PROTOCOLLO DI INTESA TRA
PROTOCOLLO DI INTESA TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI XXXXXXXX XX DI NAPOLI DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE
C.F. 00876320633, P.IVA 00876220633 con sede legale in Xxxxxx, XXX 00000, Xxx Xxxxxxx, 0, PEC xxx.xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Direttore pro tempore, Xxxx. XXXXXXXX Xxxxxx nata a Napoli il 15/06/1955 (in breve anche UNIVERSITA’),
E
KirArt ETS associazione culturale CF 93084780811 con sede legale in Erice, alla via Generale Salerno 15, CAP 91016, e.mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx nella persona del legale rappresentante e Presidente pro tempore Avvocato Xxxxx Xxxxxxxxx ideatrice e responsabile del progetto denominato PREMIO TONINO DI PASQUALE (in breve anche KirArt e PREMIO)
Di seguito anche Parte o Parti
VISTO
a) Il progetto di ricerca sui colangiocarcinomi delle vie biliari svolto nel Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, direttrice Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, sotto la supervisione del Xxxx .Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
b) Il Progetto PREMIO TONINO DI XXXXXXXX “La Musica e la Ricerca insieme per la Vita”
ideato ed a cura dell’avvocato Xxxxx Xxxxxxxxx anche nella qualità di Presidente della KirArt;
c) l’articolo 3 comma 6 dello Statuto dell’Università degli Studi Xxxxxxxx XX di Napoli ai sensi del quale l’Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni.;
PREMESSO CHE
- Fra le Parti sono intercorsi accordi di collaborazione per la realizzazione del Progetto di Ricerca sui Colangiocarcinoma proposto dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (attraverso il concorso musicale “PREMIO TONINO DI PASQUALE”(riunione 07.01.2021);
- Con nota prot. 2020/0105744 del 15/12/2020 l’UNIVERSITA’ accettava la liberalità di euro 5.000,00 (cinquemila/00) somma accreditata sul conto intestato al Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche e identificato con IBAN XX00X0000000000000000000000, di riferimento anche per le future liberalità;
- L’Associazione Lallabis di Spizzica&Muddica organizzatrice e responsabile fino al 31.12.2020 del PREMIO ha donato euro 5.000,00 (cinquemila/00) in data 17/12/2020.
- E’ interesse della KirArt, nella qualità di responsabile ed organizzatrice del PREMIO a sostenere la Ricerca in termini di donazioni e raccolte liberali legate al Concorso Musicale dedicato alla Memoria del Maestro Xxxxxx Xx Xxxxxxxx prematuramente morto il 12.01.2020 a causa di un tumore al Fegato (colangiocarcinoma);
- E’ interesse della UNIVERSITÀ ricevere le predette donazioni e liberalità per sovvenzionare la Ricerca curata dal Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- E’ interesse delle Parti stabilire un accordo di collaborazione per sostenere in termini economici, divulgativi ed organizzativi il Progetto PREMIO che ha come Leitmotiv “La Musica e la Ricerca insieme per la Vita”.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse
Le premesse e gli allegati al presente protocollo d’intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 – Oggetto/Ricerca
Le Parti intendono codificare con il presente atto l’attività di collaborazione, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ai propri ambiti ed interessi.
La collaborazione di cui sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarderà:
a) KirArt si occuperà annualmente della organizzazione del PREMIO e della raccolta fondi da destinare alla Ricerca.
b) L’UNIVERSITÀ si occuperà della Ricerca e periodicamente (con cadenza almeno annuale) informerà KirArt, nella persona dell’avvocato Xxxxx Xxxxxxxxx referente e responsabile del PREMIO, sulle fasi di studio in termini di risultati e di impegni finanziari.
c) KirArt nel rispetto della trasparenza pubblicherà sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx tutte le informazioni riguardanti il PREMIO e la Ricerca (a titolo esemplificativo e non esaustivo somme donate, risultati degli studi di ricerca etc)
d) La Ricerca così come descritta dal Professore Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx consiste:
Il colangiocarcinoma (CCA) è un gruppo eterogeneo di tumori maligni fatali derivanti dalle vie biliari. La resezione chirurgica con margine negativo offre l’unica opzione potenzialmente curativa. La maggior parte dei pazienti si presenta in stadi localmente avanzati o metastatici, quando la resezione chirurgica non è fattibile. Data l’efficacia limitata dei regimi chemioterapici tradizionali nella CCA, molti ricercatori si sono concentrati sullo sviluppo di nuove terapie molecolari. La Ricerca sostenuta dal Premio Xxxxxx Xx Xxxxxxxx affronterà studi basati sull’uso complementare di diverse tecnologie genomiche, al fine di individuare marcatori genomici che permetteranno in futuro ai pazienti affetti da CCA di accedere a modalità terapeutiche agnostiche, cioè dove lo schema di trattamento sarà basato sul profilo molecolare potenzialmente suggestivo di risposta. Per fare questo, verranno analizzati i genomi di colangiocarcinomi di pazienti classificati in modo omogeneo (perché l’omogeneità e la qualità dell’arruolamento dei pazienti fa la differenza nella qualità dei risultati ottenuti) sia per profilo clinico sia per i biomarcatori individuati, in un percorso di medicina di precisione. Per la ricerca sono necessarie: Competenze clinico-chirurgiche, al fine della selezione della casistica clinica adeguata;
Competenze di ricerca genomica di base e traslazionale: per la messa a punto di test ad hoc ai fini delle
analisi genomiche ma anche epigenomiche;
Competenze bioinformatiche: per utilizzare sia la bioinformatica che l’intelligenza artificiale (machine learning) ai fini della creazione di algoritmi predittivi di risposta o di out come basati sulla integrazione dei dati clinici, istopatologici, e molecolari.
d) KirArt durante l’anno solare potrà occuparsi di ulteriori iniziative volte alla raccolta fondi da
destinarsi alla Ricerca. Iniziative che verranno comunicate alla UNIVERSITA’ affinché quest’ultima possa partecipare - nei termini che saranno oggetto di ulteriore intesa - e divulgare sui propri canali istituzionali e sui media le ulteriori iniziative.
e) L’ UNIVERSITA’ potrà a sua volta proporre iniziative alla KirArt finalizzati alla raccolta fondi per la Ricerca oggetto del predetto accordo che potranno essere di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi.
Articolo 3 – Referenti
L’UNIVERSITÀ indica quale proprio referente e responsabile del presente protocollo d’intesa la Prof.ssa XXXXXXXX Xxxxxx recapito e-mail xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx e telefonico 0817463145
KirArt indica quale proprio referente e responsabile del presente protocollo d’intesa l’avvocato Xxxxx Xxxxxxxxx recapito e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx e telefonico cell. 0000000000.
Articolo 4 – Donazioni
I fondi raccolti da KirArt saranno annualmente bonificati all’ UNIVERSITA’ sul conto corrente dedicato XX00X0000000000000000000000.con causale Donazione PREMIO TONINO DI XXXXXXXX xxxxxx delibera Consiglio Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche n. 5 del 15/03/2021.
Articolo 5 – Obblighi di riservatezza
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente protocollo d’intesa e conseguentemente si impegnano a:
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma,
qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente protocollo.
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.
Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente protocollo.
Le Parti stabiliscono che il predetto Protocollo di Intesa sarà pubblicato sui siti istituzionali della KirArt e del PREMIO quali xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e sito xxx.xxxxx.xx
Articolo 6 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione
Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell’attuazione del presente protocollo d’intesa, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni, ed in particolare di:
- osservare quanto disposto dal seguente documento relativo al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/00000/00000000/XXXXX%000000%00xxxxx_xxx_xxxx_XxX.xxx
Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
La collaborazione di cui al presente protocollo d’intesa conferisce alle Parti il diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, nome, marchio, o altra designazione dell’altra parte (incluse abbreviazioni).
L’utilizzo è consentito solo per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.
Articolo 8 – Durata del protocollo d’intesa e procedure di proroga e di rinnovo
Il presente protocollo d’intesa ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data del 12.01.2021 con possibilità di:
- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato del protocollo d’intesa già sottoscritto. Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell’atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata del protocollo d’intesa originario, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all’intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura.
I Referenti sono indicati all’art. 3.
Articolo 9 - Recesso e scioglimento
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d’intesa ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R.
Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di
protocollo già eseguita.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a
conclusione le attività in corso.
Articolo 10 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo
Il presente protocollo d’intesa è sottoscritto in via con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2
bis, della legge 241/1990.
Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate – Ufficio territoriale di Napoli n. 16825 del 20/03/1989.
Articolo 11 – Foro di Competenza
Il Foro Competente è il Tribunale di Napoli.
Letto firmato e sottoscritto Napoli 01.04.2021
Direttore pro tempore KirArt ETS
Dipartimento di Medicina Molecolare Presidente Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
Biotecnologie Mediche
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc si approvano specificatamente i seguenti articoli: 5. Obblighi di Riservatezza. 6. Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione 9. Recesso e Scioglimento 11. Foro di Competenza
Napoli 01.04.2021
Letto firmato e sottoscritto
Direttore pro tempore KirArt ETS
Dipartimento di Medicina Molecolare Presidente Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
e Biotecnologie Mediche
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx