principale e Assicurazione Complementare Infortuni | Assicurazione Complementare | ||||
Invalidità | Garanzia Famiglia | ||||
alla sottoscrizione | alla scadenza | alla sottoscrizione | alla scadenza | età massima Assicurato e coniuge alla scadenza: 65 anni | |
minima | massima | massima | massima | massima | differenza di età Assicurato e coniuge: ≤ 25 anni |
18 anni | 75 anni | 85 anni | 55 anni | 65 anni | somma di età Assicurato e coniuge: ≤ 130 anni |
Esempio: come si individua l’età assicurativa
Per età è da intendersi quella assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Assicurato (e il coniuge, se attiva l’Assicurazione Complementare Garanzia Famiglia) mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno. Relativamente alla sola età minima - vista la necessità che l’Assicurato (ed eventualmente il coniuge) sia maggiorenne alla data di decorrenza - i 18 anni sono da intendersi come età anagrafica e non assicurativa.
età anagrafica | età assicurativa | |
45 anni, 3 mesi e 15 giorni | → | 45 anni |
45 anni, 6 mesi e 15 giorni | → | 46 anni |
PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 6 - Versamenti, costi e pagamenti
La prestazione principale e le eventuali Assicurazioni Complementari - descritte al precedente Art.4 - vengono garantite dietro versamento da parte del Contraente del premio annuo di importo costante indicato in proposta/polizza.
Premio annuo costante della prestazioni principale
Il premio annuo costante:
● per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242 deve essere corrisposto per tutta la durata del contratto
● per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 244 deve essere corrisposto per una durata inferiore rispetto a quella del contratto, secondo la seguente regola:
durata del contratto (n)
durata pagamento premi
< 10 anni (n+1)/2
>10 anni (n-5)
Esempio: come si individua la durata pagamento premi per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 244
si ipotizzi quanto segue:
● durata 8 anni → durata pagamento premi (8+1)/2 = 4 anni (si approssima al numero intero precedente)
● durata 15 anni → durata pagamento premi (15-5) = 10 anni
Ciascun importo viene corrisposto:
● anticipatamente alle scadenza pattuite, dovuto dunque all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce
● in misura costante per tutta la durata del contratto, ovvero per un periodo limitato (per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 244) così come indicato in proposta/polizza
● non oltre l'anno assicurativo in cui avviene di decesso dell'Assicurato.
Il premio annuo costante - il cui importo non può essere variato in corso di contratto - è determinato in base a:
● capitale assicurato
● stato tabagico (per capitali assicurati > Euro 200.000)
● durata prescelta del contratto
● età dell'Assicurato
● stato di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato
● Assicurazioni Complementari, eventualmente prestate
È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali e mensili.
È sempre possibile la facoltà del Contraente di richiedere all’Impresa di poter variare il frazionamento del premio: condizione necessaria è quella di comunicare la decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.
Il Contraente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio (anche in caso di frazionamento).
Diversamente il contratto si estingue e i premi annui costanti, o le rate di premio, corrisposti restano acquisiti all'Impresa.
Infine, se il contratto è connesso a mutui o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata - totale o parziale - o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l'Impresa restituisce al Contraente la parte di premio annuo costante pagato, relativo al periodo residuo non goduto.
In alternativa l'Impresa, su richiesta del Contraente - che si impegna a continuare a versare regolarmente il premio - fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo Beneficiario designato.
Premio annuo costante delle prestazioni complementari
Con la medesima cadenza di pagamento del premio annuo costante della prestazione principale, relativa a Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242, vengono corrisposti i premi annui costanti afferenti ad ognuna delle Assicurazioni Complementari eventualmente scelte.
Nel caso di frazionamento si applicano i medesimi interessi di frazionamento previsti per la prestazione principale.
Tali premi annui costanti (o rate di premio) delle prestazioni complementari si sommano al premio annuo costante (o rate di premio) della prestazione principale.
Di seguito si illustrano le percentuali da applicare per la determinazione dei premi annui costanti delle Assicurazioni Complementari:
Assicurazione complementare | percentuale da applicare |
Infortuni | 1‰ da applicare al capitale assicurato della prestazione principale |
Garanzia Famiglia | % da applicare al capitale assicurato della somma di età (anni): prestazione principale (tale % varia al variare ● fino a 110: 0,5‰ della somma delle età dell’Assicurato e del ● tra 111 a 124: 1‰ coniuge alla scadenza del contratto): ● tra 125 a 130: 2‰ |
Invalidità | % da applicare al premio annuo costante della ● minimo pari all’1% se età ≤ 60 anni prestazione principale, variabile in funzione ● massimo pari al 3,5% se età ≤ 65 anni dell’età dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, con i seguenti limiti (con step di 0,5%): |
Costi da applicare ai premi annui costanti della prestazione principale
Ciascun premio annuo costante - o rata di premio - deve intendersi al lordo:
● della cifra fissa, pari a:
● per importi di capitale assicurato minore di Euro 200.000:
● Euro 30 per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242
● Euro 25 per Saratutelavita Plus 244
● per importi di capitale assicurato uguale o maggiore di Euro 200.000: non si applica alcuna cifra fissa
● del caricamento percentuale, pari al 15% da applicare a ciascun premio annuo o rata di premio al netto dell’eventuale cifra fissa (ovvero alla quota parte di cifra fissa in caso di frazionamento)
● dell’eventuale interesse di frazionamento - da applicare su ciascuna rata - pari a:
● 1,5% in caso di scelta semestrale
● 2,0% in caso di scelta trimestrale
● 2,5% in caso di scelta mensile
● costi da applicare ai premi annui costanti delle Assicurazioni Complementari.
Modalità di pagamento
Ciascun premio annuo costante - o rata di premio - viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all’Impresa, ovvero all’Intermediario espressamente in tale qualità:
● alla data di perfezionamento:
● ordine di bonifico ● altro mezzo di pagamento bancario o postale
● sistema di pagamento elettronico ● assegno bancario, postale o circolare, munito della
clausola di non trasferibilità
● alle successive date di pagamento del premio annuo costante - o rata di premio:
● se scelto il frazionamento trimestrale, semestrale o annuale: a scelta una delle modalità previste alla data di perfezionamento, ovvero l’addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD
● se scelto il frazionamento mensile: il solo addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD.
Qualora l’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD - non vada a buon fine per motivi non riconducibili all’Impresa, essa comunica tale circostanza al Contraente specificando che l’importo che risulta insoluto e gli importi successivi - premio o rata di premio - devono essere corrisposti all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
Infine, a giustificazione del mancato pagamento, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Attraverso l’utilizzo dell’Area Riservata internet dispositiva (Home Insurance dispositiva) l’Impresa offre al Contraente la facoltà di effettuare il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento direttamente nella propria Area Riservata ovvero utilizzando l’app SaraConMe.
Se il Contraente avesse scelto in precedenza, come opzione di pagamento, l’addebito diretto SEPA, è necessario che lo disattivi per poter effettuare il pagamento nella propria Area Riservata.
La scelta della modalità di versamento può variare a seconda del canale distributivo.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.
PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 7 - Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:
● la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
● il pagamento del premio annuo costante, o rata di premio, alla data di perfezionamento.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello stesso.
Qualora in proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.
Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.
Art. 8 - Durata
Il Contraente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione della proposta/polizza, anche compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
Il contratto prevede una durata compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 30 anni.
Art. 9 - Recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all’Art.7, dandone comunicazione all'Impresa:
● con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx
● con mail indirizzata a Sara Vita tramite pec: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
● rivolgendosi direttamente all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
Indipendentemente dalla tipologia di comunicazione il Contraente deve indicare gli elementi identificativi del contratto e firmare la richiesta.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al versamento effettuato, al netto della quota parte riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso e delle eventuali imposte (nel solo caso in cui sia stata sottoscritta l’Assicurazione Complementare Infortuni).
PARTE IV - ESCLUSIONI, ASSUNZIONE RISCHIO, COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE
Art. 10 - Esclusioni e assunzione del rischio Esclusioni
Il rischio di morte o di invalidità (se è stata scelta anche l’Assicurazione Complementare Invalidità) dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
È escluso dalla garanzia il decesso o l’invalidità (sempre in caso di scelta dell’Assicurazione Complementare Invalidità) causato da:
● dolo del Contraente o del Beneficiario
● partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
● partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
● incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
● suicidio o tentato suicidio (per quest’ultimo, che comporti invalidità), se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto
● uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento
● disordini avvenuti in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso la garanzia è estesa per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.
Per i casi sopra elencati l’Impresa corrisponde:
● in caso di morte o invalidità causata da dolo del Contraente o del Beneficiario: nessun importo
● in caso di morte o invalidità non causata da dolo del Contraente o del Beneficiario: l’importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell’Assicurato.
Assunzione del rischio
L’Impresa ha sempre la necessità di acquisire le informazioni sull’Assicurato in merito alle sue:
● condizioni di salute
● abitudini di vita
● attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato.
Tali informazioni di base sono ricavabili nel questionario sanitario e delle attività professionali e sportive, parte integrante della proposta/polizza.
Assunzione senza visita medica
A determinate condizioni descritte di seguito, per l’emissione del contratto l’Impresa necessita della sola compilazione del questionario e assume il contratto senza alcun preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e dunque senza richiedere allo stesso:
● la visita medica
● gli accertamenti sanitari.
Si rimanda a quanto previsto nelle Condizioni per contratti assunti senza visita medica - carenza, presenti alla successiva SEZIONE B - Capitolo 1.
Valendo le condizioni di carenza sopra indicate, se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi 6 mesi dall’entrata in vigore del contratto, l’Impresa non garantisce il capitale assicurato indicato in proposta/polizza ma restituisce un importo pari a quanto corrisposto dal Contraente al netto degli eventuali interessi di frazionamento e le eventuali imposte (queste solo in caso di scelta dell’Assicurazione Complementare Infortuni).
Le condizioni per le quali il contratto viene emesso senza visita medica e alcun accertamento sanitario sono valide se valgono entrambe le seguenti condizioni di età dell’Assicurato e capitale assicurato:
● età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto minore o uguale a 55 anni e capitale assicurato minore o uguale a Euro 350.000
ovvero
● età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto uguale o maggiore di 56 anni ma minore o uguale a 60 anni e capitale assicurato minore o uguale a Euro 300.000.
Per età dell’Assicurato si intende l’età assicurativa.
Valendo queste condizioni il contratto è pienamente valido a partire dal 6° mese successivo alla sua entrata in vigore.
Ulteriore condizione - oltre a quelle illustrate - è la decisione dell’Assicurato di non richiedere esplicitamente il preventivo accertamento delle proprie condizioni di salute mediante visita medica.
Infatti, anche se sono soddisfatte le condizioni di limiti di età e capitale assicurato sopra indicate, l’Assicurato, al fine di rendere pienamente in vigore il contratto fin dalla data di decorrenza, può sempre decidere di richiedere il preventivo accertamento delle proprie condizioni di salute mediante visita medica presso il medico di famiglia.
Assunzione con visita medica e accertamenti sanitari
Diversamente, è necessario il preventivo accertamento delle condizioni di salute - tramite visita medica e accertamenti sanitari - nelle seguenti condizioni di età dell’Assicurato e capitale assicurato:
● età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto minore o uguale a 55 anni e capitale assicurato maggiore di
Euro 350.000
ovvero
● età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto uguale o maggiore di 56 anni ma minore o uguale a 60 anni e capitale assicurato maggiore di Euro 300.000
ovvero
● età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto uguale o maggiore di 61 anni e qualsiasi importo di capitale assicurato.
Si riassumono di seguito gli accertamenti sanitari richiesti per capitale assicurato ed età dell’Assicurato:
capitale assicurato (età) accertamenti sanitari richiesti
→
● fino a Euro 350.000 (per età fino a 55 anni)
● fino a Euro 300.000 (per età da 56 a 60 anni)
● da Euro 350.001 a Euro 650.000 (per età fino a 55 anni)
● da Euro 300.001 a Euro 650.000 (per età da 56 a 60 anni) →
● fino a Euro 500.000 (per età oltre 61 anni)
→
● da Euro 650.001 a Euro 1.000.000 (per età da 55 a 60 anni)
● da Euro 500.001 a Euro 1.000.000 (per età oltre 61 anni)
● oltre Euro 1.000.001, indipendentemente dall’età →
questionario, carenza di 6 mesi
se l’Assicurato vuole eliminare la carenza: visita medica presso il proprio medico di famiglia
visita medica presso il proprio medico di famiglia e accertamenti sanitari
visita medica presso il medico fiduciario dell’Impresa e accertamenti sanitari più dettagliati e visite specialistiche
visita medica presso il medico fiduciario dell’Impresa e accertamenti sanitari più dettagliati e maggiori visite specialistiche
In generale gli accertamenti sanitari variano a seconda della classe di età e capitale assicurato.
Possono essere previsti:
● sovrappremi ed esclusioni a seguito di circostanze relative alle attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato
● sovrappremi a seguito di circostanze relative alle abitudini di vita e alle condizioni di salute dell’Assicurato.
Nel caso in cui l’Impresa decida che le abitudini di vita e le attività professionali e sportive dell’Assicurato siano tali da:
● necessitare l’applicazione di sovrappremi: informa il Contraente dell’incremento dell’importo del premio e il contratto viene stipulato soltanto se il Contraente accetta tale sovrappremio
● escludere dalla garanzia: il decesso causato dalla pratica di quella determinata attività.
Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
L'Assicurato e il Contraente devono comunicare all'Impresa:
● ogni cambiamento di professione e attività dell'Assicurato stesso intervenuti in corso di contratto, che ne modifichino il rischio
● il cambiamento dello stato tabagico (per capitale assicurato uguale o maggiore di Euro 200.000): Assicurato non fumatore che diventa fumatore.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In ogni caso anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica della prestazione.
In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.
La tabella che segue illustra i diversi provvedimenti che l’Impresa può adottare a seguito degli accertamenti:
accertamento o meno del dolo, ovvero della colpa grave | provvedimenti che l’Impresa può adottare | |
caso in cui sia stato accertato il dolo o la colpa grave | annullamento del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza | non riconoscimento di alcuna prestazione né in caso di decesso (o invalidità se è stata scelta l’Assicurazione Complementare Invalidità) dell’Assicurato in corso di contratto |
caso in cui NON sia stato accertato il dolo o la colpa grave | rescissione del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza | riduzione della prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso (o invalidità se è stata scelta l’Assicurazione Complementare Invalidità) dell’Assicurato in corso di contratto |
Art. 12 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE
Comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato all’Impresa
Al fine di permettere all’Impresa di valutare pienamente l’eventualità di un aggravamento del rischio assunto, l'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa ogni cambiamento di professione, attività sportive e/o eventuale cambio di stato tabagico dell'Assicurato intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.
Le modalità di comunicazione con l’Impresa sono:
● contattando l’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto assicurativo
● via posta (indirizzata a Sara Vita - Xxx Xx, 00, 00000 Xxxx ovvero all’Intermediario) xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx (nei casi in cui l’Intermediario non appartenga alla rete agenziale la mail a cui indirizzare le proprie comunicazioni è xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx).
Comunicazioni dell’Impresa al Contraente
Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L’impresa si impegna ad inviare risposte a eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Le modalità di comunicazione dell’Impresa sono:
● tramite e-mail all’indirizzo fornito dal Contraente stesso
● via posta all’indirizzo del recapito comunicato
● sulla propria Area Riservata.
Il Contraente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione della proposta/polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.
Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l’invio delle richieste all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
Documentazione rilasciata dall’Impresa al Contraente
L’Impresa - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia al Contraente:
● la proposta/polizza, consegnata - a fronte del versamento del premio annuo costante o rata di premio - al momento della sottoscrizione del contratto. In esso sono indicati, tra gli altri, il numero di polizza, i dati dei Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato e la data di decorrenza del contratto
● il questionario sanitario e delle attività professionali e sportive, parte integrante della proposta/polizza
● la quietanza, consegnata - a fronte del versamento di ciascun premio annuo costante o rata di premio successivo - nel solo caso in cui la modalità di pagamento prescelta dal Contraente sia diversa dall’addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD. In essa è indicata, tra gli altri, la data di versamento.
Questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.
Annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, l’Impresa rilascia al Contraente il Documento unico di rendicontazione che fornisce dati e informazioni riferiti al periodo di riferimento (intervallo compreso tra le ultime due date di ricorrenza annua).
In particolare, nel Documento unico di rendicontazione vengono indicati:
● il cumulo dei versamenti effettuati nell’anno precedente
● l’ammontare della quota parte detraibile
● il capitale assicurato.
HOME INSURANCE: Area Riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto
È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l’Area Riservata presente nella
home page di xxx.xxxx.xx.
L'Area Riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:
● pagamento del premio successivo a quello di perfezionamento
● richiesta di modifica dei propri dati personali.
L’Area Riservata permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:
● coperture assicurative in essere
● condizioni contrattuali sottoscritte
● stato dei pagamenti e relative scadenze
● eventuale sospensione della garanzia ed eventuale relativa riattivazione
● nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,
oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un’informativa completa e personalizzata.
Infine, il Contraente può ricevere nella sua Area Riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l’Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.
I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole. Oltre alla propria Area Riservata è possibile consultare anche la app SaraConMe.
PARTE V - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO, RIATTIVAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 Mancato pagamento del premio - sospensione
Il mancato pagamento di un premio - annuo o rata di premio - determina la sospensione del contratto che:
● inizia trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza pattuita del pagamento
● termina alla prima ricorrenza annua del mancato pagamento
● viene prevista anche per le Assicurazioni Complementari, se attive.
Nel periodo in cui il contratto è sospeso non è prevista alcuna prestazione.
Al termine del periodo di sospensione si ha la definitiva risoluzione del contratto (rescissione) e i premi versati restano definitivamente acquisiti dall'Impresa.
Art. 14 Ripresa del pagamento del premio - riattivazione
Nel periodo di sospensione del contratto, dunque nel corso dei 12 mesi di mancato pagamento del premio - annuo o rata di premio:
● entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di premio - non pagato: il Contraente ha il diritto di riattivare il contratto
● per i successivi mesi (fino alla prima ricorrenza annua del mancato pagamento del premio): il Contraente ha la possibilità di richiedere espressamente all’Impresa di riattivare il contratto e l’Impresa ha il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione del contratto tenendo conto del loro esito. Soltanto con accettazione scritta dell'Impresa il contratto può essere riattivato.
In caso di riattivazione il contratto - che nell'intervallo di tempo rimane sospeso nei suoi effetti - entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati - annui o rate di premio - e dei relativi interessi legali.
La riattivazione del contratto, in precedenza rescisso a seguito del mancato pagamento dei premi - effettuata nei termini sopra indicati - ripristina la prestazione assicurativa ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.
È possibile richiedere di riattivare il contratto anche direttamente nella propria Area Riservata ovvero utilizzando l’app
SaraConMe.
Art. 15 Risoluzione del contratto
Il contratto si estingue soltanto nei seguenti casi:
● esercizio del diritto di recesso
● interruzione del pagamento dei premi senza riattivazione nei tempi stabiliti
● decesso dell’Assicurato in corso di contratto
● scadenza del contratto.
Art. 16 Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede né riscatto né riduzione.
PARTE VI - ASPETTI NORMATIVI
Art. 17 Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice.
In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 18 Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione. La designazione è possibile per più di un Beneficiario.
La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente.
In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore dei Beneficiari.
Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
● dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio
● dopo la morte del Contraente
● dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto. In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.
Art. 19 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente all’Impresa, o consegnare all’Intermediario con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari a:
● verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
● individuare correttamente gli aventi diritto.
Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l’Impresa procede al pagamento.
I documenti che in particolare vengono richiesti sono:
Indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:
● certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido - dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente: può essere consegnata al momento della sottoscrizione della proposta/polizza
● copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
● se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
● se tra gli aventi diritto ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi
● richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente
● copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la mancanza
● scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
● certificato di morte dell’Assicurato
● relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa, ovvero eventualmente sulle cause dell’invalidità (se è stata scelta anche l’Assicurazione Complementare Invalidità)
● eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
Le spese relative all’acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari.
Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data in cui la documentazione completa arriva all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 20 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.
Art. 21 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
SEZIONE B: NORME VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN PROPOSTA/POLIZZA
CAPITOLO 1: CONDIZIONI PER CONTRATTI ASSUNTI SENZA VISITA MEDICA (CARENZA)
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di cui alla SEZIONE A delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo del capitale assicurato - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto:
● dell'eventuale interesse di frazionamento
● delle eventuali imposte (nel solo caso in cui sia stata sottoscritta l’Assicurazione Complementare Infortuni).
Qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella proposta/polizza - l'applicazione della suddetta limitazione avviene tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva delle assicurazioni sostituite, a partire dalle rispettive date di entrata in vigore.
L'Impresa non applica entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopra indicata - pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato - qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
● una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
● shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
● infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'Art.10 della SEZIONE A delle presenti Condizioni) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non viene pagato.
In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto:
● dell'eventuale interesse di frazionamento
● delle eventuali imposte (nel solo caso in cui sia stata sottoscritta l’Assicurazione Complementare Infortuni).
Nel caso in cui l'Impresa avesse richiesto gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività e l'Assicurato non avesse aderito a tale richiesta, il periodo di carenza viene esteso a 7 anni.
Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo capoverso qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più contratti.
CAPITOLO 2: CONDIZIONI PER ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI (per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242)
PREMESSA
Alcune delle informazioni relative a questa Assicurazione Complementare Infortuni sono presenti nella SEZIONE A delle presenti Condizioni di Assicurazione ai seguenti articoli:
● art. 5: Limiti di età dell’Assicurato
● art. 6: Versamenti, costi e pagamenti.
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, l’Impresa liquida, in aggiunta alla prestazione descritta all'Art.4 della precedente SEZIONE A delle Condizioni di Assicurazione, un ulteriore importo pari al capitale assicurato indicato in proposta/polizza.
Per la validità di tale garanzia l'infortunio deve essere causa diretta ed esclusiva del decesso e sull'esito letale non devono aver influito condizioni fisiche e patologiche preesistenti o sopravvenute all'infortunio, l'evento mortale deve verificarsi non oltre 2 anni dalla data dell'infortunio e l'infortunio deve essere denunciato entro 30 giorni dal verificarsi dello stesso.
Il premio relativo a tale Assicurazione Complementare viene indicato separatamente in proposta/polizza; viene in ogni caso versato unitamente a quello corrisposto a fronte della prestazione principale di cui all'Art.4 della precedente SEZIONE A.
L'Assicurazione Complementare comprende anche:
a) asfissia non di origine morbosa
b) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze
c) annegamento
d) assideramento o congelamento
e) folgorazione, colpi di sole, di calore o di freddo
f) infortuni subiti in stato di malore o incoscienza
g) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza, anche gravi
h) infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva
i) infortuni derivanti dalla guida e/o dall'uso di tutti i veicoli o natanti, salvo quanto previsto al successivo Art.2.
Art. 2 Rischi esclusi dall'Assicurazione
Ferme restando le esclusioni previste all'Art.10 della SEZIONE A, il riconoscimento della garanzia è esclusa per gli infortuni subìti alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo.
Il riconoscimento della garanzia è escluso anche per gli infortuni causati da:
a) uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico di passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati su aeromobili di Aeroclub, su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo
b) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni
c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio
d) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
e) guerre e insurrezioni, salvo gli infortuni causati da guerra e da insurrezioni che l'Assicurato subisca al di fuori della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 gg. dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o insurrezione e non abbia partecipato attivamente agli atti di guerra o insurrezione
f) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono altresì esclusi gli infortuni causati da:
a) la pratica di sport comportanti l'uso, anche come passeggero, di veicoli e di natanti a motore
b) la pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni sport comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio)
c) la pratica dei seguenti sport: salto del trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, scalata di rocce o ghiacciai, gare di sci in discesa libera, speleologia, pugilato, rugby, football americano, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, immersioni subacquee con autorespiratore, snowboard, sci estremo, atletica pesante, uso di canoa nei tratti montani di fiumi o torrenti caratterizzati da cascate (rafting)
d) dalla partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle Federazioni Sportive competenti per le attività di sport equestri e ciclismo
e) dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata.
Sono inoltre esclusi gli infarti, l'apoplessia e le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione, salvo quelle di origine traumatica.
Art. 3 Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all'Art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 4 Riduzione del capitale assicurato per limiti di età
Il capitale dell’Assicurazione Complementare infortuni viene ridotto al 50%, fermo il premio, a partire dalla ricorrenza anniversaria successiva al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.
Art. 5 Norme di coordinamento con le Condizioni di Assicurazione di cui alla SEZIONE A
Se l’Assicurazione principale è stata assunta senza visita medica, l'Assicurazione Complementare Infortuni è valida anche durante il previsto periodo di carenza.
Qualora venga a cessare, per qualsiasi motivo, il pagamento dei premi dell'Assicurazione principale, tale Assicurazione Complementare cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati e questi ultimi rimangono acquisiti all’Impresa.
L’Assicurazione Complementare può tuttavia essere rimessa in vigore con l'Assicurazione principale.
Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni valgono, purché non contrastanti, le Condizioni di cui alla SEZIONE A delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 6 Limiti di età
È possibile scegliere tale Assicurazione Complementare solo nel caso in cui l'età dell'Assicurato non sia inferiore i 18 anni e superiore a 75 alla data di decorrenza del contratto e non superi gli 85 anni alla data di scadenza.
Valgono dunque gli stessi limiti previsti per l’Assicurazione principale.
Art. 7 Condizioni particolari per i Soci ACI (valide solo se espressamente richiamate in proposta/polizza)
In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di incidente stradale l’Impresa liquida un ulteriore importo pari al capitale assicurato indicato in proposta/polizza.
Per incidente stradale si intende l'infortunio subìto in qualità di pedone oppure a bordo di autoveicoli o di mezzi circolanti su rotaie e conseguente a collisione accidentale con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento ed uscita di strada.
Il pagamento della suddetta prestazione verrà effettuato solo previa dimostrazione che il Contraente o l'Assicurato sia in regola con il pagamento della quota associativa all'ACI alla data dell'incidente che ha causato la morte dell'Assicurato.
CAPITOLO 3: CONDIZIONI PER ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE GARANZIA FAMIGLIA
(per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242)
PREMESSA
Alcune delle informazioni relative a questa Assicurazione Complementare Garanzia Famiglia sono presenti nella SEZIONE A delle presenti Condizioni di Assicurazione ai seguenti articoli:
● art. 5: Limiti di età dell’Assicurato
● art. 6: Versamenti, costi e pagamenti.
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
L’Assicurazione Complementare garantisce il pagamento del capitale in caso di morte del coniuge dell'Assicurato, a condizione che il decesso avvenga successivamente alla morte dell'Assicurato o nello stesso giorno, ma non oltre la scadenza del contratto e che, al decesso del coniuge, sopravviva uno dei figli Beneficiari.
Art. 2 Rischi esclusi dall'Assicurazione
La garanzia di cui alla presente Assicurazione Complementare non è operativa per i casi di esclusione previsti dall'Art.10 della precedente SEZIONE A delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 3 Norme di coordinamento con le Condizioni di Assicurazione di cui alla SEZIONE A
Qualora venga a cessare, per qualsiasi motivo, il pagamento dei premi dell'Assicurazione principale, tale Assicurazione Complementare cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati e questi ultimi rimangono acquisiti all’Impresa.
L’Assicurazione Complementare può tuttavia essere rimessa in vigore con l'Assicurazione principale.
Per quanto non è previsto dalle presenti Condizioni valgono, purché non contrastanti, le Condizioni di cui alla SEZIONE A delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 Limiti di età
È possibile scegliere tale Assicurazione Complementare solo nel caso in cui:
● sia l'Assicurato che il coniuge abbiano un'età non superiore a 65 anni alla data di scadenza
● la differenza di età tra Assicurato e coniuge non superi i 25 anni di età
● la somma di età tra Assicurato e coniuge non superi i 130 anni.
CAPITOLO 4: CONDIZIONI PER ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INVALIDITÀ (per Xxxxxxxxxxxxxx Plus 242)
PREMESSA
Alcune delle informazioni relative a questa Assicurazione Complementare Invalidità sono presenti nella SEZIONE A delle presenti Condizioni di Assicurazione ai seguenti articoli:
● art. 5: Limiti di età dell’Assicurato
● art. 6: Versamenti, costi e pagamenti
● art. 10: Esclusioni e assunzione del rischio
● Capitolo 1 della presente SEZIONE B.
Art. 1 Oggetto
Se l'Assicurato, durante il periodo contrattuale - non oltre il compimento del 65° anno di età e a condizione che tale Assicurazione Complementare sia attiva e pienamente in vigore - diviene invalido in modo totale e permanente, secondo quanto di seguito specificato, l’Impresa esonera il Contraente dal pagamento dei premi relativi al contratto cui la presente Assicurazione Complementare si riferisce, scadenti successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità.
Art. 2 Definizione di invalidità
Ai sensi e per gli effetti della presente Assicurazione Complementare, si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l'una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarati all’Impresa e abbia perduto altresì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.
Art. 3 Rischi esclusi
La garanzia di cui alla presente Assicurazione Complementare non è operativa per i casi di invalidità conseguenti alle esclusioni di cui all'Art.10 della precedente SEZIONE A delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi
Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a farne denuncia all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R, accludendo un particolareggiato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità.
A richiesta dell’Impresa il Contraente o l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dall’Assicurazione Complementare, hanno l'obbligo di:
● rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta dall’Impresa per l'accertamento dello stato di invalidità
● fornire tutte le prove che l’Impresa ritenga opportune per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l'invalidità
● consentire all’Impresa tutte le indagini e visite mediche che essa ritenga necessarie.
Art. 5 Effetti dell'invalidità
L'invalidità totale e permanente, quando riconosciuta, produce i suoi effetti dalla data del timbro postale della lettera raccomandata A/R di cui al precedente articolo. In caso di riconosciuta invalidità dell'Assicurato, questi o il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dall’Assicurazione Complementare hanno l'obbligo di:
● informare l’Impresa circa il cambio del luogo di residenza dell'Assicurato
● fornire ogni notizia richiesta per accertare il permanere dell'invalidità e di comunicare in ogni caso l'intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell'invalidità stessa
● consentire che l’Impresa accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese, e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.
Art. 6 Controversie e Collegio Arbitrale
L’Impresa si impegna a esprimersi entro 180 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Qualora l'invalidità non venga riconosciuta dall’Impresa, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione avutane e sempre che il contratto sia regolarmente in vigore
- il Contraente ha facoltà di chiedere all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R la constatazione dello stato di invalidità dell'Assicurato a mezzo di un Collegio di tre medici i quali giudicheranno il merito inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Dei tre medici anzidetti uno è nominato dall’Impresa, il secondo dal Contraente ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta dell’Impresa, presso la sede dell’Impresa stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo arbitro.
Art. 7 Obblighi fino all'accertamento dell'invalidità
Finché lo stato di invalidità non sia stato definitivamente accertato, il Contraente deve continuare il pagamento dei premi, altrimenti verranno applicate le disposizioni di cui all’Art.13 della precedente SEZIONE A relative al mancato pagamento dei premi.
Accertata l'invalidità, o la persistenza di essa, viene invece restituito l'importo dei premi corrisposti, scaduti successivamente la data di denuncia dell'invalidità.
Art. 8 Cessazione dell'invalidità
Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato, l’Impresa notifica - con lettera raccomandata A/R al Contraente - la revoca del riconoscimento, da parte dell’Impresa, del pagamento dei premi dalla data di cessazione dell'invalidità.
In questo caso il Contraente, anche se ricorre alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'Art.6, è nuovamente tenuto al pagamento dei premi, altrimenti diventano di nuovo applicabili le disposizioni di cui all’Art.13 della SEZIONE A relative al mancato pagamento dei premi.
Art. 9 Norme di coordinamento con le Condizioni di Assicurazione di cui alla SEZIONE A
Qualora venga a cessare, per qualsiasi motivo, il pagamento dei premi dell'Assicurazione principale, tale Assicurazione Complementare cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati e questi ultimi rimangono acquisiti all’Impresa.
L’Assicurazione Complementare può tuttavia essere rimessa in vigore con l'Assicurazione principale.
Per quanto non è previsto dalle presenti Condizioni valgono, purché non contrastanti, le Condizioni di cui alla SEZIONE A delle Condizioni di Assicurazione.
Se l'Assicurazione principale è stata assunta senza visita medica, la presente Assicurazione Complementare segue le medesime condizioni stabilite per la carenza dell'Assicurazione principale - di cui al Capitolo 1 della presente SEZIONE B: in tal caso l'evento per il quale riconoscere la prestazione è l’invalidità e non il decesso dell'Assicurato.
Art. 10 Decadenza delle altre Assicurazioni Complementari
Se il contratto prevede anche altre Assicurazioni Complementari, esse cessano nel momento stesso in cui l'Assicurato viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti Condizioni.
Art. 11 Limiti di età
È possibile scegliere tale Assicurazione Complementare Invalidità solo nel caso in cui l'età dell'Assicurato:
● alla data di decorrenza del contratto sia non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni
● alla data di scadenza del contratto sia non superiore a 65 anni.
GLOSSARIO
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella proposta/polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato
Carenza: periodo durante il quale la garanzia del contratto non è efficace; qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurativa
Caricamento: parte di quanto versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa
Cifra fissa: onere costituito da un importo fisso assoluto a carico del Contraente
Conclusione del contratto: momento in cui - dopo aver corrisposto il premio annuo costante di perfezionamento - viene emesso il contratto
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni che si verificano quando un Soggetto rilevante, al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa, sia portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello dei suoi clienti o tra due clienti, in modo tale da incidere negativamente sugli interessi dei Contraenti
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio annuo costante all'Impresa
Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario la prestazione prevista dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso Contratto di puro rischio: categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio
Documento unico di rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto
Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi
Dichiarazioni dell’Assicurato: documento presente in proposta/polizza sulle sue abitudini di vita, condizioni di salute e attività professionali e sportive (amatoriali e professionali)
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente e/o dell’Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente o l’Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto, recedere dallo stesso o modificare la prestazione/premi, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell’Assicurato sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno
Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Impresa di assicurazione: Xxxx Xxxx Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita
Interessi di frazionamento: in caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurativa. Il presente prodotto prevede che gli interessi di frazionamento siano già inclusi nel premio da corrispondere Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo
Home Insurance: Area Riservata presente sul sito dell’Impresa utile al Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi
Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario, della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione del modulo di proposta/polizza
Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante
Premio annuo costante: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto Premio complessivo o lordo: importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto
Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti
Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari
Premio rateizzato o frazionato: parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio, ogni semestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale l'Impresa applica una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio
Proposta/Polizza: documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. Tale documento fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e prova l’avvenuta corresponsione del premio di perfezionamento
Questionario sanitario e delle attività professionali e sportive: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che l'Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione
Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata dell'Impresa in caso di pagamento presso l’Intermediario, costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario in caso di addebito diretto SEPA
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti
Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario, scelto dal Contraente, a cui l’Impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato
Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento
Ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurativa
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto
Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa
Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dall’Impresa per i Contratti di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo)
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
CONFLITTO DI INTERESSI
Xxxx Xxxx XxX ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l’individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.
L’Impresa, nell’individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:
a) l’assetto organizzativo e processi di governance
b) le operazioni infragruppo
c) il modello distributivo
d) le operazioni finanziarie
e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.
Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l’Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
L’Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti
Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall’Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l’Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Le principali norme - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:
Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile
● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
● art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
● art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
● art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
● art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
● artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto
Normativa secondaria emanata da IVASS
L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.
Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:
● Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
● Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.
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Saratutelavita Plus ed.05/22
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xxx