Regolamento Contratti Pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nei Settori Speciali
Regolamento Contratti Pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nei Settori Speciali
ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. 36/2023
Ed. | Rev. | Data | Motivo della Revisione |
01 | 00 | Dicembre 2023 |
REDAZIONE | |
Responsabile Amministrazione e Acquisti Responsabile Acquisti | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
VERIFICA | |
Responsabile Legale, Societario ed ERM Responsabile Compliance | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx |
APPROVAZIONE | |
Amministratore Delegato | Xxxxxxxxx Xxxxx S |
xxxx Xxxxxxx
Sommario
Art.1 Premesse e scopo del Regolamento 3
Art. 3 Ambito di applicazione 5
Art. 4 Determinazione del valore dell’appalto 6
Art. 5 Responsabile Unico del Progetto e Responsabile del Procedimento 7
Art. 6 Progettista, Direttore lavori e ulteriori figure professionali 10
Art. 7 Gara fra O.E. iscritti ad un Sistema di Qualificazione o ad un Albo Fornitori 10
Art. 8 Procedure aperte, ristrette, negoziate 11
Art. 9 Procedure ad inviti e indagini di mercato 11
Art. 10 Modalità di affidamento degli appalti di LAVORI 11
Art.11 Modalità di affidamento degli appalti di SERVIZI e FORNITURE 13
Art. 12 Affidamento diretto 15
Art. 13 Operazioni di gara, commissione giudicatrice e verifiche di congruità 15
Art.14 Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 17
Art. 16 Qualificazione degli Operatori Economici 18
Art.17 Adempimenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) 18
Art.18 Criteri di selezione delle offerte ed offerte anormalmente basse 18
Art.19 Codice Etico, normativa Anticorruzione, Trasparenza e M.O.G.C. ai sensi del d.lgs. 231/2001 19
Art. 20 Forma dei contratti e garanzie 19
Art. 22 Anticipazione del prezzo 20
Art. 23 Sistemi di Qualificazione 20
Art. 24 Affidamenti di somma urgenza 20
Art. 25 Entrata in vigore e pubblicazione 20
Art. 26 Monitoraggio e Controllo 21
Art. 27 Tracciabilità e conservazione della documentazione 22
Art.1 Premesse e scopo del Regolamento
XX.XX.XX. SpA si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato che rappresenta un servizio pubblico essenziale “costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.
XX.XX.XX. SpA ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), dell’Allegato I.1 al d. lgs. 36/2023, opera nell’ambito dei c.d. “Settori Speciali” di cui all’art. 148 del citato d. lgs. 36/2023 e, conseguentemente, con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture connessi ed inerenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato:
(a) applica la disciplina prevista dal d. lgs. 36/2023 per i Settori Speciali relativamente a detti appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del medesimo d. lgs. 36/2023 (c.d. “soglie di rilevanza comunitaria”);
(b) applica un proprio Regolamento interno ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d. lgs. 36/2023, per disciplinare – in conformità ai principi del Trattato sull’Unione europea – le modalità di affidamento degli appalti in questione di importo inferiore alle “soglie di rilevanza comunitaria”.
Il presente Regolamento intende disciplinare l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi del diritto europeo di concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento, correttezza, proporzionalità, economicità ed efficacia, nonché – laddove previsto – del principio di rotazione.
GESESA SpA consapevole del contributo positivo che una gestione sostenibile della catena di fornitura può offrire alla tutela dell’equilibrio ambientale, si impegna nel definire modalità d’acquisto che includano caratteristiche intrinseche dei prodotti e aspetti di processo che limitino l’impatto ambientale e favoriscano l’attivazione di iniziative mirate alla minimizzazione degli sprechi, al riutilizzo delle risorse e alla tutela degli aspetti sociali coinvolti negli appalti di beni, servizi e lavori definiti e utilizzati per far fronte alle proprie necessità.
Nell’affrontare tale percorso, GESESA SpA si impegna nella formazione delle proprie risorse affinché le scelte di acquisto siano rivolte a beni o servizi dalle caratteristiche sostenibili, stimolando in questo modo lo sviluppo di una sensibilità specifica verso tali aspetti, con l’obiettivo di averli sempre presenti nei processi di scelta delle forniture.
GESESA SpA ha iniziato a svolgere attività con l’obiettivo di sensibilizzare ed essere di supporto al miglioramento continuo della catena di fornitura. Il coinvolgimento diretto dei fornitori e i momenti di confronto consentono di rilevare il livello di consapevolezza su temi importanti come quello della responsabilità sociale d’impresa, della sicurezza, della sostenibilità, su aspetti sociali, ambientali o di governance e forniscono l’occasione di considerare congiuntamente percorsi di miglioramento.
Art. 2 Definizioni
Ai fini e nell’ambito del presente Regolamento, i termini qui di seguito elencati avranno il seguente significato:
“Codice degli appalti” o “Codice”: il d. lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.
“Contratti sotto soglia”: i contratti di appalti di lavori, sevizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabilite dall’art. 14 del Codice.
“Gestione caratteristica”: la gestione del Servizio Idrico Integrato effettuata da XX.XX.XX. SPA di Benevento ed altri 20 comuni del territorio sannita.
“Appalti estranei”: appalti di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo esclusi dall’applicazione del Codice, inclusi gli appalti di lavori, servizi e forniture non rientranti nella Gestione caratteristica.
“Operatore economico O.E.” o “Fornitore”: il/i soggetto/i indicati all’art. 1, comma 1, lettera
l), dell’Allegato I.1 al Codice.
“Regolamento”: il presente Regolamento adottato da XX.XX.XX. SPA per le finalità indicate in premessa.
“Responsabile del Procedimento”: Responsabile del procedimento nominato da XX.XX.XX. SPA ai sensi del presente Regolamento ed in linea con l’articolo 15 d. lgs. 36/2023.
“Responsabile Unico del Progetto” o “RUP”: il Responsabile del Progetto nominato da
XX.XX.XX. SPA ai sensi del presente Regolamento per le procedure di gara realizzate per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture ed al quale si applica la disciplina del Codice, con particolare riguardo all’art. 15 del Codice, limitatamente comunque alle norme del medesimo Codice alla cui osservanza è tenuta la Società.
“Settori speciali”: i settori degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua (incluso il S.I.I.), trasporti, porti ed aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri
combustibili solidi, come disciplinati dal Libro III, parte I del Codice.
“S.I.I.”: il Servizio Idrico Integrato e, cioè, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d. lgs. 152/2006, l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
“Società del Gruppo”: società che, in via diretta o indiretta, sono controllate da e/o soggette ad influenza dominante di ACEA S.p.A., ai sensi dell’art. 2359 Codice civile.
“Stazione appaltante” o “Società” o “XX.XX.XX. SPA” o XX.XX.XX. SpA
Ogni termine definito ed utilizzato nel presente Regolamento al singolare dovrà intendersi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa.
Art. 3 Ambito di applicazione
Nel seguito sono riprodotte le normative che la Società (per le attività esercitate relativamente al Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 148 del Codice) è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture, in forma differenziata per tipologia di contratto, in funzione del valore stimato dell’appalto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.
3.1. Quadro dei Lavori nei settori speciali
3.1.1. Regime sopra soglia comunitaria (art. 14, comma 2, lett. a), del Codice)
Si applica il Codice (artt. da 141 a 173) nella fase di scelta del contraente.
Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanando, specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, ecc.).
3.1.2. Regime sottosoglia comunitaria (art. 14, comma 2, lett. a), del Codice)
Si applica la disciplina prevista dal presente regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia relativa
all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del Codice.
Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanando, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.
La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.
3.1.3. Ulteriori disposizioni
La società si riserva la possibilità di ricorrere alla c.d. inversione procedimentale. In tal caso, la stessa dovrà essere espressamente prevista nel disciplinare di gara.
3.2. Quadro dei servizi e delle forniture nei settori speciali
3.2.1. Regime sopra soglia comunitaria (art. 14, comma 2, lett. b), del Codice)
Si applica il Codice (artt. da 141 a 228) nella fase di scelta del contraente.
Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanando, specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, ecc.).
3.2.2. Regime sottosoglia comunitaria (art. 14, comma 2, lett. b), del Codice)
Si applica la disciplina prevista dal presente regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia relativa
all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del Codice.
Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanando, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.
La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati ed emanando in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.
3.2.3. Ulteriori disposizioni
La società si riserva la possibilità di ricorrere alla c.d. inversione procedimentale. In tal caso, la stessa dovrà essere espressamente prevista nel disciplinare di gara.
Ove, a seguito della pubblicazione di un avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 77 del Codice per comprovare l’infungibilità di un approvvigionamento, nessuno o un solo operatore economico manifesti interesse nel termine assegnato, la Società avrà facoltà di procedere mediante affidamento diretto.
Art. 4 Determinazione del valore dell’appalto
4.1. Al fine di stabilire il valore stimato dell’appalto si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 14 del Codice.
4.2 Nessun progetto d'opera per lavori o di acquisto volto a ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di precostituire i presupposti per l'applicabilità del presente regolamento.
4.3 La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme applicabili in materia.
4.4 È fatta salva la previsione contenuta nell'art. 141, comma 5, del Codice, secondo la quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, nei settori speciali, al fine di
Art. 5 Responsabile Unico del Progetto e Responsabile del Procedimento
La Società, ai sensi dell’articolo 141, comma 4, lett. b), del Codice, individua e nomina i soggetti cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (di seguito “RUP”) nei settori speciali, nel rispetto delle norme del Codice.
Ai RUP vengono attribuite tutte le funzioni del presente regolamento, oltre che dalla normativa vigente in materia.
Il RUP deve essere in possesso dei titoli di studio adeguati e delle professionalità e competenze analoghe e coerenti con l’oggetto della procedura di affidamento e, in assenza di profili interni idonei, può essere individuato anche un soggetto esterno all’azienda.
La nomina del RUP viene effettuata tramite: a) delega/procura, b) atto di nomina. Per gli affidamenti sottosoglia, in assenza di atto espresso di nomina, il RUP coincide con il responsabile della struttura richiedente l’acquisto.
Ferma restando l’unicità del RUP, XX.XX.XX. può nominare un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5.1 Requisiti di professionalità dei RUP
Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività̀ analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità̀ e/o importo dell’intervento.
Può essere nominato RUP anche un non dipendente di XX.XX.XX. SpA e deve possedere i seguenti requisiti:
a. aver esercitato alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
b. aver svolto la funzione nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.
Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
Nello specifico, per quanto concerne gli appalti di lavori, forniture e servizi:
5.1.1. per importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado e al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in
organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, GESESA SpA valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto.
5.1.2. Per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:
• diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.)
• anzianità̀ di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;
• laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della
• previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività̀ di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
• laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività̀ di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
5.1.3. Per gli importi pari o superiori a 1.000.000 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 14 del Codice (nei settori speciali pari ad € 5.548.000 per lavori), deve essere in possesso, alternativamente, di:
• laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento ed abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità̀ di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;
• laurea quinquennale nelle materie oggetto dell’intervento, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività̀ di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
Possono svolgere, altresì̀, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché́ in possesso di un’anzianità̀ di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività̀ di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di lavori.
5.1.4 Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 14 del Codice (nei settori speciali pari ad € 5.548.000 per lavori), il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento, abilitazione all’esercizio della professione, nelle
more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità̀ di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività̀ di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
In ogni caso, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui sopra, adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.
5.2 — Compiti del RUP
5.2.1. II RUP svolge, avvalendosi del supporto dell’Area Acquisti e secondo l’organizzazione aziendale e le deleghe e procure attribuite, i compiti previsti dall’art. 15, comma 5, e dall'Allegato I.2 del Codice e dagli eventuali ulteriori atti regolamentari emanati ed emanando, oltre agli ulteriori compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice applicabili e del presente regolamento, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello gestionale e le connesse procedure interne alla Società.
5.2.2 II RUP, oltre alle funzioni e ai compiti indicati al precedente comma 5.2.1, svolge anche le seguenti attività con riferimento alle procedure definite dal presente regolamento:
- predisposizione della documentazione preliminare ai progetti aziendali (a titolo esemplificativo: programmazione degli investimenti, acquisizione aree);
- organizzazione dell'istruttoria ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto d'investimento;
- valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;
- redazione di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
- verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore Xxxxxx, per l'autorizzazione alla liquidazione con emissione del certificato di pagamento;
- predisposizione, per i lavori, di relazione tecnico economica esplicativa di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato;
- supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.
5.2.3. II RUP, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari.
Art. 6 Progettista, Direttore lavori e ulteriori figure professionali
Oltre alla figura del RUP già individuata al precedente paragrafo 5.2.1., potranno essere conferite le funzioni indicate nel presente articolo, così da integrare e completare le formalità riguardanti le funzioni specifiche delle aree tecniche in ordine alla realizzazione delle opere.
Nell’affidamento degli incarichi si terrà conto sia del grado di complessità dell’intervento nelle sue specifiche fasi attuative, sia delle pregresse attività svolte, nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze analoghe e coerenti all’oggetto della funzione assegnata.
Nel caso di affidamento dei già menzionati ruoli a personale interno, verranno applicati i seguenti criteri di designazione:
• Progettista (firma dei progetti): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
• Direttore Lavori (DL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
• Responsabile Lavori (RL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
• Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
• Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
• Collaudatore tecnico amministrativo (CTA): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
• Collaudatore statico (CS): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
• Verificatore, qualora connesso al ruolo di RUP.
Per quanto riguarda il ruolo di relativi assistenti/ collaboratori per le funzioni specificate l’affidamento relativo
può essere riferito a tutti i soggetti aventi titolo professionale.
Resta salva la possibilità di ricorrere a soggetti esterni e/o a figure di supporto, ai sensi della normativa vigente in materia per le società qualificate come imprese pubbliche.
La società potrà emanare ulteriori atti interni e provvedimenti volti a disciplinare l’organizzazione ed il
funzionamento di predette funzioni ed incarichi.
Art. 7 Gara fra O.E. iscritti ad un Sistema di Qualificazione o ad un Albo Fornitori
Resta inteso che, laddove la Società abbia istituito un Sistema di Qualificazione ai sensi dell’art. 141, comma 4, lettera a) del Codice, ovvero un Albo di Fornitori, si può procedere all’espletamento di una procedura di gara fra Operatori Economici in possesso di qualificazione adeguata alla tipologia e classifica dell’affidamento, secondo le modalità disciplinate dall’apposito regolamento relativo a tale Sistema di Qualificazione e/o a tale Albo di Fornitori.
In ogni caso, anche in vigenza di un Sistema di Qualificazione e/o di un Albo di Fornitori, XX.XX.XX. SPA si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture mediante procedura di gara aperta, ristretta o negoziata secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
Art. 8 Procedure aperte, ristrette, negoziate
Qualora XX.XX.XX. SPA non ritenga di doversi avvalere del Sistema di Qualificazione o dell’Albo di Fornitori di cui all’art. 6, se istituiti, ovvero nei casi in cui l’affidamento dell’appalto abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, servizi o forniture non previste dal Sistema di Qualificazione o dall’Albo di Fornitori, si procede all’affidamento degli appalti mediante espletamento di procedure di gara aperte, ristrette o negoziate, secondo le modalità previste dal Codice e nei limiti delle relative disposizioni applicabili alla Società.
Art. 9 Procedure ad inviti e indagini di mercato
Per gli affidamenti degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del Regolamento viene espletata una procedura di gara ad inviti, mediante richiesta di offerta ad un numero minimo di Operatori Economici, selezionati con le modalità previste dal Sistema di Qualificazione e/o dall’Albo di Fornitori di cui all’art. 7, se istituiti.
Qualora una tipologia di prestazione non sia compresa nel Sistema di Qualificazione e/o nell’Albo di Fornitori di cui all’art. 7, se istituiti, ovvero qualora gli Operatori Economici presenti in tale Sistema di Qualificazione e/o in tale Albo di Fornitori non siano in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali richiesti per la prestazione oggetto dell’affidamento e/o non soddisfino le esigenze della Stazione Appaltante XX.XX.XX. SPA provvede a richiedere le offerte occorrenti ad Operatori Economici individuati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Società ovvero mediante indagini di mercato.
In ogni caso, anche in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, la Società si riserva comunque, a sua insindacabile discrezione, di procedere agli affidamenti degli appalti di cui al Regolamento mediante procedure di gara aperte, ristrette e negoziate.
Art. 10 Modalità di affidamento degli appalti di LAVORI
Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori.
La Società ha, in ogni caso, la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, ivi inclusi gli Accordi
Quadro regolati dall’art. 154, e come per legge.
10.1 Importo lavori inferiore ad € 150.000:
10.1.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è inferiore ad € 150.000, la Società procede mediante
affidamento diretto, purché risultino le motivazioni della
scelta nei documenti di istruttoria, e nel rispetto del principio di rotazione (fatta salva la non applicazione di tale principio per gli affidamenti inferiori a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del Codice), oppure si procede attraverso affidamento previa consultazione di almeno tre preventivi da parte dell’Area Acquisti sulla base del miglior preventivo prodotto dal punto di vista economico, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 10.1.2.
Nella motivazione della scelta di affidamento diretto si deve dare conto dei risparmi in termini
economici, della maggiore qualità ottenuta, dell’aumento di produttività, nonché delle verifiche
sulle politiche di sostenibilità del fornitore e sulla aderenza dello stesso ai principi adottati dalla Stazione Appaltante.
10.1.2 Qualora la Società decida di procedere con preventiva consultazione di almeno tre operatori, al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l’Area Acquisti può procedere come di seguito:
a) interpella gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema di Qualificazione (di
seguito per brevità “Sistema SQ”).
oppure,
b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.
10.1.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all’affidamento tramite procedura negoziata attraverso invito di almeno 3 operatori economici, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 10.1.2 oppure con indizione di procedura aperta o ristretta, mediante pubblicazione di avviso di gara.
10.1.4 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica l’esclusione automatica dell’offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
10.2 Importo lavori pari o superiore a € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000: procedura
negoziata
10.2.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad €
1.000.000 si procede a procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, attraverso confronto concorrenziale previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove presenti.
10.2.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l’Area Acquisti,
anche su indicazione del Responsabile dell’Unità richiedente, può procedere come di seguito:
a) interpella gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ, se istituiti. oppure,
b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.
10.2.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all’affidamento con indizione di procedura aperta o
ristretta, mediante pubblicazione di avviso di gara.
10.2.4. La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica l’esclusione automatica dell’offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
10.3 Importo lavori pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore a soglia comunitaria: procedura
negoziata
10.3.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore ad € 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria si procede a procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove presenti.
10.3.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l’Ufficio Appalti
può procedere come di seguito:
a) interpella gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ, se istituiti. oppure,
b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.
10.3.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all’affidamento con indizione di procedura aperta o
ristretta, mediante pubblicazione di avviso di gara.
10.3.4 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica l’esclusione automatica dell’offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Art.11 Modalità di affidamento degli appalti di SERVIZI e FORNITURE
Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di servizi e forniture.
La Società ha in ogni caso la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, ivi inclusi gli Accordi
Quadro regolati dall’art. 154, e come per legge.
11.1 — Importo Servizi / Forniture inferiore alla soglia comunitaria
11.1.1 Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi è inferiore ad € 140.000, la Società procede mediante affidamento diretto, purché risultino le motivazioni della scelta nei documenti di istruttoria (relazione del PM) nel rispetto del principio di rotazione fatta salva la non applicazione di tale principio per gli affidamenti inferiori a €5.000,00, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del Codice), oppure previa consultazione di due o più operatori e fatta altresì salva la facoltà di procedere come disciplinato al successivo paragrafo 11.1.2.
Ove possibile in riferimento alla tipologia di prestazione richiesta, il fornitore è selezionato all’interno della sezione dell’Albo Fornitori dedicata a Start up, PMI innovative e microimprese neocostituite.
11.1.2 Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi è pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, senza che sia necessaria una motivazione sulle modalità di scelta, si procede attraverso affidamento previa consultazione di almeno cinque preventivi ove presenti da parte dell’Area Acquisti , anche su indicazione del Responsabile dell’Unità richiedente, sulla base del miglior preventivo prodotto dal punto di vista economico, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 11.1.3.
11.1.3 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l’Area Acquisti
può procedere come di seguito:
a) interpella gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ, se istituiti. oppure,
b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.
11.1.4 La Società ha sempre facoltà di procedere all’affidamento con indizione di procedura aperta o ristretta, mediante pubblicazione di avviso di gara oppure tramite procedura negoziata attraverso invito di operatori economici, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 11.1.3.
11.1.5 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica l’esclusione automatica dell’offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
11.2 - Incarichi di progettazione e altri servizi di ingegneria e architettura
11.2.1 Gli incarichi di progettazione e in generale i servizi di ingegneria e architettura sono affidati come di seguito riportato:
- gli incarichi di importo inferiore ad € 140.000 sono affidati mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione, fatta in ogni caso salva la facoltà di procedere mediante consultazione di due o più
- operatori, e fatta altresì salva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata con invito di almeno tre operatori economici individuati negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ, se istituiti, oppure attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.
- gli incarichi di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore alla soglia comunitaria sono affidati tramite procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici individuati negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ, se istituiti, oppure attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.
- gli incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono affidati secondo le procedure di cui alla Parte II, Xxxxxx XXX e IV del Codice.
11.2.3 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica l’esclusione automatica dell’offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
11.2.4. Gli incarichi di progettazione affidati tramite procedura negoziata oppure tramite procedura aperta oppure tramite procedura ristretta, per importo pari o superiore ad € 140.000, vengono affidati esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 12 Affidamento diretto
XX.XX.XX. SPA può procedere all’affidamento diretto degli appalti di lavori, servizi e forniture nelle ipotesi e con le modalità previste dal Codice, incluse le ipotesi di cui: (i) all’50, comma 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxx, (xx) all’art. 158 del Codice, nonché, in generale, (iii) per gli Appalti cosiddetti estranei di cui al “Regolamento affidamento di lavori, servizi e forniture “estranei” al campo di applicazione del Codice degli Contratti Pubblici” approvato dal CdA del ……
Art. 13 Operazioni di gara, commissione giudicatrice e verifiche di congruità
13.1 I termini per la ricezione delle offerte sono quelli minimi consentiti dal Codice, fatta salva la facoltà della Società di stabilire termini maggiori.
Nel caso di pubblicazione di avvisi periodici indicativi, i termini minimi per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione sono ridotti come previsto dal Codice.
13.2 Il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo) viene scelto in applicazione delle disposizioni del Codice.
13.3 Nel caso di aggiudicazione al minor prezzo, se espressamente richiesto e nominato, il seggio di gara è costituito da almeno due dipendenti (fra cui un Presidente ed un membro di seggio) che, secondo le modalità del disciplinare di gara, effettuano tutte le operazioni di gara fino alla redazione della graduatoria ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione.
13.4 Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara è costituito da almeno due dipendenti (fra cui un Presidente ed un membro di seggio).
Il seggio di gara effettua l'apertura e la verifica formale delle offerte pervenute e successivamente trasmette le offerte tecniche (offerte qualitative) alla Commissione giudicatrice, se istituita, che, in una o più sedute riservate, svolge la valutazione e l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione predeterminati nella lettera di invito o nel disciplinare di gara. Al termine della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, il medesimo seggio di gara provvede all’apertura e alla verifica delle offerte quantitative (offerte economiche) e procede
all'attribuzione dei punteggi sulla base delle formule predeterminate nella lettera di invito o nel disciplinare di gara; al termine di tutte le operazioni viene stilata la graduatoria ed individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa.
13.5 Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dai soggetti preposti.
L’Area Acquisti si occupa della comunicazione ai candidati e agli offerenti delle informazioni di cui all’art. 90 del Codice, oltre che delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali.
13.6 Nelle procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della commissione giudicatrice sono nominati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dall’organo competente della Società, sulla base di elenchi interni di personale dipendente in possesso delle relative competenze per svolgere il ruolo di commissario, previa verifica da parte di quest’ultimo che i componenti la commissione non versino nelle ipotesi di cui all’art. 93, comma 5, del Codice:
- essere stati componenti di organi di indirizzo politico della Società;
- essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
- trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.
13.7 La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
13.8 Fermo quanto ai precedenti commi 13.4 e 13.6, i commissari possono essere selezionati tra i dipendenti della Società, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, tra i dipendenti di enti aggiudicatori o di imprese pubbliche che operano nei settori speciali, tra professionisti esterni esperti. Il RUP può essere nominato membro della Commissione giudicatrice.
I membri non dipendenti della commissione giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto. Non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti qualitativi oggetto della valutazione dell’offerta tecnica, in quanto le professionalità dei vari
membri possono completare collegialmente le cognizioni della commissione necessarie alla valutazione delle offerte.
La Società procede alla nomina dei commissari tra i propri dipendenti interni sulla base di un criterio di rotazione delle competenze e secondo quanto dettagliato in ciascun singolo disciplinare di gara. In caso di assenza di competenze interne, la Società procederà, previa motivazione sull’assenza di membri interni adeguati, all’individuazione e alla nomina di commissari esterni.
13.9 La verifica di congruità delle offerte viene effettuata dal RUP eventualmente anche con il supporto di uno o più componenti della commissione giudicatrice o di uno o più esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
Art.14 Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria
14.1 In merito al possesso in capo agli operatori economici, anche in forma aggregata, dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e seguenti del Codice) e di ordine speciale (art. 100), la Società effettua le verifiche necessarie come per legge.
14.2 È prevista, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la verifica a campione dei requisiti
dichiarati.
14.3 Ai sensi dell’art. 169, comma 1, del Codice, la Società stabilisce preventivamente che, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti condotte costituiscono gravi illeciti professionali che rendono dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico agli effetti degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del Codice:
• qualora, nel corso dei tre anni antecedenti all’indizione della procedura di gara, l’operatore economico ovvero un suo subappaltatore siano stati destinatari di almeno n. 5 procedimenti che si sono conclusi con l’accertamento della sussistenza di una non conformità c.d. maggiore nell’esecuzione di precedenti contratti con la Società. I procedimenti in questione possono riguardare l’esecuzione del medesimo contratto
• ovvero l’esecuzione di contratti diversi. Resta salva la possibilità che la Società possa motivatamente valutare la sussistenza del grave illecito processionale anche in relazione alla sussistenza di un numero inferiore di procedimenti che si siano conclusi con l’accertamento di una non conformità c.d. maggiore.
• Qualora, nel corso dei tre anni antecedenti all’indizione della procedura di gara, sia stato risolto dalla Società un contratto di appalto o di concessione per grave inadempimento dell’operatore economico.
XX.XX.XX. SpA è particolarmente sensibile e attenta alla prevenzione della corruzione nell’affidamento dei contratti pubblici. Per tale motivo, la stessa valuta come rilevante la presenza, in capo ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, di eventuali carichi pendenti ai fini delle valutazioni discrezionali rimesse alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. g), del Codice.
Art. 15 Pubblicità
Gli obblighi di pubblicità relativi all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice sono assolti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Società xxx.xxxxxx.xx.
La Società si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, vengano ritenute necessarie
in relazione all’oggetto ed alle caratteristiche dell’appalto da affidare.
Art. 16 Qualificazione degli Operatori Economici
Gli Operatori Economici che partecipano alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture indette dalla Società ai sensi del Regolamento, devono:
(i) non trovarsi nelle cause di esclusione automatica e non automatica ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice;
(ii) possedere gli ulteriori requisiti speciali necessari per l’esecuzione delle specifiche tipologie di prestazioni oggetto dell’appalto, così come specificati nei documenti di gara e conformemente a quanto disposto agli artt. 167, 168 e 169 del Codice.
Art.17 Adempimenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”)
Nelle procedure di affidamento indette da XX.XX.XX. SPA ai sensi del Regolamento sono rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, ove previsto, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti adottate dall’ANAC.
Per gli appalti c.d. “estranei” non sarà necessaria l’acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara) e non
sono soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
Art.18 Criteri di selezione delle offerte ed offerte anormalmente basse
Gli appalti di lavori, servizi e forniture indetti ai sensi del Regolamento sono aggiudicati, in relazione ed in funzione alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” oppure con il “criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.
La XX.XX.XX. SpA si riserva di dettagliare, nei documenti della relativa procedura di gara, il criterio di aggiudicazione da utilizzare, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice.
Ai fini dell’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del Regolamento, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice, fatta eccezione per le prescrizioni previste al comma 9 del medesimo articolo.
Ai fini dell’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del Regolamento, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice, salvo diversa ed esplicita previsione richiamata nei documenti della relativa procedura di gara.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva, a sua insindacabile discrezionalità, di valutare la congruità delle offerte relative ad ogni procedura di appalto che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Art.19 Codice Etico, normativa Anticorruzione, Trasparenza e M.O.G.C. ai sensi del d.lgs. 231/2001
XX.XX.XX. SpA disciplina le modalità comportamentali degli Operatori Economici e, in generale, delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici e dei suoi dipendenti, mediante un proprio Codice Etico che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio della Società e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Gli Operatori Economici, all’atto della partecipazione alla procedura di gara e/o della stipula del contratto ai sensi del Regolamento, devono accettare il già menzionato Codice Etico della Società, consultabile sul sito internet aziendale xxx.xxxxxx.xx
Resta inteso che gli Operatori Economici, con la loro sola partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento, garantiscono alla XX.XX.XX. SpA che l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto eventualmente affidatogli avviene nella stretta osservanza della normativa di settore pro tempore applicabile, delle migliori prassi e dei più alti standard etici, garantendo, peraltro, il rispetto di quanto previsto dal Codice Etico della Società, dal d. lgs. 231/2001, dal «Modello di
Organizzazione e Gestione – “Parte Generale”» adottato dalla XX.XX.XX. SpA ai sensi del d.lgs. 231/2001 (consultabile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante xxx.xxxxxx.xx) e dagli altri atti della Stazione Appaltante adottati in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy. A tale scopo e sempre al fine della utile partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento, gli Operatori Economici provvedono a prendere visione e consultare il già menzionato
«Modello di Organizzazione e Gestione – “Parte Generale”», adottato dalla XX.XX.XX. SpA ai sensi del d. lgs. 231/2001 e disponibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante xxx.xxxxxx.xx impegnandosi conseguentemente a conformarvisi.
Resta inteso che gli Operatori Economici, con la loro sola partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento, garantiscono espressamente alla XX.XX.XX. SpA di aver preso visione, letto, compreso e condiviso la Politica per la prevenzione della corruzione della medesima XX.XX.XX. SpA
Art. 20 Forma dei contratti e garanzie
Gli operatori economici che, anche in forma aggregata, partecipano e/o risultano aggiudicatari/affidatari delle procedure di gara indette dalla Società, sono tenuti a prestare le Garanzie previste rispettivamente dagli artt. 106 e 117 del Codice, salvo se diversamente disposto nella documentazione di gara o se diversamente pattuito con l’operatore economico in caso di affidamento diretto.
I contratti relativi agli appalti di cui al presente Regolamento sono stipulati tra la Stazione Appaltante e gli
Operatori Economici conformemente e con le modalità di cui all’articolo 18 del Codice.
Qualora specificamente previsto negli atti di gara, gli Operatori Economici possono essere tenuti a presentare
garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 117 del Codice.
Art. 21 Registrazioni
I contratti e gli ordini di cui all’art. 20 sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
Tali contratti e ordini sono comunque protocollati mediante il sistema documentale della Società, la quale si riserva in ogni caso – per particolari esigenze e/o necessità connesse alla specificità del contratto e/o dell’ordine e comunque a suo insindacabile giudizio – di
procedere anche alla relativa registrazione (indipendentemente dalla registrazione in caso d’uso).
Le spese di registrazione sono sempre a carico dell’Operatore Economico.
Art. 22 Anticipazione del prezzo
Per i contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non è corrisposta alcuna anticipazione del prezzo.
Art. 23 Sistemi di Qualificazione
La Società può istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 4, lettera
a) del Codice, aventi ad oggetto anche l’affidamento di Contratti sottosoglia e, in generale, l’affidamento degli
appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal presente Regolamento.
Art. 24 Affidamenti di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il dipendente dell’Unità aziendale di competenza – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Responsabile dell’Area competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile competente autorizza immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
In circostanze di somma urgenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs. 36/2023.
Art. 25 Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente Regolamento si applica ai procedimenti e procedure avviati dopo la sua approvazione.
Le disposizioni della normativa in materia di affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture che entrano in vigore successivamente al Regolamento e che sono contrarie o difformi a quelle del regolamento, prevalgono su queste ultime che, di conseguenza, si intendono abrogate di diritto.
Le modifiche delle soglie di rilevanza comunitaria, disposte dalle direttive e dai regolamenti europei, in quanto di diretta applicazione nell’ordinamento giuridico, si intendono immediatamente recepite dal presente regolamento anche senza previo aggiornamento dello stesso.
Il Presente Regolamento interno è pubblicato sul sito istituzionale della XX.XX.XX. SpA xxx.xxxxxx.xx.
Art. 26 Monitoraggio e Controllo
L’azione di monitoraggio e controllo ha lo scopo di verificare che il regolamento (nel caso specifico il Regolamento per l’Affidamento di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. 36/2023 sia applicato correttamente e nel rispetto dei valori aziendali.
Tale azione è demandata ad una serie di successive approvazioni che vanno in escalation (Livelli).
Il primo è affidato al Responsabile Acquisti (c.d. controllo di I Livello) che deve garantire le necessarie verifiche in ordine alla corretta attuazione del Regolamento conservando, ove possibile, evidenza oggettiva dei controlli effettuati.
Successivamente il controllo di II Livello è competenza del Responsabile Amministrazione e Acquisti.
La ratifica del processo è finalizzata dal Responsabile Compliance che svolge una funzione di garanzia e supervisione sulla corretta attuazione del complesso di norme e sui controlli eseguiti dalle Unità competenti (c.d. controllo di III Livello).
Infine, in ottemperanza alle previsioni del Modello di Organizzazione di Gestione di XX.XX.XX. SpA, adottato ai sensi D. Lgs. 231/01 e della L. 190/12 e xx.xx. ii, sarà compito
del Responsabile di Processo inviare la reportistica informativa su menzionata verso l’Organismo di Vigilanza
nei modi e nei tempi stabiliti.
Si riepiloga, di seguito, lo schema di controllo e monitoraggio sopra descritto:
Tipologia di Controllo | Attori Coinvolti |
Controllo Organi di Governance / Esterno | ▪ Amministratore Delegato; ▪ Organismo di Vigilanza; |
Controllo di III Livello | ▪ Legale, Societario ed ERM ▪ Compliance |
Controllo di II Livello | ▪ Responsabile Amministrazione, Regolatorio ed Acquisti |
Controllo di I Livello | ▪ Responsabile Acquisti |
Art. 27 Tracciabilità e conservazione della documentazione
Le Unità coinvolte nelle attività disciplinate dal presente regolamento, per quanto di propria competenza, assicurano la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e all’archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.
Signature:
Email:
Signature:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Xxx 5, 2024 10:53 GMT+1)
Email:
Signature:
Email:
Signature:
Email:
Signature:
xxxxxxxxx xxxxx (Xxx 5, 2024 11:07 GMT+1)
Email:
Regolamento Acquisti Sottosoglia
Created:
2024-01-05
By: Status:
Transaction ID:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx) Signed
CBJCHBCAABAAWlDkRnuUaSCAYIEzT5uB6fio98cZs22K
Final Audit Report 2024-01-05
"Regolamento Acquisti Sottosoglia" History
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