COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Provincia di Brescia
Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche per spettacoli viaggiati, per lo svolgimento della Fiera denominata Madonna di Ottobre e manifestazioni varie
Approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 28/04/2020 Modificato con Delibera di C.C. n. 13 del 27/03/2021
Xxx Xxxxxx, 0 – CAP 25050 – Cod. Fisc. e P.IVA 00813320173
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Sommario
TITOLO I DISPOSIZIONIGENERALI 4
Art. 1 Ambito di applicazione 4
TITOLO II CONCESSIONE DELL’AREA ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 4
CAPO I CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LO SPETTACOLO VIAGGIATE 4
Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni 4
Art. 3 Individuazione delle aree disponibili 4
Art. 4 Modalità e durata 5
Art. 5 Domande di concessione dell’area 5
Art. 6 Modalità di inoltro ed esame della domanda 5
Art. 7 CUP 6
Art. 8 Rinuncia 6
Art. 9 Limiti di esercizio dell’attività 6
Art. 10 Caratteristiche della concessione 7
Art. 11 Consegna dell’area 7
Art. 12 Divieto di subconcessione 7
Art. 13 Responsabilità civile 7
Art. 14 Norme finali 7
Art. 15 Sanzioni 8
CAPO II ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FIERA DENOMINATA MADONNA DI OTTOBRE 8
Art. 16 Ambito di applicazione e definizioni 8
Art. 17 Localizzazione degli spettacoli viaggianti 8
Art. 18 Modalità e durata 9
Art. 19 Domanda di partecipazione 10
Art. 20 Graduatoria 10
Art. 21 Criteri generali di concessione delle aree 10
Art. 22 CUP 11
Art. 23 Rinuncia 11
Art. 24 Subingresso 11
Art. 25 Sostituzione 12
Art. 26 Revoca 12
Art. 27 Divieto di subconcessione 12
Art. 28 Licenza di agibilità e Licenza ex articolo 69 TULPS 12
Art. 29 Automezzi e roulotte al seguito 13
Art. 30 Localizzazione dei posteggi commercio e somministrazione di alimenti e bevande 13
Art. 31 Concessione temporanea del posteggio 13
Art. 32 Domanda di concessione del posteggio 14
Art. 33 Criteri di concessione dei posteggi 14
Art. 34 CUP 14
Art. 35 Rinuncia 14
Art. 36 Revoca 14
Art. 37 Divieto di subconcessione 15
Art. 38 Associazioni 15
Art. 39 Consegna dell’area 15
Art. 40 Responsabilità civile 15
Art. 41 Sanzioni 15
CAPO III MANIFESTAZIONI VARIE 16
Art. 42 Ambito di applicazione e definizione 16
Art. 43 Modalità di svolgimento 16
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI 16
Art. 44 Competenze 16
Art. 45 Abrogazioni e clausola di adeguamento 16
Art. 46 Entrata in vigore 17
TITOLO I DISPOSIZIONIGENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Spettacolo Viaggiante sul territorio Comunale, ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro 18/03/1968 n.337, la concessione di aree comunali demaniali e patrimoniali individuate per l’installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante descritte nell’elenco ministeriale previsto dall’art. 4 Legge 337/1968 aggiornato con il decreto del MIBAC del 18 luglio 2019 ed inoltre le modalità di svolgimento delle attività in occasione della tradizionale fiera della Madonna di Ottobre e le modalità di svolgimento delle attività in occasione di altre manifestazioni.
TITOLO II
CONCESSIONE DELL’AREA ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
CAPO I
CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LO SPETTACOLO VIAGGIATE
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo del Regolamento disciplina la concessione di aree comunali demaniali e patrimoniali, individuate per l’installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante nonché la modalità di svolgimento di tali attività.
2. Sono considerati “spettacoli viaggianti”, ai sensi dell’art. 2 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all’aperto o al chiuso, ad esclusione dei concerti e degli spettacoli teatrali temporanei, ovvero i parchi permanenti.
Art. 3 Individuazione delle aree disponibili
1. La Giunta Comunale individua, con apposita delibera, le aree comunali disponibili per le installazioni di attività di spettacolo viaggiante di cui al precedente art. 2.
2. La revisione delle aree individuate ai sensi del comma 1 avviene nei seguenti casi: individuazione, anche parziale di una nuova area;
modifiche rilevanti della superficie globale dell'area.
L'aggiornamento annuale si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d’individuazione delle stesse.
3. Tale individuazione non esclude che le aree individuate vengano utilizzate per attività non considerate spettacoli viaggianti ai sensi del precedente art. 2.
4. Possono in ogni caso essere installate in occasione di fiere locali, festività religiose ovvero eventi e manifestazioni organizzate dal Comune attrazioni di spettacolo viaggiante collocabili al di fuori delle aree individuate come indicato al comma 1 del presente articolo.
Art. 4 Modalità e durata
1. La concessione delle aree per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal responsabile di Area o suo delegato, in seguito ad istanza degli interessati e comporta l’obbligo del pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (CUP) e della tassa di rifiuti (TARI).
2. La concessione dell’area non costituisce autorizzazione all’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri.
3. Le concessioni delle aree comunali sono temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eccezionalmente prorogabili di altri 15 giorni.
4. Le aree disponibili devono comunque essere rese libere almeno due giorni prima della successiva manifestazione.
Art. 5
Domande di concessione dell’area.
1. L’installazione e l’esercizio di attività di spettacolo viaggiante presuppone il possesso in capo all’attrazione o struttura circense utilizzata del codice identificativo di cui al D.M. 18.05.2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, nonché il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione per l’occupazione dell’area interessata e della licenza ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), da parte del responsabile di Area competente. Detti provvedimenti vengono rilasciati “fatti salvi i diritti di terzi”.
2. Chiunque intenda collocare nel territorio Comunale uno degli spettacoli viaggianti di cui all’art. 2 deve preventivamente inoltrare al Comune una domanda in bollo di concessione dell’area.
3. Nella domanda devono essere indicati con precisione le generalità complete del richiedente, il periodo per il quale si richiede la concessione, il numero e la tipologia delle attrazioni, la superficie occorrente tanto per l’installazione dell’attività di spettacolo quanto per la sistemazione degli automezzi di trasporto o di altre attrezzature di soggiorno degli appartenenti all’organizzazione e delle eventuali necessità di allacciamento ai pubblici servizi.
4. Alla domanda deve essere allegata, per presa visione, la licenza prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza rilasciata dalle autorità competenti nonché il codice identificativo e il certificato di collaudo in corso di validità delle attrazioni.
5. Il rilascio della concessione o autorizzazione per l’occupazione dell’area e della licenza ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.) può essere subordinato al rilascio di idonea garanzia determinata da vigenti disposizioni in materia ovvero richiesta in fase di istruttoria dagli uffici competenti.
Art. 6
Modalità di inoltro ed esame della domanda
1. La domanda deve essere inoltrata telematicamente, completa in ogni suo allegato ai sensi del precedente art. 5, non oltre i 15 giorni antecedenti l’inizio dell’attività e non prima di 90 giorni.
2. Per la data di presentazione della domanda farà fede la ricevuta telematica.
3. Le domande che perverranno prima di tale periodo non verranno prese in considerazione.
4. Le domande che perverranno dopo tale periodo, verranno prese in considerazione solo se per lo stesso periodo non sono state presentate altre domande.
5. In caso di domande concorrenti la priorità viene attribuita con i seguenti criteri in ordine di priorità: maggiore numero di presenze con lo stesso tipo di attrazione;
anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante, attestata dalle licenze comunali;
ordine cronologico di presentazione della domanda, completa ai sensi del precedente art. 4.
6. Tra il 15° e il 10° giorno antecedente l’inizio dell’attività il Comune stila la graduatoria di assegnazione delle concessioni e predispone le autorizzazioni.
Art. 7 CUP
1. L'esercente concessionario dovrà versare il canone unico patrimoniale per l'occupazione dell'area pubblica anticipatamente rispetto al ritiro della concessione.
2. Il mancato versamento nei termini equivale a rinuncia della concessione.
3. In ogni caso di rinuncia o revoca della concessione, il comune introita il CUP che non viene restituito all'esercente.
Art. 8 Rinuncia
1. L’esercente che intende rinunciare alla concessione dell’area deve comunicarlo almeno 7 giorni prima del periodo richiesto al competente Ufficio Comunale, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 6.
2. In caso di mancata comunicazione di rinuncia almeno 7 giorni prima e di mancata partecipazione alla manifestazione senza che siano addotti validi e giustificati motivi, l’esercente non verrà autorizzato nell’anno successivo; qualora l’assenza si ripeta con mancata giustificazione la domanda non verrà più accolta.
3. In caso di rinuncia per due anni consecutivi, l’esercente verrà eliminato dalla graduatoria di anzianità.
Art. 9
Limiti di esercizio dell’attività
1. Ricevuta la domanda il Comune esamina la possibilità di concessione dell’area richiesta nella zona indicata, compatibilmente con:
la natura degli spettacoli o delle attività esercitate; la tipologia e la dimensione delle attrezzature;
la superficie occorrente tanto per l’installazione dell’attività di spettacolo quanto per la sistemazione
degli automezzi di trasporto o di altre attrezzature di soggiorno degli appartenenti all’organizzazione; la conformità alla deliberazione di individuazione delle aree;
la conformità agli eventuali periodi individuati dalla Giunta Comunale per la presenza nel territorio di spettacoli viaggianti.
2. Il Sindaco può, per esigenze di sicurezza o di rispetto della quiete pubblica, limitare la superficie richiesta
o l’uso del suono, e fissare un orario per l’esercizio dell’attività.
3. Nessuna area potrà essere concessa se non quelle indicate nella deliberazione.
Art. 10 Caratteristiche della concessione
1. Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono temporanee e limitate al periodo indicato nella domanda
o nell’atto di accoglimento.
2. Esse sono tuttavia revocabili in caso di particolari ragioni di sicurezza, quiete e ordine pubblico, o di eventi eccezionali che costringano il Comune a dover disporre dell’area data in concessione.
3. La revoca dà diritto solo allo sgravio di tasse pagate a qualsiasi titolo ed in rapporto alla durata dell’uso,
esclusa qualsiasi altra indennità.
Art. 11
Consegna dell’area
1. Della consegna dell’area verrà redatto sommario verbale con indicazione della sua ampiezza (confini) e durata. Allo stesso modo l’abbandono dell’area sarà dichiarato in altro verbale, con indicazione di eventuali rilievi che il rappresentante o Agente dell’Amministrazione ritenesse di dover fare per danni arrecati al patrimonio o demanio comunale, oppure per obbligazioni tributarie o di altro genere rimaste insolute.
2. Dei verbali verrà rilasciata copia all’impresa.
Art. 12
Divieto di subconcessione
1. La concessione dell’area è fatta di volta in volta ai singoli esercenti, a titolo personale, muniti di autorizzazione, con dichiarazione ed accettazione degli stessi. È espressamente vietata la loro sub- concessione ad altri, sotto qualsiasi forma. Il rapporto intercorre, infatti, solo tra Comune e concessionario, a pena di nullità.
Art. 13 Responsabilità civile
1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell’esercizio dell’attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale.
2. È a carico dei concessionari l’onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della
responsabilità civile verso i terzi.
Art. 14 Norme finali
1. Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate all’osservanza delle norme contenute nei regolamenti di Polizia Locale ed Igiene e di quelle emanate dal Comune in materia di scarico od asporto dei rifiuti liquidi o solidi.
2. La concessione di ogni singola occupazione è altresì subordinata alle norme previste in materia di occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante. La ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico deve essere esibita al momento della consegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante.
3. Restano salve le norme di legge regolanti l’attività dei richiedenti le aree, sotto l’aspetto delle norme di
pubblica sicurezza, delle norme antincendio, di tutela dei diritti di autore (SIAE), di osservanza di
particolari discipline previste dal Codice Civile o da altre leggi normali o tributarie, della cui responsabilità l’Amministrazione rimane esonerata in dipendenza dell’effettuata concessione o delle sue conseguenze, derivanti dall’uso dell’area o dall’esercizio dell’attività.
4. Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U.L.P.S. e il relativo Regolamento.
Art. 15 Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni del presente capo è punito con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per l’irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981.
2. L’attività di vigilanza sulle attività di cui al presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia dello Stato.
3. Per motivi inderogabili di ordine e sicurezza pubblica o di igiene, può essere disposta la revoca
dell’autorizzazione e quindi la sospensione dell’attività, lo sgombero dell’area o dei locali autorizzati;
4. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Sindaco può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario dell’area. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FIERA DENOMINATA MADONNA DI OTTOBRE
Art. 16
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo del regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento della fiera, a carattere locale,
denominata “Madonna di Ottobre” (nel proseguo “fiera”).
2. La fiera si compone di quattro parti: la prima afferente agli spettacoli viaggianti, la seconda al commercio e dalla somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante su aree pubbliche, la terza destinata alle associazioni delle quali l'Amministrazione Comunale intende promuovere lo l’attività, e la quarta è riservata agli espositori senza alcuna vendita diretta.
3. Ai fini del presente, sono spettacoli viaggianti le attività spettacolari, intrattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili1.
4. Il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante su aree pubbliche sono le attività definite dalla legge regionale 2 febbraio 2010 numero 62.
Art. 17
Localizzazione degli spettacoli viaggianti
1 Si veda la legge 18 marzo 1968 numero 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
2 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" LR 2 febbraio 2012 numero 6
1. Gli spettacoli viaggianti sono collocati in Via Sebina Area Feste secondo l'allegata planimetria (ALLEGATO A).
2. Con detta planimetria si individuano:
il numero massimo delle aree destinate ad ospitare gli spettacoli viaggianti esclusivamente in occasione della fiera3;
i percorsi, le vie di fuga e di accesso dei mezzi di soccorso.
3. È vietata la concessione di aree non previste dalla suddetta planimetria. Le dimensioni degli spazi, previsti nella planimetria Allegato A sono inderogabili e immodificabili considerate le finalità di sicurezza pubblica che gli stessi devono assicurare.
Art. 18 Modalità e durata
1. Di norma, la fiera si svolge la prima domenica del mese di ottobre, con inizio il giovedì precedente e conclusione il lunedì successivo.
2. La Giunta comunale, entro fine marzo, ha facoltà di deliberare la modifica dei giorni di svolgimento.
3. Di norma, gli orari di svolgimento delle attività sono i seguenti:
a) Spettacoli viaggianti: da giovedì fino a lunedì fino alle ore 24.00, con sospensione delle emissioni sonore in concomitanza delle funzioni religiose;
b) Commercio e somministrazione di alimenti e bevande, domenica dalle 8.00 alle 24.00 e lunedì dalle 14.00 alle 24.00.
4. Il posizionamento e il montaggio delle attrazioni degli spettacoli viaggianti, sono disciplinati dal Titolo II del presente regolamento, con le seguenti specificazioni:
a) le attrazioni avranno accesso all’area loro destinata (Via Sebina Area Feste) dalla giornata di lunedì precedente la manifestazione;
b) le operazioni di montaggio dovranno essere espletate entro le ore 8.00 del giovedì per consentire le verifiche previste dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo;
5. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni, deve essere effettuata con le seguenti modalità:
a) le operazioni devono concludersi entro le ore 12.00 del giovedì successivo. Per veicoli e roulotte al seguito vige l'articolo 29 del presente regolamento;
b) la collocazione dei banchi destinati a commercio e somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire entro i 30 minuti precedenti l'inizio dell'attività.
6. Le operazioni di montaggio e smontaggio, dei precedenti commi 4 e 5, non possono essere effettuate dalle ore 23.00 alle ore 7.00.
7. Il Sindaco con propria ordinanza, sentita la Giunta comunale, ha facoltà di modificare gli orari stabiliti ai commi precedenti.
8. La concessione temporanea dell'area, per tutta la durata della fiera, viene rilasciata dal responsabile del SUAP:
a) alle imprese di paesi dell'Unione Europea esercenti spettacoli viaggianti allestiti a mezzo di attrezzature mobili;
3 L'obbligo di individuare talune aree da riservare a circhi e spettacoli viaggianti è fissato dall'articolo 9 della legge 337/1968
b) alle imprese di paesi non facenti parte dell'Unione Europea autorizzate all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'articolo 7 del DPR 394/1994.
Art. 19
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione alla fiera, devono pervenire tramite il portale SUAP (comprese di tutti gli allegati richiesti) entro il 31 luglio dell'anno in cui si tiene la fiera.
2. La presentazione fuori termine, la carenza anche di una sola delle informazioni richieste dal portale o di uno degli allegati rendono irricevibile la domanda. L'irricevibilità della domanda è comunicata via PEC tempestivamente all'interessato.
Art. 20 Graduatoria
1. L’espletamento della graduatoria per il rilascio delle concessioni si conclude entro il 15 settembre. L'esito deve essere comunicato a tutti coloro che abbiano presentato domanda ricevibile nei termini.
2. La graduatoria verrà stilata sulla base dei criteri seguenti:
a) in primo luogo per anzianità di frequenza alla manifestazione, con la stessa attrazione relativa alle ultime 10 edizioni, il responsabile assegna un punto per ogni anno di partecipazione della ditta, con l'attrazione per la quale richiede di partecipare;
b) a parità di punteggio, prevale la ditta che abbia una superiore anzianità di esercizio desumibile dall'autorizzazione comunale ex DM 18 maggio 2007;
c) in caso di parità, prevale la ditta con più anzianità di iscrizione alla CCIAA;
d) in caso di ulteriore parità si procede per sorteggio;
3. Formulata la graduatoria, il Responsabile del servizio Tributi e Commercio assegnerà gli spazi riservati alle attrazioni in ordine decrescente. Il responsabile, oltre a seguire l'ordine decrescente della graduatoria applicherà i seguenti criteri di esclusione:
a) qualora un'attrazione sia utilmente in graduatoria, ma non possa essere collocata per le sue dimensioni in nessuno degli spazi ancora disponibili della planimetria Allegato “A”, questa sarà esclusa;
b) qualora un'attrazione sia utilmente in graduatoria, ma sia già stato assegnato uno spazio ad altra attrazione di contenuto identico o praticamente equivalente, l'attrazione sarà esclusa.
4. La determina di approvazione della graduatoria delle aree viene pubblicata all’albo pretorio online per 15 giorni consecutivi.
Art. 21
Criteri generali di concessione delle aree
1. L’assegnazione degli spazi previsti dall'Allegato A dovrà avvenire in modo da assicurare la presenza in Fiera di attrazioni diverse per tipologia tra loro.
2. Le attrazioni verranno collocate nelle aree più adatte, dati gli ingombri delle stesse dichiarati all'atto della domanda.
3. Le dimensioni degli spazi, previsti nella planimetria Allegato A, sono inderogabili e immodificabili considerate le finalità di sicurezza pubblica che gli stessi devono assicurare.
4. Al fine di tutelare la sicurezza di utenti ed esercenti, garantendo le adeguate vie di fuga e le distanze minime tra gli impianti, è vietato concedere aree per quelle attrazioni che non possano essere collocate all'interno di nessuno degli spazi delimitati nella planimetria Allegato A.
5. Al fine di garantire la varietà e la diversità delle attrazioni, è vietato concedere aree per attrazioni di contenuto identico o praticamente equivalente ad altre attrazioni già assegnatarie perché precedenti in graduatoria.
Art. 22 CUP
1. L'esercente concessionario dovrà versare al Comune il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (CUP) entro il mercoledì antecedente allo svolgimento della fiera.
2. Il termine fissato nell’avviso è perentorio. Il mancato versamento nei termini equivale a rinuncia della concessione.
3. In ogni caso di rinuncia o revoca della concessione, il comune introita il CUP che non viene restituito all'esercente.
Art. 23 Rinuncia
1. Qualora l'esercente lo spettacolo viaggiante rinunci alla concessione deve darne comunicazione al SUAP del Comune entro il termine del 31 agosto dell’anno di svolgimento della manifestazione.
2. Applicando i criteri di cui agli articoli precedenti si provvederà a riassegnare l'area.
3. Non si provvederà a riassegnare l’area qualora la rinuncia alla concessione pervenga oltre il 31 agosto dell’anno di svolgimento della manifestazione.
Art. 24 Subingresso
1. Il subentro di un’attività di spettacolo viaggiante potrà avvenire a seguito di compravendita, fallimento, donazione e successione.
2. Il contratto di trasferimento di proprietà dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare ai competenti uffici comunali entro e non oltre il 31 agosto dell’anno di svolgimento della manifestazione.
3. Il trasferimento della titolarità dell’attrazione per atto tra vivi o causa di morte determina il riconoscimento dei punteggi maturati a favore dell’avente causa sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività.
Art. 25 Sostituzione
1. Le richieste di sostituzione delle singole attrazioni dovranno pervenire entro il 31 agosto dell’anno di svolgimento della manifestazione, complete di tutta la documentazione tecnica.
2. Tali sostituzioni devono rispettare quanto di seguito indicato:
a) non possono superare il limite massimo annuo del 20% dell’organico, accordate secondo il requisito di anzianità di frequenza alla fiera;
b) le misure dell’ingombro devono essere pari o inferiori a quelle dell’attrazione sostituita;
c) l’attrazione che si intende installare non deve essere identica ad un’attrazione presente alla fiera o comunque non avere la medesima denominazione nell’elenco Ministeriale.
3. La sostituzione dell’attrazione è consentita ai richiedenti che abbiano maturato almeno un anno di anzianità di frequenza con l’attrazione che si chiede di sostituire.
Art. 26 Revoca
1. Il responsabile del SUAP revoca la concessione qualora l'esercizio dell'attrazione si svolga in modo contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume.
Art. 27
Divieto di subconcessione
1. La subconcessione delle aree è vietata. Nel caso, l'eventuale accordo di subconcessione è nullo e privo di effetti per il comune.
2. In caso di subconcessione, il responsabile del SUAP revoca immediatamente l'originaria concessione e provvede a nuova assegnazione.
Art. 28
Licenza di agibilità e Licenza ex articolo 69 TULPS
1. Previo parere favorevole obbligatorio della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e della Polizia Locale, in merito agli aspetti di ordine e di pubblica sicurezza, il responsabile del SUAP rilascerà la licenza di agibilità degli spettacoli viaggianti prevista dall'articolo 80 del RD 773/1931 e la licenza prevista dall'articolo 69 del RD 18 giugno 1931 numero 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS) per la sola durata della fiera.
2. Qualora una o più attrazioni ricevano parere negativo dalla sopracitata commissione, non verrà loro rilascia nessuna licenza e lo spazio ad esse destinato verrà lasciato vuoto senza procedere alla sostituzione.
3. Data la consolidata affluenza di pubblico alla fiera, complessivamente considerata, che si attesta ben oltre le duecento persone, ai fini del rilascio della licenza il responsabile del SUAP applica i commi che seguono.
4. Ai fini del rilascio della licenza, l'esercente deve esibire: gli originali del certificato di collaudo, della polizza di copertura assicurativa e qualsiasi altro documento richiesto.
5. Entro e non oltre le ore 8:00 del giovedì, pena l’immediata esclusione dalla manifestazione,
l’esercente dovrà inoltre esibire:
a) la dichiarazione di conformità dell’allaccio elettrico dell’attrazione rilasciato esclusivamente da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale;
b) la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'articolo 6, del DM 18 maggio 2007, o autocertificazione, esclusivamente per i soggetti abilitati, corredata da attestato di idoneità in corso di validità da esibire in originale.
6. In ogni caso, la licenza di agibilità potrà essere rilasciata solo qualora il posizionamento e il montaggio delle attrazioni siano avvenuti nel rispetto di un piano per la sicurezza redatto, da un professionista esperto, con particolare attenzione alla prevenzione incendi di cui al DM 19 agosto 1996.
7. Viene indicato nel Responsabile del SUAP il componente incaricato dal Comune nella Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo.
Art. 29
Automezzi e roulotte al seguito
1. I veicoli al seguito degli esercenti gli spettacoli viaggianti autorizzati allo stazionamento dovranno sostare esclusivamente negli spazi dedicati in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxx antistante parcheggio piscine comunali) ed in Xxx Xxxx.
0. Gli esercenti saranno autorizzati a posteggiare i veicoli al seguito a partire dal lunedì precedente l'avvio della fiera fino al giovedì compreso della settimana di chiusura della fiera.
3. È assolutamente vietato scaricare i reflui delle toilette mobili, o installate sui veicoli al seguito, nella rete fognaria comunale. Eventuali violazioni saranno sanzionate dalla Polizia Locale.
4. I veicoli al seguito, nonché gli spettacoli viaggianti, devono essere rimossi inderogabilmente entro le ore 12.00 del giovedì successivo alla conclusione della fiera.
Art. 30
Localizzazione dei posteggi commercio e somministrazione di alimenti e bevande
1. I posteggi riservati a commercio e somministrazione di alimenti e bevande sono collocati in xxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x'xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx X).
2. Con la planimetria indicata al comma 1, si individua il numero massimo, e la massima dimensione, dei posteggi per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante esclusivamente in occasione della fiera.
Art. 31
Concessione temporanea del posteggio
1. La concessione temporanea del posteggio, per tutta la durata della fiera, viene rilasciata dal responsabile del SUAP, alle imprese esercenti il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante in possesso di requisiti ed autorizzazioni previsti dalla LR 6/2010.
Art. 32
Domanda di concessione del posteggio
1. Le domande per il rilascio della concessione temporanea, devono pervenire tramite il portale SUAP (comprese di tutti gli allegati richiesti) entro il 31 luglio dell'anno in cui si tiene la fiera.
2. La presentazione fuori termine, la carenza anche di una sola delle informazioni di cui sopra o di uno degli allegati rendono irricevibile la domanda. L'irricevibilità della domanda è comunicata tempestivamente all'interessato.
Art. 33
Criteri di concessione dei posteggi
1. Le aree verranno assegnate secondo l’anzianità di frequenza alla manifestazione, relativa alle ultime 10 edizioni fino ad esaurimento degli spazi.
2. Il procedimento di rilascio delle concessioni con la pubblicazione della graduatoria si concluderà entro il 15 settembre. L'esito è tempestivamente comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda ricevibile nei termini.
3. La determina di approvazione della graduatoria delle aree verrà pubblicata all’albo pretorio online.
Art. 34 CUP
1. L'impresa concessionaria versa al Comune il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria (CUP) entro la scadenza fissata nell’avviso di pagamento.
2. Il termine fissato nell’avviso di pagamento è perentorio. Il mancato versamento nei termini equivale a rinuncia della concessione.
3. In ogni caso di rinuncia o revoca della concessione, il Comune introita il CUP che non viene restituito all'impresa.
Art. 35 Rinuncia
1. Qualora l'impresa rinunci alla concessione ne deve dare comunicazione al Suap entro 10 giorni dall’inizio della fiera.
2. Il responsabile del Suap, applicando i criteri di cui all'articolo precedente, provvede a riassegnare il posteggio.
3. Qualora l'impresa non si presenti il giorno dell'avvio della fiera, entro trenta minuti dall'orario di inizio, è possibile assegnare il posteggio vacante ad altra impresa priva di concessione che si sia comunque presentata per la cosiddetta "spunta".
Art. 36 Revoca
4. Il responsabile del Suap revoca la concessione qualora il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande si svolga in modo contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume.
Art. 37
Divieto di subconcessione
5. La subconcessione del posteggio è vietata. Nel caso, l'eventuale accordo di subconcessione è nullo e privo di effetti per il comune.
6. In caso di subconcessione, il responsabile del SUAP revoca immediatamente l'originaria concessione e provvede a nuova assegnazione.
Art. 38 Associazioni
1. Le Associazioni, delle quali l'Amministrazione Comunale intende promuovere l’attività, verranno collocate prevalentemente in Piazza Portici negli spazi disponibili a lato dell’area fiera;
2. Gli espositori (attività economiche senza vendita diretta) verranno collocati in Piazza Portici a lato dell’area fiera.
Art. 39 Consegna dell’area
1. Della consegna dell’area verrà redatto sommario verbale con indicazione della sua ampiezza (confini) e durata. Allo stesso modo l’abbandono dell’area sarà dichiarato in altro verbale, con indicazione di eventuali rilievi che il rappresentante o Agente dell’Amministrazione ritenesse di dover fare per danni arrecati al patrimonio o demanio comunale, oppure per obbligazioni tributarie o di altro genere rimaste insolute.
2. Dei verbali verrà rilasciata copia all’impresa.
Art. 40 Responsabilità civile
1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell’esercizio dell’attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale.
2. È a carico dei concessionari l’onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.
Art. 41 Sanzioni
1. Per ogni violazione del presente capo, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 si applica una sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00, nonché l'esclusione dalla partecipazione all'edizione dell'anno successivo.
2. L’attività di vigilanza sulle attività di cui al presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia dello Stato.
3. Per motivi inderogabili di ordine e sicurezza pubblica o di igiene, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione e quindi la sospensione dell’attività, lo sgombero dell’area o dei locali autorizzati;
4. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Sindaco può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario dell’area. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
CAPO III MANIFESTAZIONI VARIE
Art. 42
Ambito di applicazione e definizione
1. Il presente capo del regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento sul territorio comunale di balli e teatri viaggianti.
2. I balli a palchetto o balere, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione II) e successive modifiche, sono pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali le persone ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiuse in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli.
3. I teatri viaggianti, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione III) e successive modifiche, si distinguono in:
a) teatri viaggianti: attrezzature mobili costituite in genere da parti di legno o altro materiale, concernenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre la platea e palcoscenico, della capienza non superiore a 500 posti. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.
b) teatrini di burattini o marionette: modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso, (burattini) ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.
4. Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3 nel territorio comunale è subordinato all'ottenimento della licenza ex art. 68/69 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Art. 43 Modalità di svolgimento
1. Per quanto attiene ai giorni di svolgimento, all’individuazione dell’area, alla domanda di partecipazione ed ai criteri ed altre disposizioni in ordine allo svolgimento di tali attività si rimanda al contenuto degli articoli indicati al capo II.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 Competenze
1. Restano ferme, in relazione alla singola fattispecie disciplinata dal presente regolamento, le attribuzioni e competenze dei Responsabili di Area e dei responsabili dei singoli procedimenti e subprocedimenti.
Art. 45
Abrogazioni e clausola di adeguamento
1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle contenute nel presente
Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa regionale, nazionale e comunitaria riguardanti la materia oggetto del presente regolamento.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 46 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
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