Ufficio Fiscale
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Linee guida operative in materia di assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti e convenzioni stipulati dall’Università degli Studi di Ferrara
Approvato con DDG rep. N 1816/2024 prot. 270213 del 25/09/2024 Sommario
1. Normativa e principi generali 1
2. Principio di solidarietà… 2
3. Imposta di bollo su contratti, accordi e convenzioni 3
4. Contratti formati tramite scambio per corrispondenza secondo l’uso del commercio 4
5. Calcolo dell’imposta e modalità di assolvimento 4
6. Atti, contratti e convenzioni istituzionali e non con soggetti esteri… 5
7. Appalti in base al nuovo codice 6
8. Adempimenti interni 8
Le presenti linee guida sono state elaborate per fornire agli uffici della sede e alle strutture dell’Università degli Studi di Ferrara un ausilio alla corretta applicazione dell’imposta di bollo su contratti e convenzioni.
1) Normativa e principi generali
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Disciplina dell'imposta di bollo - Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 3 alla
G.U. n. 292 del 11 novembre 1972, c.d. “TU Bollo”). Si evidenzia che il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede speciali regole di assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti disciplinati dallo stesso Xxxxxx, che in parte si discostano dalle regole del Dpr. 642/1972 (per la determinazione dell’imposta per la modalità di assolvimento ed altre). Pertanto, ove – nel presente documento - non si faccia esplicito riferimento ai contratti del CCP, le regole dell’imposta di bollo sono quelle del TTU Bollo.
L’imposta di bollo è un’imposta INDIRETTA e CARTOLARE in quanto è riferita all’atto redatto in forma scritta.
L’imposta è dovuta anche per i documenti redatti in modalità digitale (C.A.D. – D.lgs. 7/3/2005 n. 82) che sono destinati ad essere conservati a norma del CAD i quali rientrano nell’ambito delle ipotesi di atti aventi forma scritta anche se informatici.
L’imposta si applica sull’atto scritto (carta o atto informatico) in base alla forma stabilita dalla legge o prescelta dalle parti ove la legge non preveda una forma specifica, nel quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale o stragiudiziale sono contenuti.
Colpisce quindi il documento e non l’atto stesso (anche se l’applicazione si lega talvolta alle caratteristiche delle previsioni dell’atto e/o delle parti che lo sottoscrivono), pertanto, l’imposta è dovuta anche quando l’atto risulta viziato, annullabile, o addirittura nullo.
L’imposta di bollo, in base alle regole del Dpr. 642/1972 può essere corrisposta:
1) mediante contrassegno telematico (acquistabile presso l’intermediario abilitato);
2) in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 642/72, per atti e documenti analogici, nonché contratti sotto forma di scrittura privata digitale (a seguito di autorizzazione preventiva posseduta peraltro dall’Ateneo).
Nei documenti assoggettabili all’imposta di bollo (ad eccezione dei contratti soggetti al CCP) deve quindi essere indicato il riferimento dell’autorizzazione con la seguente dizione: “L’imposta di bollo
viene assolta in modo virtuale a cura dell’Università degli Studi di Ferrara in base all’autorizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate di Ferrara, prot. n. 7035/2016”.
Art. 1 D.P.R. n. 642/72: sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella Tariffa parte I (fino dall’origine) e II (in caso d’uso).
Casi di esenzione soggettiva e oggettiva
Lo Stato, in base all’art. 8 del Dpr. 642/1972, non può essere assoggettato ad imposta di bollo. In questo senso la norma prescrive che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Ciò determina una sostanziale esenzione soggettiva in capo allo Stato, ma impone comunque alla controparte l’assolvimento dell’imposta.
Altra fattispecie, ma diversa come conseguenza, è quella che disciplina l’esclusione dall’imposta di bollo per gli atti legislativi e, in base all’articolo 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642 per gli "atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati" (elenco tassativo).
Gli atti posti in essere dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) sono quindi genericamente esenti dall’imposta di bollo solo nella circostanza descritta contemplata dall’art. 16 Tabella allegato
B) al TU Bollo; tale esenzione non si applica infatti soggettivamente agli enti territoriali, ma trova ragione di essere solo alle condizioni di cui sopra (in tal senso la prassi dell’Agenzia delle entrate è assolutamente chiara e altrettanto la giurisprudenza di legittimità 1). Pertanto, se l’Università degli Studi di Ferrara stipula un contratto o accordo con uno di questi enti, dovrà concordare con l’altro contraente circa la modalità e la parte che dovrà occuparsi dell’assolvimento del tributo il cui onere ricadrà sulle medesime parti per l’ammontare che verrà stabilito, ferma la garanzia dell’assolvimento verso l’erario posto che in quel caso non si applica l’esenzione e tantomeno questa trova ragione in capo all’ente territoriale.
Gli atti posti in essere con gli ETS (iscritti al RUNTS), nonché con le ONLUS e con le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI, sono esenti dall’assolvimento dell’obbligo per l’imposta di bollo rispettivamente ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 e dell’art. 27-bis della tabella allegato B, al TU Bollo. Quindi se l’atto viene stipulato con un ETS, l’atto non è soggetto ad imposta: né l’ETS, né l’Università devono pagare.
L’imposta di bollo è dovuta:
1. fin dall’origine, per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte I della Tariffa, se formati nel territorio dello Stato. Questi atti devono essere assoggettati ad imposta nel momento della formazione;
2. in caso d’uso per i documenti e i registri indicati nella Parte II della Tariffa. Si ha caso d’uso quando gli atti sono presentati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione (volontariamente o in relazione alla necessità che possa derivare dall’esibizione degli atti in procedimenti e la citazione degli stessi in altri atti soggetti a registrazione fino dall’origine).
2) Principio di solidarietà nel pagamento
Il D.P.R. n. 642/72 non individua espressamente il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta in quanto le parti sono tenute al pagamento e l’obbligazione ove prevista nelle pattuizioni in capo all’altra parte non ha alcuna efficacia verso l’erario. L’art. 22 enuncia un principio di solidarietà relativamente all’assolvimento dell’imposta. Inoltre individua sanzioni nei confronti di:
1 cfr. risoluzione n. 243/E del 01/09/2009, risposte ad interpello n. 495 del 22/10/2020 e n. 44 del 12/02/2019.
• tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto, ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
• tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
Il secondo comma dell'articolo 22 del D.P.R. n. 642/72 precisa che:
“la parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore”.
Implicitamente viene individuato come soggetto obbligato “principale” colui che forma l'atto (ad esempio emette una notula per una prestazione non soggetta ad IVA e nel caso dei contratti entrambe le parti che lo formano in quanto lo concludono con la loro sottoscrizione).
Nel caso in cui una delle parti sia un soggetto estero il principio della solidarietà non si applica sul soggetto estero e viene a essere unico obbligato il soggetto residente.
3) Imposta di bollo su contratti, accordi e convenzioni
Ai sensi dell’art. 2, Tariffa Allegato A), sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine le:
“Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti”.
In linea generale quindi, tutti i contratti stipulati dall’Ateneo sono soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla Tabella B) del D.P.R. n. 642/72) o da leggi speciali (o dalle circostanze indicate in precedenza: casi di esenzione soggettiva e oggettiva).
Nel caso in cui siano presenti allegati al contratto/convenzione, questi, ai fini della bollatura, seguono le stesse regole previste per l’atto principale (16 € ogni quattro facciate).
Si possono richiamare gli allegati nel corpo del contratto senza accluderli materialmente, indicando nell’accordo la seguente formula: “Si richiamano (denominazione documenti) che, pur non allegati materialmente, si riferiscono al presente accordo e le parti dichiarano conoscere ed approvare nella stesura di cui alle PEC prot. n. … del …”.
In questo caso gli allegati richiamati non sono soggetti all’imposta di bollo, tuttavia deve trattarsi di allegati che non sono rappresentativi delle obbligazioni stabilite nel contratto fra le parti, nel senso che essi allegati non sono essenziali per dare concretezza agli elementi costitutivi del contratto (ad esempio se l’allegato è necessario per definire l’oggetto o quantizzare il corrispettivo del contratto esso deve essere inserito nel contratto ed assoggettato ad imposta di bollo fino dall’origine esattamente come per il contratto).
In caso di atti interni tra diversi Dipartimenti e/o strutture e uffici dell’Ateneo, mancando la terzietà e alterità soggettiva, non si applica l’imposta di bollo.
Esempi di tipologie contrattuali soggette all’imposta di bollo sin dall’origine (elenco non esaustivo) sono i seguenti:
1) Contratti o convenzioni con enti pubblici o privati
2) Contratto di licenza marchio
3) Contratto di cessione/contitolarità di diritti brevettuali
4) Accordo con Regione assunzione specializzandi
5) Convenzione reti formative di specializzazione
6) Contratto di ricerca in collaborazione
7) Contratto di ricerca commissionata
8) Contratto di comodato e/o di locazione
9) Contatto tirocini formativi
10) Accordi di riservatezza
4) Contratti formati tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
L’art 24, Tariffa parte II, D.P.R. n. 642/72 stabilisce che il bollo è dovuto solo in caso d’uso per gli “Atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telefonici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del codice civile”.
La nota a margine all’art. 24 precisa che: “l’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta…”. Pertanto qualora ci si trovi in presenza di atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, l’imposta è dovuta sin dall’origine (come indicato per la PA dall’art. 1350, c. 1, n. 13 del c.c.). Quindi, per i contratti conclusi con l’Università, l’imposta di bollo, quando è dovuta, è sempre dovuta sin dall’origine dal momento che l’atto deve essere obbligatoriamente formato per iscritto.
5) Calcolo dell’imposta e modalità di assolvimento
La misura ordinaria dell’imposta di bollo ammonta a euro 16,00 da computare per ogni foglio costituito da 4 facciate (ogni facciata del foglio deve contenere non più di 25 righe).
Se si tratta di elaborati grafici, disegni, planimetrie, ecc. si calcola un euro per ogni esemplare e se l’allegato non costituisce elemento essenziale l’imposta di bollo può essere assolta in caso d’uso (art. 28, tariffa parte seconda allegata al TU Bollo).
Nel caso di assolvimento dell’imposta su atto o documento soggetto ad imposta fino dall’origine tramite contrassegno telematico questo deve riportare la stessa data del contratto o una data antecedente, ma mai una data posteriore per evitare contestazioni e sanzioni per il ritardo di assolvimento.
Preso atto delle linee guida sulla redazione atti convenzionali – aggiornamento 2 (Circ. Rep. n. 14/2021 Prot. 166399 del 24/9/2021) e considerato che le fonti normative degli atti convenzionali sottoscritti dall’Università di Ferrara sono:
● Art. 15 (Accordi tra PA) Legge 7/8/1990, n. 241;
● Art. 11 (Accordi integrativi) Legge 7/8/1990 n. 241;
● Art. 1321 c.c.;
si riportano le modalità da seguire ai fini dell’assolvimento del bollo:
a) Atto cartaceo sottoscritto in forma autografa (solo con parti private).
Nell’atto verrà riportata una frase del tipo: “La presente convenzione viene sottoscritta in originale cartaceo e redatta in n. … esemplari originali”.
Il bollo verrà assolto con l’apposizione del contrassegno da euro 16,00 ogni 4 facciate. Oppure il bollo può essere pagato in modalità virtuale, in questo caso vedi punto b).
b) Atto sottoscritto digitalmente (obbligatorio a pena di nullità per atti sottoscritti tra PPAA), nell’articolo dedicato all’imposta di bollo si dovrà riportare la dicitura: “Il presente accordo/atto informatico è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2- bis, della legge 241/1990. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università degli Studi di Ferrara, autorizzazione n. 7035/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (oppure dalla controparte secondo accordi presi)”.
c) Nel caso in cui sia l’Università degli Studi di Ferrara a pagare l’imposta di bollo, si potrà prevedere il rimborso della quota di competenza, specificando le modalità.
Iter per rimborso per gli uffici della Sede:
1) se l’altro contraente è un ente pubblico, è sufficiente chiedere il rimborso di metà dell’importo del bollo versato comunicando il conto di Tesoreria Unica dell’Università (n. 0037022);
2) se l’altro contraente è un privato, o una PA non soggetta alla Tesoreria Unica, occorre fare richiesta all’Ufficio Tesoreria e Fabbisogno, di emissione dell’avviso PagoPa.
Per i Dipartimenti la stessa procedura viene svolta direttamente dagli stessi.
6) Atti, contratti e convenzioni istituzionali e non con soggetti esteri
Tipologie di atti:
a) Lettera d’impegno o d’intenti per la presentazione di richiesta di finanziamento
Tali tipologie di atti unilaterali non creano, non modificano, non estinguono, non accertano o non documentano rapporti giuridici tra le parti. Il loro valore è infatti subordinato all’effettivo ottenimento del finanziamento. L’imposta di bollo non è quindi dovuta. Se e quando il finanziamento verrà concesso, sarà allora necessario stipulare un ulteriore atto che disciplini i rapporti giuridici e che sarà soggetto o meno all’imposta di bollo in base alla propria natura e caratteristiche.
b) Accordo tra tutte le parti per presentazione richiesta di finanziamento, avvio e gestione del progetto di ricerca a finanziamento avvenuto.
Rientra in questa tipologia qualunque tipo di atto che impegna e vincola due o più contraenti, sia in forma digitale (ad es. tra enti pubblici) che cartacea. Tale disposizione si applica anche a quei documenti la cui sottoscrizione è contestuale, dal punto di vista materiale anche se non cronologico (ad es. stesso atto con firme disgiunte su fogli diversi).
Esempi di atti/contratti/convenzioni più ricorrenti (elenco non esaustivo) nell’ambito della Ricerca istituzionale (per i quali le regole sono esattamente quelle previste in precedenza):
➢ GRANT AGREEMENT
➢ CONSORTIUM AGREEMENT
➢ ATS - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
➢ MEMORUNDUM OF UNDERSTANDING
➢ NON-DISCLOSURE AGREEMENT
➢ MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
➢ ACCORDI QUADRO
➢ ACCORDI/ CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
➢ ACCORDI TERZA PARTE
● Gli accordi e le convenzioni con enti e/o soggetti esteri devono essere considerati “formati” nello Stato italiano e quindi soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, solo nel caso in cui la stipula sia avvenuta in Italia (quando cioè la sottoscrizione avviene in Italia e la data di tale firma è cronologicamente l’ultima). Dato che nella maggior
parte dei casi, l’imposta di bollo verrà assolta virtualmente, sarà quindi fondamentale inserire all’interno dell’atto, PRIMA dell’avvio del processo di firma da parte dei partner, la seguente dicitura: “il presente atto è redatto in unico originale /in n. … originali, ed è soggetto all’imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli studi di Ferrara – autorizzazione … del … ”. Nel caso di copie conformi all’originale o contratti redatti in più copie e firmati con firma olografa, l’imposta di bollo va assolta per ciascun esemplare. Il principio di solidarietà nell’imposta di bollo, nel caso di enti esteri, non può essere applicato per quanto in precedenza esposto.
● Nel caso di atti perfezionati all’estero (quando cioè la sottoscrizione avviene all’estero e la data di tale firma è cronologicamente l’ultima), l’imposta di bollo è necessaria solo in caso d’uso: è questo il caso del Grant Agreement di H2020 o Horizon Europe, in cui la Commissione Europea firma sempre per ultima (N.B. per il Consortium Agreement firmato tra i partner dipende dal luogo e dalla data dell’ultima sottoscrizione). Nel caso di atti perfezionati all’estero, specificare comunque che il contratto è soggetto ad imposta di bollo in caso d’uso ai sensi dell’art. 30 Tariffa, Parte Seconda, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.
7) Appalti in base al nuovo codice
Le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023, c.d. “CCP”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/03/2023 sono entrate in vigore il 1° Aprile 2023, tuttavia dispositivi e allegati in esso contenuti “acquistano efficacia” a partire dal 1° luglio 2023.
In base all’art. 18, comma 10, D.lgs. n. 36/2023 “Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”.
Pertanto rifacendosi all’art. 18, comma 10 e all’allegato I.4 del CCP, L’imposta di bollo dovuta sul contratto dovrà essere assolta dall’appaltatore al momento della stipula del contratto, qualora il corrispettivo massimo del contratto, al netto dell’IVA, sia superiore a 40.000 euro. Il computo ed il conseguente pagamento avverrà in proporzione al valore del contratto al netto dell’Iva, in base agli scaglioni riportati nella Tabella A dell’allegato I.4. Il pagamento ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di appalto precedenti e/o successivi alla stipula del contratto, ivi compreso la procedura di selezione, ad eccezione delle fatture, note e simili di pagamento del corrispettivo.
Non sono previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario, su qualsiasi altro documento dell’appalto nella fase successiva alla stipula. Nel calcolo dell’imposta di bollo deve in questo caso essere scomputata l’imposta di bollo già assolta nelle fasi precedenti alla stipula del contratto fino a concorrenza dell’importo già dovuto (a richiesta dell’appaltatore).
In base alla Circ. 22/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, la stazione appaltante è soggetta al vincolo di solidarietà passiva, dovrà quindi vigilare sull’assolvimento qualora l’imposta risulti ancora dovuta e versata da parte dell’operatore economico aggiudicatario.
Il versamento dell’imposta dovrà avvenire, ad opera dell’appaltatore aggiudicatario, mediante F24 Elide (F24 con elementi identificativi), utilizzando il codice tributo 1573 e indicando come anno di riferimento quello della stipula del contratto (Provvedimento Agenzia delle entrate n. 240013/2023 del 28/06/2023 e risoluzione n. 37/E/2023). E’ opportuno che la stazione appaltante in quella fase segua attentamente il procedimento e verifichi preventivamente al pagamento l’esattezza dell’importo da versare per l’imposta di bollo (in modo che sia conforme allo scaglione della tabella rispetto al corrispettivo massimo del contratto e all’eventuale scomputo dell’imposta pagata nella fase della partecipazione alla procedura di gara).
Nell’F24 Elide l’appaltatore dovrà inoltre indicare il codice fiscale della stazione appaltante nel campo “coobbligato” e nel campo elementi identificativi dovrà indicare il codice CIG riferito alla gara o altro codice identificativo della gara laddove non fosse soggetta alla tracciabilità o vi fosse il pagamento da parte dell’operatore economico estero (in quest’ultimo caso è ammissibile anche il versamento tramite bonifico bancario sul conto dell’Agenzia delle entrate a cura dell’operatore estero).
L’F24 così compilato sarà poi visibile nel cassetto fiscale sia dell’appaltatore che della stazione appaltante.
Per gli appaltatori esteri che non possono utilizzare il modello F24 elide, l’imposta di bollo può essere assolta tramite bonifico ad apposito Iban dell’Agenzia delle Entrate (IT070100003245348008120501). Della circostanza occorrerà darne atto nel contratto.
L’ufficio che ha in gestione la pratica dovrà condividere con l’Ufficio Fiscale gli estremi del contratto, gli elementi identificativi dell’appaltatore e il modello F24 Elide quietanzato.
Per dare prova della verifica dell’avvenuto versamento del bollo, la Stazione appaltante provvederà ad inserire un’annotazione su Titulus dell’avvenuto pagamento del F24 Elide.
La procedura in precedenza descritta si applica per i contratti di appalto stipulati tramite scrittura privata. In caso di contratti di appalto stipulati nella forma pubblica amministrativa il pagamento dell’imposta di bollo viene fatto con modalità telematiche attraverso il sistema di registrazione telematica on-line utilizzato dall’ufficiale rogante (la misura e la modalità di determinazione dell’imposta resta quella della tabella dell’allegato I.4 al D.lgs. 36/2023). L’operatore economico in tal caso dovrà versare all’Ateneo l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta prima della stipula dell’atto pubblico.
Si evidenzia che la modalità descritta è applicabile anche in relazione ad eventuali accordi e contratti che vedono l’Ateneo operare come fornitore di altre stazioni appaltanti in base al nuovo CCP per l’attività conto terzi. Infatti, in quella sede, l’Ateneo assume la veste di operatore economico aggiudicatario e dovrà pagare l’imposta di bollo al pari degli altri.
Di seguito si suggerisce come riportare nei contratti di appalto la disciplina sull’imposta di bollo e di registro:
“Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso, con oneri a carico dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 c. 2 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e ss.mm.ii.
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del D.P.R. 26/10/1972
n. 642, con oneri a carico dell’Appaltatore, ai sensi del D.M. 145/2000.
Versamento dell’imposta di bollo, calcolata in applicazione della tabella A di cui all’allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023, a cura dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 18, comma 10, D.lgs. n. 36/2023, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023 - risoluzione n. 37/E”.
8) Adempimenti interni
Le strutture ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale sulle convenzioni, accordi quadro e protocolli d’intesa, nonché atti o documenti di altro genere, dovranno darne comunicazione all’Ufficio Fiscale, con cadenza bimestrale entro il giorno 5 di ogni mese successivo alla fine di ogni bimestre solare.
Ciò si pone come necessità per consentire la gestione dell’adempimento dichiarativo telematico (provvedimento Agenzia delle entrate n. 306346 del 29/12/2017) in capo all’Ateneo previsto proprio in relazione all’assolvimento virtuale autorizzato dall’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 15 del Dpr. 642/1972) e per consentire il pagamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento.
Allegati:
1) TABELLA RIEPILOGATIVA ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE
2) SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI (Dlgs36/2023)
TABELLA RIEPILOGATIVA ED ESEMPLIFICATIVA ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE
TIPOLOGIA | SOGGETTO ALL’IMPOSTA DI BOLLO | NOTE E COMMENTI |
Lettere d’impegno / d’intenti unilaterali e senza sottoscrizione per accettazione dell’altra parte | NO | Tali tipologie di atti non creano/modificano/ estinguono rapporti giuridici tra le parti |
Lettera proroga di un accordo contratto (on nuovo CCP) | SI | Si consiglia di prevedere all’interno dell’accordo la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento. |
Accordo gestione proprietà industriale/intellettuale | SI | Si consiglia di prevedere all’interno dell’accordo la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento. |
Contratto o convenzione con organo o amministrazione dello Stato | SI | Sarà sempre a carico di Unife. Prevedere modalità di assolvimento |
Convenzione con ente pubblico | SI | Si consiglia di prevedere all’interno dell’accordo la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento. |
Accordo quadro | SI | Si consiglia di prevedere all’interno dell’accordo la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Contratto per licenza marchio tra Unife e spin off | SI | Si consiglia di prevedere all’interno del contratto la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Contratto per cessione diritti brevetto tra privati e Unife | SI | Si consiglia di prevedere all’interno del contratto la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Accordo per titolarità/gestione brevetto tra Università/ tra Unife e impresa | SI | In entrambi i casi i contraenti rispondono solidalmente per il versamento dell’imposta. Si consiglia di prevedere la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti. |
Consortium agreement o altro atto con ente / soggetto estero | SI | Solo se l’ultima sottoscrizione è avvenuta in Italia (cioè se il contratto è stato concluso in Ialia); stabilire la modalità di assolvimento |
Consortium agreement o altro atto con ente / soggetto estero | SOLO IN CASO D’USO | Solo se l’ultima sottoscrizione è avvenuta all’estero. Si consiglia di prevedere all’interno del contratto la circostanza |
Grant agreement | SOLO IN CASO D’USO | L’ultima sottoscrizione è sempre quella della Commissione Europea |
Accordo tra Regione e Università | SI | Si consiglia di prevedere all’interno del contratto la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Richiesta di liquidazione (che non ha il carattere di nota di debito o notula di | NO | Non soggetta a bollo in quanto non genera ulteriori obbligazioni rispetto a quelle già previste dal contratto. |
presazione di lavoro autonomo non abituale) | ||
Protocollo d’intesa tra Unife e enti pubblici/ privati | SI | Si consiglia di prevedere all’interno del contratto la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Accordo di riservatezza | SI | Si consiglia di prevedere la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Contratto di ricerca commissionata | SI | Si consiglia di prevedere all’interno del contratto la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Contratto di ricerca in collaborazione | SI | Si consiglia di prevedere all’interno del contratto la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Accordo tra dipartimenti Unife | NO | Non rientra nell’applicazione del bollo in quanto i due dipartimenti fanno parte di un unico soggetto giuridico. |
Accordo di collaborazione ex art 15 L 241/90 | SI | Si consiglia di prevedere all’interno dell’accordo la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Convenzione operativa di ricerca | SI | Si consiglia di prevedere all’interno della convenzione la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Contratto di comodato d’uso o dilocazione o concessione d’uso | SI | Si consiglia di prevedere all’interno del contratto la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
Non–disclosure agreement | SI | Si consiglia di prevedere all’interno del contratto la modalità di ripartizione dell’onere tra le parti e la modalità di assolvimento |
ATTENZIONE: Si ricorda che nel caso in cui la controparte sia un soggetto estero, l’applicabilità o meno all’imposta di bollo è determinato dal luogo di conclusione del contratto, tale luogo è determinato in base al luogo e nazione estera in cui è stabilito l’ultimo contraente che firma il contratto.
SPECIFICHE DI COMPILAZIONE F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI (Dlgs 36/2023)
Nella sezione “Contribuente” devono essere indicati:
• nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
• nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
Nella sezione “Erario ed altro”:
• nel campo “tipo”, la lettera “R”;
• nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l’imposta di bollo;
• nel campo “codice”, va inserito il codice 1573 denominato Imposta di bollo sui contratti;
• nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati” va indicato l’importo dell’imposta dovuta;
• nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.
In caso di ravvedimento operoso andranno utilizzati i seguenti codici tributo:
• 1574 denominato Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE;
• 1575 denominato Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI;