Spett.le
Spett.le
Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. Xxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxx
Facendo seguito alle intese intercorse, con la presente Le proponiamo di concludere alle condizioni di cui in appresso il seguente
Contratto di Segnalazione tra
MONTE PASCHI FIDUCIARIA S.p.A., con sede legale in Siena xxx Xxxxxxxx 00, iscritta al n. 00788520013 del registro delle imprese/REA di Siena, con c.f. 00788520013 e p. IVA 007821340528, iscritta al n. 5 della sezione separata per le società fiduciarie dell’albo ex art. 106 del testo unico bancario, in persona del suo Direttore generale pro tempore dr. Xxxxxxxxx XXXXXXXX, legittimato giusta procura speciale rilasciatagli dal presidente del consiglio di amministrazione della Fiduciaria con atto pubblico del notaio Xxxxxxxx XXXXXXX di Siena 15 dicembre 2016 rep. 69.322, racc. 28.641)
e
il Sig. nato a , il , residente in , via , Partita IVA , cod. fisc.
PREMESSO CHE
a) i termini che iniziano con la lettera maiuscola e le locuzioni in cui la prima parola inizia con la lettera maiuscola hanno il solo significato a essi attribuito come segue
a.1) “Fiduciaria” indica la Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. come sopra intestata
a.2) “TUB” indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss. mm. e ii.)
a.3) “Segnalatore” indica il Sig. come sopra intestato
a.4) “Gruppo MPS” indica il gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena
a.5) “Parti” oppure, al singolare, “Parte” indicano rispettivamente la Fiduciaria ed il
“Segnalatore” considerate assieme o separatamente
a.6) “Servizi fiduciari” indica i contratti d’incarico fiduciario con intestazione, i mandati di
amministrazione senza intestazione e i trust considerati assieme o per coppie
a.7) “Servizio fiduciario” indica ciascun servizio fiduciario considerato separatamente
a.8) “Contratto” indica il presente contratto
a.9) “Clientela” indica i clienti attuali e potenziali del Segnalatore, che, manifestando interesse alla conoscenza dei Servizi Fiduciari, acconsentono alla comunicazione dei loro dati personali alla Fiduciaria.
b) la Fiduciaria è una società autorizzata all’esercizio in Italia dell’attività di amministrazione di beni per conto terzi c.d. “statica” ai sensi della l. 23 novembre 1939 n. 1966 e del d.m. (industria)
16 gennaio 1995. L’autorizzazione ministeriale fu concessa con decreto del ministero dell’industria 1 dicembre 1969 pubblicato nella Parte prima della Gazzetta ufficiale n. 323 del 24 dicembre 1969; tale decreto fu modificato dapprima con il d.m. 6 febbraio 1989 e successivamente con il decreto interministeriale 20 dicembre 1994. La Fiduciaria è iscritta al n. 5 della sezione separata per le società fiduciarie dell’albo ex art. 106 del TUB;
c) la Fiduciaria è società a socio unico appartenente al Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo “Fiduciaria Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e degli articoli 2497 e seguenti del codice civile;
d) il Segnalatore dichiara di conoscere i contenuti delle comunicazioni emesse dalla Consob n. 98069878 e 98069882 del 27 agosto 1998; n. 57808 del 26.7.2000; n. 2049119 del 15.7.2002;
e) la Fiduciaria, nel confermare il proprio interesse ad avvalersi del Segnalatore per le attività di segnalazione ha accettato di stipulare il Contratto per la regolamentazione delle relative modalità e condizioni;
f) corrisponde all'interesse delle Parti definire i reciproci rapporti ed i corrispondenti diritti ed obblighi;
g) il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo con analoghi contenuti sottoscritto tra le Parti.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1 Premesse ed allegati
1.1. Quanto contenuto nelle premesse e negli allegati (incluse le eventuali future modifiche o integrazioni agli stessi, definite di comune accordo dalle Parti) costituisce parte integrante del presente Contratto.
Art. 2 Oggetto del Contratto
2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della collaborazione fra le stesse, senza vincoli di esclusiva, perché il Segnalatore effettui la segnalazione a potenziali clienti della denominazione e della sede della Fiduciaria, nonché per la generica enunciazione dei pregi dei Servizi fiduciari (“le “Attività), fermo restando l’insindacabile giudizio della Fiduciaria relativamente all’avvio di contatti e, se del caso, di un’istruttoria per la prestazione dei propri servizi.
2.2 Pertanto, la Fiduciaria autorizza il Segnalatore:
a) alla mera segnalazione a potenziali clienti della denominazione e della sede della Fiduciaria, con facoltà di enunciare genericamente i pregi e le capacità della Fiduciaria stessa;
b) alla raccolta dai potenziali clienti della modulistica dell’allegato A debitamente firmata che deve essere inviata alla Fiduciaria utilizzando le procedure e i processi operativi concordati con la Fiduciaria stessa come indicato nell’Allegato “C”.
2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che non rientra nell’oggetto dell’incarico conferito, nonché
è espressamente vietato dalla normativa di riferimento al Segnalatore:
a) l’illustrazione di dettaglio ai potenziali clienti della Fiduciaria dei contenuti, ovvero la descrizione delle qualità e delle caratteristiche dei Servizi fiduciari;
b) la consegna ai potenziali clienti di materiale pubblicitario o promozionale nonché di qualunque documento predisposto dalla Fiduciaria;
c) l’utilizzo di strumenti promozionali che si riferiscono al servizio, nonché ogni
considerazione sui servizi prestati e sui prodotti offerti da altri intermediari;
d) la raccolta di qualsivoglia tipo di proposta contrattuale o mezzo di pagamento;
e) lo svolgimento di qualsiasi attività riservata dalla normativa di riferimento al personale della Fiduciaria;
2.4 Le parti concordano reciprocamente di limitare il numero di clienti presentabili ad un numero massimo di 15 annui e comunque non inferiore a annui.
Art. 3
Obblighi del Segnalatore
3.1. Con riferimento alle Attività che saranno prestate in favore della Fiduciaria, senza vincoli di esclusiva il Segnalatore si impegna a:
a) non mettere a disposizione dei potenziali clienti della Fiduciaria la modulistica relativa ai
servizi della Fiduciaria e a non prestare la propria collaborazione in sede di raccolta della documentazione funzionale alla conclusione dei contratti;
b) circoscrivere la propria attività rigorosamente alla mera segnalazione di nominativi di soggetti interessati all’avvio di contatti e, se del caso, di un’istruttoria per la conclusione di affari con la Fiduciaria, senza che il Segnalatore possa partecipare a tale eventuale fase e che il suo intervento possa in alcun modo impegnare la Fiduciaria a contrarre;
c) non accettare o assumere da parte dei potenziali clienti procure o incarichi relativi ai servizi offerti dalla Fiduciaria;
d) assumere una obbligazione di mezzi e non di risultato;
e) non usare o consentire l’uso del marchio, del nome o dell’immagine della Fiduciaria
f) mantenere strettamente riservati, per proprio conto, tutti i dati, informazioni e notizie di cui venga a conoscenza in forza o in occasione del presente Xxxxxxxxx.
g) non svolgere alcuna attività che sia dalla legge riservata a determinate categorie di soggetti.
Art. 4
Insindacabilità del giudizio di concedibilità dei Servizi fiduciari espresso della Fiduciaria
4.1. L'istruttoria relativa alle richieste di Servizi fiduciari viene effettuata dalla Fiduciaria in completa autonomia e secondo il proprio insindacabile e libero giudizio. La Fiduciaria non assume alcun obbligo o impegno alla prestazione dei Servizi fiduciari richiesti.
Art. 5
Durata del Contratto
5.1 Il Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso e cessa il . Alla scadenza il Contratto è tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. all’altra Parte agli indirizzi di cui all’art. 17 del presente Contratto almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o prorogata;
5.2 successivamente alla data di scioglimento per qualsiasi motivo del Contratto, il Segnalatore non può più svolgere l’attività di segnalazione di cui all’art. 2;
5.3 lo scioglimento del contratto non modifica il termine per il pagamento dei corrispettivi maturati relativamente alle segnalazioni effettuate antecedentemente alla data di scadenza e perfezionate entro i tre mesi successivi, in conformità con quanto previsto nell’ Allegato B del presente contratto.
Art. 6
Corrispettivo e modalità di pagamento
6.1. La Fiduciaria si impegna a riconoscere al Segnalatore per l’attività che svolga in esecuzione del Contratto, a seguito della conclusione di affari tra la Fiduciaria ed i potenziali clienti dallo stesso segnalati, un corrispettivo nella misura e secondo le modalità indicate nell'Allegato B.
Art. 7 Responsabilità delle Parti
7.1 Ciascuna delle Parti è responsabile del corretto e diligente svolgimento dell'attività di propria competenza secondo quanto previsto dal presente Contratto, dalla normativa applicabile in materia e usando la diligenza dovuta in relazione all’attività prestata.
7.2 Ciascuna Parte è direttamente responsabile, nei confronti delle Autorità di Xxxxxxxxx e dei terzi in genere, delle conseguenze derivanti da propri comportamenti errati, negligenti od omissivi e, in relazione a ciò, tiene l'altra Parte indenne da ogni danno, costo, pregiudizio od onere. Nel caso in cui il Segnalatore non adempia agli obblighi posti a suo carico dall’art. 4 del presente Contratto, e da ciò scaturisca una responsabilità in capo alla Fiduciaria, il Segnalatore – salvo quanto previsto dall’art. 1229 C.C. - è tenuto a mantenere quest’ultima indenne e manlevata da ogni conseguenza che ne possa derivare.
7.3 Nell’esecuzione del Contratto ciascuna delle Parti presidia i rischi operativi suscettibili d’ingenerare responsabilità ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in capo a sé e alla controparte; ciascuna delle Parti rispetta il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 ed esegue attività non incompatibili con il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 della controparte. Le Parti rispettano tutta la normativa tempo per tempo adottata dalla Capogruppo nella materia della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti ad esse applicabile.
7.4 La Fiduciaria si riserva la facoltà di verificare, anche attraverso indagini che presuppongono il contatto diretto con il potenziale cliente, che il Segnalatore si limiti ad una mera segnalazione senza porre in essere attività d’offerta, in conformità con quanto previsto da Consob in materia di segnalazione pregi.
Art. 8 Riservatezza
8.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati i dati e le notizie appresi in relazione al e per l’effetto del presente Contratto e a non divulgarli a terzi per qualunque ragione, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dall'Autorità. I predetti vincoli permangono a tempo
indeterminato anche in caso di cessazione del presente Contratto da qualunque ragione determinata.
8.2 Le parti attestano che
a) i contratti fiduciari prevedono di norma un regime rafforzato di riservatezza della Fiduciaria verso tutti i propri interlocutori;
b) il modello distributivo consolidato dei servizi della Fiduciaria in seno al Gruppo MPS prevede che essa si interfacci con la propria clientela quasi esclusivamente attraverso il personale territoriale delle proprie banche rete; sia nella fase genetica sia nella fase di durata dei rapporti fiduciari, pertanto, i fiducianti si palesano al Segnalatore e al suo personale.
Art. 9 Clausola Penale
9.1 In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente Contratto, il Segnalatore sarà tenuto a corrispondere alla Fiduciaria, a titolo di penale, una somma pari ad € 9.000, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Art. 10 Rappresentanza
10.1 Le attività sopra indicate non determinano alcun vincolo di subordinazione né comportano il conferimento di poteri di rappresentanza fra le Parti.
Art. 11 Risoluzione del Contratto
11.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. la Fiduciaria si riserva la piena facoltà di risolvere il Contratto in qualsiasi momento a mezzo di raccomandata a/r inviata agli indirizzi di cui all’art. 16, senza riconoscimento di penalità alcuna a favore del Segnalatore e riservandosi il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni - anche reputazionali - qualora emergessero:
a) la mancanza od il venir meno di uno o più requisiti indicati al punto c) delle premesse;
b) il Segnalatore violi gli obblighi di riservatezza di cui all’Art. 8;
c) il Segnalatore non adempia agli obblighi di cui all’Art. 3;
d) il Segnalatore violi gli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati personali di cui all’ Art. 2.2., lettera b);
in questi casi sono dovute solo le commissioni riferite all’attività di segnalazione effettuate prima del verificarsi dell’evento risolutivo stesso che siano andate a buon fine.
Art. 12
Diritto di recesso delle Parti
12.1 Le Parti hanno facoltà di recedere ad nutum dal Contratto in qualunque momento, comunicando tale intendimento a mezzo lettera raccomandata a/r inviata agli indirizzi di cui all'Art. 17. Il recesso diviene operante trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. L'esercizio della facoltà di recesso non attribuisce diritto al riconoscimento per alcuna delle Parti di nessuna penalità, indennità o corrispettivo aggiuntivo, spettando unicamente alla Segnalatore quanto previsto all'Art. 6 per le prestazioni svolte nel corso della vigenza del presente Contratto.
Art. 13
Registrazione
13.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso in quanto tutte le disposizioni in
esso contenute sono soggette ad IVA (art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).
Art. 14
Revisioni e modifiche dei contenuti del Contratto
14.1 Qualsiasi modifica agli impegni assunti in attuazione del presente Contratto, ivi compresi i corrispettivi pattuiti (Allegato “B”) deve essere concordata tra le Parti per iscritto, anche per scambio di corrispondenza a mezzo raccomandata A.R. da inoltrarsi agli indirizzi riportati al successivo Art. 17.
14.2 In ipotesi di disaccordo sulle modifiche proposte, le Parti potranno recedere dal Contratto come
indicato all’Art. 12.
14.3 Eventuali tolleranze, anche se reiterate, di inadempimenti e/o di parziali adempimenti del presente contratto, non potranno in nessun caso essere interpretate come modifica o abrogazione tacita dei corrispondenti vincoli contrattuali.
Art. 15
Tutela dei dati personali
15.1 Con riferimento all’esecuzione del presente Contratto, le Parti sono concordi nell’assumere il ruolo di titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali delle Parti stesse e della Clientela, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal D. Lgs. 101/18.
15.2 Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a far osservare alle persone autorizzate al trattamento la suddetta normativa, nonché a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del GDPR.
Art. 16
Legge applicabile e Foro Competente
16.1 Qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione del Contratto deve essere affrontata preliminarmente in seno a un procedimento di mediazione o di negoziazione assistita in cui le Parti si adoperano per addivenire a una definizione bonaria della vertenza. Nel caso in cui le Parti non pervengano a una soluzione in tempi brevi della controversia, nelle suddette modalità, la controversia stessa è devoluta alla cognizione esclusiva di un collegio arbitrale che decide secondo arbitrato rituale; il collegio è composto di tre membri due dei quali nominati dalle Parti e il terzo nominato con funzioni di presidente del collegio arbitrale di intesa fra i primi due arbitri ovvero, in difetto, dal presidente del tribunale di Siena.
16.2 Il presidente del tribunale di Siena nomina l'arbitro di Parte qualora la Parte interessata non vi
provveda entro dieci giorni dall’invito rivoltole in tal senso dall’altra a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento; provvede anche alla sostituzione del terzo arbitro, con funzioni di presidente, qualora il nominato sia impedito ovvero rinunci per ogni ragione. Analogamente provvede alla sostituzione dell’arbitro di Parte impedito ovvero che abbia rinunziato, qualora la Parte che vi abbia interesse non provveda alla sua sostituzione entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito rivoltole dall’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
16.3 La decisione del collegio arbitrale avviene secondo diritto e deve essere resa entro 180 giorni dalla costituzione del collegio.
16.4 Per ogni altra questione le Parti si impegnano ad adire esclusivamente il foro di Siena del giudice ordinario.
Art. 17 Riferimenti per comunicazioni
17.1 Tutte le comunicazioni effettuate ai sensi del Contratto devono essere indirizzate a ciascuna delle Parti al rispettivo indirizzo di posta elettronica certificata che si elegge come di seguito:
• per il Segnalatore
• per la Fiduciaria xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
17.2 Ogni modificazione degli indirizzi sopra indicati deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla Parte interessata alla controparte e ha efficacia a partire dalla data della sua ricezione.
X.xx: Il Segnalatore
--------------------------------------------------------------
X.xx: Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. Il Direttore Generale (Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
--------------------------------------------------------------
Il Segnalatore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare espressamente le clausole riportate nei seguenti articoli:
Art. 7: (responsabilità delle parti) Art. 8: (riservatezza)
Art. 10: (clausole risolutive espresse) Art. 12: (diritto di recesso)
Art. 16: (foro competente)
Data
X.xx: Il Segnalatore
--------------------------------------------------------------
Nome e Cognome
[su carta intestata del segnalatore]
Allegato “A”
Modulo Presentazione Cliente
Indirizzo , via .
Contattabile ai seguenti recapiti
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR e del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/18, Monte Paschi Fiduciaria S.p.A., (nel prosieguo, la Fiduciaria), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni concernenti il trattamento dei Suoi dati personali.
Fonte dei dati personali.
I dati personali che La riguardano, consistenti in dati anagrafici, di residenza e di contatto, sono stati
da Lei spontaneamente forniti al Segnalatore mediante la
compilazione del presente modulo, affinché fossero successivamente trasmessi da quest’ultimo alla Fiduciaria, la quale li utilizzerà per la finalità di seguito indicata.
Finalità del trattamento
I dati personali sono utilizzati dalla Fiduciaria unicamente per poterLa contattare al fine di concordare un appuntamento. Per tale finalità Le chiediamo di manifestare il Suo consenso nell’apposita sezione in calce al presente modulo, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la manifestazione del consenso, libero e facoltativo, espresso dall’interessato; il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente, può comportare per la Fiduciaria l’impossibilità di poterla contattare.
Modalità del trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
La Fiduciaria può comunicare i dati a determinati soggetti, anche esteri (al riguardo, si veda il successivo paragrafo relativo al trasferimento dei dati all’estero), in quanto vi è un preciso obbligo normativo che impone tale comunicazione.
In altri casi, invece, la comunicazione è necessaria in quanto la Fiduciaria - nell’esecuzione delle attività propedeutiche al contatto - può avvalersi della collaborazione e dei servizi resi da società o soggetti interni o esterni al Gruppo Montepaschi che svolgono trattamenti correlati a quelli effettuati dalla medesima.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, in qualità di Titolari o Responsabili esterni del trattamento, per finalità funzionali strettamente connesse e collegate a quelle sopra enunciate.
L’elenco completo ed aggiornato contenente, tra l’altro, la loro denominazione o categoria di appartenenza dei soggetti che possono trattare i dati può essere richiesto, in maniera gratuita, ai recapiti indicati al successivo punto – Titolare e Responsabile della Protezione Dati.
Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:
- lavoratori dipendenti della Fiduciaria o presso di esse distaccati;
- procuratori generali o speciali della Fiduciaria;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili.
Trasferimento dati all’estero
Per talune attività la Fiduciaria utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento dei dati avviene sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR), tra cui l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.
Tempo di conservazione dei dati
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione. Al riguardo i dati verranno cancellati trascorso il termine di un anno dalla data in cui sono stati raccolti nel caso in cui il contatto effettuato non sia andato a buon fine.
Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti
del GDPR, in particolare il diritto di:
- accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l’interessato, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- rettifica dei dati inesatti;
- cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l’interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- limitazione, il diritto di ottenere la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con il Titolare. In alcuni casi il Titolare si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati forniti dall’interessato medesimo;
- opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, tra cui vi rientra anche il diritto di revoca al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o newsletter, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato, di rilevazione del grado di soddisfazione e per i trattamenti connessi all’attività di profilazione, ovviamente, laddove detto trattamento venga effettuato dal titolare;
- reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00000 Xxxx (xxxxxxx@xxxx.xx; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del GDPR è riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi allo Staff DPO e Conformità Privacy di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Xxx X. Xxxx x. 00/00 - 00000 Xxxxx (fax + 00 0000 000000; e- mail: xxxxxxx@xxx.xx). Presso tale Funzione è disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni alla Banca, nonché degli altri soggetti terzi a cui sono comunicati i dati.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento è Monte Paschi Fiduciaria SpA con sede a Siena, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n.60.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Conformità privacy di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., contattabile ai recapiti di posta certificata, a cui l’interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx;
e-mail ordinaria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx,.
Il/I sottoscritto/i, preso atto dell’informativa di cui sopra presta/no il proprio/loro consenso alla comunicazione dei dati personali alla Fiduciaria per il successivo trattamento da parte di quest’ultima.
Data Firma
RISERVATO A MONTE PASCHI FIDUCIARIA
Restituire la presente alle seguenti funzioni:
• Ufficio Commerciale e Advisory
• Ufficio Organizzazione e Processi
Acquisito cliente segnalato:
□ SI
□ NO
Nuovo Cliente:
□ SI
□ NO
NDC Cliente Segnalato: .....................................
Codice Nuovo Rapporto | Data Apertura Rapporto |
1) | |
2) | |
3) | |
4) | |
5) |
Si conferma la correttezza e la veridicità dei dati sopra riportati:
X.xx: Ufficio Operatività Mandati
Per apertura mandati ordinari/societari .....................................
(Responsabile Ufficio)
Ufficio Legale, Societario e Amministrazione
Per apertura trust .....................................
(Responsabile Ufficio)
Allegato “B”
Corrispettivi (Art. 6)
1. Per l’attività di segnalazione, di cui all’art. 2, di soggetti che siano stati messi in relazione con la Fiduciaria dal Segnalatore, la Fiduciaria riconoscerà al Segnalatore un corrispettivo economico determinato come segue:
- fee fissa iniziale, nella misura di euro all’apertura del rapporto con
sottoscrizione del primo servizio fiduciario.
2. Il Segnalatore può mettere in relazione con la Fiduciaria un massimo di 15 potenziali clienti
all’anno e comunque non meno di all’anno.
3. Il corrispettivo sopra indicato è da riconoscere in unica soluzione a 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il Segnalatore emette fattura elettronica utilizzando lo schema convenuto con la Fiduciaria, in cui sarà riportato anche il dato “Numero ODA” da inserire obbligatoriamente in fattura elettronica (con necessità di inserire nel file xml della fattura elettronica l’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx), per l’importo complessivo dei corrispettivi maturati nel periodo di riferimento. La Fiduciaria provvederà a liquidare l’importo secondo le modalità indicate dal Segnalatore sulla fattura e comunque presso un conto acceso su una filiale del Gruppo Montepaschi.
5. Qualora sorgessero contestazioni sull’importo dei corrispettivi, queste dovranno essere espresse all’altra parte mediante inoltro di lettera A.R. agli indirizzi di cui all’Art. 17 entro trenta giorni dal ricevimento del documento che ha dato origine alla contestazione. In questa ipotesi verranno liquidati i corrispettivi al netto dell’importo oggetto della contestazione.
Allegato “C”
Modalità Operative
1. Il Segnalatore deve:
• informare esclusivamente il cliente della denominazione e della sede della Fiduciaria, nonché della generica enunciazione dei pregi dei Servizi fiduciari;
• raccogliere dai propri clienti interessati al presente Contratto in essere la modulistica
dell’allegato A debitamente firmata (inclusa l’informativa sulla privacy);
• inviare o consegnare alla Fiduciaria detta documentazione.
2. La Fiduciaria:
• contatta il cliente per fissare un incontro anche per il tramite delle altre banche rete della Fiduciaria;
3. Con riferimento alla normativa di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679, si evidenzia specificamente che il Segnalatore deve:
• Raccogliere dal cliente il consenso al trattamento dei dati personali sull’apposita modulistica dell’Allegato A.