CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
ART. 1 – Riferimenti normativi
1.1. Nell'ambito del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
• Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 (D. Lgs. 213/98);
• Delibera ARERA n. 200 del 28 dicembre 1999 pubblicata in gazzetta ufficiale, supplemento ordinario n. 235, in data 31 dicembre 1999 e s.m.i. (Del. 200/99);
• Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/99);
• Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 000 del 28 dicembre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00);
• Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 (D. Lgs. 196/03);
• Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 0000, x. 000 (X. Lgs. 206/2005), che ha approvato il “Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
L. 29 luglio 2003, n. 229” (Codice del Consumo) e s.m.i, con particolare riferimento alla Parte III,Titolo III, Capo I del medesimo Codice del Consumo;
• Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06);
• Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);
• Delibera ARERA ARG/elt 191/2009 del 11 dicembre 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 30 dicembre 2009 e s.m.i. che definisce la disciplina del Sistema indennitario (Del. ARG/elt 191/09);
• Delibera ARERA n. 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012 pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) che ha approvato il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
• Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);
• Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel);
• Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE);
• Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);
• Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eel), che ha approvato il Testo integrato regolazione output−based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016− 2023 (TIQE);
• Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015 pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) che ha approvato il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2016−2019 (TIC);
• Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015 pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) che ha approvato il Testo integrato dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016−2019 (TIT);
• Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015 pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) che ha approvato il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016−2019 (TIME);
• Delibera 302/2016/R/com del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016/R/com); Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV); Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF).
Nelle restanti parti del Contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.
ART. 2 – Definizioni
2.1 Nell'ambito del presente Contratto si farà ricorso ai seguenti termini: ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; CLIENTE: persona fisica o giuridica che utilizza l'energia elettrica per gli usi previsti nella Proposta di fornitura; Cliente buon pagatore: Cliente definito ai sensi della Del. 200/99 e s.m.i.; Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; Contatore, Misuratore o Gruppo di Misura (GdM): apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente; Contratto di Dispacciamento il Contratto con la società TERNA per il Servizio di Dispacciamento; Contratto di Trasporto: il Contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla Rete di Distribuzione; Data di attivazione della fornitura: data di effettivo inizio della fornitura di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal CLIENTE; Deliberazione o Delibera: atto pubblico emanato dall'organo regolatore ARERA; Distributore o Distributore Locale: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica esercitato in concessione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 79/99; Fornitore o VCSV: Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., con sede legale in Darfo Boario Terme (BS), Via X. Xxxxxxxxx, 65, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02349420980, capitale sociale di Euro 1.997.500,00 i.v., iscritta al n. 02349420980
− R.E.A. 442282 nel Registro delle Imprese di Brescia; Parti: il CLIENTE e il Fornitore; Punto di Prelievo (POD): punto di fornitura di energia elettrica presso cui è installato il contatore; Proposta di fornitura: proposta, completa di tutti gli elementi e formalizzata anche a mezzo di modulistica messa a disposizione dal Fornitore, con la quale il CLIENTE richiede al Fornitore la fornitura di energia elettrica; Servizio di maggior tutela EE: servizio di fornitura dell'energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA; Switching: sostituzione dell'utente del servizio di dispacciamento presso il punto di prelievo attivo oppure attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.
ART. 3 – Oggetto del Contratto
3.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura dell'energia elettrica nel luogo e per l'uso indicati nella Proposta di Fornitura.
3.2 La fornitura di energia elettrica è regolata dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura nonché dalle disposizioni, di carattere negoziale o tecnico, imposte da leggi o provvedimenti delle autorità di settore che siano suscettibili di inserimento automatico nel Contratto.
ART. 4 – Perfezionamento ed efficacia del Contratto
4.1 Il Contratto si conclude mediante adesione del CLIENTE che dovrà restituire a VCSV l'apposito modulo di adesione debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che si renda necessaria.
La fornitura di energia elettrica ai sensi del presente Contratto avrà inizio a decorrere dalla data di attivazione.
4.2 Nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, il CLIENTE domestico ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto senza penalità e senza motivazione alcuna entro 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
4.3 Qualora il CLIENTE domestico non richieda l'esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie all'esecuzione saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
4.4 Il CLIENTE domestico ha comunque, nei casi di cui all'art. 4.2, ha facoltà di richiedere a VCSV l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate da VCSV, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il CLIENTE domestico potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da VCSV per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'articolo 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate da VCSV le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto per il quale il CLIENTE domestico ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il relativo contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa VCSV in qualità di esercente la maggior tutela garantirà la fornitura per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del POD sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE domestico. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da VCSV per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del POD sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE. Il CLIENTE domestico che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del POD all'attuale Fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 81.7 della TIQE.
4.5 In caso di nuova attivazione, la fornitura avrà inizio a seguito dell'esecuzione dell'intervento da parte del Distributore locale. Nel caso di cambio fornitore, la fornitura avrà inizio entro 6 (sei) mesi rispetto al perfezionamento del Contratto. Nel caso di voltura la fornitura avrà inizio alla data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 398/2014/R/eel e s.m.i.), che potrebbe non corrispondere alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Nel caso di voltura o subentro VCSV non potrà richiedere al CLIENTE il pagamento delle eventuali morosità pregresse del precedente intestatario, anche in presenza di punto di
fornitura sospeso. Resta inteso che rimangono salve le ipotesi normativamente previste di responsabilità in solido, subentro nelle obbligazioni (es. cessione di azienda, eredità). VCSV potrà richiedere al volturante (proprietario o locatario) apposita “Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”. In presenza di tale dichiarazione, VCSV nulla potrà pretendere dal richiedente la voltura in ordine alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura. L'effettivo inizio della fornitura è in ogni caso condizionato (i) all'avvenuta presentazione da parte del CLIENTE degli atti e dei documenti necessari e (ii) all'attivazione dei servizi di distribuzione.
4.6 Il CLIENTE, in mancanza dell'allacciamento alla rete, è tenuto a versare al Fornitore un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del CLIENTE e /o a carico di altri enti. L'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o la modifica della fornitura esistente è comunque subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del Distributore locale.
4.7 L'erogazione della fornitura oggetto del presente Contratto è condizionata all'assenza di situazioni di morosità pregressa in capo al richiedente la fornitura, secondo le previsioni del TIV.
ART. 5 – Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso
5.1 Il Contratto avrà una durata pari a mesi 12, tacitamente rinnovabile.
5.2 Nel periodo di vigenza del Contratto il CLIENTE ha facoltà, in conformità all'Allegato A alla Del. 302/2016/R/com, di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri.
5.3 Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 mese.
In tal caso il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di recesso. Il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l'eventuale intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE.
ART. 6 – Condizioni economiche di fornitura
6.1 I corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti.
6.2 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti dalle Delibere ARERA o da provvedimenti di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.
6.3 Il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore di VCSV di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche nel caso di richieste di voltura, disattivazione/riattivazione a seguito di morosità, disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, variazione di potenza di POD attivo su richiesta del CLIENTE, attivazione della fornitura di un nuovo POD o di uno precedentemente disattivato. Il corrispettivo applicato è previsto dall'art. 11 del TIV. Inoltre, verranno addebitati i costi applicati dal distributore locale in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 7 – Servizio di trasporto e dispacciamento
7.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. a VCSV affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il Contratto di trasporto ed il Contratto di gestione della connessione con il Distributore locale.
7.2 Il mandato si intende conferito a VCSV con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all'art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell'esecuzione del mandato.
7.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari a tale scopo e autorizza VCSV a sottoscrivere le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto fornite dal Distributore locale. Il Mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura.
7.4 Il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore di VCSV dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dal TIC. A titolo esemplificativo rientrano tra le prestazioni indicate: la disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, la voltura ed il subentro, la variazione di potenza. Il CLIENTE prende atto che, ai sensi della normativa vigente, l'Acquirente Unico assume la veste di utente del dispacciamento per il punto di prelievo nella titolarità del CLIENTE ma che gli oneri del dispacciamento sono a carico del CLIENTE.
7.5 Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente ai servizi citati ai precedenti punti o all'importo dei corrispettivi previsti, saranno automaticamente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti.
7.6 Il CLIENTE si impegna a porre in essere quant'altro richiesto e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'erogazione dei relativi servizi di rete da parte dei competenti gestori.
7.7 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE esonera VCSV stessa da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura non sono imputabili a VCSV e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
7.8 Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo tra il CLIENTE e il Distributore. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a VCSV medesima e/o a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza.
7.9 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. VCSV non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.
ART. 8 – Apparecchi di misura - Verifiche e tentativi di lettura
8.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione del contatore nonché della raccolta della misura.
8.2 La rilevazione dei consumi di energia elettrica avverrà mediante telettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite tentativi di lettura periodica del contatore da parte del Distributore locale. Il CLIENTE deve consentire al Distributore l'accesso a tali apparecchiature per la loro verifica, sostituzione, spostamento e per la lettura e ogni altro intervento previsto dalla normativa vigente.
8.3 Le parti possono richiedere al Distributore locale in contraddittorio la verifica del gruppo di misura. Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, il Distributore locale provvederà alla ricostruzione dei consumi; a seguito di ricostruzione dei consumi VCSV provvederà ad emettere i relativi conguagli. Se dalla verifica richiesta dal CLIENTE il gruppo di misura risultasse regolarmente funzionante il costo dell'intervento sarà addebitato al CLIENTE.
8.4 I tentativi di lettura sono effettuati a cura del Distributore locale secondo le frequenze minime previste dalla normativa vigente, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare il Distributore locale è tenuto ad effettuare tentativi di lettura:
• almeno mensili per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
• almeno una volta ogni quattro mesi per POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.
8.5 E' facoltà del CLIENTE titolare di POD monorari, trasmettere a VCSV l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia, nell'ambito della finestra temporale indicata da VCSV in bolletta e sul sito internet. Il Cliente titolare di POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere a VCSV l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia.
Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione, salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.
ART. 9 – Oneri fiscali
9.1 Ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e sono quindi assoggettate a IVA. Sono a carico del CLIENTE tutti i diritti e le imposte, fra i quali IVA, imposte erariali di consumo e addizionali che VCSV è tenuta a pagare all'Amministrazione finanziaria e agli enti locali in relazione alle forniture.
Le aliquote e gli importi relativi alle suddette imposte attualmente applicati sono pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
9.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del CLIENTE o di VCSV, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle norme di legge.
9.3 Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il CLIENTE deve presentare a VCSV la documentazione comprovante il diritto al beneficio. In ogni caso il CLIENTE è unico responsabile della veridicità ed esattezza delle dichiarazioni effettuate e si impegna a tenere indenne e a manlevare VCSV da ogni responsabilità sulla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate e a rimborsare prontamente a VCSV qualsiasi somma, incluse eventuali sanzioni, che la stessa fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria o agli Enti locali in conseguenza di errori, reticenze o inesatte dichiarazioni attribuibili al CLIENTE.
9.4 L'imposta di bollo e quella di registro, in caso d'uso, relative al Contratto, sono a carico del CLIENTE.
ART. 10 – Fatturazione - Pagamenti
10.1 Per le utenze domestiche le fatture sono emesse in formato elettronico, secondo le vigenti previsioni di legge. Il Cliente riceverà copia analogica del file fattura, comprensiva dell'allegato “bolletta sintetica”, mediante invio in formato cartaceo, salvo che il Cliente chieda di ricevere i medesimi documenti in formato elettronico. Il Cliente può sempre richiedere gli “Elementi di dettaglio” inviando richiesta a VCSV all'indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
Per le utenze altri usi le fatture sono emesse in formato elettronico, secondo le vigenti previsioni di legge e regolatorie (Del. ARERA 501/2014/R/COM e 712/2018/R/COM e ss.mm.ii.) e recapitate dal Sistema di Interscambio (SDI). I medesimi documenti in formato elettronico saranno inoltre disponibili, se richiesti, per posta elettronica. Nel caso di bolletta emessa in formato elettronico il CLIENTE avrà l'onere di stampare la bolletta stessa.
10.2 La fatturazione dei consumi di energia elettrica avviene secondo la seguente frequenza:
• bimestrale per clienti domestici;
• bimestrale per clienti non domestici connessi in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
• mensile per clienti non domestici connessi in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
10.3 La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d'indisponibilità di dati di misura, la fatturazione avverrà sulla base di autoletture comunicate dal cliente finale, validate dal Distributore, o sulla base di consumi presunti, oggetto di ricalcolo in occasione della successiva lettura messa a disposizione dal Distributore (o autolettura validata). La stima dei consumi viene determinata utilizzando il cosiddetto metodo del pro−die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero. Tale metodologia è utilizzata da VCSV anche nel caso di variazione dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti in un dato periodo.
10.4 La fattura di chiusura sarà emessa non oltre:
• il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
• l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
Nel caso di POD monorari il CLIENTE ha la possibilità di effettuare l'autolettura, comunicandola a VCSV, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i..
In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari alla fatturazione di chiusura, VCSV emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l'emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura da parte del Distributore.
10.5 Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in bolletta, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa, secondo la modalità scelta dal CLIENTE.
10.6 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto, neanche in caso di contestazioni né può essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti di VCSV, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti e salvo che il CLIENTE sia un consumatore ai sensi dell'art. 1496− bis c.c. ed abbia presentato un reclamo scritto ai sensi del successivo art. 19.
ART. 11 – Ritardato pagamento - Rateizzazione
11.1 In caso di ritardato pagamento di una o più bollette, il CLIENTE è tenuto a corrispondere, oltre all'ammontare delle bollette, gli interessi di mora maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data dell'effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) in vigore alla data dell'inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Il CLIENTE buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
11.2. In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza indicato in bolletta VCSV si riserva di avviare le procedure previste in caso di morosità di cui al successivo art. 12.
11.3 Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione secondo quanto previsto dal TIV. In particolare, VCSV è tenuta ad offrire la rateizzazione nei seguenti casi:
a) nel caso di bollette contenenti ricalcoli diversi da quelli previsti nel caso di malfunzionamento contatore superiori al 150%, per POD domestici, o al 250% per POD non domestici monorari, dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
b) nel caso di ricostruzione di consumi non registrati a causa di malfunzionamenti del gruppo di misura non imputabili al CLIENTE;
c) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione;
d) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
11.4 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile ed è concessa solo se richiesta dal CLIENTE entro i 10 (dieci) giorni
successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.
11.5 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
11.6 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari, con riferimento alle casistiche di cui al comma 11.3:
• nei casi a) e b), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli
• nel caso c), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
• nel caso d), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
11.7 Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il CLIENTE receda dal contratto per cambio Fornitore, VCSV ha facoltà di richiedere al CLIENTE il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
11.8 Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il CLIENTE un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del CLIENTE.
ART. 12 – Sospensione della fornitura
12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, VCSV si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa): 15 giorni solari dall'invio al CLIENTE della relativa raccomandata; 10 giorni solari dal ricevimento da parte di VCSV della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della PEC; 20 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora, qualora il fornitore non sia in grado di documentare la data di invio.
12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, VCSV, trascorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la Sospensione della fornitura.
12.3 Qualora decorsi non più di 90 giorni dall'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da VCSV, il CLIENTE risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, VCSV si riserva il diritto di ri−attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):
• 7 giorni solari dall'invio al CLIENTE della relativa raccomandata;
• 5 giorni solari dal ricevimento da parte di VCSV della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della PEC;
• 10 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora.
In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, VCSV, trascorsi almeno 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la Sospensione della fornitura.
12.5 L'eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.0000000;
12.6 Prima della sospensione della fornitura sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
12.7 Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento. Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione della fornitura sono a carico del CLIENTE nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all'art. 6.3.
12.8 Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, VCSV si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente.
Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, VCSV si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
12.9 VCSV, inoltre, ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso al CLIENTE disalimentabile, all'immediata richiesta di sospensione della fornitura nei seguenti casi:
a) accertato prelievo fraudolento;
b) pericolo oggettivo;
c) manomissione del misuratore.
12.10 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il cliente provveda al pagamento dell'insoluto, VCSV ha facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c.
12.11 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:
a) ove non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 12.1;
b) qualora il CLIENTE abbia comunicato a VCSV l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste dal art. 12.5;
c) qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da VCSV e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione
d) qualora la morosità del CLIENTE sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica;
e) qualora VCSV non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali, salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
f) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica e riguardi fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
12.12 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
• 30 (trenta) Euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
• 20 (venti) Euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura.
12.13 La Società si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore a VCSV.
ART. 13 – Garanzia
13.1 A garanzia degli obblighi assunti il CLIENTE è tenuto a versare un deposito cauzionale fruttifero, commisurato alla potenza contrattualmente impegnata, come determinato dalla vigente normativa (TIV) in misura pari a:
• 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di CLIENTE domestico;
• 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di CLIENTE non domestico con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
• un importo non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (un) periodo di fatturazione, per tutti gli altri POD;
Nel caso di POD cui è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (Bonus EE) il deposito cauzionale è pari a 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
13.2 Il deposito cauzionale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali bollette insolute, verrà restituito al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali, alla cessazione degli effetti del Contratto di fornitura.
13.3 La domiciliazione bancaria o postale è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Nel caso di revoca della domiciliazione il CLIENTE dovrà prestare idonea garanzia sulla base di quanto sopra descritto.
13.4 In alternativa al deposito, VCSV potrà richiedere al CLIENTE la prestazione di idonea garanzia bancaria.
13.5 In caso di escussione, totale o parziale, da parte di VCSV delle garanzie prestate, il CLIENTE dovrà provvedere a reintegrarle immediatamente.
ART. 14 – Risoluzione del Contratto
14.1 Il Contratto si intende risolto di diritto in ogni caso in cui sia impossibile procedere alla fornitura di energia elettrica a causa di impedimenti tecnici o normativi, non imputabili a VCSV.
14.2. VCSV ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviare al CLIENTE a mezzo raccomandata A/R nei casi di omesso versamento del deposito cauzionale o mancata sua ricostituzione in violazione dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali.
14.3. Nel caso di risoluzione anticipata del Contratto VCSV provvede alle opportune comunicazioni al Distributore locale con ogni conseguente onere a carico del CLIENTE.
ART. 15 – Modifica ed integrazione del Contratto
15.1 Si intendono automaticamente recepite nel Contratto, con abrogazione delle clausole incompatibili, eventuali regolamentazioni tecniche o clausole negoziali definite dalle competenti Autorità.
ART. 16 – Forza Maggiore - Responsabilità
16.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, insurrezioni, eventi naturali, provvedimenti delle Autorità di settore o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del ragionevole controllo delle Parti.
16.2 In merito all'attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, VCSV, quale società esercente la vendita dell'energia elettrica, non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti posti a monte e a valle del Punto di Prelievo e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del CLIENTE.
16.3 Nessuna richiesta di indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa, diversa dagli indennizzi automatici riconosciuti a VCSV dal Distributore locale, può essere, a qualsivoglia titolo, avanzata dal CLIENTE nei confronti di VCSV per i casi in cui si verifichino danni causati dall'energia elettrica fornita ovvero interruzioni e/o sospensioni della fornitura dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla Rete di Distribuzione o da circostanze comunque imputabili al Distributore locale o al trasportatore nazionale. Tali eventi non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto per inadempimento di VCSV.
ART. 17 – Foro competente
17.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE domestico. Per le controversie con il CLIENTE non domestico è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
17.2 Il CLIENTE elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura.
ART. 18 – Livelli di qualità commerciale e indennizzi automatici
18.1 VCSV è soggetta al rispetto della regolazione della qualità commerciale prevista dalla Del. 413/2016/R/com (TIQV) e s.m.i.. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale pari a 40 giorni solari per la risposta motivata ai reclami scritti, 90 giorni solari per la rettifica della fatturazione e 20 giorni solari per la rettifica di doppia fatturazione, VCSV accredita al CLIENTE, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico base pari a 25 Euro. L'indennizzo è crescente in relazione all'entità del ritardo:
• se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard è corrisposto l'indennizzo automatico base;
• se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
• se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.
Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore locale, VCSV è tenuta ad accreditare al CLIENTE che ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore locale non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore stesso.
ART. 19 – Comunicazioni e Reclami
19.1 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d'uso della fornitura e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, VCSV si riserva il diritto di applicare comunque le tariffe e/o le imposte dovute in relazione alle situazioni in fatto come accertate, previa richiesta al CLIENTE di integrazione documentale.
19.2 Il CLIENTE può formulare a VCSV richieste di informazioni e reclami scritti attraverso i seguenti canali: presso lo sportello di Darfo B.T., xxx xxxxx, xxx xxx al n. 0364/0000000, via mail all'indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, anche utilizzando il modulo pre−stampato allegato al Contratto e disponibile presso lo sportello di VCSV.
19.4 Il CLIENTE ha la facoltà di inviare reclamo scritto senza utilizzare l'apposito modulo, utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del CLIENTE che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (nel caso specifico energia elettrica); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a VCSV ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx.
ART. 20 – Bonus sociale
20.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n˚ verde 800.166.654.
ART. 21 – Registrazione
21.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa. La relativa spesa è a carico della Parte che con la propria azione rende necessaria la registrazione.
ART. 22 – Cessione
22.1 È vietata la cessione del Contratto e la rivendita a terzi dell'energia elettrica fornita da VCSV. VCSV si riserva la facoltà di richiedere la sospensione della fornitura nel caso di non rispetto del presente articolo.
22.2 Il CLIENTE autorizza preventivamente VCSV a cedere il presente Contratto ad altra società che fornisce energia elettrica a clienti finali.
ART. 23 – Manomissione sigilli e captazione fraudolenta
23.1 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Distributore locale ed essi rimangono di proprietà del Distributore locale.
23.2 Il CLIENTE ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva anche per il tramite del proprio fornitore.
23.3 La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata ad alterare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati dal Distributore locale, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il CLIENTE e alla sospensione della somministrazione.
23.4 Gli incaricati del Distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi.
ART. 24 – Guasto del contatore
24.1. In caso di guasto o di blocco del contatore, il CLIENTE deve comunicarlo immediatamente al Distributore locale che provvederà alle necessarie verifiche, all'eventuale sostituzione del contatore ed alla ricostruzione dei consumi.
ART. 25 – Procedura di Conciliazione
25.1 Il Cliente a seguito di mancata risposta di VCSV ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto: a) nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP), b) nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT). L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.
Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx oppure all'indirizzo mail xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Luogo, data
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Firma
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