CONTRATTO DI SERVIZIO TRA: Committenza:
COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA
Rep. n. 28885 del 19/04/2017
Committenza:
Il Comune di Cento,
I Comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Azienda USL di Ferrara,
E
Soggetto Gestore:
CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS
Per la regolamentazione dei rapporti relativi all’accreditamento definitivo del servizio
Casa Residenza per Anziani di Poggio Renatico (Fe)
Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,
TRA
Il COMUNE DI CENTO, quale Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC), rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna il 22/07/1962 domiciliato per la carica in Cento – Via Provenzali, 15 – Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi dell’art. 65 del vigente Regolamento Contratti approvato con
Esente Bollo Artt. 17 e 21 D.Lgs. 460/1997
X.X.X. x. 00 xxx 0x Xxxxxx 1992 (XX.XX.XX. 26/06/1992 Prot. n.
043351) e successivamente modificato con D.C.C n. 117 del 29 ottobre 1993 (XX.XX.XX. 9/12/1993 Prot. n. 046495);
I COMUNI DI:
- Bondeno rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxx nata a Bondeno (Fe) il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in Bondeno – Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 xxx 00000 Xxxxxxx (Xx) – Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno
C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
- Poggio Renatico rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Ferrara (Fe) il 11/05/1963 e domiciliato per la carica in Poggio Renatico – Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 – Xxxx Xxxxxxx – Responsabile dell’area Segreteria – Affari Generali – Servizi Socioculturali del Comune di Poggio Renatico C.F. 00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
- Terre del Reno rappresentato dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx nata a Cento (Fe) il 12/08/1956 e domiciliata per la carica in Sant’Xxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx x. 0 Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune Terre del Reno C.F. 01988940381, la
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune Terre del Reno che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
- Vigarano Mainarda rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Ferrara (Fe) il 11/12/1957 domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda – Xxx Xxxxxxxxx x. 0 – Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda C.F. e P.Iva 00289820383, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi dell’art.
107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;
E
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, rappresentata
dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Modena il 06/12/1967, domiciliata per la carica in Cento – Via Cremonino, n. 18 in qualità di Direttore del Distretto Ovest, incaricata con delibera n. 51 del 20/03/2017 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "Presa d’atto conclusione lavori commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento delle procedure inerenti l’attribuzione di incarico triennale di direzione del distretto ovest. Attribuzione incarico alla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx”, la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda
USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30,
C.F e P.IVA 01295960387 in forza della delibera n. 95 del 21/06/2016 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara ad oggetto: “Aggiornamento della delibera n. 300 del 23/12/2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i."”
E
CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS, rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, residente in Xxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxx Xxxx x. 00/x, in qualità di Amministratore Delegato, con sede in Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, cod. fiscale e P. IVA 00463980383, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 00463980383, data iscrizione 19/02/1996, R.E.A. n. 105197 del 24/10/1979 tel. 0532/861597 fax. 0532/862403,
indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx@xxx.xx, (di seguito denominato Gestore) congiuntamente denominate “Le Parti”;
PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):
• la Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 n.
1378, “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all’art. 20 della L.R. n. 5/94” e gli atti in essa contenuti che si intendono qui richiamati;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/1999 n.
2581, “Progetto regionale demenze: approvazione linee regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 1/03/2000, n.
564 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
00/00/0000, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 25/02/2002, n.
295, "Recepimento del DPCM 29/11/2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza";
• la Legge Regionale 12/03/2003, n. 2, “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del
18/10/2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte
alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l’organizzazione e la qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio- assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero;
• la Legge Regionale del 23/12/2004 n. 27 “Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Xxxxxx-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/10/2006
n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/04/2007
n. 509 “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/05/2007
n. 772 “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive
modificazioni”;
• la Circolare della Regione Xxxxxx-Romagna del 25/06/2007
n. 7 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successive modifiche e integrazioni;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2007
n. 1004 “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e DGR 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/2007 n. 1206
“Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007”;
• l’art. 23 della Legge Regionale del 19/02/2008 n. 4
“Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale del 11/06/2008 n.
840, “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali dell’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/04”;
• la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Xxxxxx-
Romagna del 22/05/2008, n. 175 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/04/2009
n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009
n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009
n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/01/2010
n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
• la Determinazione del Direttore generale Sanità e
Politiche sociali del 10/02/2010 n. 1102, “Schemi tipo per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 514/2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/09/2010
n. 1336 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/03/2011
n. 390 “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/12/2012
n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
• la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Xxxxxx-
Romagna del 18/06/2013 n. 117 “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/12/2013
n. 1828 “Seconda modifica della DGR 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/03/2014
n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari
accreditati”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 07/07/2014
n. 1018 “Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/11/2014
n. 1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti”;
• la nota Regionale PG. 188289 del 23/03/2015 avente per
oggetto “Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio sanitari e programmazione FRNA”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/06/2015
n. 715 “Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/10/2015
n. 1423 “Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/02/2016
n. 273 “Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente”;
• l’art. 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 23 del 19/12/2016, pubblicata nella stessa data sul BURER n. 377, che istituisce, con decorrenza 01/01/2017, il nuovo Comune Terre del Reno nel quale confluiscono, per fusione, i Comuni di Sant’Xxxxxxxx e Mirabello;
RICHIAMATO quanto segue:
• l’Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale vigente e il relativo programma attuativo annuale 2016 con cui è stato identificato e riassunto il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, in conformità con la disciplina regionale vigente;
• i Comuni dell’ambito distrettuale, con l’Azienda U.S.L. di Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al 31/12/2020 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento;
• il contratto di servizio stipulato tra le citate parti in data 30/05/2011, assunto a repertorio n. 28673 presso il
Comune di Cento e registrato in data 16/06/2011, che prevede la scadenza del 31/12/2013;
• l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in
data 14/02/2014 - assunta a repertorio al n. 28767 e registrata in data 03/03/2014 che prevede la proroga dell’accreditamento transitorio fino al 31/12/2014;
• l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in
data 29/04/2014 - assunta a repertorio al n. 28793 e registrata in data 24/09/2014 che prevede l’adeguamento delle tariffe in base alla DGR 292/14;
• l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in
data 26/11/2015 - assunta a repertorio al n. 28847 e registrata in data 26/11/2015 che prevede le modifiche degli articoli 17 e 21 del contratto di servizio per il servizio accreditato transitoriamente, registrato in data 16/06/2011 repertorio n. 28673;
VISTO l’atto di concessione dell’accreditamento definitivo, Determinazione n. 1802 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune di Cento in favore di Cidas Soc. Coop. A R.L. Sociale Onlus di Copparo (Fe) per il servizio di Casa Residenza per Anziani di Poggio Renatico per n. 33 posti accreditati con scadenza 31/12/2019 e l’atto di conferma dell’accreditamento definitivo, Determinazione n. 117 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore di Cidas Soc. Coop. A R.L. Sociale Onlus di Copparo (Fe) per il servizio di Casa
Residenza per Anziani di Poggio Renatico per n. 33 posti accreditati con scadenza 31/12/2019;
VISTI gli atti di proroga dei contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati definitivamente fino al 28/02/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 1629 del 22/12/2016 e fino al 30/04/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 176 del 27/02/2017;
RICHIAMATA l’autorizzazione al funzionamento ex DGR 564/00, per la struttura della Casa Residenza per Anziani con sede in Poggio Renatico (FE) in xxx XX Xxxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) rilasciata dal Comune di Poggio Renatico con Determinazione n. 231 del 01/12/2016 a favore di Cidas Società Cooperativa a r.l. Sociale Onlus;
CONSIDERATO CHE:
- l’immobile sede della Casa Residenza per Anziani di Poggio Renatico con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx (Xx) xxx XX Xxxxxxxxx x.
00 è di proprietà del Comune di Poggio Renatico;
- i posti in programmazione per la struttura sono 33 e che residuano n. 3 posti non accreditati, ma autorizzati al funzionamento;
- che le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del
D. Lgs. 50/2016, come da nota prot. 52992 del 25/10/2016 della Centrale Unica di Committenza ha dato esito positivo;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
- per la Committenza Comuni: il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest;
- per la Committenza Azienda USL di Ferrara: il Dirigente del Dipartimento Cure Primarie - U.O. Programma Anziani;
- per il Gestore: Sig.ra Xxxx Xxxxxxx - Referente Operativo di Cidas Soc. Coop. a R.L. Sociale Onlus con sede in xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 x Xxxxxxx (Xx) Tel. 0532/861597 e Fax. 0532/862403, e_mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxxx .
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione della Casa Residenza per Anziani (CRA) di Poggio Renatico (Fe) sita in xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, per n. 33 posti accreditati, oltre ai quali residuano n. 3 posti non accreditati ma autorizzati al funzionamento.
2. Annualmente, con preavviso di tre mesi, la committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato. La Committenza si riserva la possibilità di chiedere la fornitura di un volume
di prestazioni o posti inferiori rispetto a quelli accreditati, rispetto ai volumi di attività definiti nei provvedimenti di accreditamento, tenendo conto del fabbisogno rideterminato annualmente in sede di programmazione sociosanitaria e della sostenibilità complessiva della rete dei servizi. E’ obbligo dei committenti comunicare tempestivamente al soggetto gestore le modifiche apportate al piano del fabbisogno.
3. I posti accreditati ma non utilizzati con il contratto di servizio anche in virtù di quanto sopra richiamato (variazioni nel volume delle prestazioni in seguito alla riprogrammazione) sono nella piena disponibilità dell’ente gestore e possono essere da questo utilizzati in regime di libero mercato secondo le modalità applicate per i posti autorizzati non accreditati, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 564/2000 e ss. mm. ii. e dalla DGR 292/2014 allegato 2.
ART. 3 – DURATA
1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/05/2017 fino al 31/12/2019.
2. Al termine del periodo di validità, il presente contratto potrà essere rinnovato in applicazione della normativa sull’accreditamento definitivo della Regione Xxxxxx-Romagna.
3. Il Gestore fornirà il servizio accreditato per i posti previsti all’art. 2 comma 1.
ART. 4 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Gestore deve realizzare il servizio accreditato assicurando i requisiti e le prestazioni previste dalla normativa regionale sull’accreditamento definitivo e dal presente contratto.
2. I posti del servizio potranno anche essere utilizzati quali posti per interventi di sollievo.
ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati dalle vigenti norme regionali sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento.
ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI
1. L’ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di specifica graduatoria distrettuale e con le modalità di accesso previste dal regolamento per l’ammissione alle Case Residenze per Xxxxxxx accreditate approvato dal Comitato del Distretto Ovest, dall’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) di concerto con i servizi sociali dei Comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cura.
2. La documentazione per l’ammissione, che dev’essere inviata al soggetto gestore prima dell’ingresso dell’utente, comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.
3. L’ammissione degli utenti in eventuali posti a libero mercato verrà effettuata dal soggetto gestore sulla base di
quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
4. Per migliorare l’effettivo utilizzo del servizio accreditato riducendo il numero di giornate di non utilizzo del servizio, le parti definiscono i criteri per la gestione e la programmazione degli accessi degli utenti con le seguenti modalità:
- i Committenti (Comuni e Azienda USL) si impegnano a garantire la copertura del servizio resosi libero nel più breve tempo possibile (di norma non superiore a 7 giorni);
- l’ente accreditato provvederà ad informare semestralmente il soggetto pubblico nel caso in cui emergano elementi di criticità e qualora il servizio rimanga libero per un tempo superiore ai 7 giorni previsti.
Art. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei punti seguenti:
a) integrazione con i servizi sanitari del territorio: si fa rinvio ai protocolli e procedure operative ad uso del Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda USL di Ferrara che saranno pubblicati nell'apposita pagina del sito istituzionale al fine di realizzare la completa condivisione degli stessi con i soggetti gestori. Tale pagina sarà accessibile dal soggetto gestore e dal medico di struttura mediante la creazione di apposite credenziali di accesso. L'Azienda USL di
Ferrara comunicherà gli aggiornamenti dei protocolli e delle procedure.
b) Assistenza medico-generica: l’Azienda USL di Ferrara garantisce, per l'attività medica di diagnosi e cura, la presenza di personale medico nel rispetto dei parametri definiti dalla DGR 514/2009 e ss. mm. ii. Al momento, in attesa dell'adozione di nuovi atti di indirizzo regionali in materia, si intendono confermate le attuali modalità di erogazione dell'assistenza medica. L’Assistenza medica è garantita mediante un medico convenzionato per la medicina generale individuato secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Regione Xxxxxx-Romagna e Sindacati medici con relativa sostituzione disposta dal medico stesso in caso di assenza. Il medico incaricato, la cui attività è svolta nell’ambito di schemi organizzativi e programmi di intervento elaborati di intesa con il soggetto gestore ed il Distretto, è tenuto a:
a) assicurare l’attività all’interno della struttura
residenziale con un numero di accessi settimanali adeguato alla tipologia degli ospiti, in accordo con il Coordinatore della struttura residenziale, di norma non inferiori a 2;
b) assicurare le visite richieste in via di urgenza tra le ore
8 e le ore 20 nei giorni feriali secondo le norme convenzionali, anche al di fuori degli accessi previsti;
c) assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di
ricovero dell’anziano e per le prestazioni ambulatoriali specialistiche;
d) assumere la responsabilità complessiva in ordine alla
tutela della salute degli anziani ospiti che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria;
e) partecipare agli incontri di programmazione e coordinamento
con gli altri operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale dell’anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l’équipe multiprofessionale;
f) partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui
temi concernenti l’assistenza agli anziani, nell’ambito dei programmi promossi annualmente dall’Azienda USL su base distrettuale, in accordo con il Programma Anziani;
g) partecipare agli incontri periodici per la verifica dei
programmi di attività dell’intera struttura;
h) partecipare all’attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari degli anziani ospiti;
i) provvedere, per ciascuno degli ospiti, alla tenuta ed aggiornamento di una cartella sanitaria orientata per problemi concordata a livello aziendale, da cui risultino comunque gli elementi necessari alla classificazione annuale degli anziani con riferimento a: grave disturbo comportamentale, elevato bisogno sanitario, grado di disabilità severo. In fase di
prima applicazione possono essere utili i criteri di riferimento elencati nelle direttive regionali;
j) la certificazione annuale, ai fini della classificazione
degli anziani non autosufficienti, rientra nelle funzioni del Medico di Struttura;
k) redigere le eventuali certificazioni concernenti
l’esercizio dell’attività di medicina generale, a norma convenzionale.
Il Servizio di Continuità Assistenziale (emergenza territoriale 118) dell’Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire l’attività all’interno della struttura.
c) Assistenza specialistica: l’Azienda USL di Ferrara, assicura agli ospiti non autosufficienti della Casa Residenza per Anziani assistenza specialistica programmata, sulla base delle effettive esigenze valutate dal Medico di Struttura. Circa le modalità operative si fa rinvio a quanto indicato al punto a) del presente articolo.
d) Assistenza farmaceutica: per la struttura di CRA l’assistenza farmaceutica è garantita tramite il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale, attraverso la fornitura diretta secondo il normale sistema di approvvigionamento, ossia ritirando presso i magazzini farmaceutici territorialmente competenti dell’Azienda USL il seguente materiale:
a. specialità medicinali nelle forme farmaceutiche e nei dosaggi presenti nel Prontuario Terapeutico Provinciale Locale
Aziendale, compresi gli stupefacenti, gli emoderivati e l’ossigeno terapeutico nei casi previsti dalla circolare n. 7/2007;
b. presidi medico chirurgici o dispositivi medici: aghi, cateteri vescicali, deflussori, occhiali e mascherine per ossigeno, sacchi di raccolta delle urine, e contenitori di plastica per materiale tagliente, siringhe a monouso, sonde, ad esclusione dei: presidi per l’incontinenza, disinfettanti e materiali di medicazione;
c. prodotti dietetici correlati alle patologie di cui al
D.M. Sanità 01/07/1982, nelle forme e nei dosaggi aggiudicati nella trattativa privata per l’Azienda USL con l’esclusione comunque, di tutti i prodotti per la prima infanzia;
Le richieste dei beni sopra elencati dovranno essere autorizzate dal Medico della struttura.
La distribuzione, la gestione e il controllo di farmaci e prodotti presenti all’interno della struttura ricadono sotto la responsabilità del Medico della struttura medesima e del personale infermieristico che vi opera.
Il Responsabile delle attività sanitarie della CRA assicura il corretto processo della gestione farmaci secondo le modalità organizzative descritte nella procedura aziendale riportata nell'apposita pagina del sito web istituzionale.
Per i farmaci non ricompresi nel Prontuario Farmaceutico Provinciale è necessaria la prescrizione del medico della
struttura. Non si riconoscerà quindi rimborso di farmaci acquistati in farmacie esterne se non debitamente giustificati ed autorizzati.
La fornitura di sangue ed emoderivati avverrà attraverso l’applicazione della procedura aziendale riportata nell'apposita pagina del sito web istituzionale.
Specifici protocolli ulteriori in materia di assistenza farmaceutica saranno notificati tramite pubblicazione nell'apposita pagina del sito web istituzionale.
e) Assistenza protesica: l’Azienda USL si impegna ad assicurare l’assistenza protesica agli utenti aventi diritto a presidi personalizzati di cui all’elenco 1 del Nomenclatore tariffario ai sensi del DM 332/1999 e della DGR 1599/2011 avente ad oggetto “Linee di indirizzo regionali sui percorsi organizzativi e clinico-assistenziali nell’assistenza protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici”.
La Struttura deve disporre di una propria dotazione di presidi per assicurare l’assistenza protesica non personalizzata ai propri ospiti.
Circa le modalità operative si fa rinvio a quanto indicato al punto a) del presente articolo.
f) Assistenza infermieristica: si fa rinvio fin d'ora al provvedimento regionale che, come disposto dalla DGR 273/2016 definirà una specifica tariffa di riferimento per le prestazioni sanitarie non comprese nel costo di riferimento.
Le nuove modalità di tariffazione saranno oggetto di appendice al presente contratto. Fino all'adozione di detto provvedimento saranno garantite le seguenti prestazioni:
- l’Azienda USL si impegna ad assicurare l’assistenza infermieristica nel rapporto di un infermiere (limite minimo
n. 1548 ore annue effettive ai sensi della circolare regionale
n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto “Omogeneizzazione delle Prestazioni sanitarie nella rete dei Servizi per Anziani”) ogni 12 anziani non autosufficienti, a mezzo di personale dipendente o convenzionato messo a disposizione dal soggetto gestore;
- l’Azienda USL rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni infermiere messo a disposizione dal soggetto gestore per i posti di cui all’articolo 2 comma 1 stabilendo il tetto massimo di spesa che, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, per tale figura professionale risulta essere di Euro 40.000,00 annui per 13 mensilità (detto rimborso si intende al netto di IVA, se dovuta). Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento per il numero minimo di 1548 ore annue per infermiere professionale, e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per n. unità/quantità
orarie. Di norma, per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle assenze al di sopra della media (per es. personale infermieristico assente per maternità e puerperio) provvede il soggetto gestore, ad eccezione degli Enti gestori di natura pubblica con regime previdenziale pubblico, per i quali è da prevedersi la fornitura delle sostituzioni o il rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti dall’Ente gestore che non dovranno comunque essere superiori al massimo consentito.
Allo scopo si ritiene di precisare che il personale infermieristico assente per maternità e puerperio deve essere esclusivamente individuato tra coloro che risultino assegnati effettivamente ai posti letto accreditati previsti dall’articolo 2 comma 1.
Nell’ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga reso con personale dipendente della stessa Azienda Usl di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa Amministrazione un costo orario medio superiore, (in quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al gestore richiedente con i valori corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dall’Azienda USL.
La liquidazione al soggetto gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente fino alla concorrenza dell’importo massimo di cui sopra.
L’attività infermieristica deve integrarsi, all’interno della Casa Residenza per Anziani, con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.
g) Assistenza riabilitativa: si fa rinvio fin d'ora al provvedimento regionale che, come disposto dalla DGR 273/2016 definirà una specifica tariffa di riferimento per le prestazioni sanitarie non comprese nel costo di riferimento. Le nuove modalità di tariffazione saranno oggetto di appendice al presente contratto. Il servizio riabilitativo viene effettuato a mezzo di personale messo a disposizione dal soggetto gestore nel limite minimo di 1548 ore annue effettive per ciascuna unità, ai sensi del punto 3.3.4 della DGR 1378/1999 e della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani”.
L’Azienda USL di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni fisioterapista messo a disposizione dal soggetto gestore nel rapporto di un fisioterapista ogni 60 ospiti non autosufficienti per i posti indicati all’articolo 2 comma 1, in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell’Azienda USL stessa che, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, risulta essere di Euro 38.000,00 annui per 13 mensilità (detto rimborso si intende al
netto di IVA, se dovuta) per tale figura professionale.
Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per
n. unità/quantità orarie.
Di norma, per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle assenze al di sopra della media (es. personale della riabilitazione assente per maternità e puerperio) provvede il soggetto gestore, ad eccezione degli enti di natura pubblica con regime previdenziale pubblico, per i quali è da prevedersi la fornitura delle sostituzioni o il rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti dal soggetto gestore che non dovranno comunque essere superiori al massimo consentito.
Allo scopo, si ritiene opportuno specificare che il personale addetto alla riabilitazione assente per maternità e puerperio deve essere esclusivamente individuato tra coloro che risultino assegnati effettivamente ai posti accreditati indicati all’articolo 2 comma 1.
Nell’ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga reso con personale dipendente della stessa Azienda Usl di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa Amministrazione un costo orario medio superiore (in quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale
impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al soggetto gestore richiedente con i valori corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dall’Azienda USL.
La liquidazione al soggetto gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente fino alla concorrenza dell’importo massimo di cui sopra.
L’attività fisioterapica deve integrarsi, all’interno della Casa Residenza per Anziani, con lo svolgimento delle attività socio assistenziali.
h) Trasporti sanitari: L’Azienda USL assicura il trasporto sanitario in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati compreso il day-hospital di anziani non autosufficienti, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati presso la Casa Residenza per Anziani. I trasporti per visite specialistiche sono a carico del soggetto gestore. Si intendono a carico dell'Azienda USL anche i trasporti previsti a carico del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della vigente normativa in favore di utenti dializzati.
i) Responsabile dell’attività sanitaria: ai sensi di quanto disposto dalla DGR 715/2015 il soggetto gestore assicura un responsabile delle attività sanitarie con presenza programmata diurna e aggiuntiva al turno infermieristico di 5 ore settimanali ogni 25 ospiti.
L’attività di coordinamento dell’assistenza sanitaria è
garantita da personale messo a disposizione dal soggetto gestore, di norma un infermiere.
Il responsabile delle attività sanitarie:
• si occupa, in accordo con il coordinatore della struttura, dell’organizzazione di turni del personale infermieristico e riabilitativo, della programmazione degli orari di lavoro e delle ferie;
• definisce con il coordinatore della struttura la procedura per sostituzione ferie malattie etc., garantendo la continuità assistenziale;
• definisce la programmazione qualitativa e quantitativa del materiale ad uso sanitario, identifica le modalità per l’approvvigionamento di farmaci, presidi e di rapporto con l’Azienda USL e le ditte fornitrici;
• collabora con il personale sanitario, il coordinatore della struttura e i responsabili di nucleo nella formulazione dei piani di lavoro del servizio;
• partecipa agli incontri di verifica periodici con i responsabili di nucleo e con il coordinatore della struttura;
• partecipa agli incontri multidisciplinari e di aggiornamento;
• assicura la definizione, l’attuazione e la manutenzione di procedure condivise per quanto riguarda la continuità assistenziale tra la struttura ed i servizi sanitari ospedalieri e territoriali favorendo i processi di accesso e
dimissione per quanto riguarda invii al pronto soccorso, ricoveri e dimissioni ospedaliere, visite specialistiche e trasporti;
• definisce con il coordinatore della struttura le
procedure che favoriscono l’integrazione tra gli operatori ed il corretto passaggio di informazione, a partire dall’utilizzo della cartella integrata al fine di garantire la continuità assistenziale;
• garantisce l’applicazione delle procedure relative alla
lettura del bisogni sanitari;
• partecipa alla identificazione dei bisogni formativi e di aggiornamento del personale infermieristico e riabilitativo ed alla programmazione e definizione delle relative attività, assicurando comunque un approccio e momenti integrati tra tutti gli operatori;
• supervisiona, per quanto di competenza, la corretta elaborazione delle procedure e ne garantisce l’applicazione;
• favorisce l’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale anche al fine di garantire una corretta presa in carico e conseguente pianificazione assistenziale.
Le ore svolte dal responsabile delle attività sanitarie verranno rimborsate dalla stessa Azienda USL al soggetto gestore per la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata.
In merito alle tariffe si fa rinvio a quanto indicato al punto
f) del presente articolo.
ART. 8 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del presente contratto, è assicurata:
a) dalla tariffa regionale per i servizio accreditato, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
b) dalle quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico dai Comuni (in misura totale o parziale), per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;
c) dal rimborso, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie, a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), secondo quanto previsto dalle Direttive Regionali.
2. I costi relativi ad ulteriori forniture o prestazioni richieste dall’Azienda USL sulla base della normativa vigente e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente sulla base di specifici accordi che intercorreranno preventivamente tra le parti e comunque previa produzione della documentazione relativa agli oneri sostenuti.
3. Ai fini della rendicontazione mensile delle presenze e delle spese sanitarie si deve tenere conto di quanto indicato dalla DGR 514/2009 e dalle indicazioni fornite dal
Dipartimento Cure Primarie e che saranno pubblicate nell'apposita pagina del sito web istituzionale.
4. In caso di assenza con mantenimento del posto letto (conseguente a ricoveri ospedalieri, ingressi effettivi in struttura posticipati rispetto alla data di autorizzazione all’ammissione, o comunque assenze programmate, concordate con il Gestore) si prevede, per ogni giornata di assenza, il versamento di una parte della quota di tariffa giornaliera a carico dell’Utente/Comune pari al 45% ed il riconoscimento pari al 45% della quota di tariffa giornaliera a carico del FRNA. Saranno riconosciuti per intero il primo giorno di ricovero ospedaliero e il giorno di reingresso in struttura.
5. La remunerazione del servizio reso sui posti non accreditati, ma autorizzati al funzionamento, di cui all’art.
2 comma 1, è assicurata dalla tariffa di € 67,14 pro- capite/pro-die, IVA 5% compresa, dovuta al soggetto gestore dall’utente, eventualmente assunta a proprio carico dal Comune (in misura totale o parziale), per l’assistito in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni dell’amministrazione comunale vigenti.
8.1 - Determinazione del costo di riferimento
1. L’entità della tariffa e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:
a) del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato;
b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti (case mix);
c) degli elementi di flessibilità previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento.
2. La determinazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dal Comitato di Distretto sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto.
3. La determinazione della quota di contribuzione a carico degli utenti spetta a ciascuna Amministrazione Comunale competente, sulla base dei propri regolamenti comunali pubblicati nei rispettivi siti web.
8.2 - Flusso informativo sui costi di produzione
1. La Committenza attiva, tramite l’Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il Gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la variazione del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.
2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i termini temporali stabiliti dalla Committenza.
3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. ii., il Gestore deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all’applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.
8.3 - Valutazione del case mix
La valutazione e la rivalutazione del livello assistenziale degli utenti e, conseguentemente, dell’importo delle tariffe, sarà effettuata sulla base dei criteri e delle tempistiche stabiliti dalle direttive regionali e dagli atti di carattere generale dell’Azienda USL.
8.4 - Determinazione delle tariffe a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
1. L’importo della tariffa a carico del FRNA è calcolato sulla base delle classificazioni degli ospiti effettuata dall'èquipe del soggetto gestore e validata dalla UVG territorialmente competente, nonché della valutazione degli elementi di flessibilità dichiarati dal Gestore.
2. l’Azienda USL in qualità di Ente gestore del FRNA, si impegna:
- ad aggiornare, annualmente con proprio provvedimento che sarà pubblicato sull'apposita pagina web del sito istituzionale, l’ammontare della tariffa, nel rispetto della normativa vigente;
- a trasferire al soggetto gestore le tariffe dovute in relazione al presente contratto, sulla base di rendiconti mensili inoltrati dal Gestore stesso, anche tramite sistema informativo socio sanitario, in cui dovranno essere evidenziati l’elenco nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, la data di ingresso, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti, l’importo complessivamente dovuto ed ogni altra informazione si rendesse necessaria.
3. Il soggetto gestore deve assicurare, se richiesto, l’inoltro dell’elenco nominativo mensile delle persone impiegate nella Casa Residenza per Anziani, del personale in turno, corredato da relativa qualifica professionale, con attestazione delle ore lavorative effettuate.
4. Il trasferimento di quanto dovuto sarà effettuato entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della corretta rendicontazione, ferma restando la disponibilità dei fondi regionali trasferiti all’Azienda USL.
8.5 - Rimborso degli oneri sanitari Azienda USL
1. Nelle more di nuove determinazioni in merito da parte della
Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare Regione Xxxxxx Xxxxxxx il rimborso degli oneri sanitari avverrà come specificato all'articolo 7 del presente contratto.
2. L’Azienda USL, rimborserà al Gestore le prestazioni sanitarie di cui all’articolo 7, che dovranno essere fornite direttamente dal Gestore stesso.
3. I rimborsi saranno effettuati sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e corrisposti, dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dai CCNL per il tempo pieno, previa documentata certificazione. Non sarà ammesso un rimborso superiore al costo orario omnicomprensivo che sarebbe sostenuto da parte dell’Azienda USL in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, delle stesse prestazioni sanitarie e comunque entro il tetto annuo massimo di:
a. € 40.000,00 per ciascun infermiere;
b. € 38.000,00 per ciascun tecnico della riabilitazione.
4. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal Gestore verrà liquidato dall’Azienda USL entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento di regolare nota di richiesta che il Gestore emetterà mensilmente, unendo alla stessa note e rendiconti, in cui dovranno essere evidenziate:
- le spese sostenute per le prestazioni in argomento;
- le ore effettivamente prestate;
- le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni (per decessi o trasferimenti).
5. Le note dovranno essere inoltrate mensilmente al servizio bilancio, ai fini della relativa liquidazione, fatta salva l’eventuale richiesta di documentazione integrativa.
8.6 - Determinazione delle rette a carico utente/Comune
1. La quota di contribuzione a carico degli utenti è quella definita dalle norme regionali.
2. I Comuni, sulla base di apposito regolamento comunale in applicazione della disciplina vigente in materia di ISEE, possono riconoscere all’utente un contributo ad integrazione della quota dovuta dall’utente sulla base della tariffa regionale.
3. Per i posti non accreditati, ma autorizzati al funzionamento, di cui all’art. 2 comma 1, la tariffa giornaliera a carico degli utenti è definita annualmente dal Comune di Poggio Renatico in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione.
8.7 - Riscossione delle rette dovute dall’utente
1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle rette dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
- non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per servizi/interventi già ricompresi nel costo di riferimento;
- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- eventuali anticipi della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non possono essere superiori ad una mensilità della quota di partecipazione alla spesa da parte dell’utente.
2. Per agevolare il pagamento delle rette da parte degli utenti, il Gestore mette a disposizione dei cittadini diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione bancaria.
3. L’utente che non paga la quota a suo carico per una mensilità entro il termine indicato è considerato moroso. Il Gestore o suo incaricato invia all’utente moroso, ai suoi famigliari o all'amministratore di sostegno, un sollecito di pagamento, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto gestore può informare il Servizio Sociale Territoriale competente che l’ospite risulta moroso.
4. Il Servizio Sociale Territoriale competente avrà a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l’intervento del Servizio Sociale Territoriale competente non abbia ravvisato opportunità dell’intervento di aiuto il soggetto gestore potrà
procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse o in alternativa attivare altre procedure previste per legge a tutela del proprio credito (es. amministratore di sostegno).
5. Il Gestore aggiorna annualmente il Comune di riferimento sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito. All’utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.
6. Il Gestore del servizio si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese mediche, paramediche e di assistenza specifica (personale addetto all’assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell’utente e/o dai familiari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR 2110/2009 come modificata dall’Allegato 1 della DGR 292 del 10/03/2014. La reiterata inosservanza di tale obbligo costituisce grave motivo di iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.
8.8 - Accoglienze temporanee
La remunerazione del costo sociale e socio-sanitario dell’accoglienza temporanea di sollievo nella Casa Residenza per Anziani viene aggiornata in base alla DGR 273/2016, ferma
restando la validità delle altre disposizione della DGR 1206/2007.
ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO
1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal gestore a scadenza mensile.
2. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l’esatta ragione sociale dell’ente debitore:
- COMUNE DI CENTO - GAFSA (per i Comuni di Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXX (XX) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: ZA8A2U, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;
- COMUNE DI BONDENO – Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX)
- Codice Fiscale: 00113390389, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: 30U0ZF, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;
- Azienda USL di Ferrara – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio: UFTPUJ, dovranno riportare il numero di ordine che sarà dall’Azienda comunicato
annualmente ed il codice dell’ufficio.
3. I Committenti provvedono a liquidare quanto dovuto al soggetto gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopracitati, salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.
In ogni caso la Committenza condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate al soggetto gestore a mezzo Pec entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell’Ente.
4. Il gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010,
n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle
prestazioni ordinate da parte dalla Committenza.
5. In particolare, i conti correnti dedicati su cui la Committenza potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto e le persone autorizzate ad operare sugli stessi, sono i seguenti:
a) Cassa di Risparmio di Ferrara IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXXXX, nata a Ferrara il 05/06/1959, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Copparo (Fe) il 30/04/1970 - codice fiscale XXXXXX00X00X000X
b) Cassa di Risparmio in Bologna IBAN XX00 X 00000 00000 00000000000X
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
c) UNICREDIT BANCA D’IMPRESA IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
d) CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
e) MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
f) UNIPOL BANCA IBAN IT56 Z 03127 13001 000000000730
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
g) BANCO POSTA IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegata ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
h) CREDEM IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
i) BANCA PROSSIMA S.p.A. IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
l) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale
m) BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
n) Cassa di Risparmio di Ferrara IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXXXX, nata a Ferrara il 05/06/1959, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nata a Bologna il 02/02/1969, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Ferrara il 10/10/1964, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
o) Banca Popolare di Milano IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000
delegati ad operare sul medesimo sono i sigg.ri:
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXX XXXXXX, nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- XXXXXXXX XXXXXX, nata a Ferrara il 07/06/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
6. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per
iscritto o per posta elettronica certificata all’Amministrazione Comunale.
7. Il gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Committenza ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 10 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
1. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e
servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l’opportuna informazione all’utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il Gestore deve acquisire l’assenso del Committente in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:
- il Gestore comunica ai Committenti, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione, indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione condivisa tra le parti;
- dopo aver acquisito l’assenso dei Committenti il Gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni prima dell’inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate.
6. Ove possibile, il Gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui al punto precedente.
7. I Committenti possono concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione.
8. In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o alberghieri verrà addebitata una decurtazione pari al 50% della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi alla durata dell’interruzione.
9. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90
n. 146, ex art. 7 lett. G.
10. In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali accordi locali stipulati tra organizzazioni sindacali e di categoria. ART. 11 - RISORSE UMANE
1. Per il personale utilizzato dal soggetto gestore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle
normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.
3. Il Gestore, per l’espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio, inoltre:
- provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre rispettati i parametri di personale indicati nel presente Contratto e nel rispetto delle direttive regionali citate in premessa;
- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa.
4. Il gestore dà atto di ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai sui collaboratori a qualunque
titolo. Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.
2. L’accertata violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti. ART. 13 – RISORSE PATRIMONIALI
1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune di Poggio Renatico, utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto ed indicati nel Contratto di locazione di cui al successivo comma 2, sono concessi in uso, per la durata del presente Contratto di servizio, al gestore, che ha l’obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria.
2. Per disciplinare le modalità di gestione dei beni patrimoniali di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune di Poggio Renatico e il soggetto gestore sottoscrivono un apposito Contratto di locazione.
3. In considerazione della messa a disposizione dei beni immobili e degli impianti, il soggetto gestore deve rimborsare al Comune di Poggio Renatico l’importo di € 4,00 (Euro quattro/00) per giorno/posto di CRA accreditato effettivamente
occupato.
4. In considerazione della messa a disposizione beni mobili, delle attrezzature e dei macchinari il soggetto gestore deve rimborsare al Comune di Poggio Renatico l’importo di € 0,70 (Euro zero/70) per giorno/posto di CRA accreditato effettivamente occupato.
ART. 14 - SERVIZI FORNITI AL SOGGETTO GESTORE DAL COMUNE DI POGGIO RENATICO
1. Il Comune di Poggio Renatico si impegna a fornire al soggetto gestore il servizio di lavanderia e guardaroba per gli ospiti della CRA.
2. Per il servizio di cui al comma precedente il soggetto gestore si impegna a riconoscere al Comune di Poggio Renatico l’importo di € 3,50, iva inclusa, per giorno/ospite effettivamente presente. Sulla base dell’analisi di gestione dalla base imponibile sarà detratto, a titolo di ristorno costi utenze (luce, acqua, gas) il 10%.
3. Il prezzo del servizio di cui al presente articolo è oggetto di revisione annuale.
ART. 15 – INTERFERENZA
1. Il soggetto gestore dichiara, sottoscrivendo il presente Contratto, di essere a conoscenza che nell’immobile della Casa Residenza per Anziani di Poggio Renatico sono presenti anche i locali adibiti al servizio di lavanderia e guardaroba e che pertanto esiste una sorta di convivenza nello stesso edificio
fra diversi servizi, che rappresenta un possibile rischio di interferenza.
2. Il soggetto gestore pertanto ha provveduto alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm.
ii. e ha definito i costi relativi all’interferenza che, in riferimento a quanto sopra detto, risultano pari ad € 350,00. ART. 16 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:
- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale;
- relazione annuale del soggetto gestore relativa al servizio che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti;
- richiesta al soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale o ad altra equipe di esperti, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del progetto di vita e di cure nonché del PAI;
- incontri dedicati;
- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.
2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una penale come previsto all’articolo 17.
3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l’Ente competente al rilascio dell’accreditamento per la sospensione o la revoca dell’accreditamento.
4. L’Azienda USL si riserva di definire per le parti di propria competenza le modalità di verifica del rispetto dei requisiti sanitari nonché della corretta applicazione di quanto disposto nel merito.
ART. 17 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI
1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del gestore per il periodo ulteriore e successivo.
2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del gestore, il soggetto committente invierà una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.
3. Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli
adeguamenti.
4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto gestore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:
a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto gestore;
b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;
c) per grave negligenza o malafede dell’impresa nell’esecuzione del presente contratto di servizio;
d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;
e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell’accreditamento del servizio;
f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l’affidabilità del soggetto gestore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi
anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;
g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;
h) per eventi che possano determinare l’inagibilità o l’indisponibilità dell’immobile in cui è ubicata la Casa di Residenza per Anziani.
5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta all’impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto di appalto con termine di preavviso inferiore.
6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell’impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.
7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell’ambito di quanto previsto dal precedente comma,
applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00.
8. L’ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.
9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:
a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Xxxxxx-Romagna;
b) carenze nell’organizzazione del servizio, nell’igiene e nella pulizia della struttura e degli impianti;
c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;
e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio all’utenza;
f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria
all’ospite, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;
g) qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell’attività istituzionale.
10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente l’Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.
11. Nel caso in cui il soggetto gestore si adegui alla diffida l’Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all’importo minimo di € 1.000,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.
12. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto gestore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10
(dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
13. La penale verrà senz’altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.
14. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto gestore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto gestore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto gestore.
15. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.
16. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggior danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all’immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio. ART.18 - MODALITA’ DI REVISIONE DEL CONTRATTO
1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse
pubblico il rapporto, si applica l’art. 176, comma 4 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii..
Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
f) variazioni significative dell’andamento della domanda.
2. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:
- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l’inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all’art 13;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
3. In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.
4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di accreditamento.
5. Il soggetto gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno sei mesi prima. Il soggetto gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.
6. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni
regionali in materia di accreditamento.
ART. 19 - FLUSSI INFORMATIVI
1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel rispetto di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009 (Flusso FAR).
2. Il soggetto gestore assicura altresì l’assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (tra cui le schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.
3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all’articolo 17.
ART. 20 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO SANITARIA
1. Le parti assumono il sistema informativo area socio sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.
2. Il soggetto gestore si impegna all’utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed
informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell’ambito del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria .
3. Il soggetto gestore si impegna, in particolare, all’utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico area socio sanitaria STRUTTURE ANZIANI rendendovi disponibili i seguenti dati:
• l’accesso/dimissione dell’anziano in struttura;
• le rilevazioni mensili, trimestrali ed annuali del flusso informativo regionale FAR;
• la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/assenze degli ospiti, rilevazione ore erogate del personale infermieristico e della riabilitazione;
• la valutazione personalizzata dell’anziano ai fini della definizione del PAI di struttura attraverso la somministrazione della scheda regionale BINA-FAR al momento dell’ingresso e, successivamente, ogni 180 giorni e al bisogno come BINA – STRAORDINARIA.
4. Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria, garantendo:
• l’utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno
successivamente predisposti;
• il recepimento degli aggiornamenti che saranno proposti;
• la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
• la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull’andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale,
4. L’assolvimento dei debiti informativi locali e regionali, è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.
5. L’eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l’invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.
6. Nel caso in cui sia verificata l’inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a
€ 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il Soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.
7. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all’accertata inadempienza del Gestore.
8. L’applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza, con la previsione di un termine congruo per la presentazione di contro-deduzioni da parte del soggetto gestore.
9. Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.
10. Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il soggetto gestore si impegnerà all’utilizzo dello specifico modulo informatico in fase di attivazione nell’ambito del sistema informativo area socio sanitaria. Saranno definite, attraverso l’adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo, specificando sin d’ora che all’atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.
ART. 21 – RESPONSABILITÀ
1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell’espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non
possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.
2. Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ. .
3. Salvo quanto prescritto dall’art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell’art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.
4. Il soggetto gestore stipula idonea polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi giusta polizza assicurativa n. 1/2462/60/56706501 del 31/12/2015, in corso di validità, rilasciata da UNIPOL SAI Xxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx, 0 che le parti dichiarano di conoscere e concordano di non allegare al presente contratto, ma che si conserva agli atti del Comune di Cento.
5. La stessa polizza assicurativa sopra richiamata prevede la copertura di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), per una somma assicurata (massimale/sinistro) di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). Il soggetto gestore si impegna a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.
ART. 22 - ELEZIONE DEL FORO
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.
2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.
3. Foro competente è quello di Ferrara.
4. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 23 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Il Gestore s’impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al
presente atto, comprese le imposte di bollo, sono a carico del Gestore. La registrazione in caso d’uso è a carico del richiedente.
ART. 25 - PANTOUFLAGE
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 26 - NORME FINALI
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
2. Ai sensi dell’articolo 21 comma 2-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii. il presente contratto è stipulato con firma digitale e consta di x. xxxxxxxxxxx pagine comprese le firme.
p. CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS IL LEGALE RAPPRESENTANTE
x.xx Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
p. COMUNE DI CENTO - Soggetto Istituzionalmente Competente IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
p. COMUNE DI BONDENO
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI
x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
p. COMUNE DI POGGIO RENATICO
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
x.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
p. COMUNE TERRE DEL RENO
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
x.xx Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx
p. COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
p. AZIENDA USL DI FERRARA
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST
x.xx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx